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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 9100/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
« », in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato 30 dicembre 2021 espose Parte_1 che:
- egli è dipendente a tempo indeterminato della convenuta dal 1° novembre
2020, con inquadramento quale IMPIEGATO nel LIV. B del CCNL di settore
(“CASE DI CURA AIOP – PERSONALE NON MEDICO”);
- aveva tuttavia svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni superiori sussumibili nel LIV. D del CCNL (ovvero, in subordine, nel livello C).
Per tali ragioni la parte ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio asserito diritto all'inquadramento nel liv. D del CCNL (ovvero, in subordine, nel livello
C) e la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori e con rifusione di spese.
1
Sentenza R.G. n° 9100/21 La « si è costituita Controparte_1 deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe svolto le asserite mansioni superiori.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Preliminarmente, deve rilevarsi che la convenuta – in quanto costituita dalla
, quale sua socia unica - è verosimilmente qualificabile come Parte_3
«società a partecipazione pubblica» (cioè, a controllo pubblico, partecipata direttamente da amministrazioni pubbliche o da altre società a controllo pubblico); ovvero, quale società “in house providing” (ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. o e 16 del D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175, secondo cui sono definite
«società in house» quelle società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalla/e P.A. che esercita/no su di esse il c.d. “controllo analogo”, che consiste nella situazione in cui la P.A. esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza 2
Sentenza R.G. n° 9100/21 determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata).
Per siffatte società è previsto che la eventuale partecipazione di capitali privati possa avvenire solo se prescritta da norme di legge e comunque in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
ed ancora, che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
Ciò nondimeno, pur trattandosi sostanzialmente di strutture corrispondenti ad una articolazione interna della P.A. (cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2019 N° 22712), secondo i più convincenti arresti della giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che, anche nel caso di società partecipata al cento per cento da un ENTE pubblico, le vicende dei rapporti di lavoro del personale delle società sono di norma regolate secondo la disciplina del lavoro privato, in quanto la società di capitale con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un organismo pubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni, atteso che il rapporto tra società e soggetto pubblico è di assoluta autonomia non essendo a quest'ultimo consentito di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società di capitale mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società (cfr.
CASS. LAV. 22 MARZO 2018 N° 7222).
Tanto, ovviamente, tranne che sussista una disciplina legislativa specifica espressamente derogatoria delle norme privatistiche, ovvero siano individuabili ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni o le quote della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e, con riferimento ai rapporti di lavoro, 27 MARZO 2017 N° 7759, entrambe CP_3 citate da 29 AGOSTO 2018 N° 21378). CP_4
Ad esempio, una disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla pronuncia testé citata e altresì da N° 3621, è Parte_4
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Sentenza R.G. n° 9100/21 rappresentata dall'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall'art.
35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed al comma 2 prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», prevedendo, inoltre, al comma 2-bis che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione: sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce ad esempio la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Ed ancora, lo stesso D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175, all'art. 19 (“GESTIONE
DEL PERSONALE”), prevede che:
→ (co. 1) in linea di principio, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dal capo I, titolo II, del libro V del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
e dai contratti collettivi;
→ (co. 2) le società a controllo pubblico devono tuttavia stabilire, con propri
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Sentenza R.G. n° 9100/21 provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principî, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principî di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001
(secondo il quale: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principî: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) LETTERA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145; e- Pt_5 ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso”).
Deve quindi ritenersi che, nella fattispecie in esame in questa sede, in cui si controverte (solo) di aspetti funzionali del rapporto di lavoro (attinenti allo svolgimento delle mansioni), per i quali non sussiste alcuna specifica disciplina legislativa espressamente derogatoria delle norme privatistiche, deve farsi applicazione (solo) della disciplina del lavoro privato
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Sentenza R.G. n° 9100/21 (essendo di converso inapplicabile la speciale disciplina relativa all'inammissibile acquisizione, pur a fronte dello svolgimento di mansioni superiori, del superiore inquadramento, di cui all'art. 52, co. 1 e 5, D. Lgs.
30 marzo 2001 n° 165).
In termini, si vedano altresì:
➢ CASS. LAV. 1° DICEMBRE 2022 N° 35421: «Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal
d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati;
ne consegue che l'art. 18 del d.l. n.
112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale, imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.»;
➢ CASS. 1° SETTEMBRE 2023 N° 25590: «Il rapporto di lavoro che si Pt_2 instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale che gestisce una farmacia e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private;
l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la
S.C. - in relazione a vicenda nella quale un farmacista collaboratore aveva agito per il riconoscimento di un superiore inquadramento per avere egli ricoperto per un determinato arco temporale il ruolo di direttore - ha escluso che la regola concorsuale imposta dall'art. 10 della l. n. 475 del 1968 per l'assunzione del farmacista direttore, così come quella fissata dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 per
l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, potesse indurre quali conseguenze l'inapplicabilità dell'art.
2103 c.c. e la giuridica impossibilità di attribuzione della qualifica di
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Sentenza R.G. n° 9100/21 direttore al collaboratore già in servizio, in possesso dei necessari titoli, assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori)».
Del resto, non è contestato che debba applicarsi, al rapporto di lavoro in questione, il CCNL CASE DI CURA AIOP – PERSONALE NON MEDICO, il cui art. 15 prevede espressamente che: “… nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore in servizio, il lavoratore – sempreché sia in possesso del titolo professionale e salva diversa volontà del lavoratore - sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a:
- 9 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B,
C, D, E;
- 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS.
…».
Deve pertanto ritenersi che, in mancanza di una specifica normativa che imponga in casi siffatti la piena assimilazione al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (come invece avviene, ad esempio, in materia di assunzioni
e di inammissibile conversione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato), non può richiamarsi la normativa speciale predetta, bensì la disciplina contrattuale collettiva pacificamente applicata al rapporto di lavoro de quo, anche alla stregua del rinvio previsto dall'art. 2103 cod. civ.
(secondo cui: «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi»).
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Nel merito, il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è tuttavia infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento 7
Sentenza R.G. n° 9100/21 giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore: cfr. CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf..
In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il preciso onere di effettuare - in relazione alle mansioni espletate - una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata.
In breve, non basta dire (come efficacemente afferma CASS. LAV. 21 MAGGIO
2003 N° 8025): questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata;
ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale. Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche
CASS. SEZ. LAVORO, 22 AGOSTO 2007 N. 17896 e 12 MAGGIO 2006 N. 11037).
Ancora, è stato precisato che, affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa. In
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Sentenza R.G. n° 9100/21 buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore-creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. CASS. SEZ. LAVORO, 24 OTTOBRE 2005, N. 20523 e, ancora, CASS. SEZ. LAVORO, 21 MAGGIO 2003, N. 8025 nonché CASS. SEZ. LAVORO,
23 GENNAIO 2003, N. 1012).
Deve in definitiva ritenersi che incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale (v. anche CASS, SEZ. LAV., 3
GENNAIO 2013, N. 45).
Inoltre, 10 LUGLIO 2009 N° 16200 ha precisato che: “Agli effetti CP_4 della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata”.
Dovendosi altresì rimarcare che: “L'assegnazione ad un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell'imprenditore, ancorché adottata dopo la detta
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Sentenza R.G. n° 9100/21 assegnazione, idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento; tale scelta non è sindacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta "promozione automatica" ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.” (sic CASS. LAV. 5 FEBBRAIO 2009 N° 2836).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, applicando i citati principî al presente giudizio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se la parte ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del CCNL CASE DI CURA AIOP – PERSONALE NON MEDICO, il quale prevede un sistema di classificazione articolato in sei categorie (denominate, rispettivamente, A, B, C, D, DS, E), ciascuna caratterizzata da distinte posizioni economiche, sì come individuate nelle declaratorie che descrivono l'insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro (precisandosi altresì che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2095 c.c., sono considerati impiegati i lavoratori inquadrati nelle qualifiche di IMPIEGATO D'ORDINE e di OPERATORE DI CENTRI ELETTRONICI, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da
B1 a E2, ovvero operai il restante personale).
In particolare, con riferimento al caso qui in esame, nella CATEGORIA B sono classificati i « … lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima», prevedendosi altresì, per la posizione economica B1, che: «Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite. La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole
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Sentenza R.G. n° 9100/21 operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete: … … - attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità della
STRUTTURA».
Nella CATEGORIA C sono invece classificati i «… lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo del proprio profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti», prevedendosi altresì, per la posizione economica C1, il personale amministrativo che: «… svolge mansioni amministrativo – contabili complesse con elaborazione concettuale – anche mediante l'ausilio di tecnologia, elettronica e/o informatica – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ed attività di programmazione, studio e ricerca».
Nella CATEGORIA D sono infine classificati i « … lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale», prevedendosi altresì, per la posizione economica D1, la figura del collaboratore amministrativo, il quale «… … svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori di provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito».
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Orbene, le produzioni documentali e le prove testimoniali acquisite non hanno consentito di asseverare la tesi attorea secondo cui la parte ricorrente, sebbene formalmente inquadrata nella CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1, avrebbe invece svolto, per il periodo dedotto in giudizio, in via continuativa ed
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Sentenza R.G. n° 9100/21 esclusiva, o almeno ampiamente prevalente, mansioni inquadrabili nella
CATEGORIA D o, almeno, C.
In particolare, anche a voler prescindere dai testi che hanno confermato le circostanze articolate dalla convenuta, deve rilevarsi che i testi addotti da parte ricorrente – peraltro non tutti aventi qualifiche e funzioni tali da giustificare la diretta conoscenza da parte loro delle caratteristiche dell'attività svolta dall'istante alle dipendenze della convenuta – si sono limitati a confermare (spesso solo parzialmente) i capitoli di prova articolati in ricorso, dai quali tuttavia non si evincono affatto i particolari relativi all'inserimento delle mansioni svolte dal ricorrente nell'ambito della organizzazione funzionale dell'azienda, in special modo per quanto attiene ai rapporti con i dirigenti e/o altri funzionari responsabili, sui quali non vi è alcun cenno.
In altri termini, limitarsi ad asserire che il ricorrente svolgeva “in autonomia”, ovvero provvedeva “all'effettuazione”, ovvero “si occupava” di determinate mansioni – senza in alcun modo farsi carico di precisarne gli aspetti “relazionali” all'interno dell'azienda – determina una intrinseca genericità della prospettazione attorea che non consente di ritenere dimostrata la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito.
Non può dunque affermarsi che le mansioni in concreto svolte non fossero corrispondenti a quelle proprie dell'impiegato d'ordine (categoria B), in quanto anche queste presuppongono «autonomia e responsabilità», sia pure
«nell'ambito di prescrizioni di massima», prevedono «piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate» e comprendono «attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità».
In particolare, non è stato dimostrato che le mansioni espletate fossero caratterizzate da una particolare complessità, con elaborazione concettuale (requisito prescritto per l'impiegato di concetto, categoria C) né,
a maggior ragione, dall'ulteriore requisito della discrezionalità operativa nella elaborazione di atti, prescritto, in aggiunta allo svolgimento di compiti
12
Sentenza R.G. n° 9100/21 complessi, per la categoria D.
D'altra parte, deve comunque applicarsi un criterio di prevalenza che, sebbene basato non solo su comparazioni di tipo puramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario od occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.(1)
Del resto, in ordine alle dichiarazioni testimoniali acquisite, occorre rammentare i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della prova: "La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).
Ancora, deve richiamarsi il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale
è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. I, 3 APRILE 2007 N° 8358, cui adde CP_2 [...]
N° 313). Parte_6
Inoltre si deve rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c.,
“qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (sic CASS.
SEZ. II, 5 MAGGIO 2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26 MAGGIO 1999 N° 5133; successivamente, sempre nello stesso senso, CASS. II, 15 FEBBRAIO 2010 N° CP_2
3468).
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Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art.
91 cpc. (dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non
è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo), applicandosi peraltro ratione temporis
l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre
2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Trattasi, invero, di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel
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Sentenza R.G. n° 9100/21 presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile
2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” (cioè, “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o
“paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè, senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (in conseguenza, ad esempio, di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno jus superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della stessa CORTE COSTITUZIONALE, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una decisione di una CORTE EUROPEA o di una nuova regolamentazione nel diritto dell'UNIONE EUROPEA);
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»” (ipotesi, quest'ultima, in cui può eventualmente sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova”).
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Né pare configurabile alcuna soccombenza reciproca (nemmeno parziale) in ragione del fatto che sia stata ritenuta inaccoglibile una eccezione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito formulata dalla parte poi risultata integralmente e sostanzialmente vittoriosa in relazione al petitum principale, dovendosi infatti opinare che: “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con
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Sentenza R.G. n° 9100/21 particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (sic CASS. SEZ. VI-II, 2 SETTEMBRE 2014 N°
18503; in senso conforme, si veda CASS. SEZ. V, 17 APRILE 2019 N° 10685).
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E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa, trattandosi di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, che tuttavia richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 21 NOVEMBRE
2017 N° 27623), dovendosi altresì precisare che l'abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione
(cfr. anche CASS. SEZ. III, 29 SETTEMBRE 2016 N° 19285, che si richiama anche a C. COST., SENT. 26 GIUGNO 2016 N. 152), ma deve consistere in difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei
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Sentenza R.G. n° 9100/21 presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la manifesta falsità): ciò che, invero, non pare essersi verificato nella fattispecie in esame in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi €.2.700,oo ex D.M. n°
55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.
Taranto, 16 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 9100/21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ordine alla necessità di applicare il criterio della prevalenza, avendo riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro, cfr. CASS. LAV. 18/5/1988 n° 3459 e CASS. LAV. 19/6/1987 n° 5401. In ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, peraltro, la normalità delle attività svolte – in mancanza di deroghe e/o regole specifiche previste dalla disciplina collettiva – costituisce il parametro cui commisurare la mansione prevalente tenendo conto, per la concreta individuazione della detta “normalità”, che essa “non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (sic CASS. LAV. 23 MARZO 1999 N° 2744; conformi CASS. LAV. NN° 6501/03, 11069/00 e 2637/00). Si vedano anche 18 MARZO 2011 N° 6303, 22 DICEMBRE 2009 N° 26978 e 12 APRILE 2006 n° 8529. CP_4
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Sentenza R.G. n° 9100/21
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
« », in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato 30 dicembre 2021 espose Parte_1 che:
- egli è dipendente a tempo indeterminato della convenuta dal 1° novembre
2020, con inquadramento quale IMPIEGATO nel LIV. B del CCNL di settore
(“CASE DI CURA AIOP – PERSONALE NON MEDICO”);
- aveva tuttavia svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni superiori sussumibili nel LIV. D del CCNL (ovvero, in subordine, nel livello C).
Per tali ragioni la parte ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio asserito diritto all'inquadramento nel liv. D del CCNL (ovvero, in subordine, nel livello
C) e la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori e con rifusione di spese.
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Sentenza R.G. n° 9100/21 La « si è costituita Controparte_1 deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe svolto le asserite mansioni superiori.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Preliminarmente, deve rilevarsi che la convenuta – in quanto costituita dalla
, quale sua socia unica - è verosimilmente qualificabile come Parte_3
«società a partecipazione pubblica» (cioè, a controllo pubblico, partecipata direttamente da amministrazioni pubbliche o da altre società a controllo pubblico); ovvero, quale società “in house providing” (ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. o e 16 del D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175, secondo cui sono definite
«società in house» quelle società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalla/e P.A. che esercita/no su di esse il c.d. “controllo analogo”, che consiste nella situazione in cui la P.A. esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza 2
Sentenza R.G. n° 9100/21 determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata).
Per siffatte società è previsto che la eventuale partecipazione di capitali privati possa avvenire solo se prescritta da norme di legge e comunque in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
ed ancora, che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
Ciò nondimeno, pur trattandosi sostanzialmente di strutture corrispondenti ad una articolazione interna della P.A. (cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2019 N° 22712), secondo i più convincenti arresti della giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che, anche nel caso di società partecipata al cento per cento da un ENTE pubblico, le vicende dei rapporti di lavoro del personale delle società sono di norma regolate secondo la disciplina del lavoro privato, in quanto la società di capitale con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un organismo pubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni, atteso che il rapporto tra società e soggetto pubblico è di assoluta autonomia non essendo a quest'ultimo consentito di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società di capitale mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società (cfr.
CASS. LAV. 22 MARZO 2018 N° 7222).
Tanto, ovviamente, tranne che sussista una disciplina legislativa specifica espressamente derogatoria delle norme privatistiche, ovvero siano individuabili ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni o le quote della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591/2016 e, con riferimento ai rapporti di lavoro, 27 MARZO 2017 N° 7759, entrambe CP_3 citate da 29 AGOSTO 2018 N° 21378). CP_4
Ad esempio, una disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla pronuncia testé citata e altresì da N° 3621, è Parte_4
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Sentenza R.G. n° 9100/21 rappresentata dall'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall'art.
35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed al comma 2 prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», prevedendo, inoltre, al comma 2-bis che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione: sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce ad esempio la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Ed ancora, lo stesso D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175, all'art. 19 (“GESTIONE
DEL PERSONALE”), prevede che:
→ (co. 1) in linea di principio, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dal capo I, titolo II, del libro V del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
e dai contratti collettivi;
→ (co. 2) le società a controllo pubblico devono tuttavia stabilire, con propri
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Sentenza R.G. n° 9100/21 provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principî, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principî di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001
(secondo il quale: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principî: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) LETTERA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145; e- Pt_5 ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso”).
Deve quindi ritenersi che, nella fattispecie in esame in questa sede, in cui si controverte (solo) di aspetti funzionali del rapporto di lavoro (attinenti allo svolgimento delle mansioni), per i quali non sussiste alcuna specifica disciplina legislativa espressamente derogatoria delle norme privatistiche, deve farsi applicazione (solo) della disciplina del lavoro privato
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Sentenza R.G. n° 9100/21 (essendo di converso inapplicabile la speciale disciplina relativa all'inammissibile acquisizione, pur a fronte dello svolgimento di mansioni superiori, del superiore inquadramento, di cui all'art. 52, co. 1 e 5, D. Lgs.
30 marzo 2001 n° 165).
In termini, si vedano altresì:
➢ CASS. LAV. 1° DICEMBRE 2022 N° 35421: «Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal
d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati;
ne consegue che l'art. 18 del d.l. n.
112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale, imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.»;
➢ CASS. 1° SETTEMBRE 2023 N° 25590: «Il rapporto di lavoro che si Pt_2 instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale che gestisce una farmacia e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private;
l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la
S.C. - in relazione a vicenda nella quale un farmacista collaboratore aveva agito per il riconoscimento di un superiore inquadramento per avere egli ricoperto per un determinato arco temporale il ruolo di direttore - ha escluso che la regola concorsuale imposta dall'art. 10 della l. n. 475 del 1968 per l'assunzione del farmacista direttore, così come quella fissata dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 per
l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, potesse indurre quali conseguenze l'inapplicabilità dell'art.
2103 c.c. e la giuridica impossibilità di attribuzione della qualifica di
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Sentenza R.G. n° 9100/21 direttore al collaboratore già in servizio, in possesso dei necessari titoli, assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori)».
Del resto, non è contestato che debba applicarsi, al rapporto di lavoro in questione, il CCNL CASE DI CURA AIOP – PERSONALE NON MEDICO, il cui art. 15 prevede espressamente che: “… nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore in servizio, il lavoratore – sempreché sia in possesso del titolo professionale e salva diversa volontà del lavoratore - sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a:
- 9 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B,
C, D, E;
- 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS.
…».
Deve pertanto ritenersi che, in mancanza di una specifica normativa che imponga in casi siffatti la piena assimilazione al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (come invece avviene, ad esempio, in materia di assunzioni
e di inammissibile conversione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato), non può richiamarsi la normativa speciale predetta, bensì la disciplina contrattuale collettiva pacificamente applicata al rapporto di lavoro de quo, anche alla stregua del rinvio previsto dall'art. 2103 cod. civ.
(secondo cui: «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi»).
**********************
Nel merito, il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è tuttavia infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento 7
Sentenza R.G. n° 9100/21 giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore: cfr. CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf..
In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il preciso onere di effettuare - in relazione alle mansioni espletate - una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata.
In breve, non basta dire (come efficacemente afferma CASS. LAV. 21 MAGGIO
2003 N° 8025): questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata;
ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale. Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche
CASS. SEZ. LAVORO, 22 AGOSTO 2007 N. 17896 e 12 MAGGIO 2006 N. 11037).
Ancora, è stato precisato che, affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa. In
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Sentenza R.G. n° 9100/21 buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore-creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. CASS. SEZ. LAVORO, 24 OTTOBRE 2005, N. 20523 e, ancora, CASS. SEZ. LAVORO, 21 MAGGIO 2003, N. 8025 nonché CASS. SEZ. LAVORO,
23 GENNAIO 2003, N. 1012).
Deve in definitiva ritenersi che incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale (v. anche CASS, SEZ. LAV., 3
GENNAIO 2013, N. 45).
Inoltre, 10 LUGLIO 2009 N° 16200 ha precisato che: “Agli effetti CP_4 della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata”.
Dovendosi altresì rimarcare che: “L'assegnazione ad un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell'imprenditore, ancorché adottata dopo la detta
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Sentenza R.G. n° 9100/21 assegnazione, idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento; tale scelta non è sindacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta "promozione automatica" ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.” (sic CASS. LAV. 5 FEBBRAIO 2009 N° 2836).
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Orbene, applicando i citati principî al presente giudizio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante.
Occorrendo verificare - in punto di fatto - se la parte ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori, si deve avere riguardo alle previsioni del CCNL CASE DI CURA AIOP – PERSONALE NON MEDICO, il quale prevede un sistema di classificazione articolato in sei categorie (denominate, rispettivamente, A, B, C, D, DS, E), ciascuna caratterizzata da distinte posizioni economiche, sì come individuate nelle declaratorie che descrivono l'insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro (precisandosi altresì che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2095 c.c., sono considerati impiegati i lavoratori inquadrati nelle qualifiche di IMPIEGATO D'ORDINE e di OPERATORE DI CENTRI ELETTRONICI, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da
B1 a E2, ovvero operai il restante personale).
In particolare, con riferimento al caso qui in esame, nella CATEGORIA B sono classificati i « … lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima», prevedendosi altresì, per la posizione economica B1, che: «Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite. La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole
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Sentenza R.G. n° 9100/21 operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete: … … - attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità della
STRUTTURA».
Nella CATEGORIA C sono invece classificati i «… lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo del proprio profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti», prevedendosi altresì, per la posizione economica C1, il personale amministrativo che: «… svolge mansioni amministrativo – contabili complesse con elaborazione concettuale – anche mediante l'ausilio di tecnologia, elettronica e/o informatica – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ed attività di programmazione, studio e ricerca».
Nella CATEGORIA D sono infine classificati i « … lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale», prevedendosi altresì, per la posizione economica D1, la figura del collaboratore amministrativo, il quale «… … svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori di provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito».
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Orbene, le produzioni documentali e le prove testimoniali acquisite non hanno consentito di asseverare la tesi attorea secondo cui la parte ricorrente, sebbene formalmente inquadrata nella CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1, avrebbe invece svolto, per il periodo dedotto in giudizio, in via continuativa ed
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Sentenza R.G. n° 9100/21 esclusiva, o almeno ampiamente prevalente, mansioni inquadrabili nella
CATEGORIA D o, almeno, C.
In particolare, anche a voler prescindere dai testi che hanno confermato le circostanze articolate dalla convenuta, deve rilevarsi che i testi addotti da parte ricorrente – peraltro non tutti aventi qualifiche e funzioni tali da giustificare la diretta conoscenza da parte loro delle caratteristiche dell'attività svolta dall'istante alle dipendenze della convenuta – si sono limitati a confermare (spesso solo parzialmente) i capitoli di prova articolati in ricorso, dai quali tuttavia non si evincono affatto i particolari relativi all'inserimento delle mansioni svolte dal ricorrente nell'ambito della organizzazione funzionale dell'azienda, in special modo per quanto attiene ai rapporti con i dirigenti e/o altri funzionari responsabili, sui quali non vi è alcun cenno.
In altri termini, limitarsi ad asserire che il ricorrente svolgeva “in autonomia”, ovvero provvedeva “all'effettuazione”, ovvero “si occupava” di determinate mansioni – senza in alcun modo farsi carico di precisarne gli aspetti “relazionali” all'interno dell'azienda – determina una intrinseca genericità della prospettazione attorea che non consente di ritenere dimostrata la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito.
Non può dunque affermarsi che le mansioni in concreto svolte non fossero corrispondenti a quelle proprie dell'impiegato d'ordine (categoria B), in quanto anche queste presuppongono «autonomia e responsabilità», sia pure
«nell'ambito di prescrizioni di massima», prevedono «piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate» e comprendono «attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità».
In particolare, non è stato dimostrato che le mansioni espletate fossero caratterizzate da una particolare complessità, con elaborazione concettuale (requisito prescritto per l'impiegato di concetto, categoria C) né,
a maggior ragione, dall'ulteriore requisito della discrezionalità operativa nella elaborazione di atti, prescritto, in aggiunta allo svolgimento di compiti
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Sentenza R.G. n° 9100/21 complessi, per la categoria D.
D'altra parte, deve comunque applicarsi un criterio di prevalenza che, sebbene basato non solo su comparazioni di tipo puramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario od occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.(1)
Del resto, in ordine alle dichiarazioni testimoniali acquisite, occorre rammentare i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della prova: "La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).
Ancora, deve richiamarsi il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale
è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. I, 3 APRILE 2007 N° 8358, cui adde CP_2 [...]
N° 313). Parte_6
Inoltre si deve rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c.,
“qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (sic CASS.
SEZ. II, 5 MAGGIO 2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26 MAGGIO 1999 N° 5133; successivamente, sempre nello stesso senso, CASS. II, 15 FEBBRAIO 2010 N° CP_2
3468).
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Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art.
91 cpc. (dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non
è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo), applicandosi peraltro ratione temporis
l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre
2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Trattasi, invero, di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel
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Sentenza R.G. n° 9100/21 presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile
2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” (cioè, “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o
“paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè, senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (in conseguenza, ad esempio, di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno jus superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della stessa CORTE COSTITUZIONALE, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una decisione di una CORTE EUROPEA o di una nuova regolamentazione nel diritto dell'UNIONE EUROPEA);
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»” (ipotesi, quest'ultima, in cui può eventualmente sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova”).
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Né pare configurabile alcuna soccombenza reciproca (nemmeno parziale) in ragione del fatto che sia stata ritenuta inaccoglibile una eccezione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito formulata dalla parte poi risultata integralmente e sostanzialmente vittoriosa in relazione al petitum principale, dovendosi infatti opinare che: “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con
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Sentenza R.G. n° 9100/21 particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (sic CASS. SEZ. VI-II, 2 SETTEMBRE 2014 N°
18503; in senso conforme, si veda CASS. SEZ. V, 17 APRILE 2019 N° 10685).
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E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa, trattandosi di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, che tuttavia richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 21 NOVEMBRE
2017 N° 27623), dovendosi altresì precisare che l'abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione
(cfr. anche CASS. SEZ. III, 29 SETTEMBRE 2016 N° 19285, che si richiama anche a C. COST., SENT. 26 GIUGNO 2016 N. 152), ma deve consistere in difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei
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Sentenza R.G. n° 9100/21 presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la manifesta falsità): ciò che, invero, non pare essersi verificato nella fattispecie in esame in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi €.2.700,oo ex D.M. n°
55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.
Taranto, 16 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ordine alla necessità di applicare il criterio della prevalenza, avendo riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro, cfr. CASS. LAV. 18/5/1988 n° 3459 e CASS. LAV. 19/6/1987 n° 5401. In ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, peraltro, la normalità delle attività svolte – in mancanza di deroghe e/o regole specifiche previste dalla disciplina collettiva – costituisce il parametro cui commisurare la mansione prevalente tenendo conto, per la concreta individuazione della detta “normalità”, che essa “non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (sic CASS. LAV. 23 MARZO 1999 N° 2744; conformi CASS. LAV. NN° 6501/03, 11069/00 e 2637/00). Si vedano anche 18 MARZO 2011 N° 6303, 22 DICEMBRE 2009 N° 26978 e 12 APRILE 2006 n° 8529. CP_4
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