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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 900/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 900/2022 R.G.
Tra rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Alessandro dell'Aquila Parte_1
- ricorrente
E in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
- resistente contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 436 2021 00005101 16 000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2022 parte ricorrente in epigrafe presentava opposizione avverso l'avviso di addebito n° 436 2021 00005101 16 000 notificato in data 8.12.2021 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 12.550.92 per omesso versamento di contributi
IVS e sanzioni inerenti il periodo contributivo intercorrente tra il mese di aprile 2013 ed il mese di dicembre 2015. Eccepiva la prescrizione delle somme pretese e chiedeva pertanto, accertata l'intervenuta prescrizione, di dichiarare non dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito impugnato, per avvenuta decorrenza del termine quinquennale e per l'effetto ordinare all'ente impositore l'immediato sgravio delle somme pretese con il predetto avviso di addebito;
vinte le spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva tardivamente l' , chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto ne va CP_2
dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio il ricorrente rinunciava all'azione nei confronti di CP_2
La causa veniva rinviata per la decisione e, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto1legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Tanto premesso, nel caso di specie, l' ha fornito prova di aver notificato in data 1.8.2018 un CP_1
atto interruttivo della prescrizione.
Dunque, deve ritenersi che, stante la notifica dell'atto interruttivo in data 1.8.2018, alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (8.12.2021) alcuna prescrizione risultava maturata.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, 23.7.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 900/2022 R.G.
Tra rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Alessandro dell'Aquila Parte_1
- ricorrente
E in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
- resistente contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 436 2021 00005101 16 000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2022 parte ricorrente in epigrafe presentava opposizione avverso l'avviso di addebito n° 436 2021 00005101 16 000 notificato in data 8.12.2021 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 12.550.92 per omesso versamento di contributi
IVS e sanzioni inerenti il periodo contributivo intercorrente tra il mese di aprile 2013 ed il mese di dicembre 2015. Eccepiva la prescrizione delle somme pretese e chiedeva pertanto, accertata l'intervenuta prescrizione, di dichiarare non dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito impugnato, per avvenuta decorrenza del termine quinquennale e per l'effetto ordinare all'ente impositore l'immediato sgravio delle somme pretese con il predetto avviso di addebito;
vinte le spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva tardivamente l' , chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto ne va CP_2
dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio il ricorrente rinunciava all'azione nei confronti di CP_2
La causa veniva rinviata per la decisione e, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto1legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Tanto premesso, nel caso di specie, l' ha fornito prova di aver notificato in data 1.8.2018 un CP_1
atto interruttivo della prescrizione.
Dunque, deve ritenersi che, stante la notifica dell'atto interruttivo in data 1.8.2018, alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (8.12.2021) alcuna prescrizione risultava maturata.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, 23.7.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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