CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2573/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2573/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Marra (C.F.: per procura allegata all'atto di appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._3
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1465/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata citava davanti al Tribunale di Parte_1 CP_1 Santa Maria Capua Vetere per l'udienza del 18.12.2008, esponendo di essere stata titolare della
Rivendita di Tabacchi n. 24, sita in Caserta alla Piazza Colli Tifatini, Località Pozzovetere, e di aver intrattenuto dal 2004 con la convenuta un rapporto di collaborazione per la gestione di fatto della predetta attività commerciale, gestione che comprendeva, tra l'altro, i pagamenti delle tasse automobilistiche attraverso gli strumenti forniti da Lottomatica S.p.A. e la delega ad operare sul conto corrente di essa istante.
L'attrice lamentava che, dopo essere tornata ad occuparsi personalmente dell'attività commerciale a seguito delle dimissioni senza preavviso della in data 29.2.2008, era venuta a conoscenza CP_1
della revoca della concessione per la riscossione delle tasse automobilistiche, motivata dalla notifica a numerosi contribuenti degli avvisi di accertamento per omesso pagamento del c.d. bollo auto,
malgrado fosse stato pagato presso la ricevitoria. In effetti, dall'estratto conto di riscossione delle tasse automobilistiche fornito da Lottomatica Italia Servizi S.p.A. risultava che a decorrere dal secondo trimestre del 2004 erano state cancellate n. 575 operazioni, come accertato nel procedimento penale instaurato a seguito della denuncia-querela del 15.3.2008, i cui importi non erano stati versati sul conto corrente di essa istante.
Deduceva, quindi, che l'illecito comportamento della le aveva cagionato un danno CP_1
patrimoniale, essendo essa obbligata in via solidale - sia quale titolare dell'esercizio di Pt_1
rivendita, che quale titolare del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche fornito da
Lottomatica S.p.A. - al versamento a favore degli Enti Regionali, di Lottomatica S.p.A. e dei medesimi clienti, delle somme fraudolentemente sottratte dalla convenuta, ammontanti a €
101.637,57. L'obbligo solidale si desumeva anche ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5, comma
7, e 10 del “capitolato d'oneri per l'appalto delle rivendite di generi di monopolio”.
Al danno emergente si aggiungeva il mancato guadagno dovuto all'annullamento delle operazioni di versamento delle tasse automobilistiche ed alla perdita di profitto e di clienti, nonché il danno derivante dal discredito all'immagine ed al decoro dell'attività commerciale. Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiararsi ed accertarsi l'illecito
arricchimento della sig.ra nei confronti dell'istante, che è obbligata solidale al CP_1
pagamento degli indebiti perpetrati dalla convenuta all'interno della propria attività di ricevitoria,
per le motivazioni addotte in narrativa, oltre che per quanto dovesse emergere e si provi
nell'odierno giudizio ai danni della stessa, con la valutazione e l'accertamento del nesso di
causalità tra la condotta illecita posta in essere dalla convenuta ed il danno subito di cui l'istante
richiede il risarcimento. Per l'effetto dichiararsi il diritto della sig.ra ad ottenere la Parte_1
ripetizione e/o la restituzione delle somme indebitamente percepita dalla sig.ra , così come CP_1
quantificate altresì dalle autorità inquirenti, con interessi dal dì dell'illecito arricchimento sino
all'effettivo soddisfo, oltre che il risarcimento dei danni subiti dalle medesime condotte illecite nei
confronti dell'attività di cui l'istante è titolare, ivi compreso il danno emergente ed il lucro cessante
richiesto in narrativa, il tutto quantificato presuntivamente in € 250.000,00 come ci si riserva di
meglio quantificare e valutare in corso di giudizio, o nella somma maggiore e minore che sarà
ritenuta più congrua dal giudicante, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di
spese diritti ed onorario di causa del presente giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori
antistatari.
Nella resistenza della convenuta, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., venivano depositate le sentenze n. 766/2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di condanna della per il delitto di cui all'art. 314 c.p., e n. 52/2014 della Corte dei conti – Sez. giurisdizionale CP_1
con cui la medesima convenuta veniva condannata in via principale al pagamento della CP_2
somma di € 99.082,60, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
Il giudizio, interrotto per morte del difensore della convenuta, veniva riassunto dall'attrice e,
costituitosi l'Avv. Ciro Centore quale nuovo procuratore della , venivano raccolte le prove CP_1
orali.
Smarritosi il fascicolo nelle more del giudizio e rimaste infruttuose le ricerche, la causa veniva decisa a seguito di ricostruzione parziale del medesimo a cura di parte attrice, non avendo la convenuta ottemperato al corrispondente ordine.
Con sentenza n. 1465 pubblicata il 16.6.2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava le domande e compensava integralmente le spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che l'importo di € 101.637,57, richiesto a titolo di danno emergente, costituiva un danno non per l'attrice, ma per la Regione Campania, che aveva dovuto considerare i pagamenti come effettivamente eseguiti, malgrado non avesse ottenuto dalla ricevitoria le somme da questa incassate (come, del resto, si leggeva anche nella motivazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 766/2010).
Né poteva essere accolta la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., non essendo emerso che la avesse versato, a favore degli Enti regionali, di Lottomatica o eventualmente ai Pt_1
clienti, le somme fraudolentemente sottratte dalla . CP_1
Con riferimento alla lesione non patrimoniale al decoro ed alla professionalità della rivendita,
il Tribunale rilevava una insufficienza assertiva della domanda, argomentando che il danno ex art. 2059 c.c. è un danno-conseguenza da allegare e provare secondo gli ordinari criteri, mentre l'attrice si era limitata a mere enunciazioni di stile, senza indicare le circostanze fattuali determinanti l'incidenza della vicenda giudiziaria nella sfera d'immagine dell'attività commerciale, per cui era preclusa a monte la prova del danno, anche in via presuntiva.
Infine, con riguardo alla perdita di clientela e profitto, veniva rilevata una totale carenza probatoria,
atteso che, in sede di ricostruzione del fascicolo, erano state ridepositate le memorie istruttorie, ma non le dichiarazioni dei redditi dell'attrice, e tale carenza impediva ogni indagine in ordine alle lamentate perdite patrimoniali, non potendo assumere rilevanza, a tal fine, la consulenza di parte in atti, trattandosi di mera allegazione difensiva priva di efficacia probatoria ai fini della decisione.
Quanto alle spese processuali, ricorrevano i presupposti per disporne l'integrale compensazione avuto riguardo ad una valutazione complessiva della vicenda e delle pronunce già rese. § 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo in data 8.6.2021 la proponeva gravame avverso Pt_1
la suddetta pronuncia, rassegnando le seguenti conclusioni: “Modificare e revocare la sentenza
emessa in primo grado e per l'effetto accogliere la domanda proposta dalla attrice e per l'effetto,
dichiararsi ed accertarsi l'illecito arricchimento della sig.ra nei confronti CP_1
dell'istante, che è coobbligata sussidiaria al pagamento degli indebiti perpetrati dalla convenuta
all'interno della propria ricevitoria ,per le motivazioni addotte in narrativa, alla somma di euro
101.061,95 a titolo di indebito incasso degli importi a titolo di bollo auto pagati alla e non CP_1
riversati alla Regione Campania, dei quali la sig.ra e responsabile solidale come Parte_1
indicato nella sentenza della Corte dei Conti che si allega;
Accogliere la domanda ,come proposta
anche in relazione alla revoca della concessione alla sig.ra determinata dal Pt_1
comportamento dannoso della , come specificato in premessa e per l'effetto condannare essa CP_1
al pagamento della somma complessiva di euro 101.061,95 + euro 48.672,00 + CP_1
31.233,00 + 64.910,00 = euro 245.876,95 importo così composto - euro 48.672,00 arrotondato per
eccesso, il valore attuale del reddito, ovvero il danno economico che ha subito la Titolare della
Rivendita n. 24, sig.ra , a causa della non corretta gestione aziendale, dei mancati Parte_1
introiti per il servizio dei bolli auto, e per il discredito ricevuto dalla rivendita da coloro che
usufruivano del servizio bolli auto e da altri consumatori che si approvvigionavano presso la
rivendita, da parte della sig.ra e che ha determinato la cessazione dell'attività e la CP_1
consequenziale rinuncia alle licenze commerciali e contratti con l'A.A.M.S. e la Lottomatica per la
rivendita di tabacchi, gioco del lotto, lotterie e servizi telematici;
stima in euro 1.979,35 il danno
per i mancati guadagni per il servizio di riscossione bolli auto e conferma in euro 99.082,60 quanto
incassato e sottratto dalla , oltre interessi e rivalutazione per quest'ultimi, per cui si stima CP_1
l'indebito arricchimento in euro 101.061,95; stima in euro 31.233,00 il valore dell'avviamento,
ovvero il valore dell'azienda nel momento della sua cessazione, e stima il valore dell'azienda in una prospettiva di medio -lungo termine di continuità aziendale a cui ha dovuto rinunciare la
titolare della Rivendita, sig.ra per gli accadimenti di natura civile e penale Parte_1
intervenuti, e quindi in danno della stessa, in euro 64.910,00.causalità tra la condotta illecita posta
in essere dalla convenuta ed il danno subito di cui l'istante richiede il risarcimento . . per l'effetto
dichiararsi il diritto della sig.ra ad ottenere la ripetizione e \o la restituzione delle Parte_1
somme indebitamente percepite dalla sig.ra ,così come quantificate altresì dalle autorità CP_1
inquirenti ,con interessi dal dì dell'illecito arricchimento fino all'effettivo soddisfo, oltre che il
risarcimento dei danni subiti dalle medesime condotte illecite nei confronti dell'attività di cui
l'istante è titolare, ivi compreso il danno emergente ed il lucro cessante richiesto in narrativa, il
tutto quantificato nella somma di euro 245.876,95 e \o nella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta più congrua dal giudicante, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Modificare la
sentenza relativamente alle spese ed onorario del giudizio, condannando la convenuta CP_1
al pagamento degli onorari di entrambi i gradi di giustizia con attribuzione all'avv.to
[...]
Michele Marra”.
La convenuta non si costituiva, malgrado la notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 4.12.2024 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita nel presente giudizio malgrado la notifica dell'atto di citazione in appello presso l'Avv. Ciro Centore.
Va rilevata la tempestività del gravame, che è stato proposto nel rispetto del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata fissato dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis.
§ 4. Analisi dei motivi di appello. Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva errato perché non aveva considerato che era stata proposta azione di risarcimento dei danni, essendo essa tenuta, in Pt_1
via sussidiaria, a pagare la somma di € 101.637,57 nell'eventualità in cui la non l'avesse CP_1
versata alla Regione Campania, come affermato dalla sentenza della Corte dei Conti.
Pertanto, la sentenza doveva essere modificata “con il riconoscimento del danno quantificato nella
somma di euro 101.637,57 e con la condanna della al risarcimento di tale importo nei CP_1
confronti della e nei rapporti solidali interni all'obbligazione di restituzione nei Pt_1
confronti della REGIONE CAMPANIA” (v. atto di citazione in appello pag. 7).
La censura è infondata, atteso che l'odierna appellante ha chiesto in primo grado di accertare e dichiarare l'illecito arricchimento di controparte e, per effetto, il proprio diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla . Peraltro, dall'azione di indebito arricchimento, che ha CP_1
natura residuale ex art. 2042 c.c., non consegue il diritto alla ripetizione, che connota l'azione di cui all'art. 2033 c.c., ma quello all'indennizzo. In ogni caso, il diritto alla ripetizione presuppone che sia stato effettuato un pagamento non dovuto, fatto, questo, che la non ha mai allegato di Pt_1
aver effettuato, ragion per cui difetta della qualità di solvens.
Con il secondo motivo l'appellante ha attinto la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni, azionata sub specie di lucro cessante legato alla revoca della concessione della rivendita nonché alla perdita di clienti e profitto.
La doglianza muove dalla considerazione che tali danni risulterebbero indicati nella consulenza tecnica di parte, che la convenuta non avrebbe mai contestato, e di cui tuttavia il primo giudice non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. in
L. 134/2012, applicabile ratione temporis, in quanto l'appellante non ha proposto critiche coerenti con la sentenza gravata, idonee a scalfire e superare i passaggi motivazionali che hanno condotto il primo giudice a rigettare la domanda risarcitoria. In particolare, il motivo non si confronta con il passaggio motivazionale secondo cui l'assenza delle dichiarazioni dei redditi dell'attrice impediva di verificare le lamentate perdite patrimoniali, non potendo assumere rilevanza a tal fine la consulenza di parte in atti, trattandosi di mera allegazione difensiva priva di efficacia probatoria ai fini della decisione. In tal modo, l'appellante ha completamente disatteso il precetto normativo da cui si desume che il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice deve costituire l'imprescindibile punto di partenza nell'elaborazione dei motivi di gravame, i quali, per poter sovvertire l'esito della decisione, devono contenere efficaci controargomentazioni alle argomentazioni su cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione.
§ 5. Le spese di lite.
Nulla va disposto sulle spese processuali, stante la contumacia dell'appellata.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) rigetta l'appello;
c) nulla per le spese;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 9.4.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2573/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Marra (C.F.: per procura allegata all'atto di appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._3
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1465/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata citava davanti al Tribunale di Parte_1 CP_1 Santa Maria Capua Vetere per l'udienza del 18.12.2008, esponendo di essere stata titolare della
Rivendita di Tabacchi n. 24, sita in Caserta alla Piazza Colli Tifatini, Località Pozzovetere, e di aver intrattenuto dal 2004 con la convenuta un rapporto di collaborazione per la gestione di fatto della predetta attività commerciale, gestione che comprendeva, tra l'altro, i pagamenti delle tasse automobilistiche attraverso gli strumenti forniti da Lottomatica S.p.A. e la delega ad operare sul conto corrente di essa istante.
L'attrice lamentava che, dopo essere tornata ad occuparsi personalmente dell'attività commerciale a seguito delle dimissioni senza preavviso della in data 29.2.2008, era venuta a conoscenza CP_1
della revoca della concessione per la riscossione delle tasse automobilistiche, motivata dalla notifica a numerosi contribuenti degli avvisi di accertamento per omesso pagamento del c.d. bollo auto,
malgrado fosse stato pagato presso la ricevitoria. In effetti, dall'estratto conto di riscossione delle tasse automobilistiche fornito da Lottomatica Italia Servizi S.p.A. risultava che a decorrere dal secondo trimestre del 2004 erano state cancellate n. 575 operazioni, come accertato nel procedimento penale instaurato a seguito della denuncia-querela del 15.3.2008, i cui importi non erano stati versati sul conto corrente di essa istante.
Deduceva, quindi, che l'illecito comportamento della le aveva cagionato un danno CP_1
patrimoniale, essendo essa obbligata in via solidale - sia quale titolare dell'esercizio di Pt_1
rivendita, che quale titolare del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche fornito da
Lottomatica S.p.A. - al versamento a favore degli Enti Regionali, di Lottomatica S.p.A. e dei medesimi clienti, delle somme fraudolentemente sottratte dalla convenuta, ammontanti a €
101.637,57. L'obbligo solidale si desumeva anche ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5, comma
7, e 10 del “capitolato d'oneri per l'appalto delle rivendite di generi di monopolio”.
Al danno emergente si aggiungeva il mancato guadagno dovuto all'annullamento delle operazioni di versamento delle tasse automobilistiche ed alla perdita di profitto e di clienti, nonché il danno derivante dal discredito all'immagine ed al decoro dell'attività commerciale. Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiararsi ed accertarsi l'illecito
arricchimento della sig.ra nei confronti dell'istante, che è obbligata solidale al CP_1
pagamento degli indebiti perpetrati dalla convenuta all'interno della propria attività di ricevitoria,
per le motivazioni addotte in narrativa, oltre che per quanto dovesse emergere e si provi
nell'odierno giudizio ai danni della stessa, con la valutazione e l'accertamento del nesso di
causalità tra la condotta illecita posta in essere dalla convenuta ed il danno subito di cui l'istante
richiede il risarcimento. Per l'effetto dichiararsi il diritto della sig.ra ad ottenere la Parte_1
ripetizione e/o la restituzione delle somme indebitamente percepita dalla sig.ra , così come CP_1
quantificate altresì dalle autorità inquirenti, con interessi dal dì dell'illecito arricchimento sino
all'effettivo soddisfo, oltre che il risarcimento dei danni subiti dalle medesime condotte illecite nei
confronti dell'attività di cui l'istante è titolare, ivi compreso il danno emergente ed il lucro cessante
richiesto in narrativa, il tutto quantificato presuntivamente in € 250.000,00 come ci si riserva di
meglio quantificare e valutare in corso di giudizio, o nella somma maggiore e minore che sarà
ritenuta più congrua dal giudicante, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di
spese diritti ed onorario di causa del presente giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori
antistatari.
Nella resistenza della convenuta, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., venivano depositate le sentenze n. 766/2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di condanna della per il delitto di cui all'art. 314 c.p., e n. 52/2014 della Corte dei conti – Sez. giurisdizionale CP_1
con cui la medesima convenuta veniva condannata in via principale al pagamento della CP_2
somma di € 99.082,60, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
Il giudizio, interrotto per morte del difensore della convenuta, veniva riassunto dall'attrice e,
costituitosi l'Avv. Ciro Centore quale nuovo procuratore della , venivano raccolte le prove CP_1
orali.
Smarritosi il fascicolo nelle more del giudizio e rimaste infruttuose le ricerche, la causa veniva decisa a seguito di ricostruzione parziale del medesimo a cura di parte attrice, non avendo la convenuta ottemperato al corrispondente ordine.
Con sentenza n. 1465 pubblicata il 16.6.2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava le domande e compensava integralmente le spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che l'importo di € 101.637,57, richiesto a titolo di danno emergente, costituiva un danno non per l'attrice, ma per la Regione Campania, che aveva dovuto considerare i pagamenti come effettivamente eseguiti, malgrado non avesse ottenuto dalla ricevitoria le somme da questa incassate (come, del resto, si leggeva anche nella motivazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 766/2010).
Né poteva essere accolta la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., non essendo emerso che la avesse versato, a favore degli Enti regionali, di Lottomatica o eventualmente ai Pt_1
clienti, le somme fraudolentemente sottratte dalla . CP_1
Con riferimento alla lesione non patrimoniale al decoro ed alla professionalità della rivendita,
il Tribunale rilevava una insufficienza assertiva della domanda, argomentando che il danno ex art. 2059 c.c. è un danno-conseguenza da allegare e provare secondo gli ordinari criteri, mentre l'attrice si era limitata a mere enunciazioni di stile, senza indicare le circostanze fattuali determinanti l'incidenza della vicenda giudiziaria nella sfera d'immagine dell'attività commerciale, per cui era preclusa a monte la prova del danno, anche in via presuntiva.
Infine, con riguardo alla perdita di clientela e profitto, veniva rilevata una totale carenza probatoria,
atteso che, in sede di ricostruzione del fascicolo, erano state ridepositate le memorie istruttorie, ma non le dichiarazioni dei redditi dell'attrice, e tale carenza impediva ogni indagine in ordine alle lamentate perdite patrimoniali, non potendo assumere rilevanza, a tal fine, la consulenza di parte in atti, trattandosi di mera allegazione difensiva priva di efficacia probatoria ai fini della decisione.
Quanto alle spese processuali, ricorrevano i presupposti per disporne l'integrale compensazione avuto riguardo ad una valutazione complessiva della vicenda e delle pronunce già rese. § 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo in data 8.6.2021 la proponeva gravame avverso Pt_1
la suddetta pronuncia, rassegnando le seguenti conclusioni: “Modificare e revocare la sentenza
emessa in primo grado e per l'effetto accogliere la domanda proposta dalla attrice e per l'effetto,
dichiararsi ed accertarsi l'illecito arricchimento della sig.ra nei confronti CP_1
dell'istante, che è coobbligata sussidiaria al pagamento degli indebiti perpetrati dalla convenuta
all'interno della propria ricevitoria ,per le motivazioni addotte in narrativa, alla somma di euro
101.061,95 a titolo di indebito incasso degli importi a titolo di bollo auto pagati alla e non CP_1
riversati alla Regione Campania, dei quali la sig.ra e responsabile solidale come Parte_1
indicato nella sentenza della Corte dei Conti che si allega;
Accogliere la domanda ,come proposta
anche in relazione alla revoca della concessione alla sig.ra determinata dal Pt_1
comportamento dannoso della , come specificato in premessa e per l'effetto condannare essa CP_1
al pagamento della somma complessiva di euro 101.061,95 + euro 48.672,00 + CP_1
31.233,00 + 64.910,00 = euro 245.876,95 importo così composto - euro 48.672,00 arrotondato per
eccesso, il valore attuale del reddito, ovvero il danno economico che ha subito la Titolare della
Rivendita n. 24, sig.ra , a causa della non corretta gestione aziendale, dei mancati Parte_1
introiti per il servizio dei bolli auto, e per il discredito ricevuto dalla rivendita da coloro che
usufruivano del servizio bolli auto e da altri consumatori che si approvvigionavano presso la
rivendita, da parte della sig.ra e che ha determinato la cessazione dell'attività e la CP_1
consequenziale rinuncia alle licenze commerciali e contratti con l'A.A.M.S. e la Lottomatica per la
rivendita di tabacchi, gioco del lotto, lotterie e servizi telematici;
stima in euro 1.979,35 il danno
per i mancati guadagni per il servizio di riscossione bolli auto e conferma in euro 99.082,60 quanto
incassato e sottratto dalla , oltre interessi e rivalutazione per quest'ultimi, per cui si stima CP_1
l'indebito arricchimento in euro 101.061,95; stima in euro 31.233,00 il valore dell'avviamento,
ovvero il valore dell'azienda nel momento della sua cessazione, e stima il valore dell'azienda in una prospettiva di medio -lungo termine di continuità aziendale a cui ha dovuto rinunciare la
titolare della Rivendita, sig.ra per gli accadimenti di natura civile e penale Parte_1
intervenuti, e quindi in danno della stessa, in euro 64.910,00.causalità tra la condotta illecita posta
in essere dalla convenuta ed il danno subito di cui l'istante richiede il risarcimento . . per l'effetto
dichiararsi il diritto della sig.ra ad ottenere la ripetizione e \o la restituzione delle Parte_1
somme indebitamente percepite dalla sig.ra ,così come quantificate altresì dalle autorità CP_1
inquirenti ,con interessi dal dì dell'illecito arricchimento fino all'effettivo soddisfo, oltre che il
risarcimento dei danni subiti dalle medesime condotte illecite nei confronti dell'attività di cui
l'istante è titolare, ivi compreso il danno emergente ed il lucro cessante richiesto in narrativa, il
tutto quantificato nella somma di euro 245.876,95 e \o nella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta più congrua dal giudicante, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Modificare la
sentenza relativamente alle spese ed onorario del giudizio, condannando la convenuta CP_1
al pagamento degli onorari di entrambi i gradi di giustizia con attribuzione all'avv.to
[...]
Michele Marra”.
La convenuta non si costituiva, malgrado la notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 4.12.2024 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita nel presente giudizio malgrado la notifica dell'atto di citazione in appello presso l'Avv. Ciro Centore.
Va rilevata la tempestività del gravame, che è stato proposto nel rispetto del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata fissato dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis.
§ 4. Analisi dei motivi di appello. Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva errato perché non aveva considerato che era stata proposta azione di risarcimento dei danni, essendo essa tenuta, in Pt_1
via sussidiaria, a pagare la somma di € 101.637,57 nell'eventualità in cui la non l'avesse CP_1
versata alla Regione Campania, come affermato dalla sentenza della Corte dei Conti.
Pertanto, la sentenza doveva essere modificata “con il riconoscimento del danno quantificato nella
somma di euro 101.637,57 e con la condanna della al risarcimento di tale importo nei CP_1
confronti della e nei rapporti solidali interni all'obbligazione di restituzione nei Pt_1
confronti della REGIONE CAMPANIA” (v. atto di citazione in appello pag. 7).
La censura è infondata, atteso che l'odierna appellante ha chiesto in primo grado di accertare e dichiarare l'illecito arricchimento di controparte e, per effetto, il proprio diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla . Peraltro, dall'azione di indebito arricchimento, che ha CP_1
natura residuale ex art. 2042 c.c., non consegue il diritto alla ripetizione, che connota l'azione di cui all'art. 2033 c.c., ma quello all'indennizzo. In ogni caso, il diritto alla ripetizione presuppone che sia stato effettuato un pagamento non dovuto, fatto, questo, che la non ha mai allegato di Pt_1
aver effettuato, ragion per cui difetta della qualità di solvens.
Con il secondo motivo l'appellante ha attinto la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni, azionata sub specie di lucro cessante legato alla revoca della concessione della rivendita nonché alla perdita di clienti e profitto.
La doglianza muove dalla considerazione che tali danni risulterebbero indicati nella consulenza tecnica di parte, che la convenuta non avrebbe mai contestato, e di cui tuttavia il primo giudice non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. in
L. 134/2012, applicabile ratione temporis, in quanto l'appellante non ha proposto critiche coerenti con la sentenza gravata, idonee a scalfire e superare i passaggi motivazionali che hanno condotto il primo giudice a rigettare la domanda risarcitoria. In particolare, il motivo non si confronta con il passaggio motivazionale secondo cui l'assenza delle dichiarazioni dei redditi dell'attrice impediva di verificare le lamentate perdite patrimoniali, non potendo assumere rilevanza a tal fine la consulenza di parte in atti, trattandosi di mera allegazione difensiva priva di efficacia probatoria ai fini della decisione. In tal modo, l'appellante ha completamente disatteso il precetto normativo da cui si desume che il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice deve costituire l'imprescindibile punto di partenza nell'elaborazione dei motivi di gravame, i quali, per poter sovvertire l'esito della decisione, devono contenere efficaci controargomentazioni alle argomentazioni su cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione.
§ 5. Le spese di lite.
Nulla va disposto sulle spese processuali, stante la contumacia dell'appellata.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) rigetta l'appello;
c) nulla per le spese;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 9.4.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola