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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/09/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 160 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Palma (c.f. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luco Dei Marsi, al viale Regina Elena 11
ATTRICE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Agostinelli (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Paolo Frani in Carsoli, via Valeria n. 47
CONVENUTO
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
1.5.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 28.6.2025; per parte convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 30.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 25.6.2025 1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.1.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella Controparte_1 causazione del sinistro occorsole in data 8.3.2016 alle ore 10:00 circa, quando, nell'atto di discendere l'ultimo gradino di una scalinata all'interno del cimitero comunale di Luco dei Marsi,
a causa di una disconnessione strutturale del gradino medesimo, perdeva l'equilibrio e cadeva riportando frattura scomposta della rotula destra e distorsione della caviglia sinistra, come diagnosticate nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Avezzano ove veniva condotta il giorno stesso dell'evento e ricoverata il giorno seguente per essere sottoposta a successivo intervento chirurgico.
L'attrice ha quindi chiesto, in via principale, di condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 51.106,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in subordine, in caso di accertamento della propria concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, di condannare l'ente in misura proporzionale al grado di responsabilità dello stesso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo per l'assoluta genericità della domanda e per la carenza dei requisiti di cui agli artt.
163 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.
Nel merito l'ente convenuto ha chiesto il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: i) la mancanza di adeguata prova in merito alla dinamica del sinistro ed all'esistenza del nesso causale;
ii) l'ascrivibilità dell'evento alla condotta della danneggiata la quale avrebbe potuto avvedersi del dissesto delle scale in quanto ben visibile e localizzato sotto il corrimano;
iii) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
3. Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi ed espletata una C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza del 31.7.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. La domanda formulata da parte attrice risulta parzialmente fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 5. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta relativa alla pretesa nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 n.3 e n.4 e 164 comma 4 c.p.c.
A tal riguardo occorre premettere che, a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo, la nullità della citazione si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, dal contenuto dell'atto introduttivo sono agevolmente individuabili la domanda formulata da parte attrice e le ragioni poste a base della stessa, sì da consentire al convenuto stesso l'approntamento di una precisa linea difensiva ed al giudicante l'immediata contezza del thema decidendum, ragion per cui l'eccezione preliminare di parte convenuta risulta insuscettibile di accoglimento.
6. Nel merito, la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Può infatti ritenersi pacifico che l'evento si sia verificato all'interno del cimitero ubicato nel CP_ comune di Luco dei Marsi e non può dunque dubitarsi della configurabilità in capo all' convenuto di una relazione di custodia rispetto ad un bene, cui sarebbe da ricondurre la produzione del danno secondo la tesi attorea, rientrante nel relativo demanio (cfr., Cass., sent. n. 526/87, con cui è stato chiarito come la relazione di custodia riguardi il bene demaniale “cimitero” con le sue accessioni).
Deve peraltro escludersi che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti, trattandosi di un tratto di scala all'interno di un cimitero cui era anche preposto un custode;
non è stato del resto puntualmente dedotto e, comunque, dimostrato che venga in rilievo un bene che, per caratteristiche e dimensioni, non consentirebbe una adeguata e tempestiva vigilanza.
7. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22,
Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24,
Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque
3 l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
4 - in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
8. Tanto premesso in linea generale e richiamato quanto già sopra esposto in ordine alla sussistenza del rapporto di custodia, nel caso di specie può in primo luogo ritenersi provato, sulla base delle condizioni dell'ultimo gradino della scala, che il bene oggetto di custodia fosse astrattamente idoneo ad inserirsi in una sequenza causale, quale quella prospettata, tale da determinare una caduta.
Depongono infatti in tal senso le dichiarazioni rese dai testi escussi (di seguito riportate), la documentazione fotografica prodotta dall'attrice e, non ultimo, il fatto che lo stesso ente convenuto non abbia specificamente contestato l'esistenza di una condizione di disconnessione (per come si dirà).
Ciò posto, l'attrice ha altresì assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, ossia l'avvenuta caduta a causa del dissesto dell'ultimo gradino.
La teste (figlia dell'attrice) ha infatti dichiarato di aver assistito direttamente Testimone_1 alla caduta in quanto si trovava insieme alla madre in quel momento;
in particolare, ha confermato che la caduta si è verificata allorquando la madre ha poggiato il piede sull'ultimo gradino della rampa di scale ed ha riferito che ella ha proprio sentito il cemento “sgretolarsi”; la teste ha altresì precisato che, venendo dall'alto, la rottura del gradino non era visibile.
Anche i testi, del tutto estranei rispetto alle parti, (custode del cimitero) ed Tes_2 Tes_3
(il quale si trovava nel cimitero il giorno dei fatti per cui è causa) hanno riferito di essere
[...] accorsi immediatamente dopo l'evento richiamati dalle urla dell'attrice e di averla trovata a terra, accanto al gradino ed impossibilitata a deambulare;
inoltre il teste precisato di aver preso Tes_2 servizio presso il cimitero nello stesso anno 2016, ha confermato che vi era una disconnessione continua sull'ultimo gradino.
Le suesposte dichiarazioni, puntuali e sostanzialmente concordi, possono essere ritenute attendibili.
5 Con particolare riguardo alla testimonianza resa dalla figlia non può infatti affermarsi, come pure eccepito dall'ente, l'inammissibilità di tale testimonianza né può escludersi aprioristicamente la relativa attendibilità solo in ragione del vincolo di parentela, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che allo scopo occorre avere riguardo anche alla presenza di ulteriori elementi che inficino la credibilità del teste (cfr., Cass. ord. n. 6001/2023).
Ebbene nella specie non solo non sono emersi tali ulteriori elementi, ma la puntuale testimonianza resa dalla figlia dell'attrice risulta del tutto compatibile: con il luogo ove l'attrice è stata rinvenuta nell'immediatezza dei fatti dagli altri testi escussi, come detto del tutto estranei rispetto ai fatti di causa;
con il fatto che il dissesto del gradino non è stato specificamente contestato dall'ente, il quale ha piuttosto dedotto come tale stato fosse visibile dall'utente della scala e, conseguentemente, evitabile con l'uso di una normale prudenza;
con le risultanze del referto di pronto soccorso presso cui l'attrice si è recata dopo circa un'ora dalla caduta, referto riportante conseguenze del tutto compatibili con una caduta quale quella allegata (come anche riscontrato dal C.T.U., per come si dirà).
Può dunque ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa della disconnessione del gradino, tenuto conto dell'evidente idoneità del bene, in tali condizioni, a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Non può dunque dubitarsi del fatto che la cosa oggetto di custodia, tenuto conto delle sue oggettive condizioni e della dinamica sopra riportata, sia stata concretamente idonea ad inserirsi nella sequenza causale che ha portato all'evento.
9. Il convenuto non ha di contro a sua volta assolto all'onere di dimostrare che la condotta CP_1 dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione della scala e, in particolare, del gradino dissestato, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nella specie: viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice discendeva a piedi i gradini di una scalinata e, dunque, in occasione di un'utilizzazione del tutto ordinaria del bene rispetto alla sua destinazione;
non è emerso che sul luogo vi fosse alcun segnale di pericolo di possibili cedimenti del gradino;
non è emerso che la disconnessione del gradino fosse visibile
6 anche da parte di chi scendeva (e non saliva) la scalinata, risultando piuttosto verosimile il contrario (come riferito dalla teste ); non è emerso, come pure dedotto dall'ente Tes_1 convenuto, che l'attrice fosse una frequentatrice abituale del cimitero e, conseguentemente, bene a conoscenza dello stato dei luoghi;
viene in rilievo un bene collocato all'interno di in un luogo destinato alla frequentazione di una pluralità di persone (peraltro spesso, verosimilmente, in uno stato di prevedibile sofferenza emotiva) cui è anche preposto personale di custodia, sicché è ben ragionevole, da parte dell'utente della scala, confidare in una particolare attenzione alla sua manutenzione.
Alla luce di tali considerazioni può quindi ritenersi sussistente responsabilità dell'ente custode e non è di contro configurabile un concorso colposo della danneggiata, la quale non risulta aver affatto tenuto una condotta imprudente.
10. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, sulla base dei referti medici e delle cartelle cliniche in atti e previa visita dell'attrice, ha infatti in primo luogo verificato che l'attrice ha riportato, a seguito del sinistro subito in data
8.3.2016, una frattura pluriframmentaria e scomposta della rotula destra (trattata chirurgicamente), ed una distorsione della caviglia sinistra.
Tale lesione, secondo l'ausiliario, risulta compatibile con la dinamica riferita e del resto in tal senso depongono anche le risultanze del referto di pronto soccorso dello stesso giorno dell'evento, oltre che le testimonianze sopra riportate.
Riscontrata tale lesione del bene salute, l'ausiliario ha altresì concluso che da tale lesione è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Ed infatti, stando alle risultanze dell'elaborato peritale, dall'esame obiettivo locale a carico dell'attrice si è rilevato:
- con riguardo al ginocchio destro, “procidenza del profilo anatomico a livello del comparto antero-mediale, dolente alla palpazione;
si rileva altresì eccedenza perimetrica di circa 3 cm ed ipotonotrofia della muscolatura quadricipitale con minus di circa 1 cm rispetto all'arto contro laterale;
esito cicatriziale chirurgico orientato verticalmente sulla superficie laterale del III medio inferiore della coscia, della lunghezza di cm 20 circa, ben consolidato e in ordine, di colorito
7 giallastro; altra cicatrice chirurgica verticale è presente sulla linea mediana della superficie anteriore del ginocchio stesso, anch'esso della lunghezza di cm 20 circa, ben consolidato ed in ordine;
limitata la motilità in flessione con arresto antalgico a circa 90 gradi in assenza di carico”;
- con riguardo alla caviglia sinistra, “tumefazione di tessuti molli con eccedenza perimetrica a livello bi malleolare di circa 1,5 cm rispetto al contro laterale;
dolenzia palpatoria in sede sub malleolare esterna;
limitazione antalgica di circa 1/3 del movimento di supinazione del piede sulla sotto-astragalica; completa e non dolente la motilità in flesso-estensione sulla tibio-tarsica.
Accosciamento cauto ed incompleto a destra;
deambulazione autonoma lievemente claudicante”.
Sulla base di tali elementi il consulente ha quantificato, dando conto dei criteri medico legali di riferimento utilizzati, il danno biologico permanente nella misura del 8%, nonché in giorni 45
l'invalidità temporanea totale ed in giorni 60 l'invalidità temporanea parziale al 50% (si vedano, in particolare, le pagine 8-10 dell'elaborato).
L'ausiliario ha altresì ravvisato la congruità delle spese mediche documentate nella minor misura di € 740,00, escludendo per altro verso la necessità di spese future.
Le suesposte conclusioni peritali possono essere condivise, in quanto congruamente ed analiticamente motivate sulla base della documentazione esaminata, della visita dell'attrice e dei criteri valutativi utilizzati, oltre a non essere state oggetto di specifiche e puntuali considerazioni critiche.
Per quanto quindi concerne la concreta liquidazione del danno riconosciuto come esistente giova precisare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività
e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n.
7513/2018).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca di verificazione e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non
8 patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, Cass., sent. n. 33005/21, nonché, con riguardo all'applicabilità di tali tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche con riguardo al danno biologico per lesioni c.d. micropermanenti, Cass., ord. n. 32373/23, Cass., ord. n.
4509/2022).
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della
C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (72 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 20.693,85 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, importo già liquidato all'attualità, rispetto alla data delle suindicate tabelle, trattandosi di debito di valore e dunque già comprensivo della rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo
(trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione).
Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico – relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24,
Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno e peraltro, anche a voler ritenere sufficiente un'allegazione enucleabile dall'entità dell'importo richiesto a titolo risarcitorio, detto danno non potrebbe neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie un rilievo una lesione macropermanente (cfr.,
Cass., ord. n. 13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità).
Del pari alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione.
9 La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
(cfr., Cass., ord. n. 31681/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico – relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
Di contro è onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Simili elementi non risultano analiticamente dedotti e non sono stati comunque dimostrati, sicché sono insussistenti i presupposti per accordare tale ulteriore specifico importo.
Può poi riconoscersi il danno patrimoniale richiesto limitatamente alle sole spese mediche documentate e ritenute congrue dall'ausiliario, con conseguente riconoscimento dell'importo complessivo di 905,02 (già liquidato all'attualità, rispetto alla data dell'evento, per le medesime suesposte motivazioni con riguardo al danno biologico).
L'importo del risarcimento così come complessivamente determinato e già rivalutato (€
21.598,87) deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso (8.3.2016) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta;
tali pese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, secondo il criterio del decisum, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€
5.201,00/26.000,00) tenuto conto della contenuta complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
10 Analogamente a carico di parte convenuta deve essere definitivamente posto il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 160 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da nei confronti Parte_1 del e per l'effetto condanna il al pagamento Controparte_1 Controparte_1 in favore di della complessiva somma di € 21.598,87 oltre interessi al saggio legale Parte_1 sulla somma devalutata all'epoca dell'evento (come indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico del il compenso liquidato al C.T.U. Controparte_1 con separato decreto.
Così deciso in data 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 160 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Palma (c.f. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luco Dei Marsi, al viale Regina Elena 11
ATTRICE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Agostinelli (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Paolo Frani in Carsoli, via Valeria n. 47
CONVENUTO
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
1.5.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 28.6.2025; per parte convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 30.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 25.6.2025 1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.1.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella Controparte_1 causazione del sinistro occorsole in data 8.3.2016 alle ore 10:00 circa, quando, nell'atto di discendere l'ultimo gradino di una scalinata all'interno del cimitero comunale di Luco dei Marsi,
a causa di una disconnessione strutturale del gradino medesimo, perdeva l'equilibrio e cadeva riportando frattura scomposta della rotula destra e distorsione della caviglia sinistra, come diagnosticate nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Avezzano ove veniva condotta il giorno stesso dell'evento e ricoverata il giorno seguente per essere sottoposta a successivo intervento chirurgico.
L'attrice ha quindi chiesto, in via principale, di condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 51.106,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in subordine, in caso di accertamento della propria concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, di condannare l'ente in misura proporzionale al grado di responsabilità dello stesso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo per l'assoluta genericità della domanda e per la carenza dei requisiti di cui agli artt.
163 nn. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.
Nel merito l'ente convenuto ha chiesto il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: i) la mancanza di adeguata prova in merito alla dinamica del sinistro ed all'esistenza del nesso causale;
ii) l'ascrivibilità dell'evento alla condotta della danneggiata la quale avrebbe potuto avvedersi del dissesto delle scale in quanto ben visibile e localizzato sotto il corrimano;
iii) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
3. Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi ed espletata una C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza del 31.7.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. La domanda formulata da parte attrice risulta parzialmente fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 5. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta relativa alla pretesa nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 n.3 e n.4 e 164 comma 4 c.p.c.
A tal riguardo occorre premettere che, a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo, la nullità della citazione si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, dal contenuto dell'atto introduttivo sono agevolmente individuabili la domanda formulata da parte attrice e le ragioni poste a base della stessa, sì da consentire al convenuto stesso l'approntamento di una precisa linea difensiva ed al giudicante l'immediata contezza del thema decidendum, ragion per cui l'eccezione preliminare di parte convenuta risulta insuscettibile di accoglimento.
6. Nel merito, la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Può infatti ritenersi pacifico che l'evento si sia verificato all'interno del cimitero ubicato nel CP_ comune di Luco dei Marsi e non può dunque dubitarsi della configurabilità in capo all' convenuto di una relazione di custodia rispetto ad un bene, cui sarebbe da ricondurre la produzione del danno secondo la tesi attorea, rientrante nel relativo demanio (cfr., Cass., sent. n. 526/87, con cui è stato chiarito come la relazione di custodia riguardi il bene demaniale “cimitero” con le sue accessioni).
Deve peraltro escludersi che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti, trattandosi di un tratto di scala all'interno di un cimitero cui era anche preposto un custode;
non è stato del resto puntualmente dedotto e, comunque, dimostrato che venga in rilievo un bene che, per caratteristiche e dimensioni, non consentirebbe una adeguata e tempestiva vigilanza.
7. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22,
Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24,
Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque
3 l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
4 - in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
8. Tanto premesso in linea generale e richiamato quanto già sopra esposto in ordine alla sussistenza del rapporto di custodia, nel caso di specie può in primo luogo ritenersi provato, sulla base delle condizioni dell'ultimo gradino della scala, che il bene oggetto di custodia fosse astrattamente idoneo ad inserirsi in una sequenza causale, quale quella prospettata, tale da determinare una caduta.
Depongono infatti in tal senso le dichiarazioni rese dai testi escussi (di seguito riportate), la documentazione fotografica prodotta dall'attrice e, non ultimo, il fatto che lo stesso ente convenuto non abbia specificamente contestato l'esistenza di una condizione di disconnessione (per come si dirà).
Ciò posto, l'attrice ha altresì assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, ossia l'avvenuta caduta a causa del dissesto dell'ultimo gradino.
La teste (figlia dell'attrice) ha infatti dichiarato di aver assistito direttamente Testimone_1 alla caduta in quanto si trovava insieme alla madre in quel momento;
in particolare, ha confermato che la caduta si è verificata allorquando la madre ha poggiato il piede sull'ultimo gradino della rampa di scale ed ha riferito che ella ha proprio sentito il cemento “sgretolarsi”; la teste ha altresì precisato che, venendo dall'alto, la rottura del gradino non era visibile.
Anche i testi, del tutto estranei rispetto alle parti, (custode del cimitero) ed Tes_2 Tes_3
(il quale si trovava nel cimitero il giorno dei fatti per cui è causa) hanno riferito di essere
[...] accorsi immediatamente dopo l'evento richiamati dalle urla dell'attrice e di averla trovata a terra, accanto al gradino ed impossibilitata a deambulare;
inoltre il teste precisato di aver preso Tes_2 servizio presso il cimitero nello stesso anno 2016, ha confermato che vi era una disconnessione continua sull'ultimo gradino.
Le suesposte dichiarazioni, puntuali e sostanzialmente concordi, possono essere ritenute attendibili.
5 Con particolare riguardo alla testimonianza resa dalla figlia non può infatti affermarsi, come pure eccepito dall'ente, l'inammissibilità di tale testimonianza né può escludersi aprioristicamente la relativa attendibilità solo in ragione del vincolo di parentela, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che allo scopo occorre avere riguardo anche alla presenza di ulteriori elementi che inficino la credibilità del teste (cfr., Cass. ord. n. 6001/2023).
Ebbene nella specie non solo non sono emersi tali ulteriori elementi, ma la puntuale testimonianza resa dalla figlia dell'attrice risulta del tutto compatibile: con il luogo ove l'attrice è stata rinvenuta nell'immediatezza dei fatti dagli altri testi escussi, come detto del tutto estranei rispetto ai fatti di causa;
con il fatto che il dissesto del gradino non è stato specificamente contestato dall'ente, il quale ha piuttosto dedotto come tale stato fosse visibile dall'utente della scala e, conseguentemente, evitabile con l'uso di una normale prudenza;
con le risultanze del referto di pronto soccorso presso cui l'attrice si è recata dopo circa un'ora dalla caduta, referto riportante conseguenze del tutto compatibili con una caduta quale quella allegata (come anche riscontrato dal C.T.U., per come si dirà).
Può dunque ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa della disconnessione del gradino, tenuto conto dell'evidente idoneità del bene, in tali condizioni, a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Non può dunque dubitarsi del fatto che la cosa oggetto di custodia, tenuto conto delle sue oggettive condizioni e della dinamica sopra riportata, sia stata concretamente idonea ad inserirsi nella sequenza causale che ha portato all'evento.
9. Il convenuto non ha di contro a sua volta assolto all'onere di dimostrare che la condotta CP_1 dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione della scala e, in particolare, del gradino dissestato, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nella specie: viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice discendeva a piedi i gradini di una scalinata e, dunque, in occasione di un'utilizzazione del tutto ordinaria del bene rispetto alla sua destinazione;
non è emerso che sul luogo vi fosse alcun segnale di pericolo di possibili cedimenti del gradino;
non è emerso che la disconnessione del gradino fosse visibile
6 anche da parte di chi scendeva (e non saliva) la scalinata, risultando piuttosto verosimile il contrario (come riferito dalla teste ); non è emerso, come pure dedotto dall'ente Tes_1 convenuto, che l'attrice fosse una frequentatrice abituale del cimitero e, conseguentemente, bene a conoscenza dello stato dei luoghi;
viene in rilievo un bene collocato all'interno di in un luogo destinato alla frequentazione di una pluralità di persone (peraltro spesso, verosimilmente, in uno stato di prevedibile sofferenza emotiva) cui è anche preposto personale di custodia, sicché è ben ragionevole, da parte dell'utente della scala, confidare in una particolare attenzione alla sua manutenzione.
Alla luce di tali considerazioni può quindi ritenersi sussistente responsabilità dell'ente custode e non è di contro configurabile un concorso colposo della danneggiata, la quale non risulta aver affatto tenuto una condotta imprudente.
10. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, sulla base dei referti medici e delle cartelle cliniche in atti e previa visita dell'attrice, ha infatti in primo luogo verificato che l'attrice ha riportato, a seguito del sinistro subito in data
8.3.2016, una frattura pluriframmentaria e scomposta della rotula destra (trattata chirurgicamente), ed una distorsione della caviglia sinistra.
Tale lesione, secondo l'ausiliario, risulta compatibile con la dinamica riferita e del resto in tal senso depongono anche le risultanze del referto di pronto soccorso dello stesso giorno dell'evento, oltre che le testimonianze sopra riportate.
Riscontrata tale lesione del bene salute, l'ausiliario ha altresì concluso che da tale lesione è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Ed infatti, stando alle risultanze dell'elaborato peritale, dall'esame obiettivo locale a carico dell'attrice si è rilevato:
- con riguardo al ginocchio destro, “procidenza del profilo anatomico a livello del comparto antero-mediale, dolente alla palpazione;
si rileva altresì eccedenza perimetrica di circa 3 cm ed ipotonotrofia della muscolatura quadricipitale con minus di circa 1 cm rispetto all'arto contro laterale;
esito cicatriziale chirurgico orientato verticalmente sulla superficie laterale del III medio inferiore della coscia, della lunghezza di cm 20 circa, ben consolidato e in ordine, di colorito
7 giallastro; altra cicatrice chirurgica verticale è presente sulla linea mediana della superficie anteriore del ginocchio stesso, anch'esso della lunghezza di cm 20 circa, ben consolidato ed in ordine;
limitata la motilità in flessione con arresto antalgico a circa 90 gradi in assenza di carico”;
- con riguardo alla caviglia sinistra, “tumefazione di tessuti molli con eccedenza perimetrica a livello bi malleolare di circa 1,5 cm rispetto al contro laterale;
dolenzia palpatoria in sede sub malleolare esterna;
limitazione antalgica di circa 1/3 del movimento di supinazione del piede sulla sotto-astragalica; completa e non dolente la motilità in flesso-estensione sulla tibio-tarsica.
Accosciamento cauto ed incompleto a destra;
deambulazione autonoma lievemente claudicante”.
Sulla base di tali elementi il consulente ha quantificato, dando conto dei criteri medico legali di riferimento utilizzati, il danno biologico permanente nella misura del 8%, nonché in giorni 45
l'invalidità temporanea totale ed in giorni 60 l'invalidità temporanea parziale al 50% (si vedano, in particolare, le pagine 8-10 dell'elaborato).
L'ausiliario ha altresì ravvisato la congruità delle spese mediche documentate nella minor misura di € 740,00, escludendo per altro verso la necessità di spese future.
Le suesposte conclusioni peritali possono essere condivise, in quanto congruamente ed analiticamente motivate sulla base della documentazione esaminata, della visita dell'attrice e dei criteri valutativi utilizzati, oltre a non essere state oggetto di specifiche e puntuali considerazioni critiche.
Per quanto quindi concerne la concreta liquidazione del danno riconosciuto come esistente giova precisare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività
e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n.
7513/2018).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca di verificazione e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non
8 patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, Cass., sent. n. 33005/21, nonché, con riguardo all'applicabilità di tali tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche con riguardo al danno biologico per lesioni c.d. micropermanenti, Cass., ord. n. 32373/23, Cass., ord. n.
4509/2022).
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della
C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (72 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 20.693,85 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, importo già liquidato all'attualità, rispetto alla data delle suindicate tabelle, trattandosi di debito di valore e dunque già comprensivo della rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo
(trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione).
Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico – relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24,
Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno e peraltro, anche a voler ritenere sufficiente un'allegazione enucleabile dall'entità dell'importo richiesto a titolo risarcitorio, detto danno non potrebbe neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie un rilievo una lesione macropermanente (cfr.,
Cass., ord. n. 13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità).
Del pari alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione.
9 La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
(cfr., Cass., ord. n. 31681/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico – relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
Di contro è onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Simili elementi non risultano analiticamente dedotti e non sono stati comunque dimostrati, sicché sono insussistenti i presupposti per accordare tale ulteriore specifico importo.
Può poi riconoscersi il danno patrimoniale richiesto limitatamente alle sole spese mediche documentate e ritenute congrue dall'ausiliario, con conseguente riconoscimento dell'importo complessivo di 905,02 (già liquidato all'attualità, rispetto alla data dell'evento, per le medesime suesposte motivazioni con riguardo al danno biologico).
L'importo del risarcimento così come complessivamente determinato e già rivalutato (€
21.598,87) deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso (8.3.2016) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta;
tali pese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, secondo il criterio del decisum, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€
5.201,00/26.000,00) tenuto conto della contenuta complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
10 Analogamente a carico di parte convenuta deve essere definitivamente posto il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 160 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da nei confronti Parte_1 del e per l'effetto condanna il al pagamento Controparte_1 Controparte_1 in favore di della complessiva somma di € 21.598,87 oltre interessi al saggio legale Parte_1 sulla somma devalutata all'epoca dell'evento (come indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico del il compenso liquidato al C.T.U. Controparte_1 con separato decreto.
Così deciso in data 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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