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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4518/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...], e
, C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Povia (C.F. ), che dichiara di C.F._3 voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo fax al numero 02/66014375 e all'indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 della stessa a LL AM, Via G. Frova n. 3, giusta procura allegata telematicamente al ricorso
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) le parti concordano la revoca dell'assegno divorzile dell'importo mensile di € 200,00 (duecento/00), cui era tenuto il Sig. a favore della Signora a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento della stessa;
2)a fronte della rinuncia di cui al punto 1), il Sig. s'impegna a trasferire alla Signora Parte_2 la propria quota di proprietà della casa coniugale e del box (pari al 50%) - nella Parte_1 quale vivono tuttora madre ed il figlio - siti in LL AM (MI), Via Brunelleschi n. 49, Per_1 oltre a tutti gli arredi e agli elettrodomestici e a tutti gli oggetti presenti nell'abitazione e nel box, che rimangono nella disponibilità della Signora immobili come di seguito descritti: Parte_1
pagina 1 di 2 a)50% dell'appartamento in LL AM, Via Brunelleschi n. 49 al piano 1/S1, appartamento costituito da 5,5 vani (99 mq) con vano cantina, identificato al NCEU del Comune di LL AM al Foglio 8, Particella 105, Sub 5, categoria A/3, Classe 4, Rendita € 426,08;
b)50% dell'unità box sita al piano S1 identificato al NCEU del Comune di LL AM al Foglio 8, Particella 105 Sub 52, categoria C/6, Classe 8, Consistenza 18 mq, Rendita € 64,14; il tutto come da visura catastale allegata;
il rogito dei trasferimenti immobiliari di cui al punto precedente dovrà essere stipulato entro un mese dalla pubblicazione della sentenza del presente procedimento;
tale accordo patrimoniale costituisce un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione dei rapporti patrimoniali familiari;
la Signora può beneficiare del Parte_1 regime fiscale di favore di cui all'art. 19 L. 74/87 trattandosi di disposizioni patrimoniali tra coniugi effettuate in adempimento degli accordi di separazione (Cass. Civ. sent. n. 16348 del 28/06/2013);
3) l'assegno divorzile non verrà piu' corrisposto alla Signora a decorrere dalla data Parte_1 del trasferimento di quota;
4)le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto con reciproca soddisfazione alle condizioni che precedono e, con l'adempimento puntuale delle medesime, di non aver piu' nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione;
5) le parti concordano che le presenti condizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse;
6) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. di 287/2016:
1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4518/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...], e
, C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Povia (C.F. ), che dichiara di C.F._3 voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo fax al numero 02/66014375 e all'indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 della stessa a LL AM, Via G. Frova n. 3, giusta procura allegata telematicamente al ricorso
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) le parti concordano la revoca dell'assegno divorzile dell'importo mensile di € 200,00 (duecento/00), cui era tenuto il Sig. a favore della Signora a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento della stessa;
2)a fronte della rinuncia di cui al punto 1), il Sig. s'impegna a trasferire alla Signora Parte_2 la propria quota di proprietà della casa coniugale e del box (pari al 50%) - nella Parte_1 quale vivono tuttora madre ed il figlio - siti in LL AM (MI), Via Brunelleschi n. 49, Per_1 oltre a tutti gli arredi e agli elettrodomestici e a tutti gli oggetti presenti nell'abitazione e nel box, che rimangono nella disponibilità della Signora immobili come di seguito descritti: Parte_1
pagina 1 di 2 a)50% dell'appartamento in LL AM, Via Brunelleschi n. 49 al piano 1/S1, appartamento costituito da 5,5 vani (99 mq) con vano cantina, identificato al NCEU del Comune di LL AM al Foglio 8, Particella 105, Sub 5, categoria A/3, Classe 4, Rendita € 426,08;
b)50% dell'unità box sita al piano S1 identificato al NCEU del Comune di LL AM al Foglio 8, Particella 105 Sub 52, categoria C/6, Classe 8, Consistenza 18 mq, Rendita € 64,14; il tutto come da visura catastale allegata;
il rogito dei trasferimenti immobiliari di cui al punto precedente dovrà essere stipulato entro un mese dalla pubblicazione della sentenza del presente procedimento;
tale accordo patrimoniale costituisce un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione dei rapporti patrimoniali familiari;
la Signora può beneficiare del Parte_1 regime fiscale di favore di cui all'art. 19 L. 74/87 trattandosi di disposizioni patrimoniali tra coniugi effettuate in adempimento degli accordi di separazione (Cass. Civ. sent. n. 16348 del 28/06/2013);
3) l'assegno divorzile non verrà piu' corrisposto alla Signora a decorrere dalla data Parte_1 del trasferimento di quota;
4)le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto con reciproca soddisfazione alle condizioni che precedono e, con l'adempimento puntuale delle medesime, di non aver piu' nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione;
5) le parti concordano che le presenti condizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse;
6) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. di 287/2016:
1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
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