Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1269/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1269/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ruggiero Annalisa, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_2 C.F._2 atti dall'Avv. Granato Simone, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
1
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 17.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1 in data 12.01.1978 (C.F. ] e [nato C.F._1 Parte_2
a Salerno in data 09.07.1968 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 08.09.2008 in Salerno, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2008, al n. 20
Parte II Serie A e che dall'unione era nata la figlia (08.01.2010), ed Per_1 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 10534/2021 del 28.12.2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17.06.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
13.6.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente
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ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“➢ In merito alla regolamentazione dei rapporti dei genitori con la figlia minore
, si conferma l'affidamento condiviso. Per_1
A tal fine si precisa che alla minore sarà garantita la stabilità e la continuità dell'attuale stile di vita: non muteranno le proprie abitudini quotidiane, poiché, essendo le abitazioni della madre e del padre entrambe site nella zona Mercatello di Salerno e non molto distanti tra loro, essa - iscritta alla classe seconda del Liceo
Scientifico Severi - potrà continuare a recarsi a scuola e a tornare a casa da scuola in autonomia e a frequentare le solite attività pomeridiane di sport e svago, recandosi anche a piedi e da sola sia in palestra che a casa di amici e compagni di scuola.
➢ Inoltre si evidenzia che in entrambe le abitazioni dispone di propri Per_1
spazi e di una propria camera nella quale dormire, studiare e trascorrere il tempo libero.
➢ Nell'ottica di collaborazione e cooperazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra il Sig. e la Sig.ra gli stessi parteciperanno alla Parte_2 Parte_1 vita quotidiana della figlia anche nel periodo di permanenza a casa dell'altro genitore.
➢ I genitori organizzeranno le festività natalizie del 24, 25 e 26 dicembre, del 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio e le festività pasquali del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo in modo da consentire alla ragazza di trascorrere lo stesso numero di giorni sia con il padre che con la madre, così come pure per le festività residue del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre.
➢ Quanto alle vacanze estive, entrambi i genitori comunicheranno all'altro la località e l'indirizzo del luogo di villeggiatura nonché ogni eventuale mutamento dello stesso;
tale comunicazione dovrà sempre avvenire anche in caso di vacanze
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organizzate con la figlia in altro periodo dell'anno.
➢ In ogni caso, sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi o diverse rimodulazioni concordate tra le parti nell'esclusivo interesse della minore.
➢ Il sig. continuerà a corrispondere all'altro coniuge, per il Parte_2
mantenimento della figlia l'assegno periodico di € 250,00 su apposito Per_1 libretto intestato alla minore, da versare entro il 30 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
➢ Quanto alle spese di abbigliamento e le spese straordinarie, in particolare quelle attinenti all'istruzione (a titolo esemplificativo tasse scolastiche, libri di testo, materiale didattico, corsi di lingua straniera, uscite scolastiche, gite scolastiche), all'attività sportiva (spese di iscrizione, retta mensile, kit sportivo, spese per partecipazione a gare o manifestazioni), alle spese mediche, saranno suddivise tra
i genitori nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
il genitore che anticiperà la spesa dovrà esibire scontrino o documentazione attestante la spesa sostenuta. Le spese straordinarie imprevedibili ed eccezionali, quelle relative a vacanze studio all'estero e vacanze estive, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
➢ Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o ogni altro documento valido per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore.
➢ Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ex dl. del 28.01.2013
n.154, art. 337 sexies, per la presenza della figlia minore”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
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- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nato a Salerno in [...] C.F._1 Parte_2
09.07.1968 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2008, al n. 20 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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