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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/05/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3642/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NICOLA FRANCO
APPELLANTE contro
P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. VINCENZO GENCHI
APPELLATO
OGGETTO: diritto di accesso ex art. 146 cod. ass.
Conclusioni.
1. Con atto di citazione in grado di appello notificato in data 10 giugno 2022,
[...] conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale Pt_1 Controparte_1 di Taranto, chiedendo, in accoglimento del gravame, che venisse riformata la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 2780/2021, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di accesso avanzata nei confronti della convenuta compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 146, comma 2, cod. ass., disposizione che esclude l'accesso agli atti qualora emergano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Si costituiva in giudizio l'appellata, la quale eccepiva preliminarmente pagina 1 di 5 l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, rilevando altresì la nullità dell'appello ai sensi degli art. 342, 343 e 348 c.p.c. Nel merito, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, contestando la fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla controparte.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente, merita le sorti del rigetto l'eccezione in rito sollevata dall'appellata, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità. Invero, il contenuto dell'atto di gravame proposto dal Pt_1 risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
4. Nel merito, deve innanzi tutto rilevarsi l'infondatezza della censura mossa dalla parte appellata con riferimento alla carenza di interesse ad agire da parte del Pt_1
Deve infatti osservarsi come l'accesso previsto e disciplinato dall'art. 146 cod. ass. e dal d.m. n. 191 del 2008 costituisca oggetto di un diritto autonomo, azionabile in giudizio
(art. 24 Cost.) indipendentemente dal contestuale esperimento di una domanda risarcitoria e dalla previsione di distinte e parallele forme di tutela (quali il reclamo all'Autorità di vigilanza di cui all'art. 146, comma 3, cod. ass.), non avendo il legislatore previsto limitazioni al riconoscimento di detta posizione giuridica soggettiva e alle forme di tutela ordinarie che possono essere esercitate in caso di asserita sua lesione.
Deve inoltre aggiungersi che l'interesse ad agire per il riconoscimento dell'accesso agli pagina 2 di 5 atti del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni da parte di chi sostiene di avere subìto pregiudizi in conseguenza di un sinistro stradale non può essere negato, in quanto consente allo stesso di valutare se detto procedimento sia stato corretto o se, invece, debba farsi ricorso ad ulteriori strumenti di tutela per il soddisfacimento del diritto risarcitorio, su quali elementi tecnici oggettivi o su quali dichiarazioni testimoniali si fondino le conclusioni raggiunte stragiudizialmente dalla compagnia e se le stesse meritino di essere condivise o piuttosto contrastate in un processo civile.
5. Ciò posto, l'appello è fondato e la decisione assunta dal Giudice di primo grado deve essere riformata per le seguenti ragioni.
La infatti, ha contrastato ab origine la pretesa di accesso formulata CP_1
dall'appellante, rifiutando di fornirgli l'ulteriore documentazione richiesta poiché
«l'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti come da art. 146 comma 2 Codice delle assicurazioni» (cfr. missiva di del CP_1
06/07/2020, allegata al fascicolo di primo grado di parte appellante). In sede stragiudiziale, nonché costituendosi nel giudizio di primo grado, la Compagnia assicurativa non ha però inteso in alcun modo supportare e circostanziare tale suo enunciato, fornendo all'autorità giudiziaria un minimo riscontro documentale degli elementi fattuali che l'avevano indotta a sospettare di essere in presenza di un comportamento fraudolento, limitandosi piuttosto ad asserire, in modo ancora apodittico, di ritenere che, sulla base degli elementi in possesso, i danni lamentati non fossero riconducibili al sinistro così come denunciato (cfr. missiva di del CP_1
19/06/2020, allegata al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Poiché però non è dato conoscere quali fossero tali elementi, all'autorità giudicante risulta di fatto impedito qualsiasi vaglio utile e indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza dei parametri di significatività legittimanti il rifiuto ai sensi del secondo comma dell'art. 146 cod. ass. Se le compagnie di assicurazione potessero invocare il disposto di cui all'art. 146, comma 2, cod. ass. esimendosi pure dal sottoporre in sede pagina 3 di 5 giudiziale al contraddittorio tra le parti gli indizi o le prove di frode assunti a fondamento del rifiuto, sarebbe di fatto loro consentito di predisporre una risposta standardizzata del tenore di quella inviata al dalla in grado di Pt_1 CP_1
vanificare e paralizzare sempre il diritto di accesso.
6. Deve altresì osservarsi, in punto di disposizioni normative applicabili al caso di specie, che l'art. 32, comma 3, lett. b), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2013, n. 27, ha novellato l'art. 148 cod. ass., inserendovi un nuovo comma 2-bis, il quale, nella prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, rivela un campo oggettivo di applicazione coincidente con quello contemplato dal secondo comma dell'art. 146, di cui rappresenta pertanto una specificazione normativa successiva e, dunque, prevalente rispetto all'ipotesi originaria di carattere generale: qualora l'impresa di assicurazione, dopo aver consultato l'archivio informativo integrato di cui all'art. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, riscontri la sussistenza degli indici di anomalia definiti dall'Ivass con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'art. 132-ter, comma 1, del cod. ass. o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'art. 146, «salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
Ebbene, stando alla formulazione dell'art. 148 cod. ass. vigente al momento del sinistro, in presenza di indici di anomalia o incongruenze, la Compagnia assicurativa avrebbe potuto rifiutare l'accesso agli atti solo ove avesse presentato querela o denuncia in relazione al sinistro oggetto di interesse, elementi nel caso in esame nemmeno dedotti dalla CP_2
7. Da quanto evidenziato, in totale riforma della sentenza impugnata, consegue il riconoscimento al del preteso diritto di accesso, con conseguente condanna della Pt_1 alla consegna in favore dell'appellante dei documenti oggetto dell'istanza di CP_1
accesso. pagina 4 di 5 Va altresì accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, tenuto conto dei criteri fissati dalla suddetta disposizione.
8. In forza del principio della soccombenza, la convenuta deve essere condannata alla rifusione nei confronti dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non ha richiesto il compimento di alcuna attività difensiva giudiziale dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accerta il diritto di accesso agli atti in riferimento al sinistro del 26.05.2020 e condanna l'Assicurazione convenuta alla consegna in favore di dei Parte_1
documenti richiesti nell'istanza di accesso del 29.06.2020;
B) condanna l'Assicurazione convenuta al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. in favore dell'appellante della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione di cui al capo A) decorsi quindici giorni dalla comunicazione alle parti del presente provvedimento;
C) condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano per il giudizio di primo grado in complessivi € 870,00, di cui € 225,00 per fase di studio, € 240,00 per fase introduttiva e € 405,00 per fase decisionale, e per il giudizio di appello in complessivi € 1.700,00, di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva e € 850,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 272,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, il 24/05/2025 Il Giudice
Raffaele Viglione pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3642/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NICOLA FRANCO
APPELLANTE contro
P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. VINCENZO GENCHI
APPELLATO
OGGETTO: diritto di accesso ex art. 146 cod. ass.
Conclusioni.
1. Con atto di citazione in grado di appello notificato in data 10 giugno 2022,
[...] conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale Pt_1 Controparte_1 di Taranto, chiedendo, in accoglimento del gravame, che venisse riformata la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 2780/2021, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di accesso avanzata nei confronti della convenuta compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 146, comma 2, cod. ass., disposizione che esclude l'accesso agli atti qualora emergano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Si costituiva in giudizio l'appellata, la quale eccepiva preliminarmente pagina 1 di 5 l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, rilevando altresì la nullità dell'appello ai sensi degli art. 342, 343 e 348 c.p.c. Nel merito, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, contestando la fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla controparte.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente, merita le sorti del rigetto l'eccezione in rito sollevata dall'appellata, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità. Invero, il contenuto dell'atto di gravame proposto dal Pt_1 risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
4. Nel merito, deve innanzi tutto rilevarsi l'infondatezza della censura mossa dalla parte appellata con riferimento alla carenza di interesse ad agire da parte del Pt_1
Deve infatti osservarsi come l'accesso previsto e disciplinato dall'art. 146 cod. ass. e dal d.m. n. 191 del 2008 costituisca oggetto di un diritto autonomo, azionabile in giudizio
(art. 24 Cost.) indipendentemente dal contestuale esperimento di una domanda risarcitoria e dalla previsione di distinte e parallele forme di tutela (quali il reclamo all'Autorità di vigilanza di cui all'art. 146, comma 3, cod. ass.), non avendo il legislatore previsto limitazioni al riconoscimento di detta posizione giuridica soggettiva e alle forme di tutela ordinarie che possono essere esercitate in caso di asserita sua lesione.
Deve inoltre aggiungersi che l'interesse ad agire per il riconoscimento dell'accesso agli pagina 2 di 5 atti del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni da parte di chi sostiene di avere subìto pregiudizi in conseguenza di un sinistro stradale non può essere negato, in quanto consente allo stesso di valutare se detto procedimento sia stato corretto o se, invece, debba farsi ricorso ad ulteriori strumenti di tutela per il soddisfacimento del diritto risarcitorio, su quali elementi tecnici oggettivi o su quali dichiarazioni testimoniali si fondino le conclusioni raggiunte stragiudizialmente dalla compagnia e se le stesse meritino di essere condivise o piuttosto contrastate in un processo civile.
5. Ciò posto, l'appello è fondato e la decisione assunta dal Giudice di primo grado deve essere riformata per le seguenti ragioni.
La infatti, ha contrastato ab origine la pretesa di accesso formulata CP_1
dall'appellante, rifiutando di fornirgli l'ulteriore documentazione richiesta poiché
«l'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti come da art. 146 comma 2 Codice delle assicurazioni» (cfr. missiva di del CP_1
06/07/2020, allegata al fascicolo di primo grado di parte appellante). In sede stragiudiziale, nonché costituendosi nel giudizio di primo grado, la Compagnia assicurativa non ha però inteso in alcun modo supportare e circostanziare tale suo enunciato, fornendo all'autorità giudiziaria un minimo riscontro documentale degli elementi fattuali che l'avevano indotta a sospettare di essere in presenza di un comportamento fraudolento, limitandosi piuttosto ad asserire, in modo ancora apodittico, di ritenere che, sulla base degli elementi in possesso, i danni lamentati non fossero riconducibili al sinistro così come denunciato (cfr. missiva di del CP_1
19/06/2020, allegata al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Poiché però non è dato conoscere quali fossero tali elementi, all'autorità giudicante risulta di fatto impedito qualsiasi vaglio utile e indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza dei parametri di significatività legittimanti il rifiuto ai sensi del secondo comma dell'art. 146 cod. ass. Se le compagnie di assicurazione potessero invocare il disposto di cui all'art. 146, comma 2, cod. ass. esimendosi pure dal sottoporre in sede pagina 3 di 5 giudiziale al contraddittorio tra le parti gli indizi o le prove di frode assunti a fondamento del rifiuto, sarebbe di fatto loro consentito di predisporre una risposta standardizzata del tenore di quella inviata al dalla in grado di Pt_1 CP_1
vanificare e paralizzare sempre il diritto di accesso.
6. Deve altresì osservarsi, in punto di disposizioni normative applicabili al caso di specie, che l'art. 32, comma 3, lett. b), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2013, n. 27, ha novellato l'art. 148 cod. ass., inserendovi un nuovo comma 2-bis, il quale, nella prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, rivela un campo oggettivo di applicazione coincidente con quello contemplato dal secondo comma dell'art. 146, di cui rappresenta pertanto una specificazione normativa successiva e, dunque, prevalente rispetto all'ipotesi originaria di carattere generale: qualora l'impresa di assicurazione, dopo aver consultato l'archivio informativo integrato di cui all'art. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, riscontri la sussistenza degli indici di anomalia definiti dall'Ivass con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'art. 132-ter, comma 1, del cod. ass. o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'art. 146, «salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
Ebbene, stando alla formulazione dell'art. 148 cod. ass. vigente al momento del sinistro, in presenza di indici di anomalia o incongruenze, la Compagnia assicurativa avrebbe potuto rifiutare l'accesso agli atti solo ove avesse presentato querela o denuncia in relazione al sinistro oggetto di interesse, elementi nel caso in esame nemmeno dedotti dalla CP_2
7. Da quanto evidenziato, in totale riforma della sentenza impugnata, consegue il riconoscimento al del preteso diritto di accesso, con conseguente condanna della Pt_1 alla consegna in favore dell'appellante dei documenti oggetto dell'istanza di CP_1
accesso. pagina 4 di 5 Va altresì accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, tenuto conto dei criteri fissati dalla suddetta disposizione.
8. In forza del principio della soccombenza, la convenuta deve essere condannata alla rifusione nei confronti dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non ha richiesto il compimento di alcuna attività difensiva giudiziale dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accerta il diritto di accesso agli atti in riferimento al sinistro del 26.05.2020 e condanna l'Assicurazione convenuta alla consegna in favore di dei Parte_1
documenti richiesti nell'istanza di accesso del 29.06.2020;
B) condanna l'Assicurazione convenuta al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. in favore dell'appellante della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione di cui al capo A) decorsi quindici giorni dalla comunicazione alle parti del presente provvedimento;
C) condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano per il giudizio di primo grado in complessivi € 870,00, di cui € 225,00 per fase di studio, € 240,00 per fase introduttiva e € 405,00 per fase decisionale, e per il giudizio di appello in complessivi € 1.700,00, di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva e € 850,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 272,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, il 24/05/2025 Il Giudice
Raffaele Viglione pagina 5 di 5