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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Nicola SARACINO Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere
Giovanna GIANI' Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 6555 del ruolo generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. , P. IVA , in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide
Baldassarre, presso il cui studio in Avezzano (AQ), alla Via G. Garibaldi, n. 71 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv. Alessandro Orsini e
Costantino Bucci presso il cui studio in Roma, al Viale Giulio Cesare, n. 71
APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Di Rieti n. 445/2020 pubblicata in data 02/11/2020 e notificata il 03/11/2020
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, in via preliminare, - Ritenuta la ammissibilità della C.T.U. diretta alla verifica della rispondenza, alla documentazione d'appalto (in particolare elenco prezzi) dei lavori eseguiti e iscritti regolarmente in contabilità, disporre
1 l'espletamento dell'incarico peritale secondo la produzione documentale di cui al fascicolo di primo grado;
e, di conseguenza, nel merito, in via principale, una volta acclarata la richiesta preliminare, per i su esposti motivi Condannare il
[...]
in persona del p.t., al pagamento della somma di € CP_2 CP_3
240.124,64 a titolo di corrispettivo per i lavori appaltati ed eseguiti regolarmente dall'appellante società, con conseguente corresponsione degli interessi legali e moratori d'appalto previsto dalla legislazione di settore e specificatamente richiamata nell'atto scritto e nei documenti di riferimento (C.S.A. e/o bando di gara) che ne costituivano, con espresso richiamo, parte integrante, da provvedimento illegittimo in ordine al mancato riconoscimento delle riserve legittimamente iscritte ed anche, per intervenuta risoluzione del contratto, per mancanza di utile d'appalto, o nella misura maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche previa apposita C.T.U., che sin d'ora si invoca;
, o nella misura maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche previa apposita C.T.U., che sin d'ora si invoca;
il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite”; in caso di mancato accoglimento della domanda principale, in via subordinata e/o integrata, per le medesime motivazioni di cui alla domanda principale, in caso di mancato riconoscimento del risarcimento di cui alla domanda principale, condannare il , in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1
titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di €
241.083,24 quale indennizzo corrispondente al valore delle opere e/o lavorazioni eseguite ed iscritte nelle riserve legittimamente e tempestivamente apposte nel registro di contabilità d'appalto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, Con condanna alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese della fase monitoria”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale. - ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i suesposti motivi. In subordine. - previo rigetto della preliminare richiesta avversaria di ammissione di C.T.U., respingere in toto le domande di cui all'atto di appello in via alternativa formulate poiché destituite di qualsivoglia fondamento sia fattuale che giuridico, accertando incidentalmente la perfetta regolarità dell'operato dell'Amministrazione Comunale appellata in relazione alle obbligazione derivanti dal contratto di appalto. In ogni caso confermare la Sentenza gravata. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso forfettario, ed accessori come per legge.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 3.12.2020, la intestata ditta ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Rieti, indicata in oggetto, che aveva respinto le conclusioni attoree così formulate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata incidenter tantum
l'illegittimità e/o irregolarità degli atti amministrativi adottati in ordine alla rescissione del contratto nonché la irregolarità della procedura amministrativa connessa, dichiarata altresì la responsabilità dell'ente locale convenuto per illegittimità e/o irregolarità degli atti di rescissione contrattuale assunti, in via principale, mediante la disapplicazione degli atti amministrativi assunti dalla P.A. convenuta, condannare il
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di € Controparte_1
241.083,24 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'impresa
[...]
da provvedimento illegittimo in ordine al mancato riconoscimento Parte_1
delle riserve legittimamente iscritte ed anche, per intervenuta risoluzione del contratto, per mancanza di utile d'appalto, il tutto per un importo totale di € 260.000,00, oltre interessi dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore
e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche previa apposita C.T.U., che sin
d'ora si invoca;
in via subordinata e/o integrata, per le medesime motivazioni di cui alla domanda principale, in caso di mancato riconoscimento del risarcimento dei danni subiti e/o subendi di cui alla domanda principale, condannare il , in Controparte_1
persona del p.t., a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., al CP_3 pagamento della somma di € 241.083,24 quale indennizzo corrispondente al valore delle opere e/o lavorazioni eseguite ed iscritte nelle riserve legittimamente e tempestivamente apposte nel registro di contabilità d'appalto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, nella misura maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche previa apposita C.T.U., che sin d'ora si invoca;
il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite.”
Il Tribunale aveva anche condannato parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.
3 A fondamento della decisione, il Tribunale, dato atto della vigenza inter partes di un contratto di appalto per il rifacimento della rete idrica e fognaria del centro abitato di
, e preso atto delle conclusioni della impresa attrice, decideva la causa in CP_1 applicazione del “principio della ragione più liquida”. La domanda era quindi respinta, rilevandosi la mancanza di prova della effettiva esecuzione, da parte della impresa attrice, delle prestazioni oggetto delle riserve e relative al lamentato danno, ritenendo assorbite le ulteriori questioni, pure dedotte dall'impresa, relative alla illegittimità degli atti compiuti dal per addivenire alla risoluzione del contratto di Controparte_1
appalto e al mancato riconoscimento, da parte dello stesso Ente, delle riserve contabili iscritte dall'impresa. Sulla base di analoghi rilievi, il Tribunale ha respinto anche la domanda ex art. 2041 c.c., svolta in via subordinata dalla impresa, rilevando il difetto di prova del dedotto impoverimento dell'attore e del corrispondente arricchimento del convenuto.
In dettaglio, questi i rilievi del Tribunale:
“In particolare, con riferimento alle cd. riserve contabili svolte dall'impresa (cfr. allegato 11 all'atto di citazione), e iscritte per € 193.582,74, deve osservarsi che – tenendo conto soltanto di quelle in cui l'impresa ha dedotto di aver eseguito lavorazioni superiori a quelle contabilizzate – le stesse possono distinguersi in due “macro- categorie”, l'una composta di lavorazioni eseguite che non sono state oggetto di contabilizzazione (cfr. riserve indicate a pagine da 3 a 13 dell'allegato 12 all'atto di citazione, con i numeri 2, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 22, 26, 27, 35, 36, 43, 44, 45 e 46; con la precisazione che per le riserve indicate con i punti da 25 a 41 il contenuto delle stesse è stato ricostruito sulla base dell'allegato 12, dal momento che dall'allegato 11 risultano mancanti le pagine da 26 a 28, nonché la pagina 31), e l'altra di lavorazioni che, pur contabilizzate, hanno presentato un costo di esecuzione superiore a quello contabilizzato, in quanto aventi ad oggetto quantità superiori di materiale o richiedenti
l'impiego di materiale e/o attrezzatura avente un costo superiore rispetto a quello contabilizzato (cfr. riserve indicate a pagine da 3 a 13 dell'allegato 12 con i numeri 11,
12, 13, 18, 21, 31, 37, 38, 39, 47).
Con riferimento alla prima tipologia di lavorazioni, le quali includono anche le asserite attività di demolizione di fondi stradali, di scavo e sbancamento dei terreni di roccia, nonché di regimentazione del traffico lungo le arterie stradali (cfr. pagg. 11 e 12 dell'atto di citazione), tuttavia, l'attore ha del tutto omesso di fornire la prova – documentale o per testimoni – della loro effettiva esecuzione;
del pari, con riferimento
4 alla seconda tipologia di lavorazioni, l'attore non ha offerto neppure un principio di prova in ordine al fatto che le quantità e/o il costo del materiale oggetto di lavorazione fossero superiori a quelli contabilizzati, non avendo prodotto alcuna documentazione comprovante il maggior costo asseritamente sostenuto per “maestranze e mezzi oltre che forniture di materiali necessari” (cfr. pag. 14 atto di citazione).”
In definitiva, opinava il Tribunale, “difettando in radice la prova dell'effettiva esecuzione dell'attività aggiuntiva indicata nelle riserve” non poteva sopperirsi al mancato assolvimento del relativo onere ricorrendo ad una ctu tecnica senza disattendere il relativo onere probatorio gravante sulla impresa attrice.
Quanto alle riserve amministrative, iscritte per € 47.500,50 il Tribunale osservava:
“come l'attore non abbia, nel presente giudizio, svolto alcuna specifica deduzione in ordine al titolo di tale iscrizione – potendosi desumere lo stesso soltanto dalla già richiamata relazione riservata ex art. 149 comma 2 D.P.R. 554/1999 del direttore dei lavori (cfr. pag. 33 allegato 12 di parte attrice), non avendo peraltro l'attore prodotto la pagina 31 dell'allegato 11, contenente l'indicazione delle riserve amministrative iscritte – e, dall'altro, che alcuna prova ha offerto l'attore del dedotto “blocco delle lavorazioni per mancata autorizzazione della provincia ad operare lungo il tracciato previsto (durata del fermo in giorni 15)” (cfr. allegato 12 richiamato) – finanche omettendo qualsiasi deduzione in ordine al periodo in cui si sarebbe verificata tale sospensione – nonché del danno, in termini di perdita economica e/o mancato guadagno, che da tale sospensione gli sarebbe derivata.
E parimenti generiche sono state ritenute dal Tribunale le deduzioni svolte in ordine alla richiesta di risarcimento del danno consistito nel “non poter raggiungere quell'utilità
d'appalto connessa con la conclusione dei lavori” che così motivava: “Infatti, anche a volersi ritenere applicabile in via analogica la diposizione di cui all'art. 134 comma 1
d.lvo 163/2006 che riconosce, in capo all'appaltatore in caso di recesso della stazione appaltante, il diritto alla corresponsione di una somma corrispondente al 10% dell'importo delle lavorazioni ancora da eseguire, deve osservarsi come l'attore non abbia neppure dedotto l'entità e il valore di tali lavorazioni – ed anzi ha espressamente dichiarato di aver ultimato le lavorazioni alla data del 31.7.2009 (cfr. pag. 2 atto di citazione e allegato 2 allo stesso) – difettando conseguentemente la base di calcolo per la quantificazione di tale preteso danno.”
Il gravame dell'appellante è così sintetizzabile:
a) in via preliminare: eccepisce la inutilizzabilità ai fini decisori dell'ordine di
5 servizio n. 3 della DL, prontamente disconosciuto dalla impresa e del quale, tuttavia, la parte non aveva chiesto la verificazione ex art 216 cpc, con conseguente illegittimità dell'azione di risoluzione contrattuale, (pag. 6 atto di appello);
- con una articolata premessa, la parte ribadisce la “illegittimità della procedura della risoluzione contrattuale e la errata adozione degli atti amministrativi presupposti”; ricorrendo al criterio della “ragione più liquida” il Tribunale aveva omesso di affrontare le ragioni della denunciata illegittimità degli atti compiuti dall'Ente; ad esempio, gli enti interessati, quali il committente, la CP_1
Provincia di Rieti e il avevano omesso il Controparte_4
rilascio delle autorizzazioni sulla viabilità; tale dato rendeva l'affidamento dei lavori “parziale” e di conseguenza irrilevante l'addebito del ritardo nella esecuzione delle opere;
inoltre la parte, nel contesto della stessa censura, fa rilevare come, dopo la iscrizione delle riserve tempestivamente avvenuta il
23.09.2009, la D.L. aveva rimesso in data 7.10.2009 una relazione riservata ex art. 149 comma II ove venivano contestate tutte le riserve;
in seguito, con comunicazione del 12.12.2009 la stazione appaltante aveva comunicato la determinazione dirigenziale n. 52 del 9.12.2009, con cui era disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento, da ritenersi totalmente illegittima in quanto assunta in aperto contrasto con i presupposti normativi di riferimento di cui all'art. 136 del D. Lgs., n. 163/2006 e dagli artt. 165 e 149 del
D.P.R. n. 554/1999, in quanto adottata nella assenza di poteri, in capo al R.U.P. di disporre la risoluzione del contratto di appalto ed inoltre perché non era mai stata acquisita agli atti o rimessa dalla D.L. la relazione particolareggiata, di cui al I° comma del art. 136 D. Lgs. 163/2006, inerente il grave inadempimento dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni di contratto tale da determinare la buona riuscita dei lavori;
inoltre, sempre nella ottica risolutoria, sarebbe stato necessario che la D.L., dietro espressa richiesta del Responsabile del procedimento, diffidasse l'impresa appaltatrice dal compiere, entro un termine preciso, i lavori in ritardo, con le relative e necessarie prescrizioni. In mancanza di tali passaggi, non era configurabile alcun inadempimento della impresa appaltatrice, atteso che la risoluzione avrebbe dovuto riguardare i ritardi nella esecuzione dei lavori, mai dimostrati;
con analoga considerazione (pag. 9), la parte impugnante insiste nell'escludere la sussistenza di un inadempimento
6 grave ex art. 136, tale cioè da compromettere la corretta realizzazione dell'opera; nel caso di specie, tale valutazione era mancata in assenza della rimessione della prescritta relazione particolareggiata, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, della risoluzione contrattuale operata dalla
P.A.; sussisteva, inoltre, il diritto della impresa al risarcimento dei danni subiti, costituiti dall'intero ammontare delle lavorazioni eseguite derivanti da errori progettuali relativi alla mancata previsione di opere di scavo e sbancamento di roccia, trasporto del relativo materiale nei siti specifici e relativo costo di smaltimento oltre alle ulteriori lavorazioni indicate nelle riserve;
tutte queste lavorazioni erano risultate necessarie o funzionali ad eseguire il progetto appaltato ed i relativi costi, costituivano i danno subito dalla impresa attrice per un importo complessivo di € 241.083, 24;
- con un primo motivo (pag. 14) la parte, richiamati i relativi passaggi della sentenza sul punto, lamenta la illogicità e/o contraddittorietà di motivazione sul dichiarato mancato assolvimento dell'onere probatorio: errata valutazione della documentazione probatoria acquisita in atti.
Su tale aspetto, la parte contesta la conclusione del giudice circa il mancato assolvimento del proprio onere probatorio e deduce: “che le mancanze evidenziate al Tribunale (alla pag. 5 della sentenza) dell'allegato 11 (del fascicolo di primo grado) sono state sopperite, nel corso dell'istruttoria, dalla produzione di controparte che, nelle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c. secondo termine, ha prodotto la relazione dell'allora D.L. dalle quali era facilmente evincere le singole e specifiche riserve iscritte in contabilità.” In sostanza, la parte adduce come tale onere potesse anche riguardare la prova documentale dell'effettiva esecuzione dei lavori di cui alle riserve iscritte in contabilità e fa rilevare che “l'esecuzione delle opere di cui alle riserve iscritte non sono mai state dichiarate come non eseguite dalla P.A. e, per la stessa P.A. appellata, dai propri fiduciari quali il R.U.P. e la D.L.: questi non hanno mai affermato la non esecuzione delle opere iscritte a riserve ad opera dell'impresa appaltatrice ma si sono limitate a respingere le stesse riserve per altre motivazioni legate all'opportunità e/o inutilità delle lavorazioni medesime e, di conseguenza, non meritevoli di riconoscimento nella contabilità d'appalto.”
Anche il Tribunale aveva accertato che le riserve contabili “hanno presentato un costo di esecuzione superiore a quello contabilizzato”, con ciò chiarendo che le
7 stesse erano state eseguite, ma tra le parti vi era è stata solo discordanza sui costi o le quantità. Inoltre, la prova della avvenuta esecuzione sarebbe dimostrata altresì dalla produzione fotografica di parte appellata che riproduce i luoghi oggetto degli interventi, seppur contestati dalla D.L. come necessari o utili all'appalto. L'appellante sostiene, in sintesi, che proprio dalla relazione riservata redatta dalla D.L. emergerebbe la prova della esecuzione delle singole lavorazioni, contestate unicamente nei prezzi e nel metodo del relativo calcolo.
Sulla base di questi rilievi, la parte ha insistito nella richiesta di consulenza tecnica disattesa dal primo giudice, in quanto fonte di accertamenti non surrogabili. Analoghe considerazioni ha esteso alle riserve c.d. amministrative, in relazione alle quali il Giudice di prime cure aveva “operato una valutazione decisamente superficiale delle stesse nonché una imprecisa valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio in quanto le riserve iscritte hanno riguardato la messa a disposizione di mezzi e uomini per regimentare il traffico stante la contestata assenza di autorizzazione o ordinanze degli enti locali competenti e/o interessati: provvedimenti amministrativi, come già in precedenza precisato, tanto invocati dall'appellata P.A. e mai prodotti nel primo grado.” Anche qui, l'esperimento di C.T.U., avrebbe potuto consentire di determinare, verificata la assenza dei necessari provvedimenti, la quantificazione del servizio adottato per le carenze dei provvedimenti in materia di traffico veicolare e/o pedonale.
- con un secondo motivo (pag. 22) la parte impugna il rigetto della domanda inerente all'utile di appalto, lamentando la “mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata decisione sulla domanda, formulata in via subordinata, dell'indebito arricchimento in ordine alle lavorazioni iscritte a riserva”. Fa osservare, a riguardo, che avendo identificato l'utile d'appalto nella misura del 10% delle lavorazioni ancora da portare a termine, proprio in relazione alla denunciata illegittima rescissione contrattuale, il Tribunale avrebbe potuto ricavare l'importo da una semplicissima quanto elementare operazione matematica dettata dalla differenza tra l'importo d'appalto, evidenziato nel relativo contratto, e l'importo liquidato nel primo ed unico S.A.L. pagato dal Comune atti;
al risultato di tale operazione matematica, bastava applicare l'aliquota del 10% corrispondente, in termini generali ed incontestati, alla dell'utile dell'appalto.
8 - con un terzo motivo, la parte contesta la omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indebito arricchimento in relazione alla quale l'appellante ha richiamato le argomentazioni del primo grado;
in proposito, ha fatto rilevare che la P.A. non può negare il pagamento a chi ha eseguito lavori non previsti dal contratto se le opere “extra contratto” non state rifiutate, non essendo neanche necessario il riconoscimento della utilitas, così come chiarito dalla Corte di
Cassazione con l'arresto SSUU 10798/2015. Nel caso di specie, ricorrerebbero tutti i presupposti dell'arricchimento ingiustificato poiché il Controparte_1
aveva ottenuto, da parte dell'appellante, la realizzazione delle opere indicate nelle riserve, per un ammontare pari al prezzo contrattualmente ripassato, a fronte della mancata corresponsione del quantum pattuito, “Il che comporta
l'obbligo del di corrispondere alla società attrice un Controparte_1 indennizzo, per la cui quantificazione, come ampiamente noto, si “considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante” (cfr. Cass. 26 settembre 2005, n. 18785).” Diminuzione che nel caso di specie era costituita “dall'ammontare delle molteplici lavorazioni eseguite dall'impresa attrice e cristallizzate nelle singole riserve apposte tempestivamente nel registro di contabilità che costituiscono, nello stesso momento, un costo sostenuto dalla società attrice ed in quanto tale, una corrispondente diminuzione patrimoniale dell'attrice medesima.
Peraltro, l'indebito arricchimento poteva consistere anche in un indennizzo corrispondente ad un risparmio di spesa;
con il quarto motivo, di contenuto istruttorio, la parte, ribadito di aver assolto ai propri oneri probatori, insiste nella richiesta di esperimento di una consulenza con funzione puramente “percipiente”, non diretta a colmare lacune ma ad accertare fatti già dedotti e allegati dalle parti.
Si è opposto al gravame il , contestando punto le Controparte_1
censure avversarie e concludendo per la conferma della sentenza.
Evidenzia di non aver mai riconosciuto la esecuzione delle opere di cui alle riserve, ma solo di quelle oggetto di liquidazione tramite il primo s.a.l.
Stigmatizza il tentativo dell'appellante di eludere la questione centrale a fondamento della sentenza, ovvero il mancato assolvimento della prova circa l'esecuzione, già contestata dalla convenuta, delle lavorazioni non contabilizzate, tra le quali le asserite attività di demolizione fondi stradali, di scavo e
9 sbancamento dei terreni di roccia, nonché di regimentazione del traffico lungo le arterie stradali. Tantomeno, relativamente alle opere asseritamente eseguite e che avrebbero presentato un costo di esecuzione superiore a quello contabilizzato, l'appellante ha provato il maggior costo sostenuto per i materiali oggetto di lavorazione. Irrilevante e generica sarebbe, altresì, la documentazione fotografica pure richiamata dall'appellante, priva di qualsiasi riferimento temporale e con i luoghi delle asserite lavorazioni e soprattutto con l'esatta esecuzione del contratto di appalto di cui si discute.
Anche in merito alle c.d. riserve amministrative era onere di controparte dare prova di quanto asserito.
Riguardo poi alle riserve contabili svolte dall'appaltatrice ed iscritte per €
193.582,74, tanto per le riserve afferenti lavorazioni eseguite e non oggetto di contabilizzazione quanto per quelle afferenti lavorazioni che, pur contabilizzate, avrebbero presentato un costo di esecuzione superiore a quello contabilizzato, non è stata fornita prova tanto dell'esecuzione stessa delle opere, quanto dei costi superiori per quantità di materiali e/o lavorazioni, rispetto a quelli contabilizzati.
Si oppone nuovamente alla domanda di indennizzo a titolo di indebito arricchimento, in mancanza di prova circa l'arricchimento di una parte correlativamente all'impoverimento dell'altra. Eccepisce la inammissibilità della deduzione in ordine al valore dell'utile dell'appalto, trattandosi di questione nuova, mai dedotta in primo grado, peraltro inidonea a superare le lacune, evidenziate dal primo giudice, circa la esatta individuazione dell'entità dei lavori e relative varianti intervenute e del loro valore.
Riservata in decisione la causa, il precedente Collegio ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio e sottoponendo all'ausiliario i seguenti quesiti:
- sulla base della documentazione fornita dalle parti descriva il concreto andamento dell'appalto;
- esamini le cause della sospensione dei lavori, valutando al riguardo la posizione dei contraenti nella determinazione dei singoli eventi;
- valuti singolarmente le riserve formulate dall'impresa operando un separato calcolo sulle voci eventualmente riconoscibili.
Gli esiti della indagine - utili per comprendere i passaggi salienti della vicenda contrattuale - sono riassunti nella relazione depositata il 3.01.2024 e così
10 sintetizzabili:
1) quale premessa di metodo, l'ausiliario ha sottolineato la matrice unicamente documentale della indagine, affidata a distanza di quattordici anni dalla conclusione dell'appalto, e basata sulla base dei documenti versati in atti;
da qui se era emersa la esaustività del carteggio relativo alla fase amministrativa, risultava del tutto omesso l'intero carteggio di cantiere;
2) in base al progetto esecutivo delle opere di rete idrica, acquedotto ed impianto fognario, completato da computo metrico e da elenco prezzi (con riferimenti, voci descrittive e costi unitari ripresi dal Prezziario ufficiale della Regione Lazio del 2007) l'oggetto dell'appalto comprendeva:
a) il rifacimento del collegamento della sorgente “Le Chiazze” con percorso all'interno del Parco protetto de “La Pratarella” (primo tratto);
b) il rifacimento del collegamento idrico dal pozzetto di sfiato la “Grugnaletta” con percorso parte in traversa sterrata e parte direttamente su laterale lungo la provinciale
S.P. 39 Scandriglia Orvinio fino al serbatoio di “La Croce” (secondo tratto) con attraversamento del manto asfaltato c) Il rifacimento degli impianti idrici e fognari cittadini in località “Pezze dei Ricci” ove ubicata la stazione di pompaggio “La Chiusa” fino alla conduttura esistente in località
“Fonte Formana” (tratti terzo e quarto);
- che, consegnato il cantiere in data 1 aprile 2009, nel contratto si pattuiva la scadenza dei lavori e la decorrenza delle eventuali penali al 27/09/2009; alla data del 29/07/2009, e dunque a circa 120 giorni dall'inizio lavori, le oepre contabilizzate erano pari al 30%;
- con Prot. 2392 del 2/09/2009, il Direttore dei Lavori trasmetteva al Comune la contabilità del primo stato d'avanzamento; contestualmente inviava un primo ordine di servizio con cui, constatato l'abbandono del cantiere, ordinava alla impresa di riprendere i lavori;
- in data 11/09/2009 la recepiva lo stato d'avanzamento dei lavori con CP_5
allegati firmandolo con riserva di produrre eccezioni amministrative e tecniche.
- in data 19/09/2009 il Direttore dei lavori inviava alla un secondo ordine di CP_5
servizio con il quale, rilevata nuovamente la mancanza in cantiere di mezzi e maestranze, ordinava di riprendere i lavori a completamento dell'appalto, anche in considerazione dei pochi giorni (circa 9) per la scadenza dei termini di contratto per ultimare le opere, nonché per evidenziare la necessità di
11 provvedere alle riparazioni indicate nel primo ordine di servizio e mai realizzate;
- in data 23/09/2009 la Ditta inviava al , (rif. Parte_1 Controparte_1
Prot. n. 2596) copia delle 47 riserve contabili e amministrative apposte sul registro di contabilità del primo s.a.l. del 02/09/2009, oltre a note di eccezione sulla originaria consegna dei lavori del 01/04/2009; in relazione a tali riserve l'Architetto Miglietta, quale R.U.P. del recepita la relativa relazione CP_1
della D.L., comunicava alla Ditta la integrale contestazione delle 47 eccezioni, sebbene tali riserve fossero state presentate nei termini di legge.
- in data 14/11/2009, il Direttore dei Lavori inviava alla Ditta nuova relazione e controdeduzioni alle riserve;
quindi in data 9/12/2009, veniva redatto secondo verbale di sopralluogo di constatazione di abbandono del cantiere, ribadendo la scadenza dei termini per l'esecuzione dei lavori;
- in data 9/12/2009, il RUP adottava Determina del Servizio Tecnico n. 52 per rescissione del contratto d'appalto, in seguito recepita dalla Giunta.
- la documentazione agli atti non era esaustiva per poter sostenere le riserve della
Ditta, ovvero “non risultando forniti verbali di cantiere e/o documentazione equipollente, si ritiene improcedibile la valutazione delle riserve formulate dall'impresa”.
Tali essendo gli approdi della disposta consulenza tecnica, l'appello è infondato.
In prima battuta, è utile precisare che la disamina dell'appello va limitata ai motivi miranti a contrastare il nucleo della ratio decidendi espressa a supporto della decisione di rigetto ed incentrata sulla ragione più liquida del mancato assolvimento, da parte della impresa già attrice ed odierna appellante, dell'onere della prova circa il danno preteso, in dipendenza del mancato riconoscimento delle riserve e dell'utile di appalto.
Lacuna tale da imporre, secondo il primo giudice, una conclusione di radicale infondatezza della domanda principale che di quella subordinata di arricchimento.
L'esito della consulenza tecnica - condotto, per ragioni oggettive correlate al lungo tempo trascorso dalla interruzione del rapporto contrattuale, sui soli documenti hic et inde prodotti in causa - conforta con sicurezza la infondatezza di quelle censure volte a contrastare la rilevata lacuna probatoria circa la esecuzione delle lavorazioni oggetto delle riserve. Il generico quanto infondato rinvio dell'appellante (primo motivo) alla
“documentazione probatoria versata in atti”, (in particolare alla “relazione riservata” del Direttore dei Lavori) trova sicura smentita nelle conclusioni dell'ausiliario che, confortando le conclusioni del primo giudice, ha affermato la assoluta insufficienza
12 della documentazione rinvenuta nel fascicolo attoreo in ordine alla prova sia della effettiva esecuzione delle maggiori opere che all'impiego di maggiori quantità di materiali o l'esborso di maggiori costi, quali fatti costitutivi del credito azionato.
Piuttosto, nella richiamata relazione riservata, è dato riscontro alle analitiche contestazioni delle riserve, espresse dall'Ente committente, sia in ordine all'an che al quantum delle maggiori lavorazioni ivi indicate.
Analogo rilievo di assoluta genericità occorre formulare con riferimento al secondo motivo inerente alla domanda di pagamento della utilità di appalto ragguagliata, in tesi, al 10% delle lavorazioni ancora da eseguire, rimaste ancora una volta prive di qualsiasi allegazione di riscontro.
In merito agli esiti della ctu, assolutamente evasiva la richiesta di supplemento di consulenza tecnica formulata dall'appellante nella propria comparsa conclusionale, seguita peraltro alle note scritte del 8.07.2024 dove, con chiarezza, la parte, senza invero formulare alcuna obiezione all'elaborato, aveva chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Resta assorbito il terzo motivo di appello, relativo alla domanda di indebito arricchimento non esente da analoghe lacune in termini di genericità e approssimazione deduttiva.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna dell'appellante alle spese del grado, da liquidare, come da tariffe vigenti ex dm 147/2022 e ss.mm.ii., ricomprendendo nella liquidazione tutte le fasi del giudizio, essnedosi svolta anche quella istruttoria.
Alla soccombenza dell'appellante segue anche di dichiarare la ricorrenza, a carico dello stesso, delle condizioni per il pagamento di un importo pari a quello dovuto per la impugnazione ex art. 13 comma 1quater dm 30.05.2002 n. 115 .
Le spese della consulenza tecnica disposta in appello gravano sull'appellante soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, come composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ditta avvero la sentenza n. Parte_1
445/2020 del Tribunale di Rieti, pubblicata il 2.11.2020, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 12.000 per compensi, oltre Iva Cpa e spese generali al 15%;
13 - pone definitivamente a carico della ditta appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto di questo Ufficio in pari data;
- dichiara a carico di parte appellante la ricorrenza, a carico dello stesso, delle condizioni per il pagamento di un importo pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Nicola SARACINO Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere
Giovanna GIANI' Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 6555 del ruolo generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. , P. IVA , in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide
Baldassarre, presso il cui studio in Avezzano (AQ), alla Via G. Garibaldi, n. 71 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv. Alessandro Orsini e
Costantino Bucci presso il cui studio in Roma, al Viale Giulio Cesare, n. 71
APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Di Rieti n. 445/2020 pubblicata in data 02/11/2020 e notificata il 03/11/2020
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, in via preliminare, - Ritenuta la ammissibilità della C.T.U. diretta alla verifica della rispondenza, alla documentazione d'appalto (in particolare elenco prezzi) dei lavori eseguiti e iscritti regolarmente in contabilità, disporre
1 l'espletamento dell'incarico peritale secondo la produzione documentale di cui al fascicolo di primo grado;
e, di conseguenza, nel merito, in via principale, una volta acclarata la richiesta preliminare, per i su esposti motivi Condannare il
[...]
in persona del p.t., al pagamento della somma di € CP_2 CP_3
240.124,64 a titolo di corrispettivo per i lavori appaltati ed eseguiti regolarmente dall'appellante società, con conseguente corresponsione degli interessi legali e moratori d'appalto previsto dalla legislazione di settore e specificatamente richiamata nell'atto scritto e nei documenti di riferimento (C.S.A. e/o bando di gara) che ne costituivano, con espresso richiamo, parte integrante, da provvedimento illegittimo in ordine al mancato riconoscimento delle riserve legittimamente iscritte ed anche, per intervenuta risoluzione del contratto, per mancanza di utile d'appalto, o nella misura maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche previa apposita C.T.U., che sin d'ora si invoca;
, o nella misura maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche previa apposita C.T.U., che sin d'ora si invoca;
il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite”; in caso di mancato accoglimento della domanda principale, in via subordinata e/o integrata, per le medesime motivazioni di cui alla domanda principale, in caso di mancato riconoscimento del risarcimento di cui alla domanda principale, condannare il , in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1
titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di €
241.083,24 quale indennizzo corrispondente al valore delle opere e/o lavorazioni eseguite ed iscritte nelle riserve legittimamente e tempestivamente apposte nel registro di contabilità d'appalto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, Con condanna alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese della fase monitoria”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale. - ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i suesposti motivi. In subordine. - previo rigetto della preliminare richiesta avversaria di ammissione di C.T.U., respingere in toto le domande di cui all'atto di appello in via alternativa formulate poiché destituite di qualsivoglia fondamento sia fattuale che giuridico, accertando incidentalmente la perfetta regolarità dell'operato dell'Amministrazione Comunale appellata in relazione alle obbligazione derivanti dal contratto di appalto. In ogni caso confermare la Sentenza gravata. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso forfettario, ed accessori come per legge.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 3.12.2020, la intestata ditta ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Rieti, indicata in oggetto, che aveva respinto le conclusioni attoree così formulate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata incidenter tantum
l'illegittimità e/o irregolarità degli atti amministrativi adottati in ordine alla rescissione del contratto nonché la irregolarità della procedura amministrativa connessa, dichiarata altresì la responsabilità dell'ente locale convenuto per illegittimità e/o irregolarità degli atti di rescissione contrattuale assunti, in via principale, mediante la disapplicazione degli atti amministrativi assunti dalla P.A. convenuta, condannare il
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di € Controparte_1
241.083,24 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'impresa
[...]
da provvedimento illegittimo in ordine al mancato riconoscimento Parte_1
delle riserve legittimamente iscritte ed anche, per intervenuta risoluzione del contratto, per mancanza di utile d'appalto, il tutto per un importo totale di € 260.000,00, oltre interessi dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore
e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche previa apposita C.T.U., che sin
d'ora si invoca;
in via subordinata e/o integrata, per le medesime motivazioni di cui alla domanda principale, in caso di mancato riconoscimento del risarcimento dei danni subiti e/o subendi di cui alla domanda principale, condannare il , in Controparte_1
persona del p.t., a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., al CP_3 pagamento della somma di € 241.083,24 quale indennizzo corrispondente al valore delle opere e/o lavorazioni eseguite ed iscritte nelle riserve legittimamente e tempestivamente apposte nel registro di contabilità d'appalto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, nella misura maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche previa apposita C.T.U., che sin d'ora si invoca;
il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite.”
Il Tribunale aveva anche condannato parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.
3 A fondamento della decisione, il Tribunale, dato atto della vigenza inter partes di un contratto di appalto per il rifacimento della rete idrica e fognaria del centro abitato di
, e preso atto delle conclusioni della impresa attrice, decideva la causa in CP_1 applicazione del “principio della ragione più liquida”. La domanda era quindi respinta, rilevandosi la mancanza di prova della effettiva esecuzione, da parte della impresa attrice, delle prestazioni oggetto delle riserve e relative al lamentato danno, ritenendo assorbite le ulteriori questioni, pure dedotte dall'impresa, relative alla illegittimità degli atti compiuti dal per addivenire alla risoluzione del contratto di Controparte_1
appalto e al mancato riconoscimento, da parte dello stesso Ente, delle riserve contabili iscritte dall'impresa. Sulla base di analoghi rilievi, il Tribunale ha respinto anche la domanda ex art. 2041 c.c., svolta in via subordinata dalla impresa, rilevando il difetto di prova del dedotto impoverimento dell'attore e del corrispondente arricchimento del convenuto.
In dettaglio, questi i rilievi del Tribunale:
“In particolare, con riferimento alle cd. riserve contabili svolte dall'impresa (cfr. allegato 11 all'atto di citazione), e iscritte per € 193.582,74, deve osservarsi che – tenendo conto soltanto di quelle in cui l'impresa ha dedotto di aver eseguito lavorazioni superiori a quelle contabilizzate – le stesse possono distinguersi in due “macro- categorie”, l'una composta di lavorazioni eseguite che non sono state oggetto di contabilizzazione (cfr. riserve indicate a pagine da 3 a 13 dell'allegato 12 all'atto di citazione, con i numeri 2, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 22, 26, 27, 35, 36, 43, 44, 45 e 46; con la precisazione che per le riserve indicate con i punti da 25 a 41 il contenuto delle stesse è stato ricostruito sulla base dell'allegato 12, dal momento che dall'allegato 11 risultano mancanti le pagine da 26 a 28, nonché la pagina 31), e l'altra di lavorazioni che, pur contabilizzate, hanno presentato un costo di esecuzione superiore a quello contabilizzato, in quanto aventi ad oggetto quantità superiori di materiale o richiedenti
l'impiego di materiale e/o attrezzatura avente un costo superiore rispetto a quello contabilizzato (cfr. riserve indicate a pagine da 3 a 13 dell'allegato 12 con i numeri 11,
12, 13, 18, 21, 31, 37, 38, 39, 47).
Con riferimento alla prima tipologia di lavorazioni, le quali includono anche le asserite attività di demolizione di fondi stradali, di scavo e sbancamento dei terreni di roccia, nonché di regimentazione del traffico lungo le arterie stradali (cfr. pagg. 11 e 12 dell'atto di citazione), tuttavia, l'attore ha del tutto omesso di fornire la prova – documentale o per testimoni – della loro effettiva esecuzione;
del pari, con riferimento
4 alla seconda tipologia di lavorazioni, l'attore non ha offerto neppure un principio di prova in ordine al fatto che le quantità e/o il costo del materiale oggetto di lavorazione fossero superiori a quelli contabilizzati, non avendo prodotto alcuna documentazione comprovante il maggior costo asseritamente sostenuto per “maestranze e mezzi oltre che forniture di materiali necessari” (cfr. pag. 14 atto di citazione).”
In definitiva, opinava il Tribunale, “difettando in radice la prova dell'effettiva esecuzione dell'attività aggiuntiva indicata nelle riserve” non poteva sopperirsi al mancato assolvimento del relativo onere ricorrendo ad una ctu tecnica senza disattendere il relativo onere probatorio gravante sulla impresa attrice.
Quanto alle riserve amministrative, iscritte per € 47.500,50 il Tribunale osservava:
“come l'attore non abbia, nel presente giudizio, svolto alcuna specifica deduzione in ordine al titolo di tale iscrizione – potendosi desumere lo stesso soltanto dalla già richiamata relazione riservata ex art. 149 comma 2 D.P.R. 554/1999 del direttore dei lavori (cfr. pag. 33 allegato 12 di parte attrice), non avendo peraltro l'attore prodotto la pagina 31 dell'allegato 11, contenente l'indicazione delle riserve amministrative iscritte – e, dall'altro, che alcuna prova ha offerto l'attore del dedotto “blocco delle lavorazioni per mancata autorizzazione della provincia ad operare lungo il tracciato previsto (durata del fermo in giorni 15)” (cfr. allegato 12 richiamato) – finanche omettendo qualsiasi deduzione in ordine al periodo in cui si sarebbe verificata tale sospensione – nonché del danno, in termini di perdita economica e/o mancato guadagno, che da tale sospensione gli sarebbe derivata.
E parimenti generiche sono state ritenute dal Tribunale le deduzioni svolte in ordine alla richiesta di risarcimento del danno consistito nel “non poter raggiungere quell'utilità
d'appalto connessa con la conclusione dei lavori” che così motivava: “Infatti, anche a volersi ritenere applicabile in via analogica la diposizione di cui all'art. 134 comma 1
d.lvo 163/2006 che riconosce, in capo all'appaltatore in caso di recesso della stazione appaltante, il diritto alla corresponsione di una somma corrispondente al 10% dell'importo delle lavorazioni ancora da eseguire, deve osservarsi come l'attore non abbia neppure dedotto l'entità e il valore di tali lavorazioni – ed anzi ha espressamente dichiarato di aver ultimato le lavorazioni alla data del 31.7.2009 (cfr. pag. 2 atto di citazione e allegato 2 allo stesso) – difettando conseguentemente la base di calcolo per la quantificazione di tale preteso danno.”
Il gravame dell'appellante è così sintetizzabile:
a) in via preliminare: eccepisce la inutilizzabilità ai fini decisori dell'ordine di
5 servizio n. 3 della DL, prontamente disconosciuto dalla impresa e del quale, tuttavia, la parte non aveva chiesto la verificazione ex art 216 cpc, con conseguente illegittimità dell'azione di risoluzione contrattuale, (pag. 6 atto di appello);
- con una articolata premessa, la parte ribadisce la “illegittimità della procedura della risoluzione contrattuale e la errata adozione degli atti amministrativi presupposti”; ricorrendo al criterio della “ragione più liquida” il Tribunale aveva omesso di affrontare le ragioni della denunciata illegittimità degli atti compiuti dall'Ente; ad esempio, gli enti interessati, quali il committente, la CP_1
Provincia di Rieti e il avevano omesso il Controparte_4
rilascio delle autorizzazioni sulla viabilità; tale dato rendeva l'affidamento dei lavori “parziale” e di conseguenza irrilevante l'addebito del ritardo nella esecuzione delle opere;
inoltre la parte, nel contesto della stessa censura, fa rilevare come, dopo la iscrizione delle riserve tempestivamente avvenuta il
23.09.2009, la D.L. aveva rimesso in data 7.10.2009 una relazione riservata ex art. 149 comma II ove venivano contestate tutte le riserve;
in seguito, con comunicazione del 12.12.2009 la stazione appaltante aveva comunicato la determinazione dirigenziale n. 52 del 9.12.2009, con cui era disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento, da ritenersi totalmente illegittima in quanto assunta in aperto contrasto con i presupposti normativi di riferimento di cui all'art. 136 del D. Lgs., n. 163/2006 e dagli artt. 165 e 149 del
D.P.R. n. 554/1999, in quanto adottata nella assenza di poteri, in capo al R.U.P. di disporre la risoluzione del contratto di appalto ed inoltre perché non era mai stata acquisita agli atti o rimessa dalla D.L. la relazione particolareggiata, di cui al I° comma del art. 136 D. Lgs. 163/2006, inerente il grave inadempimento dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni di contratto tale da determinare la buona riuscita dei lavori;
inoltre, sempre nella ottica risolutoria, sarebbe stato necessario che la D.L., dietro espressa richiesta del Responsabile del procedimento, diffidasse l'impresa appaltatrice dal compiere, entro un termine preciso, i lavori in ritardo, con le relative e necessarie prescrizioni. In mancanza di tali passaggi, non era configurabile alcun inadempimento della impresa appaltatrice, atteso che la risoluzione avrebbe dovuto riguardare i ritardi nella esecuzione dei lavori, mai dimostrati;
con analoga considerazione (pag. 9), la parte impugnante insiste nell'escludere la sussistenza di un inadempimento
6 grave ex art. 136, tale cioè da compromettere la corretta realizzazione dell'opera; nel caso di specie, tale valutazione era mancata in assenza della rimessione della prescritta relazione particolareggiata, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, della risoluzione contrattuale operata dalla
P.A.; sussisteva, inoltre, il diritto della impresa al risarcimento dei danni subiti, costituiti dall'intero ammontare delle lavorazioni eseguite derivanti da errori progettuali relativi alla mancata previsione di opere di scavo e sbancamento di roccia, trasporto del relativo materiale nei siti specifici e relativo costo di smaltimento oltre alle ulteriori lavorazioni indicate nelle riserve;
tutte queste lavorazioni erano risultate necessarie o funzionali ad eseguire il progetto appaltato ed i relativi costi, costituivano i danno subito dalla impresa attrice per un importo complessivo di € 241.083, 24;
- con un primo motivo (pag. 14) la parte, richiamati i relativi passaggi della sentenza sul punto, lamenta la illogicità e/o contraddittorietà di motivazione sul dichiarato mancato assolvimento dell'onere probatorio: errata valutazione della documentazione probatoria acquisita in atti.
Su tale aspetto, la parte contesta la conclusione del giudice circa il mancato assolvimento del proprio onere probatorio e deduce: “che le mancanze evidenziate al Tribunale (alla pag. 5 della sentenza) dell'allegato 11 (del fascicolo di primo grado) sono state sopperite, nel corso dell'istruttoria, dalla produzione di controparte che, nelle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c. secondo termine, ha prodotto la relazione dell'allora D.L. dalle quali era facilmente evincere le singole e specifiche riserve iscritte in contabilità.” In sostanza, la parte adduce come tale onere potesse anche riguardare la prova documentale dell'effettiva esecuzione dei lavori di cui alle riserve iscritte in contabilità e fa rilevare che “l'esecuzione delle opere di cui alle riserve iscritte non sono mai state dichiarate come non eseguite dalla P.A. e, per la stessa P.A. appellata, dai propri fiduciari quali il R.U.P. e la D.L.: questi non hanno mai affermato la non esecuzione delle opere iscritte a riserve ad opera dell'impresa appaltatrice ma si sono limitate a respingere le stesse riserve per altre motivazioni legate all'opportunità e/o inutilità delle lavorazioni medesime e, di conseguenza, non meritevoli di riconoscimento nella contabilità d'appalto.”
Anche il Tribunale aveva accertato che le riserve contabili “hanno presentato un costo di esecuzione superiore a quello contabilizzato”, con ciò chiarendo che le
7 stesse erano state eseguite, ma tra le parti vi era è stata solo discordanza sui costi o le quantità. Inoltre, la prova della avvenuta esecuzione sarebbe dimostrata altresì dalla produzione fotografica di parte appellata che riproduce i luoghi oggetto degli interventi, seppur contestati dalla D.L. come necessari o utili all'appalto. L'appellante sostiene, in sintesi, che proprio dalla relazione riservata redatta dalla D.L. emergerebbe la prova della esecuzione delle singole lavorazioni, contestate unicamente nei prezzi e nel metodo del relativo calcolo.
Sulla base di questi rilievi, la parte ha insistito nella richiesta di consulenza tecnica disattesa dal primo giudice, in quanto fonte di accertamenti non surrogabili. Analoghe considerazioni ha esteso alle riserve c.d. amministrative, in relazione alle quali il Giudice di prime cure aveva “operato una valutazione decisamente superficiale delle stesse nonché una imprecisa valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio in quanto le riserve iscritte hanno riguardato la messa a disposizione di mezzi e uomini per regimentare il traffico stante la contestata assenza di autorizzazione o ordinanze degli enti locali competenti e/o interessati: provvedimenti amministrativi, come già in precedenza precisato, tanto invocati dall'appellata P.A. e mai prodotti nel primo grado.” Anche qui, l'esperimento di C.T.U., avrebbe potuto consentire di determinare, verificata la assenza dei necessari provvedimenti, la quantificazione del servizio adottato per le carenze dei provvedimenti in materia di traffico veicolare e/o pedonale.
- con un secondo motivo (pag. 22) la parte impugna il rigetto della domanda inerente all'utile di appalto, lamentando la “mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata decisione sulla domanda, formulata in via subordinata, dell'indebito arricchimento in ordine alle lavorazioni iscritte a riserva”. Fa osservare, a riguardo, che avendo identificato l'utile d'appalto nella misura del 10% delle lavorazioni ancora da portare a termine, proprio in relazione alla denunciata illegittima rescissione contrattuale, il Tribunale avrebbe potuto ricavare l'importo da una semplicissima quanto elementare operazione matematica dettata dalla differenza tra l'importo d'appalto, evidenziato nel relativo contratto, e l'importo liquidato nel primo ed unico S.A.L. pagato dal Comune atti;
al risultato di tale operazione matematica, bastava applicare l'aliquota del 10% corrispondente, in termini generali ed incontestati, alla dell'utile dell'appalto.
8 - con un terzo motivo, la parte contesta la omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indebito arricchimento in relazione alla quale l'appellante ha richiamato le argomentazioni del primo grado;
in proposito, ha fatto rilevare che la P.A. non può negare il pagamento a chi ha eseguito lavori non previsti dal contratto se le opere “extra contratto” non state rifiutate, non essendo neanche necessario il riconoscimento della utilitas, così come chiarito dalla Corte di
Cassazione con l'arresto SSUU 10798/2015. Nel caso di specie, ricorrerebbero tutti i presupposti dell'arricchimento ingiustificato poiché il Controparte_1
aveva ottenuto, da parte dell'appellante, la realizzazione delle opere indicate nelle riserve, per un ammontare pari al prezzo contrattualmente ripassato, a fronte della mancata corresponsione del quantum pattuito, “Il che comporta
l'obbligo del di corrispondere alla società attrice un Controparte_1 indennizzo, per la cui quantificazione, come ampiamente noto, si “considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante” (cfr. Cass. 26 settembre 2005, n. 18785).” Diminuzione che nel caso di specie era costituita “dall'ammontare delle molteplici lavorazioni eseguite dall'impresa attrice e cristallizzate nelle singole riserve apposte tempestivamente nel registro di contabilità che costituiscono, nello stesso momento, un costo sostenuto dalla società attrice ed in quanto tale, una corrispondente diminuzione patrimoniale dell'attrice medesima.
Peraltro, l'indebito arricchimento poteva consistere anche in un indennizzo corrispondente ad un risparmio di spesa;
con il quarto motivo, di contenuto istruttorio, la parte, ribadito di aver assolto ai propri oneri probatori, insiste nella richiesta di esperimento di una consulenza con funzione puramente “percipiente”, non diretta a colmare lacune ma ad accertare fatti già dedotti e allegati dalle parti.
Si è opposto al gravame il , contestando punto le Controparte_1
censure avversarie e concludendo per la conferma della sentenza.
Evidenzia di non aver mai riconosciuto la esecuzione delle opere di cui alle riserve, ma solo di quelle oggetto di liquidazione tramite il primo s.a.l.
Stigmatizza il tentativo dell'appellante di eludere la questione centrale a fondamento della sentenza, ovvero il mancato assolvimento della prova circa l'esecuzione, già contestata dalla convenuta, delle lavorazioni non contabilizzate, tra le quali le asserite attività di demolizione fondi stradali, di scavo e
9 sbancamento dei terreni di roccia, nonché di regimentazione del traffico lungo le arterie stradali. Tantomeno, relativamente alle opere asseritamente eseguite e che avrebbero presentato un costo di esecuzione superiore a quello contabilizzato, l'appellante ha provato il maggior costo sostenuto per i materiali oggetto di lavorazione. Irrilevante e generica sarebbe, altresì, la documentazione fotografica pure richiamata dall'appellante, priva di qualsiasi riferimento temporale e con i luoghi delle asserite lavorazioni e soprattutto con l'esatta esecuzione del contratto di appalto di cui si discute.
Anche in merito alle c.d. riserve amministrative era onere di controparte dare prova di quanto asserito.
Riguardo poi alle riserve contabili svolte dall'appaltatrice ed iscritte per €
193.582,74, tanto per le riserve afferenti lavorazioni eseguite e non oggetto di contabilizzazione quanto per quelle afferenti lavorazioni che, pur contabilizzate, avrebbero presentato un costo di esecuzione superiore a quello contabilizzato, non è stata fornita prova tanto dell'esecuzione stessa delle opere, quanto dei costi superiori per quantità di materiali e/o lavorazioni, rispetto a quelli contabilizzati.
Si oppone nuovamente alla domanda di indennizzo a titolo di indebito arricchimento, in mancanza di prova circa l'arricchimento di una parte correlativamente all'impoverimento dell'altra. Eccepisce la inammissibilità della deduzione in ordine al valore dell'utile dell'appalto, trattandosi di questione nuova, mai dedotta in primo grado, peraltro inidonea a superare le lacune, evidenziate dal primo giudice, circa la esatta individuazione dell'entità dei lavori e relative varianti intervenute e del loro valore.
Riservata in decisione la causa, il precedente Collegio ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio e sottoponendo all'ausiliario i seguenti quesiti:
- sulla base della documentazione fornita dalle parti descriva il concreto andamento dell'appalto;
- esamini le cause della sospensione dei lavori, valutando al riguardo la posizione dei contraenti nella determinazione dei singoli eventi;
- valuti singolarmente le riserve formulate dall'impresa operando un separato calcolo sulle voci eventualmente riconoscibili.
Gli esiti della indagine - utili per comprendere i passaggi salienti della vicenda contrattuale - sono riassunti nella relazione depositata il 3.01.2024 e così
10 sintetizzabili:
1) quale premessa di metodo, l'ausiliario ha sottolineato la matrice unicamente documentale della indagine, affidata a distanza di quattordici anni dalla conclusione dell'appalto, e basata sulla base dei documenti versati in atti;
da qui se era emersa la esaustività del carteggio relativo alla fase amministrativa, risultava del tutto omesso l'intero carteggio di cantiere;
2) in base al progetto esecutivo delle opere di rete idrica, acquedotto ed impianto fognario, completato da computo metrico e da elenco prezzi (con riferimenti, voci descrittive e costi unitari ripresi dal Prezziario ufficiale della Regione Lazio del 2007) l'oggetto dell'appalto comprendeva:
a) il rifacimento del collegamento della sorgente “Le Chiazze” con percorso all'interno del Parco protetto de “La Pratarella” (primo tratto);
b) il rifacimento del collegamento idrico dal pozzetto di sfiato la “Grugnaletta” con percorso parte in traversa sterrata e parte direttamente su laterale lungo la provinciale
S.P. 39 Scandriglia Orvinio fino al serbatoio di “La Croce” (secondo tratto) con attraversamento del manto asfaltato c) Il rifacimento degli impianti idrici e fognari cittadini in località “Pezze dei Ricci” ove ubicata la stazione di pompaggio “La Chiusa” fino alla conduttura esistente in località
“Fonte Formana” (tratti terzo e quarto);
- che, consegnato il cantiere in data 1 aprile 2009, nel contratto si pattuiva la scadenza dei lavori e la decorrenza delle eventuali penali al 27/09/2009; alla data del 29/07/2009, e dunque a circa 120 giorni dall'inizio lavori, le oepre contabilizzate erano pari al 30%;
- con Prot. 2392 del 2/09/2009, il Direttore dei Lavori trasmetteva al Comune la contabilità del primo stato d'avanzamento; contestualmente inviava un primo ordine di servizio con cui, constatato l'abbandono del cantiere, ordinava alla impresa di riprendere i lavori;
- in data 11/09/2009 la recepiva lo stato d'avanzamento dei lavori con CP_5
allegati firmandolo con riserva di produrre eccezioni amministrative e tecniche.
- in data 19/09/2009 il Direttore dei lavori inviava alla un secondo ordine di CP_5
servizio con il quale, rilevata nuovamente la mancanza in cantiere di mezzi e maestranze, ordinava di riprendere i lavori a completamento dell'appalto, anche in considerazione dei pochi giorni (circa 9) per la scadenza dei termini di contratto per ultimare le opere, nonché per evidenziare la necessità di
11 provvedere alle riparazioni indicate nel primo ordine di servizio e mai realizzate;
- in data 23/09/2009 la Ditta inviava al , (rif. Parte_1 Controparte_1
Prot. n. 2596) copia delle 47 riserve contabili e amministrative apposte sul registro di contabilità del primo s.a.l. del 02/09/2009, oltre a note di eccezione sulla originaria consegna dei lavori del 01/04/2009; in relazione a tali riserve l'Architetto Miglietta, quale R.U.P. del recepita la relativa relazione CP_1
della D.L., comunicava alla Ditta la integrale contestazione delle 47 eccezioni, sebbene tali riserve fossero state presentate nei termini di legge.
- in data 14/11/2009, il Direttore dei Lavori inviava alla Ditta nuova relazione e controdeduzioni alle riserve;
quindi in data 9/12/2009, veniva redatto secondo verbale di sopralluogo di constatazione di abbandono del cantiere, ribadendo la scadenza dei termini per l'esecuzione dei lavori;
- in data 9/12/2009, il RUP adottava Determina del Servizio Tecnico n. 52 per rescissione del contratto d'appalto, in seguito recepita dalla Giunta.
- la documentazione agli atti non era esaustiva per poter sostenere le riserve della
Ditta, ovvero “non risultando forniti verbali di cantiere e/o documentazione equipollente, si ritiene improcedibile la valutazione delle riserve formulate dall'impresa”.
Tali essendo gli approdi della disposta consulenza tecnica, l'appello è infondato.
In prima battuta, è utile precisare che la disamina dell'appello va limitata ai motivi miranti a contrastare il nucleo della ratio decidendi espressa a supporto della decisione di rigetto ed incentrata sulla ragione più liquida del mancato assolvimento, da parte della impresa già attrice ed odierna appellante, dell'onere della prova circa il danno preteso, in dipendenza del mancato riconoscimento delle riserve e dell'utile di appalto.
Lacuna tale da imporre, secondo il primo giudice, una conclusione di radicale infondatezza della domanda principale che di quella subordinata di arricchimento.
L'esito della consulenza tecnica - condotto, per ragioni oggettive correlate al lungo tempo trascorso dalla interruzione del rapporto contrattuale, sui soli documenti hic et inde prodotti in causa - conforta con sicurezza la infondatezza di quelle censure volte a contrastare la rilevata lacuna probatoria circa la esecuzione delle lavorazioni oggetto delle riserve. Il generico quanto infondato rinvio dell'appellante (primo motivo) alla
“documentazione probatoria versata in atti”, (in particolare alla “relazione riservata” del Direttore dei Lavori) trova sicura smentita nelle conclusioni dell'ausiliario che, confortando le conclusioni del primo giudice, ha affermato la assoluta insufficienza
12 della documentazione rinvenuta nel fascicolo attoreo in ordine alla prova sia della effettiva esecuzione delle maggiori opere che all'impiego di maggiori quantità di materiali o l'esborso di maggiori costi, quali fatti costitutivi del credito azionato.
Piuttosto, nella richiamata relazione riservata, è dato riscontro alle analitiche contestazioni delle riserve, espresse dall'Ente committente, sia in ordine all'an che al quantum delle maggiori lavorazioni ivi indicate.
Analogo rilievo di assoluta genericità occorre formulare con riferimento al secondo motivo inerente alla domanda di pagamento della utilità di appalto ragguagliata, in tesi, al 10% delle lavorazioni ancora da eseguire, rimaste ancora una volta prive di qualsiasi allegazione di riscontro.
In merito agli esiti della ctu, assolutamente evasiva la richiesta di supplemento di consulenza tecnica formulata dall'appellante nella propria comparsa conclusionale, seguita peraltro alle note scritte del 8.07.2024 dove, con chiarezza, la parte, senza invero formulare alcuna obiezione all'elaborato, aveva chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Resta assorbito il terzo motivo di appello, relativo alla domanda di indebito arricchimento non esente da analoghe lacune in termini di genericità e approssimazione deduttiva.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna dell'appellante alle spese del grado, da liquidare, come da tariffe vigenti ex dm 147/2022 e ss.mm.ii., ricomprendendo nella liquidazione tutte le fasi del giudizio, essnedosi svolta anche quella istruttoria.
Alla soccombenza dell'appellante segue anche di dichiarare la ricorrenza, a carico dello stesso, delle condizioni per il pagamento di un importo pari a quello dovuto per la impugnazione ex art. 13 comma 1quater dm 30.05.2002 n. 115 .
Le spese della consulenza tecnica disposta in appello gravano sull'appellante soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, come composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ditta avvero la sentenza n. Parte_1
445/2020 del Tribunale di Rieti, pubblicata il 2.11.2020, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 12.000 per compensi, oltre Iva Cpa e spese generali al 15%;
13 - pone definitivamente a carico della ditta appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto di questo Ufficio in pari data;
- dichiara a carico di parte appellante la ricorrenza, a carico dello stesso, delle condizioni per il pagamento di un importo pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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