TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 828/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente relatore dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 828/2025 V.G., avente ad oggetto
Separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., su ricorso depositato in data
23.04.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, piazzetta San Biagio n. 3;
E
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta Fioretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Olimpiadi n. 13;
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 23.04.2025, e Parte_1
, chiedevano pronunciarsi la separazione personale e, all'esito, Parte_2 lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09.10.2004 in Agliana (PT) alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite, precisando che dall'unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) Per_1 Per_2
e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano che la casa coniugale di Pistoia (PT), posta in via
Calvana e Bollacchione n. 46, fatto salvo quanto di seguito disposto, sarà assegnata alla sig.ra Parte_1
3. i coniugi si dichiarano economicamente autonomi, per cui niente sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento;
4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo Per_2
l'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente e anagrafica assieme alla madre ed i genitori si impegnano fin d'ora a concordare periodicamente ed a condividere le linee guida dell'educazione dello stesso;
5. , tenendo conto anche dell'età, trascorrerà i fine settimana, intesi Per_2 dal venerdì sera al lunedì mattina, alternativamente con il padre e con la madre, ferma restando la possibilità di variare i suddetti periodi previo accordo tra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi dei coniugi, delle esigenze, dei desideri e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del ragazzo;
6. nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, lo stesso Per_2 potrà tenerlo presso di sé dal martedì dopo l'uscita della scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina prima dell'ingresso a scuola mentre
2 nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenerlo con sé dal martedì dopo l'uscita della scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina prima dell'ingresso e dal giovedì dopo l'uscita della scuola con pernottamento fino al venerdì mattina prima dell'ingresso a scuola.
7. Al fine di consentire che i fratelli mantengano più tempo possibile assieme,
i giorni di permanenza di presso il padre potranno tendenzialmente Per_1 essere i medesimi di , pur non essendovi per entrambi vincoli Per_2 temporali o limitazioni e tenendo conto della maggiore età del primo.
8. I periodi relativi alle vacanze natalizie e pasquali saranno equamente ripartiti tra i genitori, con accordo stabilito di anno in anno nel quale verranno decisi i giorni cercando di alternare le maggiori festività e di consentire giorni consecutivi all'interno delle vacanze scolastiche, le vacanze natalizie saranno concordate entro il 30 novembre precedente e le pasquali almeno un mese prima della Festività; per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza i genitori stabiliranno, con congruo preavviso e comunque non oltre il 31 maggio, un periodo di almeno tre settimane annue, da suddividere in 15 giorni consecutivi (da trascorrere preferibilmente nel periodo estivo) e in un'ulteriore settimana in altro periodo extrascolastico;
9. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative Per_2 all'istruzione (es. scelta dell'indirizzo scolastico, della scuola pubblica e privata, interruzione o prosecuzione degli studi), educazione (es. partecipazione a viaggi, pernottamenti da amici nel fine-settimana, escluse le gite scolastiche giornaliere), e salute (es. sottoposizione ad intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici), fatta eccezione per le decisioni inerenti alla salute necessarie ed urgenti, verranno adottate di comune accordo dai genitori nell'esclusivo interesse dello stesso;
10. Il SI si impegna a corrispondere mensilmente alla SIa PT
a titolo di mantenimento ordinario del figlio , la somma di Parte_1 Per_2 euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale importo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto, a far data dal provvedimento di omologa degli accordi di separazione, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SIa presso la Banca Alta Toscana Iban Parte_1
[...]; 3 11. Il SI si impegna inoltre a corrispondere mensilmente al figlio PT
, non ancora autosufficiente seppur maggiorenne, a titolo di Per_1 mantenimento ordinario la somma di €. 150,00 (centocinquanta/00). Tale importo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto, a far data dal provvedimento di omologa degli accordi di separazione, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo di cui verrà comunicato il relativo iban;
12. Le spese straordinarie sostenute nell'esclusivo interesse dei figli saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%. Il genitore anticipatario dovrà richiedere entro 15 giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione di idonea documentazione (fattura, scontrino, ricevuta) e l'altro dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni al rimborso della metà di sua spettanza.
A tal fine le parti precisano altresì che dovranno intendersi spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo:
A) le spese sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal medico specialista o dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed oculistiche);
B) spese scolastiche e di istruzione, ossia rette, tasse d'iscrizione imposte da istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche senza pernottamento.
Saranno invece da considerarsi spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori:
A) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche ed ortodontiche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortopedici, cicli di psicoterapia e logopedia;
B) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per università all'estero 4 e alloggio fuori sede inerente la frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni e master) viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola;
C) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei;
acquisto di cellulare, spese per acquisto mezzi di locomozione e del casco;
corso per il conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro, dovrà manifestare motivato dissenso scritto entro 7 (sette) giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
13. La sig.ra si impegna ad acquistare dal marito, sig. , che si Parte_1 PT impegna a vendere, la quota di sua proprietà pari ad ½ della casa coniugale, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia dal foglio 245 Particella
116 sub. 10, Cat. A/3 Classe 4, al prezzo di €. 112.500,00
(centododicimilacinquecento/00). Detto trasferimento avviene con il seguente regolamento dei pagamenti: € 10.000,00 al momento della firma del presente atto, €. 30.000,00 al momento del deposito del presente ricorso, sempre con bonifico bancario da effettuarsi sul seguente iban:
[...], quanto ad € 72.500,00, che parte promittente l'acquisto otterrà con l'erogazione di mutuo ipotecario per il quale ha già avviato le pratiche con la Banca Alta Toscana filiale di Agliana, al momento del rogito che le parti si impegnano a fare nei tempi tecnici indicati dal notaio successivamente alla sentenza di separazione al fine di fruire delle agevolazioni fiscali e comunque non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
14. Le spese del rogito e le spese della eventuale relazione peritale e dell'APE nonché ogni onere e tassa connesse alla cessione saranno a carico esclusivo della SIa rilevato indenne il SI . Parte_1 PT
15. Con il presente atto quindi le parti concordano ex art. 1376 c.c. di impegnarsi al suddetto trasferimento della proprietà del bene infra 5 individuato da a ed merito alle attribuzioni patrimoniali del PT Parte_1 presente atto chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 trattandosi di condizione essenziale per gli equilibri dell'accordo separativo e i connessi accordi patrimoniali;
16.I beni mobili che arredano l'immobile oggetto di cessione vengono così suddivisi: al SI la cucina che viene concordato essere di sua PT esclusiva proprietà e che dallo stesso sarà asportata a proprie spese entro 60 giorni dal deposito del presente ricorso, tutto il resto alla SIa Parte_1
17. Il SI lascerà l'abitazione al momento del deposito del presente PT atto e si impegna ad asportare i propri beni personali entro la data del rogito;
18. I figli saranno a carico fiscale al 50% per entrambi i coniugi i quali continueranno a beneficiare anche dell'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno;
19. I coniugi esprimono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto anche per il figlio minore“.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
Le parti hanno proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni della separazione.
La domanda di divorzio è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
6 La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di cessazione degli effetti civile del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i SIi nata a [...]
Pistoia il 28.12.1977 e , nato a [...] il [...] i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio in data 09.10.2004 in Agliana (PT) alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 36, P. II, Serie A, anno 2004);
3. dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente relatore dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 828/2025 V.G., avente ad oggetto
Separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., su ricorso depositato in data
23.04.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, piazzetta San Biagio n. 3;
E
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta Fioretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Olimpiadi n. 13;
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 23.04.2025, e Parte_1
, chiedevano pronunciarsi la separazione personale e, all'esito, Parte_2 lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09.10.2004 in Agliana (PT) alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite, precisando che dall'unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) Per_1 Per_2
e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano che la casa coniugale di Pistoia (PT), posta in via
Calvana e Bollacchione n. 46, fatto salvo quanto di seguito disposto, sarà assegnata alla sig.ra Parte_1
3. i coniugi si dichiarano economicamente autonomi, per cui niente sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento;
4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo Per_2
l'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente e anagrafica assieme alla madre ed i genitori si impegnano fin d'ora a concordare periodicamente ed a condividere le linee guida dell'educazione dello stesso;
5. , tenendo conto anche dell'età, trascorrerà i fine settimana, intesi Per_2 dal venerdì sera al lunedì mattina, alternativamente con il padre e con la madre, ferma restando la possibilità di variare i suddetti periodi previo accordo tra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi dei coniugi, delle esigenze, dei desideri e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del ragazzo;
6. nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, lo stesso Per_2 potrà tenerlo presso di sé dal martedì dopo l'uscita della scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina prima dell'ingresso a scuola mentre
2 nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenerlo con sé dal martedì dopo l'uscita della scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina prima dell'ingresso e dal giovedì dopo l'uscita della scuola con pernottamento fino al venerdì mattina prima dell'ingresso a scuola.
7. Al fine di consentire che i fratelli mantengano più tempo possibile assieme,
i giorni di permanenza di presso il padre potranno tendenzialmente Per_1 essere i medesimi di , pur non essendovi per entrambi vincoli Per_2 temporali o limitazioni e tenendo conto della maggiore età del primo.
8. I periodi relativi alle vacanze natalizie e pasquali saranno equamente ripartiti tra i genitori, con accordo stabilito di anno in anno nel quale verranno decisi i giorni cercando di alternare le maggiori festività e di consentire giorni consecutivi all'interno delle vacanze scolastiche, le vacanze natalizie saranno concordate entro il 30 novembre precedente e le pasquali almeno un mese prima della Festività; per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza i genitori stabiliranno, con congruo preavviso e comunque non oltre il 31 maggio, un periodo di almeno tre settimane annue, da suddividere in 15 giorni consecutivi (da trascorrere preferibilmente nel periodo estivo) e in un'ulteriore settimana in altro periodo extrascolastico;
9. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative Per_2 all'istruzione (es. scelta dell'indirizzo scolastico, della scuola pubblica e privata, interruzione o prosecuzione degli studi), educazione (es. partecipazione a viaggi, pernottamenti da amici nel fine-settimana, escluse le gite scolastiche giornaliere), e salute (es. sottoposizione ad intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici), fatta eccezione per le decisioni inerenti alla salute necessarie ed urgenti, verranno adottate di comune accordo dai genitori nell'esclusivo interesse dello stesso;
10. Il SI si impegna a corrispondere mensilmente alla SIa PT
a titolo di mantenimento ordinario del figlio , la somma di Parte_1 Per_2 euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale importo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto, a far data dal provvedimento di omologa degli accordi di separazione, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SIa presso la Banca Alta Toscana Iban Parte_1
[...]; 3 11. Il SI si impegna inoltre a corrispondere mensilmente al figlio PT
, non ancora autosufficiente seppur maggiorenne, a titolo di Per_1 mantenimento ordinario la somma di €. 150,00 (centocinquanta/00). Tale importo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto, a far data dal provvedimento di omologa degli accordi di separazione, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo di cui verrà comunicato il relativo iban;
12. Le spese straordinarie sostenute nell'esclusivo interesse dei figli saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%. Il genitore anticipatario dovrà richiedere entro 15 giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione di idonea documentazione (fattura, scontrino, ricevuta) e l'altro dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni al rimborso della metà di sua spettanza.
A tal fine le parti precisano altresì che dovranno intendersi spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo:
A) le spese sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal medico specialista o dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed oculistiche);
B) spese scolastiche e di istruzione, ossia rette, tasse d'iscrizione imposte da istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche senza pernottamento.
Saranno invece da considerarsi spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori:
A) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche ed ortodontiche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortopedici, cicli di psicoterapia e logopedia;
B) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per università all'estero 4 e alloggio fuori sede inerente la frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni e master) viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola;
C) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei;
acquisto di cellulare, spese per acquisto mezzi di locomozione e del casco;
corso per il conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro, dovrà manifestare motivato dissenso scritto entro 7 (sette) giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
13. La sig.ra si impegna ad acquistare dal marito, sig. , che si Parte_1 PT impegna a vendere, la quota di sua proprietà pari ad ½ della casa coniugale, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia dal foglio 245 Particella
116 sub. 10, Cat. A/3 Classe 4, al prezzo di €. 112.500,00
(centododicimilacinquecento/00). Detto trasferimento avviene con il seguente regolamento dei pagamenti: € 10.000,00 al momento della firma del presente atto, €. 30.000,00 al momento del deposito del presente ricorso, sempre con bonifico bancario da effettuarsi sul seguente iban:
[...], quanto ad € 72.500,00, che parte promittente l'acquisto otterrà con l'erogazione di mutuo ipotecario per il quale ha già avviato le pratiche con la Banca Alta Toscana filiale di Agliana, al momento del rogito che le parti si impegnano a fare nei tempi tecnici indicati dal notaio successivamente alla sentenza di separazione al fine di fruire delle agevolazioni fiscali e comunque non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
14. Le spese del rogito e le spese della eventuale relazione peritale e dell'APE nonché ogni onere e tassa connesse alla cessione saranno a carico esclusivo della SIa rilevato indenne il SI . Parte_1 PT
15. Con il presente atto quindi le parti concordano ex art. 1376 c.c. di impegnarsi al suddetto trasferimento della proprietà del bene infra 5 individuato da a ed merito alle attribuzioni patrimoniali del PT Parte_1 presente atto chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 trattandosi di condizione essenziale per gli equilibri dell'accordo separativo e i connessi accordi patrimoniali;
16.I beni mobili che arredano l'immobile oggetto di cessione vengono così suddivisi: al SI la cucina che viene concordato essere di sua PT esclusiva proprietà e che dallo stesso sarà asportata a proprie spese entro 60 giorni dal deposito del presente ricorso, tutto il resto alla SIa Parte_1
17. Il SI lascerà l'abitazione al momento del deposito del presente PT atto e si impegna ad asportare i propri beni personali entro la data del rogito;
18. I figli saranno a carico fiscale al 50% per entrambi i coniugi i quali continueranno a beneficiare anche dell'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno;
19. I coniugi esprimono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto anche per il figlio minore“.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
Le parti hanno proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni della separazione.
La domanda di divorzio è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
6 La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di cessazione degli effetti civile del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i SIi nata a [...]
Pistoia il 28.12.1977 e , nato a [...] il [...] i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio in data 09.10.2004 in Agliana (PT) alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 36, P. II, Serie A, anno 2004);
3. dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
7