CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2335/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 82001150752
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320240005351655000 CONTR.CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1622/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa in proprio, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento 00320240005351655000, emessa dall'Agenzia delle entrate – SS, e riferita a contributi consortili di bonifica per l'anno 2023, in relazione ad un immobile di proprietà della medesima ricorrente, situato in San Pietro in Bevagna, e ricompreso nell'ambito del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, del quale ha chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi:
-1. Assoluta carenza del beneficio, violazione e falsa applicazione dell'art. 19 co 1, della L.R. Puglia n. 4 del
13/03/2012;
-2. Inesistenza del piano di bonifica e inadeguatezza totale del piano di classifica, violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 42 della L.R. N.4/2012. Mancato assolvimento dell'onere della prova. Violazione dell'art. 7 co 5 bis del DLGS 546/92, come introdotto dal DLGS 130/2023;
-3. mancata notificazione dell'avviso di accertamento e/o pagamento con violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990, difetto di motivazione;
-4. violazione e falsa applicazione del decreto-legge n. 16/2012, come convertito con legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012.
La ricorrente ha, quindi, chiesto a questa CGT, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva e, nel merito, di “dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento 00320240005351655000”, con ogni consequenziale statuizione.
L'Agenzia delle entrate – SS, costituitasi, ha eccepito:
a) l'«improcedibilità» del ricorso, posto che “La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo pec, attraverso il
Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi. L'obbligo del deposito con modalità telematiche non vale:
-per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF). Tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso.”, indirizzo pec che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva indicato;
b) quanto al merito, ha opposto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto del
“periculum in mora”, stante la modestissima entità del credito complessivo di cui alla cartella impugnata
(€ 22,00 + € 5,88); disposta ed effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso al Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, che, tuttavia, non si è costituito in giudizio;
all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, rilevato che non si appalesa fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dall'Agenzia delle Entrate – SS in ragione del fatto che la ricorrente, in giudizio di persona, si sia avvalsa della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, senza però indicare nel ricorso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Ed invero, l'art. 16 bis, comma 4-bis, d. lgs. 31-12-1992, n. 546 stabilisce che “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.
Peraltro, nella fattispecie, la ricorrente ha indicato in ricorso il proprio indirizzo di posta elettronica e, secondo quanto si desume ex actis, il giudizio si è svolto regolarmente, nel pieno rispetto del contraddittorio, sicché non si è reso necessario adottare nessun provvedimento di regolarizzazione.
Passando al merito, sulla base del principio della ragione più liquida che consente di tralasciare l'esame di ogni altra questione, il ricorso può trovare accoglimento in forza del rilievo che il Consorzio non ha ottemperato all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere.
A tal proposito, si osserva che, pacificamente, l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all' art. 2697 c.c. .
Peraltro, la S.C. ha avuto occasione di chiarire che "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente" (cfr. ex pl. Cass. n. 20681/14 e Cass. n. 21176/14).
Peraltro, secondo diffusa opinione, da cui non v'è ragione di discostarsi, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, cass. n. 654- 12; sez. un. 11722-10). "Tale indirizzo muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell' art. 860 c.c. , dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonché infine cass. n. 13176-14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria. Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. cass. Sez. Un. 26009-08, cui adde cass. n. 17066-10; Cass. n. 2241 del 2015)” (così, da ultimo, Cass. 8 aprile 2022 n. 11472).
Nella fattispecie, il Consorzio di Bonifica non ha prodotto in giudizio il piano di classifica e, pertanto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, non ha ottemperato all'onere probatorio, di cui è gravato nella sua qualità di ente impositore.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Per la natura delle questioni dibattute, sussistendo giusti motivi, va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2335/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 82001150752
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320240005351655000 CONTR.CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1622/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa in proprio, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento 00320240005351655000, emessa dall'Agenzia delle entrate – SS, e riferita a contributi consortili di bonifica per l'anno 2023, in relazione ad un immobile di proprietà della medesima ricorrente, situato in San Pietro in Bevagna, e ricompreso nell'ambito del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, del quale ha chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi:
-1. Assoluta carenza del beneficio, violazione e falsa applicazione dell'art. 19 co 1, della L.R. Puglia n. 4 del
13/03/2012;
-2. Inesistenza del piano di bonifica e inadeguatezza totale del piano di classifica, violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 42 della L.R. N.4/2012. Mancato assolvimento dell'onere della prova. Violazione dell'art. 7 co 5 bis del DLGS 546/92, come introdotto dal DLGS 130/2023;
-3. mancata notificazione dell'avviso di accertamento e/o pagamento con violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990, difetto di motivazione;
-4. violazione e falsa applicazione del decreto-legge n. 16/2012, come convertito con legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012.
La ricorrente ha, quindi, chiesto a questa CGT, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva e, nel merito, di “dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento 00320240005351655000”, con ogni consequenziale statuizione.
L'Agenzia delle entrate – SS, costituitasi, ha eccepito:
a) l'«improcedibilità» del ricorso, posto che “La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo pec, attraverso il
Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163: sito esterno banca dati CERDEF e dai successivi decreti attuativi. L'obbligo del deposito con modalità telematiche non vale:
-per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF). Tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso.”, indirizzo pec che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva indicato;
b) quanto al merito, ha opposto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto del
“periculum in mora”, stante la modestissima entità del credito complessivo di cui alla cartella impugnata
(€ 22,00 + € 5,88); disposta ed effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso al Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, che, tuttavia, non si è costituito in giudizio;
all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, rilevato che non si appalesa fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dall'Agenzia delle Entrate – SS in ragione del fatto che la ricorrente, in giudizio di persona, si sia avvalsa della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, senza però indicare nel ricorso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Ed invero, l'art. 16 bis, comma 4-bis, d. lgs. 31-12-1992, n. 546 stabilisce che “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.
Peraltro, nella fattispecie, la ricorrente ha indicato in ricorso il proprio indirizzo di posta elettronica e, secondo quanto si desume ex actis, il giudizio si è svolto regolarmente, nel pieno rispetto del contraddittorio, sicché non si è reso necessario adottare nessun provvedimento di regolarizzazione.
Passando al merito, sulla base del principio della ragione più liquida che consente di tralasciare l'esame di ogni altra questione, il ricorso può trovare accoglimento in forza del rilievo che il Consorzio non ha ottemperato all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere.
A tal proposito, si osserva che, pacificamente, l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all' art. 2697 c.c. .
Peraltro, la S.C. ha avuto occasione di chiarire che "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente" (cfr. ex pl. Cass. n. 20681/14 e Cass. n. 21176/14).
Peraltro, secondo diffusa opinione, da cui non v'è ragione di discostarsi, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, cass. n. 654- 12; sez. un. 11722-10). "Tale indirizzo muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell' art. 860 c.c. , dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonché infine cass. n. 13176-14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria. Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. cass. Sez. Un. 26009-08, cui adde cass. n. 17066-10; Cass. n. 2241 del 2015)” (così, da ultimo, Cass. 8 aprile 2022 n. 11472).
Nella fattispecie, il Consorzio di Bonifica non ha prodotto in giudizio il piano di classifica e, pertanto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, non ha ottemperato all'onere probatorio, di cui è gravato nella sua qualità di ente impositore.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Per la natura delle questioni dibattute, sussistendo giusti motivi, va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.