Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2646 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. BENVENUTI SAMUELE e dall'avv. MAGNANI ROMINA con ricorso depositato in data 11/12/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli (Cesena 01.11.2009) e Persona_1 Per_2
(Cesena 13.09.2011).
[...]
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1. Le minori vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, attualmente nella abitazione sita in Cesena via Romeo Zoppi n. 61 int. 7 e successivamente nella abitazione in cui la madre si trasferirà, sempre in Cesena;
2. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé le figlie quanto più possibile secondo accordi e comunque non meno di: due giorni infrasettimanali (prendendole a scuola e tenendole per il pernotto i giorni mercoledì e venerdì) e a fine settimana alterni dal sabato dopo pranzo alla domenica dopo cena (ore 21.00); durante le vacanze natalizie per sette giorni, comprensivi del Natale o del Capodanno, ad anni alterni (23-30 dicembre ovvero 31 dicembre - 6 gennaio); durante le vacanze Pasquali per quattro giorni ad anni alterni;
per tre settimane durante le vacanze estive, anche suddivisibili in due o tre periodi tra giugno luglio e agosto secondo accordi da assumere entro il 30 maggio (in mancanza di accordo ad anni alterni prima settimana di luglio e prime di settimane di agosto, o seconda settimana di luglio e terza e quarta settimana di agosto, considerate dal sabato al sabato, 2025 prime settimane con il padre);
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3. il sig. provvederà a corrispondere alla signora a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e la somma Per_1 Per_2 di € 250,00 per ogni figlia (€ 500,00), rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi alla signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di CP_1 ogni mese a far data dal mese di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo del Tribunale di Forlì del 09.06.2017; 4. le parti concordano che l'assegno unico INPS in favore delle minori continuerà ad essere percepito nella misura del 100 % dalla signora CP_1
5. le parti concordano, altresì, che a titolo di contributo alle spese abitative, il signor verserà alla moglie, entro 10 giorni dalla vendita dell'immobile sito in Pt_1
Cesena Via Romeo Zoppi n.61 int. 7 la somma di € 50.000,00;
6. le parti infine dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, avendo regolato già le questioni patrimoniali relative ai beni acquistati durante la convivenza;
7. Spese legali compensate. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 11/12/2024 e riportato in parte motiva. Spese compensate, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 02/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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