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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 323/25 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile- Famiglia e Minori
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel.est. Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 17.4.2025
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1
Chinotti del foro di Bergamo appellante
nei confronti di nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Controparte_1
Valoti del foro di Bergamo
appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 347/2025 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 10.3.2025, notificata il 18.3.2025, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 4489/2024 in punto: attuazione provvedimenti sull'affido.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: APPELLANTE: In via preliminare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.; rimettersi nei termini l'appellante ai sensi dell'art. 153 comma II cpc per aver ella ignorato, senza colpa, la notifica dell'atto introduttivo di primo grado e l'esistenza del procedimento di prime cure;
pagina 1 di 8 In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 347/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4489/2024, depositata in cancelleria in data 10.03.2025 e notificata il 18.03.2025, respingere tutte le domande ex adverso avanzate. Con riserva di proporre riconvenzionale;
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie, con riserva di formularne ulteriori: 1) vero che, nel giugno 2024, nel corso di una conversazione telefonica avvenuta in Tes_1 CP_1 mia presenza, ha comunicato al padre che, al termine dell'anno scolastico e nel Controparte_1 periodo estivo 2024, avrebbe frequentato il centro ricreativo della scuola di musica “Musicopoli” a Rimini (teste: residente in [...]). Tes_2 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO: Nel merito: previo ogni più confacente accertamento, e disattesa ogni avversa istanza, respingersi l'impugnazione, e per l'affetto confermarsi la sentenza appellata. in via istruttoria: solo per scrupolo: ammettersi, ove davvero necessario, la prova testimoniale sui capitoli da 1 a 19 formulati col ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c.. Teste: Testimone_3
via C. Porta n. 14.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese
PROCURATORE GENERALE: non vi sono i presupposti per una rimessione in termini, per le ragioni evidenziate dall'appellato; nel merito va rilevato che, come del resto dà atto la stessa appellante, l'appellato non aveva manifestato il suo consenso alla permanenza del figlio al campus “Musicopoli”, e tanto comprova la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda del CP_1 chiede, pertanto, il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.04.2012 e contraevano matrimonio e dalla loro unione Controparte_1 Parte_1 nasceva il figlio (22.10.2014). Tes_1 conveniva in giudizio il marito chiedendo la separazione giudiziale, nell'ambito di quel Parte_1 giudizio i coniugi raggiungevano ad un accordo e il 12.10.2023 il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e disponeva in conformità dell'accordo che prevedeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori di con collocazione prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la Tes_1 casa coniugale, con tempi di permanenza di presso il padre molto ampi. Tes_1
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 e chiedevano la pronuncia di Controparte_1 Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate (affidamento congiunto del figlio, collocamento prevalente presso la madre con ampi tempi di permanenza presso il padre e, per quello che qui rileva, che il bambino trascorresse le vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 14 febbraio di ogni anno). Con sentenza pubblicata il 16.4.2024 il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra i coniugi.
pagina 2 di 8 In data 25.7.2024 il signor proponeva ricorso ex art 473 bis.39 CPC chiedendo in via CP_1 principale: ammonirsi la signora avvertendola che, in caso di ulteriori violazioni della medesima Pt_1 natura, il suo comportamento avrebbe potuto giustificare la revoca dell'affidamento condiviso di Tes_1 con previsione di affidamento esclusivo, quando non addirittura super esclusivo, in favore del padre;
individuare, se ritenuto confacente al caso di specie, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva;
condannare, se ritenuto confacente al caso di specie, la signora al Pt_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. In ogni caso con spese di lite integralmente rifuse. Esponeva quanto segue: nelle vacanze estive 2024 lui e l'ex moglie avevano concordato che il ricorrente avrebbe trascorso col figlio un primo periodo dal 13 al 23 giugno e la moglie aveva scelto un primo periodo dal 1 al 7 luglio. Dopo il periodo al mare trascorso col padre, la sera del 26.6.2024 era Tes_1 tornato dalla madre;
il ricorrente il 28.6.2024 aveva effettuato la consueta chiamata serale al figlio che, per accordi tra le parti, il genitore che non ha con sé effettua alle ore 20 al telefono cellulare Tes_1 dell'ex coniuge;
l'ex moglie non aveva risposto e non aveva richiamato. La sera successiva, il 29.6.2024 alle ore 18.39, l'ex moglie lo aveva informato, tramite messaggio whatts app, che da quel giorno Tes_1 si trovava al mare presso il “Mare e Vita Village” di Pinarella di Cervia e gli aveva trasmesso un numero di cellulare al quale chiamare e chiedere del figlio per parlargli. Egli aveva quindi chiesto, sempre tramite messaggio, spiegazioni all'ex moglie la quale gli aveva risposto che il bambino si trovava con la società
“Musicopoli” di Milano a trascorrere una vacanza estiva a Cervia invitandolo a consultare il sito ufficiale della società per saperne di più. Di fronte alle sue rimostranze, l'ex moglie gli aveva poi risposto tramite messaggio che nelle giornate di competenza materna poteva decidere lei liberamente le attività cui il figlio prendeva parte. Il bambino in seguito aveva raccontato al padre di essersi divertito in quella vacanza a Cervia ma andava considerato che di trattava di un bambino di 9 anni mandato in una località a 300 km da casa senza l'accompagnamento di un genitore e con soggetti estranei, il tutto senza neppure chiedere il consenso al padre. E il fatto che l'ex moglie avesse organizzato tale vacanza del figlio era stato comunicato al ricorrente solo alle ore 18.49 del 29.6.2024, quando il bambino si trovava già a Pinarella di Cervia dopo essere partito da Milano nella primissima mattina di quel giorno. Inoltre la aveva comunicato anche ad la vacanza solo il giorno precedente alla partenza, come Pt_1 Tes_1 rivelato al padre dallo stesso Tes_1
All'udienza dell'8.01.2025 il Giudice rilevava la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio della convenuta e ne dichiarava la contumacia. Non potendo esperire il tentativo di conciliazione, sentiva liberamente l'attore.
Con sentenza 347/2025 pubblicata il 10.3.2025 il Tribunale di Bergamo così stabiliva:
. ammonisce ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. a), c.p.c., affinché la stessa Parte_1 si attenga al principio dell'affido condiviso e non assuma ulteriori decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, senza la preventiva acquisizione del consenso di;
Controparte_1
. condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a Parte_1 favore della delle ammende ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. c), c.p.c.; Pt_2
. rigetta le altre domande formulate dall'attore;
. condanna alla rifusione delle spese di lite di , liquidate in euro Parte_1 Controparte_1
3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta. pagina 3 di 8 Osservava:
. andava accolta la domanda volta all'ammonimento della signora n quanto dagli atti in causa Pt_1 risultava in modo palese che la signora stessa avesse deciso unilateralmente di iscrivere il figlio ad un campus estivo della durata di 9 giorni e che si svolgeva a quasi 300 km di distanza da casa, senza la presenza dei genitori, in violazione al principio dell'affido condiviso e il campus estivo, essendo un'attività extrascolastica di maggiore interesse, doveva essere accordata da entrambi i genitori. Inoltre la signora oltre a non avere acquisito anticipatamente il consenso del signor non lo Pt_1 CP_1 aveva neppure avvisato tempestivamente dandogli modo di ottenere tutte le informazioni necessarie riguardo al campus estivo;
in aggiunta, come emergeva dalla conversazioni allegate, la signora Pt_1 non aveva neppure trasmesso al signor il modulo di iscrizione e il relativo regolamento, CP_1 impedendogli di venire a conoscenza delle informazioni utili in merito al soggiorno del minore.
. l'assenza ingiustificata della signora nel processo era indicativa della volontà della stessa di Pt_1 sottrarsi ad ogni confronto e allo stesso tempo denotava un suo disinteresse per il punto di vista dell'altro genitore.
. andava rigettata la domanda volta all'individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione ai sensi dell'art. 473 bis 39 co.1 lett. c) cpc in quanto non si individuava un comportamento soggetto a reiterazione in futuro.
. andava accolta la domanda di condanna della signora al pagamento di una sanzione Pt_1 amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 473 bis 39. co.1, lett. c) cpc a seguito del comportamento tenuto in violazione del principio dell'affido condiviso;
in considerazione della non eccessiva gravità dell'inadempimento e del fatto che tale comportamento non aveva arrecato un danno al minore, la andava condannata ad una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Pt_1 CP_2 pari ad euro 500,00.
[...]
. in considerazione della prevalente soccombenza della signora la stessa andava condannata a Pt_1 rifondere le spese di lite in favore del signor CP_1
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 10.3.2025 e notificata il 18.3.2025, la signora con Pt_1 ricorso depositato in data 17.4.2025 proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva in data 12.9.2025 che concludeva come in epigrafe. Controparte_1
Le parti depositavano memorie di replica ex art. 473 bis.32 CPC.
In data 6.10.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 14.10.2025 venivano sentiti entrambi i genitori, i difensori si riportavano ai rispettivi atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appellante lamenta:
. era venuta a conoscenza del procedimento davanti al Tribunale di Bergamo e del relativo esito solo a seguito della ricezione di una mail del difensore di controparte che le anticipava che lei era rimasta soccombente in punto di spese di giudizio (mail del 14.3.2025) e a seguito della notifica della sentenza in data 18.3.2025; non aveva però potuto prendere parte al procedimento di primo grado per motivi estranei alla sua volontà: difatti non aveva rinvenuto nella propria casella postale né l'attestazione di un pagina 4 di 8 tentativo di recapito del plico (in data 28.10.2024) né la CA (consegna avvenuta in data 29.10.2024), tant'è che, una volta venuta a conoscenza del procedimento, aveva effettuato accertamenti presso l'Ufficio Postale del Comune di residenza e il 5.4.2025 aveva sporto denuncia/querela per il reato di sottrazione di corrispondenza. Quindi la contumacia dell'appellante in primo grado era avvenuta per fattori esterni alla sua volontà; peraltro la denuncia/querela da lei sporta1 era essere elemento da solo sufficiente per disporre a favore della ricorrente la rimessione nei termini.
. il Tribunale, basandosi solo sulla versione del sig. era giunto ad una conclusione CP_1 completamente distante dalla realtà: la aveva infatti preannunciato al signor la Pt_1 CP_1 possibilità, a seguito della richiesta dello stesso figlio, della partecipazione al campo estivo “Musicopoli”; l'unico errore, se così può essere definito, era di non avere anticipato all'ex marito il periodo e la scuola alla quale poi il minore era stato successivamente affidato. Inoltre aveva espresso ad entrambi i Tes_1 genitori il desiderio di partecipare al corso estivo e l'ente in questione collabora con l'istituto bancario ove il signor presta servizio;
pertanto quest'ultimo conosceva l'ente e le condizioni per CP_1 partecipare alla vacanza.
. la partecipazione ad un campo estivo non è da considerarsi una decisione di maggiore interesse da dover condividere con l'altro genitore, oltre al fatto che detta scuola di musica offre tutte le tutele necessarie;
per di più il fac-simile del modulo di iscrizione al campus estivo prevede l'espressione del consenso da parte di uno solo dei genitori. A ogni modo l'eventuale errore della ricorrente era del tutto scusabile in quanto le condizioni di divorzio concordate tra i due genitori prevedono che le spese extrascolastiche per centri ricreativi e gruppi estivi non richiedono il preventivo accordo col coniuge.
. l'unico a mostrare disinteresse nei confronti del figlio era il signor infatti in relazione ai CP_1 problemi di salute del minore più volte ha tenuto un comportamento ostruzionistico impedendo ad di accedere alle cure dentistiche necessarie;
tant'è che il minore è tuttora in attesa. Tes_1
. sussistono gravi motivi per richiedere la sospensione del pagamento della sanzione amministrativa e dell'esecuzione del provvedimento impugnato in quanto l'esecuzione del provvedimento arrecherebbe un pregiudizio in capo alla signora che verrebbe ingiustamente designata come madre Pt_1 negligente.
L'appellato di contro deduce che:
. la notifica alla controparte è avvenuta nei modi e nei tempi previsti dalla legge e lo stesso Giudice all'udienza dell'8.1.2025 aveva scritto: “rilevata la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta ne dichiara la contumacia ex art.171 cpc". La richiesta di remissione in termini è del tutto inammissibile in quanto l'appellante non ha dimostrato la sussistenza di un fatto estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri di assolutezza e non della semplice difficoltà. Inoltre la denuncia/querela per sottrazione di corrispondenza non è elemento sufficiente a dimostrare in modo automatico l'assenza di colpevolezza della signora riguardo Pt_1 alla mancata conoscenza della notifica. Oltretutto risulta alquanto strano che detta denuncia sia stata presenta solo in data 5.4.2025 quando la aveva avuto conoscenza del procedimento, a seguito Pt_1 della notifica della sentenza, il 18.3.2025. Infine è assolutamente falsa oltre che calunniosa 1 Nella quale la signora specificava: “oltre a me è in possesso della chiave della cassetta delle lettere Pt_1 anche il mio ex marito oiché nel novembre 2021 lo stesso, destinatario della misura cautelare Controparte_1 dell'allontanamento dalla casa familiare disposta dal Tribunale di Bergamo, non ha mai provveduto a riconsegnarmi la chiave della cassetta della posta bensì mi consegnava solamente le chiavi dell'abitazione.” pagina 5 di 8 l'affermazione resa dalla signora nella denuncia in base alla quale il signor sarebbe Pt_1 CP_1
“nel possesso della chiave della cassetta delle lettere”: egli quando aveva consegnato le chiavi dell'abitazione aveva consegnato anche le chiavi della cassetta della posta.
. la signora autonomamente e senza informare preventivamente il signor ha inviato Pt_1 CP_1 il figlio minore (di soli 9 anni) ad un campus estivo lontano da casa e il signor è venuto a CP_1 conoscenza di tale circostanza solo a cose già fatte e senza aver preso visione né sottoscritto alcunché per l'iscrizione di a tale campus e la decisione di iscrivere il bambino a un campus estivo di nove Tes_1 giorni ed a 300 km di distanza da casa non rientra certo in un atto di ordinaria amministrazione, dovendosi considerare una decisione di maggiore interesse per il minore e pertanto necessitante del consenso di entrambi i genitori. Parte appellante cerca di giustificare il proprio “errore” richiamando le condizioni di divorzio che non prevedono il preventivo accordo dell'altro genitore in merito alle spese extrascolastiche per centri ricreativi e/o campus estivi;
tale clausola si riferisce però esclusivamente alla suddivisione delle spese economiche e non conferisce in capo a un genitore la libertà di assumere, autonomamente, decisioni di maggiore interesse.
. in merito alle cure dentistiche del figlio le affermazioni della signora sono Tes_1 Pt_1 completamente divergenti dalla realtà, infatti l'appellato, confrontatosi con il proprio dentista di fiducia, è giunto alla conclusione di posticipare, semplicemente, l'acquisto dell'apparecchio dentale una volta superata la fase puberale.
. a seguito dell'infondatezza della richiesta di remissione in termini, sono da considerarsi inammissibili le produzioni documentali e le prove testimoniali richieste da parte appellante.
. nel presente grado di giudizio non è ammessa all'appellante la proposizione di domanda riconvenzionale a causa della contumacia nel precedente grado di giudizio.
. in merito all'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione della sentenza si segnala che l'appellante il 5.3.2025 ha già provveduto alla refusione delle spese di lite.
La Corte osserva: La richiesta dell'appellante di rimessione in termini ex art. 153 II comma CPC non può trovare accoglimento: tale norma si riferisce all'ipotesi in cui una parte sia incorsa in una decadenza a causa del mancato rispetto di un termine perentorio e dimostri che tale mancato rispetto sia derivato da causa a sé non imputabile. Nella fattispecie in esame la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza dell'8.1.2025 dinnanzi al Tribunale è perfettamente regolare essendo stata effettata a mezzo del servizio postale ed essendosi perfezionata mediante restituzione al mittente per compiuta giacenza: l'agente postale si è recato all'indirizzo di residenza della sig.ra Pt_1 non la ha trovata perché la stessa era temporaneamente assente, ha quindi inviato alla destinataria raccomandata nella quale la stessa veniva avvisata del tentativo di consegna dell'atto e del deposito dello stesso nell'ufficio postale e ha immesso nella cassetta postale la raccomandata CA (comunicazione di avvenuto deposito); infine, dopo 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, il piego è stato restituito al mittente essendo rimasto non ritirato. Va rilevato che l'effettiva conoscenza dell'atto giudiziario da parte del destinatario, pur costituendo lo scopo della notificazione, è per se stessa estranea alla sua struttura essendo sufficiente una conoscenza legale e anche nel caso in cui la notifica venga effettuata a mezzo servizio postale la relata di notifica fa prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'agente postale: nel caso in esame l'agente postale ha attestato l'immissione della cartolina CA nella cassetta postale, non pagina 6 di 8 vi è alcuna prova che la cartolina sia stata sottratta e a tale proposito il fatto che l'appellante abbia proposto denuncia per sottrazione di corrispondenza non è sufficiente a superare una notifica corretta perché eseguita a norma di legge.
Nel merito la Corte condivide la valutazione effettuata dal Tribunale circa il fatto che, essendo tra i due ex coniugi vigente il regime di affido condiviso, la decisione della sig.ra di far trascorrere ad Pt_1 la vacanza a Cervia organizzata da un'accademia artistica e scuola di musica di Milano (società Tes_1
“Musicopoli”) rappresenti senz'altro una violazione del regime di affido condiviso: invero il mandare un bambino di 9 anni al mare, a 300 km di distanza da casa e senza un genitore o un altro parente, affidandolo a persone estranee sia al bambino sia ai genitori rientra senz'altro nelle decisioni che devono essere concordate tra i due genitori non potendo tale scelta essere fatta rientrare nella gestione ordinaria di un minore. Ed è pacifico che la sig.ra abbia deciso lei in autonomia che il figlio avrebbe trascorso tale Pt_1 vacanza lontano da casa, la stessa si è ben guardata dall'informare preventivamente l'ex marito e di parlarne con lui, evidentemente perché temeva che lo stesso non sarebbe stato d'accordo; ha sottoscritto lei sola il modulo di iscrizione che neppure ha mandato preventivamente all'ex marito (a nulla rileva, evidentemente, il fatto che sul modulo fosse richiesta una sola firma). Il fatto che la sera prima della partenza di la sig.ra on abbia risposto al telefono all'ex Tes_1 Pt_1 marito che voleva salutare il figlio, non consentendo in questo modo ai due di comunicare, conferma che la sig.ra on voleva che l'ex marito fosse informato della vacanza del figlio finché la partenza Pt_1 non fosse stata ormai cosa fatta. Ed infatti, solo una volta che era ormai giunto a destinazione, la Tes_1 sera del 29.6.2024 si è curata di informare l'ex marito via messaggio whatts app. Quindi, di fatto, la a messo l'ex marito di fronte al fatto compiuto, certamente per evitare il dissenso di lui, dissenso Pt_1 da lei evidentemente previsto: non è quindi credibile che la sig.ra osse in buona fede quando ha Pt_1 deciso di mandare il figlio a Cervia senza il consenso del padre perché, se fosse stata in buona fede convinta di potere mandare il figlio a quella vacanza anche senza il consenso del padre, avrebbe potuto parlargliene preventivamente e non avrebbe avuto bisogno di tenere la cosa nascosta. Né può essere invocato dalla a prova della propria buona fede, il fatto che le condizioni di Pt_1 divorzio prevedevano la non necessità del preventivo consenso del genitore non collocatario per le spese imposte dalla partecipazione del figlio al centro ricreativo estivo e del gruppo estivo: al di là del fatto che nel caso di cui qui ci si occupa si parla di una vacanza di nove giorni consecutivi in località marina lontana da casa e non della semplice partecipazione a un gruppo estivo o a un centro ricreativo estivo, è evidente che altro è la questione relativa alla suddivisione di spese straordinarie altro è invece la decisione su una questione che non può essere fatta rientrare in quelle di ordinaria amministrazione e che pertanto richiede la condivisione dei due genitori. Da ultimo si rileva che, poiché le decisioni di maggiore importanza per i figli minori, in regime di affidamento condiviso devono essere adottate da entrambi i genitori, non rileverebbe, anche se provata, la circostanza che avesse espresso al padre il desiderio di trascorrere la vacanza con la società Tes_1
“Musicopoli”: infatti la decisione andava comunque assunta da entrambi i genitori e il padre doveva essere informato del periodo in cui si sarebbe svolta la vacanza, della località, delle attività svolte durante la vacanza e di chi avrebbe gestito il figlio in quei nove giorni prestando quindi il necessario consenso. L'ammonimento va quindi confermato essendo opportuno che la sig.ra venga richiamata al Pt_1 rispetto per il futuro delle implicazioni dell'affido condiviso del figlio e sia consapevole che non è pagina 7 di 8 corretto quanto da lei scritto nel messaggio inviato all'ex marito sabato 29.6.2024 (“la sentenza non prevede autorizzazione dell'altro genitore circa le attività/esperienze che il bambino farà durante il periodo di vacanza”): indipendentemente dal fatto che il periodo di vacanza sia di spettanza di un genitore o dell'altro le decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, quale quella in esame, vanno assunte da entrambi i genitori.
La Corte ritiene invece che possa essere revocata la condanna della l pagamento della sanzione Pt_1 amministrativa pecuniaria di 500 euro: come scrive il Tribunale non si tratta di una violazione di particolare gravità, la vacanza a Cervia si è svolta senza problemi ed è stata gradita ad Tes_1
L'esito del giudizio giustifica che le spese dei due gradi vadano compensate per un terzo mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della maggiormente soccombente, e si liquidano avendo riguardo Pt_1 ai parametri previsti per le cause contenziose di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in 1.936,67 euro per il primo grado e in 2.313,34 euro per il presente grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
347/2025 pubblicata il 10.3.2025 del Tribunale di Bergamo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., così provvede:
. revoca la condanna al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico di Pt_1
conferma l'ammonimento di cui alla sentenza impugnata.
[...]
. compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone i restanti due terzi a carico di liquidandoli per tale quota in 1.936,67 euro per il primo grado e in 2.313,34 euro per il Parte_1 presente grado.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile- Famiglia e Minori
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel.est. Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 17.4.2025
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1
Chinotti del foro di Bergamo appellante
nei confronti di nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Controparte_1
Valoti del foro di Bergamo
appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 347/2025 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 10.3.2025, notificata il 18.3.2025, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 4489/2024 in punto: attuazione provvedimenti sull'affido.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: APPELLANTE: In via preliminare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.; rimettersi nei termini l'appellante ai sensi dell'art. 153 comma II cpc per aver ella ignorato, senza colpa, la notifica dell'atto introduttivo di primo grado e l'esistenza del procedimento di prime cure;
pagina 1 di 8 In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 347/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4489/2024, depositata in cancelleria in data 10.03.2025 e notificata il 18.03.2025, respingere tutte le domande ex adverso avanzate. Con riserva di proporre riconvenzionale;
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie, con riserva di formularne ulteriori: 1) vero che, nel giugno 2024, nel corso di una conversazione telefonica avvenuta in Tes_1 CP_1 mia presenza, ha comunicato al padre che, al termine dell'anno scolastico e nel Controparte_1 periodo estivo 2024, avrebbe frequentato il centro ricreativo della scuola di musica “Musicopoli” a Rimini (teste: residente in [...]). Tes_2 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO: Nel merito: previo ogni più confacente accertamento, e disattesa ogni avversa istanza, respingersi l'impugnazione, e per l'affetto confermarsi la sentenza appellata. in via istruttoria: solo per scrupolo: ammettersi, ove davvero necessario, la prova testimoniale sui capitoli da 1 a 19 formulati col ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c.. Teste: Testimone_3
via C. Porta n. 14.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese
PROCURATORE GENERALE: non vi sono i presupposti per una rimessione in termini, per le ragioni evidenziate dall'appellato; nel merito va rilevato che, come del resto dà atto la stessa appellante, l'appellato non aveva manifestato il suo consenso alla permanenza del figlio al campus “Musicopoli”, e tanto comprova la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda del CP_1 chiede, pertanto, il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.04.2012 e contraevano matrimonio e dalla loro unione Controparte_1 Parte_1 nasceva il figlio (22.10.2014). Tes_1 conveniva in giudizio il marito chiedendo la separazione giudiziale, nell'ambito di quel Parte_1 giudizio i coniugi raggiungevano ad un accordo e il 12.10.2023 il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e disponeva in conformità dell'accordo che prevedeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori di con collocazione prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la Tes_1 casa coniugale, con tempi di permanenza di presso il padre molto ampi. Tes_1
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 e chiedevano la pronuncia di Controparte_1 Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate (affidamento congiunto del figlio, collocamento prevalente presso la madre con ampi tempi di permanenza presso il padre e, per quello che qui rileva, che il bambino trascorresse le vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 14 febbraio di ogni anno). Con sentenza pubblicata il 16.4.2024 il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra i coniugi.
pagina 2 di 8 In data 25.7.2024 il signor proponeva ricorso ex art 473 bis.39 CPC chiedendo in via CP_1 principale: ammonirsi la signora avvertendola che, in caso di ulteriori violazioni della medesima Pt_1 natura, il suo comportamento avrebbe potuto giustificare la revoca dell'affidamento condiviso di Tes_1 con previsione di affidamento esclusivo, quando non addirittura super esclusivo, in favore del padre;
individuare, se ritenuto confacente al caso di specie, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva;
condannare, se ritenuto confacente al caso di specie, la signora al Pt_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. In ogni caso con spese di lite integralmente rifuse. Esponeva quanto segue: nelle vacanze estive 2024 lui e l'ex moglie avevano concordato che il ricorrente avrebbe trascorso col figlio un primo periodo dal 13 al 23 giugno e la moglie aveva scelto un primo periodo dal 1 al 7 luglio. Dopo il periodo al mare trascorso col padre, la sera del 26.6.2024 era Tes_1 tornato dalla madre;
il ricorrente il 28.6.2024 aveva effettuato la consueta chiamata serale al figlio che, per accordi tra le parti, il genitore che non ha con sé effettua alle ore 20 al telefono cellulare Tes_1 dell'ex coniuge;
l'ex moglie non aveva risposto e non aveva richiamato. La sera successiva, il 29.6.2024 alle ore 18.39, l'ex moglie lo aveva informato, tramite messaggio whatts app, che da quel giorno Tes_1 si trovava al mare presso il “Mare e Vita Village” di Pinarella di Cervia e gli aveva trasmesso un numero di cellulare al quale chiamare e chiedere del figlio per parlargli. Egli aveva quindi chiesto, sempre tramite messaggio, spiegazioni all'ex moglie la quale gli aveva risposto che il bambino si trovava con la società
“Musicopoli” di Milano a trascorrere una vacanza estiva a Cervia invitandolo a consultare il sito ufficiale della società per saperne di più. Di fronte alle sue rimostranze, l'ex moglie gli aveva poi risposto tramite messaggio che nelle giornate di competenza materna poteva decidere lei liberamente le attività cui il figlio prendeva parte. Il bambino in seguito aveva raccontato al padre di essersi divertito in quella vacanza a Cervia ma andava considerato che di trattava di un bambino di 9 anni mandato in una località a 300 km da casa senza l'accompagnamento di un genitore e con soggetti estranei, il tutto senza neppure chiedere il consenso al padre. E il fatto che l'ex moglie avesse organizzato tale vacanza del figlio era stato comunicato al ricorrente solo alle ore 18.49 del 29.6.2024, quando il bambino si trovava già a Pinarella di Cervia dopo essere partito da Milano nella primissima mattina di quel giorno. Inoltre la aveva comunicato anche ad la vacanza solo il giorno precedente alla partenza, come Pt_1 Tes_1 rivelato al padre dallo stesso Tes_1
All'udienza dell'8.01.2025 il Giudice rilevava la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio della convenuta e ne dichiarava la contumacia. Non potendo esperire il tentativo di conciliazione, sentiva liberamente l'attore.
Con sentenza 347/2025 pubblicata il 10.3.2025 il Tribunale di Bergamo così stabiliva:
. ammonisce ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. a), c.p.c., affinché la stessa Parte_1 si attenga al principio dell'affido condiviso e non assuma ulteriori decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, senza la preventiva acquisizione del consenso di;
Controparte_1
. condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a Parte_1 favore della delle ammende ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. c), c.p.c.; Pt_2
. rigetta le altre domande formulate dall'attore;
. condanna alla rifusione delle spese di lite di , liquidate in euro Parte_1 Controparte_1
3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta. pagina 3 di 8 Osservava:
. andava accolta la domanda volta all'ammonimento della signora n quanto dagli atti in causa Pt_1 risultava in modo palese che la signora stessa avesse deciso unilateralmente di iscrivere il figlio ad un campus estivo della durata di 9 giorni e che si svolgeva a quasi 300 km di distanza da casa, senza la presenza dei genitori, in violazione al principio dell'affido condiviso e il campus estivo, essendo un'attività extrascolastica di maggiore interesse, doveva essere accordata da entrambi i genitori. Inoltre la signora oltre a non avere acquisito anticipatamente il consenso del signor non lo Pt_1 CP_1 aveva neppure avvisato tempestivamente dandogli modo di ottenere tutte le informazioni necessarie riguardo al campus estivo;
in aggiunta, come emergeva dalla conversazioni allegate, la signora Pt_1 non aveva neppure trasmesso al signor il modulo di iscrizione e il relativo regolamento, CP_1 impedendogli di venire a conoscenza delle informazioni utili in merito al soggiorno del minore.
. l'assenza ingiustificata della signora nel processo era indicativa della volontà della stessa di Pt_1 sottrarsi ad ogni confronto e allo stesso tempo denotava un suo disinteresse per il punto di vista dell'altro genitore.
. andava rigettata la domanda volta all'individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione ai sensi dell'art. 473 bis 39 co.1 lett. c) cpc in quanto non si individuava un comportamento soggetto a reiterazione in futuro.
. andava accolta la domanda di condanna della signora al pagamento di una sanzione Pt_1 amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 473 bis 39. co.1, lett. c) cpc a seguito del comportamento tenuto in violazione del principio dell'affido condiviso;
in considerazione della non eccessiva gravità dell'inadempimento e del fatto che tale comportamento non aveva arrecato un danno al minore, la andava condannata ad una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Pt_1 CP_2 pari ad euro 500,00.
[...]
. in considerazione della prevalente soccombenza della signora la stessa andava condannata a Pt_1 rifondere le spese di lite in favore del signor CP_1
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 10.3.2025 e notificata il 18.3.2025, la signora con Pt_1 ricorso depositato in data 17.4.2025 proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva in data 12.9.2025 che concludeva come in epigrafe. Controparte_1
Le parti depositavano memorie di replica ex art. 473 bis.32 CPC.
In data 6.10.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 14.10.2025 venivano sentiti entrambi i genitori, i difensori si riportavano ai rispettivi atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appellante lamenta:
. era venuta a conoscenza del procedimento davanti al Tribunale di Bergamo e del relativo esito solo a seguito della ricezione di una mail del difensore di controparte che le anticipava che lei era rimasta soccombente in punto di spese di giudizio (mail del 14.3.2025) e a seguito della notifica della sentenza in data 18.3.2025; non aveva però potuto prendere parte al procedimento di primo grado per motivi estranei alla sua volontà: difatti non aveva rinvenuto nella propria casella postale né l'attestazione di un pagina 4 di 8 tentativo di recapito del plico (in data 28.10.2024) né la CA (consegna avvenuta in data 29.10.2024), tant'è che, una volta venuta a conoscenza del procedimento, aveva effettuato accertamenti presso l'Ufficio Postale del Comune di residenza e il 5.4.2025 aveva sporto denuncia/querela per il reato di sottrazione di corrispondenza. Quindi la contumacia dell'appellante in primo grado era avvenuta per fattori esterni alla sua volontà; peraltro la denuncia/querela da lei sporta1 era essere elemento da solo sufficiente per disporre a favore della ricorrente la rimessione nei termini.
. il Tribunale, basandosi solo sulla versione del sig. era giunto ad una conclusione CP_1 completamente distante dalla realtà: la aveva infatti preannunciato al signor la Pt_1 CP_1 possibilità, a seguito della richiesta dello stesso figlio, della partecipazione al campo estivo “Musicopoli”; l'unico errore, se così può essere definito, era di non avere anticipato all'ex marito il periodo e la scuola alla quale poi il minore era stato successivamente affidato. Inoltre aveva espresso ad entrambi i Tes_1 genitori il desiderio di partecipare al corso estivo e l'ente in questione collabora con l'istituto bancario ove il signor presta servizio;
pertanto quest'ultimo conosceva l'ente e le condizioni per CP_1 partecipare alla vacanza.
. la partecipazione ad un campo estivo non è da considerarsi una decisione di maggiore interesse da dover condividere con l'altro genitore, oltre al fatto che detta scuola di musica offre tutte le tutele necessarie;
per di più il fac-simile del modulo di iscrizione al campus estivo prevede l'espressione del consenso da parte di uno solo dei genitori. A ogni modo l'eventuale errore della ricorrente era del tutto scusabile in quanto le condizioni di divorzio concordate tra i due genitori prevedono che le spese extrascolastiche per centri ricreativi e gruppi estivi non richiedono il preventivo accordo col coniuge.
. l'unico a mostrare disinteresse nei confronti del figlio era il signor infatti in relazione ai CP_1 problemi di salute del minore più volte ha tenuto un comportamento ostruzionistico impedendo ad di accedere alle cure dentistiche necessarie;
tant'è che il minore è tuttora in attesa. Tes_1
. sussistono gravi motivi per richiedere la sospensione del pagamento della sanzione amministrativa e dell'esecuzione del provvedimento impugnato in quanto l'esecuzione del provvedimento arrecherebbe un pregiudizio in capo alla signora che verrebbe ingiustamente designata come madre Pt_1 negligente.
L'appellato di contro deduce che:
. la notifica alla controparte è avvenuta nei modi e nei tempi previsti dalla legge e lo stesso Giudice all'udienza dell'8.1.2025 aveva scritto: “rilevata la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta ne dichiara la contumacia ex art.171 cpc". La richiesta di remissione in termini è del tutto inammissibile in quanto l'appellante non ha dimostrato la sussistenza di un fatto estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri di assolutezza e non della semplice difficoltà. Inoltre la denuncia/querela per sottrazione di corrispondenza non è elemento sufficiente a dimostrare in modo automatico l'assenza di colpevolezza della signora riguardo Pt_1 alla mancata conoscenza della notifica. Oltretutto risulta alquanto strano che detta denuncia sia stata presenta solo in data 5.4.2025 quando la aveva avuto conoscenza del procedimento, a seguito Pt_1 della notifica della sentenza, il 18.3.2025. Infine è assolutamente falsa oltre che calunniosa 1 Nella quale la signora specificava: “oltre a me è in possesso della chiave della cassetta delle lettere Pt_1 anche il mio ex marito oiché nel novembre 2021 lo stesso, destinatario della misura cautelare Controparte_1 dell'allontanamento dalla casa familiare disposta dal Tribunale di Bergamo, non ha mai provveduto a riconsegnarmi la chiave della cassetta della posta bensì mi consegnava solamente le chiavi dell'abitazione.” pagina 5 di 8 l'affermazione resa dalla signora nella denuncia in base alla quale il signor sarebbe Pt_1 CP_1
“nel possesso della chiave della cassetta delle lettere”: egli quando aveva consegnato le chiavi dell'abitazione aveva consegnato anche le chiavi della cassetta della posta.
. la signora autonomamente e senza informare preventivamente il signor ha inviato Pt_1 CP_1 il figlio minore (di soli 9 anni) ad un campus estivo lontano da casa e il signor è venuto a CP_1 conoscenza di tale circostanza solo a cose già fatte e senza aver preso visione né sottoscritto alcunché per l'iscrizione di a tale campus e la decisione di iscrivere il bambino a un campus estivo di nove Tes_1 giorni ed a 300 km di distanza da casa non rientra certo in un atto di ordinaria amministrazione, dovendosi considerare una decisione di maggiore interesse per il minore e pertanto necessitante del consenso di entrambi i genitori. Parte appellante cerca di giustificare il proprio “errore” richiamando le condizioni di divorzio che non prevedono il preventivo accordo dell'altro genitore in merito alle spese extrascolastiche per centri ricreativi e/o campus estivi;
tale clausola si riferisce però esclusivamente alla suddivisione delle spese economiche e non conferisce in capo a un genitore la libertà di assumere, autonomamente, decisioni di maggiore interesse.
. in merito alle cure dentistiche del figlio le affermazioni della signora sono Tes_1 Pt_1 completamente divergenti dalla realtà, infatti l'appellato, confrontatosi con il proprio dentista di fiducia, è giunto alla conclusione di posticipare, semplicemente, l'acquisto dell'apparecchio dentale una volta superata la fase puberale.
. a seguito dell'infondatezza della richiesta di remissione in termini, sono da considerarsi inammissibili le produzioni documentali e le prove testimoniali richieste da parte appellante.
. nel presente grado di giudizio non è ammessa all'appellante la proposizione di domanda riconvenzionale a causa della contumacia nel precedente grado di giudizio.
. in merito all'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione della sentenza si segnala che l'appellante il 5.3.2025 ha già provveduto alla refusione delle spese di lite.
La Corte osserva: La richiesta dell'appellante di rimessione in termini ex art. 153 II comma CPC non può trovare accoglimento: tale norma si riferisce all'ipotesi in cui una parte sia incorsa in una decadenza a causa del mancato rispetto di un termine perentorio e dimostri che tale mancato rispetto sia derivato da causa a sé non imputabile. Nella fattispecie in esame la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza dell'8.1.2025 dinnanzi al Tribunale è perfettamente regolare essendo stata effettata a mezzo del servizio postale ed essendosi perfezionata mediante restituzione al mittente per compiuta giacenza: l'agente postale si è recato all'indirizzo di residenza della sig.ra Pt_1 non la ha trovata perché la stessa era temporaneamente assente, ha quindi inviato alla destinataria raccomandata nella quale la stessa veniva avvisata del tentativo di consegna dell'atto e del deposito dello stesso nell'ufficio postale e ha immesso nella cassetta postale la raccomandata CA (comunicazione di avvenuto deposito); infine, dopo 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, il piego è stato restituito al mittente essendo rimasto non ritirato. Va rilevato che l'effettiva conoscenza dell'atto giudiziario da parte del destinatario, pur costituendo lo scopo della notificazione, è per se stessa estranea alla sua struttura essendo sufficiente una conoscenza legale e anche nel caso in cui la notifica venga effettuata a mezzo servizio postale la relata di notifica fa prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'agente postale: nel caso in esame l'agente postale ha attestato l'immissione della cartolina CA nella cassetta postale, non pagina 6 di 8 vi è alcuna prova che la cartolina sia stata sottratta e a tale proposito il fatto che l'appellante abbia proposto denuncia per sottrazione di corrispondenza non è sufficiente a superare una notifica corretta perché eseguita a norma di legge.
Nel merito la Corte condivide la valutazione effettuata dal Tribunale circa il fatto che, essendo tra i due ex coniugi vigente il regime di affido condiviso, la decisione della sig.ra di far trascorrere ad Pt_1 la vacanza a Cervia organizzata da un'accademia artistica e scuola di musica di Milano (società Tes_1
“Musicopoli”) rappresenti senz'altro una violazione del regime di affido condiviso: invero il mandare un bambino di 9 anni al mare, a 300 km di distanza da casa e senza un genitore o un altro parente, affidandolo a persone estranee sia al bambino sia ai genitori rientra senz'altro nelle decisioni che devono essere concordate tra i due genitori non potendo tale scelta essere fatta rientrare nella gestione ordinaria di un minore. Ed è pacifico che la sig.ra abbia deciso lei in autonomia che il figlio avrebbe trascorso tale Pt_1 vacanza lontano da casa, la stessa si è ben guardata dall'informare preventivamente l'ex marito e di parlarne con lui, evidentemente perché temeva che lo stesso non sarebbe stato d'accordo; ha sottoscritto lei sola il modulo di iscrizione che neppure ha mandato preventivamente all'ex marito (a nulla rileva, evidentemente, il fatto che sul modulo fosse richiesta una sola firma). Il fatto che la sera prima della partenza di la sig.ra on abbia risposto al telefono all'ex Tes_1 Pt_1 marito che voleva salutare il figlio, non consentendo in questo modo ai due di comunicare, conferma che la sig.ra on voleva che l'ex marito fosse informato della vacanza del figlio finché la partenza Pt_1 non fosse stata ormai cosa fatta. Ed infatti, solo una volta che era ormai giunto a destinazione, la Tes_1 sera del 29.6.2024 si è curata di informare l'ex marito via messaggio whatts app. Quindi, di fatto, la a messo l'ex marito di fronte al fatto compiuto, certamente per evitare il dissenso di lui, dissenso Pt_1 da lei evidentemente previsto: non è quindi credibile che la sig.ra osse in buona fede quando ha Pt_1 deciso di mandare il figlio a Cervia senza il consenso del padre perché, se fosse stata in buona fede convinta di potere mandare il figlio a quella vacanza anche senza il consenso del padre, avrebbe potuto parlargliene preventivamente e non avrebbe avuto bisogno di tenere la cosa nascosta. Né può essere invocato dalla a prova della propria buona fede, il fatto che le condizioni di Pt_1 divorzio prevedevano la non necessità del preventivo consenso del genitore non collocatario per le spese imposte dalla partecipazione del figlio al centro ricreativo estivo e del gruppo estivo: al di là del fatto che nel caso di cui qui ci si occupa si parla di una vacanza di nove giorni consecutivi in località marina lontana da casa e non della semplice partecipazione a un gruppo estivo o a un centro ricreativo estivo, è evidente che altro è la questione relativa alla suddivisione di spese straordinarie altro è invece la decisione su una questione che non può essere fatta rientrare in quelle di ordinaria amministrazione e che pertanto richiede la condivisione dei due genitori. Da ultimo si rileva che, poiché le decisioni di maggiore importanza per i figli minori, in regime di affidamento condiviso devono essere adottate da entrambi i genitori, non rileverebbe, anche se provata, la circostanza che avesse espresso al padre il desiderio di trascorrere la vacanza con la società Tes_1
“Musicopoli”: infatti la decisione andava comunque assunta da entrambi i genitori e il padre doveva essere informato del periodo in cui si sarebbe svolta la vacanza, della località, delle attività svolte durante la vacanza e di chi avrebbe gestito il figlio in quei nove giorni prestando quindi il necessario consenso. L'ammonimento va quindi confermato essendo opportuno che la sig.ra venga richiamata al Pt_1 rispetto per il futuro delle implicazioni dell'affido condiviso del figlio e sia consapevole che non è pagina 7 di 8 corretto quanto da lei scritto nel messaggio inviato all'ex marito sabato 29.6.2024 (“la sentenza non prevede autorizzazione dell'altro genitore circa le attività/esperienze che il bambino farà durante il periodo di vacanza”): indipendentemente dal fatto che il periodo di vacanza sia di spettanza di un genitore o dell'altro le decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, quale quella in esame, vanno assunte da entrambi i genitori.
La Corte ritiene invece che possa essere revocata la condanna della l pagamento della sanzione Pt_1 amministrativa pecuniaria di 500 euro: come scrive il Tribunale non si tratta di una violazione di particolare gravità, la vacanza a Cervia si è svolta senza problemi ed è stata gradita ad Tes_1
L'esito del giudizio giustifica che le spese dei due gradi vadano compensate per un terzo mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della maggiormente soccombente, e si liquidano avendo riguardo Pt_1 ai parametri previsti per le cause contenziose di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in 1.936,67 euro per il primo grado e in 2.313,34 euro per il presente grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
347/2025 pubblicata il 10.3.2025 del Tribunale di Bergamo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., così provvede:
. revoca la condanna al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico di Pt_1
conferma l'ammonimento di cui alla sentenza impugnata.
[...]
. compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone i restanti due terzi a carico di liquidandoli per tale quota in 1.936,67 euro per il primo grado e in 2.313,34 euro per il Parte_1 presente grado.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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