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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11683/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BARONE NATALINA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BELLI FRANCESCA ROMANA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
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FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da DICEMBRE 2023, periodo in cui si rendono più evidenti le difficoltà globali da cui è affetta la ricorrente.
In particolare, il ctu ha così concluso: “Sulla base della documentazione medica in atti esibita siamo in grado di affermare che la Sig.ra è affetta da: “BPCO, incontinenza Parte_1 urinaria, safenectomia sn, insufficienza venosa aa.ii., resezione colica, obesità, poliartrosi, protesi ginocchio dx, MRC, cardiopatia ipertensiva, F.A. , impianto PM e valvola mitrale meccanica in soggetto con artrite reumatoide.”. Prima di tutto, appare evidente come la complessità del quadro clinico sia di entità tale da determinare un impatto negativo sulle funzioni di base della ricorrente.
In particolare, riteniamo che l'elevata attività della malattia reumatica abbia determinato, progressivamente, una grave sintomatologia articolare algico-disfunzionale particolarmente invalidante a cui va sommata la tossicità di trattamenti con gravi effetti indesiderati. Uguale ma non contrario deve considerarsi l'impatto negativo del processo degenerativo osteoarticolare sulle attività motorie, già sensibilmente compromesse.
In conclusione, riteniamo di dovere considerare che la Sig.ra abbia Parte_1 diritto al benefico dell'indennità di accompagnamento con decorrenza Dicembre 2023.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' e il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . Pt_2
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
23.10.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza da DICEMBRE 2023 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre CP_1 interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo