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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9703/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9703/2024 tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 9.35 innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. PASCERI GIOVANNI Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dottori Persona_1 Persona_2 [...]
Per_3 Persona_4 Persona_5
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore della convenuta opposta precisa le conclusioni come da prima memoria integrativa telematicamente depositata in data 17.09.2024.
L'avv. Pasceri insiste altresì nella condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
pagina 1 di 9 Il giudice, all'esito della discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ad ore 16.30, con allegazione al presente verbale.
pagina 2 di 9 REG. GEN. N. 9703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1678/2024 (R.G. 3836/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 30.01.2024 e pubblicato in data 31.01.2024
DA
con sede legale in Milano, V.le Parte_2
Campania n. 33, C.F./P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata nel presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Simona Bezzi e
Alessandra Trunzo, presso lo Studio delle quali, in Novara, C.so Cavallotti n. 20, ha eletto domicilio
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
AVV. , C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Giovanni Pasceri, presso il cui studio in Milano, via Friuli n. 21 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
25.03.2025 e da fogli allegati pagina 3 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE (come da atto introduttivo)
“Disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta: in via preliminare:
- non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
- revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Con ogni più ampia riserva di produrre, articolare, indicare testi e mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA (come da prima memoria integrativa)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito voglia contrariis rejectis così giudicare: in via principale e nel merito:
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n.1678/2024 del 30.1.2024 in quanto infondata in fatto ed in diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese diritti ed onorari di causa anche ex art. 96 c.p.c.; in via istruttoria:
Con riserva di eventualmente dedurre e produrre nei successivi atti”.
pagina 4 di 9 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale;
pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1678/2024 (R.G. 3836/2024), emesso dal
Tribunale di Milano in data 30.01.2024 e pubblicato in data 31.01.2024, Parte_2
(nel prosieguo, per brevità, , conveniva in giudizio l'avv.
[...] Pt_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto Controparte_1
opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta IR.
Si costituiva in giudizio l'avv. , chiedendo, in via preliminare, fissare udienza per la discussione CP_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto come da propria istanza depositata telematicamente in data 26.03.2024, considerando l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 bis c.p.c. chiedeva di anticipare la prima di udienza di comparizione nel solo rispetto dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, accertato il vizio di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare l'opposta decaduta con conseguente declaratoria di inesistenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In via principale e nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva altresì anche la condanna ex art. 96 c.p.c. In via meramente subordinata chiedeva, attesa la non contestazione e quindi il riconoscimento della debenza dell'importo di Euro 40.337,30, pronunciare ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in favore dell'avv.to per il predetto importo CP_1
sussistendone i requisiti di legge. In via istruttoria si riservava di eventualmente dedurre e produrre nei successivi atti.
La dott.ssa Simonetta IR designata quale membro supplente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, con proprio provvedimento in data 10.06.2024, rinviava l'udienza fissata per il giorno 11.06.2024, al giorno
10.07.2024, ex art. 127 ter c.p.c., avanti alla scrivente, alla quale, nelle more, a far data dal 10.06.2025, la causa veniva definitivamente assegnata.
Con ordinanza in data 16.07.2024 la scrivente concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni indicate nel proprio provvedimento e rinviava la causa all'udienza già fissata del 29.10.2024 ore 11.00, ex art. 183 c.p.c. In quella sede il giudice tentava la pagina 5 di 9 conciliazione ex artt. 183, III comma e 185 c.p.c. Il legale dell'opposta dichiarava la disponibilità della propria assistita a rinunciare all'importo contestato da controparte di Euro 10.410,00, purché il pagamento del residuo avvenisse tempestivamente. Il legale dell'opponente dava atto della pendenza della procedura per la liquidazione giudiziale R.G.1108/2024, per la quale si era in attesa di provvedimento del giudice. Con riferimento alla proposta di controparte si riserva di riferirla alla cliente anche alla luce della complessiva situazione debitoria della Chiedeva un rinvio al Parte_1
fine di valutare la proposta formulata da controparte in udienza. Il giudice rinviava la causa per verificare l'esito delle trattative all'udienza in data 28.11.2024 e, in quella sede il legale dell'opposta dichiarava di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito all'offerta proposta alla precedente udienza e chiedeva fissarsi udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Il difensore dell'opponente dava atto che era intervenuta sentenza dichiarativa di insolvenza della società opponente, in ragione della quale la società non riteneva di poter aderire alla proposta transattiva formulata e si rimetteva sulla richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Il giudice rinviava la causa per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
Si dà atto che con comunicazione telematicamente depositata in data 17.01.2025 i legali dell'opponente davano atto di aver dismesso il proprio mandato.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali pregresse che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria in esame, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle contestazioni di in ordine alla debenza del compenso da Pt_1
corrispondere all'opposta per l'asserita attività svolta, in virtù di un contratto di incarico professionale ricevuto dall'opponente, in data 02.05.2018, per lo svolgimento di consulenza in materia contrattuale e del diritto del lavoro a fronte di un pagamento mensile di Euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA (vedasi doc. n. 1fascicolo monitorio).
Parte opposta, a sostegno della propria pretesa monitoriamente azionata, deduceva di aver regolarmente svolto, nei confronti dell'opponente, l'attività oggetto dell'incarico professionale, rinnovato per il periodo gennaio-giugno 2019 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio) e anche in seguito all'accordo di un nuovo incarico per l'anno 2021, conferito dall'opponente all'opposta in data 28.12.2020 (vedasi doc. n.
3 fascicolo monitorio), a fronte del riconoscimento della corresponsione in favore dell'opposta di un compenso mensile forfetizzato di Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Parte opposta rilevava che l'incarico si protraeva anche per l'anno 2022 e che, a partire dal mese di giugno 2022 non effettuava i pagamenti dovuti. L'opposta rilevava di aver comunque Pt_1
pagina 6 di 9 consentito a proseguire la propria attività professionale nell'anno 2023, con una diminuzione del compenso a Euro 1.000,00 mensili, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA (vedasi doc. n. 4 fascicolo monitorio) e che, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo incarico professionale, Pt_1
conferiva per il 2023 il mandato professionale per attività di consulenza e assistenza in materia di immigrazione presso le strutture di EN MO (VA), di AL (LO) e Tavazzano con AV (LO) con compenso mensile di Euro 400,00 per ogni centro di accoglienza, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio). Parte opposta rilevava che nel corso dell'anno 2023 riceveva come pagamento solo un acconto relativo al mese di luglio 2022 pari a
Euro 1.627,18 oltre accessori di legge per un totale di Euro 2.374,25, al lordo della ritenuta d'acconto
(vedasi doc. n. 6 fascicolo monitorio). L'opposta sosteneva che, per l'anno 2022, non Pt_1
corrispondeva le somme dovute, restando inadempiente per il saldo del mese di luglio e integralmente per i mesi da agosto a dicembre, per complessivi Euro 14.591,20 (vedasi doc. n. 7 fascicolo monitorio).
In data 31.10.2023, pertanto, l'odierna opposta sollecitava il pagamento dei compensi professionali per gli anni 2022 e 2023 come da note pro forma trasmesse contestualmente (vedasi doc. n. 8 fascicolo monitorio), ma nessun pagamento, né alcun riscontro perveniva all'avv. . In data 07.11.2023, CP_1
atteso il venire meno del vincolo fiduciario, l'avv. comunicava la remissione di tutti i mandati CP_1
professionali, sollecitando il pagamento delle note pro forma trasmesse (vedasi doc. n. 9 fascicolo monitorio). A fronte dei solleciti trasmessi anche via e-mail dall'opposta, nessun pagamento perveniva alla stessa (vedasi doc. n 1 fascicolo monitorio), che proseguiva la propria attività di consulenza nei centri di accoglienza di AL, Tavazzano Con AV e EN MO fino al mese di dicembre 2023 in quanto legata a convenzione con le Prefetture di Lodi e Varese. In data 2.01.2023
l'avv.to intimava nuovamente il pagamento delle proprie spettanze professionali e relative ai CP_1
mesi da agosto 2022 ad ottobre 2023 per l'attività oggetto del contratto di consulenza cessato il
07.11.2023, nonché per i mesi da gennaio a dicembre 2023 per la consulenza da svolgersi nei centri di accoglienza di Tavazzano con AV, AL e EN MO per complessivi Euro
50.737,73 al lordo della ritenuta d'acconto (vedasi doc. n. 10 fascicolo monitorio). L'opposta rilevava di non aver avuto riscontro, né alcun pagamento da parte di e pertanto decideva di adire la via Pt_1
giudiziale per recuperare quanto ritenuto dovuto, ottenendo ingiunzione di pagamento.
Nel proprio atto di opposizione contestava che l'opposta non aveva prodotto tempestivamente Pt_1
le note pro forma e i timesheets relativi all'attività svolta, rendendo disagevole la rendicontazione agli
Enti di riferimento ed esponendo la al rischio di non poter soddisfare eventuali controlli, Parte_1
imputando all'assenza dei report l'impossibilità della relativa rendicontazione.
***
pagina 7 di 9 Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta la documentazione in atti non vi sono dubbi circa la validità dell'accordo inter partes successivamente rinnovato o nuovamente concordato (vedasi docc. nn. da 1 a
5 fascicolo monitorio). Alla luce degli atti di causa emerge che la questione controversa riguarda solo ed esclusivamente la minor somma di Euro 10.410,00 (vedasi atto di citazione in opposizione, pagg. 3,
4 e 5); parte opponente non ha contestato, invece, l'ulteriore importo di Euro 40.327,73.
Le doglianze dell'opponente in relazione alla minor somma contestata si attengono al fatto che l'opposta non avrebbe inviato le note pro forma e i timesheets che le avrebbero impedito di rendicontare la spesa all'amministrazione pubblica.
Tuttavia parte opponente non ha fornito adeguata prova a sostegno delle proprie contestazioni, nemmeno in forma indiziaria, che l'avv. fosse tenuta, per espressa disposizione di diritto o CP_1
contrattuale a trasmettere, dopo l'esecuzione della prestazione (che non è stata contestata dall'opponente), un promemoria di spesa o un timesheet circa l'attività dalla stessa resa. non ha allegato fatti o prodotto alcun documento dal quale sia possibile desumere questo Pt_1
obbligo a carico dell'odierna parte opposta, non presente in alcuna disposizione contrattualmente pattuita inter partes e prodotta in atti.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che non abbia regolarmente Pt_1
adempiuto ai propri oneri probatori in relazione alle proprie doglianze per contestare il quantum richiesto dall'opposto a fronte della propria attività di consulenza svolta.
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento alle attività effettivamente svolte e con riferimento ai parametri minimi per la fase istruttoria e per quella decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna dell'opposta, per lite temeraria, avanzata dalla difesa della convenuta opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., se ne ritengono insussistenti i presupposti, in quanto è necessario, ai fini della condanna per lite temeraria, che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto - la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (danno che deve essere diverso e ulteriore rispetto alla necessità di resistere in giudizio, al quale pone rimedio l'art. 91 c.p.c.), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (vedasi Cass., 15 aprile 2013, n. 9080; Cass. civ. 30 giugno 2010 n. 15629). Il mancato accoglimento delle domande di parte opponente, pertanto, non è tale da integrare gli estremi di colpa grave ai fini del richiesto risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.
1678/2024 (R.G. 3836/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 30.01.2024 e pubblicato in data
31.01.2024, promossa da in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti dell'avv. , così Controparte_1
dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1678/2024 (R.G. 3836/2024) emesso dal
Tribunale di Milano in data 30.01.2024 e pubblicato in data 31.01.2024;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 5.261,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 25 Marzo 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, allegata al verbale alle ore
16.30.
Il Giudice dott. Cinzia Cassone
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9703/2024 tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 9.35 innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. PASCERI GIOVANNI Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dottori Persona_1 Persona_2 [...]
Per_3 Persona_4 Persona_5
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore della convenuta opposta precisa le conclusioni come da prima memoria integrativa telematicamente depositata in data 17.09.2024.
L'avv. Pasceri insiste altresì nella condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
pagina 1 di 9 Il giudice, all'esito della discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ad ore 16.30, con allegazione al presente verbale.
pagina 2 di 9 REG. GEN. N. 9703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1678/2024 (R.G. 3836/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 30.01.2024 e pubblicato in data 31.01.2024
DA
con sede legale in Milano, V.le Parte_2
Campania n. 33, C.F./P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata nel presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Simona Bezzi e
Alessandra Trunzo, presso lo Studio delle quali, in Novara, C.so Cavallotti n. 20, ha eletto domicilio
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
AVV. , C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Giovanni Pasceri, presso il cui studio in Milano, via Friuli n. 21 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
25.03.2025 e da fogli allegati pagina 3 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE (come da atto introduttivo)
“Disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta: in via preliminare:
- non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
- revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Con ogni più ampia riserva di produrre, articolare, indicare testi e mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA (come da prima memoria integrativa)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito voglia contrariis rejectis così giudicare: in via principale e nel merito:
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n.1678/2024 del 30.1.2024 in quanto infondata in fatto ed in diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese diritti ed onorari di causa anche ex art. 96 c.p.c.; in via istruttoria:
Con riserva di eventualmente dedurre e produrre nei successivi atti”.
pagina 4 di 9 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale;
pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1678/2024 (R.G. 3836/2024), emesso dal
Tribunale di Milano in data 30.01.2024 e pubblicato in data 31.01.2024, Parte_2
(nel prosieguo, per brevità, , conveniva in giudizio l'avv.
[...] Pt_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto Controparte_1
opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta IR.
Si costituiva in giudizio l'avv. , chiedendo, in via preliminare, fissare udienza per la discussione CP_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto come da propria istanza depositata telematicamente in data 26.03.2024, considerando l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 bis c.p.c. chiedeva di anticipare la prima di udienza di comparizione nel solo rispetto dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, accertato il vizio di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare l'opposta decaduta con conseguente declaratoria di inesistenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In via principale e nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva altresì anche la condanna ex art. 96 c.p.c. In via meramente subordinata chiedeva, attesa la non contestazione e quindi il riconoscimento della debenza dell'importo di Euro 40.337,30, pronunciare ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in favore dell'avv.to per il predetto importo CP_1
sussistendone i requisiti di legge. In via istruttoria si riservava di eventualmente dedurre e produrre nei successivi atti.
La dott.ssa Simonetta IR designata quale membro supplente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, con proprio provvedimento in data 10.06.2024, rinviava l'udienza fissata per il giorno 11.06.2024, al giorno
10.07.2024, ex art. 127 ter c.p.c., avanti alla scrivente, alla quale, nelle more, a far data dal 10.06.2025, la causa veniva definitivamente assegnata.
Con ordinanza in data 16.07.2024 la scrivente concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni indicate nel proprio provvedimento e rinviava la causa all'udienza già fissata del 29.10.2024 ore 11.00, ex art. 183 c.p.c. In quella sede il giudice tentava la pagina 5 di 9 conciliazione ex artt. 183, III comma e 185 c.p.c. Il legale dell'opposta dichiarava la disponibilità della propria assistita a rinunciare all'importo contestato da controparte di Euro 10.410,00, purché il pagamento del residuo avvenisse tempestivamente. Il legale dell'opponente dava atto della pendenza della procedura per la liquidazione giudiziale R.G.1108/2024, per la quale si era in attesa di provvedimento del giudice. Con riferimento alla proposta di controparte si riserva di riferirla alla cliente anche alla luce della complessiva situazione debitoria della Chiedeva un rinvio al Parte_1
fine di valutare la proposta formulata da controparte in udienza. Il giudice rinviava la causa per verificare l'esito delle trattative all'udienza in data 28.11.2024 e, in quella sede il legale dell'opposta dichiarava di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito all'offerta proposta alla precedente udienza e chiedeva fissarsi udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Il difensore dell'opponente dava atto che era intervenuta sentenza dichiarativa di insolvenza della società opponente, in ragione della quale la società non riteneva di poter aderire alla proposta transattiva formulata e si rimetteva sulla richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Il giudice rinviava la causa per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
Si dà atto che con comunicazione telematicamente depositata in data 17.01.2025 i legali dell'opponente davano atto di aver dismesso il proprio mandato.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali pregresse che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria in esame, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle contestazioni di in ordine alla debenza del compenso da Pt_1
corrispondere all'opposta per l'asserita attività svolta, in virtù di un contratto di incarico professionale ricevuto dall'opponente, in data 02.05.2018, per lo svolgimento di consulenza in materia contrattuale e del diritto del lavoro a fronte di un pagamento mensile di Euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA (vedasi doc. n. 1fascicolo monitorio).
Parte opposta, a sostegno della propria pretesa monitoriamente azionata, deduceva di aver regolarmente svolto, nei confronti dell'opponente, l'attività oggetto dell'incarico professionale, rinnovato per il periodo gennaio-giugno 2019 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio) e anche in seguito all'accordo di un nuovo incarico per l'anno 2021, conferito dall'opponente all'opposta in data 28.12.2020 (vedasi doc. n.
3 fascicolo monitorio), a fronte del riconoscimento della corresponsione in favore dell'opposta di un compenso mensile forfetizzato di Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Parte opposta rilevava che l'incarico si protraeva anche per l'anno 2022 e che, a partire dal mese di giugno 2022 non effettuava i pagamenti dovuti. L'opposta rilevava di aver comunque Pt_1
pagina 6 di 9 consentito a proseguire la propria attività professionale nell'anno 2023, con una diminuzione del compenso a Euro 1.000,00 mensili, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA (vedasi doc. n. 4 fascicolo monitorio) e che, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo incarico professionale, Pt_1
conferiva per il 2023 il mandato professionale per attività di consulenza e assistenza in materia di immigrazione presso le strutture di EN MO (VA), di AL (LO) e Tavazzano con AV (LO) con compenso mensile di Euro 400,00 per ogni centro di accoglienza, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio). Parte opposta rilevava che nel corso dell'anno 2023 riceveva come pagamento solo un acconto relativo al mese di luglio 2022 pari a
Euro 1.627,18 oltre accessori di legge per un totale di Euro 2.374,25, al lordo della ritenuta d'acconto
(vedasi doc. n. 6 fascicolo monitorio). L'opposta sosteneva che, per l'anno 2022, non Pt_1
corrispondeva le somme dovute, restando inadempiente per il saldo del mese di luglio e integralmente per i mesi da agosto a dicembre, per complessivi Euro 14.591,20 (vedasi doc. n. 7 fascicolo monitorio).
In data 31.10.2023, pertanto, l'odierna opposta sollecitava il pagamento dei compensi professionali per gli anni 2022 e 2023 come da note pro forma trasmesse contestualmente (vedasi doc. n. 8 fascicolo monitorio), ma nessun pagamento, né alcun riscontro perveniva all'avv. . In data 07.11.2023, CP_1
atteso il venire meno del vincolo fiduciario, l'avv. comunicava la remissione di tutti i mandati CP_1
professionali, sollecitando il pagamento delle note pro forma trasmesse (vedasi doc. n. 9 fascicolo monitorio). A fronte dei solleciti trasmessi anche via e-mail dall'opposta, nessun pagamento perveniva alla stessa (vedasi doc. n 1 fascicolo monitorio), che proseguiva la propria attività di consulenza nei centri di accoglienza di AL, Tavazzano Con AV e EN MO fino al mese di dicembre 2023 in quanto legata a convenzione con le Prefetture di Lodi e Varese. In data 2.01.2023
l'avv.to intimava nuovamente il pagamento delle proprie spettanze professionali e relative ai CP_1
mesi da agosto 2022 ad ottobre 2023 per l'attività oggetto del contratto di consulenza cessato il
07.11.2023, nonché per i mesi da gennaio a dicembre 2023 per la consulenza da svolgersi nei centri di accoglienza di Tavazzano con AV, AL e EN MO per complessivi Euro
50.737,73 al lordo della ritenuta d'acconto (vedasi doc. n. 10 fascicolo monitorio). L'opposta rilevava di non aver avuto riscontro, né alcun pagamento da parte di e pertanto decideva di adire la via Pt_1
giudiziale per recuperare quanto ritenuto dovuto, ottenendo ingiunzione di pagamento.
Nel proprio atto di opposizione contestava che l'opposta non aveva prodotto tempestivamente Pt_1
le note pro forma e i timesheets relativi all'attività svolta, rendendo disagevole la rendicontazione agli
Enti di riferimento ed esponendo la al rischio di non poter soddisfare eventuali controlli, Parte_1
imputando all'assenza dei report l'impossibilità della relativa rendicontazione.
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pagina 7 di 9 Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta la documentazione in atti non vi sono dubbi circa la validità dell'accordo inter partes successivamente rinnovato o nuovamente concordato (vedasi docc. nn. da 1 a
5 fascicolo monitorio). Alla luce degli atti di causa emerge che la questione controversa riguarda solo ed esclusivamente la minor somma di Euro 10.410,00 (vedasi atto di citazione in opposizione, pagg. 3,
4 e 5); parte opponente non ha contestato, invece, l'ulteriore importo di Euro 40.327,73.
Le doglianze dell'opponente in relazione alla minor somma contestata si attengono al fatto che l'opposta non avrebbe inviato le note pro forma e i timesheets che le avrebbero impedito di rendicontare la spesa all'amministrazione pubblica.
Tuttavia parte opponente non ha fornito adeguata prova a sostegno delle proprie contestazioni, nemmeno in forma indiziaria, che l'avv. fosse tenuta, per espressa disposizione di diritto o CP_1
contrattuale a trasmettere, dopo l'esecuzione della prestazione (che non è stata contestata dall'opponente), un promemoria di spesa o un timesheet circa l'attività dalla stessa resa. non ha allegato fatti o prodotto alcun documento dal quale sia possibile desumere questo Pt_1
obbligo a carico dell'odierna parte opposta, non presente in alcuna disposizione contrattualmente pattuita inter partes e prodotta in atti.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che non abbia regolarmente Pt_1
adempiuto ai propri oneri probatori in relazione alle proprie doglianze per contestare il quantum richiesto dall'opposto a fronte della propria attività di consulenza svolta.
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento alle attività effettivamente svolte e con riferimento ai parametri minimi per la fase istruttoria e per quella decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna dell'opposta, per lite temeraria, avanzata dalla difesa della convenuta opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., se ne ritengono insussistenti i presupposti, in quanto è necessario, ai fini della condanna per lite temeraria, che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto - la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (danno che deve essere diverso e ulteriore rispetto alla necessità di resistere in giudizio, al quale pone rimedio l'art. 91 c.p.c.), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (vedasi Cass., 15 aprile 2013, n. 9080; Cass. civ. 30 giugno 2010 n. 15629). Il mancato accoglimento delle domande di parte opponente, pertanto, non è tale da integrare gli estremi di colpa grave ai fini del richiesto risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.
1678/2024 (R.G. 3836/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 30.01.2024 e pubblicato in data
31.01.2024, promossa da in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti dell'avv. , così Controparte_1
dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1678/2024 (R.G. 3836/2024) emesso dal
Tribunale di Milano in data 30.01.2024 e pubblicato in data 31.01.2024;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 5.261,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 25 Marzo 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, allegata al verbale alle ore
16.30.
Il Giudice dott. Cinzia Cassone
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