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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1515/2023 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
- ricorrente -
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Calabria
- resistente -
e
-, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Cristina Folino
- resistente -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 22.01.2025.
Con ricorso depositato in data 07.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239001161530000 notificata il 28.06.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali anni 2014-2015 portati dalla cartella di pagamento n. CP_2
03020150004695276000, eccepiva l'omessa notifica della cartella presupposta e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito di cui sono titolari i resistenti.
Ciò è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del ricorrente.
Infondata è l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto avendo Controparte_1
dimostrato di aver ritualmente notificato via Pec la predetta cartella al ricorrente in
[...] data 16.07.2015 (cfr. all. n. 9 della memoria di costituzione di . CP_3
Infondata deve ritenersi, altresì, l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
Ed invero, ha dimostrato di aver interrotto il termine di Controparte_1 prescrizione dapprima con la notifica, in data 02.12.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03020219001501220000 (cfr. all.ti 12 e 13 della memoria di costituzione), e successivamente con l'intimazione di pagamento opposta.
Ciò posto, tenuto conto che la cartella di pagamento n. 03020150004695276000 risulta notificata in data 16.07.2015, occorre rilevare che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l.
18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari,
e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il
31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr. Corte
d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 16.07.2020, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino all'08.01.2022 sicché al momento della notifica del primo atto interruttivo (l'intimazione di pagamento n. 03020219001501220000 notificata il 02.12.2021), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
2 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate nella somma di € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1515/2023 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
- ricorrente -
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Calabria
- resistente -
e
-, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Cristina Folino
- resistente -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 22.01.2025.
Con ricorso depositato in data 07.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239001161530000 notificata il 28.06.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali anni 2014-2015 portati dalla cartella di pagamento n. CP_2
03020150004695276000, eccepiva l'omessa notifica della cartella presupposta e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito di cui sono titolari i resistenti.
Ciò è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del ricorrente.
Infondata è l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto avendo Controparte_1
dimostrato di aver ritualmente notificato via Pec la predetta cartella al ricorrente in
[...] data 16.07.2015 (cfr. all. n. 9 della memoria di costituzione di . CP_3
Infondata deve ritenersi, altresì, l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
Ed invero, ha dimostrato di aver interrotto il termine di Controparte_1 prescrizione dapprima con la notifica, in data 02.12.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03020219001501220000 (cfr. all.ti 12 e 13 della memoria di costituzione), e successivamente con l'intimazione di pagamento opposta.
Ciò posto, tenuto conto che la cartella di pagamento n. 03020150004695276000 risulta notificata in data 16.07.2015, occorre rilevare che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l.
18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari,
e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il
31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr. Corte
d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 16.07.2020, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino all'08.01.2022 sicché al momento della notifica del primo atto interruttivo (l'intimazione di pagamento n. 03020219001501220000 notificata il 02.12.2021), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
2 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate nella somma di € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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