Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.