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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12318/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12318/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MISERENDINO UBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SCALTRITI Controparte_1 P.IVA_2
LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, PARTE CONVENUTA APPELLATA
(C.F./P.I. ), CP_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettate altresì tutte le eccezioni avversarie e rimessa la causa in istruttoria per l'ammissione e l'espletamento dei mezzi dedotti in memoria autorizzata ex art. 320 cpc del 15/06/2022, da intendersi in questa sede richiamati, per tutti i motivi esposti,
CONDANNARE il SI. , quale proprietario e conducente del veicolo agricolo CP_2 danneggiante tg BA312R, in solido con la compagnia (P. IVA: Controparte_1
pagina 1 di 7 ), già in persona del legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_2 Controparte_3 compagnia che assicura, per la RCA, il citato veicolo, al pagamento, a favore di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria della SI.ra
[...] [...]
, dell'importo pari ad € 597,80 Ivati per somma capitale di cui alla pre-fattura di noleggio Pt_2 dell'auto sostitutiva usufruita da quest'ultima nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal proprio mezzo, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto all'effettivo pagamento
o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia e della somma pari ad Euro 130,00 (Doc. n. 10 preavviso di notula) per le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto all'effettivo pagamento, oppure, in subordine, in quella maggiore o minore somma che, per il medesimo titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice;
- CONDANNARE parte convenuta alla refusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, debitamente maggiorate per le necessarie spese di domiciliazione, oltre accessori come per legge”;
Per Controparte_1
“In via principale e nel merito: Rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 5501/23 resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfettario ed accessori di legge, del doppio grado. In via istruttoria: Si produce fascicolo del primo grado”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 5501/2023, depositata il 22.9.2023, lamentandone l'erroneità per aver applicato scorrettamente i principi regolatori della materia della responsabilità civile ed aver negato il riconoscimento in suo favore del danno patrimoniale da noleggio di veicolo sostitutivo e spese stragiudiziali. La parte attrice appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, di condannare quale impresa assicuratrice Controparte_1
per la r.c.a. del veicolo agricolo, tg. BA312R, che ha danneggiato la , tg. FE526XS, al CP_4 pagamento in suo favore, quale cessionaria del credito di , dell'importo di euro 597,80 per Parte_2 il noleggio dell'auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal mezzo e pagina 2 di 7 dell'importo di euro 130,00, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento e al riconoscimento delle spese di lite del doppio grado di giudizio (cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita nel presente grado di giudizio Controparte_1 eccependo l'infondatezza del motivo di appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, sul presupposto che nel caso di specie la sentenza impugnata abbia non solo applicato correttamente i principi di diritto contestati dall'appellante, ma abbia fatto anche valutazioni corrette sotto il profilo probatorio.
Tenuto conto che l'atto di appello non è stato notificato al proprietario del veicolo agricolo tg.
BA312R, , all'udienza del 2.7.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei CP_2
suoi confronti ex art. 331 comma 2 c.p.c.
All'udienza del 1° aprile 2025 nessuno è comparso per e ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia. Alla stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e hanno discusso ex art. 281 sexies c.p.c. oralmente la vertenza, anche riportandosi agli atti depositati.
La scrivente ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 c.p.c.
*
Il motivo di appello inerente l'erronea valutazione del compendio probatorio in tema di spese di noleggio di vettura sostitutiva e la decisione in punto di spese stragiudiziali è infondato, ad eccezione della motivazione predisposta dal giudice di prime cure in ordine alle sole spese stragiudiziali. La sentenza di prime cure, da riformare solo con integrazione della motivazione rispetto alla domanda di risarcimento delle spese stragiudiziali, deve essere per il resto confermata.
Quanto al motivo di appello in ordine alle spese di noleggio di vettura sostitutiva si reputa che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo tanto delle norme di rito, quanto di quelle sostanziali, fondando la propria decisione non solo su una motivazione adeguata, ma anche del tutto corretta nel merito. Il giudice di prime cure ha richiamato ed aderito all'orientamento secondo cui ai fini del riconoscimento la prova del danno da noleggio di vettura sostitutiva deve essere raggiunta con la produzione di una fattura (giustificatrice del relativo costo), ritenendo che la produzione di una pre- fattura non possa integrare la prova della pretesa risarcitoria.
pagina 3 di 7 In proposito si osserva che sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, chiarendo in via del tutto condivisibile che “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato .. non è in re ipsa, ma dev'essere provato. Esso non può rinvenirsi nella mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo. (…) E, a fronte della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, è possibile indurre la loro derivazione causale dall'illecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n.
5447 del 28/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13718 del 31/05/2017 (…))” (Cass. n. 32946/2024).
Nel caso di specie la parte appellante non ha dimostrato l'esborso, essendosi limitata a produrre una pre-fattura non sufficiente per dimostrarlo (cfr. Cass. civ. ord. 6448 del 2023: “la prova della spesa necessaria al noleggio del veicolo sostitutivo è data dalla produzione in giudizio della fattura”), né ha fornito in altro modo prova della spesa, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la mera produzione del contratto di noleggio della vettura sostitutiva, nonché la prenotazione su sito web del noleggio di automobile, né la dichiarazione da parte di un terzo che si sia servita dell'autovettura Parte_2
Panda noleggiata per l'espletamento delle mansioni di lavoro.
Inoltre la prospettazione attorea secondo cui “la cessione del credito operi in luogo dell'adempimento e che, quindi, guardando al caso di specie, essa tiene luogo del pagamento del prezzo corrispettivo convenuto per la locazione, con ciò rendendosi del tutto irrilevante la produzione della fattura” non persuade e si reputa errata sotto il profilo giuridico;
infatti la cessione del credito non integra uno dei modi di estinzione delle obbligazioni, ma una sostituzione dal lato attivo nell'ambito del rapporto obbligatorio ed essa non può pertanto “tenere luogo del pagamento” nemmeno del prezzo corrispettivo della locazione. Il costo derivante dalla locazione di un'autovettura sostitutiva integra un danno patrimoniale, in specie derivante da un sinistro stradale e pertanto da fatto illecito, ed esso va dimostrato da chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c., sia egli il danneggiato “diretto”, oppure un soggetto che ad esso subentri nel rapporto obbligatorio come il cessionario del credito.
Inoltre, nemmeno la produzione di un contratto di noleggio fornisce la prova del danno, essendo integrato quest'ultimo solo dalla prova dell'effettivo esborso, da fornirsi, oltre che con l'emissione della fattura (documentazione di natura fiscale, che tuttavia presuppone la prova del relativo pagina 4 di 7 pagamento), anche tramite documentazione bancaria (ad esempio disposizione di bonifico) o relativa al pagamento eseguito con la carta di credito. Inoltre e specularmente, dalla dichiarazione del datore di lavoro di utilizzo della vettura per spostamenti del creditore cedente può trarsi la prova della necessità della spesa per ragioni lavorative, ma non anche la conferma che l'esborso sia stato effettivamente sostenuto.
Pertanto, in assenza della prova dell'esborso, il giudice di pace ha ritenuto correttamente mancante la prova del danno. Del resto, il giudice di prime cure ha pertanto adeguatamente motivato la pronuncia, esplicitando in maniera chiara e lineare i principi applicati, vale a dire che non si tratta di un danno in re ipsa, ma presunto, che deve essere dimostrato, ad esempio tramite la produzione di una fattura, ma anche ha calato detti principi nel caso di specie, ritenendo a tal fine insufficiente la produzione del contratto di noleggio della vettura sostitutiva e dei documenti già richiamati.
Il motivo di appello sotto il profilo della richiesta di riconoscimento delle spese di noleggio di vettura sostitutiva si reputa per le ragioni esposte infondato e deve essere respinto.
La parte attrice appellante, in riforma della sentenza di prime cure, ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da spese legali stragiudiziali sostenute ante causam, che il giudice di prime cure ha negato, ritenendo carente la prova del danno.
In proposito si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite
(Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate.
Nel caso di specie è documentato l'invio di una missiva sub doc. n. 5 integrante la prova di un'attività di assistenza stragiudiziale, che è consistita nella richiesta ante causam del rimborso dei costi per il noleggio per sette giorni di auto sostitutiva e per il riconoscimento di compensi stragiudiziali per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata.
Nel caso di specie se tuttavia, da un lato, è vero che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere indimostrata la voce di danno di cui è stato chiesto il riconoscimento per mera produzione di una pre-
pagina 5 di 7 notula, dovendosi ritenere che la produzione della missiva di cui al doc. n. 5 dimostri la prestazione di attività professionale, che ben può essere liquidata anche in assenza della produzione di una fattura in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, è altrettanto vero che nel merito il giudice di prime cure ben ha fatto a non riconoscere in favore della parte attrice appellante la relativa spesa.
L'attività professionale è stata prestata, infatti, al fine di ottenere solo il riconoscimento dell'importo di euro 597,80, che è stato ritenuto infondato, né risulta la richiesta o il versamento di altri e differenti importi, ad esempio, per le riparazioni della vettura rimasta danneggiata nel sinistro, da reputarsi meritevoli di riconoscimento. Ne deriva che, essendo stata prestata attività difensiva solo per ottenere il riconoscimento di una pretesa risarcitoria che si è rivelata infondata, la richiesta di riconoscimento dei relativi compensi non può che essere respinta. Ben diverso sarebbe il caso (che avrebbe condotto ad un accoglimento quantomeno parziale della richiesta) di attività stragiudiziale che abbia condotto al versamento spontaneo di somme da parte della controparte, o all'accoglimento anche parziale della domanda giudiziale.
Il motivo di appello si reputa fondato con esclusivo riferimento all'erronea valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine all'inadeguatezza della prova fornita dalla parte attrice appellante delle spese stragiudiziali, sì che, ad eccezione di tale aspetto della motivazione, la sentenza di prime cure merita di essere confermata.
L'infondatezza della pretesa giustifica la conferma anche della compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, non oggetto di impugnazione da parte dell'assicurazione appellata, non potendosi ritenere che la mera richiesta “con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfettario ed accessori di legge, del doppio grado” possa integrare richiesta di appello incidentale avverso la pronuncia impugnata dalla controparte.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto conto che l'appello è stato accolto con esclusivo riferimento ad un aspetto della parte motiva e che la sentenza è stata per il resto confermata, si reputa di disporre un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti anche per il presente grado di giudizio.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello con riferimento all'errata motivazione della sentenza rispetto alle spese stragiudiziali, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R.
pagina 6 di 7 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento parziale del motivo di appello, dispone che la motivazione della sentenza n.
5501/2023, depositata il 22.9.2023, in punto di spese stragiudiziali sia integrata come indicato in parte motiva;
2. rigetta per il resto l'appello proposto da avverso la sentenza pronunciata Parte_1
dal Giudice di Pace di Milano n. 5501/2023, depositata il 22.9.2023, con conseguente conferma per il resto della citata sentenza;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti nel presente grado di giudizio.
Milano, 18.4.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12318/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MISERENDINO UBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SCALTRITI Controparte_1 P.IVA_2
LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, PARTE CONVENUTA APPELLATA
(C.F./P.I. ), CP_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettate altresì tutte le eccezioni avversarie e rimessa la causa in istruttoria per l'ammissione e l'espletamento dei mezzi dedotti in memoria autorizzata ex art. 320 cpc del 15/06/2022, da intendersi in questa sede richiamati, per tutti i motivi esposti,
CONDANNARE il SI. , quale proprietario e conducente del veicolo agricolo CP_2 danneggiante tg BA312R, in solido con la compagnia (P. IVA: Controparte_1
pagina 1 di 7 ), già in persona del legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_2 Controparte_3 compagnia che assicura, per la RCA, il citato veicolo, al pagamento, a favore di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria della SI.ra
[...] [...]
, dell'importo pari ad € 597,80 Ivati per somma capitale di cui alla pre-fattura di noleggio Pt_2 dell'auto sostitutiva usufruita da quest'ultima nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal proprio mezzo, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto all'effettivo pagamento
o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia e della somma pari ad Euro 130,00 (Doc. n. 10 preavviso di notula) per le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto all'effettivo pagamento, oppure, in subordine, in quella maggiore o minore somma che, per il medesimo titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice;
- CONDANNARE parte convenuta alla refusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, debitamente maggiorate per le necessarie spese di domiciliazione, oltre accessori come per legge”;
Per Controparte_1
“In via principale e nel merito: Rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 5501/23 resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfettario ed accessori di legge, del doppio grado. In via istruttoria: Si produce fascicolo del primo grado”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 5501/2023, depositata il 22.9.2023, lamentandone l'erroneità per aver applicato scorrettamente i principi regolatori della materia della responsabilità civile ed aver negato il riconoscimento in suo favore del danno patrimoniale da noleggio di veicolo sostitutivo e spese stragiudiziali. La parte attrice appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, di condannare quale impresa assicuratrice Controparte_1
per la r.c.a. del veicolo agricolo, tg. BA312R, che ha danneggiato la , tg. FE526XS, al CP_4 pagamento in suo favore, quale cessionaria del credito di , dell'importo di euro 597,80 per Parte_2 il noleggio dell'auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal mezzo e pagina 2 di 7 dell'importo di euro 130,00, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento e al riconoscimento delle spese di lite del doppio grado di giudizio (cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita nel presente grado di giudizio Controparte_1 eccependo l'infondatezza del motivo di appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, sul presupposto che nel caso di specie la sentenza impugnata abbia non solo applicato correttamente i principi di diritto contestati dall'appellante, ma abbia fatto anche valutazioni corrette sotto il profilo probatorio.
Tenuto conto che l'atto di appello non è stato notificato al proprietario del veicolo agricolo tg.
BA312R, , all'udienza del 2.7.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei CP_2
suoi confronti ex art. 331 comma 2 c.p.c.
All'udienza del 1° aprile 2025 nessuno è comparso per e ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia. Alla stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e hanno discusso ex art. 281 sexies c.p.c. oralmente la vertenza, anche riportandosi agli atti depositati.
La scrivente ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 c.p.c.
*
Il motivo di appello inerente l'erronea valutazione del compendio probatorio in tema di spese di noleggio di vettura sostitutiva e la decisione in punto di spese stragiudiziali è infondato, ad eccezione della motivazione predisposta dal giudice di prime cure in ordine alle sole spese stragiudiziali. La sentenza di prime cure, da riformare solo con integrazione della motivazione rispetto alla domanda di risarcimento delle spese stragiudiziali, deve essere per il resto confermata.
Quanto al motivo di appello in ordine alle spese di noleggio di vettura sostitutiva si reputa che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo tanto delle norme di rito, quanto di quelle sostanziali, fondando la propria decisione non solo su una motivazione adeguata, ma anche del tutto corretta nel merito. Il giudice di prime cure ha richiamato ed aderito all'orientamento secondo cui ai fini del riconoscimento la prova del danno da noleggio di vettura sostitutiva deve essere raggiunta con la produzione di una fattura (giustificatrice del relativo costo), ritenendo che la produzione di una pre- fattura non possa integrare la prova della pretesa risarcitoria.
pagina 3 di 7 In proposito si osserva che sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, chiarendo in via del tutto condivisibile che “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato .. non è in re ipsa, ma dev'essere provato. Esso non può rinvenirsi nella mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo. (…) E, a fronte della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, è possibile indurre la loro derivazione causale dall'illecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n.
5447 del 28/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13718 del 31/05/2017 (…))” (Cass. n. 32946/2024).
Nel caso di specie la parte appellante non ha dimostrato l'esborso, essendosi limitata a produrre una pre-fattura non sufficiente per dimostrarlo (cfr. Cass. civ. ord. 6448 del 2023: “la prova della spesa necessaria al noleggio del veicolo sostitutivo è data dalla produzione in giudizio della fattura”), né ha fornito in altro modo prova della spesa, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la mera produzione del contratto di noleggio della vettura sostitutiva, nonché la prenotazione su sito web del noleggio di automobile, né la dichiarazione da parte di un terzo che si sia servita dell'autovettura Parte_2
Panda noleggiata per l'espletamento delle mansioni di lavoro.
Inoltre la prospettazione attorea secondo cui “la cessione del credito operi in luogo dell'adempimento e che, quindi, guardando al caso di specie, essa tiene luogo del pagamento del prezzo corrispettivo convenuto per la locazione, con ciò rendendosi del tutto irrilevante la produzione della fattura” non persuade e si reputa errata sotto il profilo giuridico;
infatti la cessione del credito non integra uno dei modi di estinzione delle obbligazioni, ma una sostituzione dal lato attivo nell'ambito del rapporto obbligatorio ed essa non può pertanto “tenere luogo del pagamento” nemmeno del prezzo corrispettivo della locazione. Il costo derivante dalla locazione di un'autovettura sostitutiva integra un danno patrimoniale, in specie derivante da un sinistro stradale e pertanto da fatto illecito, ed esso va dimostrato da chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c., sia egli il danneggiato “diretto”, oppure un soggetto che ad esso subentri nel rapporto obbligatorio come il cessionario del credito.
Inoltre, nemmeno la produzione di un contratto di noleggio fornisce la prova del danno, essendo integrato quest'ultimo solo dalla prova dell'effettivo esborso, da fornirsi, oltre che con l'emissione della fattura (documentazione di natura fiscale, che tuttavia presuppone la prova del relativo pagina 4 di 7 pagamento), anche tramite documentazione bancaria (ad esempio disposizione di bonifico) o relativa al pagamento eseguito con la carta di credito. Inoltre e specularmente, dalla dichiarazione del datore di lavoro di utilizzo della vettura per spostamenti del creditore cedente può trarsi la prova della necessità della spesa per ragioni lavorative, ma non anche la conferma che l'esborso sia stato effettivamente sostenuto.
Pertanto, in assenza della prova dell'esborso, il giudice di pace ha ritenuto correttamente mancante la prova del danno. Del resto, il giudice di prime cure ha pertanto adeguatamente motivato la pronuncia, esplicitando in maniera chiara e lineare i principi applicati, vale a dire che non si tratta di un danno in re ipsa, ma presunto, che deve essere dimostrato, ad esempio tramite la produzione di una fattura, ma anche ha calato detti principi nel caso di specie, ritenendo a tal fine insufficiente la produzione del contratto di noleggio della vettura sostitutiva e dei documenti già richiamati.
Il motivo di appello sotto il profilo della richiesta di riconoscimento delle spese di noleggio di vettura sostitutiva si reputa per le ragioni esposte infondato e deve essere respinto.
La parte attrice appellante, in riforma della sentenza di prime cure, ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da spese legali stragiudiziali sostenute ante causam, che il giudice di prime cure ha negato, ritenendo carente la prova del danno.
In proposito si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite
(Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate.
Nel caso di specie è documentato l'invio di una missiva sub doc. n. 5 integrante la prova di un'attività di assistenza stragiudiziale, che è consistita nella richiesta ante causam del rimborso dei costi per il noleggio per sette giorni di auto sostitutiva e per il riconoscimento di compensi stragiudiziali per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata.
Nel caso di specie se tuttavia, da un lato, è vero che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere indimostrata la voce di danno di cui è stato chiesto il riconoscimento per mera produzione di una pre-
pagina 5 di 7 notula, dovendosi ritenere che la produzione della missiva di cui al doc. n. 5 dimostri la prestazione di attività professionale, che ben può essere liquidata anche in assenza della produzione di una fattura in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, è altrettanto vero che nel merito il giudice di prime cure ben ha fatto a non riconoscere in favore della parte attrice appellante la relativa spesa.
L'attività professionale è stata prestata, infatti, al fine di ottenere solo il riconoscimento dell'importo di euro 597,80, che è stato ritenuto infondato, né risulta la richiesta o il versamento di altri e differenti importi, ad esempio, per le riparazioni della vettura rimasta danneggiata nel sinistro, da reputarsi meritevoli di riconoscimento. Ne deriva che, essendo stata prestata attività difensiva solo per ottenere il riconoscimento di una pretesa risarcitoria che si è rivelata infondata, la richiesta di riconoscimento dei relativi compensi non può che essere respinta. Ben diverso sarebbe il caso (che avrebbe condotto ad un accoglimento quantomeno parziale della richiesta) di attività stragiudiziale che abbia condotto al versamento spontaneo di somme da parte della controparte, o all'accoglimento anche parziale della domanda giudiziale.
Il motivo di appello si reputa fondato con esclusivo riferimento all'erronea valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine all'inadeguatezza della prova fornita dalla parte attrice appellante delle spese stragiudiziali, sì che, ad eccezione di tale aspetto della motivazione, la sentenza di prime cure merita di essere confermata.
L'infondatezza della pretesa giustifica la conferma anche della compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, non oggetto di impugnazione da parte dell'assicurazione appellata, non potendosi ritenere che la mera richiesta “con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfettario ed accessori di legge, del doppio grado” possa integrare richiesta di appello incidentale avverso la pronuncia impugnata dalla controparte.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto conto che l'appello è stato accolto con esclusivo riferimento ad un aspetto della parte motiva e che la sentenza è stata per il resto confermata, si reputa di disporre un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti anche per il presente grado di giudizio.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello con riferimento all'errata motivazione della sentenza rispetto alle spese stragiudiziali, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R.
pagina 6 di 7 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento parziale del motivo di appello, dispone che la motivazione della sentenza n.
5501/2023, depositata il 22.9.2023, in punto di spese stragiudiziali sia integrata come indicato in parte motiva;
2. rigetta per il resto l'appello proposto da avverso la sentenza pronunciata Parte_1
dal Giudice di Pace di Milano n. 5501/2023, depositata il 22.9.2023, con conseguente conferma per il resto della citata sentenza;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti nel presente grado di giudizio.
Milano, 18.4.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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