Decreto cautelare 4 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04913/2025REG.PROV.COLL.
N. 08980/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8980 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Mannironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 755/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rilasciato -OMISSIS- dalla Questura di AN, in data -OMISSIS- presentava una richiesta di aggiornamento del suo titolo.
Con provvedimento -OMISSIS-, il Questore di AN revocava il permesso di soggiorno di lungo periodo, ne rigettava la richiesta di aggiornamento e rilasciava un permesso di soggiorno per motivi di giustizia per la durata di tre mesi, prorogabile su richiesta dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento in questione era motivato da un giudizio di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo il sig. -OMISSIS- imputato nell’ambito di un procedimento penale, pendente presso il Tribunale di AN (a seguito di decreto del GIP -OMISSIS-), per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e sequestro di persona (art 605 c.p.), in concorso con -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, ai danni dell’-OMISSIS-, anch’ella cittadina -OMISSIS-.
A supporto della decisione del Questore veniva richiamato anche un precedente decreto di ammonimento per gli atti di violenza domestica nei confronti della -OMISSIS- (adottato in data -OMISSIS-) e una condanna, -OMISSIS-, per violazione dell’art. 73, DPR 309/1990, per la quale era successivamente intervenuta riabilitazione.
Precisava, peraltro, la Questura che, all’esito di una eventuale sentenza assolutoria, l’interessato avrebbe potuto chiedere ed ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo e che, nelle more del giudizio, avrebbe potuto regolarmente soggiornare sul territorio nazionale in virtù del permesso rilasciato per motivi di giustizia.
2. Il sig. -OMISSIS- impugnava il predetto provvedimento presso il TAR Sardegna, che rigettava il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 755/2024.
3.Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024, il sig. -OMISSIS- proponeva quindi appello presso questo Consiglio di Stato, con richiesta di concessione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.
L’appellante deduce, in sintesi, che:
- il provvedimento del Questore sarebbe viziato da una violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, poiché tra i motivi ostativi enunciati nel preavviso di rigetto non vi era la condanna per il reato di cui all’art. 73 DPR n. 309 del 1990 e, comunque, le prospettazioni svolte in quella sede non corrisponderebbero pienamente alle motivazioni del provvedimento finale;
- la pericolosità sociale dell’appellante non potrebbe comunque essere considerata attuale, perché desunta da fatti assai risalenti nel tempo;
- il primo giudice non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle dichiarazioni dei Sindaci di -OMISSIS- (OR) e -OMISSIS- (OR) (dove, rispettivamente, l’appellante ha risieduto e dove tuttora risiede), che hanno escluso che l’appellante rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico;
- il giudice di primo grado avrebbe errato nel non riconoscere la lesione del legittimo affidamento dell’appellante, considerato il lasso di tempo di sei anni intercorrente tra il decreto di ammonimento e il provvedimento impugnato;
- tanto l’Amministrazione quanto il TAR non avrebbero tenuto conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’appellante;
- il TAR avrebbe errato anche nel valorizzare la possibilità per l’appellante di continuare a giovarsi del permesso di soggiorno per motivi di giustizia fino alla conclusione del processo penale che lo vede imputato. La concessione di tale permesso, infatti, sarebbe del tutto aleatoria, dipendendo dal verificarsi delle circostanze di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998;
- il richiamo alle disposizioni del c.d. codice delle leggi antimafia è stato inserito nell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 dall’art. 1, DL n. 133 del 2023, norma di cui il Questore avrebbe fatto applicazione retroattiva;
- le accuse mosse in sede penale sarebbero inconsistenti e frutto di una querela strumentale della presunta vittima, la quale avrebbe -OMISSIS- al solo scopo di ottenere il permesso di soggiorno in Italia. Ciò sarebbe dimostrato, soprattutto, dal fatto che, durante gran parte del periodo in cui si sarebbero verificati i fatti di cui all’imputazione penale, l’appellante non si trovava in Italia. Per dimostrare l’inconsistenza delle accuse, l’appellante chiede l’autorizzazione all’escussione di testimoni già indicati nella lista a difesa depositata nel procedimento penale;
- il provvedimento del Questore sarebbe illegittimo anche per violazione del principio di proporzionalità che, in materia di immigrazione, è centrale anche nel diritto UE.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, senza depositare difese scritte.
5. L’istanza cautelare dell’appellante è stata rigettata prima con decreto monocratico n. 4585/2024 e poi con ordinanza collegiale n. 47/2025.
6. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato sulla base dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il quale prevede che: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ». Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone che il permesso sia revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
L’art. 4, lett. i-ter) del d.lgs. n. 159 del 2011 fa riferimento, tra l’altro, ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 572 del codice penale.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto particolarmente gravi e circostanziate le accuse rivolte all’odierno appellante, il quale si sarebbe reso responsabile di una pluralità di condotte di aggressione verbale e fisica nei confronti della -OMISSIS-, la quale sarebbe stata segregata -OMISSIS-, senza contatti con la propria famiglia di origine e senza la possibilità di poter soddisfare neppure le più elementari esigenze igienico-sanitarie.
Ciò anche perché l’odierno appellante, in data -OMISSIS-, è stato destinatario di un provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di AN ai sensi dell’art. 3, DL n. 93 del 2013, norma applicabile proprio ai casi di violenza domestica, e tale provvedimento non risulta mai essere stato impugnato.
2. Alla luce di tali premesse l’appello risulta infondato.
2.1. Quanto alla presunta violazione dell’art. 10-bis, deve osservarsi che in sede procedimentale la Questura ha messo in luce le ragioni che sono state poi poste alla base del provvedimento impugnato, con la sola eccezione della condanna per violazione dell’art. 73 DPR 309 del 1990.
Tale mancanza, tuttavia, non inficia la legittimità del provvedimento che, vista la gravità degli altri elementi, risulterebbe legittimo anche senza il riferimento alla condanna in questione, peraltro assai risalente nel tempo e per la quale è già avvenuta la riabilitazione.
2.2. A fronte di un processo penale ancora in corso, per reati di rilevante entità, neppure possono essere messe in discussione l’attualità o la proporzionalità della valutazione di pericolosità sociale dell’appellante né, quindi, può postularsi un legittimo affidamento dello stesso rispetto al mantenimento del proprio titolo di soggiorno.
Come già rilevato in sede cautelare, se è vero che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6479) e, quindi, a maggior ragione, per il solo fatto che lo stesso risulti imputato in un processo penale, è altrettanto vero che la legge esplicitamente considera la condizione di indiziato per il delitto di cui all’art. 572 c.p. come uno degli elementi da prendere in considerazione e che le condotte addebitate all’appellante appaiono di particolare gravità, in quanto lesive dei diritti fondamentali della persona.
Nell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, i riferimenti aggiornati al codice delle leggi antimafia sono stati inseriti dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) DL n. 133 del 2023. Nell’art. 4, lett. i-ter) del d.lgs. n. 159 del 2011, il riferimento agli indiziati del delitto di cui all’art. 572 c.p. è stato inserito dall’art. 9, comma 4, legge n. 69 del 2019.
Tali circostanze, però, non implicano che il Questore abbia applicato retroattivamente l’art. 572 c.p. Il procedimento per la concessione e la revoca del permesso di lungo periodo non ha carattere sanzionatorio, il che esclude anche profili di illegittimità costituzionale della richiamata normativa. Le evoluzioni normative che hanno caratterizzato l’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998 hanno avuto lo scopo di indirizzare la discrezionalità amministrativa, introducendo indici sintomatici dai quali dedurre la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
L’Amministrazione, dunque, era tenuta ad applicare la norma vigente al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum .
Nella presente controversia, poi, la situazione di violenza domestica è corroborata anche dal già richiamato provvedimento di ammonimento e all’imputazione ex art. 572 c.p. si aggiunge quella ex art. 605 c.p., relativa al reato di sequestro di persona.
2.3. Neppure può fondatamente lamentarsi la mancata considerazione della “ durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”, posto che proprio in ambito familiare si sarebbero consumate le gravi condotte alla base del provvedimento impugnato in primo grado.
Per la stessa ragione non appaiono dirimenti le dichiarazioni dei sindaci dei Comuni nei quali l’appellante ha vissuto. A prescindere dal fatto che la dichiarazione del Sindaco di -OMISSIS- risale -OMISSIS-, è ben possibile che le condotte poste a base del provvedimento di revoca, che appunto si svolgevano in ambito familiare, fossero sconosciute all’Amministrazione comunale.
Peraltro, come visto, il legislatore impone di considerare anche solo la condizione di indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia. A fronte di accuse circostanziate e di un provvedimento di ammonimento divenuto definitivo, l’istruttoria disposta dalla Questura può considerarsi sufficiente, anche considerando l’ampia discrezionalità amministrativa che connota la materia (Cons. giust. amm. Sicilia, 24 gennaio 2023, n. 100).
Non può quindi trovare accoglimento l’istanza dell’appellante (peraltro formulata tramite rinvii agli atti del processo penale) volta all’ammissione di prove testimoniali che dovrebbero corroborare l’innocenza dello stesso appellante. A prescindere dal carattere eccezionale e residuale della prova testimoniale nel processo amministrativo (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 358), ciò che qui rileva è la sufficienza del decreto di rinvio a giudizio e del precedente ammonimento per giustificare il mancato rinnovo e la revoca del permesso di soggiorno.
Il reato di cui all’art. 572 c.p., peraltro, è necessariamente abituale e può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità (si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 21 febbraio 2017, n. 16543).
Nessuna delle circostanze sulle quali l’appellante chiede approfondimenti istruttori sembrerebbe di per sé decisiva nell’escludere la sussistenza di un contesto di maltrattamenti familiari né, d’altra parte, l’Autorità amministrativa è tenuta a vagliare i fatti con lo stesso livello di approfondimento richiesto al giudice penale, chiamato a valutare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza di tutti gli elementi che permettono di configurare la consumazione del reato.
2.4 Ritenute sufficienti le ragioni a base del provvedimento impugnato, perdono rilevanza, in sede di merito, le considerazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Ove tale permesso, contrariamente a quanto prospettato dal Questore, non dovesse essere rinnovato, l’appellante potrà valersi dei mezzi di tutela all’uopo garantiti dall’ordinamento.
3. Per quanto detto l’appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.