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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 852/2024
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'appello, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado promossa da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. MONACO Parte_1 P.IVA_1
DANILO
appellante
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI:
per parte appellante
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento
della impugnazione, riformare, per tutti i motivi suesposti, la
sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 986-2023, depositata l'8
agosto 2023, non notificata.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di
giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
antistatario, e condanna dell'Avv. alla restituzione di P_
quanto corrisposto dalla a titolo di spese e compensi legali Parte_1
disposti dalla sentenza impugnata”; per parte appellata:
“Rigettare l'appello, confermando la sentenza n.986/2023 del GdP di
Padova;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data
8.2.2024, SO. impugnava la sentenza n. 986/2023 emessa Parte_2
dal Giudice di Pace di Padova in data 8.8.2023 con la quale il G.D.P.
accoglieva l'opposizione proposta da e per l'effetto Controparte_1
annullava l'ingiunzione di pagamento n. 0000612856 limitatamente alle ingiunzioni n. 182084, 22068, 44780, 17905, 17906, 182047 notificata da parte dell' . Controparte_2 Parte_2
I precedenti di fatto e processuali sono così brevemente riassumibili.
L'Avv. in proprio, con atto di citazione in Controparte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 13.12.2022 (quindi prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia), citava in
Co giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Padova la società . Pt_2
chiedendo preliminarmente la sospensione dell'ingiunzione di
[...]
pagamento e l'annullamento dell'atto impugnato per illegittimità dello stesso, limitatamente alle ingiunzioni come precedentemente indicate.
La pretesa della parte opponente nel giudizio di primo grado si fondava sulle seguenti ragioni:
1. nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e singole aliquote su base annuale, nullità per interessi anatocistici e usurai, illegittimità delle sanzioni in quanto spropositate;
2. omessa notifica dell'atto di accertamento, mancanza dell'attestazione di conformità di quanto prodotto in copia da pag. 2/12 controparte, disconoscimento di ogni firma apposta su eventuale notifica prodotta da parte resistente;
3. violazione della legge 241/1990 per omessa motivazione delle norme violate nella cartella di pagamento quale primo atto accertativo e riscossivo;
4. nullità per mancata indicazione del responsabile dei dati personali e del procedimento;
5. nullità della notifica dell'atto impugnato e di tutti gli atti prodromici allo stessi in quanto notificati a mezzo pec senza attestazione di conformità;
6. nullità per mancata sottoscrizione dell'atto impugnato dall' . Controparte_3
In data 7.2.2023, come risulta da timbro apposto dalla cancelleria,
si costitutiva dinanzi al G.D.P. con comparsa e fascicolo Parte_1
inviati a mezzo posta contestando quanto eccepito da controparte e richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice di prime cure, ritenendo tale costituzione a mezzo posta inammissibile, non teneva conto delle difese e documenti della società
convenuta, odierna appellante e decideva la causa all'esito della prima udienza.
Con sentenza n. 986/2023, depositata l'8.8.2023, il Giudice di Pace di
Padova accoglieva l'opposizione dello e per l'effetto P_
annullava il provvedimento opposto con riferimento alle ingiunzioni indicate, condannando altresì al pagamento delle spese di Parte_1
lite e compensi;
la decisione veniva motivata sulla mancata prova della notifica del titolo esecutivo.
*
Con l'atto d'appello impugnava la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Padova deducendo:
pag. 3/12 - la validità della costituzione a mezzo posta dinnanzi al GdP;
- la rilevanza di quanto eccepito e documentato con comparsa di risposta depositata il 7.2.2023;
- l'erroneità della sentenza appellata in quanto non ha ritenuto provata l'avvenuta notifica del verbale costituente il titolo dell'ingiunzione.
A sostegno della propria pretesa precisava che:
- le sei ingiunzioni fiscali e le relative notifiche erano state prodotte;
- ogni contestazione in merito alla notifica dei verbali avrebbe dovuto essere proposta attraverso l'impugnazione di tali atti nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della cartella (come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011), non potendo essere proposta mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento;
- le ingiunzioni di pagamento erano state regolarmente notificate,
rispettivamente una a mezzo posta e le altre a mezzo pec;
- le notifiche a mezzo pec devono ritenersi regolarmente notificate anche in mancanza dell'attestato di conformità, in quanto risultano sottoscritte adeguatamente in forma digitale;
- in ogni caso, l'invalidità della notifica deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo;
- il disconoscimento addotto da parte appellata in merito alla notifica a mezzo posta, ricevuta dal portiere dello stabile deve ritenersi irrituale e comunque priva di efficacia in quanto generica.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
pag. 4/12 La difesa dell'appellato sosteneva la nullità della costituzione di a mezzo posta e anche la rinuncia tacita alla costituzione nel Pt_1
giudizio di primo grado, posto che non compariva Parte_1
all'udienza di trattazione.
La causa d'appello passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Sulla costituzione di Parte_1
1.1. Sull'ammissibilità della costituzione a mezzo posta nel
giudizio dinanzi al Giudice di Pace
Il primo motivo d'appello è fondato e deve essere accolto.
L'art. 319 c.p.c. nel prevedere il deposito in cancelleria non specifica il modo con cui tale deposito deve avvenire e vale quindi il principio della libertà delle forme.
In giurisprudenza costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui “Nel procedimento davanti al giudice di pace, in materia
di opposizione a sanzione amministrativa, caratterizzato da speditezza
e da minore rigore formale, l'eventuale invio della memoria difensiva
a mezzo del servizio postale non è causa di nullità della
costituzione, ma costituisce una semplice irregolarità” (Cass., Sez.
II, n. 9580 del 26.4.2006).
Inoltre, si ricorda quanto successivamente precisato dalla Suprema
Corte: “Nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di
sanzioni amministrative (nella specie, ordinanza-ingiunzione della
Camera di commercio) deve ritenersi legittima la costituzione in
giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in
cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della
memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine,
ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte
pag. 5/12 costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria
di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della legge n.
689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso
in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale” (Cass.,
Sez. II, n. 12663 del 24/05/2010).
Con l'apposizione del timbro di deposito da parte del cancelliere e l'acquisizione degli atti del fascicolo di parte, si ha un evidente raggiungimento dello scopo e conseguentemente la sanatoria di una eventuale nullità.
Posta quindi la legittimità della costituzione attraverso l'invio dell'atto a mezzo posta, potrebbe dibattersi circa la ritualità o irritualità di tale costituzione.
La giurisprudenza più risalente nel dichiarare l'irritualità della costituzione attraverso l'invio a mezzo posta dell'atto destinato alla cancelleria, in ogni caso sanabile con il raggiungimento dello scopo,
escludeva espressamente ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, tributario e quello di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, facendo quindi intendere che in questi casi non potesse nemmeno parlarsi di irritualità della costituzione (c.f.r. Cass.,
SS.UU., n. 5160 del 4/3/2009).
Giurisprudenza più recente ha precisato che: “Nel procedimento di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è
ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla
costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali
(insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga
al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto
dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (Cass.,
Sez. II, ord. n. 14281 del 24/05/2023).
pag. 6/12 Per queste ragioni si ritiene legittima la costituzione di Pt_1
avvenuta tempestivamente a mezzo posta il 7.2.2023 dinanzi al
[...]
Giudice di Pace, come documentato dal timbro apposto dalla cancelleria sul frontespizio del fascicolo di parte;
precisando, per maggiore cautela, che in ogni caso, l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato in quanto è stato ricevuto dalla cancelleria, come certificato dall'apposizione del timbro e dall'inserimento nel fascicolo telematico.
Conseguentemente, ai fini del presente giudizio, si deve tener conto di dei documenti dimessi in primo grado da Pt_1
*
1.2. Sulla mancata comparizione all'udienza di trattazione nel
giudizio di primo grado della parte appellante
Con la comparsa di costituzione in appello, l'appellato P_
valorizza la mancata comparizione di all'udienza di trattazione Pt_1
dinazi al G.D.P. e da tale circostanza vorrebbe desumere una rinuncia tacita alla costituzione in giudizio e ai documenti depositati.
La tesi è infondata.
Nel codice di rito alcuna norma consente di interpretare la mancata comparizione di una parte costituita, ad una o più udienze di un giudizio ordinario, come una tacita rinuncia alla già avvenuta costituzione in giudizio.
Al limite si rinvengono norme specifiche in tal senso solo per alcuni giudizi (cfr. art. 662 c.p.c. per gli sfratti) o diverse interpretazioni, ma nel solo nel procedimento cautelare uniforme, in merito al venir meno dell'interesse alla cautela che si ritiene giustifichi la mancata comparizione del richiedente la cautela stessa.
Ogni altra conclusione non si ritiene condivisibile.
*
pag. 7/12 2. Sulle difese di parte appellata proposte nel P_
giudizio di primo grado e richiamate nel presente giudizio
Nel procedimento d'appello, ora in decisione, l'avv. Controparte_1
nella propria comparsa di costiuzione chiede la conferma della sentenza di primo grado sostenendo la nullità della costituzione a mezzo posta e la rinuncia tacita alla costituzione.
L'appellato ripropone le difese già esposte nel giudizio di primo grado, con un mero rinvio ai contenuti dell'opposizione proposta dinanzi al g.d.p. (non essendo tenuto a proporre appello incidentale
Cass., Sez. I, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021).
L'appello verrà comunque deciso sulla base dei motivi proposti da in quanto essi portano all'attenzione del Tribunale una Pt_1
questione preliminare avente portata assorbente.
Le uniche questioni, proposte in primo grado dall'avv. che P_
mantengono il loro valore anche in grado di appello sono quelle relative ai vizi propri dell'intimazione di pagamento n. 612856 del
30.11.2022 qui in esame.
Si fa riferimento alla dedotta nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e singole aliquote su base annuale, nullità
per interessi anatocistici e usurai (non viene in rilievo la illegittimità delle sanzioni “in quanto spropositate” perché non viene applicata alcuna sanzione nell'intimazione di pagamento).
Orbene, con riferimento agli interessi di mora in genere il motivo di opposizione è infondato, trattandosi di operazione matematica che comunque non richiede specifica motivazione in presenza di atto riproduttivo di pretesa già in precedenza avanzata dall'Amministrazione (v. Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019; Sezioni
Unite n. 22281 del 14/07/2022).
pag. 8/12 L'obiezione relativa al preteso anatocismo è generica nella sua formulazione, risolvendosi in una stereotipata deduzione di anatocismo senza alcun concreto calcolo o prospetto contabile che consenta al
Tribunale di verificare l'effettivo verificarsi del fenomeno lamentato.
Quanto agli interessi genericamente denunciati come usurai valgono medesime considerazioni di genericità, alla luce del chiaro riferimento agli interessi legali effettuato nella nota dell'intimazione di pagamento qui in esame.
*
3. Sull'omessa notifica degli atti prodromici all'ingiunzione di
pagamento
Con il secondo motivo d'appello, parte appellante deduce Pt_1
l'erroneità della sentenza del GdP ove ha ritenuto non provata l'avvenuta notifica degli atti prodromici alla pretesa impositiva,
sulla base dell'inammissibilità della costituzione in giudizio della
Parte_1
Il motivo d'appello è ammissibile e fondato e avente portata assorbente su tutte le residue contestazioni mosse in primo grado dall'avv. . P_
Dagli atti di causa, depositati da sin dal giudizio di Parte_1
primo grado (all. b documenti parte appellante), emerge la prova dell'avvenuta notifica delle ingiunzioni di pagamento che hanno preceduto l'intimazione di pagamento impugnata da P_
(intimazione notificata il 30.11.2022 da e contenente Parte_1
espresso richiamo alle precedenti ingiunzioni, con l'indicazione delle rispettive date di notifica).
pag. 9/12 In particolare, risulta documentalmente provato che le notifiche sono avvenute, in parte, a mezzo posta e, per le restanti, mediante trasmissione via PEC.
Conseguentemente, avendo parte appellante prodotto le sei ingiunzioni fiscali e le relative notifiche, l'opposizione dello ove P_
lamenta l'omessa notifica dei titoli in base ai quali è stata azionata la pretesa impositiva (ovvero per omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S.) avrebbe dovuto essere esperita avverso tali atti nel termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'avv. dinanzi P_
al g.d.p. è inammissibile attesa la tardività della stessa.
Il termine per contestare l'omessa notifica del verbale di accertamento delle violazioni al C.d.S. decorre dalla notifica delle ingiunzioni fiscali e non già dall'intimazione di pagamento notificata da ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. Parte_1
602/1973, quest'ultima avendo mera finalità propedeutica all'avvio della procedura esecutiva.
*
4. Sull'erronea statuizione del giudice di primo grado in ordine
alla qualificazione dell'atto impugnato quale primo atto
conoscitivo della pretesa impositiva
Il motivo d'appello è fondato: valgono le considerazioni già espresse in relazione al secondo motivo, risultando provato che l'intimazione di pagamento impugnata dall'avv. dinanzi al g.d.p. non può P_
considerarsi il primo atto con cui l'appellato è venuto a conoscenza della pretesa impositiva.
Di conseguenza, la decisione di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che l'intimazione di pagamento costituisse il primo atto pag. 10/12 recante la conoscenza della pretesa impositiva, si appalesa erronea e deve essere riformata.
*
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.
ha anche diritto di ottenere in restituzione quanto medio Pt_1
tempore corrisposto in favore dell'Avv. sulla base della P_
sentenza impugnata.
*
Secondo il principio di unitarietà del processo, le spese di lite per il primo grado e per il grado di impugnazione seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate secondo il d.m. 55/2014 P_
aggiornato al d.m. 147/2022, scaglione di valore da € 1.101,00 a €
5.200,00 sulla base del valore dell'intimazione opposta, valori minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di entrambi i gradi di giudizio, attesa la ripetizione delle difese già
esposte e la semplicità delle questioni trattate.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore avv. Danilo Monaco.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
deduzione ed eccezione rigettata in integrale riforma della sentenza n. 986/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 0000612856 del 30.11.2022;
2. condanna a restituire a tutte le Controparte_1 Parte_1
somme medio tempore percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
pag. 11/12 3. Condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite con distrazione in favore dell'avv. Danilo Monaco, così
liquidate :
i. quanto al primo grado € 456,50 per compensi, € 179,00
per spese, oltre 15% spese generali, c.p.a e iva;
ii. quanto al secondo grado € 850,50 per compensi, €
147,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%,
Iva e c.p.a. come per legge.
Padova, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Maddalena Saturni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 852/2024
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'appello, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado promossa da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. MONACO Parte_1 P.IVA_1
DANILO
appellante
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI:
per parte appellante
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento
della impugnazione, riformare, per tutti i motivi suesposti, la
sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 986-2023, depositata l'8
agosto 2023, non notificata.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di
giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
antistatario, e condanna dell'Avv. alla restituzione di P_
quanto corrisposto dalla a titolo di spese e compensi legali Parte_1
disposti dalla sentenza impugnata”; per parte appellata:
“Rigettare l'appello, confermando la sentenza n.986/2023 del GdP di
Padova;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data
8.2.2024, SO. impugnava la sentenza n. 986/2023 emessa Parte_2
dal Giudice di Pace di Padova in data 8.8.2023 con la quale il G.D.P.
accoglieva l'opposizione proposta da e per l'effetto Controparte_1
annullava l'ingiunzione di pagamento n. 0000612856 limitatamente alle ingiunzioni n. 182084, 22068, 44780, 17905, 17906, 182047 notificata da parte dell' . Controparte_2 Parte_2
I precedenti di fatto e processuali sono così brevemente riassumibili.
L'Avv. in proprio, con atto di citazione in Controparte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 13.12.2022 (quindi prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia), citava in
Co giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Padova la società . Pt_2
chiedendo preliminarmente la sospensione dell'ingiunzione di
[...]
pagamento e l'annullamento dell'atto impugnato per illegittimità dello stesso, limitatamente alle ingiunzioni come precedentemente indicate.
La pretesa della parte opponente nel giudizio di primo grado si fondava sulle seguenti ragioni:
1. nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e singole aliquote su base annuale, nullità per interessi anatocistici e usurai, illegittimità delle sanzioni in quanto spropositate;
2. omessa notifica dell'atto di accertamento, mancanza dell'attestazione di conformità di quanto prodotto in copia da pag. 2/12 controparte, disconoscimento di ogni firma apposta su eventuale notifica prodotta da parte resistente;
3. violazione della legge 241/1990 per omessa motivazione delle norme violate nella cartella di pagamento quale primo atto accertativo e riscossivo;
4. nullità per mancata indicazione del responsabile dei dati personali e del procedimento;
5. nullità della notifica dell'atto impugnato e di tutti gli atti prodromici allo stessi in quanto notificati a mezzo pec senza attestazione di conformità;
6. nullità per mancata sottoscrizione dell'atto impugnato dall' . Controparte_3
In data 7.2.2023, come risulta da timbro apposto dalla cancelleria,
si costitutiva dinanzi al G.D.P. con comparsa e fascicolo Parte_1
inviati a mezzo posta contestando quanto eccepito da controparte e richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice di prime cure, ritenendo tale costituzione a mezzo posta inammissibile, non teneva conto delle difese e documenti della società
convenuta, odierna appellante e decideva la causa all'esito della prima udienza.
Con sentenza n. 986/2023, depositata l'8.8.2023, il Giudice di Pace di
Padova accoglieva l'opposizione dello e per l'effetto P_
annullava il provvedimento opposto con riferimento alle ingiunzioni indicate, condannando altresì al pagamento delle spese di Parte_1
lite e compensi;
la decisione veniva motivata sulla mancata prova della notifica del titolo esecutivo.
*
Con l'atto d'appello impugnava la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Padova deducendo:
pag. 3/12 - la validità della costituzione a mezzo posta dinnanzi al GdP;
- la rilevanza di quanto eccepito e documentato con comparsa di risposta depositata il 7.2.2023;
- l'erroneità della sentenza appellata in quanto non ha ritenuto provata l'avvenuta notifica del verbale costituente il titolo dell'ingiunzione.
A sostegno della propria pretesa precisava che:
- le sei ingiunzioni fiscali e le relative notifiche erano state prodotte;
- ogni contestazione in merito alla notifica dei verbali avrebbe dovuto essere proposta attraverso l'impugnazione di tali atti nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della cartella (come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011), non potendo essere proposta mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento;
- le ingiunzioni di pagamento erano state regolarmente notificate,
rispettivamente una a mezzo posta e le altre a mezzo pec;
- le notifiche a mezzo pec devono ritenersi regolarmente notificate anche in mancanza dell'attestato di conformità, in quanto risultano sottoscritte adeguatamente in forma digitale;
- in ogni caso, l'invalidità della notifica deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo;
- il disconoscimento addotto da parte appellata in merito alla notifica a mezzo posta, ricevuta dal portiere dello stabile deve ritenersi irrituale e comunque priva di efficacia in quanto generica.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
pag. 4/12 La difesa dell'appellato sosteneva la nullità della costituzione di a mezzo posta e anche la rinuncia tacita alla costituzione nel Pt_1
giudizio di primo grado, posto che non compariva Parte_1
all'udienza di trattazione.
La causa d'appello passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Sulla costituzione di Parte_1
1.1. Sull'ammissibilità della costituzione a mezzo posta nel
giudizio dinanzi al Giudice di Pace
Il primo motivo d'appello è fondato e deve essere accolto.
L'art. 319 c.p.c. nel prevedere il deposito in cancelleria non specifica il modo con cui tale deposito deve avvenire e vale quindi il principio della libertà delle forme.
In giurisprudenza costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui “Nel procedimento davanti al giudice di pace, in materia
di opposizione a sanzione amministrativa, caratterizzato da speditezza
e da minore rigore formale, l'eventuale invio della memoria difensiva
a mezzo del servizio postale non è causa di nullità della
costituzione, ma costituisce una semplice irregolarità” (Cass., Sez.
II, n. 9580 del 26.4.2006).
Inoltre, si ricorda quanto successivamente precisato dalla Suprema
Corte: “Nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di
sanzioni amministrative (nella specie, ordinanza-ingiunzione della
Camera di commercio) deve ritenersi legittima la costituzione in
giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in
cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della
memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine,
ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte
pag. 5/12 costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria
di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della legge n.
689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso
in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale” (Cass.,
Sez. II, n. 12663 del 24/05/2010).
Con l'apposizione del timbro di deposito da parte del cancelliere e l'acquisizione degli atti del fascicolo di parte, si ha un evidente raggiungimento dello scopo e conseguentemente la sanatoria di una eventuale nullità.
Posta quindi la legittimità della costituzione attraverso l'invio dell'atto a mezzo posta, potrebbe dibattersi circa la ritualità o irritualità di tale costituzione.
La giurisprudenza più risalente nel dichiarare l'irritualità della costituzione attraverso l'invio a mezzo posta dell'atto destinato alla cancelleria, in ogni caso sanabile con il raggiungimento dello scopo,
escludeva espressamente ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, tributario e quello di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, facendo quindi intendere che in questi casi non potesse nemmeno parlarsi di irritualità della costituzione (c.f.r. Cass.,
SS.UU., n. 5160 del 4/3/2009).
Giurisprudenza più recente ha precisato che: “Nel procedimento di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è
ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla
costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali
(insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga
al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto
dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (Cass.,
Sez. II, ord. n. 14281 del 24/05/2023).
pag. 6/12 Per queste ragioni si ritiene legittima la costituzione di Pt_1
avvenuta tempestivamente a mezzo posta il 7.2.2023 dinanzi al
[...]
Giudice di Pace, come documentato dal timbro apposto dalla cancelleria sul frontespizio del fascicolo di parte;
precisando, per maggiore cautela, che in ogni caso, l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato in quanto è stato ricevuto dalla cancelleria, come certificato dall'apposizione del timbro e dall'inserimento nel fascicolo telematico.
Conseguentemente, ai fini del presente giudizio, si deve tener conto di dei documenti dimessi in primo grado da Pt_1
*
1.2. Sulla mancata comparizione all'udienza di trattazione nel
giudizio di primo grado della parte appellante
Con la comparsa di costituzione in appello, l'appellato P_
valorizza la mancata comparizione di all'udienza di trattazione Pt_1
dinazi al G.D.P. e da tale circostanza vorrebbe desumere una rinuncia tacita alla costituzione in giudizio e ai documenti depositati.
La tesi è infondata.
Nel codice di rito alcuna norma consente di interpretare la mancata comparizione di una parte costituita, ad una o più udienze di un giudizio ordinario, come una tacita rinuncia alla già avvenuta costituzione in giudizio.
Al limite si rinvengono norme specifiche in tal senso solo per alcuni giudizi (cfr. art. 662 c.p.c. per gli sfratti) o diverse interpretazioni, ma nel solo nel procedimento cautelare uniforme, in merito al venir meno dell'interesse alla cautela che si ritiene giustifichi la mancata comparizione del richiedente la cautela stessa.
Ogni altra conclusione non si ritiene condivisibile.
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pag. 7/12 2. Sulle difese di parte appellata proposte nel P_
giudizio di primo grado e richiamate nel presente giudizio
Nel procedimento d'appello, ora in decisione, l'avv. Controparte_1
nella propria comparsa di costiuzione chiede la conferma della sentenza di primo grado sostenendo la nullità della costituzione a mezzo posta e la rinuncia tacita alla costituzione.
L'appellato ripropone le difese già esposte nel giudizio di primo grado, con un mero rinvio ai contenuti dell'opposizione proposta dinanzi al g.d.p. (non essendo tenuto a proporre appello incidentale
Cass., Sez. I, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021).
L'appello verrà comunque deciso sulla base dei motivi proposti da in quanto essi portano all'attenzione del Tribunale una Pt_1
questione preliminare avente portata assorbente.
Le uniche questioni, proposte in primo grado dall'avv. che P_
mantengono il loro valore anche in grado di appello sono quelle relative ai vizi propri dell'intimazione di pagamento n. 612856 del
30.11.2022 qui in esame.
Si fa riferimento alla dedotta nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e singole aliquote su base annuale, nullità
per interessi anatocistici e usurai (non viene in rilievo la illegittimità delle sanzioni “in quanto spropositate” perché non viene applicata alcuna sanzione nell'intimazione di pagamento).
Orbene, con riferimento agli interessi di mora in genere il motivo di opposizione è infondato, trattandosi di operazione matematica che comunque non richiede specifica motivazione in presenza di atto riproduttivo di pretesa già in precedenza avanzata dall'Amministrazione (v. Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019; Sezioni
Unite n. 22281 del 14/07/2022).
pag. 8/12 L'obiezione relativa al preteso anatocismo è generica nella sua formulazione, risolvendosi in una stereotipata deduzione di anatocismo senza alcun concreto calcolo o prospetto contabile che consenta al
Tribunale di verificare l'effettivo verificarsi del fenomeno lamentato.
Quanto agli interessi genericamente denunciati come usurai valgono medesime considerazioni di genericità, alla luce del chiaro riferimento agli interessi legali effettuato nella nota dell'intimazione di pagamento qui in esame.
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3. Sull'omessa notifica degli atti prodromici all'ingiunzione di
pagamento
Con il secondo motivo d'appello, parte appellante deduce Pt_1
l'erroneità della sentenza del GdP ove ha ritenuto non provata l'avvenuta notifica degli atti prodromici alla pretesa impositiva,
sulla base dell'inammissibilità della costituzione in giudizio della
Parte_1
Il motivo d'appello è ammissibile e fondato e avente portata assorbente su tutte le residue contestazioni mosse in primo grado dall'avv. . P_
Dagli atti di causa, depositati da sin dal giudizio di Parte_1
primo grado (all. b documenti parte appellante), emerge la prova dell'avvenuta notifica delle ingiunzioni di pagamento che hanno preceduto l'intimazione di pagamento impugnata da P_
(intimazione notificata il 30.11.2022 da e contenente Parte_1
espresso richiamo alle precedenti ingiunzioni, con l'indicazione delle rispettive date di notifica).
pag. 9/12 In particolare, risulta documentalmente provato che le notifiche sono avvenute, in parte, a mezzo posta e, per le restanti, mediante trasmissione via PEC.
Conseguentemente, avendo parte appellante prodotto le sei ingiunzioni fiscali e le relative notifiche, l'opposizione dello ove P_
lamenta l'omessa notifica dei titoli in base ai quali è stata azionata la pretesa impositiva (ovvero per omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S.) avrebbe dovuto essere esperita avverso tali atti nel termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'avv. dinanzi P_
al g.d.p. è inammissibile attesa la tardività della stessa.
Il termine per contestare l'omessa notifica del verbale di accertamento delle violazioni al C.d.S. decorre dalla notifica delle ingiunzioni fiscali e non già dall'intimazione di pagamento notificata da ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. Parte_1
602/1973, quest'ultima avendo mera finalità propedeutica all'avvio della procedura esecutiva.
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4. Sull'erronea statuizione del giudice di primo grado in ordine
alla qualificazione dell'atto impugnato quale primo atto
conoscitivo della pretesa impositiva
Il motivo d'appello è fondato: valgono le considerazioni già espresse in relazione al secondo motivo, risultando provato che l'intimazione di pagamento impugnata dall'avv. dinanzi al g.d.p. non può P_
considerarsi il primo atto con cui l'appellato è venuto a conoscenza della pretesa impositiva.
Di conseguenza, la decisione di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che l'intimazione di pagamento costituisse il primo atto pag. 10/12 recante la conoscenza della pretesa impositiva, si appalesa erronea e deve essere riformata.
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L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.
ha anche diritto di ottenere in restituzione quanto medio Pt_1
tempore corrisposto in favore dell'Avv. sulla base della P_
sentenza impugnata.
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Secondo il principio di unitarietà del processo, le spese di lite per il primo grado e per il grado di impugnazione seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate secondo il d.m. 55/2014 P_
aggiornato al d.m. 147/2022, scaglione di valore da € 1.101,00 a €
5.200,00 sulla base del valore dell'intimazione opposta, valori minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di entrambi i gradi di giudizio, attesa la ripetizione delle difese già
esposte e la semplicità delle questioni trattate.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore avv. Danilo Monaco.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
deduzione ed eccezione rigettata in integrale riforma della sentenza n. 986/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 0000612856 del 30.11.2022;
2. condanna a restituire a tutte le Controparte_1 Parte_1
somme medio tempore percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
pag. 11/12 3. Condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite con distrazione in favore dell'avv. Danilo Monaco, così
liquidate :
i. quanto al primo grado € 456,50 per compensi, € 179,00
per spese, oltre 15% spese generali, c.p.a e iva;
ii. quanto al secondo grado € 850,50 per compensi, €
147,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%,
Iva e c.p.a. come per legge.
Padova, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Maddalena Saturni
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