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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6673 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 417/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1660/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 27 giugno 2019 e pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, alla Via San Prospero n. 4, Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per Notar del 4.3.2019, repertorio Persona_1
n. 534, raccolta n. 391, rilasciata da nella qualità di procuratore Controparte_1 speciale della -dall'avv. Alessia Melchiorri (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), con sede legale in Torre del Greco (NA), alla Via G. Controparte_2 P.IVA_2
Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Eduardo Martucci (C.F. ) e dall'avv. Raffaele Montanaro (C.F. C.F._2
C.F._3
Appellata
NONCHÉ
1 (C.F. ) con sede in alla Via Melisurgo n.4, in persona del legale CP_3 P.IVA_3 CP_2 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Pietro Paolo Palumbo (C.F.
) e dall' Avv. Leopoldo Palumbo (C.F. C.F._4 C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.6.2016 la proponeva opposizione avverso Controparte_2 il decreto n. 575/2016, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva ingiunto ad essa debitrice di pagare alla , nella sua qualità di cessionaria del Laboratorio CMO Controparte_4
SRL, l'importo di € 65.830,22 (di cui € 47.861,94 a titolo di sorte capitale portata dalla fattura n.
15194 Arad/2 del 30/09/2009 ed € 21.932,86 a titolo di interessi ex D.Lgs.n. 231/02) eccependo Cont l'infondatezza della pretesa creditoria;
in particolare l' deduceva che il Centro, pur temporaneamente accreditato, non era, all'epoca dei fatti, autorizzato ad erogare prestazioni specialistiche di cardiologia. Eccepiva inoltre l'irrilevanza della documentazione prodotta ex adverso in giudizio – costituita da fatture attestanti l'esecuzione delle prestazioni – e l'inammissibilità della richiesta di corresponsione degli interessi moratori assumendo che il rapporto sorto tra le parti fosse di natura concessoria e che, pertanto, non potesse applicarsi il tasso invocato dal creditore. Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata Controparte_4 alla chiamata in causa della CMO s.r.l. al fine di essere tenuta indenne ai sensi degli artt. 10 e 12 del contratto di cessione, in caso di accoglimento della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti da CP_3 [...]
. Controparte_4
In data 6.5.2019 si costituiva cessionaria del credito vantato da Parte_1 Controparte_4
in virtù di operazione di cartolarizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
[...] dell'11.12.2018, aderendo alle difese spiegate dall'opposta.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “ il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. 575/16; Parte_2
2) condanna al pagamento in favore delle spese di Controparte_4 Parte_2 lite che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili;
2 3) compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che dalla distinta riepilogativa relativa al periodo di settembre 2009 di cui alla fattura n. 15294/ARAD/2 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, emergeva che le prestazioni erogate dal CMO afferivano alla branca di cardiologia e che parte opposta non aveva provato di essere effettivamente autorizzata a svolgere tali prestazioni.
Avverso tale sentenza propone appello la con atto di citazione notificato il Parte_1
27.01.2020 sostenendo, in sintesi, che:
1)il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che la fattura n. 1594 Arad/2 del 30 settembre 2009 si riferisse a prestazioni di tipo “R”, fondando tale conclusione su una mera e non provata eccezione Cont della basata esclusivamente su una nota del Direttore Generale dell' . A tale Parte_3 nota il giudicante ha attribuito un valore probatorio pieno e indiscusso, senza considerare che essa è stata redatta a distanza di quasi sette anni dalle prestazioni e che, comunque, non contiene elementi Cont specificamente idonei a contrastare la pretesa creditoria fatta valere. La nell'affermare che il
Centro avrebbe erogato prestazioni di tipo “R”, era tenuta a fornire adeguato fondamento alla propria eccezione dimostrando che si trattava di prestazioni rientranti tra quelle espressamente individuate dalla normativa regionale, nonché a prendere posizione sulla sussistenza dei requisiti provvisori necessari per l'erogazione di tale attività, eventualmente negandone la presenza. Nulla di tutto ciò è stato fatto;
ciononostante, il Tribunale ha ritenuto infondato il credito, accogliendo l'eccezione avversaria in assenza di prova e valorizzando impropriamente un documento tardivo e privo di forza probatoria specifica. A sostegno del presente motivo di gravame parte appellante dichiara di depositare nel presente grado di giudizio ulteriore documentazione che, a suo dire, non integrerebbe l'introduzione di inammissibili nuovi motivi rispetto alle questioni già trattate in primo grado, bensì costituirebbe semplicemente la produzione di prove precostituite, e come tali ammissibili in sede di appello ai sensi del codice di rito;
2)il Giudice di prime cure ha altresì erroneamente escluso la remunerabilità delle prestazioni oggetto di causa sollevando d'ufficio la mancanza del contratto, senza considerare che tale documento era stato ritualmente depositato con le note conclusive dalla concessionaria e non era stato contestato da controparte.
Si è costituita con comparsa del 4 maggio 2020 la aderendo sostanzialmente all'appello CP_3 proposto dalla Pt_1 Parte_1
Si è altresì costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_2 di primo grado.
3 Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'8 luglio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Co Con la comparsa conclusionale, depositata l'11 settembre 2025 l' ha eccepito per la prima volta la carenza di legittimazione attiva in capo alla odierna cessionaria e quindi della sua dante causa
[...]
CP_4
A seguito del trasferimento del Consigliere Relatore la causa è stata rimessa sul ruolo generale degli affari civili contenziosi affinché fosse decisa con il Collegio in diversa composizione fissando l'udienza del 25 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 25 novembre la Corte ha riservato la causa in decisione con rinuncia delle parti ai termini per le note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che l'appello è stato proposto dalla già Parte_1 intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito della Controparte_4
.
[...]
L'appellante non ha notificato l'atto di appello anche alla cedente . Controparte_4
Deve tuttavia osservarsi che, ad avviso della Corte, appare superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c.
Ed infatti: la non ha proposto appello avverso la sentenza ed è Controparte_4 ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.; la non l'ha Parte_1 citata nel presente grado di giudizio, dimostrando in tal modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
la costituitasi sia nel precedente grado di giudizio che in appello, Parte_2 dunque, a conoscenza della cessione del credito dalla in liquidazione alla Controparte_4 Pt_1
, non ha sollevato contestazioni o chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...] cedente, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al presente grado di giudizio;
la costituitasi sia nel precedente grado di giudizio che in CP_3 appello nulla ha osservato, né ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente.
Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, abbia affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte,
4 senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass.
20533/2017; Cass. 2048/2018).
Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
. Controparte_4
Cont Occorre altresì evidenziare che le cessioni intervenute sono valide, efficaci ed opponibili all' La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 5561/2020) ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione) non sono soggette all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Dello stesso avviso, con riguardo alle cessioni di crediti verso aziende sanitarie e, più in generale, verso amministrazioni non statali, è anche la S.C. secondo la quale: “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del
1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (Cass. 30658/2017; nello stesso senso, cfr. Cass. 32788/2019).
Passando all'esame dei motivi di gravame occorre analizzare preliminarmente il secondo di quelli proposti con il quale parte appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'assenza del contratto non avvedendosi che lo stesso era stato prodotto dal centro con la memoria di cui all'art 190 c.p.c.
In giurisprudenza è ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, «dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta» (così, ad es., Cass.
5 7019/2020 e 12932/2014 e, nello stesso senso, App. Napoli 3584/2011). Ciò, peraltro, esclude che la prova della loro esistenza e del loro contenuto possa essere data per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata oppure possa ritenersi inutile in applicazione del cd. principio di non contestazione (cfr. Cass. 25999/2018, secondo cui: «[i]l principio, sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»);
Questi stessi principi possono senza dubbio essere estesi ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio o transitorio (cfr.
Cass. 17588/2018 e App. Napoli 3584/2011). Cont Nel caso di specie l'odierna parte appellante ha prodotto il contratto stipulato con l' relativo all'anno 2009 solo con la memoria ex art 190cpc.
Rileva il Collegio che il deposito della suddetta documentazione è inammissibile, essendo avvenuta in primo grado oltre i termini processualmente previsti per il deposito dei documenti.
In primo grado, infatti, le parti hanno termine sino al deposito della seconda memoria istruttoria per
“replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali” (cfr. art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c.). Il deposito di documenti di formazione persino antecedente all'instaurazione della lite con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
è, quindi, certamente tardivo.
Né il deposito può essere validamente effettuato in grado di appello, visto il chiaro tenore letterale dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., così come ulteriormente modificato dall'art. 54 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, a mente del quale, espunta ogni valutazione del giudice circa l'indispensabilità del documento stesso ai fini della decisione, il deposito di documenti nuovi (ossia non già depositati nel corso del giudizio di primo grado) è ammissibile solo ove la parte “dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (cfr. Cass., 16235/2022).
Questa Corte, peraltro, non può esimersi dal rilevare che anche nella formulazione anteriore alla riforma del 2012 il deposito dei documenti in appello non era ammissibile ove la parte fosse decaduta
6 dal deposito degli stessi in primo grado (in tale senso Cass., 11804/2021 secondo la quale “Nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove")).
È pertanto condivisibile il ragionamento che ha condotto il Tribunale di Torre Annunziata a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulle parti in tema di accreditamento per le prestazioni sanitarie e del suo ambito di operatività.
Il rigetto del secondo motivo di gravame, e dunque la confermata assenza del contratto quale elemento essenziale del rapporto controverso, assume carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di appello, dei quali risulta preclusa l'analisi per carenza del presupposto fondante.
L'assenza dell'accordo tra le parti rende superfluo l'accertamento della natura delle prestazioni di cui il centro chiede il pagamento;
in mancanza di un titolo valido il centro, infatti, non è legittimato ad avanzare alcuna pretesa creditoria nei confronti dell'
L'appello è dunque infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna in solido dell'appellante e della che ha CP_3 aderito alla posizione dell'appellante, al pagamento, in favore della delle spese del presente Pt_2 grado di giudizio.
Il compenso va liquidato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro
260.000,00 - in Euro € 7200,00 per compenso professionale ed € 1080,00 per spese generali.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1660/2019 -emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 27.6.2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
7 condanna la e la in solido a rifondere all' in persona Parte_1 CP_3 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7200,00 per compenso professionale ed € 1080,00 per spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.p.r. 115/2002 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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