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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 31.10.22024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5288 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2020
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Lillo Di Carlo ricorrente
E
(già e in persona del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Marco Albanese, Adelio
Anselmo Maria Riva e Francesco Elli resistente
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2020 l'epigrafato ricorrente ha esposto quanto segue: che in data 01.10.2018 veniva assunto da con contratto a tempo parziale Controparte_5 orizzontale e a tempo determinato, II livello CCNL – Multiservizi, e adibito presso la sede di INDITEX CORNATE D'ADDA (CENTRO COMMERCIALE GLOBO); che a decorrere dal 01.07.2019 il predetto contratto veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato, con aumento dell'orario di lavoro settimanale;
che, nello specifico, si era sempre occupato della pulizia dei negozi , e , oltre che dello scarico merci;
che a seguito CP_2 CP_4 CP_3
di un cambio di appalto, il predetto rapporto di lavoro cessava in data 31.07.2019; di aver quindi ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 192/2020, che condannava la
[...] al pagamento della somma di € 777,10 per spettanze di fine rapporto, Controparte_5 rimasto tuttavia ineseguito. Su tali premesse, ha chiesto – previo accertamento della responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 tra CP_5
e le resistenti e –
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
la condanna di tutte le società convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 777,10 a titolo di spettanze finali e TFR.
Si è costituita in giudizio la – succeduta nella titolarità di tutti i rapporti Controparte_1
giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alle estinte e Controparte_3
fuse per incorporazione in che, con il medesimo atto, ha Controparte_4 Controparte_2 mutato la propria denominazione in – eccependo di non aver mai avuto Controparte_1 alcun rapporto commerciale con e di aver stipulato, relativamente all'esercizio CP_5 commerciale il “Globo” di Cornate d'Adda, un contratto di appalto per i servizi di pulizia con la società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 538/2021. CP_6
Deducendo, quindi, la mancanza di prova dell'attività eseguita in via continuativa nell'ambito dell'appalto, ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo in subordine di condannare a tenere indenne e manlevata da ogni Controparte_5 Controparte_1
eventuale condanna di pagamento.
Non si è costituita la convenuta pur regolarmente evocata in giudizio, Controparte_5
per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda è infondata e non provata e va rigettata, condividendosi e riportandosi in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni già adottate in fattispecie del tutto analoga da altro Magistrato di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 2491/2024 – Dott.ssa Ricchezza).
Giova premettere che gli importi richiesti dal ricorrente, previo accertamento e quindi declaratoria della solidarietà, ex artt. 1676 c.c. e art. 29 d.lgs. 276/2003, sono stati già richiesti e riconosciuti con decreto ingiuntivo emesso esclusivamente nei confronti della datrice di lavoro Puli Servizi s.r.l. senza che fosse azionato alcun titolo nei confronti della committente.
In questa sede, invece, l'istante si limita a richiedere l'accertamento della responsabilità solidale, sia ai sensi dell'art. 1676 c.c. che ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, nei confronti della committente (già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
; per cui è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, Controparte_4
valutando se siano stati allegati e provati elementi sufficienti per suffragare i fatti di causa e, quindi, riconoscere la dedotta solidarietà.
Ebbene, l'invocata responsabilità solidale della committente ai sensi dell'art. 1676 c.c. deve essere esclusa.
L'art. 1676 c.c., rubricato ''Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente'', recita
''Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire
l'opera o per prestare il servizio possono prestare azione diretta contro il committente conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono domanda''.
Si tratta di un rimedio speciale ed autonomo e comunque residuale, che consente al lavoratore di agire in via diretta nei confronti del committente, che resta estraneo (Cass., sez. lav., 27-09-2000, n. 12784) al rapporto tra ausiliari e appaltatore, per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
L'azione ha natura autonoma poichè trae fondamento dal rapporto di lavoro (locatio operarum) e ciò ha riflessi di natura processuale, per cui non v'è obbligo di chiamata in causa dell'appaltatore e la relativa azione "appartiene alla competenza funzionale del giudice del lavoro ed è esperibile anche in pendenza di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore o del committente" (così Cass., sez. lav., 04-09-
2000, n. 11607; conf. Cass., sez. lav., 10-03-2001, n. 3559).
Dal punto di vista sostanziale, fatto costitutivo del diritto ex art. 1676 c.c. è l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento della proposizione della domanda
(Cass., sez. lav., 10-03-2001, n. 3559).
La ratio della norma (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-2003, n. 12048) è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi.
La misura protettiva opera, stante l'ampiezza della previsione, anche mediante richiesta stragiudiziale. Sul punto la suprema Corte, con sentenza del 19-04-2006, n. 9048, ha statuito che "Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari;
poichè lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 c.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 c.p.c. che sia resa conoscibile". Più recentemente la S.C. ha affermato che “In tema di appalto privato, il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, in quanto la responsabilità ex art. 1676 c.c.
è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo.” (cfr.
Cass. ord. n. 1281/2024).
Nel caso in esame, tuttavia, manca il presupposto per l'applicazione della norma, in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto dare prova "dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere" (in questo senso Tribunale di Torino,15 settembre 1999 e Tribunale di Milano,27 ottobre 2008, Tribunale Milano, sez. lav., 11/11/2015, n. 3075).
Al contrario, l'istante non ha compiutamente dedotto e provato l'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore. La carenza di prova del fatto costitutivo esclude, quindi, la possibilità di invocare la disposizione in commento ai fini del riconoscimento della responsabilità solidale.
Quanto alla responsabilità ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, giova premettere che il co. 2, nella disciplina giuridica vigente ratione temporis per quanto qui rileva, statuisce che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende impongono di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto. Si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi anche in ipotesi di trasferimento d'azienda o di un suo ramo, o nei sempre più frequenti processi di esternalizzazione del lavoro, caratterizzati da un efficace apparato garantistico, analogamente a quanto previsto nel caso del subingresso di un appaltatore ad un altro, secondo lo speciale sistema di tutela approntato dall'art. 2112 c.c.; ovvero, analogamente a quanto disposto dall'art. 1676 c.c., che prescrive uno speciale sistema di tutela delineante la possibilità di esercitare la cd. azione diretta di rivalsa, in forza del quale i dipendenti dell'appaltatore possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Affinché questa tutela operi, trattandosi di un fatto costitutivo, l'onere della prova dell'esistenza di un appalto o di un sub appalto grava sulla parte ricorrente in presenza di contestazione.
Nella specie, l'istante si è limitato a dedurre lo svolgimento di un'attività di pulizia e scarico merci per conto di , e presso il centro commerciale “Il Globo” di CP_2 CP_4 CP_3
Cornate D'Adda, senza, tuttavia, provare alcunché.
La resistente costituita , dal canto suo, ha versato in atti, con riferimento a quel CP_1 centro commerciale, un contratto di appalto con la relativo all'erogazione CP_7 CP_6
del servizio di pulizia, non riconoscendo alcun rapporto con la convenuta nei CP_5
termini indicati dalla difesa attorea.
In presenza di contestazione da parte della presunta committente, parte ricorrente avrebbe dovuto fornire, quantomeno, la prova orale, nella specie ammessa ma non espletata per rinuncia della parte stessa, accettata dalla controparte (v. verb. ud. 23.03.2023), con la conseguenza che, mancando la prova del fatto costitutivo dell'appalto, alcuna responsabilità solidale tra le convenute può essere affermata.
Né, d'altra parte, varrebbe opinare che la mancata escussione dei testimoni sia conseguenza del rigetto della prova delegata e non già della rinuncia della stessa parte ricorrente, atteso che la richiesta di prova delegata era stata respinta con le argomentazioni di cui al provvedimento reso fuori udienza l'8.03.2022 e, solo successivamente, la parte ha rinunciato ai testimoni.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite si compensano integralmente in ragione dell'assenza di attività istruttoria, tenuto conto altresì della qualità delle parti e dell'esiguo valore della controversia.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa interamente le spese di giudizio.
S.M.C.V., 14.01.2025
Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino