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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di AT, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL RI presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA AR CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1903 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente a oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
( ), difeso dall'avvocato Felicetta Parte_1 C.F._1
AR BO
Parte appellante
e
( ), difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Controparte_1
Parte appellata nonché
1 ( ), difesa dall'avvocato AR Controparte_2 P.IVA_1
IA MI AR
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di
AT, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa Voglia:
- in accoglimento del presente appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 690/2022, pronunciata dal Tribunale di
AT in data 17.05.2022, resa nella causa iscritta al n. 4130/2015 R.G. non notificata, nel giudizio intentato contro la (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. AR IA MI P.IVA_2
AR, elettivamente domiciliata in Via Sabotino n. 45, 87100 Cosenza ed il Sig. Avv. (C.F.: ) dom. e CP_1 CP_1 C.F._2
res. in Via Parentela 88100 AT, nelle parti indicate del provvedimento impugnato e con le modifiche richieste, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
- Con la refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c;
- IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di voler disporre il rinnovo della CTU medico legale sulla persona del Dott. , al fine di Parte_1
accertare la natura, l'entità delle lesioni subite a seguito l'incidente occorso in data 16.01.2014 il periodo di inabilità temporanea ed i postumi invalidanti residuati anche con riferimento al danno biologico e alla sfera professionale proiettata nel tempo dopo la carriera professionale in qualità di pubblico dipendente, cosi come argomentato ed esposto in atti.
2 Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
AT adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte dell'appellato:
1)- In rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Pt_2
[...]
2)- Nel merito: rigettare l'appello proposto in quanto, per le ragioni esposte in narrativa, è infondato in fatto e diritto;
3)- Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giurisdizione, con loro attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Per “Conclude, correlativamente a quanto Controparte_2
precede, con ogni conseguenza discendente, ed in particolare, per l'integrale conferma della sentenza impugnata, con espressa richiesta di totale imputazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, a carico dell'odierno appellante, in applicazione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di AT, la e , Controparte_2 Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la
[...]
e al risarcimento del danni in favore Controparte_2 Controparte_1
di parte attrice, quantificabili in complessivamente in € 99.108,33 di cui: €
80.525,33 quale danno permanente;
€ 17.111,00 quale danno invalidità
3 temporale; nonché € 1.072,00 quali spese mediche documentate e € 400,00 quali spese per CTP”.
Ha dedotto a tal fine che: mentre percorreva a piedi in compagnia di alcuni colleghi di lavoro la Via Nazionale, all'altezza del civico n. 19 in
UR DO (CZ), dopo aver attraversato la strada, è stato travolto dal motociclo KTM 125 tg. DF16549, condotto da e di Controparte_3
proprietà di , che sopraggiungeva a velocità sostenuta, con Controparte_1
direzione di marcia Soverato-AT; che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al conducente del motociclo che viaggiava ad alta velocità in pieno centro abitato.
Ha dato atto che - prima di iniziare il giudizio - la compagnia assicurativa in risposta alla lettera di richiesta di Controparte_2
risarcimento danni formulata dal danneggiato, aveva offerto e pagato la somma di € 12.000,00 a totale soddisfo del sinistro per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la Compagnia eccependo, Controparte_2
preliminarmente di aver già corrisposto, in fase stragiudiziale, al la Pt_1
somma complessiva di € 12.000,00, sulla scorta dei propri accertamenti, interamente satisfattiva delle lesioni riportate e, conseguentemente, ha contestato esclusivamente il quantum debeatur.
Si è costituito, altresì, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice perché infondata e, comunque, in quanto il Pt_1
era già stato totalmente ristorato da parte della compagnia di assicurazione.
L'istruttoria si è concretata nell'espletamento di c.t.u. volta a verificare le lesioni subite da Parte_1
A seguito di detta c.t.u., l'assicuratrice, con formale missiva del
25.11.21, ha provveduto ad inviare al presso il di lui legale, assegno Pt_1
postale dell'importo di € 25.295,00, ad integrazione della somma di €
4 12.000,00, già pregiudizialmente corrisposta, per un totale complessivo di €
37.295,00, a totale ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'occorso in trattazione.
Dopo alcuni rinvii determinati dal gravosissimo carico di ruolo dell'ufficio distrettuale, all'udienza del 11.01.2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal mutato giudice istruttore.”
Il Tribunale di AT, con la sentenza n. 690, resa il 17 maggio
2022, a definizione del giudizio n. 4130/2015 R.G.A.C., aveva preliminarmente ritenuto raggiunta la prova sulla dinamica del sinistro, così come riferita dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto non contestata.
Il tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie la presunzione di colpa del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, di cui all'art. 2054, comma I, c.p.c., non avendo provato che l'attore, Controparte_1
violando le regole del codice della strada, si fosse imprevedibilmente immesso sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore, né di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno.
Il giudice di primo grado, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, aveva ritenuto sussistente il nesso eziologico tra evento e danno, e quantificato i danni non patrimoniali e patrimoniali in una somma inferiore rispetto agli acconti già versati all'attore dalla compagnia assicuratrice
(complessivi € 36.700,50 di risarcimento, a fronte di € 37.772,50 già liquidati); aveva, quindi, rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che la pretesa iniziale dell'attore era di gran lunga superiore alla somma effettivamente dovuta.
L'appellante ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il giudice di primo grado aderito alla relazione peritale nella parte in cui
5 il consulente tecnico d'ufficio ha ridotto la durata della malattia, l'invalidità temporanea totale e parziale e la quantificazione dei postumi permanenti rispetto a quelli riconosciuti dal consulente tecnico di parte.
Segnatamente, col primo motivo d'appello è stato dedotto che, nella relazione peritale finale, non sarebbero state considerate le osservazioni formulate in merito all'esito della consulenza, la quale risulterebbe affetta da un vizio insanabile, nonché da una evidente violazione del diritto di difesa,
e l'appellante ne ha chiesto pertanto la rinnovazione.
Col secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità del rigetto della domanda proposta in giudizio, precisando che soltanto in corso di causa e dopo quattro anni dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio la compagnia assicurativa convenuta aveva provveduto a integrare l'iniziale risarcimento danni versando, con assegno del 30 novembre 2021, l'ulteriore somma di € 25.295,00.
L'appellante ha evidenziato la fondatezza della domanda risarcitoria e che, se non avesse instaurato il giudizio, non avrebbe mai ottenuto l'ulteriore somma successivamente riconosciutagli dalla convenuta.
Col terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza anche in relazione alla compensazione delle spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, che, invece, il giudice di primo grado avrebbe dovuto porre integralmente a carico dei convenuti.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 CP_1
, argomentando per l'infondatezza dell'appello proposto e la
[...]
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 2 maggio 2023 la corte ha ritenuto non necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
6 All'udienza del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo le comparse e le memorie state già depositate all'esito della precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appello è parzialmente fondato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Secondo l'appellante le osservazioni del consulente tecnico di parte non sarebbero state prese in considerazione dal consulente tecnico d'ufficio, tuttavia tale assunto risulta smentito dal contenuto della perizia espletata nel giudizio di primo grado, nella quale sono state puntualmente affrontate le questioni sollevate in sede di osservazioni, con una valutazione che la corte ritiene esaustiva, coerente e adeguatamente motivata.
Le osservazioni critiche avanzate dal consulente tecnico di parte, infatti, si concentrano sull'arto superiore destro dell'appellante, rispetto alla cui compromissione era stata chiesta la revisione dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio (vedansi osservazioni alla c.t.u. allegate dalla parte appellante al proprio fascicolo d'appello).
L'arto superiore destro era già stato oggetto di valutazione da parte del perito nominato dal giudice di primo grado.
Il consulente ha premesso che “il paziente lamenta, in esito al sinistro in trattazione, algie alla spalla destra con severa limitazione articolare della scapolo-omerale, difficoltà a compiere movimenti semplici con l'arto superiore di destra, gonalgia destra” (vedasi pag. 8 della relazione peritale), prendendo così in considerazione tanto la sintomatologia, quanto le difficoltà funzionali dichiarate.
A livello obiettivo, poi, il perito ha rilevato che la spalla destra si presentava “lievemente abbassata rispetto alla controlaterale, per evidente
7 ipotonotrofia deltoidea e del sovraspinato” e una “evidente irregolarità del profilo clavicolare per bozza ossea al 3° medio da verosimile accavallamento di monconi ossei”, precisando inoltre che “la palpazione su tale bozza ossea evoca dolore”.
Il consulente ha riscontrato una “ipotrofia di cm 2 al cavo ascellare e di cm 1 al medio braccio” (vedasi pag. 9 della relazione peritale).
È evidente, dunque, che il consulente tecnico aveva già tenuto conto delle menomazioni riferite all'arto superiore destro, sia nella ricostruzione e nel calcolo della durata dell'inabilità temporanea, sia nella determinazione del danno biologico permanente.
Ritiene la corte, infatti, che non vi sia stata alcuna omissione da parte del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha svolto un'indagine completa, articolata e sorretta da una motivazione logicamente coerente con le risultanze cliniche accertate, anche sui profili individuati quali critici dal consulente di parte, le cui osservazioni non avevano evidenziato elementi nuovi, né profili tali da rendere necessaria una rivalutazione del quadro clinico già adeguatamente esaminato dal perito.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
L'appellante si è limitato a contestare genericamente l'adeguatezza del risarcimento corrisposto, ma non ha dedotto nessuno specifico profilo di erroneità della liquidazione operata dal giudice di primo grado sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
La corte, poi, condivide il rigetto della domanda, in quanto, mentre la compagnia assicuratrice all'esito della consulenza tecnica d'ufficio ha integrato - adeguandosi alle conclusioni peritali - la liquidazione già effettuata, l'attore ha coltivato il giudizio, domandando l'accoglimento della sua domanda.
8 Il terzo motivo d'appello, invece, è fondato.
Vero è che la compagnia assicurativa convenuta ha versato all'attore un'ulteriore somma di denaro a titolo risarcitorio rispetto a quella già corrisposta prima dell'introduzione del giudizio, tuttavia ciò è avvenuto soltanto in corso di causa.
In considerazione di ciò, nonché del riconoscimento a titolo di danno di una somma inferiore di circa due terzi rispetto a quella richiesta nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, la corte ritiene di dover riformare parzialmente la sentenza di primo grado, disponendo la compensazione per metà delle spese di lite e di consulenza tecnica, liquidando le spese di lite in applicazione dei parametri minimi ratione temporis previsti- avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese - dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, ponendo a carico dei convenuti la restante metà.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello e considerato l'esito complessivo della lite, si ritiene di dover compensare per un mezzo le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese - dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, ponendo a carico dell'appellante la restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AT, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per metà le spese di lite del primo grado
9 di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 3.972,00, nonché quelle di c.t.u., ponendo a carico del convenuto la restante metà, con distrazione a favore del procuratore dell'attore dichiaratori antistatario;
- rigetta nel resto;
- compensa per 1/2 le spese di lite del grado d'appello, liquidate per l'intero per ogni parte in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo la restante metà a carico dell'appellante, con distrazione a favore del procuratore antistatario per l'appellato
. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA AR CH IL RI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di AT, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL RI presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA AR CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1903 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente a oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
( ), difeso dall'avvocato Felicetta Parte_1 C.F._1
AR BO
Parte appellante
e
( ), difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Controparte_1
Parte appellata nonché
1 ( ), difesa dall'avvocato AR Controparte_2 P.IVA_1
IA MI AR
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di
AT, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa Voglia:
- in accoglimento del presente appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 690/2022, pronunciata dal Tribunale di
AT in data 17.05.2022, resa nella causa iscritta al n. 4130/2015 R.G. non notificata, nel giudizio intentato contro la (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. AR IA MI P.IVA_2
AR, elettivamente domiciliata in Via Sabotino n. 45, 87100 Cosenza ed il Sig. Avv. (C.F.: ) dom. e CP_1 CP_1 C.F._2
res. in Via Parentela 88100 AT, nelle parti indicate del provvedimento impugnato e con le modifiche richieste, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
- Con la refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c;
- IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di voler disporre il rinnovo della CTU medico legale sulla persona del Dott. , al fine di Parte_1
accertare la natura, l'entità delle lesioni subite a seguito l'incidente occorso in data 16.01.2014 il periodo di inabilità temporanea ed i postumi invalidanti residuati anche con riferimento al danno biologico e alla sfera professionale proiettata nel tempo dopo la carriera professionale in qualità di pubblico dipendente, cosi come argomentato ed esposto in atti.
2 Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
AT adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte dell'appellato:
1)- In rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Pt_2
[...]
2)- Nel merito: rigettare l'appello proposto in quanto, per le ragioni esposte in narrativa, è infondato in fatto e diritto;
3)- Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giurisdizione, con loro attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Per “Conclude, correlativamente a quanto Controparte_2
precede, con ogni conseguenza discendente, ed in particolare, per l'integrale conferma della sentenza impugnata, con espressa richiesta di totale imputazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, a carico dell'odierno appellante, in applicazione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di AT, la e , Controparte_2 Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la
[...]
e al risarcimento del danni in favore Controparte_2 Controparte_1
di parte attrice, quantificabili in complessivamente in € 99.108,33 di cui: €
80.525,33 quale danno permanente;
€ 17.111,00 quale danno invalidità
3 temporale; nonché € 1.072,00 quali spese mediche documentate e € 400,00 quali spese per CTP”.
Ha dedotto a tal fine che: mentre percorreva a piedi in compagnia di alcuni colleghi di lavoro la Via Nazionale, all'altezza del civico n. 19 in
UR DO (CZ), dopo aver attraversato la strada, è stato travolto dal motociclo KTM 125 tg. DF16549, condotto da e di Controparte_3
proprietà di , che sopraggiungeva a velocità sostenuta, con Controparte_1
direzione di marcia Soverato-AT; che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al conducente del motociclo che viaggiava ad alta velocità in pieno centro abitato.
Ha dato atto che - prima di iniziare il giudizio - la compagnia assicurativa in risposta alla lettera di richiesta di Controparte_2
risarcimento danni formulata dal danneggiato, aveva offerto e pagato la somma di € 12.000,00 a totale soddisfo del sinistro per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la Compagnia eccependo, Controparte_2
preliminarmente di aver già corrisposto, in fase stragiudiziale, al la Pt_1
somma complessiva di € 12.000,00, sulla scorta dei propri accertamenti, interamente satisfattiva delle lesioni riportate e, conseguentemente, ha contestato esclusivamente il quantum debeatur.
Si è costituito, altresì, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice perché infondata e, comunque, in quanto il Pt_1
era già stato totalmente ristorato da parte della compagnia di assicurazione.
L'istruttoria si è concretata nell'espletamento di c.t.u. volta a verificare le lesioni subite da Parte_1
A seguito di detta c.t.u., l'assicuratrice, con formale missiva del
25.11.21, ha provveduto ad inviare al presso il di lui legale, assegno Pt_1
postale dell'importo di € 25.295,00, ad integrazione della somma di €
4 12.000,00, già pregiudizialmente corrisposta, per un totale complessivo di €
37.295,00, a totale ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'occorso in trattazione.
Dopo alcuni rinvii determinati dal gravosissimo carico di ruolo dell'ufficio distrettuale, all'udienza del 11.01.2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal mutato giudice istruttore.”
Il Tribunale di AT, con la sentenza n. 690, resa il 17 maggio
2022, a definizione del giudizio n. 4130/2015 R.G.A.C., aveva preliminarmente ritenuto raggiunta la prova sulla dinamica del sinistro, così come riferita dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto non contestata.
Il tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie la presunzione di colpa del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, di cui all'art. 2054, comma I, c.p.c., non avendo provato che l'attore, Controparte_1
violando le regole del codice della strada, si fosse imprevedibilmente immesso sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore, né di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno.
Il giudice di primo grado, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, aveva ritenuto sussistente il nesso eziologico tra evento e danno, e quantificato i danni non patrimoniali e patrimoniali in una somma inferiore rispetto agli acconti già versati all'attore dalla compagnia assicuratrice
(complessivi € 36.700,50 di risarcimento, a fronte di € 37.772,50 già liquidati); aveva, quindi, rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che la pretesa iniziale dell'attore era di gran lunga superiore alla somma effettivamente dovuta.
L'appellante ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il giudice di primo grado aderito alla relazione peritale nella parte in cui
5 il consulente tecnico d'ufficio ha ridotto la durata della malattia, l'invalidità temporanea totale e parziale e la quantificazione dei postumi permanenti rispetto a quelli riconosciuti dal consulente tecnico di parte.
Segnatamente, col primo motivo d'appello è stato dedotto che, nella relazione peritale finale, non sarebbero state considerate le osservazioni formulate in merito all'esito della consulenza, la quale risulterebbe affetta da un vizio insanabile, nonché da una evidente violazione del diritto di difesa,
e l'appellante ne ha chiesto pertanto la rinnovazione.
Col secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità del rigetto della domanda proposta in giudizio, precisando che soltanto in corso di causa e dopo quattro anni dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio la compagnia assicurativa convenuta aveva provveduto a integrare l'iniziale risarcimento danni versando, con assegno del 30 novembre 2021, l'ulteriore somma di € 25.295,00.
L'appellante ha evidenziato la fondatezza della domanda risarcitoria e che, se non avesse instaurato il giudizio, non avrebbe mai ottenuto l'ulteriore somma successivamente riconosciutagli dalla convenuta.
Col terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza anche in relazione alla compensazione delle spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, che, invece, il giudice di primo grado avrebbe dovuto porre integralmente a carico dei convenuti.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 CP_1
, argomentando per l'infondatezza dell'appello proposto e la
[...]
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 2 maggio 2023 la corte ha ritenuto non necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
6 All'udienza del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo le comparse e le memorie state già depositate all'esito della precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appello è parzialmente fondato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Secondo l'appellante le osservazioni del consulente tecnico di parte non sarebbero state prese in considerazione dal consulente tecnico d'ufficio, tuttavia tale assunto risulta smentito dal contenuto della perizia espletata nel giudizio di primo grado, nella quale sono state puntualmente affrontate le questioni sollevate in sede di osservazioni, con una valutazione che la corte ritiene esaustiva, coerente e adeguatamente motivata.
Le osservazioni critiche avanzate dal consulente tecnico di parte, infatti, si concentrano sull'arto superiore destro dell'appellante, rispetto alla cui compromissione era stata chiesta la revisione dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio (vedansi osservazioni alla c.t.u. allegate dalla parte appellante al proprio fascicolo d'appello).
L'arto superiore destro era già stato oggetto di valutazione da parte del perito nominato dal giudice di primo grado.
Il consulente ha premesso che “il paziente lamenta, in esito al sinistro in trattazione, algie alla spalla destra con severa limitazione articolare della scapolo-omerale, difficoltà a compiere movimenti semplici con l'arto superiore di destra, gonalgia destra” (vedasi pag. 8 della relazione peritale), prendendo così in considerazione tanto la sintomatologia, quanto le difficoltà funzionali dichiarate.
A livello obiettivo, poi, il perito ha rilevato che la spalla destra si presentava “lievemente abbassata rispetto alla controlaterale, per evidente
7 ipotonotrofia deltoidea e del sovraspinato” e una “evidente irregolarità del profilo clavicolare per bozza ossea al 3° medio da verosimile accavallamento di monconi ossei”, precisando inoltre che “la palpazione su tale bozza ossea evoca dolore”.
Il consulente ha riscontrato una “ipotrofia di cm 2 al cavo ascellare e di cm 1 al medio braccio” (vedasi pag. 9 della relazione peritale).
È evidente, dunque, che il consulente tecnico aveva già tenuto conto delle menomazioni riferite all'arto superiore destro, sia nella ricostruzione e nel calcolo della durata dell'inabilità temporanea, sia nella determinazione del danno biologico permanente.
Ritiene la corte, infatti, che non vi sia stata alcuna omissione da parte del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha svolto un'indagine completa, articolata e sorretta da una motivazione logicamente coerente con le risultanze cliniche accertate, anche sui profili individuati quali critici dal consulente di parte, le cui osservazioni non avevano evidenziato elementi nuovi, né profili tali da rendere necessaria una rivalutazione del quadro clinico già adeguatamente esaminato dal perito.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
L'appellante si è limitato a contestare genericamente l'adeguatezza del risarcimento corrisposto, ma non ha dedotto nessuno specifico profilo di erroneità della liquidazione operata dal giudice di primo grado sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
La corte, poi, condivide il rigetto della domanda, in quanto, mentre la compagnia assicuratrice all'esito della consulenza tecnica d'ufficio ha integrato - adeguandosi alle conclusioni peritali - la liquidazione già effettuata, l'attore ha coltivato il giudizio, domandando l'accoglimento della sua domanda.
8 Il terzo motivo d'appello, invece, è fondato.
Vero è che la compagnia assicurativa convenuta ha versato all'attore un'ulteriore somma di denaro a titolo risarcitorio rispetto a quella già corrisposta prima dell'introduzione del giudizio, tuttavia ciò è avvenuto soltanto in corso di causa.
In considerazione di ciò, nonché del riconoscimento a titolo di danno di una somma inferiore di circa due terzi rispetto a quella richiesta nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, la corte ritiene di dover riformare parzialmente la sentenza di primo grado, disponendo la compensazione per metà delle spese di lite e di consulenza tecnica, liquidando le spese di lite in applicazione dei parametri minimi ratione temporis previsti- avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese - dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, ponendo a carico dei convenuti la restante metà.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello e considerato l'esito complessivo della lite, si ritiene di dover compensare per un mezzo le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese - dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità bassa), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, ponendo a carico dell'appellante la restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AT, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per metà le spese di lite del primo grado
9 di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 3.972,00, nonché quelle di c.t.u., ponendo a carico del convenuto la restante metà, con distrazione a favore del procuratore dell'attore dichiaratori antistatario;
- rigetta nel resto;
- compensa per 1/2 le spese di lite del grado d'appello, liquidate per l'intero per ogni parte in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo la restante metà a carico dell'appellante, con distrazione a favore del procuratore antistatario per l'appellato
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Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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