Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2049/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai GNi Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Luisa Bettio Giudice
Dr.ssa Federica di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2049/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SPESSATO SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
verso
, con l'avv. MIOTTO MARTA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 20.02.2025:
“Chiede che il Tribunale pronunci sentenza definitiva in cui vengano recepiti gli accordi sopra specificati”, così formulati: alla udienza del 26.9.25: Le parti concordano sull'affido condiviso delle minori. Sulla loro collocazione prevalente presso la casa familiare che viene assegnata alla moglie;
diritto di visita del padre costruito mensilmente dai genitori di comune accordo in base ai turni lavorativi della madre;
di fatto la ripartizione potrebbe essere quasi paritaria, forse con una modesta prevalenza della madre.
Note del 4.12.24 e ordinanza depositata il 24.12.24:
1
elaborerà una proposta di calendario entro il giorno 28 di ogni mese, che tenga conto dei suoi impegni lavorativi e degli impegni del IG. . CP_1
b) Il calendario dovrà prevedere il pernottamento delle bambine presso il papà nelle occasioni in cui il giorno successivo la mamma avrà il turno la mattina, e ciò nel caso in cui i turni di lavoro della
IG.ra continuino ad essere alternati tra mattina e pomeriggio Pt_1
c) Non essendo possibile prevedere i fine settimana alternati, sarà comunque garantita al papà la permanenza delle bambine presso di sé per due giorni di seguito completi almeno due volte al mese.
d) Il calendario dovrà prevedere nella casella relativa al tempo delle bambine a scuola quale genitore si occuperà di loro nel caso di problemi di salute, scioperi o comunque quando non ci sarà la scuola. Tendenzialmente sarà il genitore che poi provvederà al pranzo.
e) Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie 7 giorni durante le vacanze di Natale e 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, eventuali vacanze saranno comunicate all'altro genitore con almeno un mese di anticipo. Nel caso in cui, con il consenso dell'altro genitore, la vacanza si prolungasse oltre i giorni indicati, il maggior tempo trascorso con le bambine da un genitore dovrà essere decurtato dalle successive occasioni di incontro o recuperato dall'altro genitore nelle successive settimane. Nei giorni di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta le bambine trascorreranno parte della giornata con ciascuno dei genitori, compatibilmente con le esigenze delle figlie e con gli impegni dei genitori.
f) Gli altri giorni di festa e gli eventuali ponti saranno tendenzialmente alternati tra i genitori compatibilmente con le esigenze delle figlie e con gli impegni dei genitori.
g) Ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del suo compleanno, salvo inderogabili impedimenti delle bambine o dei genitori.
h) Entrambi i genitori potranno partecipare agli eventi scolastici, sportivi o religiosi che riguardino le bambine. A tali eventi potranno partecipare anche i componenti della famiglia di origine dei genitori.
i) Eventuali nuovi compagni dei genitori saranno introdotti nella vita delle bambine con la necessaria gradualità e sempre d'intesa tra i genitori.
l) I genitori ritengono utile evitare che il fidanzato della figlia della IG , Pt_1 Per_1
, si trattenga per la notte presso la casa familiare nelle occasioni in cui siano presenti
[...]
anche le due bambine o una delle due.
m) I genitori concordano sull'opportunità di individuare un professionista con cui incontrarsi per avere indicazioni in merito ad alcuni aspetti educativi, in particolare con riguardo all'uso del cellulare e all'approccio al cibo. La relativa spesa sarà sostenuta equamente tra i genitori.
2 n) Le spese straordinarie saranno dai genitori conteggiate alla fine di ogni mese e ciascuno presenterà all'altro le pezze giustificative di quelle sostenute nel corso del mese. Fatte le dovute compensazioni, chi sarà tenuto al rimborso provvederà entro il 10 del mese successivo, non potranno mai essere fatte compensazioni con il contributo al mantenimento mensile.
3) che ciascun genitore possa trascorrere con le figlie due settimane durante le vacanze estive, eventualmente anche non consecutive;
4) che il padre debba versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di euro 400,00 (200 euro a figlia), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...] e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio civile CP_1
il 25/08/2014 in Albignasego (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 19, parte I, anno 2014.
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 20.12.2014 in Padova (PD), Persona_2
e , il 23.01.2018 in Padova (PD). Persona_3
In data 22.04.2024, la sig.ra adiva il Tribunale di Padova, depositando Parte_1
ricorso affinché venisse pronunciata sentenza di separazione personale,
formulando, nel merito, le seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio crede, con il solo obbligo reciproco di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio.
B) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG. e sita in Casalserugo (Pd) Via Carducci, CP_1
3, con gli arredi e corredi ivi presenti, venga assegnata alla IG.ra che qui continuerà a vivere Pt_1
con le figlie.
C) Per le figlie minorenni e si disponga l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3 salve diverse indicazioni che dovessero risultare all'esito della verifica da parte del Servizio Sociale competente o del consulente che verrà incaricato dal Giudice adito e che si chiede venga immediatamente realizzata. L'abitazione prevalente delle bambine sarà comunque presso la madre. Le bambine potranno restare con il papà secondo i tempi e i modi che verranno indicati all'esito della verifica sopra specificata. In via subordinata, nel caso in cui il Giudice non ritenesse
3 utile procedere con tale verifica, si preveda che le bambine possano stare con il papà in considerazione del calendario lavorativo che di mese in mese la IG.ra fornirà al IG. . Pt_1 CP_1
Tendenzialmente le bambine staranno con il papà nei pomeriggi in cui la madre è al lavoro e nel fine settimana i genitori si alterneranno sempre in considerazione dei turni lavorativi della mamma.
Le figlie potranno restare con il papà durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive secondo un'organizzazione che terrà conto del calendario lavorativo della mamma. Il pernottamento presso il papà potrà avvenire una o due volte per settimana. I genitori alterneranno di anno in anno la presenza con le figlie nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, anche le altre festività e i relativi ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori.
Ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane non continuative, durante le vacanze estive. In ogni caso l'organizzazione del tempo delle bambine con ciascuno dei genitori dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze delle bambine stesse e gli impegni dei genitori.
D) Il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento delle figlie, l'importo di € 700,00. La somma, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sarà versata a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto postale della IG.ra entro il 5 di ogni mese. I genitori provvederanno inoltre a dividere Pt_1 le spese straordinarie necessarie per le figlie e specificatamente le spese mediche, quelle scolastiche e quelle sportive e ricreative come previste dal Protocollo del Tribunale di Padova
17.01.2017, secondo diverse percentuali, il 30% a carico della mamma e il 70% a carico del papà.
E) Con vittoria di spese e onorari di lite.”
In data 15.07.2024, il sig. si costituiva, aderendo alla domanda di CP_1
separazione personale avanzata dalla ricorrente, ma presentando, a sua volta,
distinte condizioni:
“Voglia l'Ill.ma Presidente del Tribunale, rigettando le avverse richieste in quanto infondate in fatto e in diritto, in particolare con riguardo la richiesta di addebito: in via principale:
- pronunciare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; - disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie e CP_1 Parte_1 Per_2
con collocamento e residenza prevalente presso il padre che vivrà nella casa nella casa Per_3
familiare di sua esclusiva proprietà sita in Casalserugo (PD), via Carducci n. 3, a cui pertanto verrà assegnata in godimento;
- disporre che e passino con padre e madre il 50% del Per_2 Per_3
tempo, compatibilmente con i turni di lavoro della IG , distribuendo equamente pranzi, Pt_1
cene, pernottamenti e prevedendo comunque un weekend alternato con ciascun genitore o l'equivalente del periodo di due weekend (con due notti consecutive) con il padre durante il mese anche infrasettimanale, stante la totale disponibilità di tempo del GN . I cambi di CP_1
4 programma dovranno essere concordati con un preavviso di almeno due giorni. Disporre che le figlie trascorrano con ciascun genitore il periodo delle vacanze natalizie in considerazione dei turni della madre, sempre prevedendo una distribuzione paritaria del tempo tra genitori, alternando annualmente Natale, Capodanno e il giorno dell'Epifania; lo stesso per le vacanze Pasquali, alternando il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
per quanto riguarda i periodo estivo: almeno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, con impegno per entrambi di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30.4 di ogni anno. Ogni ulteriore periodo di vacanza e/o festività da trascorrere con il figlio verrà suddiviso tra i genitori in via alternata. Sempre tenendo conto delle esigenze delle figlie e degli impegni di entrambi i genitori;
- disporre che, in caso di impossibilità di uno dei genitori di stare con le figlie, venga sempre coinvolto l'altro prima di affidarle persone terze, quali, baby-sitter e altri parenti;
- stabilire che il GN versi alla IG un contributo al mantenimento ordinario CP_1 Pt_1
delle figlie di complessivi 200,00 € (€ 100,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 10 di ogni mese.
Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
- disporre che le spese straordinarie vengano sostenute nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova;
- disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito nella misura del 50% direttamente da ciascun genitore, con autonoma richiesta;
- valutare l'inesatta e incompleta rappresentazione delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c.
- in ogni caso condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite. in subordine, ovvero nel caso di assegnazione della casa familiare alla IG , sempre Pt_1
rigettando le avverse richieste in quanto infondate in fatto e in diritto, in particolare con riguardo la richiesta di addebito:
- pronunciare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; - disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie e CP_1 Parte_1 Per_2
con collocamento e residenza presso la madre che rimarrà a vivere nella casa nella casa Per_3
familiare sita in Casalserugo (PD) via Carducci n. 3, a cui pertanto verrà assegnata in godimento;
- disporre che e passino con padre e madre il 50 % del tempo, compatibilmente con Per_2 Per_3
i turni di lavoro della IG , distribuendo equamente pranzi, cene, pernottamenti e Pt_1 prevedendo comunque un weekend alternato con ciascun genitore o l'equivalente del periodo di due weekend (con due notti consecutive) con il padre durante il mese anche infrasettimanale, stante la totale disponibilità di tempo del GN . I cambi di programma dovranno essere CP_1
concordati con un preavviso di almeno due giorni. Disporre che le figlie trascorrano con ciascun genitore il periodo delle vacanze natalizie in considerazione dei turni della madre, sempre
5 prevedendo una distribuzione paritaria del tempo tra genitori, alternando annualmente Natale,
Capodanno e il giorno dell'Epifania; lo stesso per le vacanze Pasquali alternando il giorno di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
per quanto riguarda i periodo estivo: almeno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, con impegno per entrambi di comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 30.4 di ogni anno. Ogni ulteriore periodo di vacanza e/o festività da trascorrere con il figlio verrà suddiviso tra i genitori in via alternata. Sempre tenendo conto delle esigenze delle figlie e degli impegni di entrambi i genitori.
- disporre che, in caso di impossibilità di uno dei genitori di stare con le figlie, venga sempre coinvolto l'altro prima di affidarle persone terze, quali, baby-sitter e altri parenti;
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle figlie e , in Per_2 Per_3 ragione della distribuzione paritaria del tempo e delle risorse economiche di entrambi;
- disporre che le spese straordinarie vengano sostenute nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova;
- disporre che unico, continui ad essere percepito nella misura del 50% direttamente da ciascun genitore, con autonoma richiesta;
- Valutare l'inesatta e incompleta rappresentazione delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c.
- In ogni caso condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite.”
All'udienza del 26.09.2024 comparivano entrambe le parti, le quali dichiaravano di concordare sull'affido condiviso delle figlie minori, sulla collocazione prevalente di quest'ultime presso la casa familiare con assegnazione della stessa alla moglie,
nonché sul diritto di visita del padre;
le parti chiedevano, pertanto, un rinvio dell'udienza, allo scopo di verificare la prossima busta paga della ricorrente e finalizzare un accordo.
Il Giudice, quindi, accoglieva la richiesta delle parti, rinviando all'udienza del
5.12.2024, in modalità cartolare.
Con note scritte depositate telematicamente in data 4.12. 2024 in vista della predetta udienza, le parti rappresentavano che, pur non riuscendo ad addivenire a una soluzione condivisa in ordine all'organizzazione delle vacanze estive delle due figlie minori, nonché all'aspetto economico del mantenimento di quest'ultime, sia per quanto riguarda le spese di natura ordinaria che straordinaria, a seguito dell'attività
6 di mediazione condotta dai rispettivi procuratori esse avevano, tuttavia, raggiunto un accordo sui seguenti punti:
“a) appena la IG.ra avrà a disposizione il prospetto mensile dei propri turni lavorativi Pt_1
elaborerà una proposta di calendario entro il giorno 28 di ogni mese, che tenga conto dei suoi impegni lavorativi e degli impegni del IG. . CP_1
b) Il calendario dovrà prevedere il pernottamento delle bambine presso il papà nelle occasioni in cui il giorno successivo la mamma avrà il turno la mattina, e ciò nel caso in cui i turni di lavoro della
IG.ra continuino ad essere alternati tra mattina e pomeriggio. Pt_1
c) Non essendo possibile prevedere i fine settimana alternati, sarà comunque garantita al papà la permanenza delle bambine presso di sé per due giorni di seguito completi almeno due volte al mese.
d) Il calendario dovrà prevedere nella casella relativa al tempo delle bambine a scuola quale genitore si occuperà di loro nel caso di problemi di salute, scioperi o comunque quando non ci sarà la scuola. Tendenzialmente sarà il genitore che poi provvederà al pranzo.
e) Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie 7 giorni durante le vacanze di Natale e 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, eventuali vacanze saranno comunicate all'altro genitore con almeno un mese di anticipo. Nel caso in cui, con il consenso dell'altro genitore, la vacanza si prolungasse oltre i giorni indicati, il maggior tempo trascorso con le bambine da un genitore dovrà essere decurtato dalle successive occasioni di incontro o recuperato dall'altro genitore nelle successive settimane. Nei giorni di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta le bambine trascorreranno parte della giornata con ciascuno dei genitori, compatibilmente con le esigenze delle figlie e con gli impegni dei genitori.
f) Gli altri giorni di festa e gli eventuali ponti saranno tendenzialmente alternati tra i genitori compatibilmente con le esigenze delle figlie e con gli impegni dei genitori.
g) Ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del suo compleanno, salvo inderogabili impedimenti delle bambine o dei genitori.
h) Entrambi i genitori potranno partecipare agli eventi scolastici, sportivi o religiosi che riguardino le bambine. A tali eventi potranno partecipare anche i componenti della famiglia di origine dei genitori.
i) Eventuali nuovi compagni dei genitori saranno introdotti nella vita delle bambine con la necessaria gradualità e sempre d'intesa tra i genitori.
l) I genitori ritengono utile evitare che il fidanzato della figlia della IG , Pt_1 Per_1
, si trattenga per la notte presso la casa familiare nelle occasioni in cui siano presenti
[...]
anche le due bambine o una delle due.
7 m) I genitori concordano sull'opportunità di individuare un professionista con cui incontrarsi per avere indicazioni in merito ad alcuni aspetti educativi, in particolare con riguardo all'uso del cellulare e all'approccio al cibo. La relativa spesa sarà sostenuta equamente tra i genitori.
n) Le spese straordinarie saranno dai genitori conteggiate alla fine di ogni mese e ciascuno presenterà all'altro le pezze giustificative di quelle sostenute nel corso del mese. Fatte le dovute compensazioni, chi sarà tenuto al rimborso provvederà entro il 10 del mese successivo, non potranno mai essere fatte compensazioni con il contributo al mantenimento mensile”.
Il Giudice, dunque, ritenendo che il suddetto accordo dovesse trovare accoglimento, perché ragionevole, e non affetto da invalidità, con ordinanza del
24.12.2024 emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22
cpc:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) accoglie gli accordi raggiunti dalle parti, sia alla udienza del 26.9.24 che nelle successive note d'udienza del 4.12.24 così come riportati nel verbale e nelle note di udienza e sopra trascritti;
3) dispone che ciascun genitore possa trascorrere con le figlie due settimane durante le vacanze estive, eventualmente anche non consecutive;
4) dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di euro 400,00 (200 euro a figlia), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
5) riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.”
Inoltre, in pari data, il Giudice pronunciava sentenza sullo stato e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo innanzi al relatore, invitando le parti a raggiungere una soluzione conciliativa, alla luce delle condizioni della ordinanza,
fissando l'udienza cartolare del 20.2.2025.
Con note scritte depositate telematicamente in data 4.12.2024 per la predetta udienza, le parti manifestavano la loro volontà di accogliere la soluzione di cui
8 all'ordinanza del 5.12.2024, punti 3) e 4); pertanto, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al collegio.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie dichiara di essere nata a [...]-Moldavia), appare preliminarmente necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia (la convenuta è domiciliato, il ricorrente vi risiede).
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
9 Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la
residenza abituale dei coniugi”, e le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e, verosimilmente, frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
10 Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo le figlie minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono le figlie minori, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale
competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità
genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta
azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata
11 rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle figlie stesse.
Ciò premesso, va riconosciuto che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse delle figlie minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Spese di lite compensate tra le parti, alla luce dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
1. Dichiara che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, già pronunciata, avvenga alle condizioni dagli stessi concordate, che
[...]
vengono qui omologate
2. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
12