Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5961/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Danila de Santis (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio della stessa professionista in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, giusta procura agli atti
- APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa, dall'avv. Gennaro CP_1 C.F._2
Monsurrò (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello C.F._3
stesso professionista in Torre Annunziata (NA) alla via Gambardella n. 120, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione di primo grado
- APPELLATA nonché
(C.F. , in persona del Presidente p.t., via Santa Lucia n. Controparte_2 P.IVA_2
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- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4890/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Tommaso Pentangelo, resa nel giudizio n. 6963/2021 RG, pubblicata il 13.09.2022, difetto di giurisdizione - impugnazione estratto ruolo pagina 1 di 9
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la CP_1 CP_2
e l' impugnando l'estratto ruolo n. 2016 / 13336 dal
[...] Parte_1
quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 07120160109377855000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al numero di R.G.
6963/2021ed assegnata al G.d.P. dott. Tommaso Pentangelo.
Si costituiva in giudizio l' eccependo e chiedendo di Controparte_3
dichiarare: “in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore della
Commissione Tributaria di Napoli;
in subordine ma sempre preliminarmente l'inammissibilità
e/o improcedibilità della domanda perché l'estratto di ruolo è impugnabile solo in funzione recuperatoria e, invece nel caso che ci occupa la cartella è stata notificata e non opposta nei termini di legge;
nel merito, in via subordinata: di dichiarare inammissibile l'opposizione per il mancato decorso del termine prescrizionale, anche senza il beneficio cautelare della normativa emergenziale covid”.
Con sentenza n. 4890/2022, depositata in data 13.09.2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta l'opposizione ammissibile, accoglieva la domanda e per l'effetto dichiarava prescritto il diritto di cui all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.
07120160109377855000, condannando l' alla refusione delle spese processuali nei CP_4
confronti dell'opponente, con distrazione.
Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1
citazione notificato in data 20.11.2022, sostanzialmente sostenendo ed eccependo: “difetto di giurisdizione del giudice di primo grado;
inammissibilità della impugnazione dell'estratto ruolo nel caso di cartella ritualmente notificata, carenza di interesse ad agire per assenza di concreta ed attuale minaccia di esecuzione;
inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.; errata qualificazione giuridica della domanda;
irretrattabilità del credito;
legge 215/2021; nullità della sentenza per violazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della prova non adeguata alle risultanze oggettive;
correttezza della notifica della cartella;
valida esibizione documentale ai fini istruttori;
pagina 2 di 9 erronea liquidazione delle spese a carico dell'appellante; sproporzione nella liquidazione delle spese: violazione l. 17.2.2012 n.10”.
Concludeva quindi chiedendo di dichiarare: “preliminarmente, il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario e, quindi della Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli vertendosi in materia di tasse in subordine dichiarare l'incompetenza Controparte_2
dell'adito Giudice ratione materiae stante la competenza funzionale per materia del Tribunale di
Napoli ovvero di Roma in forza del disposto di cui all'art. 9 c.p.c.; nel merito, dichiarare la validità della pretesa esattoriale stante la rituale notifica della cartella e del preavviso di fermo, la sospensione della riscossione, la validità decennale del diritto all'esecuzione, rilevando in ogni caso che all'atto della proposizione della domanda non erano ancora maturati neppure i termini prescrizionali brevi triennali attesa la compiuta notifica di successivi atti interruttivi”.
In data 01.03.2023, si costituiva l'appellata depositando comparsa di costituzione CP_1
in cui contestava puntualmente i motivi addotti dall'appellante e in particolare: la corretta giurisdizione del giudice adito, l'avvenuto decorso del termine di prescrizione;
l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto ruolo ricorrendo, in maniera esplicita, l'interesse ad agire del contribuente. Eccepiva altresì l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. poiché mancante di alcuni fondamentali elementi.
Pertanto parte appellata, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite, con attribuzione.
Dopo vari rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado (ud. 17.10.2023; ud. 16.04.2024; ud. 24.10.2024) con provvedimento del 25.10.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a partire dal 10.01.2025.
Va premesso che la causa può essere decisa anche senza l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Invero, nel caso in cui i fatti processuali del giudizio di primo grado, rilevanti per la decisione d'appello, siano pacifici tra le parti, deve escludersi che il giudice del gravame sia tenuto a disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di detto giudizio di primo grado, a norma dell'art. 347, 3°c. c.p.c. e deve correlativamente negarsi che debba procrastinare la definizione della causa se il fascicolo, benché richiesto, non sia stato trasmesso (Cass. 9. 8. 1985, n. 4408). La mancata acquisizione costituisce un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi pagina 3 di 9 decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata (Corte di Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26194).
Va dichiarata la contumacia della che, pur regolarmente citata, come attesta la Controparte_2
relata di notifica, a mezzo pec, in data 20.11.2022, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
In ordine all'eccezione preliminare sollevata da va osservato che risultano CP_1
adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le pagina 4 di 9 modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciò premesso, sempre in via preliminare e vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante che la natura della pretesa creditoria ha ad oggetto un tributo (tassa automobilistica).
Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della pagina 5 di 9 Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n.
34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021;
Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice pagina 6 di 9 tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica pagina 7 di 9 nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa pagina 8 di 9 tributaria (avendo l'appellata in primo grado impugnato l'estratto ruolo, cosi come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste solo in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Va altresì disposta, come da richiesta avanzata in tal senso da e non opposta specificamente CP_4
sul punto da parte appellata, la restituzione delle somme eventualmente versate in favore della parte appellata dal concessionario in adempimento del dispositivo di condanna alle spese del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (riformando anche in parte qua la sentenza appellata);
3) condanna parte appellata, ovvero il procuratore antistatario, alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in forza della sentenza di primo grado.
Torre Annunziata, così deciso il 14.04.2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
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