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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Arturo Pizzella Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 227/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. VALENTINA BEVILACQUA con Pt_1 domicilio eletto in Salerno al Corso Garibaldi n. 38
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. DOMENICO CRESCENZO CP_1 con domicilio eletto in Sarno (SA) alla via Vecchia Lavorate 14
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 511/2023, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore Sez.
Lavoro, pubblicata il 22.03.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante: in accoglimento del presente ricorso, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare integralmente la domanda presentata da con ricorso depositato CP_1 in primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
Parte appellata: rigettare l'appello proposto dall' e confermare integralmente l'impugnata Pt_1 sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 511/2023, pubblicata in data 22.3.2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, Sez.
Lavoro, accoglieva la domanda proposta nei confronti dell' da con la Pt_1 CP_1 quale il ricorrente impugnava il provvedimento del 18.10.2021 di revoca del reddito di cittadinanza emesso dall' per insussistenza del requisito anagrafico nonché le connesse richieste di Pt_1 erogazione delle somme dovute a tale titolo.
Il ricorrente contestava il presupposto in base al quale l'ufficio aveva revocato il beneficio, ossia l'assenza del requisito anagrafico della residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, eccependo, in sostanza, di aver risieduto in Italia regolarmente, dall'aprile 2009 fino alla domanda amministrativa del 3.2.2021 (n. . CodiceFiscale_1
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. Lavoro, con la sentenza impugnata n. 511/2023, dichiarava il diritto della parte ricorrente-odierna appellata a percepire il Reddito di Cittadinanza e condannava l' al pagamento fin dalla revoca della prestazione in oggetto nonchè al pagamento delle spese CP_2 processuali sostenute dall'istante.
Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame l' , censurando il riconoscimento da parte Pt_1 del primo giudice della sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sostenendo, in applicazione dell'art. 2 comma 1 lett. a) D.L. 4/2019, l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale nonché il difetto di motivazione e l'illogicità della sentenza impugnata.
Si costituiva nel presente grado di giudizio l'appellato chiedendo alla Corte di CP_1 disattendere sulla base di articolate argomentazioni il suddetto gravame e deducendo, in particolare,
l'infondatezza del motivo di gravame sull'insussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e va rigettato.
Parte appellata ha argomentato di aver fornito prove adeguate in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio, coerentemente a quanto previsto dall'art. 2 del
D.L. 4/2019 conv. nella legge n. 26/2019, secondo cui “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:… a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Come rammentato dal giudice di prime cure, la residenza abituale e volontaria della persona si articola in due elementi necessariamente coesistenti, uno oggettivo, cioè la permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, cioè la volontarietà di tale permanenza desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto;
tenuto conto di ciò il Ministero del Lavoro, con nota n. 3803 del 14 aprile 2020, ha avuto modo di chiarire che al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale, previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sia necessario essere iscritti ai registri anagrafici, ma che sia sufficiente dimostrare che il richiedente abbia nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa).
Come ben evidenziato dal Tribunale, la circolare di cui sopra si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Emerge, invero, di contro alle annotazioni formali di residenza o sede legale, una valorizzazione di criteri legati all'effettività della residenza del soggetto interessato, che può vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto attestato nei pubblici registri attraverso la prova che incombe sulla stessa parte (cfr. Cass. n.
4274/19; nello stesso senso, Cass. n. 19387/17, secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale).
Può dunque ritenersi che la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali
(cfr. Cass. n. 25726/11, ove la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).
Uguale ratio deve rinvenirsi anche nella fattispecie del Reddito di Cittadinanza, ove una residenza di fatto nel territorio italiano nella misura prevista dalla legge, da dimostrare a carico di chi la fa valere in contrasto con i dati emergenti dai registri pubblici, non si porrebbe in contrasto con quanto voluto dal legislatore, anzi sarebbe con questo coerente, posto che eventuali abusi nella richiesta dei sostegni previsti potrebbe avvenire anche attraverso una mera residenza anagrafica priva di effettività (cfr. nota cit).
Il medesimo Ministero del Lavoro, con successiva nota n. 10155 del 21 dicembre 2021, ha inoltre precisato che il beneficio può essere concesso anche al richiedente che non risulti iscritto nei registri anagrafici al momento della domanda purché questi sia in grado di dimostrare, tramite apposita documentazione, la presenza effettiva sul territorio nazionale per almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, e ciò in quanto la ratio perseguita dal d.l. 4/2019 non può che intendersi riferita all'effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà, quale d'altronde è il reddito di cittadinanza.
È quindi necessario, nel caso di specie, valutare i documenti e le risultanze riguardanti i periodi non riscontrabili nei registri anagrafici dei Comuni ed emergenti allo stato di fatto.
Tanto precisato, a riscontro della propria domanda l'istante ha ritualmente prodotto sin dal giudizio di primo grado una pluralità di documenti, dai quali si può evincere la sua regolare presenza sul territorio italiano per il tempo richiesto dalla richiamata normativa.
Come correttamente rilevato dallo stesso Tribunale, particolarmente indicativi dell'esistenza del presupposto legale, ovvero del radicamento sul territorio italiano richiesto dalla norma ai fini della concessione del beneficio, risultano essere alcuni elementi comprovanti la regolare presenza dell'istante sul territorio italiano, attestata da plurimi, indiscutibili ed univoci elementi di riscontro.
Depongono invero in tal senso: il rilascio del permesso di soggiorno del 2.7.2010, da cui emerge che lo stesso è stato richiesto il 15.9.2009 come anche la presenza o quanto meno l'arrivo del richiedente in Italia già il 26.12.2005; l'estratto contributivo allegato dal ricorrente e che dimostra come con continuità egli abbia regolarmente lavorato in Italia sin dal 1.4.2009.
Deve dunque ritenersi che, contrariamente a quanto assume parte appellante, la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato di possedere il requisito anagrafico previsto dalla legge per l'ottenimento del beneficio assistenziale, ed invero, come già rilevato dal primo Giudice, la residenza si compone di due elementi necessariamente coesistenti: uno di carattere oggettivo, cioè la permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno di carattere soggettivo, cioè la volontarietà di tale permanenza desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto e quindi nel caso di specie dal ricorrente, ora parte appellata. Non è necessario dunque essere iscritti ai registri anagrafici, ma è sufficiente dimostrare che il richiedente abbia nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa).
La ricostruzione effettuata da parte appellante, che mira a mettere in discussione la residenza in
Italia da almeno dieci di parte appellata, contrasta dunque con l'ampia documentazione prodotta già in primo grado dall'istante, scontrandosi altresì con una interpretazione della norma più aderente all'orientamento giurisprudenziale anche sovranazionale.
Nella presente sede basta richiamare che la legittimità della condizione di residenza di dieci anni in
Italia ai fini della concessione del reddito di cittadinanza è stata sottoposta al vaglio della Corte di giustizia Ue. ed ha originato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per i possibili profili carattere indirettamente discriminatorio e contrastanti con il diritto dell'Unione europea rintracciabili nell'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019. Del resto, con il Decreto lavoro, approvato il 1 maggio
2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83/2023 lo scorso 3 luglio, che ha previsto l'Assegno di inclusione quale misura sostitutiva del precedente RdC destinata ad essere attiva dal 2024 con possibilità di fare domanda dal 18 dicembre 2023, il requisito della residenza non è più fissato in 10 anni ma in 5.
Alla luce di quanto detto, dunque, deve ritenersi infondato il gravame, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,
a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 20.4.2023 dall' in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t. (parte appellante) nei confronti di (parte appellata) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore n. 511/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello dell' Pt_1 condanna l' al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di CP_2 giudizio, liquidate in euro 1.458,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellato; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Arturo Pizzella Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 227/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. VALENTINA BEVILACQUA con Pt_1 domicilio eletto in Salerno al Corso Garibaldi n. 38
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. DOMENICO CRESCENZO CP_1 con domicilio eletto in Sarno (SA) alla via Vecchia Lavorate 14
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 511/2023, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore Sez.
Lavoro, pubblicata il 22.03.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante: in accoglimento del presente ricorso, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare integralmente la domanda presentata da con ricorso depositato CP_1 in primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
Parte appellata: rigettare l'appello proposto dall' e confermare integralmente l'impugnata Pt_1 sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 511/2023, pubblicata in data 22.3.2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, Sez.
Lavoro, accoglieva la domanda proposta nei confronti dell' da con la Pt_1 CP_1 quale il ricorrente impugnava il provvedimento del 18.10.2021 di revoca del reddito di cittadinanza emesso dall' per insussistenza del requisito anagrafico nonché le connesse richieste di Pt_1 erogazione delle somme dovute a tale titolo.
Il ricorrente contestava il presupposto in base al quale l'ufficio aveva revocato il beneficio, ossia l'assenza del requisito anagrafico della residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, eccependo, in sostanza, di aver risieduto in Italia regolarmente, dall'aprile 2009 fino alla domanda amministrativa del 3.2.2021 (n. . CodiceFiscale_1
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. Lavoro, con la sentenza impugnata n. 511/2023, dichiarava il diritto della parte ricorrente-odierna appellata a percepire il Reddito di Cittadinanza e condannava l' al pagamento fin dalla revoca della prestazione in oggetto nonchè al pagamento delle spese CP_2 processuali sostenute dall'istante.
Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame l' , censurando il riconoscimento da parte Pt_1 del primo giudice della sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sostenendo, in applicazione dell'art. 2 comma 1 lett. a) D.L. 4/2019, l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale nonché il difetto di motivazione e l'illogicità della sentenza impugnata.
Si costituiva nel presente grado di giudizio l'appellato chiedendo alla Corte di CP_1 disattendere sulla base di articolate argomentazioni il suddetto gravame e deducendo, in particolare,
l'infondatezza del motivo di gravame sull'insussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e va rigettato.
Parte appellata ha argomentato di aver fornito prove adeguate in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio, coerentemente a quanto previsto dall'art. 2 del
D.L. 4/2019 conv. nella legge n. 26/2019, secondo cui “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:… a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Come rammentato dal giudice di prime cure, la residenza abituale e volontaria della persona si articola in due elementi necessariamente coesistenti, uno oggettivo, cioè la permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, cioè la volontarietà di tale permanenza desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto;
tenuto conto di ciò il Ministero del Lavoro, con nota n. 3803 del 14 aprile 2020, ha avuto modo di chiarire che al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale, previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sia necessario essere iscritti ai registri anagrafici, ma che sia sufficiente dimostrare che il richiedente abbia nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa).
Come ben evidenziato dal Tribunale, la circolare di cui sopra si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Emerge, invero, di contro alle annotazioni formali di residenza o sede legale, una valorizzazione di criteri legati all'effettività della residenza del soggetto interessato, che può vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto attestato nei pubblici registri attraverso la prova che incombe sulla stessa parte (cfr. Cass. n.
4274/19; nello stesso senso, Cass. n. 19387/17, secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale).
Può dunque ritenersi che la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali
(cfr. Cass. n. 25726/11, ove la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).
Uguale ratio deve rinvenirsi anche nella fattispecie del Reddito di Cittadinanza, ove una residenza di fatto nel territorio italiano nella misura prevista dalla legge, da dimostrare a carico di chi la fa valere in contrasto con i dati emergenti dai registri pubblici, non si porrebbe in contrasto con quanto voluto dal legislatore, anzi sarebbe con questo coerente, posto che eventuali abusi nella richiesta dei sostegni previsti potrebbe avvenire anche attraverso una mera residenza anagrafica priva di effettività (cfr. nota cit).
Il medesimo Ministero del Lavoro, con successiva nota n. 10155 del 21 dicembre 2021, ha inoltre precisato che il beneficio può essere concesso anche al richiedente che non risulti iscritto nei registri anagrafici al momento della domanda purché questi sia in grado di dimostrare, tramite apposita documentazione, la presenza effettiva sul territorio nazionale per almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, e ciò in quanto la ratio perseguita dal d.l. 4/2019 non può che intendersi riferita all'effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà, quale d'altronde è il reddito di cittadinanza.
È quindi necessario, nel caso di specie, valutare i documenti e le risultanze riguardanti i periodi non riscontrabili nei registri anagrafici dei Comuni ed emergenti allo stato di fatto.
Tanto precisato, a riscontro della propria domanda l'istante ha ritualmente prodotto sin dal giudizio di primo grado una pluralità di documenti, dai quali si può evincere la sua regolare presenza sul territorio italiano per il tempo richiesto dalla richiamata normativa.
Come correttamente rilevato dallo stesso Tribunale, particolarmente indicativi dell'esistenza del presupposto legale, ovvero del radicamento sul territorio italiano richiesto dalla norma ai fini della concessione del beneficio, risultano essere alcuni elementi comprovanti la regolare presenza dell'istante sul territorio italiano, attestata da plurimi, indiscutibili ed univoci elementi di riscontro.
Depongono invero in tal senso: il rilascio del permesso di soggiorno del 2.7.2010, da cui emerge che lo stesso è stato richiesto il 15.9.2009 come anche la presenza o quanto meno l'arrivo del richiedente in Italia già il 26.12.2005; l'estratto contributivo allegato dal ricorrente e che dimostra come con continuità egli abbia regolarmente lavorato in Italia sin dal 1.4.2009.
Deve dunque ritenersi che, contrariamente a quanto assume parte appellante, la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato di possedere il requisito anagrafico previsto dalla legge per l'ottenimento del beneficio assistenziale, ed invero, come già rilevato dal primo Giudice, la residenza si compone di due elementi necessariamente coesistenti: uno di carattere oggettivo, cioè la permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno di carattere soggettivo, cioè la volontarietà di tale permanenza desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto e quindi nel caso di specie dal ricorrente, ora parte appellata. Non è necessario dunque essere iscritti ai registri anagrafici, ma è sufficiente dimostrare che il richiedente abbia nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa).
La ricostruzione effettuata da parte appellante, che mira a mettere in discussione la residenza in
Italia da almeno dieci di parte appellata, contrasta dunque con l'ampia documentazione prodotta già in primo grado dall'istante, scontrandosi altresì con una interpretazione della norma più aderente all'orientamento giurisprudenziale anche sovranazionale.
Nella presente sede basta richiamare che la legittimità della condizione di residenza di dieci anni in
Italia ai fini della concessione del reddito di cittadinanza è stata sottoposta al vaglio della Corte di giustizia Ue. ed ha originato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per i possibili profili carattere indirettamente discriminatorio e contrastanti con il diritto dell'Unione europea rintracciabili nell'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019. Del resto, con il Decreto lavoro, approvato il 1 maggio
2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83/2023 lo scorso 3 luglio, che ha previsto l'Assegno di inclusione quale misura sostitutiva del precedente RdC destinata ad essere attiva dal 2024 con possibilità di fare domanda dal 18 dicembre 2023, il requisito della residenza non è più fissato in 10 anni ma in 5.
Alla luce di quanto detto, dunque, deve ritenersi infondato il gravame, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,
a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 20.4.2023 dall' in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t. (parte appellante) nei confronti di (parte appellata) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore n. 511/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello dell' Pt_1 condanna l' al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di CP_2 giudizio, liquidate in euro 1.458,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellato; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)