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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6303/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
TRA
nato a Zhejiang (Cina) il [...], in [...] Parte_1
legale rappresentante della (P.IVA ), CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del sindaco metropolitano p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Massimo Marsico e dall'avv. Monica Cicala, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, il sig. chiedeva che Parte_1
venisse annullata l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
[...]
per violazione della normativa in materia Parte_2
ambientale, reg. sanz. n. 419/2019, notificata in data 27.09.2022, con cui veniva ingiunto all'opponente, in solido con la ditta “ di CP_1
pagare la somma di euro 2.077,00.
L'opponente deduceva che tale ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito del verbale n. 20 del 12.04.2019, allorquando gli agenti della
Regione Carabinieri Parco Boscoreale, dopo un sopralluogo effettuato lo stesso giorno presso l'impresa “ , sita in via Scarlatti n° 2, CP_1
GN (Na), avevano contestato al rappresentante legale, il sig.
[...] la mancata istituzione del registro di carico e scarico di rifiuti Pt_1
non pericolosi prodotti da parte di impresa con meno di 15 dipendenti, in violazione dell'art.190, comma 1, del d.lgs. 152/06.
Successivamente, gli agenti si erano recati in San Giuseppe Vesuviano, presso lo studio del dott. , consulente fiscale e Testimone_1
depositario dell'intera documentazione riguardante la ditta, ove era stata rinvenuta gran parte della documentazione relativa alla “ CP_1
ma non il registro di carico e scarico rifiuti.
In seguito, era stata interpellata la srl “Vesuviana car”, che si occupava dello smaltimento rifiuti della “ ma tale documento non CP_1
era risultato nemmeno in loro possesso.
In data 10.05.2019, il sig. chiedeva l'annullamento del Parte_1
verbale in questione, in quanto asseriva che il registro di carico e scarico fosse stato regolarmente vidimato con prot. n° 5359/2017 del
04.08.2017, presso la Camera di Commercio di CP_2
Nel caso di specie, dunque, secondo quanto dedotto dall'opponente, non sarebbe ravvisabile un'omissione della tenuta del registro, in quanto lo stesso si troverebbe presso la Camera di Commercio. La costituitasi in giudizio, contestava Parte_2
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
Parte opponente richiama una pronuncia della Corte di cassazione, con cui è stato stabilito il seguente principio di diritto: “L'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero
e di smaltimento dei rifiuti è previsto direttamente dalla legge (art. 190, comma 3,
d.lgs. n. 152 del 2006) ma la loro tenuta in altro luogo (nel caso di specie presso la
sede legale) non è sanzionata direttamente (l'art. 258, d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona amministrativamente l'omessa tenuta dei registri tour court)” (Cass. pen.,
sez. III, 24.02.2017, n. 9132).
Tale principio va condiviso nell'ipotesi in cui la tenuta del registro di carico e scarico sia confermata con adeguata prova, anche qualora la documentazione in questione non sia rinvenibile presso l'azienda stessa ma in luogo diverso. Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente si è limitato a fornire un numero di protocollo dal quale si dovrebbe evincere che il registro per cui è causa
è stato regolarmente vidimato presso la Camera di commercio, ma nulla altro ha prodotto a fondamento delle proprie affermazioni.
In atti, invero, è presente una pec del 10.05.2019 (cfr. doc. – prod.
opponente), indirizzata alla ove viene Parte_2
comunicata l'avvenuta vidimazione del registro per cui è causa, con relativa data e numero di protocollo ma non viene allegato nulla a sostegno di tali affermazioni.
L'opponente avrebbe dovuto depositare, ad esempio, almeno un estratto del registro in questione o un'attestazione rilasciata dalla stessa Camera di commercio da cui sarebbe stato possibile evincere l'esistenza della documentazione in questione.
L'opponente si è limitato a riferire un numero di protocollo ma tale circostanza, a fini probatori, non può assumere alcun rilievo.
Sulla base di tali coordinate, va affermata la correttezza dell'operato dell'amministrazione, che ha svolto i controlli opportuni e ha ampiamente motivato il rigetto delle osservazioni del privato, il quale ha assunto, al contrario, un contegno inerte, poiché non si è adoperato per rinvenire la documentazione per cui è causa ma si è limitato a fornire un numero di protocollo.
In atti, è depositata la determinazione dirigenziale del 06.09.2022 (cfr. –
prod. opposta), ove è dato ampiamente conto delle ragioni esposte dal privato e dei controlli effettuati in loco dagli agenti, i quali non si sono limitati a verificare la presenza del registro in azienda ma si sono recati anche in altri luoghi, come sopra specificato, al fine di rinvenire la documentazione richiesta ed evitare di irrogare al privato la sanzione.
Nella determinazione dirigenziale vengono esposti, in definitiva, in maniera analitica ed esaustiva, sia i riferimenti normativi da cui deriva l'obbligo per il privato di detenere regolarmente la documentazione per cui è causa, sia l'iter di accertamento della violazione, sia i motivi per cui le osservazioni effettuate dal privato non potevano essere accolte, in quanto sfornite di idonea prova.
Per tutti questi motivi, l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza-
ingiunzione emessa dalla va confermata. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6303/2022, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla per violazione della Parte_2
normativa in materia ambientale, reg. sanz. n. 419/2019, notificata in data 27.09.2022, con cui è stato ingiunto all'opponente, in solido con la ditta di pagare la somma di € 2.077,00; CP_1
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della Parte_2
in persona del sindaco metropolitano p.t., delle spese del
[...]
presente giudizio, che liquida come da motivazione in € 979,80 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 18.04.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6303/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
TRA
nato a Zhejiang (Cina) il [...], in [...] Parte_1
legale rappresentante della (P.IVA ), CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del sindaco metropolitano p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Massimo Marsico e dall'avv. Monica Cicala, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, il sig. chiedeva che Parte_1
venisse annullata l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
[...]
per violazione della normativa in materia Parte_2
ambientale, reg. sanz. n. 419/2019, notificata in data 27.09.2022, con cui veniva ingiunto all'opponente, in solido con la ditta “ di CP_1
pagare la somma di euro 2.077,00.
L'opponente deduceva che tale ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito del verbale n. 20 del 12.04.2019, allorquando gli agenti della
Regione Carabinieri Parco Boscoreale, dopo un sopralluogo effettuato lo stesso giorno presso l'impresa “ , sita in via Scarlatti n° 2, CP_1
GN (Na), avevano contestato al rappresentante legale, il sig.
[...] la mancata istituzione del registro di carico e scarico di rifiuti Pt_1
non pericolosi prodotti da parte di impresa con meno di 15 dipendenti, in violazione dell'art.190, comma 1, del d.lgs. 152/06.
Successivamente, gli agenti si erano recati in San Giuseppe Vesuviano, presso lo studio del dott. , consulente fiscale e Testimone_1
depositario dell'intera documentazione riguardante la ditta, ove era stata rinvenuta gran parte della documentazione relativa alla “ CP_1
ma non il registro di carico e scarico rifiuti.
In seguito, era stata interpellata la srl “Vesuviana car”, che si occupava dello smaltimento rifiuti della “ ma tale documento non CP_1
era risultato nemmeno in loro possesso.
In data 10.05.2019, il sig. chiedeva l'annullamento del Parte_1
verbale in questione, in quanto asseriva che il registro di carico e scarico fosse stato regolarmente vidimato con prot. n° 5359/2017 del
04.08.2017, presso la Camera di Commercio di CP_2
Nel caso di specie, dunque, secondo quanto dedotto dall'opponente, non sarebbe ravvisabile un'omissione della tenuta del registro, in quanto lo stesso si troverebbe presso la Camera di Commercio. La costituitasi in giudizio, contestava Parte_2
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
Parte opponente richiama una pronuncia della Corte di cassazione, con cui è stato stabilito il seguente principio di diritto: “L'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero
e di smaltimento dei rifiuti è previsto direttamente dalla legge (art. 190, comma 3,
d.lgs. n. 152 del 2006) ma la loro tenuta in altro luogo (nel caso di specie presso la
sede legale) non è sanzionata direttamente (l'art. 258, d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona amministrativamente l'omessa tenuta dei registri tour court)” (Cass. pen.,
sez. III, 24.02.2017, n. 9132).
Tale principio va condiviso nell'ipotesi in cui la tenuta del registro di carico e scarico sia confermata con adeguata prova, anche qualora la documentazione in questione non sia rinvenibile presso l'azienda stessa ma in luogo diverso. Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente si è limitato a fornire un numero di protocollo dal quale si dovrebbe evincere che il registro per cui è causa
è stato regolarmente vidimato presso la Camera di commercio, ma nulla altro ha prodotto a fondamento delle proprie affermazioni.
In atti, invero, è presente una pec del 10.05.2019 (cfr. doc. – prod.
opponente), indirizzata alla ove viene Parte_2
comunicata l'avvenuta vidimazione del registro per cui è causa, con relativa data e numero di protocollo ma non viene allegato nulla a sostegno di tali affermazioni.
L'opponente avrebbe dovuto depositare, ad esempio, almeno un estratto del registro in questione o un'attestazione rilasciata dalla stessa Camera di commercio da cui sarebbe stato possibile evincere l'esistenza della documentazione in questione.
L'opponente si è limitato a riferire un numero di protocollo ma tale circostanza, a fini probatori, non può assumere alcun rilievo.
Sulla base di tali coordinate, va affermata la correttezza dell'operato dell'amministrazione, che ha svolto i controlli opportuni e ha ampiamente motivato il rigetto delle osservazioni del privato, il quale ha assunto, al contrario, un contegno inerte, poiché non si è adoperato per rinvenire la documentazione per cui è causa ma si è limitato a fornire un numero di protocollo.
In atti, è depositata la determinazione dirigenziale del 06.09.2022 (cfr. –
prod. opposta), ove è dato ampiamente conto delle ragioni esposte dal privato e dei controlli effettuati in loco dagli agenti, i quali non si sono limitati a verificare la presenza del registro in azienda ma si sono recati anche in altri luoghi, come sopra specificato, al fine di rinvenire la documentazione richiesta ed evitare di irrogare al privato la sanzione.
Nella determinazione dirigenziale vengono esposti, in definitiva, in maniera analitica ed esaustiva, sia i riferimenti normativi da cui deriva l'obbligo per il privato di detenere regolarmente la documentazione per cui è causa, sia l'iter di accertamento della violazione, sia i motivi per cui le osservazioni effettuate dal privato non potevano essere accolte, in quanto sfornite di idonea prova.
Per tutti questi motivi, l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza-
ingiunzione emessa dalla va confermata. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6303/2022, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla per violazione della Parte_2
normativa in materia ambientale, reg. sanz. n. 419/2019, notificata in data 27.09.2022, con cui è stato ingiunto all'opponente, in solido con la ditta di pagare la somma di € 2.077,00; CP_1
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della Parte_2
in persona del sindaco metropolitano p.t., delle spese del
[...]
presente giudizio, che liquida come da motivazione in € 979,80 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 18.04.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura