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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2395/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTINI ANDREA C.F._2
APPELLANTI contro
(società di diritto svizzero) con il patrocinio dell'avv. DRAGONI BENEDETTA CP_1
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Varese n. 2068/2024 pubblicata il 15 aprile
2024, resa nel procedimento ex art. 669 novies c.p.c. introdotto da e contro Pt_1 Parte_2
e iscritto al n. r.g. 2009/2023 sub 2; materia: inefficacia sequestro conservativo. CP_1
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, revocare e/o riformare l'ordinanza del 12 aprile 2024 e comunicata in data 15 aprile 2024, a
pagina 1 di 5 firma del Tribunale di Varese, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Giulia Tagliapietra, resa nell'ambito del sub procedimento contraddistinto al numero r.g. 2009/2023 sub 2, poiché gravemente errata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ritenuto tutto quanto esposto in atti: Nel merito
- accogliere la domanda di dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 7 dicembre 2023 e comunicato in data 9 dicembre 2023, disponendo la liberazione delle quote oggetto di sequestro, con conseguente revoca del custode Dott. nominato CP_2 con provvedimento del 8 marzo 2024;
- vinte le spese, i diritti e gli onorari, di entrambe le fasi del giudizio, oltre accessori di legge.”
Per parte appellata:
“Ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, Nel merito, in via principale: rigettarsi in toto l'appello proposto dai signori e Parte_2 attesa la sua inammissibilità e comunque infondatezza in fatto e in diritto, Parte_1 per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte l'ordinanza impugnata.
In ogni caso, spese e compensi di procuratore del presente grado di giudizio integralmente rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'ordinanza impugnata
Con ordinanza ex art. 669 novies c.p.c., il tribunale di Varese ha respinto l'istanza di declaratoria dell'inefficacia, ex art. 675 c.p.c., del sequestro conservativo delle partecipazioni societarie di
[...]
nelle società Gasda s.r.l. e disposto dal medesimo tribunale con ordinanza del 7 Parte_1 Parte_3
dicembre 2023.
In particolare, gli odierni appellanti avevano formulato istanza di inefficacia del sequestro conservativo disposto in favore di su tutti i beni di titolarità di fino alla concorrenza CP_1 Parte_1
di € 3.627.471,78, deducendo che il sequestro non era stato eseguito nel termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 675 c.p.c., non avendo la sequestrante notificato, nel termine di cui sopra, CP_1
l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. né ai soci sequestrati né alle società cui si riferivano le quote.
Con l'ordinanza impugnata il tribunale ha respinto l'istanza di declaratoria dell'inefficacia osservando che, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 675 c.p.c., aveva sia (in data 14.12.2023) CP_1
formulato apposita istanza di nomina di un custode per le partecipazioni societarie, sia
(immediatamente) trascritto il provvedimento di sequestro nel registro delle imprese, in tal modo dimostrando di essersi efficacemente attivata per l'apposizione del vincolo di indisponibilità dei beni;
il tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese del procedimento.
pagina 2 di 5
2. L'appello dei signori e la difesa di Parte_2 [...]
e (figlio di cui questi aveva trasferito le quote societarie Controparte_3 Parte_2 Pt_1
con atto fatto oggetto di azione revocatoria ordinanza) hanno proposto appello avverso la predetta ordinanza ex art. 669 novies c.p.c., deducendo, in rito, che l'ordinanza impugnata avrebbe la natura sostanziale di sentenza e, come tale, doveva essere impugnata mediante atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte e, nel merito, che:
- contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale di Varese, la nomina del custode è irrilevante ai fini del decorso del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 675 c.p.c., pena l'inefficacia del provvedimento di sequestro;
entro il predetto termine avrebbe dovuto notificare ai signori CP_1
e alle società interessate l'atto di ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.; Parte_2
- l'esecuzione del sequestro delle quote societarie doveva essere fatta con le forme dell'art. 2741 c.c., e dunque con la notifica ai soci e alle società, non essendo invero sufficiente la mera iscrizione del provvedimento di sequestro nel registro delle imprese, adempimento che invece avrebbe dovuto seguire la notifica, mai effettuata;
- l'ordinanza impugnata era illogica e contraddittoria, nella misura in cui, dopo aver premesso - correttamente- che il sequestro conservativo, a differenza di quello giudiziario, non richiede la nomina di un custode, ha poi affermato che, qualora la nomina risulti necessaria, la decorrenza del termine di cui all'art. 675 c.p.c. andrebbe individuata nella data di deposito del provvedimento di nomina del custode;
- aveva dimostrato di ritenere essa stessa necessaria la notifica dell'ingiunzione ex art. 492 CP_1
c.p.c., avendolo effettuata, seppure tardivamente, in data 9 maggio 2024.
Gli appellanti hanno dunque chiesto che, in riforma dell'ordinanza impugnata, questa Corte dichiari l'inefficacia, ai sensi degli artt. 669 novies e 675 c.p.c., del provvedimento di sequestro conservativo emesso dal tribunale di Varese il 7 dicembre 2023, e disponga dunque la liberazione delle quote con revoca della custode nominato;
con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto, CP_1
evidenziando che il procedimento di sequestro conclusosi con il provvedimento di cui si chiede l'inefficacia era stato introdotto il 3.8.2023 e, dunque, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (cd
“riforma Cartabia”), che aveva modificato l'art. 669 novies c.p.c. stabilendo che il giudice della cautela investito dell'istanza di inefficacia doveva sempre giudicare sulla stessa mediante “ordinanza”, non facendosi più distinzione alcuna tra l'assenza o la presenza di contestazioni in ordine all'inefficacia pagina 3 di 5 dedotta: il provvedimento di diniego doveva pertanto essere impugnato mediante reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ha in ogni caso chiesto il rigetto nel merito dell'impugnazione proposta. CP_1
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
*
3. Decisione
Ritiene la Corte che l'appello proposto sia inammissibile.
Come osservato da l'art. 669 novies c.p.c., come novellato dal d.lgs. 149/22 applicabile Parte_4
al caso di specie ratione temporis, prevede che in ogni caso – anche in presenza di contestazioni sulla richiesta di inefficacia- il procedimento debba essere definito con ordinanza e non più con sentenza all'esito di un procedimento a cognizione piena.
La ratio della modifica normativa trova il suo fondamento in ragioni di ordine sistematico, oltre che di rispetto del principio di ragionevole durata del processo, e fonda le sue radici nella natura sostanzialmente cautelare del procedimento in parola, come si evince dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022: “La differenziazione operata dal vigente secondo comma dell'articolo 669-novies
c.p.c. non appare sistematicamente corretta, in quanto tutti i provvedimenti che disciplinano situazioni giuridiche in via cautelare hanno forma di ordinanza, ed è fonte di notevole aggravio per l'attività giurisdizionale obbligando il giudice alla concessione dei termini per la definizione del thema decidendum e del thema probandum e, infine, dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche. In attuazione della delega, dunque, si prevede che in entrambi i casi indicati dal primo comma il giudice, dopo avere convocato le parti e garantito il contraddittorio sull'istanza, provvede con ordinanza avente efficacia esecutiva” (cfr. relazione illustrativa, art. 3, comma 47, lett.
c); enfasi della redattrice).
La naturale ed ovvia conseguenza, sul piano delle impugnazioni, del fatto che il procedimento per la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare sia stato riportato nell'alveo suo proprio dei procedimenti cautelari è che l'ordinanza – che, si badi, deve essere emessa dal medesimo giudice del provvedimento cautelare di cui si chiede l'inefficacia- debba essere impugnata mediante reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. deve ritenersi il rimedio naturale contro l'ordinanza ex art. 669 pagina 4 di 5 nonies c.p.c. in esame non soltanto secondo l'evidenziata ragione sistematica espressa dal legislatore, ma anche in un'ottica sostanziale: da un lato la natura interamente devolutiva del reclamo e la natura destrutturata del processo cautelare consentono al Collegio del reclamo di assumere i provvedimenti ripristinatori più adatti al caso concreto, quando invece la Corte d'appello è necessariamente vincolata ai motivi specificamente indicati dall'appellante; dall'altro i tempi brevi del procedimento per reclamo appaiono certamente più conformi alle esigenze di ripristino del diritto provvisoriamente compresso rispetto a quelli del giudizio d'appello, peraltro con il plausibile positivo effetto di limitare le azioni risarcitorie.
In definitiva, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile, posto che gli odierni appellanti avrebbero dovuto, ai sensi del novellato art. 669 novies c.p.c., avvalersi del diverso rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Stante l'assoluta novità della questione trattata sussistono, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza del tribunale di Varese n. 2068/2024 pubblicata il 15 aprile 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12 marzo 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2395/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTINI ANDREA C.F._2
APPELLANTI contro
(società di diritto svizzero) con il patrocinio dell'avv. DRAGONI BENEDETTA CP_1
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Varese n. 2068/2024 pubblicata il 15 aprile
2024, resa nel procedimento ex art. 669 novies c.p.c. introdotto da e contro Pt_1 Parte_2
e iscritto al n. r.g. 2009/2023 sub 2; materia: inefficacia sequestro conservativo. CP_1
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, revocare e/o riformare l'ordinanza del 12 aprile 2024 e comunicata in data 15 aprile 2024, a
pagina 1 di 5 firma del Tribunale di Varese, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Giulia Tagliapietra, resa nell'ambito del sub procedimento contraddistinto al numero r.g. 2009/2023 sub 2, poiché gravemente errata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ritenuto tutto quanto esposto in atti: Nel merito
- accogliere la domanda di dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 7 dicembre 2023 e comunicato in data 9 dicembre 2023, disponendo la liberazione delle quote oggetto di sequestro, con conseguente revoca del custode Dott. nominato CP_2 con provvedimento del 8 marzo 2024;
- vinte le spese, i diritti e gli onorari, di entrambe le fasi del giudizio, oltre accessori di legge.”
Per parte appellata:
“Ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, Nel merito, in via principale: rigettarsi in toto l'appello proposto dai signori e Parte_2 attesa la sua inammissibilità e comunque infondatezza in fatto e in diritto, Parte_1 per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte l'ordinanza impugnata.
In ogni caso, spese e compensi di procuratore del presente grado di giudizio integralmente rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'ordinanza impugnata
Con ordinanza ex art. 669 novies c.p.c., il tribunale di Varese ha respinto l'istanza di declaratoria dell'inefficacia, ex art. 675 c.p.c., del sequestro conservativo delle partecipazioni societarie di
[...]
nelle società Gasda s.r.l. e disposto dal medesimo tribunale con ordinanza del 7 Parte_1 Parte_3
dicembre 2023.
In particolare, gli odierni appellanti avevano formulato istanza di inefficacia del sequestro conservativo disposto in favore di su tutti i beni di titolarità di fino alla concorrenza CP_1 Parte_1
di € 3.627.471,78, deducendo che il sequestro non era stato eseguito nel termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 675 c.p.c., non avendo la sequestrante notificato, nel termine di cui sopra, CP_1
l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. né ai soci sequestrati né alle società cui si riferivano le quote.
Con l'ordinanza impugnata il tribunale ha respinto l'istanza di declaratoria dell'inefficacia osservando che, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 675 c.p.c., aveva sia (in data 14.12.2023) CP_1
formulato apposita istanza di nomina di un custode per le partecipazioni societarie, sia
(immediatamente) trascritto il provvedimento di sequestro nel registro delle imprese, in tal modo dimostrando di essersi efficacemente attivata per l'apposizione del vincolo di indisponibilità dei beni;
il tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese del procedimento.
pagina 2 di 5
2. L'appello dei signori e la difesa di Parte_2 [...]
e (figlio di cui questi aveva trasferito le quote societarie Controparte_3 Parte_2 Pt_1
con atto fatto oggetto di azione revocatoria ordinanza) hanno proposto appello avverso la predetta ordinanza ex art. 669 novies c.p.c., deducendo, in rito, che l'ordinanza impugnata avrebbe la natura sostanziale di sentenza e, come tale, doveva essere impugnata mediante atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte e, nel merito, che:
- contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale di Varese, la nomina del custode è irrilevante ai fini del decorso del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 675 c.p.c., pena l'inefficacia del provvedimento di sequestro;
entro il predetto termine avrebbe dovuto notificare ai signori CP_1
e alle società interessate l'atto di ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.; Parte_2
- l'esecuzione del sequestro delle quote societarie doveva essere fatta con le forme dell'art. 2741 c.c., e dunque con la notifica ai soci e alle società, non essendo invero sufficiente la mera iscrizione del provvedimento di sequestro nel registro delle imprese, adempimento che invece avrebbe dovuto seguire la notifica, mai effettuata;
- l'ordinanza impugnata era illogica e contraddittoria, nella misura in cui, dopo aver premesso - correttamente- che il sequestro conservativo, a differenza di quello giudiziario, non richiede la nomina di un custode, ha poi affermato che, qualora la nomina risulti necessaria, la decorrenza del termine di cui all'art. 675 c.p.c. andrebbe individuata nella data di deposito del provvedimento di nomina del custode;
- aveva dimostrato di ritenere essa stessa necessaria la notifica dell'ingiunzione ex art. 492 CP_1
c.p.c., avendolo effettuata, seppure tardivamente, in data 9 maggio 2024.
Gli appellanti hanno dunque chiesto che, in riforma dell'ordinanza impugnata, questa Corte dichiari l'inefficacia, ai sensi degli artt. 669 novies e 675 c.p.c., del provvedimento di sequestro conservativo emesso dal tribunale di Varese il 7 dicembre 2023, e disponga dunque la liberazione delle quote con revoca della custode nominato;
con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto, CP_1
evidenziando che il procedimento di sequestro conclusosi con il provvedimento di cui si chiede l'inefficacia era stato introdotto il 3.8.2023 e, dunque, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (cd
“riforma Cartabia”), che aveva modificato l'art. 669 novies c.p.c. stabilendo che il giudice della cautela investito dell'istanza di inefficacia doveva sempre giudicare sulla stessa mediante “ordinanza”, non facendosi più distinzione alcuna tra l'assenza o la presenza di contestazioni in ordine all'inefficacia pagina 3 di 5 dedotta: il provvedimento di diniego doveva pertanto essere impugnato mediante reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ha in ogni caso chiesto il rigetto nel merito dell'impugnazione proposta. CP_1
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
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3. Decisione
Ritiene la Corte che l'appello proposto sia inammissibile.
Come osservato da l'art. 669 novies c.p.c., come novellato dal d.lgs. 149/22 applicabile Parte_4
al caso di specie ratione temporis, prevede che in ogni caso – anche in presenza di contestazioni sulla richiesta di inefficacia- il procedimento debba essere definito con ordinanza e non più con sentenza all'esito di un procedimento a cognizione piena.
La ratio della modifica normativa trova il suo fondamento in ragioni di ordine sistematico, oltre che di rispetto del principio di ragionevole durata del processo, e fonda le sue radici nella natura sostanzialmente cautelare del procedimento in parola, come si evince dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022: “La differenziazione operata dal vigente secondo comma dell'articolo 669-novies
c.p.c. non appare sistematicamente corretta, in quanto tutti i provvedimenti che disciplinano situazioni giuridiche in via cautelare hanno forma di ordinanza, ed è fonte di notevole aggravio per l'attività giurisdizionale obbligando il giudice alla concessione dei termini per la definizione del thema decidendum e del thema probandum e, infine, dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche. In attuazione della delega, dunque, si prevede che in entrambi i casi indicati dal primo comma il giudice, dopo avere convocato le parti e garantito il contraddittorio sull'istanza, provvede con ordinanza avente efficacia esecutiva” (cfr. relazione illustrativa, art. 3, comma 47, lett.
c); enfasi della redattrice).
La naturale ed ovvia conseguenza, sul piano delle impugnazioni, del fatto che il procedimento per la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare sia stato riportato nell'alveo suo proprio dei procedimenti cautelari è che l'ordinanza – che, si badi, deve essere emessa dal medesimo giudice del provvedimento cautelare di cui si chiede l'inefficacia- debba essere impugnata mediante reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. deve ritenersi il rimedio naturale contro l'ordinanza ex art. 669 pagina 4 di 5 nonies c.p.c. in esame non soltanto secondo l'evidenziata ragione sistematica espressa dal legislatore, ma anche in un'ottica sostanziale: da un lato la natura interamente devolutiva del reclamo e la natura destrutturata del processo cautelare consentono al Collegio del reclamo di assumere i provvedimenti ripristinatori più adatti al caso concreto, quando invece la Corte d'appello è necessariamente vincolata ai motivi specificamente indicati dall'appellante; dall'altro i tempi brevi del procedimento per reclamo appaiono certamente più conformi alle esigenze di ripristino del diritto provvisoriamente compresso rispetto a quelli del giudizio d'appello, peraltro con il plausibile positivo effetto di limitare le azioni risarcitorie.
In definitiva, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile, posto che gli odierni appellanti avrebbero dovuto, ai sensi del novellato art. 669 novies c.p.c., avvalersi del diverso rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Stante l'assoluta novità della questione trattata sussistono, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza del tribunale di Varese n. 2068/2024 pubblicata il 15 aprile 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12 marzo 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
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