Improcedibile
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7505 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07505/2025REG.PROV.COLL.
N. 06914/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6914 del 2022, proposto da IO EG, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Salve, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione staccata di EC (sezione seconda) n. 719/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 17 settembre 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante indicato in intestazione è proprietario in località Spicolizzi del Comune di Salve di una struttura agrituristica a suo tempo assentita dal punto di vista edilizio-urbanistico, realizzata sul terreno censito a catasto al foglio 9, particelle 174 - 210. Nell’ora esposta qualità e all’esito dei sopralluoghi svolti nei mesi di agosto e settembre del 2018 dai carabinieri del Nas e dai tecnici comunali era accertata nei suoi confronti l’esistenza di « opere prive di Permesso di Costruire e Parziale Difformità al P. di C. n. 39/2012 e n. 98/2014 », di cui era conseguentemente ingiunta la demolizione, con ordinanza del 2 ottobre 2018, n. 40.
Più nello specifico, il provvedimento demolitorio e gli atti presupposti distinguevano tra opere realizzate in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi a suo tempo rilasciati e opere in assenza di titolo: le prime consistenti nel « tamponamento delle parti sfinestrate con infissi in alluminio » del « porticato adibito a sala »; e nel cambio d’uso della « sala pranzo di pertinenza della struttura agrituristica adibita a letto […] con la realizzazione di un servizio igienico »; le seconde individuate nei « fabbricati in legno […] poggiati su pavimentazione in chianche di pietra di “Cursi” ».
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di EC l’interessato impugnava l’ingiunzione a demolire, che peraltro ottemperava parzialmente, unitamente agli atti presupposti. L’impugnazione era estesa con motivi aggiunti al diniego di sanatoria opposto dall’amministrazione comunale relativamente ad alcuni degli abusi accertati (nota di prot. n. 919 del 30 gennaio 2019).
Sull’impugnazione così articolata l’adito Tribunale amministrativo pronunciava la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, con la quale:
- in conformità alle conclusioni del ricorrente, ne dichiarava la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte concernenti le opere edilizie contestate sul fabbricato esistente;
- la respingeva nel resto, ed in particolare per quanto concernente l’ingiunzione a demolire le citate strutture in legno.
Proposto appello contro la pronuncia di primo grado, con memoria depositata il 16 settembre 2025, l’originario ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare la propria impugnazione.
DIRITTO
In conformità alla dichiarazione da ultimo richiamata l’appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse. In ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Salve non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO