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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2975/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Giuseppe Presenti, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], (CF: ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Greco, presso i l cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Disposta la trasmissione degli atti al P.M., senza che ne sia pervenuta l'opposizione.
Rimessa la causa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del
1 ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti afferenti ai figli minorenni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 19.06.2025, e Parte_1
, avendo intrattenuto una convivenza more uxorio, poi cessata, dalla quale è nata Parte_2
il 30.03.2022 la figlia , hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione dei Persona_1
diritti afferenti alla figlia minorenne alle seguenti condizioni:
“La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1
l'abitazione materna sita in Catania in via C. Forlanini n. 91;
- Entrambi i genitori avranno il dovere di collaborare per prendere insieme le decisioni più
importanti e significative per la minore ed ogni decisione di straordinaria amministrazione dovrà
essere assunta da entrambi;
- Il sig. eserciterà il proprio diritto di visita con le seguenti modalità: Pt_1
- due giorni infrasettimanali e segnatamente il lunedì ed il mercoledì dalle 17,00 alle 20,00; a
settimane alterne dalle 15,00 del sabato alle 20.30 della domenica, con pernottamento;
nel periodo
estivo la minore trascorrerà dieci giorni consecutivi ad agosto con il padre, compatibilmente alle
esigenze lavorative dei genitori e, previo preavviso di giorni trenta;
nel periodo natalizio per quattro
giorni consecutivi comprensivi di una festività (alternando anno per anno il giorno di Natale con il
giorno di Capodanno) in coincidenza con le vacanze scolastiche, e nel periodo pasquale, alternando
anno per anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
In ogni caso resta inteso tra le parti che i superiori accordi potranno essere oggetto di modifiche
concordate tenuto conto di intervenute esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici ed
extra scolastici della figlia minore.
- 4) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Pt_1 Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo
i dati ISTAT, che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, oltre al 50% delle spese
straordinarie, previamente concordate.
2 L'assegno unico universale verrà riscosso al 50% da ciascun genitore;
- Spese legali compensate”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla figlia minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2975/ 2025 R.G.V.G.:
ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla regolamentazione dei diritti afferenti alla figlia , alle condizioni integralmente Persona_1
riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse della predetta minore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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