Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.1520 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1520/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._1
DI CARO GIUSEPPE, con elezione di domicilio in presso avv. DI CARO GIUSEPPE;
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_2 C.F._2
ZERBI ALESSANDRA ENRICA MADDALENA, con elezione di domicilio in VIA
VECCHIA DI VIGEVANO 38/B 27025 GAMBOLO', presso e nello studio dell'avv.
ZERBI ALESSANDRA ENRICA MADDALENA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
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Entrambe le parti chiedevano la pronuncia parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vigevano (PV) in data 10 gennaio
2004, trascritto presso il Comune di Vigevano al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2004, tra e . Controparte_1 Controparte_2
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Comune di Vigevano (PV) in data 10 gennaio 2004, trascritto presso il Comune di Vigevano al n. 2, Parte II, Serie
A, Anno 2004.
Dall'unione dei signori e sono nati i figli Controparte_1 Controparte_2
in Vigevano il 06.11.2001, che maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, che vive con il padre e in Vigevano il 21.10.2011. CP_3
Le parti si separavano con sentenza del Tribunale di Pavia n. 1560/2022 pubbl. il
14.12.2022.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Pavia 1560/2022 pubbl. il
14.12.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987 e dalla L 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla
L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente le questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria, qualora le parti non raggiungano un auspicabile accordo nelle more dell'udienza.
Le spese di lite dovranno essere regolate con la sentenza definitiva
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Vigevano (PV) in data 10 gennaio 2004, trascritto presso il Controparte_2
Comune di Vigevano al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2004;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia di questa sentenza, non appena passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigevano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- spese alla sentenza definitiva;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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