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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/08/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 419 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Sindaco, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Falcone;
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del Liquidatore legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pina Scigliano;
OPPOSTA
Oggetto: somministrazione;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere affidataria della gestione degli acquedotti regionali Controparte_1 della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili all'ingrosso a tutti gli Utenti/Comuni, Consorzi ed Enti calabresi, in forza della Convenzione stipulata in data 13.06.2023 con la Regione Calabria, come integrata dall'Accordo del 20.05.2004; che a sua volta, alla Regione Calabria le opere ed il servizio della disciolta Parte_2
(ex AS) erano stati trasferiti ex art. 6 della L. n. 183/1976, proseguendo
[...] il rapporto di fornitura idropotabile sulla base della Convenzione che a suo tempo la
[...]
aveva sottoscritto con il che pertanto Parte_2 Parte_1 CP_1
in forza della convenzione del 2003, ha la gestione della fornitura idropotabile
[...] anche per il Comune di con diritto della società di fatturare ed incassare il prezzo Pt_1
1 di cessione dell'acqua – ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.
10/2022 nei confronti del Comune di per il pagamento dei consumi idrici Pt_1 fatturati nel periodo compreso tra il secondo trimestre 2020 incluso ed il secondo trimestre
2021 incluso, per l'importo complessivo di € 153.849,74, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione il Parte_1 deducendo la mancanza di un contratto sottoscritto tra le parti avente forma scritta, posto che la pretesa azionata trae origine da una Convenzione del 13.6.2003 ed un successivo
Accordo Integrativo del 20 maggio 2004, entrambi sottoscritti dalla Regione Calabria e da
, che a suo dire non vincola l'Ente locale;
ha eccepito, in correlazione con la CP_1 prima doglianza, l'insussistenza di un impegno contabile registrato ed il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del con conseguente Pt_1 infondatezza della domanda;
ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture commerciali azionate, evidenziando l'illegittimità della fatturazione e dell'applicazione delle tariffe;
ha infine contestato la legittimità e la regolarità dei consumi contabilizzati da CP_1 eccependo il malfunzionamento dei misuratori, di cui ha dedotto l'obsolescenza e la non conformità alle disposizioni di legge.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, con riguardo al titolo della pretesa creditoria e alla titolarità del credito in capo a si evidenzia è versato in atti il contratto sottoscritto in data CP_1
17.10.1959 tra la ex AS ( ) ed il (all. 1 Parte_2 Parte_1 bis del fascicolo monitorio), avente ad oggetto la fornitura idrica in favore dell'ente locale.
Orbene, per effetto della Legge n. 183/1976, le opere realizzate con il finanziamento della
Cassa del Mezzogiorno sono state trasferite alle Regioni;
successivamente, la Regione
Calabria, con la Legge n. 10/1997, ha costituito la società mista per la CP_1 gestione della rete acquedottistica, e tale società, per effetto di una Convenzione stipulata in data 13 giugno 2003 è subentrata alla Regione Calabria nei rapporti di somministrazione.
Ne deriva che la società opponente è subentrata ope legis nei rapporti tra la ex Cassa del
Mezzogiorno ed il quale Comune convenzionato. Parte_1
Quanto precede assorbe ogni questione relativa alla dedotta insussistenza dell'impegno contabile registrato e al mancato riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del
2 atteso che è la stessa Convenzione a fondare il diritto di a Pt_1 CP_1 riscuotere il prezzo per la erogazione idrica all'ente locale.
Con riferimento alla congruità dei consumi fatturati, si osserva come in materia di contratti di fornitura di energia elettrica (assimilabile a quella dei consumi idrici;
arg. ex Corte appello Napoli n. 11/2024), per costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
28984/2023; n. 297/2020), l'utente ha l'onere di contestare il malfunzionamento dello strumento di rilevazione dei consumi, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Nella specie, il ha contestato la legittimità e la regolarità dei consumi Parte_1 fatturati da ed ha eccepito il malfunzionamento dei misuratori, deducendone CP_1
l'obsolescenza e la non conformità alle disposizioni di legge.
A sostengo di tali deduzioni, ha posto in evidenza talune anomalie nella rilevazione dei consumi con riferimento al periodo in contestazione, facendo rilevare che nel 2021 sono stati registrati consumi per oltre 490.003 m3 annui, di cui 90.880 m3 per la sola frazione
Corazzo, nella quale abitano meno di 300 abitanti ed in cui l'acqua fornita è sempre stata poca (come accertato anche da ditta specializzata) e di scarsa qualità, oltre che distribuita direttamente all'utenza, senza previo passaggio dal serbatoio comunale;
che, invece, con riferimento al serbatoio c.d. Alto Comunale 2 Uscita, nel periodo luglio/dicembre 2021, ha registrato consumi per 43.020 m3, mentre nello stesso periodo dell'anno CP_1
2010, ha registrato un consumo pari a 85.847 m3 (ossia più del doppio).
Orbene, anzitutto si rileva che i volumi idrici oggetto di fatturazione si rinvengono nei verbali di lettura dei contatori, sottoscritti anche da un incaricato del Parte_1
3 (v. doc. 12 allegato alla prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.), i quali mostrano la foto-lettura del display del contatore eseguita in contraddittorio.
Peraltro, a fronte delle contestazioni dell'opponente, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare il buon funzionamento dei contatori e, di conseguenza, la rispondenza dei dati registrati ai consumi effettivi.
Il Ctu, al fine di rispondere ai quesiti assegnati, si è recato in contraddittorio con le parti presso tutti gli impianti del Comune di (c.d. nodi), ove sono installati i misuratori Pt_1 idrici (ossia: a. Allaccio casa-famiglia; b. Serbatoio alto comunale;
c. Fontane pubbliche;
d.
Serbatoio basso;
e. Corazzo;
f. ), procedendo ad una rilevazione in ogni Tes_1 misuratore, dopo averne verificato la matricola, la tipologia e le caratteristiche tecniche.
Orbene, all'esito di accurate indagini, il Ctu pur riscontrando talune anomalie di erogazione con riferimento al punto a. Allaccio casa-famiglia (ove dal 2009 al 2023 ha rilevato dei picchi di erogazione non spiegabili e periodi in cui l'erogazione è stata nulla), e al punto b. Serbatoio alto comunale, non ha riscontrato anomalie nella funzionalità dei misuratori.
Le valutazioni del Ctu, sorrette da motivazione esaustiva e convincente, resistono alle osservazioni del Ct di parte opponente, cui il Ctu ha esaurientemente risposto in sede di relazione tecnica definitiva, precisando che non ha ritenuto opportuno procedere a verifiche strumentali con l'utilizzo di ultrasuoni, in quanto dall'analisi dei modelli cartacei e dall'elaborazione dei diagrammi relativamente ad un periodo di oltre 13 anni, non ha riscontrato anomalie di funzionamento, per cui un tale accertamento non sarebbe stato significativo;
il Ctu ha inoltre evidenziato che in alcuni punti di misurazione i contatori non sono più quelli del periodo contestato.
Ritenuta esaustiva la relazione del Ctu è stata disattesa l'istanza, formulata dall'opponente, di disporre una integrazione/rinnovazione della consulenza.
Da tutto quanto sopra esposto, accertato il buon funzionamento dei contatori, deve ritenersi che i consumi registrati da corrispondano ai consumi idrici effettivi. Controparte_1
Le doglianze dell'opponente in merito alle tariffe applicate dalla parte opposta devono essere disattese.
L'opposta ha infatti precisato, con argomentazioni non adeguatamente resistite dall'opponente, che: a) già prima che il Tar Calabria con sentenza n. 525/2016 annullasse il provvedimento regionale n. 6348/2013 (con cui la Regione Calabria aveva erroneamente
4 approvato le tariffe per gli anni 2010/2011), la Regione ha adottato il decreto n. 567/2015 con cui ha approvato la propria proposta tariffaria riferita a tutto il c.d. 1° periodo regolatorio (dal 2010 al 2015, e dunque riferita anche agli anni 2010/2011), applicando non già i criteri CIPE n. 117/2008, ma i criteri tariffari adottati da ARERA;
b) l'opposta non aveva mai applicato le tariffe erroneamente approvate dalla Regione con il decreto n.
6348/2013, ma ha provveduto dopo l'adozione del decreto regionale n. 567/2015 ad applicare esclusivamente le variazioni tariffarie ivi proposte, mediante il c.d. meccanismo del conguaglio successivo (positivo o negativo) stabilito sempre e solo dall'Arera, e per gli anni 2010/2011 ha emesso note di credito nei confronti degli utenti.
Non possono invece essere esaminate in questa sede le ulteriori doglianze relative alla illegittimità delle tariffe applicate da determinate, nella prospettazione CP_1 dell'opponente, in violazione della normativa applicabile.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito in casi analoghi (v. Trib. Catanzaro, sentt.
n. 866/2023; 671/2018), con argomentazioni che meritano condivisione, le eccezioni relative alla determinazione delle tariffe sono attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando nella previsione dell' art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), in quanto
“viene necessariamente in questione anche l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dell'an e del quantum delle relative tariffe, e non si discute semplicemente dell'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali da cui esse possano essere condizionate (cfr., in argomento, Sez. un. 9 dicembre 2008, n.
28868; e 17 marzo 2010, n. 6407). (Cass. SS.UU n. 3044/2013)”.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 10/2022, emesso in data
03.01.2022, che dichiara esecutivo;
5 - condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva, come per legge;
- pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'opponente.
Crotone, 06.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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