Decreto cautelare 19 aprile 2017
Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Ordinanza cautelare 13 luglio 2017
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2017
Ordinanza collegiale 10 maggio 2018
Sentenza 10 ottobre 2018
Decreto cautelare 18 marzo 2019
Ordinanza cautelare 24 aprile 2019
Inammissibile
Sentenza 22 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/03/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02364/2025REG.PROV.COLL.
N. 08392/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8392 del 2023, proposto da
AU SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagrazia Cassaro, Ettore Maini e Maria Grazia Picciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Picciano in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 168;
contro
Comune di Rivergaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Vodafone S.p.A, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Piacenza e Bobbio, non costituiti in giudizio;
per la revocazione.
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII n. 6127/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivergaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Mariagrazia Cassaro e Umberto Fantigrossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 16 ottobre 2023 e depositato il 23 ottobre 2023, SC AU ha impugnato ex art. 106 e ss. c.p.a. per revocazione la sentenza n. 6127/2023 con cui la Settima Sezione di questo Consiglio ha dichiarato inammissibile l’appello n. R.G. 10396/2018 dallo stesso proposto avverso la sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna – sez. staccata di Parma n. 229 del 2018 la quale aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto, sempre dal sig. SC, contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Rivergaro n. 3 del 13 gennaio 2017 (pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal 17 gennaio 2017) con la quale, respinte le osservazioni presentate dal medesimo, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo inteso alla delocalizzazione della Stazione di Telefonia mobile Vodafone attualmente sita in Via Corbellini, sul terreno censito al N.C.T. di Rivergaro, Foglio 21, mappale 109, con dichiarazione dell'opera come di pubblica utilità.
1.1 Espone in particolare parte ricorrente:
- di essere titolare dell'Azienda Agricola Cà Matta, sita in località Cà Matta di Rivergaro;
- di risiedere nella sede della suddetta azienda agricola e di essere proprietario dei terreni circostanti e, in particolare, del terreno censito al fg.21, mappale 109, del N.C.T. di Rivergaro, formalmente intestato all’ Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Piacenza e Bobbio ma dallo stesso acquistato per intervenuta usucapione in forza del suo possesso prolungato quale coltivatore diretto;
- che con deliberazione n. 3/2017, il Consiglio comunale di Rivergaro ha approvato il progetto di delocalizzazione della Stazione di telefonia mobile Vodafone già sita in Via Corbellini, sul terreno censito al N.C.T. di Rivergaro, Foiglio 21, mappale 109, dichiarando l'opera di pubblica utilità;
- di aver proposto impugnazione avverso tale deliberazione (e gli atti ad essa connessi) dinanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna- sede distaccata di Parma;
- che ad esito del relativo giudizio il T.A.R., con sentenza n. 229 del 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere;
- che l’appello proposto avverso detta sentenza è stato dichiarato inammissibile, con sentenza n. 6127/2023, dalla Settima Sezione di questo Consiglio per omessa impugnazione di un capo autonomo ed autosufficiente della stessa.
1.2 A sostegno del gravame ha dedotto, in sede rescindente, un unico motivo di revocazione sub specie di errore di fatto ex artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4) c.p.c..
Ha, quindi, riproposto in sede rescissoria tutti i motivi già formulati nel merito a mezzo dell’appello n. R.G. 10396/2018.
2. In data 2 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Rivergaro eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso per revocazione.
3. Nelle date del 10 febbraio 2025 e del 19 febbraio 2025 parte ricorrente in revocazione ed il Comune di Rivergaro hanno depositato memorie difensive anche in replica.
4. All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo di revocazione si deduce che la sentenza n. 6127/2023 resa dalla Settima Sezione di questo Consiglio sarebbe affetta da errore di fatto ex artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4) c.p.c..
In particolare si sostiene che il giudice d’appello sarebbe incorso in un abbaglio dei sensi nell’affermare che:
- la sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna – sezione staccata di Parma oggetto di appello aveva affermato che “la legittimazione e l’interesse ad agire non possono essere desunte dalla sola VI rispetto all’area interessata, ma anche dallo specifico pregiudizio che deriva al soggetto potenzialmente «interessato» dall’installazione stessa, etc.”;
- tale capo della sentenza di primo grado “non è oggetto d’impugnazione con il ricorso in appello, che non contiene specifici profili di critica rivolti contro tale argomento”;
- “Il ricorso in appello è dunque inammissibile per una ragione radicale ed assorbente perché non risulta impugnato, con profili di censura specifici e tali da superarne la motivazione, un capo di sentenza autonomo ed autosufficiente nel senso del difetto di legittimazione attiva del ricorrente”.
Secondo parte ricorrente in revocazione dette asserzioni sarebbero frutto di un errore sul fatto risultante dagli atti di causa in quanto nel ricorso di primo grado il sig. SC avrebbe fondato la propria legittimazione, in primo luogo, sulla considerazione che “il ricorrente è proprietario anche del terreno censito al fg.21, mappale 109, del NCT di Rivergaro – attualmente intestato all’Istituto per il sostentamento del clero di Piacenza, ma ormai acquistato dal ricorrente per intervenuta usucapione ventennale: il che è stato comunicato formalmente al Comune intimato sin dallo scorso mese di maggio” e, solo in secondo luogo, sulla VI della sua casa e degli altri suoi fabbricati.
Si aggiunge, sempre a sostegno del dedotto errore sul fatto, che la sentenza del T.A.R. Parma sul punto aveva affermato che: “Ritiene il Collegio che, a fronte dell’instaurazione da parte dell’Istituto controinteressato di un contenzioso volto all’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia diritto in favore del signor AU SC e/o di chiunque altro sul terreno su cui dovrebbe essere installata la stazione radio base, con contestuale richiesta di ordine di cessazione di ogni turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte del medesimo Istituto Diocesano, il ricorrente non ha allegato alcun elemento probatorio tale da far risultare, nel presente giudizio, l’evidenza dell’asserita usucapione. In egual misura, la difesa del ricorrente non ha provato in modo univoco la sua qualità di legittimo coltivatore diretto del terreno de quo, mancando agli atti di causa la produzione di qualsivoglia documento dal quale possa evincersi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti o quanto meno di una gestione dei rapporti esterni in costanza di absentia domini. Il Collegio deve dunque concludere – senza che, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., tale cognizione incidentale sia da considerarsi idonea ad attribuire efficacia di giudicato al relativo accertamento – nel senso che allo stato non sussiste alcun diritto riconosciuto dall’ordinamento, nemmeno in termini di detenzione qualificata, in favore del sig. SC sul terreno individuato dal Comune resistente per la rinnovata installazione della stazione radio base”.
Infine, deduce parte ricorrente in revocazione che, a differenza da quanto statuito dalla Settima Sezione di questo Consiglio nella sentenza revocanda, l’appello n. R.G. 10396/2018 sarebbe stato rivolto innanzitutto proprio contro tale capo della pronuncia di primo grado.
Ciò, in particolare, a mezzo del primo motivo di appello così testualmente formulato: “1. Violazione e/o falsa applicazione degli art./, 8, 74 e 35 C.P.A. e dell’art.100 C.P.C. 1.1. La declaratoria di inammissibilità che ha recato al rigetto del ricorso è basata su due considerazioni. La prima considerazione consiste nell’asserto secondo cui il ricorrente appellante non avrebbe allegato alcun elemento probatorio tale da far risultare, nel presente giudizio, l’evidenza dell’asserita usucapione, né avrebbe provato la sua qualità di legittimo coltivatore diretto del terreno de quo, e ciò mancando agli atti di causa la produzione di qualsivoglia documento dal quale possa evincersi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti o quanto meno di una gestone dei rapporti esterni in costanza di absentia domini. 1.2. Ma già nelle difese svolte in primo grado sul punto s’era rilevato che la giurisprudenza di questo On.le Consiglio di Stato ha già chiarito che la legittimazione a contestare l’espropriazione di un terreno deve essere riconosciuta anche a chi è mero detentore e coltivatore del terreno medesimo. In particolare la sentenza n. 3790/2010 della IV Sezione ha affermato che «… rileva il Collegio in punto di fatto che, che gli appellanti si dichiarano, oltre che possessori dei mappali in questione – dei quali, inoltre rivendicano, con giudizio civile tutt’ora in corso, la piena proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale – anche titolari di azienda agricola, etc.»”.
Sostiene, in conclusione, parte ricorrente in revocazione che:
- nel ricorso in primo grado la legittimazione ad agire era stata fondata dal ricorrente in primo luogo sulla detenzione qualificata e sulla proprietà dell’area controversa e solo secondariamente sulla VI ;
- nel ricorso in appello è stato contestato il preciso capo della sentenza del T.A.R. Parma che negava questo titolo di legittimazione e solo secondariamente il capo della sentenza inerente il titolo di legittimazione basato sulla VI ;
- questo secondo capo della sentenza del T.A.R. Parma non era “autonomo ed autosufficiente” nel senso di cui dice la sentenza n. 6127 del 2023 in quanto la riforma del primo capo della sentenza, inerente la legittimazione fondata sulla proprietà/detenzione qualificata del mappale e59 sarebbe in sé sufficiente per travolgere in toto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado resa nella sentenza del T.A.R. Parma n. 229 del 2018.
Si chiede, pertanto, la revocazione della sentenza n. 6127 del 2023 e, per l’effetto, l’accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza n.229/2018 del T.A.R. Parma con conseguente accoglimento delle domande di annullamento spiccate nel ricorso di primo grado.
2. Il motivo è fondato nei sensi appresso precisati.
Preliminarmente è opportuno ribadire alcuni tratti identificativi dell’errore sul fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. secondo la giurisprudenza di questo Consiglio.
In primo luogo, l’errore di fatto evocabile in sede revocatoria “consiste nel cd. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio” (Cons. Stato, sez. VI, 28/09/2020, n. 5684).
L'errore di fatto revocatorio non può, poi, riguardare “l'attività di ragionamento e apprezzamento compiuta dal giudice riguardante l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del suo convincimento” (Cons. Stato, Sez. V, 02/12/2019, n. 8245).
Inoltre, “ai fini del ricorso per revocazione, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento” (Cons. Stato, Sez. III, 21/11/2019, n. 7938).
Deve, poi, aggiungersi che costituisce jus receptum il principio secondo cui integra errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. come motivo di revocazione della sentenza unicamente quello che “derivi da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, c.d. svista o abbaglio dei sensi, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato” (così da ultimo Cons. Stato, sez. III , 31/01/2023 , n. 1108).
Di riflesso, “non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono fatti ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice” (così Cons. Stato, sez. IV , 29/12/2022 , n. 11566).
Questa impostazione ha trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792, par. 10.11 e 10.12), la quale ha ribadito che ciò che è destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione è il “momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività” (e non anche “concernente l’informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato probatorio acquisito al giudizio”), essendo l’errore ex art. 395 , comma 1, n. 4) c.p.c. “una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista, la quale ricorre ― si è autorevolmente osservato con formula tanto poco curiale quanto appropriata a fotografare ciò che in concreto accade nell’operare del giudice ― quando il giudice prende «fischi per fiaschi e […] verità per buggerate». In breve, una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo”.
2.1 Ebbene, sulla scorta delle prefate coordinate ermeneutiche il Collegio è del meditato avviso che il motivo di revocazione sia fondato e vada accolto tanto nella sua parte rescindente quanto in quella rescissoria.
Quanto alla parte rescindente, il giudice di appello, nella sentenza revocanda è, infatti, all’evidenza, incorso in un abbaglio dei sensi in ordine alla portata ed al contenuto oggettivo degli atti processuali e, segnatamente, sia dell’atto di appello che della sentenza di primo grado del T.A.R. per l’Emilia - Romagna, sede distaccata di Parma oggetto di gravame.
Nel dettaglio, detta svista è consistita nell’affermare testualmente:
- riferendosi al punto della sentenza di primo grado citata al punto precedente, che “L’indicato capo di sentenza non è oggetto d’impugnazione con il ricorso in appello, che non contiene specifici profili di critica rivolti contro tale argomento, essendo incentrato sulla (diversa) vicenda dell’acquisto della proprietà del fondo per usucapione, ed essendosi limitato alla generica allegazione di un «depauperamento paesaggistico» e alla deduzione per cui «il ricorrente appellante ben può vantare una pretesa qualificata al rispetto del regolamento emanato dal Comune resistente, che proprio nei confronti delle emissioni elettromagnetiche ha disposto una tutela più cautelativa di quella prevista dalla legislazione nazionale escludendo che nell’area espropriata possano essere collocati impianti quale quello contestato»” (punto 5. della sentenza revocanda);
- che “Il T.A.R. Parma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto dall’odierno appellante, in qualità di coltivatore (e comunque di occupante) un terreno limitrofo a quello oggetto di installazione” (incipit del punto 2. della sentenza revocanda).
E, infatti, quanto alla prima delle suddette statuizioni è sufficiente rilevare che l’odierno ricorrente in revocazione ha espressamente censurato con il proprio atto di appello (pag. 24 e ss., punti 1.6 e e ss.) le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla mancata dimostrazione del concreto pregiudizio derivante dalla installazione delle opere nelle vicinanze del terreno ove risiede e gestisce il suo agriturismo anche formulando deduzioni puntuali circa il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico.
Per ciò che riguarda, invece, la seconda delle prima delle suddette statuizioni, come emerge chiaramente dal testo della sentenza di primo grado n. 229 del 2018, il T.A.R., rispondendo alle deduzioni delle parti (anche a seguito di ordinanza collegiale n. 125 del 2018 emessa ex art. 73 comma 3 c.p.a.), ha affrontato la questione della sussistenza di una legittimazione ad agire del sig. SC AU sotto due distinti ed autonomi profili: i) quale proprietario di alcuni terreni finitimi a quello direttamente interessato dalla delocalizzazione della Stazione di Telefonia mobile di che trattasi; ii) quale detentore qualificato come coltivatore diretto ovvero quale proprietario per intervenuta usucapione del terreno direttamente interessato dalla delocalizzazione della Stazione di Telefonia mobile di che trattasi.
Il giudice di appello ha, quindi, altresì travisato il contenuto dispositivo della sentenza dinanzi a sé impugnata ritenendo che il thema decidendum sottopostogli fosse circoscritto al solo profilo sub i).
Tanto emerge con chiarezza dalla circostanza che con la sentenza revocanda l’appello è stato dichiarato inammissibile sulla scorta della omessa impugnazione del capo della sentenza di primo grado che ha rilevato che “il sig. SC, a fronte della disposta localizzazione, non ha accompagnato all’allegazione della situazione di «VI» la dimostrazione del pregiudizio concreto e attuale derivante dall’azione amministrativa” in ragione della rilevata “assenza di effetti nocivi derivanti dalla nuova antenna”. E, infatti, la mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto derivante dall’assenza di effetti nocivi derivanti dalla nuova antenna può rilevare solo rispetto alla prospettazione di una legittimazione ad agire come fondata sulla VI ( id est la proprietà di un fondo finitimo) e non anche rispetto alla prospettazione di una legittimazione ad agire fondata sulla proprietà (in virtù di intervenuta usucapione) ovvero sulla detenzione qualificata del fondo direttamente interessato dall’espropriazione (in relazione al quale l’interesse ad agire è in re ipsa in virtù dell’effetto ablativo collegato alla localizzazione dell’impianto).
Deve aggiungersi che l’odierno ricorrente in revocazione ha espressamente proposto appello tanto avverso il capo della sentenza di primo grado che ha negato la sussistenza di una legittimazione ad agire legata alla proprietà/detenzione dell’area direttamente interessata dalla delocalizzazione quanto, come già detto, anche avverso il capo della sentenza inerente il titolo di legittimazione basato sulla VI .
Va, quindi, rilevato che detti errori sul fatto che cadono su un punto non controverso (quale la portata ed il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello) nonché decisivo atteso che hanno condotto a dichiarare tout court inammissibile l’appello per omessa impugnazione di un capo erroneamente ritenuto “autonomo ed autosufficiente” senza indagare la fondatezza nel merito delle doglianze svolte a suo mezzo.
Ne deriva che, sussistendo l’ipotesi di cui agli artt. 106 c.p.a e 395 comma 1 n. 4) c.p.c., va accolta, in sede rescindente, la proposta domanda di revocazione e va, per l’effetto, disposta la revoca della sentenza di questo Consiglio, sez. VII, n. 6127/2023.
2.2 Quanto alla parte rescissoria, va anzitutto delibata e disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa comunale a mezzo delle memorie di replica del 24 marzo 2023 per violazione del bis in idem rispetto alla sentenza del T.A.R. per l’Emilia- Romagna, sez. di Parma, n. 269/2019.
E, infatti, trattasi di pronuncia non solo sopravvenuta rispetto a quella qui oggetto di appello (ancorché divenuta definitiva prima di quest’ultima) ma che, soprattutto, riguarda atti diversi da quelli qui impugnati (la determinazione del Servizio LL.PP. Attività tecnologiche del Comune di Rivergaro n. 598/2018, e la cessione volontaria conclusa tra il Comune intimato e l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Piacenza – Bobbio) con la conseguenza che non v’è identità, sotto il profilo del petitum , tra le domande di annullamento ex art. 29 c.p.a. spiccate nei due giudizi.
2.3 Nel merito appare ictu oculi fondato il primo motivo dell’atto di appello con cui si è lamentata l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione a ricorrere resa dal T.A.R..
In particolare, merita positivo apprezzamento il profilo di doglianza rivolto alla parte della sentenza di primo grado in cui si è affermato che:
- “a fronte dell’instaurazione da parte dell’Istituto controinteressato di un contenzioso volto all’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia diritto in favore del signor AU SC e/o di chiunque altro sul terreno su cui dovrebbe essere installata la stazione radio base, con contestuale richiesta di ordine di cessazione di ogni turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte del medesimo Istituto Diocesano, il ricorrente non ha allegato alcun elemento probatorio tale da far risultare, nel presente giudizio, l’evidenza dell’asserita usucapione”;
- “In egual misura, la difesa del ricorrente non ha provato in modo univoco la sua qualità di legittimo coltivatore diretto del terreno de quo, mancando agli atti di causa la produzione di qualsivoglia documento dal quale possa evincersi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti o quanto meno di una gestione dei rapporti esterni in costanza di absentia domini” (pag. 6 e 7 della sentenza di primo grado).
Dette statuizioni non sono condivisibili in quanto già nel corso del giudizio di primo grado SC AU ha prodotto documentazione attestante la qualità di possessore del fondo censito al N.C.T. di Rivergaro, fg. 21, mappale 109 oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale di Rivergaro n. 3 del 13 gennaio 2017 gravata in prime cure (docc. 31, 32, 33, 34, 35 allegati alla memoria depositata il 2 luglio 2018).
Ma, soprattutto, l’acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dello stesso da parte dell’odierno ricorrente in revocazione risulta essere stata ormai definitivamente accertata e dichiarata con sentenza, passata in giudicato e trascritta nei pubblici registri, del Tribunale ordinario di Piacenza, sezione civile, 10 luglio 2020, n. 388 (doc. 6, 7 e 8 allegati al ricorso per revocazione).
Il T.A.R. ha, quindi, palesemente errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione ad agire.
Ne discende che devono qui trovare applicazione i principi da ultimo stabiliti da Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 20 novembre 2024, n. 16 secondo cui “L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”.
In particolare, ricorrono, nel caso che occupa, ambedue le ipotesi delineate alle lett. a) e b) del punto 11.9 della suddetta sentenza (essendo qui oggetto di appello una decisione di inammissibilità che ha “omesso l’esame del merito inteso come fatti di causa, ossia decisioni che non prendono in considerazione la specifica situazione fattuale” e che non ha esaminato “il merito inteso come motivi di ricorso”).
3. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso per revocazione è fondato e va accolto.
3.1 In sede rescindente, va quindi revocata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII n. 6127/2023.
In sede rescissoria va poi accolto l’appello proposto da SC AU nei sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto va dichiarata ex art. 105 comma 1 c.p.a. la nullità della sentenza del T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. distaccata di Parma n. 229 del 2018 con remissione al primo giudice.
La parte interessata avrà l’onere di riassumere dinanzi a questo il processo ex art. 105, comma 3, c.p.a..
4. Sussistono nondimeno, anche in considerazione della circostanza che l’accertamento con forza di giudicato dell’intervenuto acquisto a titolo di usucapione dell’area è intervenuto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e:
- in sede rescindente, revoca la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII n. 6127/2023;
- in sede rescissoria, accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara ex art. 105 c.p.a. la nullità della sentenza del T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. distaccata di Parma n. 229 del 2018 con rimessione al giudice di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO