CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Terza Civile
composta dai Sigg. Magistrati:
dott. Francesco RIZZI Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 636/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec dei difensori, avv.ti Manuel Malco ( e Barbara Email_1
Buratto ( , che lo rappresentano e difendono per procura Email_2 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, via Vassalli Controparte_1 C.F._2
Eandi n. 37, presso lo studio dell'avv. Aldo Scarafiotti, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2343/2024 del Tribunale di Torino pubblicata in data
18/04/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 18/04/2024 il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7469/2021 proposta da , revocando il predetto decreto e respingendo altresì Controparte_1
pagina 1 di 2 tutte le domande proposte dall'opposto, , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 condannando infine il alla rifusione delle spese di lite in favore di . Parte_1 Controparte_1
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 27/04/2024, ha proposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato in data 24/05/2024, con cui ha chiesto l'integrale riforma della
[...]
sentenza impugnata.
Si è costituito l'appellato, , resistendo al gravame. Controparte_1
Alla prima udienza di trattazione, il Consigliere Istruttore nominato formulava alle parti una proposta per la definizione transattiva della controversia.
Concesso un termine, per consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa, all'udienza del
06/03/2025 parte appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite del doppio grado, e tale rinuncia, unitamente all'accordo in punto spese, veniva accettata dalla parte appellata.
La rinuncia agli atti del giudizio deve ritenersi validamente espressa dal difensore della parte appellante, in forza della procura depositata, che espressamente gli conferisce tale potere, e così pure al difensore dell'appellato risulta conferito il potere di accettare la rinuncia agli atti del giudizio, sicché risulta perfezionata la fattispecie estintiva di cui all'art. 306 c.p.c.
Le parti hanno altresì raggiunto un accordo transattivo in ordine alle spese del giudizio di primo grado, di cui la Corte si limita a dare atto, e si sono accordate per la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il presente giudizio, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 06/03/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Francesco Rizzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Terza Civile
composta dai Sigg. Magistrati:
dott. Francesco RIZZI Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 636/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec dei difensori, avv.ti Manuel Malco ( e Barbara Email_1
Buratto ( , che lo rappresentano e difendono per procura Email_2 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, via Vassalli Controparte_1 C.F._2
Eandi n. 37, presso lo studio dell'avv. Aldo Scarafiotti, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2343/2024 del Tribunale di Torino pubblicata in data
18/04/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 18/04/2024 il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7469/2021 proposta da , revocando il predetto decreto e respingendo altresì Controparte_1
pagina 1 di 2 tutte le domande proposte dall'opposto, , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 condannando infine il alla rifusione delle spese di lite in favore di . Parte_1 Controparte_1
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 27/04/2024, ha proposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato in data 24/05/2024, con cui ha chiesto l'integrale riforma della
[...]
sentenza impugnata.
Si è costituito l'appellato, , resistendo al gravame. Controparte_1
Alla prima udienza di trattazione, il Consigliere Istruttore nominato formulava alle parti una proposta per la definizione transattiva della controversia.
Concesso un termine, per consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa, all'udienza del
06/03/2025 parte appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite del doppio grado, e tale rinuncia, unitamente all'accordo in punto spese, veniva accettata dalla parte appellata.
La rinuncia agli atti del giudizio deve ritenersi validamente espressa dal difensore della parte appellante, in forza della procura depositata, che espressamente gli conferisce tale potere, e così pure al difensore dell'appellato risulta conferito il potere di accettare la rinuncia agli atti del giudizio, sicché risulta perfezionata la fattispecie estintiva di cui all'art. 306 c.p.c.
Le parti hanno altresì raggiunto un accordo transattivo in ordine alle spese del giudizio di primo grado, di cui la Corte si limita a dare atto, e si sono accordate per la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il presente giudizio, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 06/03/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Francesco Rizzi
pagina 2 di 2