Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1998/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/06/2025 ore 12:05
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Elena Maria Guida Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COSI SAVERIO avv. Staniscia sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. TERZIANI MARCO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante insiste nell'atto di appello anche in relazione ai mezzi istruttori.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Giulia Spadaro Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 4 giugno 2025 pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1998 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
- (c.f. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
cessionario della elettivamente domiciliato in Roma, via CP_2
Crescenzio n. 20 presso l'avv. Saverio Cosi (CF. - fax C.F._2
n.0668301118 – pec ) che lo rappresenta e Email_1
difende in virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLANTE
e
- , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Patetta 61 – C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco C.F._3
Terziani (C.F. - fax n. 06.85357682 – pec C.F._4
, presso il quale elettivamente Email_2
domicilia in Roma Via Fabio Massimo 107, giusta procura in atti,
-APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella Parte_1
dichiarata qualità ha proposto appello avverso la sentenza n.20063/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 18.10.2019, non notificata, resa nel giudizio di primo grado promosso dallo stesso appellante nei confronti di CP_1
§.
2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato.
«Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la convenuta chiedendo che venisse ordinato alla convenuta la restituzione di un cane di razza OR Identificato con numero di microcip 961001200022112
e condannarla al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi sulla stessa gravanti per effetto della nomina della stessa a custode giudiziario. In subordine ha chiesto, in caso di impossibilità di restituzione del cane, la condanna della stessa al pagamento di una· somma pari al valore dello stesso. A sostegno della domanda ha dedotto che nel corso di un procedimento penale a suo carico la Procura di Roma aveva sequestrato gli animali di proprietà della società Il reato era stato dichiarato prescritto CP_2 CP_2
con sentenza del Tribunale di Roma 9398/2015 e che di conseguenza la Procura di Roma carico della società aveva disposto il dissequestro dei cani e la restituzione degli animali a lui. Aveva richiesto la restituzione degli animali ed in particolare aveva chiesto a la restituzione di una cane di razza CP_1
OR che la stessa deteneva in qualità di custode giudiziario senza ottenerla.
Ha pertanto introdotto il presente giudizio indicando che l'atto di citazione notificato costituiva anche comunicazione della intervenuta cessione degli animali tra la società e l'attore. Ha prodotto il verbale di Controparte_2
affidamento degli animali in custodia in quanto proveniente da sequestro penale eseguito il 2 novembre 2009 nel quadro del procedimento penale n. 53754/2009
a suo carico dal quale risultava l'effettivo affidamento del cane di razza
OR alla convenuta in data 12 gennaio 201O. Ha prodotto, inoltre, il verbale di dissequestro dei cani in favore del ad opera della Polizia Pt_1
Giudiziaria in data 23 maggio 2015, il contratto di cessione di credito intercorso tra la società e in data 3 aprile 2015 per un valore CP_2 Parte_1
di valore di euro 1.000, atto con il quale venivano ceduti tutti gli animali che erano stati sequestrati. Ha prodotto, inoltre, un atto nel quale Parte_2
si dichiarava disposta ad acquistare gli animali e poi altro atto
[...]
proveniente dalla per i medesimi animali. Si è costituita CP_3 Parte_3
in giudizio deducendo oltre al fatto che l'attore avesse introdotto CP_1 giudizi separati per ciascun cane, ha evidenziato che nel procedimento innanzi al Tribunale penale in data 20 luglio 2017 era stato previsto che la restituzione non poteva avvenire per la carenza di condizioni igieniche previste per la detenzione di animali e, per l'affetto, aveva disposto la vendita di ciascun animale al custode per la somma di euro 200 al soggetto che avrebbe dimostrato di averne diritto. Ha dedotto che il 2 novembre 2009 era stato operato il sequestro degli animali presso i locali della società nei locali di via del Fiume Controparte_2
Giallo ove la stessa svolgeva l'attività di commercio di animali essendo stata configurata la commissione di reati in danno degli animali. A seguito di tale sequestro le era stato affidato in custodia uno OR. Il procedimento penale era stato fissato per il dibattimento il 20 giugno 2016 quando il reato si era ormai prescritto. Prima del giudizio, per effetto del decorso del termine di prescrizione il aveva presentato istanza di dissequestro ed il PM aveva disposto il Pt_1
dissequestro con restituzione degli animali all'avente diritto. Di conseguenza detto provvedimento non era stato eseguito non essendo stato individuato l'avente diritto, malgrado il soggetto delegato avesse identificato come tale il
. Di fronte alle contestazioni insorte era stato introdotto incidente di Pt_1
esecuzione all'esito del quale con ordinanza in data 11 aprile 2016 era stato stabilito che la consegna dovesse avvenire in favore della società CP_2
A seguito di ulteriori opposizioni la ordinanza di restituzione era stata
[...]
precisata nel senso che la restituzione dovesse aver luogo in presenza del rispetto dei requisiti igienici sanitari previsti per la detenzione di animali e che della esecuzione del provvedimento doveva provvedere il che aveva riscontrato CP_4
la inesistenza presso l'indirizzo della società locali occupati dalla stessa essendo stato rinvenuto, invece, un parrucchiere. Ulteriori accertamenti avevano previsto che la restituzione degli animali potesse essere eseguita in favore della società solo previo accertamento della sussistenza di condizioni tali da non determinare negli animali gravi sofferenze. Essendo pervenuti pareri negativi da parte del in relazione a quanto indicato dal Tribunale era stato emesso CP_4
provvedimento di sospensione del provvedimento di restituzione degli animali con previsione di vendita degli stessi agli affidatari e versamento della somma al soggetto che avrebbe dimostrato di averne diritto. Ha dedotto, di conseguenza, che non essendo stato individuato l'avente diritto da parte del giudice penale né dal , sulla base di quanto indicato dai provvedimenti del Tribunale di CP_4 Roma, la restituzione non era possibile, neppure nella forma del versamento della somma corrispondente alla vendita degli animali a ciascun custode. Di conseguenza nessun inadempimento era stato posto in essere dalla convenuta in qualità di custode. Ha contestato che il fosse proprietario degli animali Pt_1
né che vi fosse la prova che gli stessi fossero stati di proprietà della società CP_2
risultando la indicazione di proprietario contenuta nella annotazione
[...]
relativa all'inserimento del cip non diretta ad accertare la proprietà dell'animale. Inoltre i relativi cip erano stati registrati in Ungheria mentre nulla risulta in relazione alla importazione in Italia degli stessi. Era, quindi, onere dell'attore provare la proprietà vantata degli animali sulla base della prova della proprietà in capo al soggetto che li avrebbe ceduti in relazione ad un credito di
1.000 euro. In via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della effettiva proprietà dell'animale oggetto del presente giudizio, respingere la domanda dell'attore e condannarlo ai sensi dell'articolo 96 cpc. Nel corso del giudizio risulta essere stata depositata la comunicazione della decisione adottata dalla corte di cassazione in data 5 giugno 2018 in relazione alla ordinanza del
Tribunale di Roma n. 128/2017, decisione con la quale risulta essere stata annullata senza rinvio la ordinanza in questione e confermato il sequestro degli animali. Di conseguenza si deve ritenere che, in base a detto provvedimento gli animali siano ancora in sequestro in attesa del giudizio civile diretto a risolvere il contrasto sulla proprietà o su altri diritti di natura reale o obbligatoria dei beni in sequestro al fine della restituzione, giudizio che risulta essere stato introdotto dalla convenuta sulla base della domanda riconvenzionale diretta ad accertare la proprietà del cane oggetto del presente giudizio. Respinte le istanze istruttorie proposte nel presente giudizio, non essendo rilevanti per la decisione del presente giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 giugno 2019, ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.».
§.
3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « -rigetta la domanda attrice;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta dichiara che non è proprietario del cane di Parte_1
razza OR oggetto del presente giudizio;
- condanna a Controparte_5
pagare ai sensi dell'articolo 96, comma 2, la somma di euro 1.000 per lite temeraria in favore di -condanna a rimborsare a CP_1 Controparte_5 le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro CP_1
2.500, di cui era 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, in essi compresa la maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%».
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
« E' pacifico che al momento il cane in custodia alla convenuta sia ancora sotto sequestro, come confermato dalla decisione adottata dalla Corte di Cassazione sull'incidente di esecuzione deciso dal Tribunale di Roma in data 5 luglio 2017,
n. 128 e che sia venuta meno la vendita disposta con la ordinanza in questione.
La intervenuta sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato ha fatto venir meno il sequestro che, peraltro, era già stato revocato dal PM essendo venute meno le condizioni per la permanenza del provvedimento essendo stati superati i termini di prescrizione per il reato contestato senza che si fosse tenuta neppure la prima udienza. Il Pm ha disposto la restituzione degli animali all'avente diritto e nel corso delle successive fasi nelle quali si è articolato l'incidente di esecuzione, pur essendo insorta controversia in ordine alla individuazione del soggetto titolare alla restituzione degli animali, il giudice penale non aveva chiuso la fase incidentale di esecuzione rimettendo le parti innanzi al giudice civile per l'accertamento del soggetto al quale gli animali dovevano essere restituiti. Nell'odierno giudizio agisce , soggetto che al momento Parte_1
del sequestro non era proprietario degli animali per sua stessa ammissione, essendo stati sequestrati gli animali rinvenuti all'interno dei locali della società
non ha chiesto di accertare il proprio diritto alla restituzione e, Controparte_2
quindi, di essere proprietario degli animali, ma solo la restituzione degli animali ed in particolare lo OR oggetto del presente giudizio, mentre la convenuta, in riconvenzionale, ha richiesto che venisse accertato chi fosse l'effettivo proprietario dell'animale. Sulla base della documentazione presente in atti, non risultano essere stati prodotti documenti atti a dimostrare la proprietà degli animali in capo alla società dal momento che a fronte dei cip Controparte_2
che dimostrano che gli animali provengono dalla Ungheria - circostanza dedotta dalla convenuta e non oggetto di contestazione da parte dell'attore -, non risultano essere stati prodotti gli atti di acquisto di ciascun animale, le fatture e le bolle relative al trasporto degli animali. Di conseguenza nel presente giudizio non vi è alcun elemento che possa far ritenere la società Controparte_2 proprietaria degli animali che erano stati rinvenuti nel suo locale. Di conseguenza la documentazione prodotta dal relativa ad una cessione di Pt_1
crediti pertinenziali agli animali in sequestro nonché la titolarità delle posizioni della società cedente intervenuta tra la società e lo stesso , CP_2 Pt_1
con atto, peraltro, privo di data certa, non è in grado di attestare quale titolo sia stato effettivamente ceduto dal momento che nello stesso atto risulta indicato che la società cedente aveva consegnato al cessionario i documenti originali comprovanti il credito, senza alcuna indicazione di che tipo di documentazione si trattasse. Non vi è dubbio, tuttavia, che non essendo stata provata la proprietà dei cani in capo alla società la cessione dei credito operata non Controparte_2
può comprendere la cessione della proprietà dei cani al Poiché allo Pt_1
stato i cani risultano ancora in sequestro, non appaiono sussistenti neppure diritti di credito che possano essere fatti valere nel presente giudizio, non avendo l'autorità giudiziaria determinato chi fosse il soggetto ai quali i custodi dovevano restituire gli animali ed avendo l'obbligo i custodi di verificare la sussistenza del necessario titolo per procedere alla restituzione del bene in custodia. Deve, pertanto essere respinta la domanda proposta dall'attore non avendo lo stesso provato di essere titolare di un diritto di proprietà sugli animali sequestrati. Deve di conseguenza, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta limitatamente al fatto che l'attore non è proprietario dell'OR per cui è causa, essendo irrilevanti le generiche proposte di acquisto ricevute per la vendita di animali di cui non ha provato di avere la proprietà per poterli alienare. La completa assenza di prova in ordine alla titolarità degli animali in capo all'attore, comporta la condanna dello stesso per lite temeraria alla somma di euro 1.000 in favore di parte convenuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.».
§.
5. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: « … in totale riforma della sentenza impugnata, accertata la competenza del Giudice Civile sulla domanda oggetto di causa e diretta all'accertamento della proprietà ed alla restituzione del bene, accertare e dichiarare la proprietà del cane oggetto di causa in capo al sig. Parte_1
previo rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla appellata.
Condannare la convenuta alla restituzione del bene oltre il risarcimento del danno oltre alle spese del doppio grado. In via istruttoria si chiede di essere ammessi ai mezzi istruttori tempestivamente articolati in primo grado di seguito trascritti con le memorie ex art. 183 n. 2 cpc: << - ove ritenuto opportuno l'On.le
Giudicante voglia, ex art. 210 cpc, disporre presso il Corpo Forestale dello
Stato, Sezione , ora Carabinieri, l'acquisizione della documentazione CP_4
afferente i predetti animali, ivi compresi passaporti, registri fatture, ecc., acquisita dagli stessi in occasione del sequestro effettuato ai danni della
[...]
e mai restituita. - prova per tabulas con i seguenti documenti: a) CP_2
contratto di cessione tra ed il sig. del CP_2 Parte_1
03/04/15 e relativa anche all'animale oggetto di causa;
b) due lettere di accettazione della “ ” del 15/08/16 della Parte_2 Parte_4
del 15/08/16 entrambe aventi data certa;
- interrogatorio formale della
[...] convenuta sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che la sig.ra CP_1
ha ricevuto in affidamento il cane di razza OR femmina CP_1
identificata con il numero microchip n. 961001200022112?”; 2) “Vero che la sig.ra ha omesso di restituire l'animale suindicato come richiesto CP_1 dal sig. ?”; 3) “Vero che l'animale suindicato è stato Parte_1
consegnato alla sig.ra da parte delle autorità in buono stato di CP_1 salute?”; - con gli Ufficiali di P.G.: ispettore capo e sovrintendente Persona_1
- con gli agenti di P.G. e Persona_2 Persona_3 Persona_4
. Tutti in forza presso il Nucleo Investigativo per i reati in danno Persona_5
degli animali del corpo Forestale dello Stato oggi Carabinieri di Roma. - Con il
Dirigente medico veterinario Dr. , con il medico veterinario Controparte_6
Dr. e il tecnico della prevenzione in servizio Persona_6 Testimone_1
presso la ASL RNC di Roma;
- sulle seguenti circostanze: “Vero che all'atto del sequestro l'animale godeva di buona salute?”; nonché prova per testi con il sig.
da Roma, via Domenico Jachino, 87 sulla seguente Testimone_2 circostanza: “Vero che la società “ ” si impegna Pt_2 Parte_5 all'acquisto di tutti gli animali oggetto di dissequestro nei modi e termini indicati nelle due lettere di accettazione inviate dalle stesse al ? Ed Parte_1
affolliate al fascicolo di parte attrice. Chiede, altresì, occorrendone ammettersi
CTU, al fine di stabilire il valore del cane di razza OR femmina indentificata con il numero microchip n. 961001200022112 consegnato alla al momento del sequestro >>. In via gradata deferirsi giuramento CP_1
estimatorio nei confronti dell'appellante sul seguente capitolo: << giuro e giurando affermo o nego che a seguito della mancata restituzione dell'animale sequestrato da parte della convenuta l'attore ha avuto un mancato incremento patrimoniale di €. 3.700,00 >>. ».
§.
6. L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e riposta CP_1
depositata in data 08.01.202, ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§.
7. Disattese le istanze istruttorie, all'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§.
8. L'appello, che contiene un unico articolato motivo rubricato «violazione delle norme di diritto con riguardo agli art. 112 e 324 cpc – 925 cc.» non merita accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che oggetto del presente giudizio attiene l'accertamento della proprietà del piccolo cane di razza OR (microchip 96100120002212), del quale la Procura di Roma, nell'ambito di un procedimento penale a carico di e dell'Amministratrice della società aveva Parte_1 Controparte_2
disposto il sequestro ed il successivo affidamento alla odierna appellata, quale custode giudiziario, nonché la sua restituzione.
Il primo giudice ha respinto la domanda di restituzione del e ha invece Pt_1 accolto quella riconvenzionale proposta dall'odierna appellata ed ha dichiarato che non è proprietario del cane oggetto del presente giudizio. Parte_1
La censura dell'appellante si articola in due profili.
Sotto il primo profilo, l'appellante argomenta: «Con la sentenza 56699/2018 (che si allega) la Suprema Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza 128/2017 con cui il Tribunale di Roma aveva negato la restituzione degli animali dissequestrati in favore dell'attore e, per l'effetto, li aveva attributi in proprietà agli affidatari.
In detta pronuncia, come si legge nel parere del Sostituto Procuratore Generale,
è stato accertato non solo il diritto alla restituzione degli animali in favore degli aventi diritto, rectius possessori, ma anche la competenza per detto accertamento
(in uno alle condizioni ed ai requisiti igienico sanitari) in capo al Giudice
Civile… In buona sostanza - alla luce della pronuncia del Supremo Collegio e del provvedimento di restituzione agli aventi diritto in uno alla revoca del provvedimento di vendita agli affidatari - oggetto di accertamento del presente giudizio è stato, in via preliminare, la proprietà degli animali in capo alla
[...] e per essa al cessionario ... Se, infatti, l'animale CP_2 Parte_1
oggetto di causa deve essere restituito e detta restituzione può essere effettuata solo in capo all'avente diritto, ossia al proprietario, era preliminare - nonché presupposto indispensabile all'esame della domanda principale di restituzione - quello di accertare il diritto di proprietà in capo all'attore stesso. Orbene, risulta nel parere del Sostituto procuratore generale allegato un giudicato sulla competenza del Giudice civile sulla questione dell'accertamento della proprietà in uno alle condizioni ed ai requisiti igienico sanitari per la detenzione degli animali…»
Sotto altro profilo, l'appellante deduce che «L'accoglimento della domanda riconvenzionale si pone, pertanto, in stridente contrasto con il tenore dell'art. 925 cpc, in tema di animali, il diritto di proprietà coincide con il possesso dell'animale stesso. Nella fattispecie in esame il possesso dell'animale controverso appartiene al solo atteso che solo l'appellante è Parte_1
stato colpito dal provvedimento di sequestro del bene oggetto di causa e non già
l'odierna convenuta ma, soprattutto, atteso che ad oggi non è stata fornita la prova da parte della sig.ra del pagamento del prezzo e/o con la CP_1 produzione di un contratto di compravendita consensuale. Ed invero, già nell'ordinanza annullata dalla Cassazione era stato stabilito che il cane sequestrato ed affidato doveva essere "acquistato dall'affidatario con il pagamento del prezzo di €. 200,00" in tal modo espressamente escludendo che il convenuto - affidatario - fosse il proprietario/possessore dei cani di cui oggi l'attore chiede la restituzione. Annullata dalla cassazione penale l'ordinanza impugnata, il convenuto è rimasto detentore senza titolo dell'animale di cui si chiede la restituzione, mentre il sig. ha incondizionato diritto ad Parte_1
ottenere la ripetizione della bestiola originariamente affidata dall'autorità penale alla sig.ra dopo l'apprensione sequestrataria operata in CP_1
danno dell'appellante e successivamente dichiarata illegittima con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. Che la convenuta in riconvenzionale non possa vantare i diritti contemplati dall' art. 925 cc trova suffragio nel pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale:
"L'acquisizione del possesso di un cane che si sia "smarrito" può essere fatta rientrare fra le ipotesi di "caso fortuito" di cui all'art. 647 cod. pen., dovendo tale ultima disposizione essere coordinata con l'art. 925 cod. civ.che prevede l'acquisto della "proprietà" dell'animale mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato qualora l'animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove esso si trova" (Cass. pen. Sez. II Sent., 05/02/2013, n. 18749 (rv. 255762). Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata ne discende che il sig. , Parte_1
possessore degli animali sequestrati già alla data dell'esecuzione del provvedimento ablativo, ovvero dal 02/11/2009, è divenuto proprietario degli stessi in data 22/ 11/2009, cioè venti giorni dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare penale in danno dell'appellante ritenuto, peraltro, dagli organi requirenti unico possessore degli animali sequestrati… Vorrà, pertanto, in via rescissoria la Corte capitolina riformare anche il capo della sentenza impugnata nella quale è stata negata la proprietà dell'animale conteso alla CP_2
(cedente dei cani al sig. ), e ciò perché quest'ultima non
[...] Parte_1
solo non avrebbe dato prova di un atto di acquisto in proprio favore di ciascun animale sequestrato ma anche perché non ha versato in atti fatture o bolle relative al trasporto degli animali oggetto di sequestro. Ragionando per tal via, il Tribunale capitolino ha dimostrato di non conoscere il contenuto dell'art. 925 cc per il quale il possessore di un animale ne diventa automaticamente proprietario venti giorni dopo dalla data del possesso in assenza di rivendiche da parte di un diverso proprietario. Da ciò discende che già alla data del sequestro, ovvero dal 02/11/2009, la risultava posseditrice CP_2
degli animali sequestrati e, pertanto, dal 22/11/2009 la stessa è divenuta proprietaria degli stessi e, come tale, titolare anche del diritto di cederli al sig.
. La legittimità dell'intervenuta cessione - per cui non necessita Parte_1
data certa - faculta ope legis l'odierno appellante ad esperire le domande contenute nel libello introduttivo».
Orbene, la censura del , sotto entrambi i profili prospettati, si presenta Pt_1
infondata.
In primo luogo va osservato come la sentenza appellata non ha riconosciuto, come sostiene l'appellante, il diritto di proprietà del cane all'appellata, ma ha accertato che l'appellante non ne è proprietario. In alcun modo è stata ritenuta la proprietà del cane da parte dell'appellata, che ne ha la disponibilità quale custode e deve restituirlo solo al legittimo proprietario. Innanzitutto, a fronte dell'accertamento compiuto dal Tribunale circa la non titolarità in capo all'appellante del diritto di proprietà del piccolo cane, il Pt_1
si è limitato a sostenere - in maniera del tutto assertiva ed ovvia - che la domanda di restituzione del cagnolino presupponeva l'accertamento di quella stessa titolarità che il primo giudice gli ha negato, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali, secondo la proprie difese, doveva esser modificata la ricostruzione del fatto compiuta sul punto dal giudice di primo grado con particolare riferimento proprio alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta/appellata. L'appellante rinvia a un parere del sostituto PG che non si comprende come possa costituire giudicato sulla proprietà del bene. Peraltro dalla richiamata sentenza della S.C. si evince unicamente la competenza del giudice di civile in ordine all'accertamento della proprietà.
Inoltre, non è dato evincere come dall'esame della documentazione in atti risulti l'acquisto della proprietà del cane né in favore dell'appellante né, prima ancora, in favore della società Alcun rilievo può essere infatti riconosciuto CP_2 all'atto di cessione degli animali, dei crediti pertinenziali agli stessi e della titolarità delle posizioni della società cedente -atto intervenuto tra la CP_2
predetta società ed il posto che nel medesimo atto non è chiarito quali Pt_1
documenti siano mai stati consegnati al cessionario onde verificare la proprietà degli animali ceduti già in capo alla proprietà asseritamente Controparte_2
trasferita al . Non sono stati prodotti atti e fatture di acquisto originario Pt_1
del cane né bolle di trasporto - posto che, per quanto accertato dal Tribunale e non contestato dall'appellante, il cagnolino proveniva dall'Ungheria - né un valido passaggio di proprietà da cedente a cessionario. Sul punto, nulla ha argomentato il . Il fatto che i cani siano stati sequestrati all'appellante Pt_1
dimostra unicamente la disponibilità del bene da parte sua ma non la proprietà.
A tanto va aggiunto che l'applicazione del microchip non determina da sola la proprietà del cane, in mancanza di ulteriori prove, in quanto essa costituisce principalmente adempimento di natura amministrativa, la cui finalità è tesa sostanzialmente alla prevenzione del randagismo.
Sotto altro profilo, alcun rilievo può poi assumere l'asserita violazione dell'art.925 c.c. atteso, che tale norma trova applicazione solo relativamente agli animali mansuefatti (animali selvatici o comunque non di compagnia che hanno l'abitudine di ritornare nei luoghi di usuale dimora dopo essersene allontanati) alla cui categoria non appartiene notoriamente il cane (cfr. legge quadro n.281 del 1991). Anche la giurisprudenza annotata dall'appellante dà contezza della inapplicabilità della norma richiamata alla fattispecie in esame.
Va poi evidenziato come al fine della prova della proprietà nessuna rilevanza assumono le richieste di prova testimoniale e di interpello, in quanto le circostanze dedotte già risultano dalla documentazione in atti e/o non sono contestate, mentre l'istanza ex art. 210 c.p.c. è del tutto generica e quindi esplorativa, dovendo quindi essere confermata l'ordinanza di questa Corte del
3.6.2021.
In definitiva, mancando la prova della proprietà del piccolo cane, Parte_1
non è legittimato a chiederne la restituzione;
restituzione che comunque non sarebbe neppure possibile non solo per l'intervenuto decesso del cane, ma anche perchè la Corte di Cassazione, nell'annullare senza rinvio il provvedimento del
Tribunale penale di Roma n.128 del 5 luglio 2017, aveva mantenuto il sequestro e quindi l'affidamento ai custodi giudiziari (cfr. doc.all.8 fascicolo telematico appello).
L'appello deve quindi essere integralmente rigettato, assorbita ogni ulteriore questione.
§.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: indeterminato complessità bassa, tabella 12, scaglione 4°, compensi minimi, con esclusione della fase istruttoria non espletata).
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.20063/2019, pubblicata in data 18.10.2019, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- condanna alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
di lite che liquida in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), iva e cpa nella misura di legge;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Giulia Spadaro