TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1844/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1844/2021
TRA
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e o p 'avv. C.F._2 oma via Virgilio n. 8, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
.ssa CP_1
), elettivamente domiciliato presso avv. C.F._3
o, sito in Fiumicino via Anco Marzio n. 102, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Controparte_2
. - Partita I.V.A. , P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata dell'avv. Giusepp n Roma via Claudio Monteverdi n. 16, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l' educendo: -che Controparte_1 in data oprio cane Parte_1 CP_3 presso l'ambulatorio veterinario di per eseguire un CP_1 CP_1 intervento di Mastectomia e ste c veniva eseguito mediante una ovarioistectomia;
-che, all'esito dell'intervento e riportato il cane a casa, aveva notato delle perdite ematiche dalla ferita chirurgica;
-che il cane era deceduto dopo poco tempo per emorragia interna;
-che il decesso del cane era dovuto al cedimento della sutura applicata a livello del moncone per l'emostasi delle arterie uterine destra e sinistra;
alla colpa era di CP_1 direttore sanitario dell'ambulatorio veterinario che aveva mala
[...] praticato l'intervento e aveva incautamente riconsegnato il cane senza un adeguato controllo post-operatorio; -che pertanto era tenuta al risarcimento del danno morale per la perdita dell'animale d'affezione per un importo di euro;
-che erano da risarcire anche le spese mediche sostenute pari ad euro 1.000,00. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa titolare dell'Ambulatorio veterinario CP_1
Isola Sacra, nella causazione de e del cane , di proprietà di parte CP_3 attrice e per l'effetto, condannarla al risarcimento, in favore degli odierni attori, di tutti i danni conseguenti all'evento morte del cane per complessivi € 16.000,00, -anche per il danno non patrimoniale comprensivo del danno morale nonchè delle spese mediche sostenute-, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.”.
2.Si costituiva in giudizio l'AMBULATORIO VETERINARIO ISOLA SACRA, in persona di quale direttore sanitario, deducendo: -che CP_1
l'intervento chirurgico era avvenuto in data 11.09.2012 ed era riuscito perfettamente;
-che aveva invitato il padrone del cane a tenerlo CP_1 in osservazione in a a questi aveva voluto riportarlo a casa;
-che nessuna colpa vi era in capo alla convenuta, ma anzi il decesso era imputabile all'attore; -che, in ogni caso, era decorso la prescrizione del diritto risarcitorio;
-che il danno non patrimoniale per la perdita del cane di affezione non era risarcibile e comunque era privo di prova ed eccessivo. In ogni caso, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_2
per la manleva in ipotesi di condanna.
[...]
3.Si costituiva in giudizio deducendo: -che la domanda Controparte_2 attorea era infondata o e il diritto di garanzia era prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. e che la denuncia del sinistro era avvenuta irritualmente in violazione dell'art. 1913 c.c.. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “A) in linea preliminare: i) dichiarare, per i motivi esposti nella premessa, la prescrizione della azione esercitata dagli attori e, per l'effetto l'inammissibilità della domanda principale di risarcimento;
ii) accertare e dichiarare, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia esercitato dall'Ambulatorio Veterinario Isola Sacra e, per l'effetto, l'inammissibilità e l'infondatezza della relativa azione proposta nei confronti dell'odierna concludente;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
B) in linea principale e nel merito: respingere, per tutti i suesposti motivi, ogni domanda formulata nei confronti della società CP_2 in quanto irrituale ed infondata sia in fatto che in diritto e non provata;
[...] con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
C) in linea subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, di qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'Ambulatorio Veterinario Isola Sacra, ove si ravvisi una responsabilità di qualsivoglia genere della medesima in ordine ai fatti di causa: (i) ridurre, ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civile, il risarcimento del danno che dovesse essere eventualmente riconosciuto in favore degli attori, considerato il comportamento colposo tenuto dai medesimi che ha concorso a cagionare il danno e/o ha aggravato lo stesso;
ii) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dall'Ambulatorio Veterinario nei confronti della Controparte_2 dichiarare l'odierna concludente tenuta a manlevare convenuta dalle richieste risarcitorie, formulate ex adverso, soltanto nei limiti contrattualmente pattuiti con la polizza n. 293256294 e con le relative condizioni generali del contratto, considerate anche le franchigie e le clausole di scoperto ivi indicate;
con spese di lite quantomeno compensate”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria mediante ctu e prova testimoniale e all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.La domanda va parzialmente accolta. Ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale del veterinario, il proprietario dell'animale che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della prestazione professionale deve dimostrare l'esistenza del rapporto e il danno subito, allegando l'inadempimento. Al veterinario spetterà, invece, provare di avere correttamente adempiuto oppure che l'inadempimento, l'errore, o la colpa non è a lui imputabile. E' pur vero che le obbligazioni afferenti all'esercizio dell'attività professionale del veterinario sono inquadrabili tra le obbligazioni di mezzo e non di risultato poiché il professionista accettando l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, osservando lo standard di diligenza di riferimento, ma non a conseguirlo. Pertanto, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ossia al dovere di diligenza e al dovere d'informazione. Il dovere di diligenza di cui all'art. 1176, 2° co c.c. deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata per cui la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da svolgere in concreto non comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà poiché in tale ipotesi la responsabilità del professionista è configurabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Inquadrata la fattispecie in termini di responsabilità contrattuale è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto degli attori sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata.
6.Premesso quanto sopra, va osservato, che è pacifico oltre che documentalmente provato il rapporto giuridico instaurato con , CP_1 quale titolare dell'ambulatorio veterinario , alla CP_1 Pt_1 ha affidato il proprio cane per di un inter
[...] CP_3 tomia e di sterilizzazione La ctu, inoltre, con motivazione logica ed immune da vizi, ha appurato che “i vasi uterini laterali vengono di solito legati all'altezza della vagina prossimale
o della cervice, utilizzando una legatura circolare oppure una legatura ad 8 prossimale associata ad una legatura circolare a livello del corpo dell'utero in posizione più prossima alla cervice, quanto detto è in linea con quanto la letteratura descrive nei trattati di Chirurgia- dei piccoli animali di
[...]
. Ma tutto quanto detto in merito alla legatura al live Persona_1 ro, prima di tagliare l'organo lasciando così il moncone uterino e descritto in letteratura non è stato effettuato dalla dott.ssa Cosa CP_1 particolarmente indicata in tutti i testi di pratica chirurgica è che prima di riposizionare il moncone nella cavità addominale è buona norma sollevarlo e controllarlo per escludere la presenza di emorragie. Da quanto emerge sia dall'esame autoptico dello zooprofilattico che dalla relazione tecnica del dottor la tecnica operatoria appare correttamente eseguita per quanto Per_2 la sutura delle arterie ovariche da entrambi i lati, ma solo in prossimità delle ovaie, ma a livello della cervice viene messo un solo punto, senza essere ancorato all'organo con una legatura ad otto, cioè passante nel corpo dell'utero, così da essere ben posizionato ed adeso allo stesso. Né tantomeno sono stati applicati dei punti di sutura da entrambe le parti dell'utero, come descritto in letteratura, per chiudere ermeticamente la vena e l'arteria uterina (fig.
2.5 e 2.6), mentre all'esame autoptico la sola sutura relativa al moncone uterino risulta fissata solo al mesentere mentre non risulta ancorata al tessuto uterino o vaginale. Inoltre all'autopsia del cadavere risulta menzionato un solo punto di sutura” e poi ancora “Perciò il moncone uterino libero senza una sutura imputabile come ipotizzato nella migliore delle ipotesi dallo scivolamento del punto di sutura con la liberazione delle arterie e vene uterine di entrambi i lati ha provocato l'afflusso di sangue in addome, il grave emoperitoneo e la morte per collasso cardio circolatorio conseguente allo shock ipovolemico determinato dalla emorragia interna. Proprio a questo proposito la letteratura sottolinea la necessità per maggiore sicurezza di effettuare non una, non due, ma addirittura tre legature alle arterie e vene uterine con l'intero moncone uterino prima di recidere ed asportare l'intero organo. Le emorragie post operatorie sono la complicazione più frequente e più grave di questo tipo di chirurgia e deve sempre essere presa in considerazione soprattutto nelle prime ore seguenti l'intervento (…) A conclusione di quanto esposto risulta chiaro al CTU che l'intervento chirurgico eseguito sul cane dalla CP_3 dottoressa non sia stato eseguito a regola d'arte in rmità CP_1 alla lettera all'epoca del trattamento, come già dettagliatamente descritto in precedenza” ed infine “A conclusione di quanto esposto risulta chiaro al CTU che l'intervento chirurgico eseguito sul cane dalla CP_3 dottoressa non sia stato eseguito a regola d'arte in rmità CP_1 alla lettera all'epoca del trattamento, come già dettagliatamente descritto in precedenza (…) se la cagna fosse stata monitorata ed assistita durante tutte le fasi del risveglio, con costante ed attenta assistenza professionale chiunque avrebbe notato l'afflusso di sangue dalla ferita”, sicché secondo una ipotesi probabilistica “se il paziente fosse rimasto più a lungo in osservazione con un monitoraggio professionale e strumentale costante l'evento letale forse si sarebbe potuto scongiurare”. In sostanza, secondo le condivisibili conclusioni del CTU, sorrette da precisa e logica motivazione, il cane è stato operato con errore nella fase esecutiva e postoperatoria da parte della convenuta . CP_1
Invece, la circostanza secondo cui l'attore abbia ripreso il cane contro la volontà e le raccomandazioni del veterinario non ha trovato adeguata prova, essendo risultata la prova testimoniale del tutto contrastante tra le deposizioni rese dai testi portati da ciascuna parte, nessuno dei quali risulta più attendibile o credibile degli altri per il tenore della dichiarazione resa e per l'esistenza di un vincolo talvolta parentale, talvolta amicale, talvolta di stretta collaborazione lavorativa. Si aggiunga che la circostanza è rimasta priva di qualsiasi riscontro documentale. Deve ritenersi non credibile la circostanza che il ritiro del cane avvenuto contro la volontà del veterinario e del personale sanitario non sia stato per nulla attestato documentalmente facendo apporre la sottoscrizione del cliente, quando invece il veterinario stesso nel documento contenente il consenso informato si era espressamente obbligato nel seguente modo:
“subito dopo l'intervento il paziente verrà seguito fino al risveglio e trattenuto per il tempo necessario a recupero delle funzioni vitali, raggiunte tali condizioni il paziente potrà tornare a casa, le dimissioni avverranno compatibilmente con le condizioni cliniche entro le 19:00 dello stesso giorno dell'intervento”.
7.Sulla determinazione del danno patrimoniale patito da deve Parte_1 considerarsi la somma pagata inutilmente quale compe ione chirurgica e per le analisi ed esame istologico pari ad euro 510,00, nonché la somma di euro 250,00 per la perizia di parte ed euro 57,72 per l'esame anatomo-patologico, per un totale di euro 817,72, oltre rivalutazione ed interessi dal sostenimento della spesa sino alla presente sentenza. Sull'importo complessivo alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.
8.Per contro non è fondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dagli attori. Il danno non patrimoniale è risarcibile esclusivamente nei casi determinati dalla legge, nel caso in cui il fatto illecito concernente il danno costituisca reato, stante il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p. oppure in presenza di una lesione di un diritto inviolabile di una persona costituzionalmente rilevante. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al risarcimento del danno esistenziale da morte dell'animale d'affezione ne hanno escluso la risarcibilità ritenendolo “pregiudizio di dubbia serietà” ed essendo il rapporto uomo – animale privo di una specifica copertura costituzionale (Cfr. sent. Cass. SS. UU. 11.11.2008 n. 26972). Orientamento che risulta ribadito nelle successive pronunce della Suprema Corte (cfr Cass. Civ. del 23.10.2018 n. 26770; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2018) 18-01-2019, n. 1281). Sotto diverso profilo nulla quaestio circa la risarcibilità del danno non patrimoniale da morte o lesione dell'animale d'affezione laddove sia stato posto in essere un comportamento riconducibile ad una delle fattispecie incriminatrici di cui alla legge 189/2004 con la conseguente risarcibilità ex art. 185 c.p. , nonché nell'ipotesi di “uccisione di animali” ex art. 544 bis c.p., di
“maltrattamento di animali” ex art. 544 ter o laddove ricorrano gli estremi delle fattispecie di cui agli artt. 544 quater e quinques c.p., ma tali fattispecie nella specie non ricorrono in modo alcuno.
9.In conclusione, quale titolare dell'Ambulatorio Veterinario CP_1
Isola Sacra va con rcimento del danno patrimoniale in favore di pari ad euro 817,72 oltre rivalutazione ed interessi dal Parte_1 della spesa sino alla presente sentenza. Sull'importo complessivo alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo. Va respinta la domanda di e di relativamente al Parte_1 Parte_2 danno non patrimoniale, lla della Suprema Corte richiamata.
10.Circa l'obbligo di avviso non adempiuto dall'assicurato, va rammentato che la Suprema Corte ha da tempo individuato come l'onere della prova circa il dolo della mancata comunicazione – alla quale consegue la perdita del diritto all'assicurazione – sia posto in capo all'assicuratore, così come anche la prova del pregiudizio subito dalla compagnia per la mancata comunicazione nel caso di mancata comunicazione colposa (Cass. Civ. ord. n. 24210 del 30/09/2019). Costituisce, infatti, consolidato principio della giurisprudenza di legittimità e di merito che l'assicuratore deve dare prova che l'assicurato era a conoscenza dell'obbligo sancito dall'articolo 1913 c.c. e che consapevolmente non lo abbia ottemperato (Così Cass. Civ. n. 21533/2021 laddove recita che "In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 co 2 c.c"). Più recentemente, è stato precisato che affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19071 Corte d'Appello Roma, Sez. VI, Sent., 11/06/2025, n. 3671) In entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, il dolo dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato colposamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. Nella presente controversia l'assicurazione non ha provato né il dolo né la colpa e il conseguente danno patito dalla mancata comunicazione, bensì il mero ritardo, con la conseguenza che l'eccezione di decadenza per mancato avviso non può trovare accoglimento. E' invece fondata l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. laddove stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Il comma 3 di tale articolo stabilisce che "Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione". Secondo pacifico orientamento la richiesta deve avere un significato univoco per mezzo della quale l'assicurato vede minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Nel caso concreto, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale risulta per tabulas, atteso che l'attore ha documentato di aver inviato la richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata, in data 20.09.2012 e poi ancora in data 18.04.2016. Viceversa, la convenuta non ha dimostrato di aver provveduto alla comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato (comunicazione che avrebbe comportato la sospensione del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2952, comma 4 c.c.). Per questa ragione, il diritto di garanzia fatto valere dalla convenuta con la chiamata in causa della Società assicurativa non può che considerarsi prescritto, ai sensi dell'art. 2952, comma 3 c.c., con conseguente rigetto della domanda di manleva.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del seguente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32061/2022
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c.”. Compensazione che nel caso di specie non si ritiene di dover applicare in ragione dell'esistenza di un orientamento favorevole alla risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione, sia pure nella sola giurisprudenza di merito e mai affermata dalla Suprema Corte. Le spese di lite vanno liquidate con riferimento al valore dell'importo oggetto di accoglimento tenuto conto del DM vigente e della complessità della lite. Per le medesime ragioni vanno compensate le spese di lite tra Parte_2
(totalmente soccombente) e la convenuta. Le spese di lite sulla domanda di manleva vanno poste a carico della convenuta in ragione della infondatezza della domanda svolta nei confronti del terzo assicuratore.
12.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di restituire a parte attrice quanto da quest'ultima corrisposto a tale titolo al consulente.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda, DICHIARA la responsabilità di quale CP_1 titolare di AMBULATORIO VETERINARIO ISOLA SCARA, per le ragioni di cui in motivazione, CONDANNANDOLA al risarcimento del danno patrimoniale in favore di da liquidarsi nella somma di euro 817,72, oltre Parte_1 rivalutazi ome da motivazione;
RIGETTA per il resto la domanda attorea;
-CONDANNA quale titolare di AMBULATORIO VETERINARIO CP_1
ISOLA SACR favore di delle spese di lite Parte_1 da liquidarsi nell'importo pari ad euro 732,00 di cui euro 70,00 per spese vive ed euro 662,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Parenti dichiaratosi difensore antistatario;
-COMPENSA le spese di lite tra e la convenuta;
Parte_2
-RIGETTA la domanda di manleva;
-CONDANNA quale titolare di AMBULATORIO VETERINARIO CP_1
ISOLA SACR favore di delle spese di Controparte_2 lite per la domanda di manleva da liqu euro 3.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di restituire a parte attrice quanto da quest'ultima corrisposto a tale titolo al consulente.
Si comunichi.
Civitavecchia 25.07.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1844/2021
TRA
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e o p 'avv. C.F._2 oma via Virgilio n. 8, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
.ssa CP_1
), elettivamente domiciliato presso avv. C.F._3
o, sito in Fiumicino via Anco Marzio n. 102, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Controparte_2
. - Partita I.V.A. , P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata dell'avv. Giusepp n Roma via Claudio Monteverdi n. 16, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l' educendo: -che Controparte_1 in data oprio cane Parte_1 CP_3 presso l'ambulatorio veterinario di per eseguire un CP_1 CP_1 intervento di Mastectomia e ste c veniva eseguito mediante una ovarioistectomia;
-che, all'esito dell'intervento e riportato il cane a casa, aveva notato delle perdite ematiche dalla ferita chirurgica;
-che il cane era deceduto dopo poco tempo per emorragia interna;
-che il decesso del cane era dovuto al cedimento della sutura applicata a livello del moncone per l'emostasi delle arterie uterine destra e sinistra;
alla colpa era di CP_1 direttore sanitario dell'ambulatorio veterinario che aveva mala
[...] praticato l'intervento e aveva incautamente riconsegnato il cane senza un adeguato controllo post-operatorio; -che pertanto era tenuta al risarcimento del danno morale per la perdita dell'animale d'affezione per un importo di euro;
-che erano da risarcire anche le spese mediche sostenute pari ad euro 1.000,00. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa titolare dell'Ambulatorio veterinario CP_1
Isola Sacra, nella causazione de e del cane , di proprietà di parte CP_3 attrice e per l'effetto, condannarla al risarcimento, in favore degli odierni attori, di tutti i danni conseguenti all'evento morte del cane per complessivi € 16.000,00, -anche per il danno non patrimoniale comprensivo del danno morale nonchè delle spese mediche sostenute-, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.”.
2.Si costituiva in giudizio l'AMBULATORIO VETERINARIO ISOLA SACRA, in persona di quale direttore sanitario, deducendo: -che CP_1
l'intervento chirurgico era avvenuto in data 11.09.2012 ed era riuscito perfettamente;
-che aveva invitato il padrone del cane a tenerlo CP_1 in osservazione in a a questi aveva voluto riportarlo a casa;
-che nessuna colpa vi era in capo alla convenuta, ma anzi il decesso era imputabile all'attore; -che, in ogni caso, era decorso la prescrizione del diritto risarcitorio;
-che il danno non patrimoniale per la perdita del cane di affezione non era risarcibile e comunque era privo di prova ed eccessivo. In ogni caso, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_2
per la manleva in ipotesi di condanna.
[...]
3.Si costituiva in giudizio deducendo: -che la domanda Controparte_2 attorea era infondata o e il diritto di garanzia era prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. e che la denuncia del sinistro era avvenuta irritualmente in violazione dell'art. 1913 c.c.. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “A) in linea preliminare: i) dichiarare, per i motivi esposti nella premessa, la prescrizione della azione esercitata dagli attori e, per l'effetto l'inammissibilità della domanda principale di risarcimento;
ii) accertare e dichiarare, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia esercitato dall'Ambulatorio Veterinario Isola Sacra e, per l'effetto, l'inammissibilità e l'infondatezza della relativa azione proposta nei confronti dell'odierna concludente;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
B) in linea principale e nel merito: respingere, per tutti i suesposti motivi, ogni domanda formulata nei confronti della società CP_2 in quanto irrituale ed infondata sia in fatto che in diritto e non provata;
[...] con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
C) in linea subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, di qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'Ambulatorio Veterinario Isola Sacra, ove si ravvisi una responsabilità di qualsivoglia genere della medesima in ordine ai fatti di causa: (i) ridurre, ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civile, il risarcimento del danno che dovesse essere eventualmente riconosciuto in favore degli attori, considerato il comportamento colposo tenuto dai medesimi che ha concorso a cagionare il danno e/o ha aggravato lo stesso;
ii) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dall'Ambulatorio Veterinario nei confronti della Controparte_2 dichiarare l'odierna concludente tenuta a manlevare convenuta dalle richieste risarcitorie, formulate ex adverso, soltanto nei limiti contrattualmente pattuiti con la polizza n. 293256294 e con le relative condizioni generali del contratto, considerate anche le franchigie e le clausole di scoperto ivi indicate;
con spese di lite quantomeno compensate”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria mediante ctu e prova testimoniale e all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.La domanda va parzialmente accolta. Ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale del veterinario, il proprietario dell'animale che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della prestazione professionale deve dimostrare l'esistenza del rapporto e il danno subito, allegando l'inadempimento. Al veterinario spetterà, invece, provare di avere correttamente adempiuto oppure che l'inadempimento, l'errore, o la colpa non è a lui imputabile. E' pur vero che le obbligazioni afferenti all'esercizio dell'attività professionale del veterinario sono inquadrabili tra le obbligazioni di mezzo e non di risultato poiché il professionista accettando l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, osservando lo standard di diligenza di riferimento, ma non a conseguirlo. Pertanto, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ossia al dovere di diligenza e al dovere d'informazione. Il dovere di diligenza di cui all'art. 1176, 2° co c.c. deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata per cui la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da svolgere in concreto non comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà poiché in tale ipotesi la responsabilità del professionista è configurabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Inquadrata la fattispecie in termini di responsabilità contrattuale è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto degli attori sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata.
6.Premesso quanto sopra, va osservato, che è pacifico oltre che documentalmente provato il rapporto giuridico instaurato con , CP_1 quale titolare dell'ambulatorio veterinario , alla CP_1 Pt_1 ha affidato il proprio cane per di un inter
[...] CP_3 tomia e di sterilizzazione La ctu, inoltre, con motivazione logica ed immune da vizi, ha appurato che “i vasi uterini laterali vengono di solito legati all'altezza della vagina prossimale
o della cervice, utilizzando una legatura circolare oppure una legatura ad 8 prossimale associata ad una legatura circolare a livello del corpo dell'utero in posizione più prossima alla cervice, quanto detto è in linea con quanto la letteratura descrive nei trattati di Chirurgia- dei piccoli animali di
[...]
. Ma tutto quanto detto in merito alla legatura al live Persona_1 ro, prima di tagliare l'organo lasciando così il moncone uterino e descritto in letteratura non è stato effettuato dalla dott.ssa Cosa CP_1 particolarmente indicata in tutti i testi di pratica chirurgica è che prima di riposizionare il moncone nella cavità addominale è buona norma sollevarlo e controllarlo per escludere la presenza di emorragie. Da quanto emerge sia dall'esame autoptico dello zooprofilattico che dalla relazione tecnica del dottor la tecnica operatoria appare correttamente eseguita per quanto Per_2 la sutura delle arterie ovariche da entrambi i lati, ma solo in prossimità delle ovaie, ma a livello della cervice viene messo un solo punto, senza essere ancorato all'organo con una legatura ad otto, cioè passante nel corpo dell'utero, così da essere ben posizionato ed adeso allo stesso. Né tantomeno sono stati applicati dei punti di sutura da entrambe le parti dell'utero, come descritto in letteratura, per chiudere ermeticamente la vena e l'arteria uterina (fig.
2.5 e 2.6), mentre all'esame autoptico la sola sutura relativa al moncone uterino risulta fissata solo al mesentere mentre non risulta ancorata al tessuto uterino o vaginale. Inoltre all'autopsia del cadavere risulta menzionato un solo punto di sutura” e poi ancora “Perciò il moncone uterino libero senza una sutura imputabile come ipotizzato nella migliore delle ipotesi dallo scivolamento del punto di sutura con la liberazione delle arterie e vene uterine di entrambi i lati ha provocato l'afflusso di sangue in addome, il grave emoperitoneo e la morte per collasso cardio circolatorio conseguente allo shock ipovolemico determinato dalla emorragia interna. Proprio a questo proposito la letteratura sottolinea la necessità per maggiore sicurezza di effettuare non una, non due, ma addirittura tre legature alle arterie e vene uterine con l'intero moncone uterino prima di recidere ed asportare l'intero organo. Le emorragie post operatorie sono la complicazione più frequente e più grave di questo tipo di chirurgia e deve sempre essere presa in considerazione soprattutto nelle prime ore seguenti l'intervento (…) A conclusione di quanto esposto risulta chiaro al CTU che l'intervento chirurgico eseguito sul cane dalla CP_3 dottoressa non sia stato eseguito a regola d'arte in rmità CP_1 alla lettera all'epoca del trattamento, come già dettagliatamente descritto in precedenza” ed infine “A conclusione di quanto esposto risulta chiaro al CTU che l'intervento chirurgico eseguito sul cane dalla CP_3 dottoressa non sia stato eseguito a regola d'arte in rmità CP_1 alla lettera all'epoca del trattamento, come già dettagliatamente descritto in precedenza (…) se la cagna fosse stata monitorata ed assistita durante tutte le fasi del risveglio, con costante ed attenta assistenza professionale chiunque avrebbe notato l'afflusso di sangue dalla ferita”, sicché secondo una ipotesi probabilistica “se il paziente fosse rimasto più a lungo in osservazione con un monitoraggio professionale e strumentale costante l'evento letale forse si sarebbe potuto scongiurare”. In sostanza, secondo le condivisibili conclusioni del CTU, sorrette da precisa e logica motivazione, il cane è stato operato con errore nella fase esecutiva e postoperatoria da parte della convenuta . CP_1
Invece, la circostanza secondo cui l'attore abbia ripreso il cane contro la volontà e le raccomandazioni del veterinario non ha trovato adeguata prova, essendo risultata la prova testimoniale del tutto contrastante tra le deposizioni rese dai testi portati da ciascuna parte, nessuno dei quali risulta più attendibile o credibile degli altri per il tenore della dichiarazione resa e per l'esistenza di un vincolo talvolta parentale, talvolta amicale, talvolta di stretta collaborazione lavorativa. Si aggiunga che la circostanza è rimasta priva di qualsiasi riscontro documentale. Deve ritenersi non credibile la circostanza che il ritiro del cane avvenuto contro la volontà del veterinario e del personale sanitario non sia stato per nulla attestato documentalmente facendo apporre la sottoscrizione del cliente, quando invece il veterinario stesso nel documento contenente il consenso informato si era espressamente obbligato nel seguente modo:
“subito dopo l'intervento il paziente verrà seguito fino al risveglio e trattenuto per il tempo necessario a recupero delle funzioni vitali, raggiunte tali condizioni il paziente potrà tornare a casa, le dimissioni avverranno compatibilmente con le condizioni cliniche entro le 19:00 dello stesso giorno dell'intervento”.
7.Sulla determinazione del danno patrimoniale patito da deve Parte_1 considerarsi la somma pagata inutilmente quale compe ione chirurgica e per le analisi ed esame istologico pari ad euro 510,00, nonché la somma di euro 250,00 per la perizia di parte ed euro 57,72 per l'esame anatomo-patologico, per un totale di euro 817,72, oltre rivalutazione ed interessi dal sostenimento della spesa sino alla presente sentenza. Sull'importo complessivo alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.
8.Per contro non è fondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dagli attori. Il danno non patrimoniale è risarcibile esclusivamente nei casi determinati dalla legge, nel caso in cui il fatto illecito concernente il danno costituisca reato, stante il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p. oppure in presenza di una lesione di un diritto inviolabile di una persona costituzionalmente rilevante. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al risarcimento del danno esistenziale da morte dell'animale d'affezione ne hanno escluso la risarcibilità ritenendolo “pregiudizio di dubbia serietà” ed essendo il rapporto uomo – animale privo di una specifica copertura costituzionale (Cfr. sent. Cass. SS. UU. 11.11.2008 n. 26972). Orientamento che risulta ribadito nelle successive pronunce della Suprema Corte (cfr Cass. Civ. del 23.10.2018 n. 26770; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2018) 18-01-2019, n. 1281). Sotto diverso profilo nulla quaestio circa la risarcibilità del danno non patrimoniale da morte o lesione dell'animale d'affezione laddove sia stato posto in essere un comportamento riconducibile ad una delle fattispecie incriminatrici di cui alla legge 189/2004 con la conseguente risarcibilità ex art. 185 c.p. , nonché nell'ipotesi di “uccisione di animali” ex art. 544 bis c.p., di
“maltrattamento di animali” ex art. 544 ter o laddove ricorrano gli estremi delle fattispecie di cui agli artt. 544 quater e quinques c.p., ma tali fattispecie nella specie non ricorrono in modo alcuno.
9.In conclusione, quale titolare dell'Ambulatorio Veterinario CP_1
Isola Sacra va con rcimento del danno patrimoniale in favore di pari ad euro 817,72 oltre rivalutazione ed interessi dal Parte_1 della spesa sino alla presente sentenza. Sull'importo complessivo alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo. Va respinta la domanda di e di relativamente al Parte_1 Parte_2 danno non patrimoniale, lla della Suprema Corte richiamata.
10.Circa l'obbligo di avviso non adempiuto dall'assicurato, va rammentato che la Suprema Corte ha da tempo individuato come l'onere della prova circa il dolo della mancata comunicazione – alla quale consegue la perdita del diritto all'assicurazione – sia posto in capo all'assicuratore, così come anche la prova del pregiudizio subito dalla compagnia per la mancata comunicazione nel caso di mancata comunicazione colposa (Cass. Civ. ord. n. 24210 del 30/09/2019). Costituisce, infatti, consolidato principio della giurisprudenza di legittimità e di merito che l'assicuratore deve dare prova che l'assicurato era a conoscenza dell'obbligo sancito dall'articolo 1913 c.c. e che consapevolmente non lo abbia ottemperato (Così Cass. Civ. n. 21533/2021 laddove recita che "In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 co 2 c.c"). Più recentemente, è stato precisato che affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19071 Corte d'Appello Roma, Sez. VI, Sent., 11/06/2025, n. 3671) In entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, il dolo dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato colposamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. Nella presente controversia l'assicurazione non ha provato né il dolo né la colpa e il conseguente danno patito dalla mancata comunicazione, bensì il mero ritardo, con la conseguenza che l'eccezione di decadenza per mancato avviso non può trovare accoglimento. E' invece fondata l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. laddove stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Il comma 3 di tale articolo stabilisce che "Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione". Secondo pacifico orientamento la richiesta deve avere un significato univoco per mezzo della quale l'assicurato vede minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Nel caso concreto, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale risulta per tabulas, atteso che l'attore ha documentato di aver inviato la richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata, in data 20.09.2012 e poi ancora in data 18.04.2016. Viceversa, la convenuta non ha dimostrato di aver provveduto alla comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato (comunicazione che avrebbe comportato la sospensione del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2952, comma 4 c.c.). Per questa ragione, il diritto di garanzia fatto valere dalla convenuta con la chiamata in causa della Società assicurativa non può che considerarsi prescritto, ai sensi dell'art. 2952, comma 3 c.c., con conseguente rigetto della domanda di manleva.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del seguente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32061/2022
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c.”. Compensazione che nel caso di specie non si ritiene di dover applicare in ragione dell'esistenza di un orientamento favorevole alla risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione, sia pure nella sola giurisprudenza di merito e mai affermata dalla Suprema Corte. Le spese di lite vanno liquidate con riferimento al valore dell'importo oggetto di accoglimento tenuto conto del DM vigente e della complessità della lite. Per le medesime ragioni vanno compensate le spese di lite tra Parte_2
(totalmente soccombente) e la convenuta. Le spese di lite sulla domanda di manleva vanno poste a carico della convenuta in ragione della infondatezza della domanda svolta nei confronti del terzo assicuratore.
12.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di restituire a parte attrice quanto da quest'ultima corrisposto a tale titolo al consulente.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda, DICHIARA la responsabilità di quale CP_1 titolare di AMBULATORIO VETERINARIO ISOLA SCARA, per le ragioni di cui in motivazione, CONDANNANDOLA al risarcimento del danno patrimoniale in favore di da liquidarsi nella somma di euro 817,72, oltre Parte_1 rivalutazi ome da motivazione;
RIGETTA per il resto la domanda attorea;
-CONDANNA quale titolare di AMBULATORIO VETERINARIO CP_1
ISOLA SACR favore di delle spese di lite Parte_1 da liquidarsi nell'importo pari ad euro 732,00 di cui euro 70,00 per spese vive ed euro 662,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Parenti dichiaratosi difensore antistatario;
-COMPENSA le spese di lite tra e la convenuta;
Parte_2
-RIGETTA la domanda di manleva;
-CONDANNA quale titolare di AMBULATORIO VETERINARIO CP_1
ISOLA SACR favore di delle spese di Controparte_2 lite per la domanda di manleva da liqu euro 3.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di restituire a parte attrice quanto da quest'ultima corrisposto a tale titolo al consulente.
Si comunichi.
Civitavecchia 25.07.2025
Il giudice
Daniele Sodani