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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15499/2025 R.G. promossa da: nata in [...] il [...] (CF: ), con l'avv. TAGLIANI Parte_1 C.F._1
IDA
e nato in [...] il [...] (CF: , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
EL UG
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 03.11.2025le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“a) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
b) Affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con estensione della Persona_1 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c)
Attesa la distanza e la difficoltà logistica, nonché l'età adolescenziale della figlia, le frequentazioni padre-figlia saranno di volta in volta concordate dalle parti. d) La casa coniugale sita in Gavardo (BS) Via Ridelli n. 4/A, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
rimarrà allo stessa assegnata, quale genitore collocatario della figlia minore, con i mobili e
[...] gli arredi ivi contenuti, fatta eccezione per gli effetti personali ed i beni di esclusiva proprietà del sig.
che saranno prelevati dallo stesso. CP_1
e) A titolo di prestazioni economiche connesse alla genitorialità:
1. entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, il Sig. verserà CP_1 alla moglie, per il mantenimento della figlia minore nonché per il mantenimento Persona_1 dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti e , la somma Per_2 Persona_3 complessiva di €. 450,00 (quattocentocinquanta), nell'ordine di € 150,00 (centocinquanta) ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT;
2. i genitori concorreranno a versare il 50% delle spese straordinarie, siccome previste nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia siglato in data 14/07/2016, e precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- d) tickets sanitari.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- b) cure termali e fisioterapiche;
- c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- d) farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- c) gite scolastiche senza pernottamento;
- d) trasporto pubblico;
- e) mensa.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- b) corsi di specializzazione;
- c) gite scolastiche con pernottamento;
- d) corsi di recupero e lezioni private;
- e) alloggio presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- b) spese di custodia (baby sitter);
- c) viaggi e vacanze;
- con la precisazione che le spese medesime dovranno essere documentate suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente;
3. l'assegno unico ed universale in favore dei figli sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra
Pt_1
f) 1. I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta a titolo di contributo nel mantenimento l'uno verso l'altro.
2. I coniugi hanno separatamente provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che essi godevano in comune o avevano in comproprietà; pertanto dichiarano di avere consensualmente ed equamente definito ogni altro rapporto patrimoniale nato dal vincolo coniugale, e si rilasciano reciproca quietanza.
g) 1. I coniugi rinunciano all'udienza di comparizione delle Parti chiedendo che venga sostituita dalle note di trattazione scritta.
2. I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
• di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
• di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
• di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 11/11/2025 e, contestualmente,
e, per l'effetto,
INSISTONO affinché venga pronunciata sentenza di separazione consensuale dei coniugi, sig.ri e Parte_1 [...]
, alle condizioni come sopra riportate e con l'annotazione della sentenza a margine CP_1 dell'Atto di matrimonio.”
PER IL DIVORZIO:
“a) Affidamento e collocamento dei minori
Affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con estensione della Persona_1 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c.p.c., anche in considerazione delle assenze prolungate del padre e dunque delle difficoltà di confronto sereno tra i genitori;
la minore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre.
b) Visite e frequentazioni
Attese la distanza e la difficoltà logistica, nonché l'età ultra adolescenziale della figlia, le frequentazioni padre-figlia saranno di volta in volta concordate dalle parti.
c) Assegnazione casa familiare
La casa coniugale sita in Gavardo (BS) Via Ridelli n. 4/A, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
rimarrà alla stessa assegnata, quale genitore collocatario della figlia minore
[...] [...]
, con i mobili e gli arredi ivi contenuti. Persona_1
d) Mantenimento, spese straordinarie ed assegno unico
A titolo di prestazioni economiche connesse alla genitorialità:
d.
1. entro il giorno 10 di ogni mese, il Sig. verserà alla moglie, per il mantenimento CP_1 della figlia minore e dei figli maggiorenni e non economicamente indipendente Persona_1
e , la somma complessiva di €. 450,00 (quattrocentocinquanta), nell'ordine Per_2 Persona_3 di € 150,00 (centocinquanta) ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT;
d.
2. i genitori concorreranno a versare il 50% delle spese straordinarie, siccome previste nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia siglato in data 14/07/2016, e precisamente:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze;
con la precisazione che le spese medesime dovranno essere documentate suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente;
d.
3. l'assegno unico ed universale in favore dei figli sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
e) Indipendenza economica e.
1. I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta a titolo di assegno divorzile l'uno verso l'altro.
f.
2. I coniugi hanno separatamente provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che essi godevano in comune o avevano in comproprietà; pertanto dichiarano di avere consensualmente ed equamente definito ogni altro rapporto patrimoniale nato dal vincolo coniugale, e si rilasciano reciproca quietanza.
g) rinunce g.1 I coniugi rinunciano all'udienza di comparizione delle Parti chiedendo che venga sostituita dalle note di trattazione scritta.
g.2 I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
I ricorrenti chiedono, inoltre, che l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia ordinare al Comune di Gavardo (BS) l'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio a margine dell'Atto di matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 04.11.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GAVARDO (BS) (anno 2017, parte II, serie C, n. 70). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
NZ ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15499/2025 R.G. promossa da: nata in [...] il [...] (CF: ), con l'avv. TAGLIANI Parte_1 C.F._1
IDA
e nato in [...] il [...] (CF: , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
EL UG
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 03.11.2025le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“a) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
b) Affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con estensione della Persona_1 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c)
Attesa la distanza e la difficoltà logistica, nonché l'età adolescenziale della figlia, le frequentazioni padre-figlia saranno di volta in volta concordate dalle parti. d) La casa coniugale sita in Gavardo (BS) Via Ridelli n. 4/A, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
rimarrà allo stessa assegnata, quale genitore collocatario della figlia minore, con i mobili e
[...] gli arredi ivi contenuti, fatta eccezione per gli effetti personali ed i beni di esclusiva proprietà del sig.
che saranno prelevati dallo stesso. CP_1
e) A titolo di prestazioni economiche connesse alla genitorialità:
1. entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, il Sig. verserà CP_1 alla moglie, per il mantenimento della figlia minore nonché per il mantenimento Persona_1 dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti e , la somma Per_2 Persona_3 complessiva di €. 450,00 (quattocentocinquanta), nell'ordine di € 150,00 (centocinquanta) ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT;
2. i genitori concorreranno a versare il 50% delle spese straordinarie, siccome previste nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia siglato in data 14/07/2016, e precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- d) tickets sanitari.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- b) cure termali e fisioterapiche;
- c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- d) farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- c) gite scolastiche senza pernottamento;
- d) trasporto pubblico;
- e) mensa.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- b) corsi di specializzazione;
- c) gite scolastiche con pernottamento;
- d) corsi di recupero e lezioni private;
- e) alloggio presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- b) spese di custodia (baby sitter);
- c) viaggi e vacanze;
- con la precisazione che le spese medesime dovranno essere documentate suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente;
3. l'assegno unico ed universale in favore dei figli sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra
Pt_1
f) 1. I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta a titolo di contributo nel mantenimento l'uno verso l'altro.
2. I coniugi hanno separatamente provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che essi godevano in comune o avevano in comproprietà; pertanto dichiarano di avere consensualmente ed equamente definito ogni altro rapporto patrimoniale nato dal vincolo coniugale, e si rilasciano reciproca quietanza.
g) 1. I coniugi rinunciano all'udienza di comparizione delle Parti chiedendo che venga sostituita dalle note di trattazione scritta.
2. I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
• di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
• di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
• di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 11/11/2025 e, contestualmente,
e, per l'effetto,
INSISTONO affinché venga pronunciata sentenza di separazione consensuale dei coniugi, sig.ri e Parte_1 [...]
, alle condizioni come sopra riportate e con l'annotazione della sentenza a margine CP_1 dell'Atto di matrimonio.”
PER IL DIVORZIO:
“a) Affidamento e collocamento dei minori
Affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con estensione della Persona_1 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c.p.c., anche in considerazione delle assenze prolungate del padre e dunque delle difficoltà di confronto sereno tra i genitori;
la minore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre.
b) Visite e frequentazioni
Attese la distanza e la difficoltà logistica, nonché l'età ultra adolescenziale della figlia, le frequentazioni padre-figlia saranno di volta in volta concordate dalle parti.
c) Assegnazione casa familiare
La casa coniugale sita in Gavardo (BS) Via Ridelli n. 4/A, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
rimarrà alla stessa assegnata, quale genitore collocatario della figlia minore
[...] [...]
, con i mobili e gli arredi ivi contenuti. Persona_1
d) Mantenimento, spese straordinarie ed assegno unico
A titolo di prestazioni economiche connesse alla genitorialità:
d.
1. entro il giorno 10 di ogni mese, il Sig. verserà alla moglie, per il mantenimento CP_1 della figlia minore e dei figli maggiorenni e non economicamente indipendente Persona_1
e , la somma complessiva di €. 450,00 (quattrocentocinquanta), nell'ordine Per_2 Persona_3 di € 150,00 (centocinquanta) ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT;
d.
2. i genitori concorreranno a versare il 50% delle spese straordinarie, siccome previste nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia siglato in data 14/07/2016, e precisamente:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze;
con la precisazione che le spese medesime dovranno essere documentate suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente;
d.
3. l'assegno unico ed universale in favore dei figli sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
e) Indipendenza economica e.
1. I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta a titolo di assegno divorzile l'uno verso l'altro.
f.
2. I coniugi hanno separatamente provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che essi godevano in comune o avevano in comproprietà; pertanto dichiarano di avere consensualmente ed equamente definito ogni altro rapporto patrimoniale nato dal vincolo coniugale, e si rilasciano reciproca quietanza.
g) rinunce g.1 I coniugi rinunciano all'udienza di comparizione delle Parti chiedendo che venga sostituita dalle note di trattazione scritta.
g.2 I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
I ricorrenti chiedono, inoltre, che l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia ordinare al Comune di Gavardo (BS) l'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio a margine dell'Atto di matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 04.11.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GAVARDO (BS) (anno 2017, parte II, serie C, n. 70). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
NZ ET