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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere
dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 258/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ANDREOZZI LUIGI elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SALVATI VALERIA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 ANCONA
OFH contumace Controparte_2
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n° 40/2024, emessa dal Tribunale Parte_1
civile, sezione lavoro, di Ascoli Piceno, in data 02 febbraio 2024, depositata in cancelleria pagina 1 di 4 in pari data, con la quale veniva respinto il suo ricorso volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dall' di in data 16/12/2020 Controparte_3 CP_1
che riteneva non giustificabile l'assenza alla visita di controllo del 14.11.2020, con conseguente ordine all' di restituire la somma di € 1.729,24, in quanto CP_1
indebitamente percepita a titolo di “Recupero malattia Ente” ed alla datrice di lavoro
[...]
la restituzione della somma di € 1.923,93, in quanto Controparte_4
indebitamente percepita a titolo di “Recupero malattia Ditta”.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per illegittimo mancato espletamento dell'istruttoria e per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti della indifferibilità ed urgenza.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il Controparte_5
rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate. Nessuno si è invece costituito per la Controparte_4
rimasta contumace anche in primo grado.
[...]
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si premette che, per giurisprudenza consolidata “l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione
di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
5150 del 26/05/1999). In altre parole, “perché l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico
curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre
pagina 2 di 4 che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili” (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15446 del 10/08/2004).
In conformità a tali arresti giurisprudenziali, secondo il primo giudice, “la ricorrente, da una parte, non ha avanzato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare
l'esistenza di una situazione di indifferibile urgenza, tale da non consentire siffatta comunicazione, né la documentazione allegata è in grado di offrire tale prova, atteso che
nel certificato medico allegato dalla ricorrente si legge soltanto che la stessa è stata visitata dal dott. alle ore 17.00 del 14.11.2020 nello studio odontoiatrico di Per_1
quest'ultimo, sito in via Borgo Oberdan 60”.
Orbene, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe ammesso la prova testimoniale articolata ed avrebbe, altresì, omesso di valutare la dichiarazione testimoniale scritta allegata in atti.
Come ritenuto dal primo giudice, la prova offerta dall'originaria ricorrente non si appalesa, tuttavia, sufficiente al fine di dimostrare l'indifferibilità della visita medica presso il proprio odontoiatra.
Con la dichiarazione versata in atti, il dott. si limita, infatti, ad affermare Per_1
di avere visitato la alle ore 17 del 14 novembre 2020 e fino alle 18,30 per un Pt_1
intervento motivato da “esigenze sanitarie contingenti, serie, gravi e fondate”.
La stessa prova testimoniale è volta a provare l'esistenza di tali “esigenze sanitarie contingenti, serie, gravi e fondate”.
Com'è evidente si tratta di un mero giudizio, non demandabile a testimoni, per di più connotato da irrimediabile genericità. Non è dato, infatti, sapere, non specificando nulla sul punto né il ricorso né la documentazione in atti, di quale tipologia di intervento ha necessitato la ricorrente, sicché non è possibile formulare alcun giudizio di indifferibilità. L'esistenza di ragioni serie e gravi, peraltro, non equivale a indifferibilità, requisito richiesto dalla giurisprudenza in quanto la parte deve dimostrare che non era possibile svolgere la visita o l'intervento sanitario in orario non compreso nella fascia di pagina 3 di 4 reperibilità.
L'estrema genericità delle allegazioni e delle prove articolate non rende, dunque, possibile al giudicante di valutare l'esistenza di ragioni che abbiano reso indifferibile l'assenza della ricorrente dalla propria abitazione nell'orario di controllo.
La sentenza impugnata va, di conseguenza, confermata, avendo fatto buon governo delle risultanze processuali.
Quanto, poi, alla domanda di restituzione da parte dell e del datore di lavoro CP_1
delle somme richieste in busta paga, pur apparendo le stesse poco comprensibili (se infatti l'assenza fosse, come sembra, la prima si poteva giustificare solo la restituzione di un massimo di 10 giorni di indennità di malattia), in mancanza di qualsiasi espressa doglianza o motivo di appello sul punto, nulla si può provvedere.
Le spese anche di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere all le spese di lite del presente grado CP_1
che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere
dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 258/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ANDREOZZI LUIGI elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SALVATI VALERIA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 ANCONA
OFH contumace Controparte_2
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n° 40/2024, emessa dal Tribunale Parte_1
civile, sezione lavoro, di Ascoli Piceno, in data 02 febbraio 2024, depositata in cancelleria pagina 1 di 4 in pari data, con la quale veniva respinto il suo ricorso volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dall' di in data 16/12/2020 Controparte_3 CP_1
che riteneva non giustificabile l'assenza alla visita di controllo del 14.11.2020, con conseguente ordine all' di restituire la somma di € 1.729,24, in quanto CP_1
indebitamente percepita a titolo di “Recupero malattia Ente” ed alla datrice di lavoro
[...]
la restituzione della somma di € 1.923,93, in quanto Controparte_4
indebitamente percepita a titolo di “Recupero malattia Ditta”.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per illegittimo mancato espletamento dell'istruttoria e per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti della indifferibilità ed urgenza.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il Controparte_5
rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate. Nessuno si è invece costituito per la Controparte_4
rimasta contumace anche in primo grado.
[...]
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si premette che, per giurisprudenza consolidata “l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione
di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
5150 del 26/05/1999). In altre parole, “perché l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico
curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre
pagina 2 di 4 che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili” (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15446 del 10/08/2004).
In conformità a tali arresti giurisprudenziali, secondo il primo giudice, “la ricorrente, da una parte, non ha avanzato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare
l'esistenza di una situazione di indifferibile urgenza, tale da non consentire siffatta comunicazione, né la documentazione allegata è in grado di offrire tale prova, atteso che
nel certificato medico allegato dalla ricorrente si legge soltanto che la stessa è stata visitata dal dott. alle ore 17.00 del 14.11.2020 nello studio odontoiatrico di Per_1
quest'ultimo, sito in via Borgo Oberdan 60”.
Orbene, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe ammesso la prova testimoniale articolata ed avrebbe, altresì, omesso di valutare la dichiarazione testimoniale scritta allegata in atti.
Come ritenuto dal primo giudice, la prova offerta dall'originaria ricorrente non si appalesa, tuttavia, sufficiente al fine di dimostrare l'indifferibilità della visita medica presso il proprio odontoiatra.
Con la dichiarazione versata in atti, il dott. si limita, infatti, ad affermare Per_1
di avere visitato la alle ore 17 del 14 novembre 2020 e fino alle 18,30 per un Pt_1
intervento motivato da “esigenze sanitarie contingenti, serie, gravi e fondate”.
La stessa prova testimoniale è volta a provare l'esistenza di tali “esigenze sanitarie contingenti, serie, gravi e fondate”.
Com'è evidente si tratta di un mero giudizio, non demandabile a testimoni, per di più connotato da irrimediabile genericità. Non è dato, infatti, sapere, non specificando nulla sul punto né il ricorso né la documentazione in atti, di quale tipologia di intervento ha necessitato la ricorrente, sicché non è possibile formulare alcun giudizio di indifferibilità. L'esistenza di ragioni serie e gravi, peraltro, non equivale a indifferibilità, requisito richiesto dalla giurisprudenza in quanto la parte deve dimostrare che non era possibile svolgere la visita o l'intervento sanitario in orario non compreso nella fascia di pagina 3 di 4 reperibilità.
L'estrema genericità delle allegazioni e delle prove articolate non rende, dunque, possibile al giudicante di valutare l'esistenza di ragioni che abbiano reso indifferibile l'assenza della ricorrente dalla propria abitazione nell'orario di controllo.
La sentenza impugnata va, di conseguenza, confermata, avendo fatto buon governo delle risultanze processuali.
Quanto, poi, alla domanda di restituzione da parte dell e del datore di lavoro CP_1
delle somme richieste in busta paga, pur apparendo le stesse poco comprensibili (se infatti l'assenza fosse, come sembra, la prima si poteva giustificare solo la restituzione di un massimo di 10 giorni di indennità di malattia), in mancanza di qualsiasi espressa doglianza o motivo di appello sul punto, nulla si può provvedere.
Le spese anche di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere all le spese di lite del presente grado CP_1
che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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