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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3925/2023 in data 11/07/2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Marazzato
parte ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico De Stefano parte convenuta
con la partecipazione di AVV. PAOLA BARRO quale curatore speciale dei minori(C.F. ) C.F._3 e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione consensuale
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per entrambi i coniugi:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso omologare la separazione legale dei coniugi – che hanno contratto matrimonio in data 26.05.2014 in Albania, trascritto all'Ufficio di stato civile del Comune di Vazzola in data
15.04.2015, Atto di matrimonio Parte II serie C n.
8 - alle seguenti CONDIZIONI
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno specifico del sig. CP_1
di astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere la moglie ed i figli;
- Affidare i figli minori e congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre
- Assegnare la casa coniugale, sita in Vazzola, alla signora affinchè vi risieda con i figli minori Pt_1
Pag. 2 di 11 - Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo un calendario che preveda: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà
tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà
con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
fatti salvi eventuali altri e diversi accordi che tengano conto degli impegni scolastici e ricreativi dei bambini e delle esigenze di lavoro dei genitori.
Per il periodo attuale i coniugi intendono proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso con il
Pag. 3 di 11 supporto dell'Equipe minori di Conegliano ed in particolare il Progetto P.I.P.P.I. attualmente in corso e per tutto il tempo che sarà loro consigliato dalle professioniste dell'Equipe.
- Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro CP_1
600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei due figli,
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, che tiene conto che la signora percepisce per intero l'assegno unico per i figli attualmente pari ad euro 470. - le spese straordinarie per i figli, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso,
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
per il curatore speciale dei minori:
- previa revoca dell'affido ai Servizi Sociali, disporsi l'affidamento dei figli minori e congiuntamente Per_3 Per_2
Pag. 4 di 11 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre
- Assegnare la casa coniugale, sita in Vazzola, alla signora affinchè vi risieda con i figli minori Pt_1
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, andrà
confermato quello attualmente praticato e cioè: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo un calendario che preveda;
nei week-end a fine settimana alternati,
dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore
20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6
gennaio; nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Pag. 5 di 11 fatti salvi eventuali altri e diversi accordi che tengano conto degli impegni scolastici e ricreativi dei bambini e delle esigenze di lavoro dei genitori.
- confermarsi il percorso di sostegno alla genitorialità
intrapreso con il supporto dell'Equipe minori di Conegliano
ed in particolare il Progetto P.I.P.P.I. attualmente in corso e per tutto il tempo che sarà loro consigliato dalle professioniste dell'Equipe.
- Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro CP_1
600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei due figli,
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, che tiene conto che la signora percepisce per intero l'assegno unico per i figli attualmente pari ad euro 470.
- le spese straordinarie per i figli, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso
- si chiede la liquidazione delle spese a favore del curatore speciale, ammesso al gratuito patrocinio, come da nuova delibera dell'Ordine degli avvocati di Treviso che si produce (all. 2 e 3), secondo la notula che si produce
(all. 4)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e adivano Parte_1 CP_1
Pag. 6 di 11 l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale;
avevano contratto matrimonio in data 26.05.2014
in Albania, matrimonio trascritto all'Ufficio di stato civile del Comune di Vazzola in data 15.04.2015; era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Dall'unione erano nati i due figli e Per_1 Per_2
(rispettivamente il 26/2/2016 e il 5/5/2017); la casa familiare si trovava a Vazzola (Treviso).
Erano sorte gravi incomprensioni tra i coniugi e la signora aveva trovato riparo presso una casa Parte_1
rifugio; era stato interessato anche il Tribunale per i minorenni, presso il quale pendeva procedimento nell'ambito del quale i minori erano stati collocati con la madre presso una struttura protetta.
La situazione familiare, peraltro, era nel tempo migliorata grazie agli interventi dei Servizi Sociali e sussistevano i presupposti, secondo i ricorrenti, perché i minori fossero affidati ai genitori in via condivisa e potessero far rientro a casa loro.
Seguivano alcuni rinvii in attesa che il Tribunale per i minorenni disponesse la trasmissione degli atti a questo
Tribunale per competenza. Infine, nominato un nuovo curatore speciale dei minori ed acquisite informazioni dai
Servizi Sociali, stabilito che i minori potessero rientrare a casa con la madre, il giudice invitava le parti a
Pag. 7 di 11 precisare le conclusioni e rimetteva la causa in decisione.
***
I Servizi Sociali coinvolti dal Tribunale per i minorenni hanno riferito che il progetto posto in essere per aiutare il nucleo familiare ha dato buoni risultati;
i minori hanno beneficato del progetto educativo posto in essere, così
come i loro genitori;
risulta ora maggiormente corrispondente all'interesse dei minori un affido condiviso ai genitori (si veda la relazione 16/2/2025).
Il Tribunale ritiene pertanto di disporre in tal senso –
come chiesto anche dal curatore speciale, dopo aver sentito i Servizi di competenza – e di far proprie anche le altre condizioni proposte dalle parti concordemente, quanto ai turni di responsabilità e al mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr. 3925/2023 RG ,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
) che hanno contratto matrimonio in data C.F._2
26.05.2014 in Albania, trascritto all'Ufficio di stato civile del Comune di Vazzola in data 15.04.2015, Atto di matrimonio Parte II serie C n. 8; alle condizioni indicate
Pag. 8 di 11 dai coniugi e quindi:
- Affida i figli minori e in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- Assegna la casa coniugale, sita in Vazzola, alla signora affinchè vi risieda con i figli minori: Pt_1
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo un calendario che preveda: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà
tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà
con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
Pag. 9 di 11 giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
fatti salvi eventuali altri e diversi accordi che tengano conto degli impegni scolastici e ricreativi dei bambini e delle esigenze di lavoro dei genitori.
Per il periodo attuale i coniugi intendono proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso con il supporto dell'Equipe minori di Conegliano ed in particolare il Progetto P.I.P.P.I. attualmente in corso e per tutto il tempo che sarà loro consigliato dalle professioniste dell'Equipe.
- Pone a carico del sig. un assegno mensile di euro CP_1
600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei due figli,
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, che tiene conto che la signora percepisce per intero l'assegno unico per i figli attualmente pari ad euro 470.
- le spese straordinarie per i figli, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
2- prende atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3- dichiara compensate le spese di lite;
Pag. 10 di 11
4- liquida il compenso del curatore speciale dei minori avv.to Paola Barro in euro 1.500 – oltre accessori e rimborso spese generali – a carico solidale delle parti e il pagamento va Parte_1 CP_1
eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 dpr
115/2002;
5- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Vazzola di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Treviso, 04/03/2025
Il presidente il giudice relatore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il