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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2292/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo il 15.12.2022 al n. 2292/2022 RG avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 493 del 13.05.2022 promossa da:
(P.IVA in persona del suo presidente e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, dr. elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Mario Andreucci e Parte_2
Lorenzo Andreucci che la rappresentano e difendono come da mandato allegato appellante
Contro
(C.F.: ) in proprio nonché nella sua qualità di genitore CP_1 CodiceFiscale_1 esercente la potestà genitoriale sulla minore rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Persona_1
Paulgross che le rappresentano e difendono come da procura allegata. appellata
causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 13 Marzo 2025 sulle seguenti conclusioni: Conclusioni appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della impugnata sentenza di primo grado, accertata la validità della clausola di cui al punto 5 del modulo di iscrizione sottoscritto dalla sig.ra e, conseguentemente, l'illegittimità CP_1
del recesso dalla stessa intimato, respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra
[...]
in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore CP_1
nei confronti di Persona_1 Parte_1
Con condanna al pagamento del compenso professionale e delle spese legali del giudizio di primo grado e di appello.”;
Conclusioni appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria eccezione
- Rigettare l'appello proposto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Lucca
n. 493/2022 emessa in data 13 maggio 2022;
- con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge in favore del suddetto procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale rispettivamente sui figli e Persona_2 Persona_1 Persona_3
convenivano in giudizio quale gestore della scuola bilingue paritaria English Primary Parte_1
School onde sentir dichiarare risolti i contratti di iscrizione dei minori presso il suddetto istituto relativamente all'anno scolastico 2017-2018 (recte 2018-2019), con condanna della convenuta al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale;
in denegata ipotesi, sentir accertare l'abusività di una clausola presente in tali contratti che consentiva all'istituto di richiedere, ovvero trattenere, l'intera retta dovuta e/o pagata per l'anno scolastico, nonostante il legittimo recesso esercitato dai consumatori contraenti, con condanna al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa.
In particolare, gli attori deducevano che i minori anzidetti avevano frequentato la prima elementare nell'anno scolastico 2017-2018 presso la English Primary School, sede di Massa, via Marina
Vecchia n. 72 ; che durante tale anno scolastico, segnatamente in data 23 gennaio 2018, i genitori iscrivevano i figli anche per il successivo anno scolastico 2018-2019 pagando in parte la relativa retta;
che nel patto educativo di corresponsabilità veniva stabilito che le classi sarebbero state formate da non più di 15 bambini, che le attività motorie sarebbero state svolte in spazi adeguati, rispondenti a precisi standard di sicurezza, e che il servizio mensa avrebbe dovuto prevedere un elevato livello qualitativo con apposita cucina dedicata;
tuttavia le suddette condizioni durante l'anno scolastico 2017-2018 non erano state osservate e l'istituto aveva altresì permesso l'ingresso di adulti frequentanti corsi di lingue durante l'orario scolastico e, addirittura, al termine dell'anno,
l'insegnante di lingua inglese, geografia, storia e scienze in lingua inglese, sig.ra Persona_4 era risultata, in seguito ad ispezione del , sprovvista dell'abilitazione necessaria CP_2 all'insegnamento.
Quest'ultimo evento integrava un inadempimento di non scarsa importanza del contratto stipulato con l'istituto paritario, fonte di danno risarcibile per gli alunni, che della non sufficiente preparazione dell'insegnante avevano risentito anche sotto il profilo didattico, come riscontrato successivamente dal corpo docente dei diversi istituti presso i quali i minori erano stati trasferiti per l'anno scolastico 2018-2019;
Gli attori evidenziavano che, se informati tempestivamente, mai avrebbero iscritto i propri figli presso la English Primary School e che comunque essi erano receduti dal contratto per l'anno 2018-
2019 con missiva del loro avvocato del 13.08.2018.
A tale ultimo riguardo veniva rilevato che, sebbene sul contratto fosse presente una clausola che vietava il recesso unilaterale, determinando, quindi, la sopravvivenza dell'obbligazione di pagamento della retta anche in relazione ai periodi successivi al recesso in cui i minori non avevano frequentato le lezioni presso l'istituto scolastico convenuto, la stessa era da considerarsi abusiva, siccome vessatoria, e quindi improduttiva di effetti giuridici.
Tutto ciò considerato gli attori esponevano che dai fatti descritti era derivato ai minori un danno non patrimoniale per lesione del diritto fondamentale all'istruzione, oltre al danno patrimoniale pari al valore della retta per l'anno scolastico 2018-2019, già anticipata al momento dell'iscrizione avvenuta a gennaio 2018.
Si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per valore del Parte_1
Tribunale adito e poi deduceva la contrarietà a buona fede e pretestuosità dell'altrui condotta, atteso che solo in data 13.8.2018, in prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico, i genitori avevano per la prima volta sollevato le loro contestazioni;
che l'istituto, ferma la responsabilità contrattuale degli attori, non aveva ostacolato la scelta di un nuovo plesso scolastico per i minori, quantunque i genitori non fossero in regola con il versamento dei contributi scolastici;
che era legittima la scelta dell'istituto di ricorrere a docenti non abilitati, in assenza di docenti abilitati disponibili;
che, in ogni caso, ciò non aveva influito in alcun modo sul rendimento scolastico degli alunni;
che per l'anno scolastico 2018-2019 Esedra aveva reperito un insegnante madrelingua abilitato;
che, con riguardo agli altri inadempimenti, il numero massimo di alunni per classe era determinato da disposizioni ministeriali in 26 unità; che erano del tutto false le ulteriori contestazioni in ordine all'inadeguatezza degli spazi disponibili per le attività motorie, all'inefficienza del servizio mensa e con riguardo alla presenza di adulti estranei durante l'orario di lezione.
La causa veniva istruita solo mediante produzione documentale e, successivamente, con la sentenza n. 493 del 13.05.2022, il Tribunale di Lucca respingeva le domande di risoluzione contrattuale e risarcitorie mentre, invece, accoglieva la domanda di accertamento negativo del credito in capo alla convenuta, riconoscendo l'abusività della clausola n. 5 e liberando gli attori dalle obbligazioni di pagamento relative alle rette per l'anno 2018-2019.
In particolare il primo giudice, dopo aver preliminarmente confermato la propria competenza rigettando l'eccezione proposta dalla convenuta, inquadrava il rapporto instaurato tra i genitori e l'istituto scolastico in un contratto a causa mista, nel quale sono commisti sia elementi del contratto d'opera intellettuale che quelli dell'appalto di servizi, evidenziando il ruolo centrale assunto dall'elemento personale e fiduciario, e che, proprio in virtù di tale impostazione fiduciaria del rapporto, ad esso era connaturato il riconoscimento del diritto di recesso ad nutum al cliente/committente, non a caso riconosciuto dagli artt. 2237 e 1671 cc.
Passava quindi ad interpretare la domanda degli attori nel senso che la richiesta di risoluzione, così come quella di accertamento negativo del credito, non potesse riferirsi ai contratti di iscrizione dei minori per l'anno scolastico 2017-2018 (come indicato erroneamente nelle conclusioni dell'atto di citazione) ma solo a quelli di iscrizione per l'anno 2018/2019, perché in tal senso doveva intendersi la missiva del 13.08.2018 con la quale l'avv. Paulgross aveva comunicato all'istituto la volontà dei genitori (“i miei assistiti con la presente comunicazione contestano il grave inadempimento di
e per l'effetto dichiarano risolti gli accordi sottoscritti dalle parti nel gennaio/febbraio Parte_1 di quest'anno ed aventi ad oggetto la iscrizione dei suddetti minori all'anno scolastico 2018/2019”: vedi doc. 3 . CP_1
Ciò detto, il primo giudice, però, non ravvisava alcun inadempimento grave, tale da risolvere i contratti per l'anno 2018/2019 - del resto mai eseguiti per specifica volontà dei genitori, che avevano trasferito i propri figli in altri istituti - ritenendo i lamentati vizi, attinenti all'annualità precedente 2017/2018, inidonei a ripercuotersi sul contratto dell'annualità successiva, trattandosi di accordi del tutto autonomi ed indipendenti, e comunque ritenendo gli stessi vizi, quand'anche sussistenti e perpetuati pro futuro, inidonei a fondare la risoluzione del contratto, dato che la tolleranza dei committenti protrattasi per tutto l'anno scolastico ne veicolava l'indicatore di scarsa importanza.
Conseguentemente rigettava anche la connessa domanda risarcitoria. Successivamente il giudice passava a vagliare la legittimità del recesso unilaterale degli attori dai contratti di iscrizione per l'anno 2018-2019, in violazione della clausola n. 5 in questi prevista, che vietava espressamente tale facoltà.
A tal riguardo, però, lo stesso giudice osservava che l'unico contratto per il quale era stata dimostrata l'apposizione di tale clausola limitativa era quello sottoscritto dalla e che CP_1
quindi non vi fossero dubbi che i restanti genitori avessero operato un recesso pienamente legittimo
(invero per la minore il contratto prodotto in causa non conteneva alcuna clausola Persona_5
disciplinante il recesso da sottoporre a scrutinio di vessatorietà, mentre per il minore Per_2
non era stato prodotto alcun contratto).
[...]
Quanto al contratto della il giudice, richiamata la sentenza 6481/2010 della Cassazione CP_1
(secondo la quale “il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art.
1469-bis, primo comma cod. civ., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), sia alla luce delle fattispecie tipizzate (di cui al terzo comma dello stesso articolo). Pertanto, è abusiva la clausola (nella specie, di un contratto avente ad oggetto un corso professionale) con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, poiché, sanzionando indiscriminatamente il recesso - indipendentemente da un giustificato motivo - riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5
e 7 del terzo comma dell'art. 1469-bis cod. civ., soprattutto ove l'obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi riscontro in un'analoga sanzione a carico del professionista”), deduceva che la clausola contestata, per come strutturata, era vessatoria poiché imponeva al consumatore recedente l'obbligo di corrispondere comunque l'intera retta senza che tuttavia un analogo meccanismo sanzionatorio fosse previsto in caso di recesso a carico del professionista, determinando quindi un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Riconosciuta quindi l'abusività della clausola, il primo giudice conseguentemente applicava per essa la nullità di protezione prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 206 del 2005 e quindi riconosceva altresì la validità del recesso intimato dalla oltre a quello del e della CP_1 Per_2 Per_3
Da ciò derivava l'inesistenza del credito della e la liberazione di tutti gli attori dal Pt_1 pagamento dell'obbligazione contrattuale per l'anno scolastico 2018/2019, ma non altresì il diritto ad ottenere indietro le quote di iscrizione già pagate, per le quali in assenza di una valida domanda restitutoria introdotta in giudizio, nulla poteva essere disposto. Per tutti questi motivi, il Tribunale di Lucca così decideva: rigettava la domanda di risoluzione dei contratti per l'anno scolastico 2018/2019; in parziale accoglimento della domanda subordinata, previo accertamento dell'abusività della clausola n. 5 del contratto relativo all'anno scolastico
2018/2019 stipulato da e, per tutte le parti, previo accertamento della validità del CP_1
recesso intimato, dichiarava inesistente il credito di per il pagamento della retta per Parte_1
l'anno scolastico 2018/2019 e, infine, rigettava la domanda risarcitoria degli attori e compensava integralmente le spese di lite. ha impugnato la predetta sentenza citando in giudizio solo e censurando Parte_1 CP_1 con un unico motivo d'appello l'erroneità dell'accertamento compiuto sull'abusività della clausola n. 5 del contratto relativo all'anno scolastico 2018-2019 sottoscritto da costei e, conseguentemente, ha contestato le statuizioni sulla validità del recesso unilaterale da ella compiuto e sulla inesistenza dell'obbligo di pagamento della relativa retta scolastica.
In particolare, l'appellante ha dedotto che tale clausola non possa considerarsi vessatoria essendo stato ivi previsto il divieto di recesso per entrambe le parti del contratto, non sussistendo quindi alcuno squilibrio di diritti e doveri tra le stesse, ed inoltre non essendo il caso di specie previsto tra le ipotesi di clausole vessatorie espressamente contemplate dall'art. 33, comma 2, lett. G del Codice del Consumo. Chiede quindi la riforma integrale della sentenza appellata, così come meglio indicato in epigrafe.
Si è costituita la che ha contestato l'appello sostenendo la correttezza della sentenza di CP_1 primo grado ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del
13/05/2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il perimetro del giudizio
Preliminarmente si rileva l'acquiescenza manifestata dall'appellante in merito alle decisioni riguardanti e non essendo questi soggetti stati neppure citati in Controparte_3 Persona_3
giudizio, essendo quindi passate in giudicato tutte le statuizioni del primo giudice riguardanti detti attori (non avendo la Corte disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, ai sensi dell'art. 332 cpc, trattandosi di cause scindibili).
Parimenti l'appellata non avendo proposto appello incidentale, ha reso incontrovertibili le CP_1
decisioni prese in merito al rigetto della domanda di risarcimento del danno e di risoluzione dei contratti, rendendo di fatto irrilevante qualsiasi valutazione sugli asseriti inadempimenti della
Pt_1 Ciò detto, oggetto del presente giudizio sarà l'accertamento sull'abusività della clausola n. 5 contenuta nel contratto di iscrizione all'istituto English Primary School per l'annualità scolastica
2018-2019, firmato da in nome della figlia e conseguentemente sulla CP_1 Persona_1 validità del recesso unilaterale da costei operato e sull'esistenza del credito professionale in favore di per tale anno scolastico. Parte_1
3. L'unico motivo di gravame: la non abusività della clausola e il conseguente accertamento del credito di Parte_1
Con l'unico motivo di gravame esposto l'appellante censura la sentenza in primo luogo nella parte in cui, nell'applicare i principi stabiliti dalla sentenza n. 6481 del 2010 della Cassazione, il
Tribunale afferma al paragrafo 7.1, che “tale clausola, per come strutturata, impone al consumatore che recede l'obbligo di corrispondere comunque l'intera retta, senza che tuttavia un'analoga sanzione sia imposta a carico del professionista nel caso in cui sia quest'ultimo a sottrarsi all'esecuzione del contratto”.
A tal riguardo espone come, a differenza del caso deciso dalla Suprema Corte (in cui la clausola contrattuale riconosceva il diritto di recesso solo al professionista, ossia alla scuola paritaria), la clausola de qua impone il divieto di recesso ad entrambe le parti, in quanto sancisce: “l'iscrizione è impegnativa per l'intero anno scolastico senza facoltà di recesso per nessuna delle parti”, dovendosi quindi escludere qualsivoglia squilibrio contrattuale nella posizione delle parti.
Viene altresì contestata la motivazione del primo giudice laddove afferma che “l'obbligo di pagamento della retta viene dunque in emersione al modo di una penale a carico del genitore, senza che un meccanismo sanzionatorio equivalente sia previsto a carico del professionista che unilateralmente si sciolga dal vincolo contrattuale, in tal guisa determinandosi un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
A tal riguardo, viene evidenziato dall'appellante come il caso oggetto del presente giudizio non rientri tra le ipotesi contemplate dall'art. 33, comma secondo lettera G) del Codice del Consumo, che si limita a riconoscere la vessatorietà delle clausole che riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, ovvero consentono al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto.
A parere della Corte il motivo è infondato e quindi deve essere rigettato.
In primo luogo si rende necessario chiarire l'effettiva portata ed effetto dalla clausola n. 5 prevista sul contratto, la quale prevede che: “l'iscrizione è impegnativa per l'intero anno scolastico senza facoltà di recesso per nessuna delle parti”. Tale clausola in virtù del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali statuito dall'art. 1363 c.c. deve essere letta in combinazione con la clausola n. 1, titolata “Quota di iscrizione e modalità di pagamento”. La stessa prevede che per l'annualità di frequenza 2018-2019 deve essere saldata anticipatamente la retta annua totale, per un importo di euro 4.815,00, entro il
05/09/2018.
Dalla lettura congiunta delle due clausole vengono quindi a configurarsi due differenti situazioni: quella del professionista, in questo caso l'istituto scolastico, che s'impegna a fornire il servizio didattico durante l'anno e che, qualora non fosse in grado di dare esecuzione al contratto, o quand'anche decidesse di recedere, anche senza giustificato motivo, non subirebbe alcuna conseguenza negativa (anzi si avvantaggerebbe del fatto di aver già ricevuto il pagamento della retta anche per il periodo futuro al recesso e dunque in mancanza di prestazione di servizio scolastico), e quella dei clienti, i genitori dei minori, da qualificarsi senz'altro come consumatori, che, avendo pagato in anticipo la retta annuale in virtù della clausola n.1, nel momento in cui nel corso dell'anno scolastico dovessero recedere dal contratto, per il periodo successivo al recesso si troverebbero ad aver pagato la retta senza poter usufruire della controprestazione concordata.
Ciò detto, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale di cui all'art. 33, comma primo Codice del Consumo, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia alla luce delle fattispecie tipizzate dal comma secondo della medesima norma, secondo cui “si presumono vessatorie fino a prova contraria” una determinata serie di clausole contrattuali ivi espressamente previste.
Ebbene, sotto il primo profilo è lapalissiano che il combinato disposto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 5 determini una penale a carico del solo committente che decida di recedere dal contratto in violazione dell'espresso divieto di recesso e che, quindi, tra le due posizioni delle parti vi sia un enorme squilibrio a favore del professionista, per cui tale penale in caso di recesso non è prevista.
Ed infatti, come del resto già rilevato dal Tribunale, il combinato disposto dalle due clausole in esame “impone al consumatore che recede l'obbligo di corrispondere comunque l'intera retta, senza che tuttavia un'analoga sanzione sia imposta anche a carico del professionista nel caso in cui sia quest'ultimo a sottrarsi all'esecuzione del contratto. Ed infatti, una volta convenzionalmente escluso il recesso e vincolato all'osservanza del contratto, alla stregua del generale paradigma di cui all'art. 1372 c.c., il genitore del minore che cessa la frequenza scolastica risulta inadempiente agli obblighi di correttezza e buona fede che, a norma del combinato disposto degli artt. 1173,
1375 c.c., gravano su entrambe le parti durante l'esecuzione del contratto, la cui violazione commessa dal genitore si traduce precipuamente in un rifiuto della prestazione dovuta dall'istituto scolastico, quand'anche la volontà di scioglimento unilaterale del rapporto fosse sorretta da giusta causa”.
Sotto il secondo profilo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante il primo giudice non ha mai affermato in sentenza che l'ipotesi del caso di specie ricade espressamente in quelle previste dall'art. 33, comma secondo, lettera G) del Codice del Consumo, ma bensì ha ricondotto la clausola ai principi generali enunciati nel primo comma dello stesso articolo, citando, con ineccepibile logica, la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 6481 del 2010, secondo cui “è abusiva quella clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, poiché, sanzionando indiscriminatamente il recesso – indipendentemente da un giustificato motivo – riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5 e 7 del terzo comma dell'art.
1469-bis cod. civ., soprattutto ove l'obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi riscontro in un'analoga sanzione a carico del professionista”.
Del resto, a ben vedere, sebbene la clausola fin qui considerata non possa effettivamente contarsi tra quelle contemplate nella lettera G del secondo comma dell'art. 33 Codice del Consumo, lo stesso non può dirsi rispetto alle ipotesi vagliate dalla lettera E, secondo cui sono vessatorie quelle clausole che “consentano al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”.
Per questi motivi
si condivide integralmente la motivazione del primo giudice e deve rigettarsi l'appello.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22, applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (valore della causa corrispondente all'importo della retta annuale), secondo i parametri medi e al netto della fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 493 del 13.05.2022 proposto da Pt_1
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che sono Parte_1 liquidate in favore di in complessivi € 1.923,00, oltre spese forfettarie nella misura CP_1
del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso in Firenze il 9.6.25
Il Presidente Estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo il 15.12.2022 al n. 2292/2022 RG avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 493 del 13.05.2022 promossa da:
(P.IVA in persona del suo presidente e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, dr. elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Mario Andreucci e Parte_2
Lorenzo Andreucci che la rappresentano e difendono come da mandato allegato appellante
Contro
(C.F.: ) in proprio nonché nella sua qualità di genitore CP_1 CodiceFiscale_1 esercente la potestà genitoriale sulla minore rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Persona_1
Paulgross che le rappresentano e difendono come da procura allegata. appellata
causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 13 Marzo 2025 sulle seguenti conclusioni: Conclusioni appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della impugnata sentenza di primo grado, accertata la validità della clausola di cui al punto 5 del modulo di iscrizione sottoscritto dalla sig.ra e, conseguentemente, l'illegittimità CP_1
del recesso dalla stessa intimato, respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra
[...]
in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore CP_1
nei confronti di Persona_1 Parte_1
Con condanna al pagamento del compenso professionale e delle spese legali del giudizio di primo grado e di appello.”;
Conclusioni appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria eccezione
- Rigettare l'appello proposto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Lucca
n. 493/2022 emessa in data 13 maggio 2022;
- con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge in favore del suddetto procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale rispettivamente sui figli e Persona_2 Persona_1 Persona_3
convenivano in giudizio quale gestore della scuola bilingue paritaria English Primary Parte_1
School onde sentir dichiarare risolti i contratti di iscrizione dei minori presso il suddetto istituto relativamente all'anno scolastico 2017-2018 (recte 2018-2019), con condanna della convenuta al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale;
in denegata ipotesi, sentir accertare l'abusività di una clausola presente in tali contratti che consentiva all'istituto di richiedere, ovvero trattenere, l'intera retta dovuta e/o pagata per l'anno scolastico, nonostante il legittimo recesso esercitato dai consumatori contraenti, con condanna al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa.
In particolare, gli attori deducevano che i minori anzidetti avevano frequentato la prima elementare nell'anno scolastico 2017-2018 presso la English Primary School, sede di Massa, via Marina
Vecchia n. 72 ; che durante tale anno scolastico, segnatamente in data 23 gennaio 2018, i genitori iscrivevano i figli anche per il successivo anno scolastico 2018-2019 pagando in parte la relativa retta;
che nel patto educativo di corresponsabilità veniva stabilito che le classi sarebbero state formate da non più di 15 bambini, che le attività motorie sarebbero state svolte in spazi adeguati, rispondenti a precisi standard di sicurezza, e che il servizio mensa avrebbe dovuto prevedere un elevato livello qualitativo con apposita cucina dedicata;
tuttavia le suddette condizioni durante l'anno scolastico 2017-2018 non erano state osservate e l'istituto aveva altresì permesso l'ingresso di adulti frequentanti corsi di lingue durante l'orario scolastico e, addirittura, al termine dell'anno,
l'insegnante di lingua inglese, geografia, storia e scienze in lingua inglese, sig.ra Persona_4 era risultata, in seguito ad ispezione del , sprovvista dell'abilitazione necessaria CP_2 all'insegnamento.
Quest'ultimo evento integrava un inadempimento di non scarsa importanza del contratto stipulato con l'istituto paritario, fonte di danno risarcibile per gli alunni, che della non sufficiente preparazione dell'insegnante avevano risentito anche sotto il profilo didattico, come riscontrato successivamente dal corpo docente dei diversi istituti presso i quali i minori erano stati trasferiti per l'anno scolastico 2018-2019;
Gli attori evidenziavano che, se informati tempestivamente, mai avrebbero iscritto i propri figli presso la English Primary School e che comunque essi erano receduti dal contratto per l'anno 2018-
2019 con missiva del loro avvocato del 13.08.2018.
A tale ultimo riguardo veniva rilevato che, sebbene sul contratto fosse presente una clausola che vietava il recesso unilaterale, determinando, quindi, la sopravvivenza dell'obbligazione di pagamento della retta anche in relazione ai periodi successivi al recesso in cui i minori non avevano frequentato le lezioni presso l'istituto scolastico convenuto, la stessa era da considerarsi abusiva, siccome vessatoria, e quindi improduttiva di effetti giuridici.
Tutto ciò considerato gli attori esponevano che dai fatti descritti era derivato ai minori un danno non patrimoniale per lesione del diritto fondamentale all'istruzione, oltre al danno patrimoniale pari al valore della retta per l'anno scolastico 2018-2019, già anticipata al momento dell'iscrizione avvenuta a gennaio 2018.
Si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per valore del Parte_1
Tribunale adito e poi deduceva la contrarietà a buona fede e pretestuosità dell'altrui condotta, atteso che solo in data 13.8.2018, in prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico, i genitori avevano per la prima volta sollevato le loro contestazioni;
che l'istituto, ferma la responsabilità contrattuale degli attori, non aveva ostacolato la scelta di un nuovo plesso scolastico per i minori, quantunque i genitori non fossero in regola con il versamento dei contributi scolastici;
che era legittima la scelta dell'istituto di ricorrere a docenti non abilitati, in assenza di docenti abilitati disponibili;
che, in ogni caso, ciò non aveva influito in alcun modo sul rendimento scolastico degli alunni;
che per l'anno scolastico 2018-2019 Esedra aveva reperito un insegnante madrelingua abilitato;
che, con riguardo agli altri inadempimenti, il numero massimo di alunni per classe era determinato da disposizioni ministeriali in 26 unità; che erano del tutto false le ulteriori contestazioni in ordine all'inadeguatezza degli spazi disponibili per le attività motorie, all'inefficienza del servizio mensa e con riguardo alla presenza di adulti estranei durante l'orario di lezione.
La causa veniva istruita solo mediante produzione documentale e, successivamente, con la sentenza n. 493 del 13.05.2022, il Tribunale di Lucca respingeva le domande di risoluzione contrattuale e risarcitorie mentre, invece, accoglieva la domanda di accertamento negativo del credito in capo alla convenuta, riconoscendo l'abusività della clausola n. 5 e liberando gli attori dalle obbligazioni di pagamento relative alle rette per l'anno 2018-2019.
In particolare il primo giudice, dopo aver preliminarmente confermato la propria competenza rigettando l'eccezione proposta dalla convenuta, inquadrava il rapporto instaurato tra i genitori e l'istituto scolastico in un contratto a causa mista, nel quale sono commisti sia elementi del contratto d'opera intellettuale che quelli dell'appalto di servizi, evidenziando il ruolo centrale assunto dall'elemento personale e fiduciario, e che, proprio in virtù di tale impostazione fiduciaria del rapporto, ad esso era connaturato il riconoscimento del diritto di recesso ad nutum al cliente/committente, non a caso riconosciuto dagli artt. 2237 e 1671 cc.
Passava quindi ad interpretare la domanda degli attori nel senso che la richiesta di risoluzione, così come quella di accertamento negativo del credito, non potesse riferirsi ai contratti di iscrizione dei minori per l'anno scolastico 2017-2018 (come indicato erroneamente nelle conclusioni dell'atto di citazione) ma solo a quelli di iscrizione per l'anno 2018/2019, perché in tal senso doveva intendersi la missiva del 13.08.2018 con la quale l'avv. Paulgross aveva comunicato all'istituto la volontà dei genitori (“i miei assistiti con la presente comunicazione contestano il grave inadempimento di
e per l'effetto dichiarano risolti gli accordi sottoscritti dalle parti nel gennaio/febbraio Parte_1 di quest'anno ed aventi ad oggetto la iscrizione dei suddetti minori all'anno scolastico 2018/2019”: vedi doc. 3 . CP_1
Ciò detto, il primo giudice, però, non ravvisava alcun inadempimento grave, tale da risolvere i contratti per l'anno 2018/2019 - del resto mai eseguiti per specifica volontà dei genitori, che avevano trasferito i propri figli in altri istituti - ritenendo i lamentati vizi, attinenti all'annualità precedente 2017/2018, inidonei a ripercuotersi sul contratto dell'annualità successiva, trattandosi di accordi del tutto autonomi ed indipendenti, e comunque ritenendo gli stessi vizi, quand'anche sussistenti e perpetuati pro futuro, inidonei a fondare la risoluzione del contratto, dato che la tolleranza dei committenti protrattasi per tutto l'anno scolastico ne veicolava l'indicatore di scarsa importanza.
Conseguentemente rigettava anche la connessa domanda risarcitoria. Successivamente il giudice passava a vagliare la legittimità del recesso unilaterale degli attori dai contratti di iscrizione per l'anno 2018-2019, in violazione della clausola n. 5 in questi prevista, che vietava espressamente tale facoltà.
A tal riguardo, però, lo stesso giudice osservava che l'unico contratto per il quale era stata dimostrata l'apposizione di tale clausola limitativa era quello sottoscritto dalla e che CP_1
quindi non vi fossero dubbi che i restanti genitori avessero operato un recesso pienamente legittimo
(invero per la minore il contratto prodotto in causa non conteneva alcuna clausola Persona_5
disciplinante il recesso da sottoporre a scrutinio di vessatorietà, mentre per il minore Per_2
non era stato prodotto alcun contratto).
[...]
Quanto al contratto della il giudice, richiamata la sentenza 6481/2010 della Cassazione CP_1
(secondo la quale “il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art.
1469-bis, primo comma cod. civ., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), sia alla luce delle fattispecie tipizzate (di cui al terzo comma dello stesso articolo). Pertanto, è abusiva la clausola (nella specie, di un contratto avente ad oggetto un corso professionale) con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, poiché, sanzionando indiscriminatamente il recesso - indipendentemente da un giustificato motivo - riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5
e 7 del terzo comma dell'art. 1469-bis cod. civ., soprattutto ove l'obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi riscontro in un'analoga sanzione a carico del professionista”), deduceva che la clausola contestata, per come strutturata, era vessatoria poiché imponeva al consumatore recedente l'obbligo di corrispondere comunque l'intera retta senza che tuttavia un analogo meccanismo sanzionatorio fosse previsto in caso di recesso a carico del professionista, determinando quindi un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Riconosciuta quindi l'abusività della clausola, il primo giudice conseguentemente applicava per essa la nullità di protezione prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 206 del 2005 e quindi riconosceva altresì la validità del recesso intimato dalla oltre a quello del e della CP_1 Per_2 Per_3
Da ciò derivava l'inesistenza del credito della e la liberazione di tutti gli attori dal Pt_1 pagamento dell'obbligazione contrattuale per l'anno scolastico 2018/2019, ma non altresì il diritto ad ottenere indietro le quote di iscrizione già pagate, per le quali in assenza di una valida domanda restitutoria introdotta in giudizio, nulla poteva essere disposto. Per tutti questi motivi, il Tribunale di Lucca così decideva: rigettava la domanda di risoluzione dei contratti per l'anno scolastico 2018/2019; in parziale accoglimento della domanda subordinata, previo accertamento dell'abusività della clausola n. 5 del contratto relativo all'anno scolastico
2018/2019 stipulato da e, per tutte le parti, previo accertamento della validità del CP_1
recesso intimato, dichiarava inesistente il credito di per il pagamento della retta per Parte_1
l'anno scolastico 2018/2019 e, infine, rigettava la domanda risarcitoria degli attori e compensava integralmente le spese di lite. ha impugnato la predetta sentenza citando in giudizio solo e censurando Parte_1 CP_1 con un unico motivo d'appello l'erroneità dell'accertamento compiuto sull'abusività della clausola n. 5 del contratto relativo all'anno scolastico 2018-2019 sottoscritto da costei e, conseguentemente, ha contestato le statuizioni sulla validità del recesso unilaterale da ella compiuto e sulla inesistenza dell'obbligo di pagamento della relativa retta scolastica.
In particolare, l'appellante ha dedotto che tale clausola non possa considerarsi vessatoria essendo stato ivi previsto il divieto di recesso per entrambe le parti del contratto, non sussistendo quindi alcuno squilibrio di diritti e doveri tra le stesse, ed inoltre non essendo il caso di specie previsto tra le ipotesi di clausole vessatorie espressamente contemplate dall'art. 33, comma 2, lett. G del Codice del Consumo. Chiede quindi la riforma integrale della sentenza appellata, così come meglio indicato in epigrafe.
Si è costituita la che ha contestato l'appello sostenendo la correttezza della sentenza di CP_1 primo grado ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del
13/05/2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il perimetro del giudizio
Preliminarmente si rileva l'acquiescenza manifestata dall'appellante in merito alle decisioni riguardanti e non essendo questi soggetti stati neppure citati in Controparte_3 Persona_3
giudizio, essendo quindi passate in giudicato tutte le statuizioni del primo giudice riguardanti detti attori (non avendo la Corte disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, ai sensi dell'art. 332 cpc, trattandosi di cause scindibili).
Parimenti l'appellata non avendo proposto appello incidentale, ha reso incontrovertibili le CP_1
decisioni prese in merito al rigetto della domanda di risarcimento del danno e di risoluzione dei contratti, rendendo di fatto irrilevante qualsiasi valutazione sugli asseriti inadempimenti della
Pt_1 Ciò detto, oggetto del presente giudizio sarà l'accertamento sull'abusività della clausola n. 5 contenuta nel contratto di iscrizione all'istituto English Primary School per l'annualità scolastica
2018-2019, firmato da in nome della figlia e conseguentemente sulla CP_1 Persona_1 validità del recesso unilaterale da costei operato e sull'esistenza del credito professionale in favore di per tale anno scolastico. Parte_1
3. L'unico motivo di gravame: la non abusività della clausola e il conseguente accertamento del credito di Parte_1
Con l'unico motivo di gravame esposto l'appellante censura la sentenza in primo luogo nella parte in cui, nell'applicare i principi stabiliti dalla sentenza n. 6481 del 2010 della Cassazione, il
Tribunale afferma al paragrafo 7.1, che “tale clausola, per come strutturata, impone al consumatore che recede l'obbligo di corrispondere comunque l'intera retta, senza che tuttavia un'analoga sanzione sia imposta a carico del professionista nel caso in cui sia quest'ultimo a sottrarsi all'esecuzione del contratto”.
A tal riguardo espone come, a differenza del caso deciso dalla Suprema Corte (in cui la clausola contrattuale riconosceva il diritto di recesso solo al professionista, ossia alla scuola paritaria), la clausola de qua impone il divieto di recesso ad entrambe le parti, in quanto sancisce: “l'iscrizione è impegnativa per l'intero anno scolastico senza facoltà di recesso per nessuna delle parti”, dovendosi quindi escludere qualsivoglia squilibrio contrattuale nella posizione delle parti.
Viene altresì contestata la motivazione del primo giudice laddove afferma che “l'obbligo di pagamento della retta viene dunque in emersione al modo di una penale a carico del genitore, senza che un meccanismo sanzionatorio equivalente sia previsto a carico del professionista che unilateralmente si sciolga dal vincolo contrattuale, in tal guisa determinandosi un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
A tal riguardo, viene evidenziato dall'appellante come il caso oggetto del presente giudizio non rientri tra le ipotesi contemplate dall'art. 33, comma secondo lettera G) del Codice del Consumo, che si limita a riconoscere la vessatorietà delle clausole che riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, ovvero consentono al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto.
A parere della Corte il motivo è infondato e quindi deve essere rigettato.
In primo luogo si rende necessario chiarire l'effettiva portata ed effetto dalla clausola n. 5 prevista sul contratto, la quale prevede che: “l'iscrizione è impegnativa per l'intero anno scolastico senza facoltà di recesso per nessuna delle parti”. Tale clausola in virtù del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali statuito dall'art. 1363 c.c. deve essere letta in combinazione con la clausola n. 1, titolata “Quota di iscrizione e modalità di pagamento”. La stessa prevede che per l'annualità di frequenza 2018-2019 deve essere saldata anticipatamente la retta annua totale, per un importo di euro 4.815,00, entro il
05/09/2018.
Dalla lettura congiunta delle due clausole vengono quindi a configurarsi due differenti situazioni: quella del professionista, in questo caso l'istituto scolastico, che s'impegna a fornire il servizio didattico durante l'anno e che, qualora non fosse in grado di dare esecuzione al contratto, o quand'anche decidesse di recedere, anche senza giustificato motivo, non subirebbe alcuna conseguenza negativa (anzi si avvantaggerebbe del fatto di aver già ricevuto il pagamento della retta anche per il periodo futuro al recesso e dunque in mancanza di prestazione di servizio scolastico), e quella dei clienti, i genitori dei minori, da qualificarsi senz'altro come consumatori, che, avendo pagato in anticipo la retta annuale in virtù della clausola n.1, nel momento in cui nel corso dell'anno scolastico dovessero recedere dal contratto, per il periodo successivo al recesso si troverebbero ad aver pagato la retta senza poter usufruire della controprestazione concordata.
Ciò detto, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale di cui all'art. 33, comma primo Codice del Consumo, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia alla luce delle fattispecie tipizzate dal comma secondo della medesima norma, secondo cui “si presumono vessatorie fino a prova contraria” una determinata serie di clausole contrattuali ivi espressamente previste.
Ebbene, sotto il primo profilo è lapalissiano che il combinato disposto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 5 determini una penale a carico del solo committente che decida di recedere dal contratto in violazione dell'espresso divieto di recesso e che, quindi, tra le due posizioni delle parti vi sia un enorme squilibrio a favore del professionista, per cui tale penale in caso di recesso non è prevista.
Ed infatti, come del resto già rilevato dal Tribunale, il combinato disposto dalle due clausole in esame “impone al consumatore che recede l'obbligo di corrispondere comunque l'intera retta, senza che tuttavia un'analoga sanzione sia imposta anche a carico del professionista nel caso in cui sia quest'ultimo a sottrarsi all'esecuzione del contratto. Ed infatti, una volta convenzionalmente escluso il recesso e vincolato all'osservanza del contratto, alla stregua del generale paradigma di cui all'art. 1372 c.c., il genitore del minore che cessa la frequenza scolastica risulta inadempiente agli obblighi di correttezza e buona fede che, a norma del combinato disposto degli artt. 1173,
1375 c.c., gravano su entrambe le parti durante l'esecuzione del contratto, la cui violazione commessa dal genitore si traduce precipuamente in un rifiuto della prestazione dovuta dall'istituto scolastico, quand'anche la volontà di scioglimento unilaterale del rapporto fosse sorretta da giusta causa”.
Sotto il secondo profilo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante il primo giudice non ha mai affermato in sentenza che l'ipotesi del caso di specie ricade espressamente in quelle previste dall'art. 33, comma secondo, lettera G) del Codice del Consumo, ma bensì ha ricondotto la clausola ai principi generali enunciati nel primo comma dello stesso articolo, citando, con ineccepibile logica, la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 6481 del 2010, secondo cui “è abusiva quella clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, poiché, sanzionando indiscriminatamente il recesso – indipendentemente da un giustificato motivo – riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5 e 7 del terzo comma dell'art.
1469-bis cod. civ., soprattutto ove l'obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi riscontro in un'analoga sanzione a carico del professionista”.
Del resto, a ben vedere, sebbene la clausola fin qui considerata non possa effettivamente contarsi tra quelle contemplate nella lettera G del secondo comma dell'art. 33 Codice del Consumo, lo stesso non può dirsi rispetto alle ipotesi vagliate dalla lettera E, secondo cui sono vessatorie quelle clausole che “consentano al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”.
Per questi motivi
si condivide integralmente la motivazione del primo giudice e deve rigettarsi l'appello.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22, applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (valore della causa corrispondente all'importo della retta annuale), secondo i parametri medi e al netto della fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 493 del 13.05.2022 proposto da Pt_1
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che sono Parte_1 liquidate in favore di in complessivi € 1.923,00, oltre spese forfettarie nella misura CP_1
del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso in Firenze il 9.6.25
Il Presidente Estensore
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.