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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 5.3.2025
Causa n. 863 / 2024
Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Negri e per la parte convenuta
BR Avv. Balbi
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 5.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 863 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
22/04/2024
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
NEGRI ALBERTO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BONOMO CP_1 P.IVA_1
MARCELLO; MARESCA ARTURO;
Controparte_2
[...]
[...]
CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 ha convenuto in Parte_2
giudizio le società indicate in epigrafe esponendo: di essere stato assunto il 27 dicembre 2022 dalla società con contratto di lavoro Pt_1
subordinato a tempo indeterminato ed inquadramento nella categoria personale viaggiante e qualifica di conducente di furgone, livello G 1 del
C.C.N.L. Trasporto Merci;
che la sede lavorativa era stata stabilita in Verona
e provincia ed in particolare presso la filiale della ditta in San CP_1
1 Giovanni Lupatoto;
di essere rimasto assente per malattia ed in vista del rientro fissato per il 22 maggio 2023 aveva contattato l'assistente di direzione di area della BR per avvisare del suo rientro;
che tuttavia il responsabile BR gli aveva riferito che non era possibile, poiché il suo codice identificativo non era stato ancora riavviato;
di avere contattato un rappresentante del sindacato a cui lui era iscritto il quale lo aveva informato che la società BR si trovava in amministrazione giudiziaria a seguito di indagine in fase di svolgimento presso il Tribunale di Milano;
di essere stato collocato in ferie da fine maggio 2023 sino a novembre 2023; di aver appreso accedendo alla chat WhatsApp di aver ricevuto la comunicazione di trasferimento datata 28 settembre 2023, una lettera di contestazione disciplinare datata 3 novembre 2023 ed infine la lettera di licenziamento per giusta causa portante la data del 15 novembre 2023; che la lettera di comunicazione del trasferimento inviata anche con raccomandata risultava non consegnata per insufficienza dell'indirizzo indicato dalla mittente;
che il licenziamento era stato motivato con un'asserita assenza ingiustificata presso la filiale BR di Verona dal 30 ottobre 2023 al 3 novembre 2023; che presso la filiale della BR durante lo svolgimento del rapporto di lavoro non era mai stato presente alcun responsabile della società né vi erano Pt_1
spazi o locali adibiti a dipendenti di quest'ultima; che tutte le direttive venivano impartite da dipendenti della BR e cioè da un responsabile del magazzino di San Giovanni Lupatoto e dall'assistente direzione di area della medesima società; che i responsabili di BR indicavano quotidianamente ricorrente le spedizioni da svolgere e le relative zone di lavoro e le priorità nella consegna di prodotti ritenuti strategici per BR;
che l'assistente di direzione BR si rapportavano con il ricorrente per ogni questione operativa relativa alla prestazione svolta dal ricorrente, tra cui
2 anche le doglianze del lavoratore riferite a problemi di sicurezza e salute sul lavoro;
di aver avvisato i responsabili BR e la sua necessità di doversi assentare per malattia per sottoporsi ad un'operazione chirurgica al fine di concordare con questi ultimi rientro nel periodo di maggiore attività
lavorativa; ; che tutti i mezzi e gli strumenti di lavoro erano forniti da BR ed in particolare veniva fornito un palmare per la registrazione delle consegne delle consegne e la firma dei destinatari, sempre con il logo della BR;
che il ricorrente come gli altri suoi colleghi di lavoro doveva indossare una divisa di lavoro con relativo equipaggiamento avente logo BR.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'interposizione fittizia di manodopera allegando di essere stato assunto solo formalmente dalla società mentre la direzione tecnica e gestionale del rapporto di Pt_1
lavoro era stata esercitata dalla Il ricorrente deduceva la natura CP_1
fittizia dell'appalto tra BR e in quanto il potere direttivo ed Pt_1
organizzativo era interamente affidato al formale committente e l'appaltatore non aveva una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro e il reale assoggettamento al potere direttivo di controllo dei propri dipendenti. Il ricorrente esponeva quale elemento sintomatico della natura non genuina dell'appalto il fatto che egli aveva svolto senza soluzione di continuità le medesime mansioni con le stesse modalità a partire dal 15
aprile 2020 alle dipendenze di altre 2 società che si erano succedute nella fornitura del personale alla BR.
Il ricorrente sosteneva pertanto che il licenziamento era stato intimato non dal reale datore di lavoro e quindi era inidoneo ad interrompere il rapporto di lavoro con la conseguente radicale nullità e/o inefficacia del recesso per inesistenza del potere risolutivo in capo al datore di lavoro fittizio. Il recesso intimato dal soggetto interposto doveva ritenersi inesistente ovvero affetto
3 da nullità e/o inefficacia. Il ricorrente pertanto chiedeva che la società BR
fosse condannata a ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro con inquadramento corrispondente a quello già posseduto e fosse condannata al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del 15
novembre 2023 fino a quella della sentenza. In via subordinata, deduceva l'inefficacia del licenziamento comunicato via WhatsApp, in quanto vi era assoluta incertezza sull'identificazione dell'autore dell'atto e sulla data. In
via ulteriormente subordinata deduceva la illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 legge n. 300/70 per difetto di specificità della contestazione dell'addebito, tenuto conto del fatto che il provvedimento di trasferimento prevedeva il mutamento della sede di lavoro da Verona a
Bologna, mentre la contestazione disciplinare aveva ad oggetto il mancato espletamento in data 30 ottobre della prestazione lavorativa presso la filiale
BR di Verona. Inoltre, nella contestazione si faceva riferimento ad una società committente erroneamente indicata con la denominazione di
. La parte ricorrente deduceva in ogni caso l'infondatezza motivi posti CP_3
a fondamento del licenziamento e in ogni caso la sproporzione del provvedimento espulsiva.
Si costituiva la e in via preliminare eccepiva l'inammissibilità CP_1
della domanda svolta del ricorrente per intervenuta conciliazione generale.
La BR allegava infatti che in data 23 dicembre 2023 il ricorrente e la società convenuta avevano sottoscritto una transazione per chiudere una controversia insorta in relazione a somme a titolo retributivo richieste dal ricorrente a BR quale committente responsabile in solido. In tale scrittura il ricorrente aveva espresso la rinuncia generale nei confronti della BR per qualsiasi titolo ragione causa riferibile rapporti intercorsi con valore novativo. Il verbale non era stato impugnato nei termini previsti dall'art. 2113
4 c.c. La società BR sosteneva che sebbene le domande proposte nel giudizio fossero differenti rispetto a quelle del procedimento oggetto della transazione, in realtà, visto il tenore dell'espressione usata delle parti la transazione copriva il dedotto e il deducibile.
In via preliminare la società BR eccepiva inoltre la decadenza del ricorrente dall'impugnazione del licenziamento nei confronti CP_1
poiché non era stato impugnato il recesso tempestivamente anche nei propri confronti. La parte convenuta sosteneva che la lettera di licenziamento era stata prodotta in giudizio dal ricorrente e quindi si doveva presumere ricevuta tempestivamente nella data indicata del 15 novembre
2023. Inoltre, secondo parte convenuta, anche licenziamento comunicato via WhatsApp, come ritenuto da giurisprudenza di merito, doveva ritenersi idoneo all'assolvimento dell'onere della forma scritta. Nel merito la società
convenuta deduceva che tra la BR e la era stato stipulato un Pt_1
contratto di trasporto e non un appalto di servizi;
che la si era dotata Pt_1
di una propria autonoma organizzazione e struttura imprenditoriale, di propri mezzi e personale, aveva assunto su di sé il rischio di impresa e sostenuti i costi connessi con l'attività di trasporto. Le consegne da effettuare non erano predeterminate o standardizzate, le zone di consegna venivano assegnate dal vettore a cui la BR aveva affidato il servizio di trasporto, il singolo autista decideva in autonomia il giro da effettuare per le consegne e l'ordine secondo cui effettuarle, potendo anche non accettare incarichi o rifiutare ritiri, gli autisti potevano decidere liberamente quando fare le pause per quanto tempo, che l'attività di consegna erano organizzate dei vettori secondo orari frazionati. La BR contestava le allegazioni di parte ricorrente sostenendo che non vi era alcun controllo, direzione o coordinamento degli autisti da parte dei responsabili BR. Gli
5 accreditamenti gli autisti dipendenti dell'azienda non erano stati Pt_1
sospesi a seguito dell'amministrazione straordinaria disposta dal Tribunale
di Milano bensì perché la non aveva consegnato importanti documenti Pt_1
fiscali su richiesta di BR. La collocazione nelle ferie forzate era stata una iniziativa imputabile esclusivamente al datore di lavoro del ricorrente. I
responsabili di erano presenti, sia pure non continuativamente, Pt_1
presso la filiale. Non vi erano disposizioni relative alla programmazione o all'ordine delle consegne. La parte convenuta contestava le allegazioni del ricorrente sugli asseriti colloqui tra lavoratore e responsabili della BR
vertenti programmazione del periodo più idoneo per l'intervento chirurgico a cui si doveva sottoporre il ricorrente. In via subordinata la BR chiedeva che in caso di accertamento di una fattispecie interpositoria e stante l'intervenuto licenziamento del ricorrente fosse dichiarata comunque la risoluzione del rapporto con il pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura minima di legge. In via ulteriormente subordinata la BR osservava che il livello iniziale dell'autista era il quarto e che pertanto anche in caso di accertamento rapporto di lavoro in capo a
BR si sarebbe dovuto riconoscere l'inquadramento nel medesimo livello.
La società non si costituiva in giudizio nonostante la rituale e Pt_1
tempestiva notifica via posta elettronica certificata e pertanto all'udienza del
27 giugno 2024 veniva dichiarata contumace.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione il giudice ammetteva le prove testimoniali dedotte dalle parti. All'udienza del 6 novembre 2024 veniva assunta la prova testimoniale e il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note difensive. All'udienza del 5 marzo 2025
giudice pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
6 1. L'eccezione di inammissibilità è fondata sulla sottoscrizione del verbale transattivo prodotto come doc. 6 e sottoscritto il 23 dicembre
2023. Il verbale transattivo venne sottoscritto per chiudere la controversia originata dalla emissione di un decreto ingiuntivo su ricorso del lavoratore diretta ad ottenere il pagamento di differenze retributive maturate in forza del suo rapporto di lavoro come dipendente della Solar Victor Tecnology. L'ingiunzione era stata pronunciata anche nei confronti della BR quale committente responsabile in solido. La BR si impegnò a versare una somma onnicomprensiva e il ricorrente dichiarò “di non aver più nulla a
pretendere per nessun titolo, ragione o causa nei confronti di
[...]
per il dedotto, deducibile e/o comunque riferibile ai rapporti CP_1
intercorsi comunque espressamente rinunziandovi”. È evidente che la rinuncia generale e novativa espressa dal ricorrente aveva per oggetto esclusivamente i rapporti che avevano dato origine alla controversia e cioè il rapporto di lavoro con la Solar Victor Tecnology
e il rapporto con BR, nella veste di asserita committente nel (sia pure contestato) appalto tra queste 2 società. La transazione non contempla le questioni relative al rapporto di lavoro tra il ricorrente e e le vicende conseguenti all'intervenuto recesso da parte Pt_1
del formale datore di lavoro, con le conseguenti domande di accertamento del rapporto di lavoro direttamente in capo a BR.
Pertanto non vi sono i presupposti per ritenere accertata la coscienza e la volontà del ricorrente di abdicare ai diritti fatti valere nella presente causa.
2. L'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento sollevata da BR è infondata. Con norma di interpretazione
7 autentica, il D.L. n. 34 del 2020, art. 80-bis (convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 2020) ha disposto: "Il D.Lgs. 15
giugno 2015, n. 81, art. 38, comma 3, secondo periodo, ai sensi del
quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella
costituzione o gestione del rapporto, per il periodo nel quale la
somministrazione ha luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal
soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta
nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di
lavoro non è compreso il licenziamento". La norma in esame si applica sicuramente al rapporto di lavoro oggetto di causa, instaurato nel 2022. 2.2. La Corte di Cassazione ha chiarito che la regola si applica a tutte le ipotesi in cui sia dedotta in giudizio una fattispecie di interposizione fittizia attuata mediante contratti di somministrazione di lavoro o appalto di servizi (Cass. 32412/2023)
Pertanto deve ritenersi superato definitivamente, alla luce di tali interventi normativi e giurisprudenziali, l'orientamento della
Cassazione su cui si fonda l'eccezione di parte convenuta. Prima
dell'approvazione di tale norma interpretativa, alcuni precedenti della
S.C. si erano espressi nel senso che, in tema di somministrazione irregolare, nell'ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore ai sensi del D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 27, comma 1, fosse onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo, posto che, in virtù del subentro disposto ex lege, gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento (Cass. n. 17969/2016; conf. Cass. n. 6668/2019). Si
8 deve quindi ritenere che la parte ricorrente non avesse l'onere di impugnare il licenziamento comunicato dal formale datore di lavoro anche nei confronti del soggetto qualificato come reale contraente
3. Le domande di parte ricorrente svolte in via principale sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati
4. La parte convenuta sostiene che, non vi sarebbe alcun contratto di appalto ma unicamente un contratto di trasporto, con conseguente inapplicabilità della disciplina richiamata dal ricorrente a supporto delle proprie tesi.
Ad avviso dello scrivente, non è rilevante la qualificazione in termini giuridici del rapporto intercorrente tra la e la CP_1 Pt_1
La Corte di Cassazione (Sez. Lav. Ord. 13591/2024 ), esaminando una fattispecie in cui si contestava che la Corte territoriale avesse esorbitato dai suoi poteri di qualificazione giuridica della domanda interpretando la domanda relativa ad una somministrazione irregolare come domanda di accertamento di un appalto illecito , ha avuto modo di chiarire che : “ Come è noto, l'interpretazione e
qualificazione della domanda è attività riservata al giudice di merito,
che non è condizionato dalle espressioni usate dalla parte ed ha il
potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della
pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma
anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché
dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (v. Cass. n. 27428 del 2005; n. 118 del 2016; 7322 del 2019; 13602 del 2019)…. Al
riguardo, deve sottolinearsi la stretta contiguità tra le figure giuridiche
dell'appalto e della somministrazione di lavoro, quale emerge già
dalla formulazione delle norme che ne dettano la disciplina. L'art. 29
9 del D.Lgs. n. 276 del 2003, infatti, definisce l'appalto distinguendolo
dalla somministrazione di lavoro ("ai fini dell'applicazione delle
norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto (...) si
distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore...nonché per l'assunzione,
da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
Come ha osservato in maniera condivisibile la Corte di Appello di
Milano (sentenza n. 756 del 14.11.2024) “Non solo, ma in base alle
previsioni di cui agli artt. 27 e 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, le
distinzioni tipologiche tracciate dal legislatore perdono rilievo nel
caso di illegittimità, della somministrazione (irregolare) o dell'appalto
(non genuino), producendosi, in entrambi i casi, l'effetto della
imputazione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che ha
effettivamente utilizzato la prestazione. Ciò per il riemergere del
divieto di interposizione di manodopera che, nonostante la formale
abrogazione della Legge n. 1369 del 1960 (v. art. 85, D.Lgs. 276 del
2003), continua ad operare in tutte le ipotesi in cui sia travalicato il
perimetro di legittimità di ciascuna delle citate fattispecie contrattuali.
Con la conseguenza che il petitum sostanziale deve individuarsi
nella domanda di costituzione del rapporto di lavoro in capo
all'effettivo utilizzatore, previo accertamento di un fenomeno
interpositorio, per l'esistenza di un soggetto terzo che si sia
interposto tra il lavoratore e l'effettivo utilizzatore (causa petendi),
restando la qualificazione della fattispecie, in termini di appalto
illecito di manodopera oppure di somministrazione irregolare di
lavoro, dipendente unicamente dal contratto formalmente concluso
tra l'interposto e l'utilizzatore e potendo, in teoria, l'appalto non
10 genuino considerarsi come forma di somministrazione di lavoro
conclusa al di fuori dei requisiti di forma e di sostanza
normativamente imposti, senza tuttavia alcun impatto sulle conseguenze, di identico contenuto, previste dagli artt. 27 e 29 cit. “.
Si tratta , ad avviso del Collegio, di principi applicabili anche dopo la
introduzione della disciplina ora dettata in materia di
somministrazione dagli articoli 30 e ss. D.lgs. 81/2015. In punto di
diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità già richiamata
dal Tribunale ha chiarito che “ in tema di divieto di intermediazione di manodopera l'art. 29 comma 1 del d.lgs n. 276 del 2003 distingue
il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in
base all'assunzione nel primo del rischio di impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati , la quale ricorre quando l'appaltante interponente non solo organizza , ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto
solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale
organizzazione dell'attività lavorativa “ ( cfr. ad es. Cass. Ord. N.
12807 del 26.6.2020 ; ord. 12551del 25.6.2020 ; sent. 15693/2009 ).
La Suprema Corte ha in particolare anche affermato che “una volta
accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione
dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto
ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e
l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa
appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se
la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò
solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera
dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass.
11 n.17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019,
n. 29889) “
Si rileva comunque che nelle proprie conclusioni il ricorrente ha chiesto in via alternativa l'accertamento di differenti fattispecie rientranti nella più generale definizione di interposizione illecita di manodopera (somministrazione, appalto).
5. L'istruttoria testimoniale ha dimostrato che la on gestiva la Pt_1
prestazione del ricorrente, il quale era invece sottoposto alle direttive della BR e al potere organizzativo della committente.
Dalle dichiarazioni dei testimoni risulta che gli autisti delle ditte fornitrici del servizio di trasporto tra cui si recavano ogni Pt_1
mattina presso il magazzino della BR dove gli addetti al magazzino preparavano la merce, che ciascun autista aveva il compito di trasportare in quella determinata giornata. Tutti i testimoni hanno confermato che presso il magazzino della BR non sono mai stati presenti responsabili o coordinatori della Pertanto, come Pt_1
dichiarato anche dei testi di BR TT e , vi era un Tes_1
rapporto contatto diretto tra i dipendenti della BR e gli autisti incaricati della consegna della merce per conto della BR.
Ciascun autista riceveva l'assegnazione di una zona all'interno della quale era tenuto a fare le consegne. I testimoni hanno confermato che l'individuazione della zona e l'assegnazione della zona ai singoli autisti era fatta esclusivamente dai dipendenti di BR. Le variazioni di zona potevano essere anche frequenti in relazione alle esigenze del trasporto e della tipologia di merci, ovvero tenuto conto della disponibilità e delle assenze degli autisti. Tali disposizioni sulla zona
12 da coprire venivano impartite direttamente agli autisti dai dipendenti di BR.
Teste dipendente di BR addetto sino al marzo 2023 alla Tes_1
filiale di San Giovanni Lupatoto): “io sono responsabile della
movimentazione merce consegne e ritiri. I miei collaboratori alla
mattina dividono per zona tutte le consegne e poi si devono fare delle
modifiche o aggiustamenti in base alle eventuali assenze dei corrieri
o in base alla tipologia e quantità di merce che arriva. I miei
collaboratori decidono anche quale mezzo e più idoneo per una
determinata zona, dipende dalla dimensione del mezzo, con il
relativo autista in genere si cerca di tenere il più possibile il corriere
in una zona fissa. Ci sono degli autisti che per la tipologia di mezzo
o per la conoscenza del territorio possono essere usati come jolly a
seconda delle necessità. Anche chi alla zona fissa può essere
spostato, ogni mattina ci sono esigenze diverse. In genere tutti
corrieri, e quindi è successo anche con chiedono di essere Pt_1
messi in una zona fissa. Per noi sarebbe un vantaggio e la cosa
ottimale, ma non sempre i corrieri possono essere accontentati
perché il lavoro nostro a molte variabili. Abbiamo risposto così anche
a . Pt_1
Il teste TT (coordinatore autotrasportatori presso la filiale di
San Giovanni Lupatoto sino al settembre 2024) ha riferito che la BR
organizzava il servizio delle consegne gestendo il personale disponibile e cioè gli autisti delle ditte fornitrici: “Le assenze
prolungate degli autisti venivano comunicate dal fornitore e si prende
atto e nei limiti del possibile si cerca di organizzarsi per effettuare le
13 consegne in base al personale disponibile, eventualmente anche di altri fornitori”
Il teste (autista dipendente di altra ditta operante presso Tes_2
il magazzino BR) ha riferito “non c'è mai stato presso la filiale un
nostro coordinatore o preposto e questa era comune anche
dipendenti delle altre ditte che lavoravano nella filiale, io facevo
sempre riferimento ad o a chi era presente in quel Parte_3
momento dell'ufficio BR, informato anche il mio datore di lavoro ma
non so se poi parlasse con BR.
Per quanto riguarda l'organizzazione del “giro” delle consegne le prove testimoniali hanno evidenziato che l'unico spazio di autonomia degli autisti era, peraltro entro certi limiti di seguito specificati, la possibilità di organizzare le consegne, nel senso di poter decidere soltanto se fare una consegna prima di un'altra (teste ): Tes_2
noi non potevamo rifiutare di effettuare una consegna, noi potevamo
organizzare il giro nel senso che si poteva decidere se fare una
consegna prima di un'altra”
Il medesimo teste ha tuttavia precisato che la BR aveva dato disposizioni secondo le quali ”c'erano delle consegne qualificate come priority che dovevano essere fatte in ogni caso. C'erano altre
consegne che pur non essendo richieste dal cliente come a priori,
tuttavia la BR esigeva che venissero fatte tassativamente nella
giornata prevista come per esempio quelle di , CP_4 CP_5
Nespresso, . La regola le fissa nel senso che si doveva CP_6
rispettare sempre, al limite poteva succedere che loro, cioè gli
impiegati di BR aggiungessero altri mittenti alla regola della tassatività. Questa cosa valeva per tutti, inoltre c'era una regola non
14 scritta ma che tutti sapevano cioè che se non faceva 90 servizi con esito positivo la BR poteva toglierti giro e mettere l'autista dove volevano loro.”
Il teste TT ha confermato sostanzialmente il sistema delle disposizioni sulle consegne prioritarie “gli autisti possono
organizzare il giro delle consegne e ritiri in base alla loro conoscenza
del territorio o dislocazione dei luoghi di consegne. è un CP_4
cliente importante e quindi si fa una raccomandazione agli autisti e
fornitori per riservare un occhio di riguardo nella priorità delle
consegne dicendo che se si deve scegliere quale consegna fare e
quali no in ogni caso è preferibile fare quelle di (la stessa CP_4
cosa vale anche per altri clienti importanti come , , CP_6 CP_5
) Per_1
Il programma delle consegne veniva inserito giornalmente da BR in una applicazione caricata su un telefono cellulare consegnato dalla stessa committente.
Teste TT: “La BR dà in uso ai fornitori un terminale e cioè un
cellulare che ha in più una applicazione in cui vengono assegnate le
consegne e ritiri e gli autisti utilizzano per raccogliere la firma e per
registrare la consegna come fatta oppure non fatta. È in sostanza
un sostitutivo delle bolle cartacee. Fino a poco tempo fa agli autisti
venivano date anche delle bolle cartacee che venivano lasciate
quando il destinatario è assente. Non è necessario in caso di
consegna positiva, lasciare la bolla al destinatario. Per comodità il
terminale può essere usato anche per comunicazioni telefoniche con
l'ufficio BR oppure per chiamare il cliente. Le comunicazioni con
BR possa essere di vario tipo, per es. in caso di inconveniente al
15 mezzo, che possono ritardare o impedire delle consegne o perché un cliente ha chiamato l'ufficio per fare delle richieste o segnalare
qualche cosa.
Non risulta confermato dalle prove testimoniali quanto allegato dalla
BR e cioè che i singoli autisti potessero rifiutare una o più
consegne. La circostanza non è stata menzionata dai testi dipendenti di BR ed è stata espressamente esclusa dal teste
[...]
il quale ha anche riferito di una “regola non scritta” Tes_2
secondo la quale se un autista non avesse raggiunto un certo numero di consegne avrebbe potuto essere assegnato dalla BR ad una zona diversa, anche non gradita dal lavoratore.
La mancanza in loco di un referente o responsabile di Pt_1
comportava anche che il ricorrente si dovesse rivolgere direttamente ai responsabili della BR non soltanto, come si è visto, per richieste relative alla individuazione delle zone di consegna o problemi sopravvenuti nel “giro” ma anche per questioni attinenti alla compatibilità delle mansioni svolte con le proprie condizioni fisiche
Il teste ha riferito: il ricorrente mi disse che aveva dei Tes_1
problemi alla schiena si sarebbe dovuto operare. In genere, sono
corriere problemi per sollevare i pacchi, si cerca di dare queste
consegne agli autisti che utilizzano mezzi con sponde idrauliche
Il teste TT: il ricorrente mi disse che aveva dei problemi alla schiena. Ci sono anche dei pacchi pesanti e quindi lui diceva questa
cosa perché aveva problemi per sollevare questi pacchi. Io non
potevo dire di più, oltre a dirgli che doveva cercare di evitare di farsi
male.
16 Il teste , rappresentante sindacale Filt Cgil, a Testimone_3
conferma dell'ingerenza diretta della BR nella gestione operativa dei rapporti di lavoro degli autisti, ha riferito che “in quel periodo
c'erano molte ditte in appalto con BR a Verona, ma tutte le questioni
di lavoro dei dipendenti le trattavamo direttamente con BR nella
persona di , che sapevo essere il capo area di Persona_2
Verona e seguiva le 5 filiali di Verona e poi con il direttore Perghen
di San Giovanni Lupatoto”. Il teste ha riferito di avere interpellato tali soggetti per chiarire i motivi per i quali erano state tolte al ricorrente le credenziali necessarie per l'accesso al magazzino e l'inserimento nel programma di gestione degli ordini, senza ottenere spiegazioni.
E' inoltre pacifico, quale ulteriore elemento sintomatico della diretta dipendenza da BR, il fatto che gli autisti dovessero indossare divise con i colori e il logo di BR e guidassero mezzi con colorazione e logo riconoscibili come riferibili a BR in maniera inequivocabile,
6. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale si deve ritenere ampiamente ed esaustivamente dimostrata l'estraneità del datore di lavoro formale alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione del servizio,
Ogni aspetto sotto il profilo operativo della prestazione del ricorrente così come degli altri autisti impegnati nella consegna delle merci per conto di BR era curato sia nelle direttive generali sia nelle disposizioni di dettaglio in relazione alle esigenze operative che sorgevano quotidianamente dai dipendenti di BR. L'unica forma di autonomia rinvenibile nella prestazione degli autisti era quella di poter decidere, sia pure nei limiti sopra specificati dettati dalle c.d. priority, l'ordine in cui eseguivano le consegne che risultavano
17 programmate nell'applicazione caricata sul terminale. In ogni caso gli autisti dovevano rendere conto direttamente alla BR di tutti gli eventi occorsi durante il giro delle consegne ed erano in collegamento diretto con gli uffici della BR per la gestione tutti imprevisti o delle modifiche operative nel corso della giornata. È evidente che la limitata autonomia esecutiva degli autisti nell'ambito delle direttive impartite dal committente non vale certamente a trasformarli in liberi professionisti o lavoratori autonomi.
7. Sulla base delle considerazioni sopra svolte pertanto deve essere accolta la domanda di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno direttamente in capo alla BR,
e, accertata l'inesistenza del licenziamento comunicato dal datore di lavoro formale (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre
2000, n. 119570) in quanto proveniente da soggetto non effettivamente titolare del rapporto di lavoro, la BR deve essere condannata a ripristinare il rapporto di lavoro con inquadramento corrispondente a quello già posseduto ed al risarcimento del danno per le retribuzioni perdute dalla data dell'interruzione di fatto del rapporto di lavoro (15 novembre 2023).
8. Il ricorrente ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro presso la BR
con l'inquadramento ricevuto alle dipendenze della sulla Pt_1
base del medesimo CCNL applicato pacificamente dalla BR e cioè
nel Personale Viaggiante-conducente furgoni livello G1 (v. contratto allegato come doc. 1) L'inquadramento appare corretto sulla base del CCNL applicato da entrambe le aziende (doc 13 BR) e in particolare il contratto individuale si richiama all'accordo di rinnovo del 3.12.2017 che ha inquadrato nell'Area Professionale C
18 determinati profili del personale viaggiante e in particolare nella qualifica 1 parametro retributivo G i“ conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti”. Il profilo corrisponde esattamente alle mansioni di fatto assegnate al ricorrente.
9. Al ricorrente, per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la sentenza deve essere riconosciuta l'indennità risarcitoria di cui all'art. 39, comma 2, D.lgs. 81/2015.
Tale disposizione prevede che: “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda
la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni
dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo
comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha
cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
2. Nel caso
in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il
datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore,
stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra
un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal
lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive,
relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato
di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Tale previsione deve ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di somministrazione illecita, a tutte le ipotesi in cui si accerti l'illegittima
19 dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale, al di fuori delle ipotesi normativamente previste. Si tratta di una conclusione che può chiaramente desumersi dal rimando che l'art. 29, comma 3 bis, D.lgs. 276/2003 opera, nel regolare le conseguenze dell'appalto illecito, alla disciplina dettata in tema di somministrazione illecita dall'art. 27, comma 2, D.lgs. 276/2003, poi abrogato dal D.gs
81/2015. Al riguardo, si osservi che, a tale conclusione, è
recentemente giunta anche la Corte di cassazione (Cassazione
civile sez. lav., 12/04/2024, n.10005) nonché, in controversia del tutto analoga, la Corte d'Appello di Milano (sent. n. 1023/2024 del
14.11.2024).
10. La società convenuta deve pertanto essere condannata al CP_1
pagamento di una indennità che si ritiene equo individuare nella misura massima pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di € 1961,84
(paga base 1681,58 maggiorata di quote 13^ e 14^, come da prospetto paga di gennaio 2023 allegato da parte ricorrente come doc. 3) considerando le dimensioni della società resistente, la gravità
delle violazioni accertate e la durata del rapporto nonché della sua prolungata interruzione.
11. Le domande subordinate svolte nei confronti della devono Pt_1
quindi dichiararsi assorbite
12. La in quanto soccombente deve essere condannata a CP_1
rifondere le spese di lite che si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e del valore indeterminabile della causa.
13. La posizione sostanziale e processuale della giustifica la Pt_1
non ripetibilità delle spese nei suoi confronti.
20
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso proposto nei confronti di CP_1
dichiara sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno tra il ricorrente e la convenuta Parte_2
a decorrere dal 27.12.2022 con inquadramento del CP_1
ricorrente nel Personale Viaggiante qualifica 1 parametro retributivo
G;
2) accertata l'inesistenza del licenziamento comunicato al ricorrente da condanna la convenuta a riammettere Pt_1 CP_1
immediatamente al lavoro il ricorrente ed a versargli a titolo di indennità risarcitoria omnicomprensiva una somma pari a 12
mensilità della retribuzione utile per il TFR (€ 1961,84 lordi mensili)
oltre agli interessi ed alla rivalutazione dalla sentenza sino al saldo
3) Dichiara assorbite le domande svolte in via subordinata nei confronti di Pt_1
4) Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite CP_1
sostenute dalla parte ricorrente che liquida in € 5.000 per compensi
€ 118,50 per contributo unificato, oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%
5) Dichiara non ripetibili le spese nei confronti di Pt_1
Verona, 5.3.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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