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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1494/2024
all'udienza del 11 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Andrea Indovino e Carlo Cudemo appellante-appellato incidentale E
Controparte_1
Avv. Marco Bertozzi appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3672/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4098/2020 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 euro 29.478,96, oltre accessori, quanto ad euro 23.442,41 (per differenze provvigioni maturate in forza del rapporto di agenzia intercorso fra le parti dal 10 marzo 2016 al 29 novembre 2018 e gli acconti a tale titolo percepiti) e quanto ad euro 6.056,55 (per il mancato pagamento di alcune fatture). Il eccepiva che la pretesa creditoria Pt_1 della committente non aveva tenuto conto delle provvigioni da lui maturate in forza dei cosiddetti “affari indiretti” (conclusi direttamente dalla società con il cliente Eurocolore srl nella zona a lui assegnata) previsti dall'art. 5 del contratto di agenzia del 22 febbraio 2016 e chiedeva pertanto al Giudice adito la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. In via subordinata, poi, assumendo che gli importi vantati dalla società opposta dovessero comunque essere quantificate al netto delle imposte versate dall'opponente ai competenti enti previdenziali e assistenziali, chiedeva accertarsi l'esatto importo del credito vantato da per i titoli di cui al decreto CP_1 ingiuntivo tenuto conto della somma complessiva, pari ad euro 10.595,06, versata per imposte dirette e indirette che andava decurtata dalla somma ingiunta. 2. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1
e motivando sulla sussistenza del suo credito.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma riteneva del tutto generici e sforniti di prova i fatti dedotti dal , stante anche la natura esplorativa Pt_1 dell'ordine di esibizione richiesto dallo stesso e l'assenza di idoneo riscontro probatorio a sostegno della pretesa avanzata dal ricorrente per la corresponsione in suo favore nella misura del 3% delle provvigioni a titolo di “affari indiretti”. Tuttavia, il primo Giudice revocava il decreto ingiuntivo a fronte dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente della somma di euro 6.056,55, e, per tale ragione, condannava il alla corresponsione, in favore di Pt_1 Controparte_1
della sola somma di euro 23.442,41.
[...]
4. Avverso la suindicata sentenza propone appello, formulando i Pt_1 seguenti motivi di gravame: 1) erronea qualificazione della domanda;
2) violazione di legge in rapporto agli artt. 1749 c.c. e 201 c.p.c. - mancata ammissione dell'ordine di esibizione e della c.t.u. contabile richiesta;
3) omessa valutazione della c.t.p. contabile depositata in primo grado e relativa alla determinazione dell'ammontare delle imposte versate dal sulla somma ingiunta. Pt_1
Chiede pertanto, in via preliminare ed istruttoria, disporsi ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. dei registri I.V.A. vendite della Controparte_1 relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e, all'esito, disporre C.T.U.
[...] contabile finalizzata alla determinazione del quantum provvigionale dovuto alla di;
nel merito, accertare e dichiarare, CP_2 Parte_1
l'esatto importo di tutte le provvigioni maturate in favore della
[...]
e, tenuto conto di tale importo, determinare le somme Controparte_3 rispettivamente dovute alle parti, condannando per l'eccedenza del maggior credito la parte che ne risulterà debitrice. In via subordinata, accertare l'esatto importo del credito vantato dall'opposta per i titoli di cui al decreto ingiuntivo tenuto conto della somma complessiva, pari ad €10.595,06, versata dall'opponente agli Enti e calcolata sulle provvigioni percepite oggetto di Controparte_4 ingiunzione e, per l'effetto, decurtare dalla somma ingiunta di €23.460,93 l'importo di €10.595,06.
5. Ritualmente evocata in giudizio – previa contestazione delle pretese attoree, richiedendone l'integrale rigetto – la società appellata propone appello incidentale
2 per erronea quantificazione da parte del Tribunale degli accessori spettanti sulle somme riconosciute. Infatti, si duole che il primo Giudice non abbia CP_1 condannato il anche al pagamento degli interessi, al tasso commerciale ex Pt_1
D.Lgs. n. 192/12, maturati sulla somma di euro 6.056,55 e ammontanti a euro 1.063,06.
6. All'odierna udienza, la causa è decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello principale è infondato.
Sono infatti destituiti di fondamento il secondo e il terzo motivo di appello, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, mentre – per quanto verrà esposto nei punti successivi – risulta irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che il Tribunale abbia qualificato, come compensazione, l'eccezione proposta dal relativa alla debenza, da parte della società di Pt_1 CP_1 provvigioni da conteggiare nel rapporto di credito/debito fra le parti.
7.1. La Corte osserva come correttamente il Giudice di prime cure abbia ritenuto esplorativo l'ordine di esibizione richiesto dall'odierno appellante. Si richiama al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale del preponente (v. Cass, sez lav. 26 aprile 2017 n. 10325). Sebbene tale onere di allegazione e di prova sia comunque coordinato con quanto disposto dall'articolo 1749 c.c., comma 3, ove si stabilisce che “l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”, secondo consolidata giurisprudenza, la funzione di strumento istruttorio assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione è prettamente residuale, potendo essere utilizzato solo qualora la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e qualora l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorativa (Cass 2017/10325, Cass. 14968/11 e Cass. n. 1372/02). 7.2. Nel caso di specie, la Corte evidenzia che, come riscontrato dalla documentazione prodotta in primo grado dalla società e mai oggetto di specifica contestazione da parte del lavoratore, la società I.V.A.S. – nel corso del rapporto lavorativo in esame – predisponeva ed inviava tempestivamente all'odierno appellante i conteggi delle provvigioni per le vendite concluse nella zona assegnatagli;
dunque, il veniva abitualmente informato ed aggiornato circa le Pt_1 provvigioni a lui spettanti ed era a conoscenza degli elementi in base ai quali le stesse venivano contabilizzate. Come espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18942/2024, Cass. n. 19319/2016 e Cass. n. 6493/2010) “l'agente può pretendere che sia esibita in giudizio la documentazione prevista dall'art. 1749 c.c. [solo] se la richiesta di esibizione «mirata» gli sia stata preclusa, nel corso del rapporto, dal preponente il quale sia venuto meno all'obbligo di consegnargli almeno ogni
3 trimestre l'estratto conto indicante le provvigioni maturate e gli elementi in base ai quali sono state calcolate”. Orbene, deve rilevarsi che il non ha dedotto, né tantomeno provato, di aver Pt_1 avanzato richiesta della rendicontazione alla preponente e/o che sia stata da questa negata;
inoltre, con riferimento alle provvigioni pretese, non ha affatto specificato per quali periodi e per quali affari le provvigioni non gli sarebbero state corrisposte. Tale mancanza conferma la valenza meramente esplorativa della richiesta ex articolo 210 c.p.c. e della conseguente CTU contabile. Entrambe le suindicate richieste avanzate dall'appellante, quindi, sono da considerarsi inammissibili alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati al punto 7.1. che precede. A diverse conclusioni – contrariamente a quanto affermato dall'appellante principale
– non può giungersi sulla base delle deposizioni rese dai testi e i Tes_1 Tes_2 quali nulla hanno riferito circa gli affari intercorsi fra la società e la società CP_1
Eurocolore. Né possono prendersi in considerazione le nuove (inammissibili in questo grado di appello) allegazioni relative ad altri affari indiretti conclusi dalla committente con i clienti (Centro del Colore e Centrocolore di Pomo Fabrizio) del territorio di Roma assegnato al . Pt_1
7.3. Per quanto poi concerne il motivo di appello relativo alla quantificazione delle somme, eventualmente dovute dal , al netto delle trattenute fiscali Pt_1 versate dallo stesso, la Corte rileva che tale pretesa è assolutamente infondata anche perché priva di qualsivoglia riscontro probatorio circa l'effettivo versamento degli oneri fiscali da parte dell'odierno appellante principale, non potendo certamente ritenersi utile a tal fine la C.T.P. contabile depositata in atti.
8. E' invece fondato l'appello incidentale avanzato dalla società CP_1
Al riguardo va rilevato che, fin dal ricorso per decreto ingiuntivo (in cui sono stati riconosciuti), la società ha chiesto la corresponsione degli interessi, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 192/2012 per le transazioni commerciali, relativamente alla somma di euro 6.056,55 dovuta dal per il pagamento della merce di cui alle fatture Pt_1 indicate in atti. Orbene, la somma di euro 6.056,55 è stata pagata dall'appellante principale e, pertanto, detratta dal Tribunale dal complessivo ammontare portato dal decreto ingiuntivo;
sulla predetta somma non sono stati però corrisposti gli interessi, che devono essere calcolati sulla base della normativa sopra richiamata e sono stati correttamente quantificati dall'appellante incidentale in euro 1.063,06, senza alcuna specifica contestazione della controparte. 9. Alla luce di tali considerazioni va respinto l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, deve condannarsi il anche al pagamento, in favore della Pt_1 società della somma di €1.063,06 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. CP_1
n.192/12.
10. La condanna dell'appellante principale al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
11. Si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante principale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per
4 il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna a corrispondere alla Parte_1 anche la somma di €1.063,06 a titolo di Controparte_1 interessi moratori ex D.Lgs. n.192/12; condanna l'appellante principale a rifondere alla società appellata le spese del grado, che liquida in €2.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante principale, le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11 aprile 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1494/2024
all'udienza del 11 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Andrea Indovino e Carlo Cudemo appellante-appellato incidentale E
Controparte_1
Avv. Marco Bertozzi appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3672/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4098/2020 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 euro 29.478,96, oltre accessori, quanto ad euro 23.442,41 (per differenze provvigioni maturate in forza del rapporto di agenzia intercorso fra le parti dal 10 marzo 2016 al 29 novembre 2018 e gli acconti a tale titolo percepiti) e quanto ad euro 6.056,55 (per il mancato pagamento di alcune fatture). Il eccepiva che la pretesa creditoria Pt_1 della committente non aveva tenuto conto delle provvigioni da lui maturate in forza dei cosiddetti “affari indiretti” (conclusi direttamente dalla società con il cliente Eurocolore srl nella zona a lui assegnata) previsti dall'art. 5 del contratto di agenzia del 22 febbraio 2016 e chiedeva pertanto al Giudice adito la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. In via subordinata, poi, assumendo che gli importi vantati dalla società opposta dovessero comunque essere quantificate al netto delle imposte versate dall'opponente ai competenti enti previdenziali e assistenziali, chiedeva accertarsi l'esatto importo del credito vantato da per i titoli di cui al decreto CP_1 ingiuntivo tenuto conto della somma complessiva, pari ad euro 10.595,06, versata per imposte dirette e indirette che andava decurtata dalla somma ingiunta. 2. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1
e motivando sulla sussistenza del suo credito.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma riteneva del tutto generici e sforniti di prova i fatti dedotti dal , stante anche la natura esplorativa Pt_1 dell'ordine di esibizione richiesto dallo stesso e l'assenza di idoneo riscontro probatorio a sostegno della pretesa avanzata dal ricorrente per la corresponsione in suo favore nella misura del 3% delle provvigioni a titolo di “affari indiretti”. Tuttavia, il primo Giudice revocava il decreto ingiuntivo a fronte dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente della somma di euro 6.056,55, e, per tale ragione, condannava il alla corresponsione, in favore di Pt_1 Controparte_1
della sola somma di euro 23.442,41.
[...]
4. Avverso la suindicata sentenza propone appello, formulando i Pt_1 seguenti motivi di gravame: 1) erronea qualificazione della domanda;
2) violazione di legge in rapporto agli artt. 1749 c.c. e 201 c.p.c. - mancata ammissione dell'ordine di esibizione e della c.t.u. contabile richiesta;
3) omessa valutazione della c.t.p. contabile depositata in primo grado e relativa alla determinazione dell'ammontare delle imposte versate dal sulla somma ingiunta. Pt_1
Chiede pertanto, in via preliminare ed istruttoria, disporsi ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. dei registri I.V.A. vendite della Controparte_1 relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e, all'esito, disporre C.T.U.
[...] contabile finalizzata alla determinazione del quantum provvigionale dovuto alla di;
nel merito, accertare e dichiarare, CP_2 Parte_1
l'esatto importo di tutte le provvigioni maturate in favore della
[...]
e, tenuto conto di tale importo, determinare le somme Controparte_3 rispettivamente dovute alle parti, condannando per l'eccedenza del maggior credito la parte che ne risulterà debitrice. In via subordinata, accertare l'esatto importo del credito vantato dall'opposta per i titoli di cui al decreto ingiuntivo tenuto conto della somma complessiva, pari ad €10.595,06, versata dall'opponente agli Enti e calcolata sulle provvigioni percepite oggetto di Controparte_4 ingiunzione e, per l'effetto, decurtare dalla somma ingiunta di €23.460,93 l'importo di €10.595,06.
5. Ritualmente evocata in giudizio – previa contestazione delle pretese attoree, richiedendone l'integrale rigetto – la società appellata propone appello incidentale
2 per erronea quantificazione da parte del Tribunale degli accessori spettanti sulle somme riconosciute. Infatti, si duole che il primo Giudice non abbia CP_1 condannato il anche al pagamento degli interessi, al tasso commerciale ex Pt_1
D.Lgs. n. 192/12, maturati sulla somma di euro 6.056,55 e ammontanti a euro 1.063,06.
6. All'odierna udienza, la causa è decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello principale è infondato.
Sono infatti destituiti di fondamento il secondo e il terzo motivo di appello, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, mentre – per quanto verrà esposto nei punti successivi – risulta irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che il Tribunale abbia qualificato, come compensazione, l'eccezione proposta dal relativa alla debenza, da parte della società di Pt_1 CP_1 provvigioni da conteggiare nel rapporto di credito/debito fra le parti.
7.1. La Corte osserva come correttamente il Giudice di prime cure abbia ritenuto esplorativo l'ordine di esibizione richiesto dall'odierno appellante. Si richiama al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale del preponente (v. Cass, sez lav. 26 aprile 2017 n. 10325). Sebbene tale onere di allegazione e di prova sia comunque coordinato con quanto disposto dall'articolo 1749 c.c., comma 3, ove si stabilisce che “l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”, secondo consolidata giurisprudenza, la funzione di strumento istruttorio assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione è prettamente residuale, potendo essere utilizzato solo qualora la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e qualora l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorativa (Cass 2017/10325, Cass. 14968/11 e Cass. n. 1372/02). 7.2. Nel caso di specie, la Corte evidenzia che, come riscontrato dalla documentazione prodotta in primo grado dalla società e mai oggetto di specifica contestazione da parte del lavoratore, la società I.V.A.S. – nel corso del rapporto lavorativo in esame – predisponeva ed inviava tempestivamente all'odierno appellante i conteggi delle provvigioni per le vendite concluse nella zona assegnatagli;
dunque, il veniva abitualmente informato ed aggiornato circa le Pt_1 provvigioni a lui spettanti ed era a conoscenza degli elementi in base ai quali le stesse venivano contabilizzate. Come espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18942/2024, Cass. n. 19319/2016 e Cass. n. 6493/2010) “l'agente può pretendere che sia esibita in giudizio la documentazione prevista dall'art. 1749 c.c. [solo] se la richiesta di esibizione «mirata» gli sia stata preclusa, nel corso del rapporto, dal preponente il quale sia venuto meno all'obbligo di consegnargli almeno ogni
3 trimestre l'estratto conto indicante le provvigioni maturate e gli elementi in base ai quali sono state calcolate”. Orbene, deve rilevarsi che il non ha dedotto, né tantomeno provato, di aver Pt_1 avanzato richiesta della rendicontazione alla preponente e/o che sia stata da questa negata;
inoltre, con riferimento alle provvigioni pretese, non ha affatto specificato per quali periodi e per quali affari le provvigioni non gli sarebbero state corrisposte. Tale mancanza conferma la valenza meramente esplorativa della richiesta ex articolo 210 c.p.c. e della conseguente CTU contabile. Entrambe le suindicate richieste avanzate dall'appellante, quindi, sono da considerarsi inammissibili alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati al punto 7.1. che precede. A diverse conclusioni – contrariamente a quanto affermato dall'appellante principale
– non può giungersi sulla base delle deposizioni rese dai testi e i Tes_1 Tes_2 quali nulla hanno riferito circa gli affari intercorsi fra la società e la società CP_1
Eurocolore. Né possono prendersi in considerazione le nuove (inammissibili in questo grado di appello) allegazioni relative ad altri affari indiretti conclusi dalla committente con i clienti (Centro del Colore e Centrocolore di Pomo Fabrizio) del territorio di Roma assegnato al . Pt_1
7.3. Per quanto poi concerne il motivo di appello relativo alla quantificazione delle somme, eventualmente dovute dal , al netto delle trattenute fiscali Pt_1 versate dallo stesso, la Corte rileva che tale pretesa è assolutamente infondata anche perché priva di qualsivoglia riscontro probatorio circa l'effettivo versamento degli oneri fiscali da parte dell'odierno appellante principale, non potendo certamente ritenersi utile a tal fine la C.T.P. contabile depositata in atti.
8. E' invece fondato l'appello incidentale avanzato dalla società CP_1
Al riguardo va rilevato che, fin dal ricorso per decreto ingiuntivo (in cui sono stati riconosciuti), la società ha chiesto la corresponsione degli interessi, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 192/2012 per le transazioni commerciali, relativamente alla somma di euro 6.056,55 dovuta dal per il pagamento della merce di cui alle fatture Pt_1 indicate in atti. Orbene, la somma di euro 6.056,55 è stata pagata dall'appellante principale e, pertanto, detratta dal Tribunale dal complessivo ammontare portato dal decreto ingiuntivo;
sulla predetta somma non sono stati però corrisposti gli interessi, che devono essere calcolati sulla base della normativa sopra richiamata e sono stati correttamente quantificati dall'appellante incidentale in euro 1.063,06, senza alcuna specifica contestazione della controparte. 9. Alla luce di tali considerazioni va respinto l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, deve condannarsi il anche al pagamento, in favore della Pt_1 società della somma di €1.063,06 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. CP_1
n.192/12.
10. La condanna dell'appellante principale al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
11. Si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante principale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per
4 il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna a corrispondere alla Parte_1 anche la somma di €1.063,06 a titolo di Controparte_1 interessi moratori ex D.Lgs. n.192/12; condanna l'appellante principale a rifondere alla società appellata le spese del grado, che liquida in €2.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante principale, le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11 aprile 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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