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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/12/2024, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.920/2018 r.g. promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 appello, dall'Avv. Flavio Locci, presso il cui studio, in Sant'Antioco, in Corso Vittorio
Emanuele, 97 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Giovanni Locci, con studio in Sant'Antioco in Corso Umberto, 3;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Fois, presso CP_3 il cui studio, in Sant'Antioco, in Piazza Umberto, 1 ha eletto domicilio;
appellati
CONCLUSIONI nell'interesse della appellante: In via istruttoria e preliminare, disporre, per i motivi esposti, la rinnovazione della CTU sui quesiti posti dal giudice di primo grado e sulle integrazioni disposte;
nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e quindi accogliere le domande proposte in primo grado nella citazione e come precisate in comparsa conclusionale e precisamente: accertare e dichiarare che il muro lato ponente, confinante con è proprietà esclusiva della;
b) CP_4 Pt_1
accertare che il muro di levante lato è di proprietà comune (fermo restando che la CP_3
quota di competenza della proprietà è 48 cm) e che a modificato parte dei Pt_1 CP_3
muri della caricando sugli stessi le strutture del proprio fabbricato;
c) accertare Pt_1
che hanno prolungato la falda del tetto usurpando il muro della e CP_4 Pt_1
dunque sconfinando nella proprietà attrice;
d) accertare che hanno scavato CP_1 CP_2 una canaletta sul tetto della , senza realizzarla a regola d'arte, causando Pt_1
1 infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice; e) accertare che i confinanti Controparte_5
Cont parte e – dall'altra si sono appoggiati alle murature dell'attrice riducendole CP_1
dimensionalmente, tracciandovi canali, innestandovi cavi, pilasti e tubature, ovvero abbiano scavato le stesse ricavandovi nicchie;
f) condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e a retrocedere da ogni invasione di confini e/o usurpazione della proprietà
Cont attrice;
g) accertare e dichiarare che i convenuti - per quanto esposto, CP_1 CP_3
sono responsabili dello stato di degrado, delle lesioni strutturali e delle macchie di umidità
e muffa come descritto;
di conseguenza condannarli al risarcimento dei relativi danni subiti dall'attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa, previa rinnovazione della ctu disposta dal giudice di primo grado stanti le carenze denunciate e indicate e la sua evidente nullità. Conseguentemente disporre la ripetizione in favore dell'attrice di tutte le somme pagate ai convenuti in conseguenza della sentenza di primo grado;
in via subordinata, b) nella denegata ipotesi di rigetto della istanza di rinnovazione della CTU, ritenere fondato o parzialmente fondato il gravame e riformare la sentenza accogliendo, per quanto di ragione, le domande proposte in primo grado nella citazione e come precisate in comparsa conclusionale. Disporre conseguentemente la compensazione totale o parziale delle spese di causa del primo e del presente grado nonché delle spese della ATP on ripetizione pro quota delle somme pagate agli odierni appellati;
in via ulteriormente subordinata e condizionata al mancato accoglimento delle precedenti domande, disporre la compensazione totale o parziale delle spese del primo e del secondo grado del giudizio nonché le spese dell'ATP per le ragioni esposte nei motivi di appello. In via istruttoria, prima di ogni altra decisione nel merito, disporre la rinnovazione totale o parziale della CTU sulla base dei medesimi quesiti posti dal giudice di primo grado e sui quesiti integrativi posti sempre dal giudice di primo grado (ordinanza rispettivamente del 29.06.2015 e del 15.04.2017); nell'interesse di e : In via preliminare, rigettare l'istanza di Controparte_1 CP_2 rinnovazione della CTU quand'anche riguardasse la sola integrazione;
nel merito, rigettare l'appello proposto;
Con vittoria di spese;
nell'interesse di : 1) rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto CP_3
e in diritto, con la conferma della sentenza appellata;
2) con vittoria di spese e di competenze di avvocato dei due gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1 [...]
, nonché i coniugi e , deducendo: di essere CP_3 Controparte_1 CP_2
2 proprietaria di un immobile sito in Sant'Antioco in Via Garibaldi, 99, distinto in Catasto al foglio 13, mappali 1600 e 1601, confinante con Via Garibaldi, , CP_5 CP_1
, dalla forma di un rettangolo le cui misure erano di circa 19 metri e
[...] CP_2
60 centimetri per quanto concerne i lati maggiori, circa 4 metri e 50 centimetri relativamente a uno dei lati minori, affacciantesi su Via Garibaldi, 5 metri e 15 l'altro lato minore, quello posteriore;
che l'immobile constava di un fabbricato unifamiliare;
che da qualche tempo nel suo appartamento si era manifestata una gravissima situazione di degrado strutturale e igienico - sanitario dovuta a numerose lesioni presenti in tutto l'appartamento e a evidenti macchie di umidità e muffa dovute a infiltrazioni di acqua;
che, in particolare, erano state riscontrate importanti lesioni strutturali sui muri portanti Cont dell'edificio, sia sul lato Ovest (confine con proprietà – sia sul lato Est CP_1
(confine con proprietà che si diramavano per tutto l'immobile, coinvolgendo CP_3
rovinosamente anche i soffitti, gli infissi, le tubature, il placcaggio dei bagni, la ceramica del WC, i travertini delle scale e degli infissi, il caminetto, i balconi, l'impianto di climatizzazione e quello per la riserva idrica;
che, inoltre, l'assetto delle porte e delle finestre era stato alterato, in quanto alcune delle porte interne facevano attrito contro il pavimento mentre alcune porte - finestre esterne non vi aderivano, favorendo l'ingresso nell'immobile di acqua piovana;
che, da un sopralluogo effettuato sul tetto dell'abitazione, era emerso che le opere realizzate dai confinanti , da una Controparte_1 CP_2 parte, e , dall'altra, avevano causato i suddetti inconvenienti;
che, in CP_5
Cont particolare, i – avevano eseguito dei lavori di demolizione e rifacimento del CP_1
tetto, assentiti ma senza aumento di volumetria da autorizzazione edilizia comunale, con i quali era stato modificato lo stato dei luoghi, che risultava, all'esito del confronto tra planimetrie, diverso da quello preesistente;
che i danni consistevano: a) sul versante ponente, in fessurazioni in corrispondenza di due nicchie ricavate dal con CP_1
abbattimento di spessore del muro che era interamente di proprietà di essa attrice, lesioni all'interno del vano posteriore dell'appartamento di essa attrice, in corrispondenza di attigua sopraelevazione realizzata dal lesioni e fessurazione della CP_1
pavimentazione al primo piano e nel corridoio del piano terra;
b) sul versante del confine con la proprietà lesioni e fessure nella muratura, in parte di materiale lapideo, per CP_3
effetto di sollecitazioni interne ed esterne;
dissesto della struttura del fabbricato e lesioni nei pavimenti a causa dell'assestamento delle nuove strutture collegate ai muri di confine;
indebolimento delle fondazioni del muro di confine per effetto dell'esecuzione di scavi al fine di alloggiare una cisterna e dell'introduzione di tubi, cavi e travi, nonché
3 dell'agganciamento all'interno della proprietà di una guarnizione funzionale al Pt_1
tetto di proprietà che, oltre ai danni strutturali, si erano verificati danni igienico- CP_3
sanitari per effetto delle infiltrazioni di liquame di scarico del WC nel vano sottostante e di infiltrazioni dovute a umidità capillare e meteoriche, provocanti lo sgretolamento dei muri e dei soffitti con formazione ed espansione di macchie di umidità e muffa e generazione di ricettacoli di germi;
che il proprio appartamento era divenuto inabitabile e invivibile.
Su tali premesse, la attrice ha chiesto: che fosse dichiarato che il muro sul lato di Cont ponente, confinante con proprietà – è di sua proprietà esclusiva;
che il muro CP_1 sul lato di levante, al confine con è di proprietà comune e che l aveva CP_3 CP_3
modificato parte dei muri di proprietà della caricando sugli stessi le strutture del Pt_1
proprio fabbricato (fondazioni, pilastri, travi); che fosse accertato che i coniugi CP_4
avevano prolungato la falda del tetto, usurpando il muro di proprietà e,
[...] Pt_1
quindi, sconfinando nella proprietà della attrice;
che fosse accertato che i coniugi CP_1
Cont
- vevano scavato una canaletta sul tetto della proprietà , non realizzandola
[...] Pt_1
a regola d'arte e, quindi, causando infiltrazioni nell'appartamento della attrice;
che fosse accertato che i confinanti, da una parte e i dall'altra, si erano CP_3 CP_4
appoggiati alle murature di essa attrice, riducendone le dimensioni, tracciandovi canali, innestandovi travi, pilastri e tubature, ricavandovi nicchie con scavi;
che i convenuti fossero condannati al ripristino dello stato dei luoghi e a retrocedere da ogni invasione di confini e/o usurpazione della proprietà della attrice, nonché al risarcimento dei danni a lei derivati dalla loro condotta, per come sarebbero stati determinati in corso di causa.
Si sono costituiti in giudizio i coniugi i quali hanno chiesto il rigetto della CP_1
domanda, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, che il muro divisorio in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla , era con questa Pt_1 in comune e comunque la infondatezza delle pretese dell'attrice, di cui hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e, in via subordinata, nella ipotesi di ritenuta loro responsabilità, che la stessa fosse loro attribuita solo parzialmente, considerata la condotta omissiva tenuta dall'attrice che non si era minimamente attivata per porre rimedio alla situazione di degrado del suo immobile, e con liquidazione dei danni a far data dal deposito della relazione di Accertamento Tecnico Preventivo e per la durata dei lavori di ripristino. Eccepivano altresì che subito dopo l'accertamento tecnico preventivo, preso atto del contenuto della relazione, avevano eseguito gli opportuni interventi manutentivi e riparativi ed avevano integralmente risarcito i danni causati dal malfunzionamento della canaletta pari ad euro 2634,21 così come indicato dal CTU.
4 Si è altresì costituito il quale ha negato ogni sua responsabilità per gli CP_3 eventi allegati dall'attrice, dovendo essere imputati alla scarsa qualità dei materiali utilizzati per la costruzione ed alla cattiva esecuzione della stessa, chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa con documenti, prove orali e CTU, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1359 dell'8 maggio 2018, ha rigettato le domande della attrice, condannandola a rifondere alle controparti le spese processuali, e ha altresì rigettato la domanda dei coniugi di risarcimento del danno per lite temeraria. CP_1
Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi, che le allegazioni attrici non avessero trovato riscontro nella CTU, che aveva evidenziato che il muro divisorio di cui si discute ricadeva integralmente nel mappale 1599 di proprietà dei talché era infondata la pretesa CP_1
della di vedere riconosciuta la proprietà esclusiva di tale manufatto, e che aveva Pt_1
individuato nei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla stessa attrice nel proprio immobile la causa del dissesto lamentato.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da . Parte_1
Primo motivo di appello: nullità della CTU o, comunque, sua contraddittorietà ed evidente carenza metodologica. Difetto e/o apparenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione alla violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. anche sotto l'aspetto della mancata valutazione di alcuni documenti (ATP). Illogicità e contraddittorietà manifesta. Decisivo della controversia (correttezza elaborato del CTU quale presupposto motivazionale della sentenza).
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza:
- per non avere, il Tribunale, correttamente valutato il materiale probatorio, omettendo di prendere in considerazione i rilievi mossi alla relazione del CTU dalla difesa attrice attraverso il proprio consulente, che, se considerati, avrebbero condotto il giudicante a diverse conclusioni;
- per avere, quindi, fondato la decisione su una CTU nulla per non avere valutato le obiezioni della consulenza di parte nonché la relazione resa nel procedimento di ATP, recante assunti ben diversi da quello dell'ausiliare in merito al nesso causale tra alcune Cont lesioni e i lavori eseguiti dai signori – CP_1 CP_3
- per aver fondato la decisione su un elaborato peritale recante un errore di basica impostazione, consistente nella omessa – e fondamentale – sovrapposizione delle misurazioni alla mappa di impianto - prodotta in secondo grado e di cui l'appellante domanda l'ammissione in quanto tecnicamente indispensabile e ritualmente acquisibile in
5 una rinnovata CTU - unico documento con le misure e forme dei terreni reali, che avrebbe consentito, e consentirebbe, di capire su quale terreno ricada la muratura divisoria
– e l'uso indebito della muratura divisoria da parte dei Pt_1 CP_1 CP_4 da una parte, e di dall'altra; al riguardo ha evidenziato che il CTU aveva invece CP_3
utilizzato una planimetria wegis, caratterizzata da lotti deformati;
- per non avere, il giudicante, tenuto in conto gli assunti del CTU in merito alla realizzazione di sei pilastri e relativi plinti nella proprietà quale probabile concausa CP_3
degli eventi lesivi della proprietà e di quanto asserito dal CTU del procedimento Pt_1
di accertamento tecnico preventivo in merito alla incidenza eziologica sugli eventi dannosi
Cont dei lavori eseguiti dai coniugi – CP_1 CP_3
- per avere, il primo giudice, fondato la decisione su una CTU che si era espressa in termini contraddittori, dubitativi e illogici, dapprima facendo riferimento, nella prima relazione, ai lavori eseguiti dall' ome possibile concausa degli inconvenienti lamentati CP_3
dalla attrice e poi, nella integrazione peritale, negando tale assunto ma soltanto sulla scorta della assenza di elaborati progettuali e comunque non assolvendo nettamente l n risposta a specifico quesito in tal senso formulato dal suo consulente di parte;
CP_3
-per avere sposato gli assunti del CTU secondo cui la genesi dei problemi lamentati dalla risiederebbe nei lavori da costei eseguiti nel 1976, evidenziando che, avendo Pt_1 essa eseguito i lavori con materiali misti e prima del 1981, era l'unica ad essere esentata dalla presentazione dei calcoli statici, senza tener conto che l'ausiliare aveva trascurato che i convenuti mai avevano lamentato inconvenienti nei loro immobili confinanti con quello della attrice, incongruamente affermando - salvo poi ripetutamente contraddirsi ipotizzando un concorso delle opere realizzate dai convenuti nella causazione dei danni - che i plinti realizzati dall' on avrebbero determinato lesioni nella proprietà CP_3 Pt_1
in quanto nessuna lesione era stata riscontrata, in loro corrispondenza, nella proprietà dello stesso senza considerare che questi potrebbe avere effettuato dei lavori di CP_3
ripristino, non facendone menzione;
- per avere, il Tribunale, ritenuto che la avesse abbattuto un muro trasversale in Pt_1
corrispondenza del pilastro n. 1 realizzato da che, in realtà, mai era esistito, CP_3
trattandosi solo di un corridoio;
- per avere, il Tribunale, fondato la decisione su una CTU nulla e comunque inutilizzabile in quanto l'ausiliare, in sede di integrazione e chiarimenti, non aveva esaminato e confutato le osservazioni del consulente di parte attrice, così come peraltro effettuato con la prima consulenza tecnica d'ufficio, con patente lesione del contraddittorio, che dovrebbe
6 consentire al giudice adeguata sintesi delle opposte valutazioni tecniche;
- per avere, il giudicante, imperniato la decisione su una CTU nulla in quanto alcune operazioni erano state delegate ad altri soggetti, terzi rispetto al collaboratore autorizzato dal giudice, senza previa autorizzazione del giudice e, nondimeno, poiché i chiarimenti erano stati resi in pendenza di opposizione della sulla liquidazione degli onorari Pt_1 dell'ausiliare, il che avrebbe nociuto alla sua imparzialità.
Secondo motivo di appello: violazione del principio di causalità (nei limiti di concausa).
Erroneità, illogicità della sentenza.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza:
- per avere, il primo giudice, violato il principio del “più probabile che non”, vigente in materia civilistica sul nesso causale, quantunque il CTU non avesse escluso un concorso causale delle opere realizzate dai convenuti al verificarsi degli eventi dedotti dalla attrice, avendo in particolare ampiamente premesso che i lavori di vevano in qualche modo CP_3 indebolito la struttura portante con l'inserimento dei pilastri e dei plinti;
Terzo motivo di appello: violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 938 c.c.
Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in merito alla proprietà esclusiva del muro divisorio lato Violazione dell'art. 115, 116 in relazione alla CP_1 illegittima inversione dell'onere della prova sulla proprietà del muro. Illogicità manifesta.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza:
- per avere violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato statuendo in merito alla proprietà esclusiva del muro divisorio in capo al per accessione, ex CP_1
art. 934 c.c., in mancanza di eccezioni e domande dello stesso e senza applicare l'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c.;
- per avere, il giudicante, ignorato il principio secondo il quale colui che si avvale della presunzione di comunione del muro comune ex art. 880 c.c. ha l'onere di provare i presupposti previsti da tale norma;
- per non avere in alcun modo considerato che la proprietà esclusiva del muro divisorio risultava dall'atto pubblico di compravendita del 1915 che il giudice, senza alcuna motivazione sul punto, aveva ritenuto non opponibile al convenuto;
- in ogni caso doveva richiamarsi quanto esposto nell'ambito del primo motivo di appello ovvero che la collocazione del muro del mappale di proprietà era ascrivibile CP_1 all'errato utilizzo di una planimetria wegis anziché della mappa di impianto che avrebbe dovuto acquisire.
I primi tre motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati
7 congiuntamente.
Vanno, innanzitutto, disattese le censure con le quali è stata dedotta la nullità e inutilizzabilità della prima CTU espletata in primo grado per presunta violazione del contraddittorio e per essersi avvalso, l'ausiliare del giudice, della collaborazione di altri soggetti.
Invero, come correttamente è stato eccepito dagli appellati, le questioni di nullità della perizia per vizi procedurali, sollevate nell'atto di impugnazione, integrano, in astratto, nullità relative che, ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c. devono essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva all'atto e, quindi, nella udienza successiva al deposito della relazione: il che, nella fattispecie, non è avvenuto, restando, pertanto, precluso di proporle in appello (Cass., n. 20104/2024).
Quanto, poi, alla presunta incompatibilità dell'ausiliare, relativamente alla relazione integrativa, a causa del contenzioso in atto con l'attrice per l'opposizione da costei proposta contro il decreto di liquidazione delle competenze, occorre rilevare che non è stata proposta, dalla attrice, istanza di ricusazione del CTU nel termine previsto dall'art. 192, comma 2 c.p.c., con la conseguenza che, preclusa definitivamente la possibilità di far valere successivamente l'incompatibilità, la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo (Cass. nn. 7280/2023, 23257/2017).
Quanto evidenziato rende superfluo l'esame nel merito delle suddette contestazioni.
Sempre in via preliminare, va rilevata la inammissibilità della produzione del documento rubricato al n. 3 delle produzioni della difesa appellante (mappa di impianto), peraltro eccepita dagli appellati nella loro comparsa di costituzione, in quanto, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, nel giudizio di secondo grado non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile, il che non è avvenuto nella fattispecie, atteso che la difesa appellante ha del tutto omesso di argomentare la ragione per la quale non abbia potuto produrre la mappa catastale di impianto entro i termini delle preclusioni istruttorie.
Premesso che in sede di operazioni peritali non risulta essere stata richiesta l'acquisizione di tale documento da parte del consulente di parte né alcuna istanza di autorizzazione al suo deposito risulta essere stata effettuata al giudice, deve peraltro richiamarsi il pacifico principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
8 commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti
a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (Cass., n. 26144/2023). Peraltro tale principio è anche quello affermato da Cass., n. 12.921/2015 richiamata parzialmente nell'atto di appello.
Deve invece rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della produzione della relazione tecnica allegata all'atto di appello sollevata dagli appellati, alla luce del chiaro passaggio motivazionale di Cass., n. 4933/2022: “Va infatti ribadito il principio secondo cui “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello” (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013, Rv. 626469; in senso conforme, cfr. anche Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017, Rv. 645101).”
Nell'atto d'appello e in detta relazione ad esso allegata, si contesta l'allegato C della consulenza tecnica d'ufficio e il mancato utilizzo della mappa di impianto che evidentemente rileva, nell'ottica dell'appellante, esclusivamente al fine di verificare la proprietà del muro divisorio da parte di quindi l'indebito utilizzo dello stesso CP_6
da parte di costoro (che vi avevano poggiato il tetto), questione specificamente oggetto del terzo motivo di impugnazione.
Al riguardo deve in primo luogo rilevarsi che:
- la non ha allegato uno sconfinamento del rispetto ai confini catastali Pt_1 CP_1
quanto piuttosto il fatto che il muro divisorio fosse di sua proprietà esclusiva per averlo acquistato i suoi danti causa in forza del contratto di compravendita del 1915 prodotto in causa;
in altre parole, la non ha mai sostenuto che il muro fosse di sua proprietà Pt_1
per insistere sul mappale di sua proprietà;
- nella relazione allegata all'atto di appello e, conseguentemente, nell'atto di impugnazione, non vengono enunciati i risultati cui avrebbe condotto la sovrapposizione del rilievo alla mappa di impianto, invece che alla planimetria wegis, ovvero la mappa catastale in formato digitale, né peraltro vengono allegate quali sarebbero le differenze tra la mappa di impianto e la mappa in formato digitale che la prima ha recepito.
9 La questione diventa quella di verificare la fondatezza della domanda della di veder accertare e dichiarare che il muro divisorio con la proprietà é Pt_1 CP_1
di sua esclusiva proprietà per averlo i suoi danti causa acquistato con rogito del 1915, da essa prodotto quale doc. n. A.7 (“ dichiarano i contraenti che il muro alla parte di maestrale, che separa la proprietà venduta e quella degli eredi di , è Persona_1
interamente di proprietà della venditrice, ed ora dei compratori premenzionati rimanendo comuni solamente i due muri alla parte di levante e di tramontana coi rispettivi proprietari, ossia di e di ”, così pag. 7 CTU). Persona_2 Persona_3
Tale domanda deve essere qualificata come domanda di rivendica e l'odierna appellante era gravata dalla cosiddetta probatio diabolica (cfr. Cass., n. 21940/2018: In tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.”.
Alla luce del principio giurisprudenziale richiamato, detto contratto non è sufficiente ad accogliere la domanda di rivendica proposta dalla , la quale deve pertanto Pt_1
essere rigettata, non avendo ella provato che i suoi danti causa e, lei successivamente, avessero goduto del muro de quo in via esclusiva, dovendosi peraltro rilevare che non risulta dal rogito a quale titolo la venditrice fosse proprietaria esclusiva del muro.
Al contrario, è emerso dalle deposizioni dei testi e (ud. Tes_1 Tes_2
2.7.2014) che, fin dalla costruzione, l'abitazione dei appoggiava sul muro CP_1 divisorio che, dalla parte di costoro presentava, dall'origine delle nicchie, che furono poi chiuse con dei mattoni intorno agli anni 1976 e 1977, mattoni poi rimossi per utilizzare le nicchie come librerie. Tale assunto risulta corroborato anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario verificato, con dei saggi, che tali nicchie non sono state ricavate nel 1992 come sostenuto dall'attrice, ma esse erano coeve alla restante muratura ( pagg. 38-39 CTU).
Se così è:
a) deve ritenersi provato l'assunto formulato dai nella comparsa di CP_6
costituzione del giudizio di primo grado secondo cui il muro divisorio era comune, in forza della presunzione posta dall'art. 546 del Codice del 1865 poi trasfusa nell'art. 880 c.c.;
b) l'appoggio sul muro divisorio, non contestato che fosse limitato alla metà di pertinenza
10 (il CTU nella relazione integrativa ha accertato che esso poggia per una larghezza di cm.
29), successivamente ai lavori dei nel 1992, non ha realizzato quello CP_6 sconfinamento lamentato dall'odierna appellante sul presupposto che detto muro fosse di sua esclusiva proprietà;
c) è risultata infondata la tesi della che vorrebbe ricollegare alla creazione di tali Pt_1
nicchie nel 1992 le fessurazioni presenti nel proprio immobile.
Per completezza pare importante precisare che il consulente tecnico d'ufficio
(pag.8 e ss.) ha accertato che il muro divisorio nell'atto ha uno spessore 61 cm., CP_1
rimanendo priva di prova la diversa allegazione di un muro divisorio pari a cm. 92 di cui all'atto di citazione in primo grado ed all'atto di appello.
Alla luce delle esposte argomentazioni, deve ritenersi che il terzo motivo di impugnazione sia fondato laddove l'appellante lamenta che il Tribunale, accertato che alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio il muro era stato costruito nella proprietà avesse ritenuto verificatosi l'acquisto per accessione ai sensi dell'art. CP_1
934 c.c., assunto che non era stato neppure allegato dalla parte convenuta, senza che tuttavia esso conduca ad un risultato favorevole per l'appellante, dovendo essere rigettate le domande di cui alla lettera a) e c) delle conclusioni sopra trascritte.
Passando ad esaminare le ulteriori doglianze sollevate nell'ambito dei primi due motivi di appello, mirate a confutare il contenuto della relazione di CTU, la Corte rigetta la domanda di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'appellante poiché, per quanto si viene ad esporre, non condivide le contestazioni da essa sollevate avverso un accertamento peritale particolarmente approfondito ed esauriente e che non viene incrinato dalle considerazioni di cui all'atto di appello ed alla relazione tecnica ad esso allegata, formulata in termini generici e che non si confronta specificamente con le argomentazioni poste dall'ausiliario a sostegno delle sue conclusioni, superati, alla luce di quanto sopra esposto, i profili di nullità invocati e la necessità della sovrapposizione delle misurazioni alla mappa di impianto piuttosto che alla mappa wegis. Solo per completezza si osserva che le indagini geologiche e geotecniche suggerite dal relatore dell'elaborato allegato all'atto di appello hanno natura meramente esplorativa, che egli presuppone che i pilastri costruiti dall' siano incassati nella muratura condivisa con la così CP_3 Pt_1
come sarebbero innestati su detta muratura i solai, assunto smentito dagli accertamenti effettuati dal CTU (“peraltro, come già evidenziato, si ritiene doveroso richiamare che le nuove strutture edificate dall appaiono completamente indipendenti dalla parete CP_3
lapidea divisoria esistente, influenzando, eventualmente, soltanto i carichi trasmessi sul
11 terreno” pag. 12 della relazione integrativa), che non è necessario al fine di datare le nicchie aperte dal alcun documento scritto. CP_1
In primo luogo non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il CTU non si sarebbe confrontato con le deduzioni sollevate dal suo consulente di parte dovendosi richiamare le pagine 61-83 della relazione peritale e pagine 16-22 della relazione integrativa. In ogni caso non pare fuor d'opera richiamare il principio che si legge nella motivazione di Cass., n. 3302/2013: “Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso. L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione. Con la conseguenza che restano estranee al dibattito processuale del giudizio di appello le considerazioni critiche, pur mosse dalle parti al CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP, che non siano però trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni, stabilite dall'art. 342
c.p.c..”
Alla luce di tale principio, la lettura dell'atto di appello consente di identificare, oltre le doglianze relative al muro divisorio di cui sopra si è già detto, quali questioni fondanti l'impugnazione, esclusivamente la portata dei lavori eseguiti dalla stessa appellante nonché l'incidenza dei lavori svolti dall' ugli eventi lesivi verificatisi nell'immobile della CP_3
, ivi compresa la costruzione di un pozzo. Pt_1
In primo luogo, deve preliminarmente precisarsi che gli accertamenti peritali hanno escluso che l' abbia realizzato nel muro divisorio canali, innesto di travi, pilastri, CP_3
12 tubature o altri impianti nonché realizzato nicchie e/o ridotto lo spessore del muro in altro modo, senza che al riguardo siano state mosse dalla censure specifiche. Pt_1
Con una prima doglianza l'appellante lamenta che il CTU avesse sostenuto l'esistenza di un muro trasversale in corrispondenza del pilastro n. 1 costruito dall' n CP_3
quanto in corrispondenza dei pilastri vi era un corridoio e che il Tribunale avesse riferito di lavori eseguiti nel 1999. Premesso che tali affermazioni non sono state rinvenute nella relazione, nella quale si fa riferimento ad una corrispondenza tra il pilastro n. 2 e una delle murature di irrigidimento demolite, e nella sentenza nella quale si da atto che i lavori della concessione nel 1999 non sono stati eseguiti, in ogni caso esse paiono irrilevanti ai fini del decidere.
Gli imponenti lavori effettuati dall'odierna appellante nel 1975 sono stati analiticamente esposti dal CTU alle pagg. 19 e 20 della prima relazione. In sintesi essi sono consistiti nella “trasformazione sostanziale dell'immobile, con la demolizione totale delle tamponature interne e di quelle esterne verso la via Garibaldi ed il cortile interno, lo spostamento della scala sul lato attiguo alla proprietà modificandone la CP_3
conformazione ad angolo retto, demolendo e ricostruendo i due solari e la copertura
(prevista a doppia falda ma eseguita falda unica in fibrocemento [..], Con orditura tra le due murature portanti di spessore variabile su fondazioni continue poste nella direzione ortogonale alla via Garibaldi, in corrispondenza della posizione di confine del lotto.” (pag.
14 CTU).
La negazione da parte dell'appellante che gli eventi lesivi lamentati fossero riconducibili ai lavori da essa effettuati ed essi dovevano essere ascritti ai lavori eseguiti dai confinanti, avrebbe richiesto l'assolvimento di un onere di allegazione e di prova rimasto inadempiuto. Si legge infatti nell'elaborato peritale (pag. 21 “in assenza della relativa relazione di calcolo, nulla si evince sulle ipotesi di calcolo e sulle caratteristiche di resistenza del terreno, adottate in fase di progettazione per il dimensionamento delle nuove strutture in elevazione e fondazione, e dei relativi carichi trasmessi sulle murature portanti e sulle strutture fondali, sulle dimensioni e posizionamento delle fondazioni ed in che misura si sia proceduto ad un'eventuale rinforzo delle fondazioni delle murature portanti di separazione con le abitazioni contigue, tenendo conto che l'eliminazione di diverse murature portanti interne all'appartamento (sulle quali, in parte, gravavano i solai esistenti) ha comportato una modifica dello schema statico originario con un probabile incremento dei carichi gravanti sulle stesse;
parimenti risultano incognite le modalità con le quali si è proceduto alla demolizione dei solai esistenti, laddove essi si innestavano sulle
13 murature lapidee perimetrali, e le dimensioni degli scassi effettuate nelle stesse murature per l'inserimento dei nuovi solai, non rappresentati in nessun elaborato;
inoltre risulta incognito lo schema statico adottato per l'inserimento della scala nel foro praticato sul solaio.”
È vero che i progetti delle strutture e le relazioni di calcolo mancano anche con riguardo agli immobili dei e dell' ma è pur vero che l'onere della prova CP_6 CP_3
dei fatti posti a fondamento della domanda spettava alla , a carico della quale si Pt_1
riverbera il mancato adempimento.
Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato (pagg. 51 e 52 della relazione), con l'effettuazione di saggi e motivando i suoi assunti con cognizioni tecniche, le possibili cause dei dissesti verificatisi nel fabbricato di proprietà della attrice, elencate in ordine di importanza decrescente:
“1) eliminazione delle murature lapidee di grosso spessore che, all'interno dell'edificio
e sul prospetto principale e sul retroprospetto svolgevano funzioni, oltre che Pt_1
portanti di parte dei solai, anche di irrigidimento trasversale della scatola racchiusa dalle tamponature perimetrali l'edificio, con eliminazione del contrasto dato da tali murature alla possibilità di movimento trasversale delle stesse tamponature, con conseguente perturbazione dell'integrità delle tamponature di confine nei punti di contatto tra le stesse e le murature demolite che a esse si innestavano;
2) livello differenziato di compattazione del piano fondale dell'edificio nei punti dove insistevano le murature lapidee demolite e possibile presenza dei residui delle precedenti strutture fondali che abbiano creato dei punti rigidi di appoggio della nuova pavimentazione e dei tramezzi;
3) incremento dei carichi trasmessi sulle murature lapidee portanti e sulle strutture fondali dalle nuove strutture orizzontali (solai) costruite dalla ”; Pt_1
4) demolizione di parte della tamponatura lapidea necessaria per alloggiare in essa
l'innesto del nuovo solaio di interpiano dell'edificio ; Pt_1
5) inserimento dei plinti di fondazione dei pilastri AI, in particolare in corrispondenza del pilastro n.2;
6) induzione di sollecitazioni anomale sulla muratura lapidea, da parte del pilastro n.1 costruito dall in aderenza alla muratura, a causa del suo allargamento, al primo CP_3 piano, da cm.12 a cm. 32 (compreso l'intonaco), laddove la muratura lapidea si riduce a
44 cm;
7) assenza di maglie di rinforzo all'interno del nuovo intonaco di cm 6 di spessore posto in
14 opera sulle pareti lapidee perimetrali.”
Tuttavia, l'ausiliare già nella parte motiva della prima relazione ha ascritto, sul piano eziologico, un rilievo marginale, e in via meramente ipotetica, e non in termini di certezza come sostenuto nell'atto di appello, alle componenti di cui ai punti 5 e 6 (“ potrebbe avere una qualche responsabilità sull'insorgere delle lesioni, crepe, fessurazioni e simili riscontrate nella proprietà della ” (pag. 55), enunciandone le ragioni alle pagine Pt_1
46-47: “un ulteriore causa dei fenomeni rilevati può essere individuata nella costruzione delle nuove fondazioni nell'appartamento e nell'inserimento delle fondazioni dei Pt_1 pilastri nell'appartamento le prime assumono un rilievo ben maggiore delle seconde, CP_3 considerato che all'interno dell'appartamento sono state costruite nuove Pt_1 fondazioni per uno sviluppo di circa 44 metri, a fronte dei due plinti costruiti nell'edificio
AI (non si tiene conto della fondazione del terzo pilastro posto in adiacenza al cortile, in posizione molto decentrata rispetto al nucleo principale delle lesioni). Peraltro a proposito dell'inserimento dei plinti di fondazione dei pilastri in corrispondenza del pilastro n.1 CP_3
non si è evidenziata alcuna traccia di lesioni, e, in corrispondenza del pilastro n.2, nessuna lesione è stata riscontrata sul paramento verso la proprietà tale elemento porterebbe CP_3
a far scartare qualsiasi eventuale responsabilità delle fondazioni costruite dall sulle CP_3
lesioni rilevate. Inoltre, la presenza di alcune lesioni anche nella tamponatura contrapposta, lato (all'interno del cui appartamento nessun intervento sulle CP_1 fondazioni è stato realizzato), ed a pavimento sull'appartamento , non appare Pt_1 ascrivibile ad un evento puntuale verificatosi su un solo lato dell'appartamento , Pt_1
ma ad una modifica del regime di tensioni interne verificatosi trasversalmente sullo stesso appartamento.” Con riguardo all'introduzione del pilastro n.1, “costruito dall in CP_3
aderenza alla muratura, e che, allargandosi al primo piano da cm 12 a cm. 32 (compreso
l'intonaco), laddove la muratura lapidea si riduce a cm. 44, grava, per la parte in allargamento, sulla muratura lapidea del piano terra”, ha poi concluso che “l'assenza di lesioni sulla muratura lapidea in corrispondenza di tale pilastro, e la sua distanza di circa 3 metri dalla zona nella quale si sono verificate le altre lesioni principali, porta ad escludere”
l'ipotesi di un carico trasferito alla struttura lapidea.
Dette argomentazioni sono state riprese nella relazione integrativa, talché non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra le due relazioni sulle quali invece si è soffermata l'appellante, ed ulteriormente sviluppate.
In particolare alle pagine 12 e ss. della seconda relazione ha indicato gli elementi induttivi in base ai quali ha fondato le sue valutazioni:
15 - i pilastri costruiti dall' on risultano incassati nella muratura;
CP_3
- in corrispondenza del pilastro n.1 non si è evidenziata alcuna traccia di lesioni;
- in corrispondenza del pilastro n.2 nessuna lesione è stata riscontrata sul paramento verso la proprietà sintomo di un eventuale cedimento fondale che, in prima istanza, CP_3 avrebbe causato un fenomeno fessurativo nelle stesse tamponature dell'edificio mai CP_3
rilevato nel corso delle operazioni peritali;
- la presenza di alcune lesioni anche nella tamponatura contrapposta, lato CP_1
(all'interno del cui appartamento nessun intervento sulle fondazioni è stato realizzato) ed a pavimento sull'appartamento , non appare ascrivibile ad un evento puntuale Pt_1 verificatosi su un solo lato (parte dell'appartamento ; CP_3 Pt_1
- l'eventuale assestamento della struttura di cemento armato dell vrebbe causato CP_3 lesioni anche, e soprattutto, nell'edificio AI;
per questo motivo appare tanto più difficilmente ipotizzabile che l'effetto di tale fenomeno si sia esteso anche alla parete di confine con la proprietà CP_1
- le lesioni presenti nell'immobile della parte attrice non sono certamente attribuibili al disfacimento del muro divisorio con la proprietà in quanto l'alloggiamento dei pilastri CP_3
è stato effettuato senza alcuna demolizione dello stesso, come è stato appurato con i saggi effettuati.
Al riguardo, l'affermazione dell'appellante, ribadita anche nella comparsa conclusionale, secondo cui l avrebbe potuto realizzare lavori di ripristino e pertanto CP_3 non sarebbe probante l'assenza di lesioni nel suo immobile non può essere condivisa, non essendovi traccia, neppure nella relazione del procedimento di istruzione preventiva, di tali lavori né delle lesioni.
Nella relazione integrativa ha affermato (pag.19), in replica a osservazione del consulente di parte di , che “il combinato delle analisi effettuate sulle lesioni Pt_1 riscontrate all'interno dell'appartamento e le verifiche statiche effettuate dal Pt_1
sottoscritto CTU portano a escludere che le problematiche richiamate (plinti e pilastri realizzati da ndr) siano predominanti nelle cause dei fenomeni riscontrati. In CP_3
estrema sintesi, rimandando alle relazioni precedenti, risultano assenti lesioni riconducibili
a carichi puntuali trasmessi alla tamponatura dal citato pilastro n. 1, o derivanti dall'influenza sul sedime fondale delle fondazioni costruite dall . CP_3
È vero che, in risposta alle osservazioni del CTP dell' il CTU, nella relazione CP_3 integrativa (pagg. 21 e 22) ha confermato le “marginali perplessità espresse dal sottoscritto sugli effetti sul sedime fondale dei plinti eseguiti nell'abitazione per CP_3
16 quanto le strutture su essi gravanti appaiano indipendenti dalle strutture murarie preesistenti”, e che “l'assenza di qualunque elaborato progettuale rappresentativo della reale conformazione del costruito in tutti e tre immobili renda impossibile rilasciare dichiarazioni categoriche come quella richiesta dal CTP” (che gli aveva fatto istanza di escludere al 100% perentoriamente che l'inserimento dei plinti di fondazione dei pilastri realizzati dall' potesse avere costituito una concausa delle lesioni rilevate CP_3 nell'immobile della attrice).
Pertanto, in risposta al consulente dell' il CTU non ha asserito, come pretende CP_3 di sostenere l'appellante, un certo contributo causale dei plinti e pilastri costruiti dall' CP_3
alle lesioni da lei lamentate ma ha semplicemente riferito, per la mancanza di elaborati progettuali e calcoli statici relativamente ai lavori eseguiti da tutte le parti in causa, di non potere perentoriamente escludere (ma neanche affermare) una marginale efficienza eziologica di tali opere sui fenomeni di dissesto lamentati dalla attrice.
Solo per completezza, si osserva che la presenza di sei plinti affermata dalla
, e non di tre, come si legge nella CTU, è rimasta priva di supporto probatorio, Pt_1 stanti gli approfonditi accertamenti dello stato dei luoghi effettuati dall'ausiliario, dovendosi peraltro rilevare che nella relazione redatta in sede di istruzione preventiva si fa riferimento a due pilastri.
Quale ulteriore ragione di censura, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non avesse in alcun modo valutato le conclusioni alle quali era giunto il consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, procedimento che, si ricorda, è stato proposto ante causam dalla nel 2007 e si è concluso nel marzo 2008. Pt_1
Pare in primo luogo necessario precisare che l'ammissione di detto elaborato peritale ai sensi dell'art. 698 c.p.c. era stata domandata dai convenuti, che lo avevano allegato ai loro atti introduttivi, all'udienza del 9 febbraio 2015 e ad essa si era opposta proprio l'attrice che oggi ne invoca la rilevanza.
Detto elaborato, pur in difetto di un formale provvedimento di ammissione da parte del Tribunale che non ha provveduto sulla suddetta istanza, può comunque essere utilizzato dalla Corte in forza del principio secondo il quale “L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per
l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di
17 esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse.” (Cass., n. 6591/2016).
L'esame di tale elaborato non conduce tuttavia ad alcuna valutazione utile per l'appellante, dovendosi in primo luogo dare atto che i lavori in esso previsti e relativi alle canalette di scorrimento delle acque piovane provenienti dal lato e dal lato CP_6
sono stati eseguiti, così come peraltro da essa riconosciuto nella comparsa CP_3
conclusionale del primo grado (vedasi quarto motivo di appello).
In detta relazione si legge “lo stato fessurativo rilevato nell'immobile della Ricorrente
è, infatti, generalizzato in tutta la struttura ed interessa sia le pareti di confine sia altri muri portanti ben distanti da quelli di confine. Ciò induce a pensare che vi sia una scarsa qualità dei materiali utilizzati e una non corretta esecuzione dei manufatti, tra cui ad esempio, un'insufficiente armatura dei solai in laterocemento e un non corretto dimensionamento delle fondazioni dei muri, infatti vi sono lesioni persino nel pavimento del piano terra. Per cui a posteriori, tenuto conto del susseguirsi negli anni di diversi interventi nelle strutture, ivi compresa la stessa struttura della Ricorrente, non essendovi tra l'altro un preciso riferimento del periodo in cui si sono verificate le lesioni, è praticamente impossibile stabilire quale dei fattori concomitanti abbia contribuito maggiormente alla formazione dei danni rilevati.”
È vero che in detto elaborato peritale il CTU ha ritenuto che i lavori eseguiti dall' bbiano causato delle lesioni agli intonaci di cui ai vani 2,10 e 11 dell'abitazione CP_3
della , ma in disparte che tale apodittica affermazione contrasta che le Pt_1 approfondite argomentazioni dell'ausiliario officiato nel giudizio di merito, è altrettanto vero che egli stesso afferma, come sopra detto, che non sia possibile individuare il contributo causale ascrivibile all' con impossibilità, pertanto, di individuarne la percentuale di CP_3
responsabilità, considerazione che comunque imporrebbe il rigetto della domanda della
. Pt_1
Non pare fuor d'opera peraltro evidenziare che non trova riscontro, ed anzi è smentito, negli accertamenti compiuti nel giudizio di merito l'affermazione del CTU del procedimento di istruzione preventiva secondo cui vi sarebbe stato, a seguito dei lavori eseguiti dall' un aumento del carico sul muro divisorio comune. CP_3
Con riguardo al pozzo, il CTU ha precisato che nessuno scavo per la realizzazione di una cisterna era stato realizzato dall' era stata accertata la presenza di un vecchio CP_3
pozzetto fognario, o pozzo nero, ormai pieno di detriti, che - considerato lo stato delle pareti e della sua copertura, in cui i ferri di armatura apparivano completamente corrosi
18 dalla ruggine - non appariva di recente esecuzione. Inoltre, egli ha affermato che, in ogni caso, detto pozzetto, se anche scavato in occasione della ristrutturazione del 2006, non poteva aver avuto una qualche relazione con le lesioni dell'abitazione della in Pt_1
quanto distante circa 12 metri, spiegando pertanto, contrariamente a quanto ribadito anche nella comparsa conclusionale dell'appellante, la ragione per la quale ha ritenuto che lo stesso non fosse causa dei danni.
In conclusione, l'esame complessivo dell'elaborato peritale, e le regole processuali sull'onus probandi, a carico dell'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., conducono al rigetto delle domande da essa proposte, in quanto non può ritenersi che, applicando il principio civilistico “del più probabile che non”, da lei invocato, possa sostenersi che sia stata offerta prova di un contributo causale delle opere eseguite dall' agli eventi dannosi, CP_3
apporto causale la cui certezza o un ragionevole grado di probabilità, anche sotto il profilo di una sua individuazione quantitativa, non sono emersi dall'attività istruttoria.
Letta la comparsa conclusionale dell'appellante, si osserva che per quanto riguarda le infiltrazioni meteoriche riferibili alle due parti convenute ed accertate in sede di accertamento tecnico preventivo, esse sono state eliminate a seguito degli interventi da esse effettuati sulle opere che ne avevano dato causa dopo detto accertamento e prima dell'inizio della causa di merito, avendo i provveduto anche a risarcire i danni CP_1
come in esso quantificati. Per quanto riguarda le infiltrazioni rilevate in sede di consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di merito, l'ausiliare le ha ricondotte tutte all'appellante, dovendosi richiamare al riguardo l'esame analitico a pag. 57 CTU: “Le tracce maggiormente diffuse sono situate alla base delle murature interne… E sono conseguenti
a fenomeni di risalita di umidità dal terreno di fondazione, presumibilmente a causa della mancata interposizione di una guaina impermeabilizzanti tra le fondazioni e le murature.
Altra presenza di umidità è rilevabile sul soffitto del bagno situato al piano terra, ed è conseguente ad infiltrazioni provenienti dal bagno situato al piano primo nello stesso appartamento… Consistenti tracce di umidità sono visibili all'intradosso del balcone…. e del lastrico solare della stessa abitazione…. Esse sono attribuibili alla cattiva esecuzione e manutenzione delle impermeabilizzazioni del balcone e del lastrico solare della stessa abitazione .” Pt_1
L'affermazione dell'appellante nella comparsa conclusionale secondo cui vi sarebbe una responsabilità dei convenuti con riguardo alle infiltrazioni ed ai conseguenti ammaloramenti non appare pertanto fondato, dovendosi rilevare che al momento della proposizione del giudizio di merito i lavori per eliminare dette infiltrazioni erano stati
19 effettuati da entrambi i convenuti come da essa stessa riconosciuto, che i CP_1
avevano risarcito i danni conseguenti, che il CTU non ravvisato la presenza di infiltrazioni riconducibili ad una non corretta costruzione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
Quarto motivo di appello: violazione art. 112 c.p.c. Illogicità manifesta. Assenza di motivazione in relazione alla domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di condanna al ripristino della canaletta di scorrimento delle acque piovane e sul risarcimento danni da infiltrazioni nonché sulle infiltrazioni provenienti dal lato e sulla domanda di dichiarazione della comunione del muro CP_3
divisorio lato . CP_3
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza:
- per avere, il Tribunale, violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato omettendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di ripristino della canaletta di scorrimento delle acque piovane provenienti dal lato e dal lato e alla domanda di dichiarazione di comunione del muro CP_6 CP_3
divisorio lato a) come essa attrice aveva dato atto in comparsa conclusionale, i CP_3
convenuti avevano provveduto spontaneamente al ripristino, nonché i anche CP_6
al risarcimento dei danni, dopo il deposito della relazione di ATP, talché doveva ritenersi evidente che la responsabilità degli ammaloramenti ed infiltrazioni erano ascrivibili ai convenuti;
b) il Tribunale aveva completamente omesso di decidere sulla sua domanda di accertamento della comunione del muro divisorio lato AI, ritenendo pacifica la circostanza e nel contempo rigettando tutte le domande da lei proposte.
Della cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto altresì tener conto ai fini della liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Seppure deve evidenziarsi che il Tribunale non ha effettivamente pronunciato sulla cessazione della materia del contendere, rigettando la domanda di cui al capo a), tuttavia il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La mancata declaratoria delle suddette statuizioni, non ha avuto alcuna incidenza sulla condanna alla rifusione delle spese di lite, considerando che la stessa è stata pronunciata avendo riguardo all'esito complessivo della lite.
Quinto motivo di appello Erroneità, illogicità, contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza della sentenza in relazione all'art. 91 e 92 nella parte in cui, nella regolamentazione delle spese di causa, condanna la parte attrice al rimborso integrale delle spese ai convenuti.
20 Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza, per avere, il primo giudice, errato nella disciplina delle spese processuali, adottata senza tenere conto della suddetta cessazione del contendere maturata su alcune domande e della oggettiva complessità delle questioni affrontate.
Il motivo è fondato in quanto, premessa ratione temporis l'applicazione dell'art.91
c.p.c. nella previgente formulazione, la complessità delle questioni tecniche prospettate dalle parti, oggetto di approfonditi accertamenti, il fatto che riguardo all'abitazione del
è emerso una rilevante differenza tra il progetto approvato e quanto realizzato CP_1
nel lotto, che per tutti e tre le unità immobiliari non risultano presenti gli elaborati esecutivi delle strutture in cemento armato, comprese fondazioni e solai, eseguite nel corso delle varie modifiche apportate a tutti gli immobili delle parti in causa, con i relativi calcoli strutturali e le analisi effettuate per determinare le caratteristiche del terreno, consigliavano la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Essendo stata espletata nel comune interesse di tutte le parti dovevano essere poste a loro carico pro quota le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti.
La valutazione dell'esito complessivo della lite, considerata la fondatezza del quinto motivo di appello, impone pertanto la compensazione per ¼ delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, considerato che la è risultata soccombente avuto riguardo agli Pt_1
altri motivi di appello.
Per le spese del giudizio di primo grado si fa propria la liquidazione effettuata dal
Tribunale, verso cui non è stata sollevata alcuna contestazione.
Le spese processuali del secondo grado del giudizio vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo i valori tabellari medi per la fase di studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, essendo gli atti difensivi finali ripetitivi di quell'introduttivi, dello scaglione valore indeterminabile complessità bassa, considerato il numero più ridotto di questioni sollevate, rispetto al giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma:
1) dichiara compensate per ¼ le spese di lite del primo grado del giudizio e condanna a corrispondere a ciascuna delle parti convenute la somma di euro Parte_1
5440,5 oltre spese generali, Iva e cpa;
21 2) dichiara compensate per ¼ le spese del presente grado del giudizio e condanna a corrispondere a ciascuna delle parti convenute la somma di euro Parte_1
3908,25 oltre spese generali, Iva e cpa;
3) pone a carico di ciascuna parte pro quota le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari del 14 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.920/2018 r.g. promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 appello, dall'Avv. Flavio Locci, presso il cui studio, in Sant'Antioco, in Corso Vittorio
Emanuele, 97 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Giovanni Locci, con studio in Sant'Antioco in Corso Umberto, 3;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Fois, presso CP_3 il cui studio, in Sant'Antioco, in Piazza Umberto, 1 ha eletto domicilio;
appellati
CONCLUSIONI nell'interesse della appellante: In via istruttoria e preliminare, disporre, per i motivi esposti, la rinnovazione della CTU sui quesiti posti dal giudice di primo grado e sulle integrazioni disposte;
nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e quindi accogliere le domande proposte in primo grado nella citazione e come precisate in comparsa conclusionale e precisamente: accertare e dichiarare che il muro lato ponente, confinante con è proprietà esclusiva della;
b) CP_4 Pt_1
accertare che il muro di levante lato è di proprietà comune (fermo restando che la CP_3
quota di competenza della proprietà è 48 cm) e che a modificato parte dei Pt_1 CP_3
muri della caricando sugli stessi le strutture del proprio fabbricato;
c) accertare Pt_1
che hanno prolungato la falda del tetto usurpando il muro della e CP_4 Pt_1
dunque sconfinando nella proprietà attrice;
d) accertare che hanno scavato CP_1 CP_2 una canaletta sul tetto della , senza realizzarla a regola d'arte, causando Pt_1
1 infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice; e) accertare che i confinanti Controparte_5
Cont parte e – dall'altra si sono appoggiati alle murature dell'attrice riducendole CP_1
dimensionalmente, tracciandovi canali, innestandovi cavi, pilasti e tubature, ovvero abbiano scavato le stesse ricavandovi nicchie;
f) condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi e a retrocedere da ogni invasione di confini e/o usurpazione della proprietà
Cont attrice;
g) accertare e dichiarare che i convenuti - per quanto esposto, CP_1 CP_3
sono responsabili dello stato di degrado, delle lesioni strutturali e delle macchie di umidità
e muffa come descritto;
di conseguenza condannarli al risarcimento dei relativi danni subiti dall'attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa, previa rinnovazione della ctu disposta dal giudice di primo grado stanti le carenze denunciate e indicate e la sua evidente nullità. Conseguentemente disporre la ripetizione in favore dell'attrice di tutte le somme pagate ai convenuti in conseguenza della sentenza di primo grado;
in via subordinata, b) nella denegata ipotesi di rigetto della istanza di rinnovazione della CTU, ritenere fondato o parzialmente fondato il gravame e riformare la sentenza accogliendo, per quanto di ragione, le domande proposte in primo grado nella citazione e come precisate in comparsa conclusionale. Disporre conseguentemente la compensazione totale o parziale delle spese di causa del primo e del presente grado nonché delle spese della ATP on ripetizione pro quota delle somme pagate agli odierni appellati;
in via ulteriormente subordinata e condizionata al mancato accoglimento delle precedenti domande, disporre la compensazione totale o parziale delle spese del primo e del secondo grado del giudizio nonché le spese dell'ATP per le ragioni esposte nei motivi di appello. In via istruttoria, prima di ogni altra decisione nel merito, disporre la rinnovazione totale o parziale della CTU sulla base dei medesimi quesiti posti dal giudice di primo grado e sui quesiti integrativi posti sempre dal giudice di primo grado (ordinanza rispettivamente del 29.06.2015 e del 15.04.2017); nell'interesse di e : In via preliminare, rigettare l'istanza di Controparte_1 CP_2 rinnovazione della CTU quand'anche riguardasse la sola integrazione;
nel merito, rigettare l'appello proposto;
Con vittoria di spese;
nell'interesse di : 1) rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto CP_3
e in diritto, con la conferma della sentenza appellata;
2) con vittoria di spese e di competenze di avvocato dei due gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1 [...]
, nonché i coniugi e , deducendo: di essere CP_3 Controparte_1 CP_2
2 proprietaria di un immobile sito in Sant'Antioco in Via Garibaldi, 99, distinto in Catasto al foglio 13, mappali 1600 e 1601, confinante con Via Garibaldi, , CP_5 CP_1
, dalla forma di un rettangolo le cui misure erano di circa 19 metri e
[...] CP_2
60 centimetri per quanto concerne i lati maggiori, circa 4 metri e 50 centimetri relativamente a uno dei lati minori, affacciantesi su Via Garibaldi, 5 metri e 15 l'altro lato minore, quello posteriore;
che l'immobile constava di un fabbricato unifamiliare;
che da qualche tempo nel suo appartamento si era manifestata una gravissima situazione di degrado strutturale e igienico - sanitario dovuta a numerose lesioni presenti in tutto l'appartamento e a evidenti macchie di umidità e muffa dovute a infiltrazioni di acqua;
che, in particolare, erano state riscontrate importanti lesioni strutturali sui muri portanti Cont dell'edificio, sia sul lato Ovest (confine con proprietà – sia sul lato Est CP_1
(confine con proprietà che si diramavano per tutto l'immobile, coinvolgendo CP_3
rovinosamente anche i soffitti, gli infissi, le tubature, il placcaggio dei bagni, la ceramica del WC, i travertini delle scale e degli infissi, il caminetto, i balconi, l'impianto di climatizzazione e quello per la riserva idrica;
che, inoltre, l'assetto delle porte e delle finestre era stato alterato, in quanto alcune delle porte interne facevano attrito contro il pavimento mentre alcune porte - finestre esterne non vi aderivano, favorendo l'ingresso nell'immobile di acqua piovana;
che, da un sopralluogo effettuato sul tetto dell'abitazione, era emerso che le opere realizzate dai confinanti , da una Controparte_1 CP_2 parte, e , dall'altra, avevano causato i suddetti inconvenienti;
che, in CP_5
Cont particolare, i – avevano eseguito dei lavori di demolizione e rifacimento del CP_1
tetto, assentiti ma senza aumento di volumetria da autorizzazione edilizia comunale, con i quali era stato modificato lo stato dei luoghi, che risultava, all'esito del confronto tra planimetrie, diverso da quello preesistente;
che i danni consistevano: a) sul versante ponente, in fessurazioni in corrispondenza di due nicchie ricavate dal con CP_1
abbattimento di spessore del muro che era interamente di proprietà di essa attrice, lesioni all'interno del vano posteriore dell'appartamento di essa attrice, in corrispondenza di attigua sopraelevazione realizzata dal lesioni e fessurazione della CP_1
pavimentazione al primo piano e nel corridoio del piano terra;
b) sul versante del confine con la proprietà lesioni e fessure nella muratura, in parte di materiale lapideo, per CP_3
effetto di sollecitazioni interne ed esterne;
dissesto della struttura del fabbricato e lesioni nei pavimenti a causa dell'assestamento delle nuove strutture collegate ai muri di confine;
indebolimento delle fondazioni del muro di confine per effetto dell'esecuzione di scavi al fine di alloggiare una cisterna e dell'introduzione di tubi, cavi e travi, nonché
3 dell'agganciamento all'interno della proprietà di una guarnizione funzionale al Pt_1
tetto di proprietà che, oltre ai danni strutturali, si erano verificati danni igienico- CP_3
sanitari per effetto delle infiltrazioni di liquame di scarico del WC nel vano sottostante e di infiltrazioni dovute a umidità capillare e meteoriche, provocanti lo sgretolamento dei muri e dei soffitti con formazione ed espansione di macchie di umidità e muffa e generazione di ricettacoli di germi;
che il proprio appartamento era divenuto inabitabile e invivibile.
Su tali premesse, la attrice ha chiesto: che fosse dichiarato che il muro sul lato di Cont ponente, confinante con proprietà – è di sua proprietà esclusiva;
che il muro CP_1 sul lato di levante, al confine con è di proprietà comune e che l aveva CP_3 CP_3
modificato parte dei muri di proprietà della caricando sugli stessi le strutture del Pt_1
proprio fabbricato (fondazioni, pilastri, travi); che fosse accertato che i coniugi CP_4
avevano prolungato la falda del tetto, usurpando il muro di proprietà e,
[...] Pt_1
quindi, sconfinando nella proprietà della attrice;
che fosse accertato che i coniugi CP_1
Cont
- vevano scavato una canaletta sul tetto della proprietà , non realizzandola
[...] Pt_1
a regola d'arte e, quindi, causando infiltrazioni nell'appartamento della attrice;
che fosse accertato che i confinanti, da una parte e i dall'altra, si erano CP_3 CP_4
appoggiati alle murature di essa attrice, riducendone le dimensioni, tracciandovi canali, innestandovi travi, pilastri e tubature, ricavandovi nicchie con scavi;
che i convenuti fossero condannati al ripristino dello stato dei luoghi e a retrocedere da ogni invasione di confini e/o usurpazione della proprietà della attrice, nonché al risarcimento dei danni a lei derivati dalla loro condotta, per come sarebbero stati determinati in corso di causa.
Si sono costituiti in giudizio i coniugi i quali hanno chiesto il rigetto della CP_1
domanda, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, che il muro divisorio in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla , era con questa Pt_1 in comune e comunque la infondatezza delle pretese dell'attrice, di cui hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e, in via subordinata, nella ipotesi di ritenuta loro responsabilità, che la stessa fosse loro attribuita solo parzialmente, considerata la condotta omissiva tenuta dall'attrice che non si era minimamente attivata per porre rimedio alla situazione di degrado del suo immobile, e con liquidazione dei danni a far data dal deposito della relazione di Accertamento Tecnico Preventivo e per la durata dei lavori di ripristino. Eccepivano altresì che subito dopo l'accertamento tecnico preventivo, preso atto del contenuto della relazione, avevano eseguito gli opportuni interventi manutentivi e riparativi ed avevano integralmente risarcito i danni causati dal malfunzionamento della canaletta pari ad euro 2634,21 così come indicato dal CTU.
4 Si è altresì costituito il quale ha negato ogni sua responsabilità per gli CP_3 eventi allegati dall'attrice, dovendo essere imputati alla scarsa qualità dei materiali utilizzati per la costruzione ed alla cattiva esecuzione della stessa, chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa con documenti, prove orali e CTU, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1359 dell'8 maggio 2018, ha rigettato le domande della attrice, condannandola a rifondere alle controparti le spese processuali, e ha altresì rigettato la domanda dei coniugi di risarcimento del danno per lite temeraria. CP_1
Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi, che le allegazioni attrici non avessero trovato riscontro nella CTU, che aveva evidenziato che il muro divisorio di cui si discute ricadeva integralmente nel mappale 1599 di proprietà dei talché era infondata la pretesa CP_1
della di vedere riconosciuta la proprietà esclusiva di tale manufatto, e che aveva Pt_1
individuato nei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla stessa attrice nel proprio immobile la causa del dissesto lamentato.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da . Parte_1
Primo motivo di appello: nullità della CTU o, comunque, sua contraddittorietà ed evidente carenza metodologica. Difetto e/o apparenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione alla violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. anche sotto l'aspetto della mancata valutazione di alcuni documenti (ATP). Illogicità e contraddittorietà manifesta. Decisivo della controversia (correttezza elaborato del CTU quale presupposto motivazionale della sentenza).
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza:
- per non avere, il Tribunale, correttamente valutato il materiale probatorio, omettendo di prendere in considerazione i rilievi mossi alla relazione del CTU dalla difesa attrice attraverso il proprio consulente, che, se considerati, avrebbero condotto il giudicante a diverse conclusioni;
- per avere, quindi, fondato la decisione su una CTU nulla per non avere valutato le obiezioni della consulenza di parte nonché la relazione resa nel procedimento di ATP, recante assunti ben diversi da quello dell'ausiliare in merito al nesso causale tra alcune Cont lesioni e i lavori eseguiti dai signori – CP_1 CP_3
- per aver fondato la decisione su un elaborato peritale recante un errore di basica impostazione, consistente nella omessa – e fondamentale – sovrapposizione delle misurazioni alla mappa di impianto - prodotta in secondo grado e di cui l'appellante domanda l'ammissione in quanto tecnicamente indispensabile e ritualmente acquisibile in
5 una rinnovata CTU - unico documento con le misure e forme dei terreni reali, che avrebbe consentito, e consentirebbe, di capire su quale terreno ricada la muratura divisoria
– e l'uso indebito della muratura divisoria da parte dei Pt_1 CP_1 CP_4 da una parte, e di dall'altra; al riguardo ha evidenziato che il CTU aveva invece CP_3
utilizzato una planimetria wegis, caratterizzata da lotti deformati;
- per non avere, il giudicante, tenuto in conto gli assunti del CTU in merito alla realizzazione di sei pilastri e relativi plinti nella proprietà quale probabile concausa CP_3
degli eventi lesivi della proprietà e di quanto asserito dal CTU del procedimento Pt_1
di accertamento tecnico preventivo in merito alla incidenza eziologica sugli eventi dannosi
Cont dei lavori eseguiti dai coniugi – CP_1 CP_3
- per avere, il primo giudice, fondato la decisione su una CTU che si era espressa in termini contraddittori, dubitativi e illogici, dapprima facendo riferimento, nella prima relazione, ai lavori eseguiti dall' ome possibile concausa degli inconvenienti lamentati CP_3
dalla attrice e poi, nella integrazione peritale, negando tale assunto ma soltanto sulla scorta della assenza di elaborati progettuali e comunque non assolvendo nettamente l n risposta a specifico quesito in tal senso formulato dal suo consulente di parte;
CP_3
-per avere sposato gli assunti del CTU secondo cui la genesi dei problemi lamentati dalla risiederebbe nei lavori da costei eseguiti nel 1976, evidenziando che, avendo Pt_1 essa eseguito i lavori con materiali misti e prima del 1981, era l'unica ad essere esentata dalla presentazione dei calcoli statici, senza tener conto che l'ausiliare aveva trascurato che i convenuti mai avevano lamentato inconvenienti nei loro immobili confinanti con quello della attrice, incongruamente affermando - salvo poi ripetutamente contraddirsi ipotizzando un concorso delle opere realizzate dai convenuti nella causazione dei danni - che i plinti realizzati dall' on avrebbero determinato lesioni nella proprietà CP_3 Pt_1
in quanto nessuna lesione era stata riscontrata, in loro corrispondenza, nella proprietà dello stesso senza considerare che questi potrebbe avere effettuato dei lavori di CP_3
ripristino, non facendone menzione;
- per avere, il Tribunale, ritenuto che la avesse abbattuto un muro trasversale in Pt_1
corrispondenza del pilastro n. 1 realizzato da che, in realtà, mai era esistito, CP_3
trattandosi solo di un corridoio;
- per avere, il Tribunale, fondato la decisione su una CTU nulla e comunque inutilizzabile in quanto l'ausiliare, in sede di integrazione e chiarimenti, non aveva esaminato e confutato le osservazioni del consulente di parte attrice, così come peraltro effettuato con la prima consulenza tecnica d'ufficio, con patente lesione del contraddittorio, che dovrebbe
6 consentire al giudice adeguata sintesi delle opposte valutazioni tecniche;
- per avere, il giudicante, imperniato la decisione su una CTU nulla in quanto alcune operazioni erano state delegate ad altri soggetti, terzi rispetto al collaboratore autorizzato dal giudice, senza previa autorizzazione del giudice e, nondimeno, poiché i chiarimenti erano stati resi in pendenza di opposizione della sulla liquidazione degli onorari Pt_1 dell'ausiliare, il che avrebbe nociuto alla sua imparzialità.
Secondo motivo di appello: violazione del principio di causalità (nei limiti di concausa).
Erroneità, illogicità della sentenza.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza:
- per avere, il primo giudice, violato il principio del “più probabile che non”, vigente in materia civilistica sul nesso causale, quantunque il CTU non avesse escluso un concorso causale delle opere realizzate dai convenuti al verificarsi degli eventi dedotti dalla attrice, avendo in particolare ampiamente premesso che i lavori di vevano in qualche modo CP_3 indebolito la struttura portante con l'inserimento dei pilastri e dei plinti;
Terzo motivo di appello: violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 938 c.c.
Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in merito alla proprietà esclusiva del muro divisorio lato Violazione dell'art. 115, 116 in relazione alla CP_1 illegittima inversione dell'onere della prova sulla proprietà del muro. Illogicità manifesta.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza:
- per avere violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato statuendo in merito alla proprietà esclusiva del muro divisorio in capo al per accessione, ex CP_1
art. 934 c.c., in mancanza di eccezioni e domande dello stesso e senza applicare l'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c.;
- per avere, il giudicante, ignorato il principio secondo il quale colui che si avvale della presunzione di comunione del muro comune ex art. 880 c.c. ha l'onere di provare i presupposti previsti da tale norma;
- per non avere in alcun modo considerato che la proprietà esclusiva del muro divisorio risultava dall'atto pubblico di compravendita del 1915 che il giudice, senza alcuna motivazione sul punto, aveva ritenuto non opponibile al convenuto;
- in ogni caso doveva richiamarsi quanto esposto nell'ambito del primo motivo di appello ovvero che la collocazione del muro del mappale di proprietà era ascrivibile CP_1 all'errato utilizzo di una planimetria wegis anziché della mappa di impianto che avrebbe dovuto acquisire.
I primi tre motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati
7 congiuntamente.
Vanno, innanzitutto, disattese le censure con le quali è stata dedotta la nullità e inutilizzabilità della prima CTU espletata in primo grado per presunta violazione del contraddittorio e per essersi avvalso, l'ausiliare del giudice, della collaborazione di altri soggetti.
Invero, come correttamente è stato eccepito dagli appellati, le questioni di nullità della perizia per vizi procedurali, sollevate nell'atto di impugnazione, integrano, in astratto, nullità relative che, ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c. devono essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva all'atto e, quindi, nella udienza successiva al deposito della relazione: il che, nella fattispecie, non è avvenuto, restando, pertanto, precluso di proporle in appello (Cass., n. 20104/2024).
Quanto, poi, alla presunta incompatibilità dell'ausiliare, relativamente alla relazione integrativa, a causa del contenzioso in atto con l'attrice per l'opposizione da costei proposta contro il decreto di liquidazione delle competenze, occorre rilevare che non è stata proposta, dalla attrice, istanza di ricusazione del CTU nel termine previsto dall'art. 192, comma 2 c.p.c., con la conseguenza che, preclusa definitivamente la possibilità di far valere successivamente l'incompatibilità, la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo (Cass. nn. 7280/2023, 23257/2017).
Quanto evidenziato rende superfluo l'esame nel merito delle suddette contestazioni.
Sempre in via preliminare, va rilevata la inammissibilità della produzione del documento rubricato al n. 3 delle produzioni della difesa appellante (mappa di impianto), peraltro eccepita dagli appellati nella loro comparsa di costituzione, in quanto, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, nel giudizio di secondo grado non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile, il che non è avvenuto nella fattispecie, atteso che la difesa appellante ha del tutto omesso di argomentare la ragione per la quale non abbia potuto produrre la mappa catastale di impianto entro i termini delle preclusioni istruttorie.
Premesso che in sede di operazioni peritali non risulta essere stata richiesta l'acquisizione di tale documento da parte del consulente di parte né alcuna istanza di autorizzazione al suo deposito risulta essere stata effettuata al giudice, deve peraltro richiamarsi il pacifico principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
8 commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti
a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (Cass., n. 26144/2023). Peraltro tale principio è anche quello affermato da Cass., n. 12.921/2015 richiamata parzialmente nell'atto di appello.
Deve invece rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della produzione della relazione tecnica allegata all'atto di appello sollevata dagli appellati, alla luce del chiaro passaggio motivazionale di Cass., n. 4933/2022: “Va infatti ribadito il principio secondo cui “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello” (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013, Rv. 626469; in senso conforme, cfr. anche Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017, Rv. 645101).”
Nell'atto d'appello e in detta relazione ad esso allegata, si contesta l'allegato C della consulenza tecnica d'ufficio e il mancato utilizzo della mappa di impianto che evidentemente rileva, nell'ottica dell'appellante, esclusivamente al fine di verificare la proprietà del muro divisorio da parte di quindi l'indebito utilizzo dello stesso CP_6
da parte di costoro (che vi avevano poggiato il tetto), questione specificamente oggetto del terzo motivo di impugnazione.
Al riguardo deve in primo luogo rilevarsi che:
- la non ha allegato uno sconfinamento del rispetto ai confini catastali Pt_1 CP_1
quanto piuttosto il fatto che il muro divisorio fosse di sua proprietà esclusiva per averlo acquistato i suoi danti causa in forza del contratto di compravendita del 1915 prodotto in causa;
in altre parole, la non ha mai sostenuto che il muro fosse di sua proprietà Pt_1
per insistere sul mappale di sua proprietà;
- nella relazione allegata all'atto di appello e, conseguentemente, nell'atto di impugnazione, non vengono enunciati i risultati cui avrebbe condotto la sovrapposizione del rilievo alla mappa di impianto, invece che alla planimetria wegis, ovvero la mappa catastale in formato digitale, né peraltro vengono allegate quali sarebbero le differenze tra la mappa di impianto e la mappa in formato digitale che la prima ha recepito.
9 La questione diventa quella di verificare la fondatezza della domanda della di veder accertare e dichiarare che il muro divisorio con la proprietà é Pt_1 CP_1
di sua esclusiva proprietà per averlo i suoi danti causa acquistato con rogito del 1915, da essa prodotto quale doc. n. A.7 (“ dichiarano i contraenti che il muro alla parte di maestrale, che separa la proprietà venduta e quella degli eredi di , è Persona_1
interamente di proprietà della venditrice, ed ora dei compratori premenzionati rimanendo comuni solamente i due muri alla parte di levante e di tramontana coi rispettivi proprietari, ossia di e di ”, così pag. 7 CTU). Persona_2 Persona_3
Tale domanda deve essere qualificata come domanda di rivendica e l'odierna appellante era gravata dalla cosiddetta probatio diabolica (cfr. Cass., n. 21940/2018: In tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.”.
Alla luce del principio giurisprudenziale richiamato, detto contratto non è sufficiente ad accogliere la domanda di rivendica proposta dalla , la quale deve pertanto Pt_1
essere rigettata, non avendo ella provato che i suoi danti causa e, lei successivamente, avessero goduto del muro de quo in via esclusiva, dovendosi peraltro rilevare che non risulta dal rogito a quale titolo la venditrice fosse proprietaria esclusiva del muro.
Al contrario, è emerso dalle deposizioni dei testi e (ud. Tes_1 Tes_2
2.7.2014) che, fin dalla costruzione, l'abitazione dei appoggiava sul muro CP_1 divisorio che, dalla parte di costoro presentava, dall'origine delle nicchie, che furono poi chiuse con dei mattoni intorno agli anni 1976 e 1977, mattoni poi rimossi per utilizzare le nicchie come librerie. Tale assunto risulta corroborato anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario verificato, con dei saggi, che tali nicchie non sono state ricavate nel 1992 come sostenuto dall'attrice, ma esse erano coeve alla restante muratura ( pagg. 38-39 CTU).
Se così è:
a) deve ritenersi provato l'assunto formulato dai nella comparsa di CP_6
costituzione del giudizio di primo grado secondo cui il muro divisorio era comune, in forza della presunzione posta dall'art. 546 del Codice del 1865 poi trasfusa nell'art. 880 c.c.;
b) l'appoggio sul muro divisorio, non contestato che fosse limitato alla metà di pertinenza
10 (il CTU nella relazione integrativa ha accertato che esso poggia per una larghezza di cm.
29), successivamente ai lavori dei nel 1992, non ha realizzato quello CP_6 sconfinamento lamentato dall'odierna appellante sul presupposto che detto muro fosse di sua esclusiva proprietà;
c) è risultata infondata la tesi della che vorrebbe ricollegare alla creazione di tali Pt_1
nicchie nel 1992 le fessurazioni presenti nel proprio immobile.
Per completezza pare importante precisare che il consulente tecnico d'ufficio
(pag.8 e ss.) ha accertato che il muro divisorio nell'atto ha uno spessore 61 cm., CP_1
rimanendo priva di prova la diversa allegazione di un muro divisorio pari a cm. 92 di cui all'atto di citazione in primo grado ed all'atto di appello.
Alla luce delle esposte argomentazioni, deve ritenersi che il terzo motivo di impugnazione sia fondato laddove l'appellante lamenta che il Tribunale, accertato che alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio il muro era stato costruito nella proprietà avesse ritenuto verificatosi l'acquisto per accessione ai sensi dell'art. CP_1
934 c.c., assunto che non era stato neppure allegato dalla parte convenuta, senza che tuttavia esso conduca ad un risultato favorevole per l'appellante, dovendo essere rigettate le domande di cui alla lettera a) e c) delle conclusioni sopra trascritte.
Passando ad esaminare le ulteriori doglianze sollevate nell'ambito dei primi due motivi di appello, mirate a confutare il contenuto della relazione di CTU, la Corte rigetta la domanda di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'appellante poiché, per quanto si viene ad esporre, non condivide le contestazioni da essa sollevate avverso un accertamento peritale particolarmente approfondito ed esauriente e che non viene incrinato dalle considerazioni di cui all'atto di appello ed alla relazione tecnica ad esso allegata, formulata in termini generici e che non si confronta specificamente con le argomentazioni poste dall'ausiliario a sostegno delle sue conclusioni, superati, alla luce di quanto sopra esposto, i profili di nullità invocati e la necessità della sovrapposizione delle misurazioni alla mappa di impianto piuttosto che alla mappa wegis. Solo per completezza si osserva che le indagini geologiche e geotecniche suggerite dal relatore dell'elaborato allegato all'atto di appello hanno natura meramente esplorativa, che egli presuppone che i pilastri costruiti dall' siano incassati nella muratura condivisa con la così CP_3 Pt_1
come sarebbero innestati su detta muratura i solai, assunto smentito dagli accertamenti effettuati dal CTU (“peraltro, come già evidenziato, si ritiene doveroso richiamare che le nuove strutture edificate dall appaiono completamente indipendenti dalla parete CP_3
lapidea divisoria esistente, influenzando, eventualmente, soltanto i carichi trasmessi sul
11 terreno” pag. 12 della relazione integrativa), che non è necessario al fine di datare le nicchie aperte dal alcun documento scritto. CP_1
In primo luogo non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il CTU non si sarebbe confrontato con le deduzioni sollevate dal suo consulente di parte dovendosi richiamare le pagine 61-83 della relazione peritale e pagine 16-22 della relazione integrativa. In ogni caso non pare fuor d'opera richiamare il principio che si legge nella motivazione di Cass., n. 3302/2013: “Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso. L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione. Con la conseguenza che restano estranee al dibattito processuale del giudizio di appello le considerazioni critiche, pur mosse dalle parti al CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP, che non siano però trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni, stabilite dall'art. 342
c.p.c..”
Alla luce di tale principio, la lettura dell'atto di appello consente di identificare, oltre le doglianze relative al muro divisorio di cui sopra si è già detto, quali questioni fondanti l'impugnazione, esclusivamente la portata dei lavori eseguiti dalla stessa appellante nonché l'incidenza dei lavori svolti dall' ugli eventi lesivi verificatisi nell'immobile della CP_3
, ivi compresa la costruzione di un pozzo. Pt_1
In primo luogo, deve preliminarmente precisarsi che gli accertamenti peritali hanno escluso che l' abbia realizzato nel muro divisorio canali, innesto di travi, pilastri, CP_3
12 tubature o altri impianti nonché realizzato nicchie e/o ridotto lo spessore del muro in altro modo, senza che al riguardo siano state mosse dalla censure specifiche. Pt_1
Con una prima doglianza l'appellante lamenta che il CTU avesse sostenuto l'esistenza di un muro trasversale in corrispondenza del pilastro n. 1 costruito dall' n CP_3
quanto in corrispondenza dei pilastri vi era un corridoio e che il Tribunale avesse riferito di lavori eseguiti nel 1999. Premesso che tali affermazioni non sono state rinvenute nella relazione, nella quale si fa riferimento ad una corrispondenza tra il pilastro n. 2 e una delle murature di irrigidimento demolite, e nella sentenza nella quale si da atto che i lavori della concessione nel 1999 non sono stati eseguiti, in ogni caso esse paiono irrilevanti ai fini del decidere.
Gli imponenti lavori effettuati dall'odierna appellante nel 1975 sono stati analiticamente esposti dal CTU alle pagg. 19 e 20 della prima relazione. In sintesi essi sono consistiti nella “trasformazione sostanziale dell'immobile, con la demolizione totale delle tamponature interne e di quelle esterne verso la via Garibaldi ed il cortile interno, lo spostamento della scala sul lato attiguo alla proprietà modificandone la CP_3
conformazione ad angolo retto, demolendo e ricostruendo i due solari e la copertura
(prevista a doppia falda ma eseguita falda unica in fibrocemento [..], Con orditura tra le due murature portanti di spessore variabile su fondazioni continue poste nella direzione ortogonale alla via Garibaldi, in corrispondenza della posizione di confine del lotto.” (pag.
14 CTU).
La negazione da parte dell'appellante che gli eventi lesivi lamentati fossero riconducibili ai lavori da essa effettuati ed essi dovevano essere ascritti ai lavori eseguiti dai confinanti, avrebbe richiesto l'assolvimento di un onere di allegazione e di prova rimasto inadempiuto. Si legge infatti nell'elaborato peritale (pag. 21 “in assenza della relativa relazione di calcolo, nulla si evince sulle ipotesi di calcolo e sulle caratteristiche di resistenza del terreno, adottate in fase di progettazione per il dimensionamento delle nuove strutture in elevazione e fondazione, e dei relativi carichi trasmessi sulle murature portanti e sulle strutture fondali, sulle dimensioni e posizionamento delle fondazioni ed in che misura si sia proceduto ad un'eventuale rinforzo delle fondazioni delle murature portanti di separazione con le abitazioni contigue, tenendo conto che l'eliminazione di diverse murature portanti interne all'appartamento (sulle quali, in parte, gravavano i solai esistenti) ha comportato una modifica dello schema statico originario con un probabile incremento dei carichi gravanti sulle stesse;
parimenti risultano incognite le modalità con le quali si è proceduto alla demolizione dei solai esistenti, laddove essi si innestavano sulle
13 murature lapidee perimetrali, e le dimensioni degli scassi effettuate nelle stesse murature per l'inserimento dei nuovi solai, non rappresentati in nessun elaborato;
inoltre risulta incognito lo schema statico adottato per l'inserimento della scala nel foro praticato sul solaio.”
È vero che i progetti delle strutture e le relazioni di calcolo mancano anche con riguardo agli immobili dei e dell' ma è pur vero che l'onere della prova CP_6 CP_3
dei fatti posti a fondamento della domanda spettava alla , a carico della quale si Pt_1
riverbera il mancato adempimento.
Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato (pagg. 51 e 52 della relazione), con l'effettuazione di saggi e motivando i suoi assunti con cognizioni tecniche, le possibili cause dei dissesti verificatisi nel fabbricato di proprietà della attrice, elencate in ordine di importanza decrescente:
“1) eliminazione delle murature lapidee di grosso spessore che, all'interno dell'edificio
e sul prospetto principale e sul retroprospetto svolgevano funzioni, oltre che Pt_1
portanti di parte dei solai, anche di irrigidimento trasversale della scatola racchiusa dalle tamponature perimetrali l'edificio, con eliminazione del contrasto dato da tali murature alla possibilità di movimento trasversale delle stesse tamponature, con conseguente perturbazione dell'integrità delle tamponature di confine nei punti di contatto tra le stesse e le murature demolite che a esse si innestavano;
2) livello differenziato di compattazione del piano fondale dell'edificio nei punti dove insistevano le murature lapidee demolite e possibile presenza dei residui delle precedenti strutture fondali che abbiano creato dei punti rigidi di appoggio della nuova pavimentazione e dei tramezzi;
3) incremento dei carichi trasmessi sulle murature lapidee portanti e sulle strutture fondali dalle nuove strutture orizzontali (solai) costruite dalla ”; Pt_1
4) demolizione di parte della tamponatura lapidea necessaria per alloggiare in essa
l'innesto del nuovo solaio di interpiano dell'edificio ; Pt_1
5) inserimento dei plinti di fondazione dei pilastri AI, in particolare in corrispondenza del pilastro n.2;
6) induzione di sollecitazioni anomale sulla muratura lapidea, da parte del pilastro n.1 costruito dall in aderenza alla muratura, a causa del suo allargamento, al primo CP_3 piano, da cm.12 a cm. 32 (compreso l'intonaco), laddove la muratura lapidea si riduce a
44 cm;
7) assenza di maglie di rinforzo all'interno del nuovo intonaco di cm 6 di spessore posto in
14 opera sulle pareti lapidee perimetrali.”
Tuttavia, l'ausiliare già nella parte motiva della prima relazione ha ascritto, sul piano eziologico, un rilievo marginale, e in via meramente ipotetica, e non in termini di certezza come sostenuto nell'atto di appello, alle componenti di cui ai punti 5 e 6 (“ potrebbe avere una qualche responsabilità sull'insorgere delle lesioni, crepe, fessurazioni e simili riscontrate nella proprietà della ” (pag. 55), enunciandone le ragioni alle pagine Pt_1
46-47: “un ulteriore causa dei fenomeni rilevati può essere individuata nella costruzione delle nuove fondazioni nell'appartamento e nell'inserimento delle fondazioni dei Pt_1 pilastri nell'appartamento le prime assumono un rilievo ben maggiore delle seconde, CP_3 considerato che all'interno dell'appartamento sono state costruite nuove Pt_1 fondazioni per uno sviluppo di circa 44 metri, a fronte dei due plinti costruiti nell'edificio
AI (non si tiene conto della fondazione del terzo pilastro posto in adiacenza al cortile, in posizione molto decentrata rispetto al nucleo principale delle lesioni). Peraltro a proposito dell'inserimento dei plinti di fondazione dei pilastri in corrispondenza del pilastro n.1 CP_3
non si è evidenziata alcuna traccia di lesioni, e, in corrispondenza del pilastro n.2, nessuna lesione è stata riscontrata sul paramento verso la proprietà tale elemento porterebbe CP_3
a far scartare qualsiasi eventuale responsabilità delle fondazioni costruite dall sulle CP_3
lesioni rilevate. Inoltre, la presenza di alcune lesioni anche nella tamponatura contrapposta, lato (all'interno del cui appartamento nessun intervento sulle CP_1 fondazioni è stato realizzato), ed a pavimento sull'appartamento , non appare Pt_1 ascrivibile ad un evento puntuale verificatosi su un solo lato dell'appartamento , Pt_1
ma ad una modifica del regime di tensioni interne verificatosi trasversalmente sullo stesso appartamento.” Con riguardo all'introduzione del pilastro n.1, “costruito dall in CP_3
aderenza alla muratura, e che, allargandosi al primo piano da cm 12 a cm. 32 (compreso
l'intonaco), laddove la muratura lapidea si riduce a cm. 44, grava, per la parte in allargamento, sulla muratura lapidea del piano terra”, ha poi concluso che “l'assenza di lesioni sulla muratura lapidea in corrispondenza di tale pilastro, e la sua distanza di circa 3 metri dalla zona nella quale si sono verificate le altre lesioni principali, porta ad escludere”
l'ipotesi di un carico trasferito alla struttura lapidea.
Dette argomentazioni sono state riprese nella relazione integrativa, talché non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra le due relazioni sulle quali invece si è soffermata l'appellante, ed ulteriormente sviluppate.
In particolare alle pagine 12 e ss. della seconda relazione ha indicato gli elementi induttivi in base ai quali ha fondato le sue valutazioni:
15 - i pilastri costruiti dall' on risultano incassati nella muratura;
CP_3
- in corrispondenza del pilastro n.1 non si è evidenziata alcuna traccia di lesioni;
- in corrispondenza del pilastro n.2 nessuna lesione è stata riscontrata sul paramento verso la proprietà sintomo di un eventuale cedimento fondale che, in prima istanza, CP_3 avrebbe causato un fenomeno fessurativo nelle stesse tamponature dell'edificio mai CP_3
rilevato nel corso delle operazioni peritali;
- la presenza di alcune lesioni anche nella tamponatura contrapposta, lato CP_1
(all'interno del cui appartamento nessun intervento sulle fondazioni è stato realizzato) ed a pavimento sull'appartamento , non appare ascrivibile ad un evento puntuale Pt_1 verificatosi su un solo lato (parte dell'appartamento ; CP_3 Pt_1
- l'eventuale assestamento della struttura di cemento armato dell vrebbe causato CP_3 lesioni anche, e soprattutto, nell'edificio AI;
per questo motivo appare tanto più difficilmente ipotizzabile che l'effetto di tale fenomeno si sia esteso anche alla parete di confine con la proprietà CP_1
- le lesioni presenti nell'immobile della parte attrice non sono certamente attribuibili al disfacimento del muro divisorio con la proprietà in quanto l'alloggiamento dei pilastri CP_3
è stato effettuato senza alcuna demolizione dello stesso, come è stato appurato con i saggi effettuati.
Al riguardo, l'affermazione dell'appellante, ribadita anche nella comparsa conclusionale, secondo cui l avrebbe potuto realizzare lavori di ripristino e pertanto CP_3 non sarebbe probante l'assenza di lesioni nel suo immobile non può essere condivisa, non essendovi traccia, neppure nella relazione del procedimento di istruzione preventiva, di tali lavori né delle lesioni.
Nella relazione integrativa ha affermato (pag.19), in replica a osservazione del consulente di parte di , che “il combinato delle analisi effettuate sulle lesioni Pt_1 riscontrate all'interno dell'appartamento e le verifiche statiche effettuate dal Pt_1
sottoscritto CTU portano a escludere che le problematiche richiamate (plinti e pilastri realizzati da ndr) siano predominanti nelle cause dei fenomeni riscontrati. In CP_3
estrema sintesi, rimandando alle relazioni precedenti, risultano assenti lesioni riconducibili
a carichi puntuali trasmessi alla tamponatura dal citato pilastro n. 1, o derivanti dall'influenza sul sedime fondale delle fondazioni costruite dall . CP_3
È vero che, in risposta alle osservazioni del CTP dell' il CTU, nella relazione CP_3 integrativa (pagg. 21 e 22) ha confermato le “marginali perplessità espresse dal sottoscritto sugli effetti sul sedime fondale dei plinti eseguiti nell'abitazione per CP_3
16 quanto le strutture su essi gravanti appaiano indipendenti dalle strutture murarie preesistenti”, e che “l'assenza di qualunque elaborato progettuale rappresentativo della reale conformazione del costruito in tutti e tre immobili renda impossibile rilasciare dichiarazioni categoriche come quella richiesta dal CTP” (che gli aveva fatto istanza di escludere al 100% perentoriamente che l'inserimento dei plinti di fondazione dei pilastri realizzati dall' potesse avere costituito una concausa delle lesioni rilevate CP_3 nell'immobile della attrice).
Pertanto, in risposta al consulente dell' il CTU non ha asserito, come pretende CP_3 di sostenere l'appellante, un certo contributo causale dei plinti e pilastri costruiti dall' CP_3
alle lesioni da lei lamentate ma ha semplicemente riferito, per la mancanza di elaborati progettuali e calcoli statici relativamente ai lavori eseguiti da tutte le parti in causa, di non potere perentoriamente escludere (ma neanche affermare) una marginale efficienza eziologica di tali opere sui fenomeni di dissesto lamentati dalla attrice.
Solo per completezza, si osserva che la presenza di sei plinti affermata dalla
, e non di tre, come si legge nella CTU, è rimasta priva di supporto probatorio, Pt_1 stanti gli approfonditi accertamenti dello stato dei luoghi effettuati dall'ausiliario, dovendosi peraltro rilevare che nella relazione redatta in sede di istruzione preventiva si fa riferimento a due pilastri.
Quale ulteriore ragione di censura, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non avesse in alcun modo valutato le conclusioni alle quali era giunto il consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, procedimento che, si ricorda, è stato proposto ante causam dalla nel 2007 e si è concluso nel marzo 2008. Pt_1
Pare in primo luogo necessario precisare che l'ammissione di detto elaborato peritale ai sensi dell'art. 698 c.p.c. era stata domandata dai convenuti, che lo avevano allegato ai loro atti introduttivi, all'udienza del 9 febbraio 2015 e ad essa si era opposta proprio l'attrice che oggi ne invoca la rilevanza.
Detto elaborato, pur in difetto di un formale provvedimento di ammissione da parte del Tribunale che non ha provveduto sulla suddetta istanza, può comunque essere utilizzato dalla Corte in forza del principio secondo il quale “L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per
l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di
17 esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse.” (Cass., n. 6591/2016).
L'esame di tale elaborato non conduce tuttavia ad alcuna valutazione utile per l'appellante, dovendosi in primo luogo dare atto che i lavori in esso previsti e relativi alle canalette di scorrimento delle acque piovane provenienti dal lato e dal lato CP_6
sono stati eseguiti, così come peraltro da essa riconosciuto nella comparsa CP_3
conclusionale del primo grado (vedasi quarto motivo di appello).
In detta relazione si legge “lo stato fessurativo rilevato nell'immobile della Ricorrente
è, infatti, generalizzato in tutta la struttura ed interessa sia le pareti di confine sia altri muri portanti ben distanti da quelli di confine. Ciò induce a pensare che vi sia una scarsa qualità dei materiali utilizzati e una non corretta esecuzione dei manufatti, tra cui ad esempio, un'insufficiente armatura dei solai in laterocemento e un non corretto dimensionamento delle fondazioni dei muri, infatti vi sono lesioni persino nel pavimento del piano terra. Per cui a posteriori, tenuto conto del susseguirsi negli anni di diversi interventi nelle strutture, ivi compresa la stessa struttura della Ricorrente, non essendovi tra l'altro un preciso riferimento del periodo in cui si sono verificate le lesioni, è praticamente impossibile stabilire quale dei fattori concomitanti abbia contribuito maggiormente alla formazione dei danni rilevati.”
È vero che in detto elaborato peritale il CTU ha ritenuto che i lavori eseguiti dall' bbiano causato delle lesioni agli intonaci di cui ai vani 2,10 e 11 dell'abitazione CP_3
della , ma in disparte che tale apodittica affermazione contrasta che le Pt_1 approfondite argomentazioni dell'ausiliario officiato nel giudizio di merito, è altrettanto vero che egli stesso afferma, come sopra detto, che non sia possibile individuare il contributo causale ascrivibile all' con impossibilità, pertanto, di individuarne la percentuale di CP_3
responsabilità, considerazione che comunque imporrebbe il rigetto della domanda della
. Pt_1
Non pare fuor d'opera peraltro evidenziare che non trova riscontro, ed anzi è smentito, negli accertamenti compiuti nel giudizio di merito l'affermazione del CTU del procedimento di istruzione preventiva secondo cui vi sarebbe stato, a seguito dei lavori eseguiti dall' un aumento del carico sul muro divisorio comune. CP_3
Con riguardo al pozzo, il CTU ha precisato che nessuno scavo per la realizzazione di una cisterna era stato realizzato dall' era stata accertata la presenza di un vecchio CP_3
pozzetto fognario, o pozzo nero, ormai pieno di detriti, che - considerato lo stato delle pareti e della sua copertura, in cui i ferri di armatura apparivano completamente corrosi
18 dalla ruggine - non appariva di recente esecuzione. Inoltre, egli ha affermato che, in ogni caso, detto pozzetto, se anche scavato in occasione della ristrutturazione del 2006, non poteva aver avuto una qualche relazione con le lesioni dell'abitazione della in Pt_1
quanto distante circa 12 metri, spiegando pertanto, contrariamente a quanto ribadito anche nella comparsa conclusionale dell'appellante, la ragione per la quale ha ritenuto che lo stesso non fosse causa dei danni.
In conclusione, l'esame complessivo dell'elaborato peritale, e le regole processuali sull'onus probandi, a carico dell'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., conducono al rigetto delle domande da essa proposte, in quanto non può ritenersi che, applicando il principio civilistico “del più probabile che non”, da lei invocato, possa sostenersi che sia stata offerta prova di un contributo causale delle opere eseguite dall' agli eventi dannosi, CP_3
apporto causale la cui certezza o un ragionevole grado di probabilità, anche sotto il profilo di una sua individuazione quantitativa, non sono emersi dall'attività istruttoria.
Letta la comparsa conclusionale dell'appellante, si osserva che per quanto riguarda le infiltrazioni meteoriche riferibili alle due parti convenute ed accertate in sede di accertamento tecnico preventivo, esse sono state eliminate a seguito degli interventi da esse effettuati sulle opere che ne avevano dato causa dopo detto accertamento e prima dell'inizio della causa di merito, avendo i provveduto anche a risarcire i danni CP_1
come in esso quantificati. Per quanto riguarda le infiltrazioni rilevate in sede di consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di merito, l'ausiliare le ha ricondotte tutte all'appellante, dovendosi richiamare al riguardo l'esame analitico a pag. 57 CTU: “Le tracce maggiormente diffuse sono situate alla base delle murature interne… E sono conseguenti
a fenomeni di risalita di umidità dal terreno di fondazione, presumibilmente a causa della mancata interposizione di una guaina impermeabilizzanti tra le fondazioni e le murature.
Altra presenza di umidità è rilevabile sul soffitto del bagno situato al piano terra, ed è conseguente ad infiltrazioni provenienti dal bagno situato al piano primo nello stesso appartamento… Consistenti tracce di umidità sono visibili all'intradosso del balcone…. e del lastrico solare della stessa abitazione…. Esse sono attribuibili alla cattiva esecuzione e manutenzione delle impermeabilizzazioni del balcone e del lastrico solare della stessa abitazione .” Pt_1
L'affermazione dell'appellante nella comparsa conclusionale secondo cui vi sarebbe una responsabilità dei convenuti con riguardo alle infiltrazioni ed ai conseguenti ammaloramenti non appare pertanto fondato, dovendosi rilevare che al momento della proposizione del giudizio di merito i lavori per eliminare dette infiltrazioni erano stati
19 effettuati da entrambi i convenuti come da essa stessa riconosciuto, che i CP_1
avevano risarcito i danni conseguenti, che il CTU non ravvisato la presenza di infiltrazioni riconducibili ad una non corretta costruzione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
Quarto motivo di appello: violazione art. 112 c.p.c. Illogicità manifesta. Assenza di motivazione in relazione alla domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di condanna al ripristino della canaletta di scorrimento delle acque piovane e sul risarcimento danni da infiltrazioni nonché sulle infiltrazioni provenienti dal lato e sulla domanda di dichiarazione della comunione del muro CP_3
divisorio lato . CP_3
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza:
- per avere, il Tribunale, violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato omettendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di ripristino della canaletta di scorrimento delle acque piovane provenienti dal lato e dal lato e alla domanda di dichiarazione di comunione del muro CP_6 CP_3
divisorio lato a) come essa attrice aveva dato atto in comparsa conclusionale, i CP_3
convenuti avevano provveduto spontaneamente al ripristino, nonché i anche CP_6
al risarcimento dei danni, dopo il deposito della relazione di ATP, talché doveva ritenersi evidente che la responsabilità degli ammaloramenti ed infiltrazioni erano ascrivibili ai convenuti;
b) il Tribunale aveva completamente omesso di decidere sulla sua domanda di accertamento della comunione del muro divisorio lato AI, ritenendo pacifica la circostanza e nel contempo rigettando tutte le domande da lei proposte.
Della cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto altresì tener conto ai fini della liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Seppure deve evidenziarsi che il Tribunale non ha effettivamente pronunciato sulla cessazione della materia del contendere, rigettando la domanda di cui al capo a), tuttavia il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La mancata declaratoria delle suddette statuizioni, non ha avuto alcuna incidenza sulla condanna alla rifusione delle spese di lite, considerando che la stessa è stata pronunciata avendo riguardo all'esito complessivo della lite.
Quinto motivo di appello Erroneità, illogicità, contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza della sentenza in relazione all'art. 91 e 92 nella parte in cui, nella regolamentazione delle spese di causa, condanna la parte attrice al rimborso integrale delle spese ai convenuti.
20 Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza, per avere, il primo giudice, errato nella disciplina delle spese processuali, adottata senza tenere conto della suddetta cessazione del contendere maturata su alcune domande e della oggettiva complessità delle questioni affrontate.
Il motivo è fondato in quanto, premessa ratione temporis l'applicazione dell'art.91
c.p.c. nella previgente formulazione, la complessità delle questioni tecniche prospettate dalle parti, oggetto di approfonditi accertamenti, il fatto che riguardo all'abitazione del
è emerso una rilevante differenza tra il progetto approvato e quanto realizzato CP_1
nel lotto, che per tutti e tre le unità immobiliari non risultano presenti gli elaborati esecutivi delle strutture in cemento armato, comprese fondazioni e solai, eseguite nel corso delle varie modifiche apportate a tutti gli immobili delle parti in causa, con i relativi calcoli strutturali e le analisi effettuate per determinare le caratteristiche del terreno, consigliavano la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Essendo stata espletata nel comune interesse di tutte le parti dovevano essere poste a loro carico pro quota le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti.
La valutazione dell'esito complessivo della lite, considerata la fondatezza del quinto motivo di appello, impone pertanto la compensazione per ¼ delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, considerato che la è risultata soccombente avuto riguardo agli Pt_1
altri motivi di appello.
Per le spese del giudizio di primo grado si fa propria la liquidazione effettuata dal
Tribunale, verso cui non è stata sollevata alcuna contestazione.
Le spese processuali del secondo grado del giudizio vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo i valori tabellari medi per la fase di studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, essendo gli atti difensivi finali ripetitivi di quell'introduttivi, dello scaglione valore indeterminabile complessità bassa, considerato il numero più ridotto di questioni sollevate, rispetto al giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma:
1) dichiara compensate per ¼ le spese di lite del primo grado del giudizio e condanna a corrispondere a ciascuna delle parti convenute la somma di euro Parte_1
5440,5 oltre spese generali, Iva e cpa;
21 2) dichiara compensate per ¼ le spese del presente grado del giudizio e condanna a corrispondere a ciascuna delle parti convenute la somma di euro Parte_1
3908,25 oltre spese generali, Iva e cpa;
3) pone a carico di ciascuna parte pro quota le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari del 14 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
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