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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1851/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Francesca
Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1851 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Adriatica (TE), Via Trieste n. 3, elettivamente domiciliata in Tortoreto (TE) alla Via Nazionale 24/A presso lo studio dell'Avv. Stefania Iannetti che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
Attrice -opponente contro
(p. iva n. ) con sede in Corropoli alla Via Controparte_1 P.IVA_1
U. Foschi n.19 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Gran Sasso n.1, presso lo studio dell'avv.
Domenico Di Monte dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberta
Cimini, giusta procura in atti,
Convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e come precisate nelle note scritte autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 306/2018, con il quale il Tribunale di Teramo le aveva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 18.320,00, a fronte Controparte_1 delle fatture n. 52 del 12.12.2016 e n. 02 del 09.01.2017, emesse dalla medesima società per i lavori di ristrutturazione svolti presso l'immobile sito in Alba Adriatica alla Via Tevere n. 3, di proprietà di essa
, oltre interessi legali sino al saldo e spese della procedura liquidate in euro 540,00 per Parte_1 competenze ed euro 145,50 per esborsi, rimborso forfettario, oneri come per legge.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che la aveva eseguito lavori edili presso l'immobile di sua Controparte_1 proprietà in Alba Adriatica (TE) alla via Tevere n.3;
- che ad istanza di essa era stato emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 306 del 4.04.2018 per la somma di euro 18.320,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a fronte della fattura n. 52 del 12.12.2016 dell'importo di euro 11.000,00 e n.2 del
9.01.2017 dell'importo di euro 7.320,00 e dell'estratto del registro iva, documenti tutti autenticati da notaio e prodotti dalla in una alla diffida datata 13/06/2017 e alla P.E.C. trasmessa il Controparte_1
27/07/2017;
- che il credito ingiunto era insussistente in quanto i lavori edili eseguiti dalla convenuta opposta,
presso e nell'immobile di proprietà della Pace, erano stati pagati “a saldo” del dovuto Controparte_1 con bonifico in data 28.12.2016 (recante la causale “saldo della fattura dei lavori di ristrutturazione”), non residuando in favore dell'opposta alcun credito, come documentalmente provato dalla fattura n.
51/2016 del 12/12/2016, che la aveva emesso appunto “a saldo”, costituente Controparte_1 dichiarazione stragiudiziale proveniente dalla stessa creditrice;
- che le fatture poste a base dell'opposto decreto avevano date diverse rispetto a quelle indicate nella missiva del 13.06.2017 e non erano mai state inviate prima ad essa opponente e, in ogni caso, recavano una generica descrizione dell'attività asseritamente svolta dalla “a corpo” in favore della Pace;
CP_1
- che ella opponente, giusta missiva del 29.05.2017, aveva effettuato formale contestazione e diffida ad adempiere nei confronti dell'opposta, contenente anche diffida alla consegna di documenti, tutti relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione dell'immobile di sua proprietà;
- che la predetta missiva era stata conseguenza dell'ordine di servizio n.1/17 del 23.05.2017 emesso dal
Direttore dei lavori, ing. che aveva ivi evidenziato i lavori non eseguiti a regola Persona_1
d'arte, già peraltro contestati verbalmente dall'opponente e per i quali essa spiegava formale domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento di euro 25.000,00, o quella maggiore o minore somma determinanda, da opporsi in compensazione nella deprecata ipotesi si fosse liquidato il pagamento in favore dell'opposta;
- che in data 29.06.2017 l'opponente aveva riscontrato la suindicata missiva di controparte del
13.06.2017, rinnovandole diffida ad adempiere e precisando di nulla più dovere alla società opposta avendole già pagato la somma di euro 72.274,13 e contestando di non aver mai ricevuto la fattura n.52 del 12.12.2017 e n.2 del 1.09.2017 ed evidenziando che le stesse portavano una data futura;
- che era affatto singolare la circostanza che la – a conclusione dei lavori in data Controparte_1
6.11.2016 - avesse emesso dapprima la fattura n.51 del 12.12.2016 “a saldo” per euro 7.000,00, fattura pagata dall'opponente mediante bonifico in data 28.12.2016, ed avesse poi emesso, nello stesso giorno del 12.12.2016, altra fattura n. 52, per un importo similare alla fattura n.51, pari ad euro 7.320,00, fattura pure questa mai inviata alla Pace.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo, iscritto al n. 4442/2018 R.G., n.
306/2018 D.I. Del 4.04.2018, datato 28.03.2018, per i motivi di cui in narrativa;
in virtù di domanda/eccezione riconvenzionale, condannare la società convenuta opposta al risarcimento dei danni, per vizi e difetti sui lavori eseguiti, per complessivi € 25.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo che si proverà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorto diritto al saldo, da porsi in compensazione anche parziale con l'eventuale pretesa creditoria della società
, laddove quest'ultima dovesse essere ritenuta fondata. Il tutto con vittoria di spese, CP_1 competenze e onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse: Controparte_1
1) che le fatture n. 52 e n. 2, emesse rispettivamente in data 12.12.2016 e 9.01.2017, erano state consegnate a , la quale dunque ne aveva avuto conoscenza legale, tanto da risultare dal Parte_1 registro delle fatture emesse dalla Controparte_1
2) che i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà della erano stati completati in Pt_1 data 16.11.2016 e, successivamente a tale data, era residuato il pagamento di euro 26.000,20, di cui euro 7.700,00 versati, rimanendo impagata la somma di euro 18.320,00, ragion per cui la Controparte_1 aveva emesso nel mese di dicembre 2016 tre fatture: la n. 51/16, la n. 52/16, entrambe datate
12.12.2016 e la n.2/17;
3) che la triplice emissione era giustificata dalla diversità di motivazioni delle tre fatture, in quanto la n. 51 atteneva alla “fornitura di materiali e manodopera per lavori di ristrutturazione…” con conseguente IVA al 10% per un importo complessivo di euro 7.700,00 (pagamento regolarmente effettuato dalla Pace anche se erroneamente indicato in opposizione in euro 7.000,00); la fattura n. 52 emessa per “lavori di sopraelevazione” con conseguente Iva al 22% per un importo di euro 7.320,00; infine in data 9.01.2017 veniva emessa l'ultima fattura n.2/17 per i lavori ancora da pagare e specificati in contabilità per un importo complessivo di euro 11.000,00, anch'esso richiesto con la procedura monitoria;
4) che per mero errore la fattura n. 51 conteneva la dicitura “a saldo”, perché in realtà la fattura a saldo era la n.2/17;
5) che la denuncia dei vizi per lavori non eseguiti a regola d'arte formulata dalla in ossequio Pt_1 all'ordine di servizio dell'ing. era del tutto pretestuosa essendo state le opere eseguite Persona_1
a regola d'arte, ed in ogni caso, trattandosi di vizi non occulti ma immediatamente riconoscibili, poiché
i lavori erano stati ultimati a far data dal 16.11.2016 (o, al più, entro la fine dell'anno 2016), se ne evinceva la sua assoluta tardività in quanto effettuata in data 29.05.2017 dalla Pace, e la sua conseguenziale decadenza poiché avvenuta in palese violazione del termine previsto dall'art. 1667 c.c.. Tanto eccepito, la società convenuta opposta ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo: “Nel merito: per tutto quanto sopra esposto, accogliere le richieste della soc. e rigettare tutte le avverse domande, compresa la Controparte_1 domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze della fase monitoria e della presente. Con riserva di ogni mezzo istruttorio nel rispetto dei termini di legge.”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, rigettata dal precedente giudicante la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali. È stata poi ammessa C.T.U. volta a verificare l'esistenza di vizi e difetti delle opere edili come indicate nell'atto di citazione, con indicazione delle responsabilità e dei lavori necessari per la eliminazione dei vizi, difetti e danni riscontrati, con quantificazione dei costi e, in caso di non emendabilità dei vizi, con quantificazione del minore valore dell'immobile.
Depositata la CTU ed espletate le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata all'udienza del
28/11/2024 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine ai procuratori delle parti per il deposito di memorie conclusionali, fino a dieci giorni prima di detta udienza. Con provvedimento in data 3.01.2025, nell'impossibilità intercorsa di emettere sentenza contestuale, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
******
La domanda di parte attrice appare fondata nella misura e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
In punto di diritto - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533), che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (detto orientamento ha trovato poi conferme in numerose pronunce successive, tra le quali, cfr., Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n.
2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre
2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno
2006, n. 13674). Alla luce di quanto osservato in tema di onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, sulle parti, le quali hanno riferito di avere crediti reciproci, incombeva l'onere di dimostrare il titolo della propria pretesa creditoria, essendo a carico dell'altra parte, poi, l'onere di dimostrare l'estinzione del credito stesso.
Per quanto concerne la pretesa creditoria azionata dalla con il ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo, come già osservato, la Pace ne ha contestato la sussistenza per aver essa provveduto integralmente al pagamento del compenso della società appaltatrice. La società creditrice ha offerto prova del suo credito mediante le fatture oggetto del ricorso monitorio, la n. 52 del 12.12.2016 e la n.2 del 9.01.2017, che sostiene consegnate alla opponente e riportate dal registro fatture della società, pure agli atti. Ma, come noto, la documentazione fiscale, seppur idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, nella successiva fase dell'opposizione – ove il creditore opposto assume la veste di attore sostanziale - non integra la prova necessaria a dimostrare la fondatezza della sua pretesa creditoria. Tanto più nel caso di specie, in cui la Pace afferma di essere venuta a conoscenza delle fatture emesse nei suoi confronti dalla per la prima volta, con la ricezione Controparte_1 della missiva dell'Avv. Domenico Di Monte datata 13.06.2017.
Sul punto fanno chiarezza le testimonianze dei testi escussi: , marito della Pace con Testimone_1 lei convivente (in regime di separazione dei beni), che condivide con l'opponente le vicende relative alla ristrutturazione dell'immobile, conferma che alla fine dei lavori la chiusura dei conti era stata fatta tramite pagamento della fattura n. 51 del 12.12.2016, recante la scritta “a saldo”, pagata con il bonifico del 28.12.2016, anch'esso indicante la causale “a saldo”. Riferisce il teste che la fattura n. 51 portava la dicitura “fattura a saldo” perché era effettivamente a saldo, e ciò in quanto detta fattura era corrispondente agli accordi di pagamento intercorsi in relazione ai lavori eseguiti. Nega di aver ricevuto la fattura in data anteriore alla diffida dell'avv. Di Monte e specifica che dopo la contabilità di cui alla fattura n.51, non vi erano stati altri lavori da parte della né, dopo il pagamento Controparte_1 della predetta, erano pervenute altre richieste di pagamento fino a quella del legale.
Alla medesima udienza del 26.05.2022, la teste , consulente del lavoro di Testimone_2 Controparte_1 chiamata a deporre in merito alla circostanza se fosse vero che in seguito alla conclusione dei lavori eseguiti dalla . nell'immobile di proprietà della sig.ra Controparte_2 Controparte_1
, residuasse il pagamento di euro 22.524,00, risponde: “posso dire che è quanto afferma il Parte_1 mio cliente, del quale sono Consulente del Lavoro;
ciò in base alle contabilità che fa Testimone_3 lui sul cantiere”. Ancora la teste, chiamata a rispondere se quello fosse il motivo dell'emissione da parte del in data 12 dicembre 2016, della fattura n. 51 e della n. 52 per coprire l'importo CP_1 ancora a debito, afferma: “è probabile che ci sia stato un errore, poiché le fatture a saldo sono due, ciò sempre sulla base della contabilità effettuata dal sig. preciso che il rapporto con la CP_1 Pt_1 durava da tempo, i lavori erano iniziati negli anni precedenti e c'erano state diverse fatture, per diversi lavori, fino a quel momento tutte pagate, per quanto risulta dagli estratti conto bancari della società”.
Quanto poi domanda se la fattura n.2 del 9.01.2017 fosse la fattura “a saldo”, la teste lo conferma: “si tratta dell'ultima fattura emessa alla sig.ra quindi quella a saldo,” aggiungendo la specificazione Pt_1
“sempre secondo la contabilità riferita dal cliente”.
La teste figlia della Pace e direttrice dei lavori, afferma che l'unica fattura emessa a Persona_1 saldo era la n. 51 del 12.12.2016 e di conoscere la circostanza per averglielo riferito la madre e per aver visto il bonifico. Smentisce categoricamente la circostanza che la fattura n.51 fosse stata indicata erroneamente a saldo mentre la fattura a saldo fosse la n. 2/17 ed aggiunge “…anche perché c'è stato un incontro, al quale ero presente anche io, nel quale si è concordato l'importo della fattura a saldo;
(…) all'incontro c'era mia madre, io ed il era vicino Natale e l'anno era quello della CP_1 emissione della fattura che è stata fatta dopo, non ricordo quanto tempo dopo.”
I testi , , lavoratori presenti in cantiere, non possono aggiungere niente Tes_4 Tes_5 di rilevante in merito alla contabilità ed ai rapporti di dare ed avere fra le parti.
Ora, a fronte del contenuto delle dichiarazioni testimoniali raccolte, il pagamento degli importi richiesti con la procedura monitoria quale compenso per le opere di ristrutturazione eseguite da Controparte_1 nella proprietà della non appare sorretto da alcuna giustificazione. La ricostruzione dei Parte_1 fatti offerta dall'opponente, corroborata dalle deposizioni rese dai testimoni, offre un quadro degli avvenimenti in linea con una rappresentazione veritiera della vicenda. Ne emerge che la committente
, nel corso del rapporto sempre adempiente alle obbligazioni assunte in occasione dei Parte_1 lavori di ristrutturazione alla sua proprietà in Alba Adriatica, al momento dell'ultimazione dei predetti lavori ed all'esito di un incontro con l'appaltatrice concorda con quest'ultima l'importo Controparte_1 dei lavori ancora da saldare. Ne segue l'emissione della fattura n.51 del 12.12.2016 per l'importo di
€7.700,00 che ella provvede regolarmente a pagare mediante bonifico del 28.12.2016 con causale appunto “saldo della fattura dei lavori di ristrutturazione”. Dunque, vi è nell'opponente e nei suoi famigliari, e , la consapevolezza di aver terminato il pagamento dei Testimone_1 Persona_1 lavori eseguiti nell'immobile e di non esservi, allo stato, altri debiti nei confronti della Controparte_1 fino a quando il 13.06.2017 giunge, inaspettata, la missiva del legale della che rivendica Controparte_1 il pagamento delle fatture n.52/16 e n.2/17 per l'importo poi ingiunto.
L'appaltatrice opposta – nel suo ruolo di attrice in senso sostanziale - non è riuscita a fornire la prova del suo credito, se non appellandosi ai documenti della fase monitoria. Tuttavia, la documentazione fiscale non è idonea, di per sé, nella odierna fase a cognizione piena, a scalfire l'impianto probatorio predisposto dalla difesa opponente che ha scardinato il valore di quei documenti, mediante una ricostruzione dei fatti coerente con l'avvenuto pagamento a saldo dei lavoratori eseguiti. Le deposizioni del marito e della figlia della Pace, pur da valutarsi con rigore in relazione al rapporto di parentela fra gli stessi, vanno apprezzate per la loro conformità. Anche la teste , consulente del lavoro Testimone_2 della riferisce che la vicenda fiscale fra le parti, come ricostruita dalle fatture n.51, 52 e Controparte_1
2, è rappresentata “in base alle contabilità che fa lui (il sul cantiere”, e con ciò disconosce CP_1 sostanzialmente la paternità dell'emissione dei documenti fiscali della società.
Né può darsi credito al dedotto errore nell'indicazione della dicitura “a saldo” sulla fattura n. 51 Il quadro probatorio fa insomma propendere per l'accoglimento delle ragioni dell'opponente in ordine all'aspetto dell'insussistenza dell'ulteriore credito richiesto in pagamento.
Occorre ora valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall'opponente in ordine ai vizi e difetti sui lavori eseguiti.
Il CTU incaricato ha qualificato i lavori eseguiti dalla sulla proprietà un generale Controparte_1 Pt_1 intervento di ristrutturazione dell'edificio con realizzazione di isolamento termico a “cappotto” sulle pareti esterne, opere di pavimentazioni interne ed esterne, rivestimenti interni, posa in opera di lastre in marmo sulla scala interna, realizzazioni di tramezzature, esecuzione di intonaci civili sia all'interno che all'esterno, opere varie di finitura interne ed esterne all'edificio.
Il CTU ha riscontrato sussistere i vizi ed i difetti sulle opere eseguite, così come rappresentati da
: “Ristagno di acque meteoriche per erronea pendenza del massetto della pavimentazione Parte_1 delle due terrazze di copertura;
Ammaloramento intonaco lato interno con pendenza di attacco biologico della muratura perimetrale terrazzi;
Presenza di luce considerevole tra il gradino e l'infisso che determina l'assenza di giunto di tenuta e di isolamento con conseguente infiltrazione di acqua meteorica ed aria relativamente alle porte di accesso alle due terrazze;
Rigonfiamento dello stato di finitura superficiale del volume tecnico del soffitto;
Muro in corrispondenza della vasca da bagno fuori squadro del bagno padronale al secondo piano;
Presenza di lesioni nelle pareti divisorie coibentate delle camere;
Rottura del tubo protettivo del cavo elettrico con conseguenti impossibilita di realizzazione dell'impianto elettrico previsto nel bagno della camera a nord-ovest; Presenza di luce tra il gradino e il portone con conseguente assenza del giunto di tenuta ed isolamento del portone ingresso principale lato strada;
Disallineamento rispetto al posizionamento del portone ingresso del portale d'ingresso lato strada;
Mancato ancoraggio degli stipiti della porta interna del garage al gradino sottostante, poiché restano sospesi nel vuoto;
Mancata chiusura dell'intercapedine tra tubazione e asola realizzata nel solaio relativamente alla tubazione di scarico delle acque nere del soffitto del garage;
Disomogenea preparazione delle alzate, delle pedate e dei muri perimetrali con conseguente disallineamento della planarità dei marmi e dei battiscopa della scala principale, Mancata rifinitura lato interno e battiscopa non complanare del sottoscala;
Mancata complanarità in alcuni punti della pavimentazione e presenza di spezzoni di pavimentazione sottile terminale lungo il tramezzo cucina-disimpegno della pavimentazione soggiorno del piano rialzato;
Assenza chiusura del rinfianco della generatrice laterale del tubo lato nord esterno;
Presenza di macchie di ampia estensione e realizzazione non a regola d'arte del giunto intonaco-scossalina del muro di recinzione lato nord;
Presenza crepe e lesioni intonaco sulla parete lato ovest, nonché presenza di macchie di umidità e mancata chiusura attacco a terra in corrispondenza del passaggio dei tubi nella stanza del ripostiglio esterno;
Mancata chiusura in corrispondenza della tubazione del termocamino prospetto est;
Mancata complanarità delle pedate della scala, con altezze differenti delle alzate e formazione di avvallamenti e pendenze scala esterna lato est;
Disallineamento della facciata principale rispetto alla tubazione sottostante del vano alloggio contatori acqua-enel lato strada.” L'ausiliare del Giudice, per le contestazioni dove si è potuto accertare la presenza dei vizi e dei difetti, ha proceduto alla redazione di specifici computi metrici estimativi ove ha riportato sia le opere necessarie per il ripristino alla perfetta regola dell'arte e sia la quantificazione economica basata sui prezzi informativi delle opere edili dedotti dal Prezziario della Regione Abruzzo. Così, più nello specifico, egli ha stimato le opere di ripristino per le seguenti contestazioni: ripristino tinteggiatura parapetti terrazze;
ripristino volta vano scale;
ripristino pareti facce coibentate;
chiusura asole passaggio tubazioni;
ripristino parete scossalina muro lato nord;
ripristino e tinteggiatura parete annesso esterno, per un totale di spesa di € 1.720,58.
Riguardo ai vizi non facilmente emendabili, il CTU ha deciso di procedere a specifiche valutazioni estimative al fine di quantificare il più congruo minor valore dell'immobile in questione. Tutto ciò anche in considerazione che i lamentati difetti, certamente imputabili anche ad una non perfetta esecuzione “a regola d'arte” da parte dell'impresa non compromettono il normale Controparte_1 utilizzo dell'immobile, non ne minano la stabilità strutturale, non generano cosiddetti effetti collaterali
(quali infiltrazioni, mal funzionamenti, inutilizzo ecc), limitandosi ad inerire la sfera estetica dell'abitazione. Pertanto, appare congruo al CTU apportare un minor valore all'immobile valutabile nell'insieme in una percentuale pari al 5% del suo normale valore di mercato. Il professionista incaricato osserva quindi che il minor valore dell'immobile, conseguente ai vizi non emendabili è pari a: Superficie commerciale lorda vendibile complessiva mq 287,67 x Valore unitario € 1.800,00/mq x
5% = € 25.890,30. Conclusivamente, la somma tra gli importi delle opere per l'eliminazione dei vizi lamentati e quello per opere non emendabili è stimata dal CTU pari ad € 27.610,88.
Pur avendo il geom. a più riprese affermato che, in mancanza agli atti della documentazione CP_3 contrattuale e contabile, non era consentito il completo e specifico addebito delle responsabilità alle parti in causa, tuttavia sia dalla mancata specifica contestazione di riferibilità dei danni lamentati dalla committente di cui all'ordine di servizio n. 1/2017 (come da missive in atti), che dall'analisi complessiva del rapporto e delle emergenze istruttorie sopra riportate, si può ragionevolmente imputare alla la mancata esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte e, di conseguenza, il Controparte_1 danno patito dalla committente.
Quanto alla dedotta decadenza della Pace dalla garanzia per vizi in quanto la denuncia degli stessi sarebbe stata intempestiva, val la pena sottolineare quanto segue. I testi ( Tes_6 Per_1 Per_1 hanno a più riprese affermato che tra le parti era oggetto di discussione periodica la circostanza che il dovesse ripristinare le opere non eseguite a regola d'arte, come più volte lamentato dalla CP_1 Pt_1
e che il assicurava la committente che avrebbe provveduto in tal senso. Si ravvisano pertanto CP_1 gli estremi di un riconoscimento da parte dell'appaltatrice delle opere non eseguite a regola d'arte.
Atteso l'inadempimento della malgrado le reiterate promesse del Controparte_1 CP_1 Persona_1
in veste di Direttore dei Lavori, era costretta ad emettere l'ordine di servizio del 22.5.2017.
[...]
Anche il teste architetto, conferma che la sig.ra gli fece vedere l'ordine di Testimone_7 Pt_1 servizio e che “poi mi ha commissionato una relazione tecnica per accertare se vi erano vizi o una non corretta esecuzione dei lavori”. Dunque, appare pacifico che fra le parti vi fosse la consapevolezza reciproca che vi erano vizi nell'esecuzione delle opere e che gli stessi andassero ovviati a carico della operante in cantiere, ed in ogni caso – anche qualora non si ravvisasse la fattispecie del Controparte_1 riconoscimento dei vizi - è dalla redazione dell'ordine di servizio che la committente ha acquisito quelle informazioni tecniche dettagliate per la denuncia formale - stante l'inoperatività dell'appaltatrice
– che infatti interviene in data immediatamente successiva, il 29.05.2017.
Appare quindi destituita di alcun fondamento l'eccezione di decadenza sollevata che va pertanto respinta ed accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da nei Parte_1 confronti di per danni e vizi delle opere, che va quantificata nella misura accertata dal Controparte_1
CTU, le risultanze del cui elaborato appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da profili di censurabilità.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, in relazione all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente , condanna Parte_1 al risarcimento dei danni, per vizi e difetti nelle opere eseguite nell'immobile di Controparte_1 proprietà dell'opponente, nella misura di euro 27.610,88, oltre interessi come per legge;
3) condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore della opponente che liquida ex
DM 55/2014 e ss. mm., in € 5077,00 per compensi oltre oneri di legge.
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese di ctu liquidate come in atti.
Così deciso in Teramo, 3.6.2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Francesca
Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1851 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Adriatica (TE), Via Trieste n. 3, elettivamente domiciliata in Tortoreto (TE) alla Via Nazionale 24/A presso lo studio dell'Avv. Stefania Iannetti che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
Attrice -opponente contro
(p. iva n. ) con sede in Corropoli alla Via Controparte_1 P.IVA_1
U. Foschi n.19 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Gran Sasso n.1, presso lo studio dell'avv.
Domenico Di Monte dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberta
Cimini, giusta procura in atti,
Convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e come precisate nelle note scritte autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 306/2018, con il quale il Tribunale di Teramo le aveva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 18.320,00, a fronte Controparte_1 delle fatture n. 52 del 12.12.2016 e n. 02 del 09.01.2017, emesse dalla medesima società per i lavori di ristrutturazione svolti presso l'immobile sito in Alba Adriatica alla Via Tevere n. 3, di proprietà di essa
, oltre interessi legali sino al saldo e spese della procedura liquidate in euro 540,00 per Parte_1 competenze ed euro 145,50 per esborsi, rimborso forfettario, oneri come per legge.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che la aveva eseguito lavori edili presso l'immobile di sua Controparte_1 proprietà in Alba Adriatica (TE) alla via Tevere n.3;
- che ad istanza di essa era stato emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 306 del 4.04.2018 per la somma di euro 18.320,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a fronte della fattura n. 52 del 12.12.2016 dell'importo di euro 11.000,00 e n.2 del
9.01.2017 dell'importo di euro 7.320,00 e dell'estratto del registro iva, documenti tutti autenticati da notaio e prodotti dalla in una alla diffida datata 13/06/2017 e alla P.E.C. trasmessa il Controparte_1
27/07/2017;
- che il credito ingiunto era insussistente in quanto i lavori edili eseguiti dalla convenuta opposta,
presso e nell'immobile di proprietà della Pace, erano stati pagati “a saldo” del dovuto Controparte_1 con bonifico in data 28.12.2016 (recante la causale “saldo della fattura dei lavori di ristrutturazione”), non residuando in favore dell'opposta alcun credito, come documentalmente provato dalla fattura n.
51/2016 del 12/12/2016, che la aveva emesso appunto “a saldo”, costituente Controparte_1 dichiarazione stragiudiziale proveniente dalla stessa creditrice;
- che le fatture poste a base dell'opposto decreto avevano date diverse rispetto a quelle indicate nella missiva del 13.06.2017 e non erano mai state inviate prima ad essa opponente e, in ogni caso, recavano una generica descrizione dell'attività asseritamente svolta dalla “a corpo” in favore della Pace;
CP_1
- che ella opponente, giusta missiva del 29.05.2017, aveva effettuato formale contestazione e diffida ad adempiere nei confronti dell'opposta, contenente anche diffida alla consegna di documenti, tutti relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione dell'immobile di sua proprietà;
- che la predetta missiva era stata conseguenza dell'ordine di servizio n.1/17 del 23.05.2017 emesso dal
Direttore dei lavori, ing. che aveva ivi evidenziato i lavori non eseguiti a regola Persona_1
d'arte, già peraltro contestati verbalmente dall'opponente e per i quali essa spiegava formale domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento di euro 25.000,00, o quella maggiore o minore somma determinanda, da opporsi in compensazione nella deprecata ipotesi si fosse liquidato il pagamento in favore dell'opposta;
- che in data 29.06.2017 l'opponente aveva riscontrato la suindicata missiva di controparte del
13.06.2017, rinnovandole diffida ad adempiere e precisando di nulla più dovere alla società opposta avendole già pagato la somma di euro 72.274,13 e contestando di non aver mai ricevuto la fattura n.52 del 12.12.2017 e n.2 del 1.09.2017 ed evidenziando che le stesse portavano una data futura;
- che era affatto singolare la circostanza che la – a conclusione dei lavori in data Controparte_1
6.11.2016 - avesse emesso dapprima la fattura n.51 del 12.12.2016 “a saldo” per euro 7.000,00, fattura pagata dall'opponente mediante bonifico in data 28.12.2016, ed avesse poi emesso, nello stesso giorno del 12.12.2016, altra fattura n. 52, per un importo similare alla fattura n.51, pari ad euro 7.320,00, fattura pure questa mai inviata alla Pace.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo, iscritto al n. 4442/2018 R.G., n.
306/2018 D.I. Del 4.04.2018, datato 28.03.2018, per i motivi di cui in narrativa;
in virtù di domanda/eccezione riconvenzionale, condannare la società convenuta opposta al risarcimento dei danni, per vizi e difetti sui lavori eseguiti, per complessivi € 25.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo che si proverà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorto diritto al saldo, da porsi in compensazione anche parziale con l'eventuale pretesa creditoria della società
, laddove quest'ultima dovesse essere ritenuta fondata. Il tutto con vittoria di spese, CP_1 competenze e onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse: Controparte_1
1) che le fatture n. 52 e n. 2, emesse rispettivamente in data 12.12.2016 e 9.01.2017, erano state consegnate a , la quale dunque ne aveva avuto conoscenza legale, tanto da risultare dal Parte_1 registro delle fatture emesse dalla Controparte_1
2) che i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà della erano stati completati in Pt_1 data 16.11.2016 e, successivamente a tale data, era residuato il pagamento di euro 26.000,20, di cui euro 7.700,00 versati, rimanendo impagata la somma di euro 18.320,00, ragion per cui la Controparte_1 aveva emesso nel mese di dicembre 2016 tre fatture: la n. 51/16, la n. 52/16, entrambe datate
12.12.2016 e la n.2/17;
3) che la triplice emissione era giustificata dalla diversità di motivazioni delle tre fatture, in quanto la n. 51 atteneva alla “fornitura di materiali e manodopera per lavori di ristrutturazione…” con conseguente IVA al 10% per un importo complessivo di euro 7.700,00 (pagamento regolarmente effettuato dalla Pace anche se erroneamente indicato in opposizione in euro 7.000,00); la fattura n. 52 emessa per “lavori di sopraelevazione” con conseguente Iva al 22% per un importo di euro 7.320,00; infine in data 9.01.2017 veniva emessa l'ultima fattura n.2/17 per i lavori ancora da pagare e specificati in contabilità per un importo complessivo di euro 11.000,00, anch'esso richiesto con la procedura monitoria;
4) che per mero errore la fattura n. 51 conteneva la dicitura “a saldo”, perché in realtà la fattura a saldo era la n.2/17;
5) che la denuncia dei vizi per lavori non eseguiti a regola d'arte formulata dalla in ossequio Pt_1 all'ordine di servizio dell'ing. era del tutto pretestuosa essendo state le opere eseguite Persona_1
a regola d'arte, ed in ogni caso, trattandosi di vizi non occulti ma immediatamente riconoscibili, poiché
i lavori erano stati ultimati a far data dal 16.11.2016 (o, al più, entro la fine dell'anno 2016), se ne evinceva la sua assoluta tardività in quanto effettuata in data 29.05.2017 dalla Pace, e la sua conseguenziale decadenza poiché avvenuta in palese violazione del termine previsto dall'art. 1667 c.c.. Tanto eccepito, la società convenuta opposta ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo: “Nel merito: per tutto quanto sopra esposto, accogliere le richieste della soc. e rigettare tutte le avverse domande, compresa la Controparte_1 domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze della fase monitoria e della presente. Con riserva di ogni mezzo istruttorio nel rispetto dei termini di legge.”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, rigettata dal precedente giudicante la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali. È stata poi ammessa C.T.U. volta a verificare l'esistenza di vizi e difetti delle opere edili come indicate nell'atto di citazione, con indicazione delle responsabilità e dei lavori necessari per la eliminazione dei vizi, difetti e danni riscontrati, con quantificazione dei costi e, in caso di non emendabilità dei vizi, con quantificazione del minore valore dell'immobile.
Depositata la CTU ed espletate le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata all'udienza del
28/11/2024 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine ai procuratori delle parti per il deposito di memorie conclusionali, fino a dieci giorni prima di detta udienza. Con provvedimento in data 3.01.2025, nell'impossibilità intercorsa di emettere sentenza contestuale, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
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La domanda di parte attrice appare fondata nella misura e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
In punto di diritto - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533), che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (detto orientamento ha trovato poi conferme in numerose pronunce successive, tra le quali, cfr., Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n.
2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre
2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno
2006, n. 13674). Alla luce di quanto osservato in tema di onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, sulle parti, le quali hanno riferito di avere crediti reciproci, incombeva l'onere di dimostrare il titolo della propria pretesa creditoria, essendo a carico dell'altra parte, poi, l'onere di dimostrare l'estinzione del credito stesso.
Per quanto concerne la pretesa creditoria azionata dalla con il ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo, come già osservato, la Pace ne ha contestato la sussistenza per aver essa provveduto integralmente al pagamento del compenso della società appaltatrice. La società creditrice ha offerto prova del suo credito mediante le fatture oggetto del ricorso monitorio, la n. 52 del 12.12.2016 e la n.2 del 9.01.2017, che sostiene consegnate alla opponente e riportate dal registro fatture della società, pure agli atti. Ma, come noto, la documentazione fiscale, seppur idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, nella successiva fase dell'opposizione – ove il creditore opposto assume la veste di attore sostanziale - non integra la prova necessaria a dimostrare la fondatezza della sua pretesa creditoria. Tanto più nel caso di specie, in cui la Pace afferma di essere venuta a conoscenza delle fatture emesse nei suoi confronti dalla per la prima volta, con la ricezione Controparte_1 della missiva dell'Avv. Domenico Di Monte datata 13.06.2017.
Sul punto fanno chiarezza le testimonianze dei testi escussi: , marito della Pace con Testimone_1 lei convivente (in regime di separazione dei beni), che condivide con l'opponente le vicende relative alla ristrutturazione dell'immobile, conferma che alla fine dei lavori la chiusura dei conti era stata fatta tramite pagamento della fattura n. 51 del 12.12.2016, recante la scritta “a saldo”, pagata con il bonifico del 28.12.2016, anch'esso indicante la causale “a saldo”. Riferisce il teste che la fattura n. 51 portava la dicitura “fattura a saldo” perché era effettivamente a saldo, e ciò in quanto detta fattura era corrispondente agli accordi di pagamento intercorsi in relazione ai lavori eseguiti. Nega di aver ricevuto la fattura in data anteriore alla diffida dell'avv. Di Monte e specifica che dopo la contabilità di cui alla fattura n.51, non vi erano stati altri lavori da parte della né, dopo il pagamento Controparte_1 della predetta, erano pervenute altre richieste di pagamento fino a quella del legale.
Alla medesima udienza del 26.05.2022, la teste , consulente del lavoro di Testimone_2 Controparte_1 chiamata a deporre in merito alla circostanza se fosse vero che in seguito alla conclusione dei lavori eseguiti dalla . nell'immobile di proprietà della sig.ra Controparte_2 Controparte_1
, residuasse il pagamento di euro 22.524,00, risponde: “posso dire che è quanto afferma il Parte_1 mio cliente, del quale sono Consulente del Lavoro;
ciò in base alle contabilità che fa Testimone_3 lui sul cantiere”. Ancora la teste, chiamata a rispondere se quello fosse il motivo dell'emissione da parte del in data 12 dicembre 2016, della fattura n. 51 e della n. 52 per coprire l'importo CP_1 ancora a debito, afferma: “è probabile che ci sia stato un errore, poiché le fatture a saldo sono due, ciò sempre sulla base della contabilità effettuata dal sig. preciso che il rapporto con la CP_1 Pt_1 durava da tempo, i lavori erano iniziati negli anni precedenti e c'erano state diverse fatture, per diversi lavori, fino a quel momento tutte pagate, per quanto risulta dagli estratti conto bancari della società”.
Quanto poi domanda se la fattura n.2 del 9.01.2017 fosse la fattura “a saldo”, la teste lo conferma: “si tratta dell'ultima fattura emessa alla sig.ra quindi quella a saldo,” aggiungendo la specificazione Pt_1
“sempre secondo la contabilità riferita dal cliente”.
La teste figlia della Pace e direttrice dei lavori, afferma che l'unica fattura emessa a Persona_1 saldo era la n. 51 del 12.12.2016 e di conoscere la circostanza per averglielo riferito la madre e per aver visto il bonifico. Smentisce categoricamente la circostanza che la fattura n.51 fosse stata indicata erroneamente a saldo mentre la fattura a saldo fosse la n. 2/17 ed aggiunge “…anche perché c'è stato un incontro, al quale ero presente anche io, nel quale si è concordato l'importo della fattura a saldo;
(…) all'incontro c'era mia madre, io ed il era vicino Natale e l'anno era quello della CP_1 emissione della fattura che è stata fatta dopo, non ricordo quanto tempo dopo.”
I testi , , lavoratori presenti in cantiere, non possono aggiungere niente Tes_4 Tes_5 di rilevante in merito alla contabilità ed ai rapporti di dare ed avere fra le parti.
Ora, a fronte del contenuto delle dichiarazioni testimoniali raccolte, il pagamento degli importi richiesti con la procedura monitoria quale compenso per le opere di ristrutturazione eseguite da Controparte_1 nella proprietà della non appare sorretto da alcuna giustificazione. La ricostruzione dei Parte_1 fatti offerta dall'opponente, corroborata dalle deposizioni rese dai testimoni, offre un quadro degli avvenimenti in linea con una rappresentazione veritiera della vicenda. Ne emerge che la committente
, nel corso del rapporto sempre adempiente alle obbligazioni assunte in occasione dei Parte_1 lavori di ristrutturazione alla sua proprietà in Alba Adriatica, al momento dell'ultimazione dei predetti lavori ed all'esito di un incontro con l'appaltatrice concorda con quest'ultima l'importo Controparte_1 dei lavori ancora da saldare. Ne segue l'emissione della fattura n.51 del 12.12.2016 per l'importo di
€7.700,00 che ella provvede regolarmente a pagare mediante bonifico del 28.12.2016 con causale appunto “saldo della fattura dei lavori di ristrutturazione”. Dunque, vi è nell'opponente e nei suoi famigliari, e , la consapevolezza di aver terminato il pagamento dei Testimone_1 Persona_1 lavori eseguiti nell'immobile e di non esservi, allo stato, altri debiti nei confronti della Controparte_1 fino a quando il 13.06.2017 giunge, inaspettata, la missiva del legale della che rivendica Controparte_1 il pagamento delle fatture n.52/16 e n.2/17 per l'importo poi ingiunto.
L'appaltatrice opposta – nel suo ruolo di attrice in senso sostanziale - non è riuscita a fornire la prova del suo credito, se non appellandosi ai documenti della fase monitoria. Tuttavia, la documentazione fiscale non è idonea, di per sé, nella odierna fase a cognizione piena, a scalfire l'impianto probatorio predisposto dalla difesa opponente che ha scardinato il valore di quei documenti, mediante una ricostruzione dei fatti coerente con l'avvenuto pagamento a saldo dei lavoratori eseguiti. Le deposizioni del marito e della figlia della Pace, pur da valutarsi con rigore in relazione al rapporto di parentela fra gli stessi, vanno apprezzate per la loro conformità. Anche la teste , consulente del lavoro Testimone_2 della riferisce che la vicenda fiscale fra le parti, come ricostruita dalle fatture n.51, 52 e Controparte_1
2, è rappresentata “in base alle contabilità che fa lui (il sul cantiere”, e con ciò disconosce CP_1 sostanzialmente la paternità dell'emissione dei documenti fiscali della società.
Né può darsi credito al dedotto errore nell'indicazione della dicitura “a saldo” sulla fattura n. 51 Il quadro probatorio fa insomma propendere per l'accoglimento delle ragioni dell'opponente in ordine all'aspetto dell'insussistenza dell'ulteriore credito richiesto in pagamento.
Occorre ora valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall'opponente in ordine ai vizi e difetti sui lavori eseguiti.
Il CTU incaricato ha qualificato i lavori eseguiti dalla sulla proprietà un generale Controparte_1 Pt_1 intervento di ristrutturazione dell'edificio con realizzazione di isolamento termico a “cappotto” sulle pareti esterne, opere di pavimentazioni interne ed esterne, rivestimenti interni, posa in opera di lastre in marmo sulla scala interna, realizzazioni di tramezzature, esecuzione di intonaci civili sia all'interno che all'esterno, opere varie di finitura interne ed esterne all'edificio.
Il CTU ha riscontrato sussistere i vizi ed i difetti sulle opere eseguite, così come rappresentati da
: “Ristagno di acque meteoriche per erronea pendenza del massetto della pavimentazione Parte_1 delle due terrazze di copertura;
Ammaloramento intonaco lato interno con pendenza di attacco biologico della muratura perimetrale terrazzi;
Presenza di luce considerevole tra il gradino e l'infisso che determina l'assenza di giunto di tenuta e di isolamento con conseguente infiltrazione di acqua meteorica ed aria relativamente alle porte di accesso alle due terrazze;
Rigonfiamento dello stato di finitura superficiale del volume tecnico del soffitto;
Muro in corrispondenza della vasca da bagno fuori squadro del bagno padronale al secondo piano;
Presenza di lesioni nelle pareti divisorie coibentate delle camere;
Rottura del tubo protettivo del cavo elettrico con conseguenti impossibilita di realizzazione dell'impianto elettrico previsto nel bagno della camera a nord-ovest; Presenza di luce tra il gradino e il portone con conseguente assenza del giunto di tenuta ed isolamento del portone ingresso principale lato strada;
Disallineamento rispetto al posizionamento del portone ingresso del portale d'ingresso lato strada;
Mancato ancoraggio degli stipiti della porta interna del garage al gradino sottostante, poiché restano sospesi nel vuoto;
Mancata chiusura dell'intercapedine tra tubazione e asola realizzata nel solaio relativamente alla tubazione di scarico delle acque nere del soffitto del garage;
Disomogenea preparazione delle alzate, delle pedate e dei muri perimetrali con conseguente disallineamento della planarità dei marmi e dei battiscopa della scala principale, Mancata rifinitura lato interno e battiscopa non complanare del sottoscala;
Mancata complanarità in alcuni punti della pavimentazione e presenza di spezzoni di pavimentazione sottile terminale lungo il tramezzo cucina-disimpegno della pavimentazione soggiorno del piano rialzato;
Assenza chiusura del rinfianco della generatrice laterale del tubo lato nord esterno;
Presenza di macchie di ampia estensione e realizzazione non a regola d'arte del giunto intonaco-scossalina del muro di recinzione lato nord;
Presenza crepe e lesioni intonaco sulla parete lato ovest, nonché presenza di macchie di umidità e mancata chiusura attacco a terra in corrispondenza del passaggio dei tubi nella stanza del ripostiglio esterno;
Mancata chiusura in corrispondenza della tubazione del termocamino prospetto est;
Mancata complanarità delle pedate della scala, con altezze differenti delle alzate e formazione di avvallamenti e pendenze scala esterna lato est;
Disallineamento della facciata principale rispetto alla tubazione sottostante del vano alloggio contatori acqua-enel lato strada.” L'ausiliare del Giudice, per le contestazioni dove si è potuto accertare la presenza dei vizi e dei difetti, ha proceduto alla redazione di specifici computi metrici estimativi ove ha riportato sia le opere necessarie per il ripristino alla perfetta regola dell'arte e sia la quantificazione economica basata sui prezzi informativi delle opere edili dedotti dal Prezziario della Regione Abruzzo. Così, più nello specifico, egli ha stimato le opere di ripristino per le seguenti contestazioni: ripristino tinteggiatura parapetti terrazze;
ripristino volta vano scale;
ripristino pareti facce coibentate;
chiusura asole passaggio tubazioni;
ripristino parete scossalina muro lato nord;
ripristino e tinteggiatura parete annesso esterno, per un totale di spesa di € 1.720,58.
Riguardo ai vizi non facilmente emendabili, il CTU ha deciso di procedere a specifiche valutazioni estimative al fine di quantificare il più congruo minor valore dell'immobile in questione. Tutto ciò anche in considerazione che i lamentati difetti, certamente imputabili anche ad una non perfetta esecuzione “a regola d'arte” da parte dell'impresa non compromettono il normale Controparte_1 utilizzo dell'immobile, non ne minano la stabilità strutturale, non generano cosiddetti effetti collaterali
(quali infiltrazioni, mal funzionamenti, inutilizzo ecc), limitandosi ad inerire la sfera estetica dell'abitazione. Pertanto, appare congruo al CTU apportare un minor valore all'immobile valutabile nell'insieme in una percentuale pari al 5% del suo normale valore di mercato. Il professionista incaricato osserva quindi che il minor valore dell'immobile, conseguente ai vizi non emendabili è pari a: Superficie commerciale lorda vendibile complessiva mq 287,67 x Valore unitario € 1.800,00/mq x
5% = € 25.890,30. Conclusivamente, la somma tra gli importi delle opere per l'eliminazione dei vizi lamentati e quello per opere non emendabili è stimata dal CTU pari ad € 27.610,88.
Pur avendo il geom. a più riprese affermato che, in mancanza agli atti della documentazione CP_3 contrattuale e contabile, non era consentito il completo e specifico addebito delle responsabilità alle parti in causa, tuttavia sia dalla mancata specifica contestazione di riferibilità dei danni lamentati dalla committente di cui all'ordine di servizio n. 1/2017 (come da missive in atti), che dall'analisi complessiva del rapporto e delle emergenze istruttorie sopra riportate, si può ragionevolmente imputare alla la mancata esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte e, di conseguenza, il Controparte_1 danno patito dalla committente.
Quanto alla dedotta decadenza della Pace dalla garanzia per vizi in quanto la denuncia degli stessi sarebbe stata intempestiva, val la pena sottolineare quanto segue. I testi ( Tes_6 Per_1 Per_1 hanno a più riprese affermato che tra le parti era oggetto di discussione periodica la circostanza che il dovesse ripristinare le opere non eseguite a regola d'arte, come più volte lamentato dalla CP_1 Pt_1
e che il assicurava la committente che avrebbe provveduto in tal senso. Si ravvisano pertanto CP_1 gli estremi di un riconoscimento da parte dell'appaltatrice delle opere non eseguite a regola d'arte.
Atteso l'inadempimento della malgrado le reiterate promesse del Controparte_1 CP_1 Persona_1
in veste di Direttore dei Lavori, era costretta ad emettere l'ordine di servizio del 22.5.2017.
[...]
Anche il teste architetto, conferma che la sig.ra gli fece vedere l'ordine di Testimone_7 Pt_1 servizio e che “poi mi ha commissionato una relazione tecnica per accertare se vi erano vizi o una non corretta esecuzione dei lavori”. Dunque, appare pacifico che fra le parti vi fosse la consapevolezza reciproca che vi erano vizi nell'esecuzione delle opere e che gli stessi andassero ovviati a carico della operante in cantiere, ed in ogni caso – anche qualora non si ravvisasse la fattispecie del Controparte_1 riconoscimento dei vizi - è dalla redazione dell'ordine di servizio che la committente ha acquisito quelle informazioni tecniche dettagliate per la denuncia formale - stante l'inoperatività dell'appaltatrice
– che infatti interviene in data immediatamente successiva, il 29.05.2017.
Appare quindi destituita di alcun fondamento l'eccezione di decadenza sollevata che va pertanto respinta ed accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da nei Parte_1 confronti di per danni e vizi delle opere, che va quantificata nella misura accertata dal Controparte_1
CTU, le risultanze del cui elaborato appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da profili di censurabilità.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, in relazione all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente , condanna Parte_1 al risarcimento dei danni, per vizi e difetti nelle opere eseguite nell'immobile di Controparte_1 proprietà dell'opponente, nella misura di euro 27.610,88, oltre interessi come per legge;
3) condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore della opponente che liquida ex
DM 55/2014 e ss. mm., in € 5077,00 per compensi oltre oneri di legge.
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese di ctu liquidate come in atti.
Così deciso in Teramo, 3.6.2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)