Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.591 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-12-2024 e vertente tra
(cf. ), elett.te dom.ta in Anagni (Frosinone), via Raffaele Parte_1 CodiceFiscale_1
Ambrosetti n.18, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina D'Angeli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Roma, via Stefano Infessura n.14, presso lo studio dell'avv. Mario Vinciguerra che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellata
e
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n.975/2017 emessa dal Tribunale di Frosinone
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellata costituita: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Frosinone - sezione distaccata di Anagni -, la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., per sentir accertare la sussistenza della prelazione e del conseguente diritto di riscatto riguardo al terreno agricolo sito nel Comune di Anagni - località
Tufano - distinto in catasto al foglio 41 part.lla n.19, esteso mq.6410; chiedeva che venisse dichiarata proprietaria dell'area suindicata alle condizioni di cui all'atto pubblico del 4-11-
2009, affetto da nullità per violazione dell'obbligo di denuntiatio all'avente diritto della proposta di alienazione.
Deduceva che
-era coltivatrice diretta e comproprietaria, quale erede di , del terreno destinato Persona_1
a pascolo esteso Ha 4.83.40 sito in Anagni e distinto in catasto al foglio 41 part.lla n.84;
- si dedicava alla coltivazione del fondo unitamente al marito Persona_2
-il diritto di prelazione era stato violato, tenuto conto che il terreno confinava con il fondo compravenduto, ceduto alla società convenuta per la somma di €.16.000,00, in dispregio della procedura di cui all'art. 8 comma 4 Legge 590/1965 come modificato dall'art. 7 Legge 817/71.
Resisteva la che, preliminarmente, chiedeva autorizzarsi la Controparte_1
chiamata in causa di dalla quale aveva acquistato il fondo distinto in catasto al CP_2 3
foglio 4 part.lla n.19; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, concludeva perché fosse condannata alla restituzione delle somme versate in relazione all'atto CP_2
pubblico del 4-11-2009 per notar avente ad oggetto la compravendita del bene in Per_3
contesa.
, evocata in giudizio, restava contumace. CP_2
La causa, istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale, di prova per testimoni e di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con sentenza n.975/17: il Tribunale di
Frosinone rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-ai fini dell'accertamento della qualifica di coltivatore diretto e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa in tema di diritto di prelazione dei fondi rustici la prova è posta a carico del retraente;
-la convenuta contestava la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione in quanto, al momento della domanda giudiziale, l'agente non era proprietaria del fondo confinante;
-parte attrice ometteva di produrre documentazione attestante il diritto di proprietà del terreno
(foglio 41 part.lla n.84) del de UI e solo nel corso del giudizio, successivamente allo spirare del termine ex art. 183 c.p.c., depositava copia del testamento, denunzia di successione e frazionamento del fondo al fine di dimostrare la qualità di erede e comproprietaria dell'area oggetto del frazionamento;
-l'art.7 della legge n.817/71 prevede come condizione essenziale per l'esercizio della prelazione che il terreno sia coltivato direttamente dal proprietario senza che diversamente possa rilevare la sua attività di coltivatore diretto esercitato con riguardo ad altri fondi;
-la prova dalla coltivazione del fondo adiacente a quello oggetto di compravendita non veniva fornita relativamente al de UI , proprietario del terreno oggetto di riscatto Persona_1
all'epoca del contratto di compravendita;
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-a nulla rilevava la circostanza secondo cui l'attrice era dipendente dell'azienda agricola del coniuge né quella di avere coltivato con il genitore - coltivatore diretto - il terreno part.lla n.84.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, chiedendone Parte_1
la riforma.
Resisteva la Controparte_1
Restava contumace . CP_2
La causa all'udienza del 5-12-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionale e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con tre motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, l'appellante rileva che al momento dell'instaurazione del giudizio aveva prodotto copia di un atto di notorietà dal quale emergeva la sua qualità di erede di ed una visura catastale relativa al fondo Persona_1
part.lla n.84 comprovante la titolarità, in capo al padre, del terreno adiacente a quello compravenduto per la quota di un terzo.
Deduce che entro il termine di cui all'art. 183 c.p.c. non avrebbe potuto depositare ulteriore documentazione idonea a provare la titolarità della proprietà in quanto non disponibile (i documenti erano venuti ad esistenza in epoca successiva alla scadenza del termine).
Assume che il diritto di proprietà in favore dell'erede nasce al momento della apertura della successione e che la titolarità pro-quota non è ostativa dell'esercizio del diritto di riscatto.
Adduce che la qualità di coltivatrice diretta era comprovata dai documenti di iscrizione all'INPS allegati al fascicolo di primo grado nonché dalla prova per testimoni le cui deposizioni confermavano la coltivazione “secondo gli usi locali per stimolare la produzione di erba per i cavalli e per le pecore”. 5
Evidenzia che la circostanza della mancata alienazione di fondi nel biennio antecedente all'esercizio del diritto di riscatto non era stata oggetto di specifica contestazione e doveva pertanto ritenersi acquisita.
Le censure appaiono prive di pregio.
Osserva la Corte che
-il fondo sito in Anagni distinto in catasto al foglio 41 part.lla n.19, confinante con quello di cui l'appellante è comproprietaria (in catasto al foglio 41 part.lla n.84) in virtù di successione del padre deceduto il 28-3-2010, veniva alienato, con atto per notar in Persona_1 Per_3
data 4-11-2009, da in favore della CP_2 Controparte_1
-l'appellante lamenta il mancato esercizio della denuntiatio della proposta di alienazione per l'esercizio del diritto di prelazione e dichiara di voler esercitare il riscatto;
-l'art.7 della legge n.817/71 attribuisce al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, il diritto di prelazione, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
-come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal giudice di prime cure, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del proprietario confinante è necessario non solo che lo stesso rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito in concreto all'attività agricola ma che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello promesso in vendita non essendo sufficiente che eserciti altrove l'attività di agricoltore (Cass.16651/16);
-alla luce delle evidenze istruttorie non può essere riconosciuto all'appellante il diritto di prelazione;
-dalla documentazione prodotta in primo grado si rileva infatti che al momento della cessione del fondo il de UI dell'appellante non risulta avesse la qualifica di coltivatore diretto, essendosi cancellato dai registri INPS per aver maturato il trattamento pensionistico;
-neppure veniva offerta dimostrazione, attraverso la prova testi, che all'epoca Persona_1
della cessione, continuasse a coltivare direttamente il terreno di sua proprietà; 6
-in mancanza di tali requisiti non può sostenersi che il diritto di prelazione fosse stato acquisito iure hereditario dall'appellante la quale diveniva comproprietaria del predio in un momento successivo rispetto alla compravendita;
-circa la qualifica non ha mai rivestito quella di piccolo imprenditore agricolo o Parte_1
coltivatrice diretta, risultando dall'anno 2002 registrata presso gli uffici INPS come coadiuvante familiare dell'azienda agricola individuale del coniuge titolare di una impresa Persona_2
agricola diversa da quella a suo tempo condotta da . Persona_1
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M.147/2022), con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei confronti Parte_1
della in persona del legale rappresentante p.t., nonché di Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n.975/2017, emessa dal Tribunale di Frosinone, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.3.966,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte 7
dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano