Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3546/2021
All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COSIGNANI FILIPPO Presente
Appellato/i
RINITÀ Controparte_1
Avv. VIGLIONE GIANCARLO Avv. Tsuno in sostituzione
È presente per la pratica forense la dott.ssa Azzurra Liccardi tessera nr P80140ordine avvocati di
Roma.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3546 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. e P.I.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Filippo Cosignani (CF: – PEC: ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina al Corso della Repubblica n. 265, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. RT
; P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Viglione (C.F.: P.IVA_2 P.IVA_3
– PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso il suo studio sito in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 17, giusta procura in atti;
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 31/05/2021 lo ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 848/2021, pubblicata in data 26/04/2021, resa a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 2992/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di RT
.
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., lo premesso il conferimento di incarico Parte_1 professionale in proprio favore per effetto del contratto del 01-06-2013 concluso con la
[...]
e la sua illegittima risoluzione per iniziativa di RT quest'ultima, concludeva per la condanna dell'istituto al pagamento di € 31.500,00, oltre iva, a titolo di residuo credito per compensi professionali maturati nel periodo gennaio 2013/giugno 2015 nonché di ulteriori € 70.800,00 a titolo di penale per l'illegittima risoluzione del contratto e così per totali
102.300,00, oltre interessi ex D. L.vo 231/2002. Costituendosi l'ordine convenuto, preliminarmente domandata la conversione del rito da sommario in ordinario, concludeva, in via principale, per il rigetto delle avverse domande a fronte della legittimità del recesso operato ovvero, in subordine, per la declaratoria di nullità della clausola penale in quanto vessatoria o, ancora, in via ulteriormente subordinata, per l'accertamento dell'eccessiva onerosità della clausola stessa invocandone, pertanto, la riduzione nella misura di giustizia. Con separato giudizio lo Parte_1 reclamava il pagamento delle proprie spettanze professionali per complessivi € 13.235,60 a seguito dell'attività espletata a seguito della notifica all'ente di tre avvisi di accertamento ICI da parte del
Comune di Roma, poi annullati in via di autotutela a seguito dell'attività spiegata dallo studio ricorrente. Costituendosi in tale separato procedimento l'istituto religioso, reiterata anche in tale sede la richiesta di mutamento del rito, evidenziava l'infondatezza della pretesa essendo l'attività professionale compresa in quella contemplata nel contratto del 01-06-2013 ovvero l'eccessività della pretesa, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda. Riuniti, quindi, i giudizi e mutato il rito, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19-01-2021, era definitivamente decisa in data
26-04-2021”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “rigetta le domande;
condanna lo alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario Parte_1 compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore della Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della in € 8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come CP_2 dovute”. § 4. — Con l'atto di appello lo ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello riformare la sentenza del Tribunale di Latina n.
848/2021 per i motivi specificati in premessa e per l'effetto, accertato che il Giudice di primo grado ha rilevato erroneamente e ingiustamente la nullità del contratto oggetto del giudizio e che, quindi, illegittimamente ha rigettato le domande introduttive dei giudizi riuniti, e per l'effetto:
1. Accertare
e dichiarare che la , C.F. , RT P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede in Roma
(RM) alla Piazza Sonnino n°44 è tenuta al pagamento dell'attività professionale svolta dallo
[...] per le causali di cui in premessa nella misura di cui all'avviso di parcella n.02/2015 o Pt_1 nell'eventuale diversa somma che riterrà l'On. Tribunale adito.
2. Condannare la RT dell'Ordine della a pagare in favore del ricorrente l'importo richiesto di € CP_2 CP_2
13.235,60, comprensivo di oneri ed oltre interessi moratori come sopra specificati, o all'eventuale diversa somma che riterrà l'On. Tribunale. INOLTRE 3. Accertare e dichiarare che la responsabilità della risoluzione del contratto oggetto di causa è addebitabile esclusivamente alla RT dell'Ordine degli Scalzi della;
4. Per l'effetto, accertare e dichiarare che la Provincia CP_2
Italiana dell' è tenuta al pagamento della somma di € 102.300,00, RT salvo errori od omissioni, oltre oneri di legge ed interessi moratori ex art.5 D.Lgs. n.231/02 come richiesti, a titolo di saldo compenso contrattualmente pattuito per l'attività professionale svolta (€
31.500,00) e penali per la risoluzione anticipata del contratto (€ 70.800,00);
5. Condannare la
Provincia dell'Ordine degli della a pagare in favore del ricorrente CP_2 CP_2 CP_2
l'importo contrattualmente pattuito di € 102.300,00, oltre oneri di legge ed interessi moratori ex art.5
D.Lgs. n.231/02, o l'eventuale diversa somma che dovesse ritenere il Tribunale adito, il tutto oltre interessi moratori maturati dalla richiesta del 21/10/2016 al saldo ed oneri di legge. Vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di entrambi i giudizi riuniti”.
§ 5. — L' appellata , costituitasi RT con comparsa di risposta depositata in data 15/10/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa in via principale confermare la sentenza n. 848/2021 del
Tribunale di Latina resa all'esito del giudizio RG n. 2992/2017 con cui ha dichiarato la nullità del contratto di conferimento di incarico del 01.06.2013 per violazione dell'art. 18 L. n. 222 del 20 maggio 1985 e del codice di diritto canonico canone 638 e 1281, per essere quest'ultimo sottoscritto in assenza delle autorizzazioni canoniche e statutarie;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado, anche – se del caso – in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale”. § 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in sei motivi.
§ 7.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato “Sulle erronee valutazioni relative a fatti di rilievo processuale - sulla illegittima declaratoria di nullità”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Orbene è noto, in via generale, come il principio di rilevabilità d'ufficio della nullità di cui all'art. 1421 c.c. debba essere coniugato con il rispetto del perimetro della domanda proposta, sancito dall'art. 112 c.p.c..
Nella specie la difesa dell'ordine religioso solleva la questione della nullità del contratto solo con la memoria n°1 cpc, espressamente circoscritta alla precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate.
Se, peraltro, l'art. 112 c.p.c. sancisce il divieto del giudice di pronunziare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte esclusivamente dalle parti, pena altrimenti il vizio di ultra- petizione, tale limite non opera nel caso di specie trattandosi di eccezione che, ai sensi dell'art. 1421
c.c., è rilevabile anche d'ufficio.
Essendo, dunque, l'eccezione di nullità del contratto ricompresa nell'oggetto del giudizio, senza che la si possa escludere dal novero delle questioni esaminabili dal giudicante a cagione della tardività della sua proposizione in virtù della sua rilevabilità d'ufficio, la fondatezza della domanda oggetto del giudizio portante deve essere vagliata preliminarmente alla luce della validità del titolo invocato dall'attore a fondamento della domanda di pagamento del compenso e di corresponsione della penale ivi pattuita”.
Deduce l'appellante che: “a) La sentenza impugnata afferma che la domanda di “nullità” è stata avanzata tardivamente con il primo termine istruttorio: in realtà, pur tardivamente,
Controparte non ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità ma, genericamente, la
“invalidità” del contratto oggetto di causa”.
Il motivo è infondato.
Invero piuttosto che di nullità si tratta di un'ipotesi di inefficacia del negozio per difetto del potere rappresentativo in capo al rappresentante dell'ente talché la relativa deduzione poteva avvenire in qualsiasi momento.
Così corretta la motivazione della sentenza impugnata il motivo di appello deve essere respinto.
§ 7.2. — Con il secondo motivo d'appello viene dedotta la “irrilevanza e inapplicabilità dell'art.18 l. 222/85”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Orbene, ai sensi dell'art. 18 della Legge 20- 05-1985, n° 222, possono essere opposte ai terzi che ne siano a conoscenza le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione dei controlli canonici sempre che risultanti dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.
Pertanto, a fronte del pluriennale e rilevante ruolo rivestito dal titolare Pt_1 dell'omonimo studio professionale, nell'ambito dell'ente convenuto nonché quale amministratore dell'Impresa Sociale Trinitaria s.r.l. di cui era socio unico la Provincia convenuta (vedasi in proposito l'ordinanza emessa nel separato giudizio n°4735/2018 ed allegata agli atti del presente giudizio), è senz'altro presumibile che lo stesso fosse a conoscenza dei limiti rappresentativi del soggetto che ebbe ad agire in nome dell'istituto ai fini della stipula del contratto di conferimento dell'incarico professionale”.
Deduce l'appellante “Una pur rapida esegesi normativa può compiutamente evidenziare la ratio peculiare e l'ambito di applicazione della norma: l'accordo di revisione del Concordato (1984) all'art.7 (nell'ambito del regolamento degli aspetti patrimoniali in relazione al riconoscimento del fine religioso e di culto degli enti ecclesiastici) assoggetta, invece, alle leggi dello Stato le ATTIVITA'
DIVERSE da quelle di religione e di culto (comma 3). Conseguenzialmente agli accordi
“concordatari”, la Legge 222/85 ha previsto, perciò, che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possano svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto (art.15) per le quali si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche (art.17). Ciò specificato si ritiene che il rapporto contrattuale intercorso fra le parti possa essere con certezza compreso fra le attività
“diverse da quelle di religione e di culto” con relativo assoggettamento alle regole di diritto comune ed esclusione dalle tutele e dai controlli previsti pattiziamente fra Stato e Chiesa. Rileva nel caso di specie che la Provincia sia iscritta alla Camera di Commercio, agisca con partita IVA e gestisca attività commerciali (cioè, di uso “diverso”) come alberghi, scuole, attività cinematografiche e affitti di azienda (attività a cui lo direttamente e in forma esclusiva si occupava in forza Parte_1 dell'incarico ricevuto). Di conseguenza si ritiene il contratto oggetto di causa fuori dall'ambito di applicazione dell'art.18 L. 222/85”.
La deduzione è infondata.
Invero “Gli enti ecclesiastici godono di autonomia statutaria, la quale è conseguenza delle garanzie costituzionalmente riconosciute all'ordinamento confessionale e, pertanto, la violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato dall'ente stesso stipulati” (Cass. Sez. 2, 23/05/2012, n. 8144, Rv. 622504 - 01).
La normativa applicabile alla fattispecie è la seguente.
L'art. 18 della legge 20.5.1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) il quale prevede che “Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”.
Il canone 638 del codice di diritto canonico prevede che “per la validità dell'alienazione e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal superiore competente con il consenso del suo consiglio”.
Il canone 1281 del codice di diritto canonico prevede che “ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario prevedendo altresì che negli statuti si stabiliscono gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria e fermo restando che la persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente in essere dagli amministratori se non quanto e nella misura in cui ne ebbe beneficio”.
Dunque, il Tribunale ha, correttamente, applicato la normativa di cui alla legge 222 del 1985
e, in ragione dell'art. 18 di detta legge, la normativa di cui al Codex Iuris Canonici, in quanto qualsiasi attività da cui possa derivare “detrimento” deve essere autorizzata, per essere valida, dal superiore competente.
Deduce inoltre l'appellante che “Il contratto di conferimento di incarico professionale non è classificabile quale atto di natura straordinaria”.
Il motivo è infondato.
Invero il contratto in questione comportava l'assunzione di obbligazioni per l'ente e, in particolare, la corresponsione dell'importo di euro 1.200,00 mensili, oltre oneri fiscali e previdenziali, per 7 anni, per un importo complessivo superiore a 100.000 euro.
Comunque, il canone 638 del codice di diritto canonico non prevede affatto che l'atto da autorizzare sia un atto di straordinaria amministrazione ma solo che dallo stesso possa derivare un
“detrimento” per l'ente, circostanza che ricorre nel caso in esame.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta una “Ulteriore ipotesi di inapplicabilità dell'art.18 della L. 222\85”.
Deduce l'appellante: “Anche a voler considerare applicabile l'art.18 Legge 222/85 al caso di specie, il contratto sarebbe invalido nelle sole alternative ipotesi in cui: • il terzo contraente (
[...]
avesse avuto diretta conoscenza della carenza di autorizzazione da parte del Superiore Pt_1 ecclesiale;
• possa dirsi esistente una conoscenza legale, ottenuta per il tramite delle norme di diritto canonico o della pubblicità presso registro delle persone giuridiche. Sotto il primo profilo è vero semmai l'esatto opposto: il conferimento di incarico professionale veniva infatti sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, il quale dichiarava agire con tutti i poteri necessari e, addirittura, ulteriori e non essenziali. Il richiamo normativo di Controparte è, oltre che processualmente tardivo, anche inconferente in relazione al caso di specie. Ma v'è di più. Si evidenzia come il contratto per cui è causa sia stato sottoscritto da “… Padre … quale unico legale rappresentante Persona_1 della Provincia … FACENDO SEGUITO ALLA VOLONTA' MANIFESTATA DALL'ASSEMBLEA
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SEGUITO NOMINATI MANDANTE” (vedasi quarta riga del contratto di conferimento di incarico). Il contratto del 01.06.2013 è quindi legittimo, valido ed efficace essendo stato sottoscritto con tutte le autorizzazioni degli organi dell'Ente richiamate da
Controparte. In relazione al secondo requisito il più volte citato art. 18 della nota legge, in alternativa alla conoscenza diretta dei terzi contraenti, pone la conoscenza legale proveniente dal codice canonico e dal registro delle persone giuridiche che per gli Enti Religiosi è costituito presso la . Ebbene nel caso di specie è vero che: • I canoni n. 638 e 1281 sono Controparte_3 chiaramente di portata generale e rimandano ad altre disposizioni per quanto attiene alla individuazione degli atti che eccedono la natura ordinaria: al “diritto proprio” (recita il canone 638)
e agli Statuti (il canone 1281). • Quanto allo Statuto, la Provincia dell' RT ne è priva. Esiste invece lo Statuto della Provincia Romana di San Giovanni De Matha che è l'Ente
Morale Religioso da cui promana la Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della . Né CP_2 potrà aver alcun effetto a vantaggio degli appellati il fatto che la Parte_2 sia una diversa faccia della stessa medaglia, perché le vicende interne agli Istituti Religiosi non assumono rilievo verso l'esterno. Qualsiasi soggetto terzo che lo ricercasse non potrà trovare lo
Statuto dei semplicemente perché la Provincia non ne è dotata. Dunque, ogni Parte_3 richiamo e riferimento alle norme generali del diritto canonico e allo Statuto dell'Istituto Religioso non possono essere di alcun aiuto alle parti appellate perché il terzo non era assolutamente in grado di prendere conoscenza legale della necessità che per contrarre fosse necessitata la licenza proveniente dal Superiore ecclesiastico”.
Il motivo è infondato.
Invero, in base all'art. 18 della legge n. 222/1985, le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti ecclesiastici e l'assenza dei controlli, laddove siano previsti dal codice di diritto canonico ovvero siano stati oggetto di pubblicazione, sono comunque opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi (che è invece rilevante solo nel diverso caso di limitazioni non pubblicate o non previste dal codice di diritto canonico). Nel caso in esame le limitazioni erano previste – ex lege - dal codice di diritto canonico (a.
638) e quindi opponibili all'appellante.
Tali limitazioni risultavano anche dal Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di
Roma nonché dallo Statuto dell'Ente Giovanni de Matha che è l'Ente Controparte_4 religioso da cui promana la Provincia Italiana dell'Ordine degli . RT
Comunque, l'appellante, in quanto consulente di fiducia dell'ente, doveva essere a conoscenza di tali limitazioni.
§ 7.4. — Con il quarto motivo di appello viene eccepita la “tardività della domanda di
“invalidità” e sulla sua infondatezza”.
Deduce l'appellante: “Accertata, quindi, la inapplicabilità dell'art.18 Legge 222/84 e la insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità (che, in astratto e se sussistente, potrebbe essere accertata e dichiarata d'ufficio) appare all'evidenza che la generica domanda di “invalidità” avanzata da Controparte doveva essere rigettata perché tardivamente proposta (così come pure accertato dal primo Giudice) e infondata nel merito sia in punto di fatto che di diritto non sussistendo nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 1425 – 1441 e 1442 del Codice Civile”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse al punto 7.1.
§ 7.5. — Con il quinto motivo di appello viene eccepita la “autonomia degli incarichi giudiziari”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per quanto concerne, poi, la domanda di pagamento del compenso, oggetto del giudizio riunito, essa è fondata sull'espletamento di attività in materia tributaria a vantaggio dell'ente a seguito dell'incarico conferito in data antecedente e prossima al 23-01-2015. In proposito l'ente si difende ritenendo compresa tale attività nell'incarico conferito allo per effetto del contratto del 01-06- 2013. Orbene, a termini Parte_1 dell'art. 1 del suddetto contratto, l'incarico professionale aveva ad oggetto la consulenza contabile, fiscale ed amministrativa, ivi compresa la cura di eventuali contenziosi. È evidente, dunque, come l'attività professionale espletata relativamente ai tre avvisi di accertamento ICI, sia in sede di autotutela che contenziosa innanzi alla CTP, ricadesse nell'ambito del contratto di conferimento d'incarico del 01-06-2013, da considerare nullo per quanto sopra argomentato. In difetto, dunque, di autonomia dell'incarico relativo ai tre avvisi di accertamento rispetto al più ampio regolamento dei rapporti tra le parti in materia di assistenza fiscale, alcun autonomo titolo vanta l'attore ai fini della corresponsione del compenso richiesto. Valgono in ogni caso anche relativamente a tale incarico, le considerazioni sopra illustrate in ordine alla necessità della licenza del Superiore e del consenso del suo Consiglio, trattandosi anche in questo caso di atto che avrebbe potuto cagionare detrimento alla situazione patrimoniale dell'ente. Né, in contrario, potrebbe opporsi l'esito positivo, nello specifico, dell'attività del professionista, posta comunque la possibilità di depauperamento patrimoniale conseguente all'atto di conferimento dell'incarico, non fosse altro che per il pagamento del corrispettivo che esso avrebbe comportato, sicché sarebbe stata, in ogni caso, necessaria, ai fini della validità dell'atto, la previa autorizzazione del Superiore”.
Deduce l'appellante: “Come già anticipato con il primo motivo di impugnazione, la decisione si basa su una erronea lettura delle risultanze contrattuali e sul loro contenuto: la indicazione di
“contenziosi” deve essere valutata e interpretata contestualizzandola nel corpo dell'incarico professionale ove si tratta di “CONSULENZA del lavoro” e “CONSULENZA fiscale…”. L'uso del termine “contenziosi” deve, inoltre, essere inserito in un più ampio ambito di intervento professionale che testualmente viene indicato in “curare eventuali contenziosi e rapporti problematici con enti, personale, fornitori, clienti, banche, dogana…”. La attinenza fra “eventuali contenziosi” con “rapporti problematici” unitamente alla relazione con ambiti di ampio e generale spettro (enti, personale, fornitori, clienti, banche dogana…) esclude palesemente ogni attività di tipo giudiziale e dimostra la “autonomia” degli incarichi giudiziali dal più generale incarico di consulenza varia. La estraneità degli incarichi giudiziali dal contratto di conferimento di incarico è, inoltre, confermata dalla necessità di rilascio di nuova e specifica delega del legale rappresentante dell'ente”.
Il motivo è infondato.
Il contratto di consulenza prevedeva la corresponsione di un compenso mensile omnicomprensivo fisso, per euro 1.200,00 oltre oneri di legge, per la durata di anni sette con decorrenza dal giugno 2013 e fino al 31.05.2020, senza possibilità di libero recesso per il cliente
. CP_2
In particolare, l'art. 1 del contratto, rubricato “Oggetto del mandato”, precisa che “l'incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di: attività istituzionale dell'ente religioso” e, per quanto concerne le attività di “consulenza contabile fiscale ed amministrativa” era previsto che stesso ricomprendeva “ogni tipo di consulenza fiscale ed amministrativa richiesta … curare eventuali contenziosi e rapporti problematici con enti … …”.
Dalla lettura del contratto si rileva che lo stesso aveva carattere omnicomprensivo tale da ricomprendere anche l'attività di tutela innanzi alle corti tributarie rientranti nei “contenziosi e rapporti problematici con enti”.
In altre parole, qualora durante le attività amministrative e fiscali fossero sorti contenziosi questi avrebbero dovuto essere curati dal professionista incaricato (se non altro perché ben conosceva le relative attività) e quindi dovevano ritenersi comprese nel più ampio contratto.
Naturalmente anche dallo svolgimento di tali attività potevano derivare pregiudizi all'ente (si pensi, oltre al compenso dei professionisti anche al pagamento di eventuali spese legali) ed era pertanto necessaria l'autorizzazione del superiore.
§ 7.6. — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la “carenza di motivazione della decisione impugnata”.
Deduce l'appellante: “Parte esponente, in primo grado, ha svolto una articolata istruttoria e ha prodotto copiosa documentazione a sostegno delle proprie domande: su tutta la situazione fattuale dei rapporti intercorsi fra le parti, ricostruita puntualmente e corroborata documentalmente, la sentenza opposta non dedica nemmeno una parola! Precisando che i fatti storici dedotti in sede di introduzione dei giudizi e la relativa documentazione prodotta in fase istruttoria non risultano concretamente contestati da parte ricorrente appare evidente che il Giudice di primo grado non abbia considerato in alcun modo le deduzioni e domande di parte esponente omettendo di esprimere alcuna osservazione in relazione alle stesse. Ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si specifica che la decisione del Tribunale andrà riformata e annullata per carenza e/o assenza di motivazione su punti essenziali della decisione”.
Il motivo è innanzitutto inammissibile per la sua genericità in quanto non vengono censurate parti specifiche della sentenza.
Comunque, ove il motivo fosse ammissibile lo stesso sarebbe infondato.
Invero la sentenza impugnata appare sufficientemente motivata avendo affrontato tutte le questioni in contestazione come può desumersi anche dalla lettura dell'atto di appello.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — L' appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza RT definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 848/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna lo a rifondere alla Provincia dell'Ordine degli Parte_1 CP_2 della le spese di lite liquidate in complessivi € 12.154,00 per compensi, CP_2 CP_2 oltre a spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico dello Parte_1
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli