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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/09/2024, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito -Presidente
Dott.ssa Raffaella Brocca -Consigliere
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 519 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
già (P.I. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del suo Amministratore delegato dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Carlo Valente, giusta mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Viale e Pietro n. 11 Pt_1
appellante
e
DOTT. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, dall'Avv.
Giacinto Epifani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brindisi alla Via Sant'Angelo, n. 75;
nonché
1 (C.F. ) ed (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_2 Parte_5
), in proprio e nella qualità di eredi legittimi di e di C.F._3 Persona_1
(deceduta nel corso del giudizio di primo grado), rappresentati e difesi dall'Avv.to Persona_2
Giovanni Giorgino, in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Milano, Viale Pisa n. 37
nonchè
(C.F. , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_2
Generale pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vinci, giusta CP_3 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Parabita, Via Fratelli
De Jatta n. 24
nonché
(P.IVA ), in persona del Direttore Controparte_4 P.IVA_3
Generale e legale rappresentante pro-tempore dott. , rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avv. Lucrezia Morleo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Torre Santa NN (Br) alla Via Leanza n°30
nonché
P. IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_6 P.IVA_4 della società Dott.ssa n.q., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Nicola de Luca CP_7
e Grazia M. D'Aiello, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma Via dei Cerchi, 45
nonchè
C.F. E P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_5 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Coccioli e Mario Coccioli, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in alla Via Manzoni n° 32/D presso lo studio legale dell'Avv. Pt_1
Stefano Notarpietro
appellati
nonché
(C.F. ), in persona del Presidente del Controparte_9 P.IVA_6
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. , Controparte_10 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Galluccio Mezio, giusta procura alle liti, ed elettivamente domiciliata in Galatina, Via Martines n° 29
2 appellata e appellante incidentale
nonché
(P.I. ), in persona del procuratore pro tempore Controparte_11 P.IVA_7
Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Corrado, giusta mandato in atti, Controparte_12 ed elettivamente domiciliata in Muro Leccese, Via Malta, n. 5
appellata e appellante nel giudizio riunito R.G. n. 535/2022
nonché
Controparte_13
appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza collegiale del 14.05.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 3 lett. h) d.l. n.18/20.
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MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
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Con sentenza n. 1387/2022, pubblicata in data 11.5.2022, il Tribunale di Lecce, accogliendo in parte la domanda proposta con citazione del 5/11.01.2016 da e Persona_2 Parte_4 Parte_5
in proprio e quali eredi di , accertava e dichiarava la responsabilità concorsuale
[...] Persona_1 paritaria di e di nella determinazione del danno per Controparte_8 Controparte_9 cui è causa e, per l'effetto, condannava e in solido al Controparte_8 Controparte_9 risarcimento del danno in favore di ed , liquidato in euro 100.000, quali Parte_4 Parte_5 eredi legittimi di , da ripartire secondo le quote di successione;
in euro 92.000,00 Persona_1 ciascuno, per danno patito dai figli iure proprio; in euro 92.000,00 per danno subito da , Persona_2
3 liquidato a e in qualità di eredi di secondo le rispettive Parte_4 Parte_5 Persona_2 quote di successione, il tutto oltre interessi. Condannava poi il dr. a Parte_2 Parte_2 garantire e manlevare la da quanto questa era stata condannata a pagare in Controparte_9 forza della presente sentenza in favore di parte attrice;
condannava la e a CP_14 CP_11 manlevare e tenere indenne la da quanto questa era stata condannata a pagare in Controparte_8 forza della presente sentenza in favore di parte attrice. Il tribunale rigettava invece le domande risarcitorie proposte contro il Dott. e contro la ASL Lecce, nonché la domanda proposta dal dr. CP_1 CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_15
Ed invero.
Con atto di citazione del 05.01.2016 e in proprio e Persona_2 Parte_4 Parte_5 quali eredi di , agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali Persona_1
e non, patiti iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale e iure hereditatis per effetto del decesso del proprio congiunto, agendo nei confronti della dell'Asl di Lecce, della Controparte_8
e del dott. , al fine di sentirli dichiarare responsabili, tutti in via Controparte_9 Controparte_1 esclusiva e/o concorsuale, dei danni subiti dal prossimo congiunto a cagione di errori diagnostici e terapeutici in cui sarebbero incorsi i sanitari nel prestare cura ed assistenza al , affetto da Per_1 carcinoma uroteliale, ed in conseguenza dei quali si sarebbe verificato il decesso dello stesso. Chiedevano conseguentemente la condanna in solido tra loro, ovvero sulla base della percentuale di responsabilità riconosciuta a ciascuno in corso di causa, al pagamento della somma complessiva di € 1.961.119,00 ovvero di quella minore ritenuta di giustizia, oltre esborsi, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Assumevano invero che il proprio congiunto, affetto da neoformazione vescicale, era stato sottoposto a diversi interventi e ricoveri, sin dal 2010, dapprima presso l'Ospedale Vito Fazzi in e presso la Pt_1
e, successivamente, presso la Clinica Salus di Brindisi, curato in ciascuna Controparte_16 struttura dal medesimo medico specialista di fiducia dott. . CP_1
Rilevavano gli attori che il paziente non era stato trattato in modo corretto, in quanto la lettura dei vetrini era stata effettuata senza rilevare il carattere di gravità del tumore e che il medico aveva ignorato i fenomeni di recidiva, ponendo conseguentemente in essere interventi non adeguati alle reali condizioni del malato, senza coinvolgere nella cura un oncologo.
Nel corso del giudizio si costituiva la Asl di Lecce, denegando ogni profilo di responsabilità, nonché la per impugnare domanda di risarcimento formulata dagli attori sia in punto di Controparte_9 attribuzione delle responsabilità sia con riguardo alle singole poste risarcitorie reclamate ed alla quantificazione;
rilevando di avere commissionato la lettura dei vetrini al laboratorio di analisi cliniche chiedeva dunque di essere autorizzata alla chiamata in causa dello stesso a fini di garanzia. Allo Parte_2 stesso tempo, la spiegava domanda anche nei confronti del Cavaliere, laddove Controparte_9 fosse stata riconosciuta la propria responsabilità.
4 Il dr. si costituiva in giudizio contestando ogni addebito ed evidenziando di avere agito in CP_1 osservanza dei protocolli, sulla base delle diagnosi formulate dai laboratori, che avevano refertato i vetrini.
Chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti e, allo stesso tempo, di chiamare in garanzia ed e le cliniche e , CP_11 Controparte_17 CP_13 CP_8 CP_9 per essere dalle stesse manlevato e tenuto indenne in ipotesi di condanna.
Si costituiva la eccependo che la lettura dei vetrini era stata dalla stessa Controparte_8 commissionata alla e, contestando la propria responsabilità, chiedeva la chiamata in causa Parte_6 del proprio assicuratore , nonché della e del Dott. , per essere CP_11 Parte_6 CP_1 manlevata da ogni eventuale esborso.
Anche la si costituiva, evidenziando che, al tempo del prelievo, non era in corso una Parte_6 convenzione con la clinica sicché la lettura dei vetrini era stata effettivamente compiuta dal dott. CP_8
(dipendente della , ma al fuori dal proprio orario di lavoro e non in seno al Per_3 Parte_6 rapporto di dipendenza con la ASL.
Si costituiva la evidenziando che – al primo contatto con il paziente – il Controparte_15 CP_13 tumore di quest'ultimo era già in stato avanzato, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. si costituiva, su chiamata in garanzia del Dott. , rilevando che la polizza prevedeva la CP_18 CP_1 copertura solo per una eventuale condanna del medico alla manleva disposta dalla Corte dei Conti.
Si costituiva anche , eccependo l'inoperatività della polizza e chiedendo il rigetto della CP_11 domanda attorea.
Anche l' si costituiva in giudizio contestando analiticamente l'atto di Controparte_2 citazione con riferimento sia alla presunta negligenza dei sanitari dell'Unità Operativa Complessa di
Urologia del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di nel trattamento terapeutico svolto in favore del Pt_1
, che alle molteplici voci di danno e ai relativi criteri di quantificazione. Per_1
Si costituiva in giudizio la per ricostruire la storia clinica del paziente e affermare Controparte_8
l'assenza di ogni profilo di responsabilità a carico dei medici che lo ebbero in cura;
chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti del Prof. Dott. (per esperire azione di regresso), Persona_4 CP_14
(in quanto gli esami istologici sui prelievi era stati eseguiti avvalendosi del Servizio di Anatomia ed
Istologia dello Ospedale “A. Perrino” di Brindisi) ed (contrattualmente tenuta giusta CP_11 polizza per responsabilità civile).
Nel corso del giudizio decedeva la signora e, a seguito di rituale dichiarazione, gli altri Persona_2 due attori, figli ed eredi della medesima, si costituivano in prosecuzione.
La causa veniva istruita mediante indagini peritali medico - legale di scienza affidate al Collegio composto da Dott. (medico legale), Dott. (anatomopatologo) e Dott. Persona_5 Persona_6 Persona_7
(Urologo).
[...]
5 All'esito, il giudice di prime cure, dopo aver ripercorso la storia clinica del paziente, nonché dopo aver richiamato i principi cardine in materia di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, secondo cui incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, spettando, invece, alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, riconosceva la legittimazione attiva dei . Per_1
Ciò premesso, il Tribunale, accogliendo le conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU, escludeva la responsabilità della Asl di Lecce, avendo il nosocomio reso, in occasione del primo ricovero, una corretta diagnosi, rilevando la presenza di un tumore di alto grado, non infiltrante, come poi emerso nel corso della perizia;
ravvisava invece l'erroneità delle refertazioni di tumore di “basso grado” compiute in occasione dei ricoveri successivi. Conseguentemente, il Tribunale dichiarava la responsabilità concorsuale paritaria della e della e, per esse, dei laboratori di analisi cui Controparte_9 Controparte_8 dette strutture avevano esternalizzato l'esame dei campioni isto-patologici, rispettivamente il Laboratorio
P. e l' ritenendo invece la condotta del Dott. esente da censure, per Parte_2 Parte_6 CP_1 avere sempre agito il medico in conformità al quadro diagnostico – se pure errato- derivante dalla non corretta lettura dei vetrini. Il tribunale rigettava, pertanto, nei confronti del dr. non solo la CP_1 domanda attorea, ma anche quella di manleva presentata dalle singole strutture presso cui il medico aveva operato, ritenendo assorbite le eccezioni proposte dalle Compagnie assicurative del medico chiamate in malleva. Il giudice di prime cure rigettava anche la domanda proposta nei confronti della CP_15
ove il paziente era giunto in condizioni critiche, non potendo ravvisarsi un contributo
[...] CP_13 causale della predetta struttura nella determinazione del danno.
Ciò posto, escluso in ossequio a quanto emerso dall'accertamento peritale, un danno per la perdita della vita, mancando la prova del nesso causale tra condotta chirurgica e la morte di , il Persona_1
Tribunale riconosceva invece il danno da perdita di chance di sopravvivenza, in via gradata richiesto iure hereditatis, che liquidava in via equitativa, secondo le tabelle di Milano, nell'importo di € 100.000,00, tenuto conto dell'età avanzata del e dell'aggressività del tumore. Per_1
Parimenti, il giudice, disattendeva la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale tout court in capo ai familiari, non essendo stata raggiunta la prova che il sarebbe sopravvissuto Per_1
– o sarebbe sopravvissuto per maggiore tempo – se la diagnosi fosse stata corretta, nonché quella di risarcimento del danno da agonia in difetto dei presupposti, ma riconosceva ai congiunti un danno da perdita di chance del rapporto parentale, che liquidava, in via equitativa e secondo le tabelle di Milano, nell'importo di € 92.000,00 per ciascun congiunto.
Le spese di lite seguivano la soccombenza. In particolare, le spese venivano riconosciute in favore degli attori e a carico delle convenute responsabili. Parimenti, le spese delle parti convenute rispetto alle quali veniva esclusa la responsabilità erano poste a carico della parte attrice. Le spese di lite del dr. CP_1
6 venivano poste a carico di tutte le parti che avevano presentato domanda contro costui, inclusa la domanda di rivalsa. Le spese di lite tra il dr. e le Compagnie assicuratrici venivano interamente CP_1 compensate;
quelle della poste a carico del dr. ; le spese di lite Controparte_15 CP_1 delle convenute soccombenti rispetto alla domanda attorea venivano poste a carico dei terzi chiamati condannati alla relativa manleva.
Le spese di CTU venivano disposte a carico dei soccombenti e CP_14 Controparte_19
quali responsabili del danno.
[...]
->>
Con atto di citazione notificato il 15.06.2022 (già ha Parte_1 Parte_2 proposto appello, con istanza di sospensione della provvisoria esecutività, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il danno da perdita di chance pur in difetto di prova che in assenza dell'errore diagnostico il paziente sarebbe sopravvissuto più a lungo, nonché senza specificare le alternative terapeutiche cui sarebbe stato possibile ricorrere. In particolare, assume l'appellante, il Tribunale, che si è limitato a riprodurre acriticamente le conclusioni rassegnate dai CTU, senza, peraltro, valutare le risultanze del CTP, ha omesso di considerare che il paziente fu sottoposto alla prescritta immunoterapia endovescicale con BCG, salvo poi rifiutarsi di eseguire il ciclo terapeutico per una grave intolleranza, ragion per cui nemmeno ulteriori cure alternative o differenti sarebbero state praticabili.
b. Erroneità della sentenza nella parte in cui dapprima ha escluso il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale salvo poi, in maniera contradittoria, riconoscere tale voce di danno iure proprio in favore dei parenti pur in assenza di domanda.
c. Erroneità della sentenza nella parte in cui liquida il danno, sia a titolo ereditario sia iure proprio, in maniera eccessiva, laddove, invece, avrebbe dovuto limitarlo poiché, quanto al primo, si trattava di soggetto anziano e portatore di tumore che lo avrebbe senz'altro portato a morte, mentre, quanto al secondo, deduce l'erroneità del criterio di riferimento utilizzato dal Tribunale poiché parametrato sulle tabelle milanesi di commisurazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Ritualmente costituito, il Dott. eccepisce l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello; nel CP_1 merito, respinge ogni addebito, avendo agito in maniera conforme alle leges artis ed ai precetti di diligenza professionale, rilevando la mancanza di prova del nesso causale tra condotta chirurgica e la morte di
. Chiede, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza. Persona_1
e costituiti anche in tale fase di giudizio, eccepiscono, in via preliminare, Parte_4 Parte_5
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c; nel merito, resistono rilevando
7 l'infondatezza delle censure, riproponendo, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
La , costituita in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, la riunione al Controparte_2 presente giudizio n. 519/2022 R.G. di quello recante n. 535/2022 R.G., instaurato a seguito dell'impugnazione della medesima sentenza da L'appellata conclude poi per la conferma CP_11 dell'impugnata sentenza in relazione a tutte le motivazioni e relativi capi concernenti la radicale assenza di responsabilità della ASL Lecce, riproponendo, in ogni caso ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado. Con L' costituita in giudizio, aderisce integralmente alle censure avanzate dall'appellante, Parte_6 reiterando le difese spiegate in primo grado.
La ritualmente costituta in giudizio, ha proposto appello incidentale Controparte_20 per i seguenti motivi:
1. Il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il rapporto di causalità tra l'errore diagnostico compiuto dagli anatomopatologi del Laboratorio dott. Parte_2
e la perdita di chances da parte del paziente di poter fruire delle cure al tempo
[...] conosciute e forse di vivere più a lungo di quanto in effetti ha vissuto: la si duole CP_9 che il Tribunale abbia ritenuto provato la circostanza secondo cui la corretta diagnosi dei preparati istologici avrebbe consentito al di usufruire delle cure migliori al tempo conosciute o di Per_1 vivere più a lungo, laddove, invece, difetta la prova che una corretta diagnosi avrebbe implicato diverse prospettive di vita, tenuto anche conto della avanzata età del paziente
2. Il Tribunale ha poi errato nel riconoscere la posta di danno relativa alla perdita di chance degli attori di poter avere un rapporto parentale con il sig. più lungo di Persona_1 quello effettivo: la deducente lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance in mancanza di qualsiasi domanda avanzata dagli attori, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art 112 c.p.c. Ad ogni buon conto, assume la che il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita della CP_9 speranza da parte degli attori di poter proseguire nel rapporto parentale non può essere riconosciuto poiché non vi è prova del rapporto causale tra l'errore nella diagnosi dei preparati istologici e l'evento di danno sia che esso sia rappresentato dalla perdita di possibilità del paziente di avere cure migliori o una più lunga durata della vita e sia che sia costituito della perdita di chance dei prossimi congiunti del di poter proseguire il rapporto di parentela con il Per_1 proprio parente.
3. In via subordinata, la sentenza merita censura anche con riguardo alla quantificazione dei danni, che così come effettuata dal Giudice del primo grado è eccessiva ed è stata determinata secondo modalità errate: l'appellante contesta il criterio di tabelle del Tribunale
8 di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni personali e da perdita del rapporto parentale, per poi procedere ad una diminuzione dei valori tabellari, senza tenere conto del recente orientamento giurisprudenziale (ordinanza del 12-02-2020 n. 12928) che, invece, ritiene che la quantificazione del danno debba essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, escludendo il ricorso ai criteri previsti nelle tabelle in uso per la liquidazione del danno alla persona o del danno da perdita del rapporto parentale.
In subordine ai primi due motivi di appello incidentale, si chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Lecce, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e procedendo ad una valutazione equitativa del danno da perdita di chances svincolata dai criteri tabellari, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, voglia significativamente ridurre l'importo risarcitorio riconosciuto agli aventi diritto dal primo Giudicante. In subordine ai primi due motivi di appello incidentale proposti, l'appellata chiede la conferma del capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellante a Parte_1 garantire e manlevare per ogni somma che fosse condannata a pagare ai Controparte_9
, in proprio e quali eredi di e . Per_1 Persona_2 Persona_1
La costituita ritualmente in giudizio, ribadisce quanto eccepito, dedotto e Controparte_8 richiesto in primo grado con riferimento alla operatività della polizza assicurativa ex CP_21
poi transitata immutata in .
[...] CP_11
costituitasi quale avente causa di ritenendo che Controparte_6 Controparte_22
l'appello è stato proposto in ordine ad aspetti della sentenza impugnata che non attengono alla responsabilità del dott. (chiamante in causa di , chiede la conferma CP_1 Controparte_23 della sentenza impugnata, reiterando le difese già svolte in primo grado.
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Avverso la medesima sentenza proponeva tempestivamente appello, con atto notificato in data
24.6.2022 anche la Compagnia censurandola nel merito per i seguenti motivi: Parte_7
- Infondatezza della condanna solidale e paritaria di ed CP_14 Parte_7 in relazione alle domande di manleva e garanzia proposte dalla Controparte_8
l'appellante lamenta che il Tribunale, in maniera contradditoria rispetto a quanto affermato nella parte motiva della sentenza, nel dispositivo abbia condannato, peraltro senza graduazione e con solidarietà, e a manlevare e tenere indenne nonché CP_11 CP_14 Controparte_8
a rifondere le spese di lite alla stessa, laddove, invece, è la che deve tenere indenne Parte_6
e manlevare integralmente di ogni esborso in favore degli attori. La circostanza, Controparte_8 assume l'appellante, che abbia contratto una polizza assicurativa con Controparte_8 CP_11 non modifica il pieno diritto di rivalsa nei confronti della unica responsabile Parte_6
9 riconosciuta dal Tribunale, ragion per cui l'obbligo di manleva e di rivalsa non si intende in solido con . CP_11
- Riconoscimento del danno e degli importi risarcitori iure hereditatis e iure proprio: la deducente contesta che il Tribunale abbia riconosciuto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e ciò sulla base di una errata lettura delle risultanze istruttorie. Invero, nella fattispecie in esame, assume l'appellante, i CC.TT.UU hanno escluso la possibilità di affermare, alla luce del criterio “più probabile che non”, che le modalità e i tempi del decesso si sarebbero modificate, avendo solo riferito che, in presenza di una corretta lettura, si sarebbero potute praticare le cure adeguate alla natura effettiva della patologia. Pertanto, non si tratterebbe di perdita di chance, ma di lesione del diritto di autodeterminazione, per il cui risarcimento non è stata proposta alcuna domanda. L'appellante contesta poi i criteri determinativi del danno, trattandosi, nel caso del danno iure hereditatis, di una scelta arbitraria non corrispondente ad alcuna valutazione contenuta in CTU, mentre, con riferimento al danno iure proprio degli eredi, di una determinazione rapportata alla valutazione del danno da morte e, ciò nonostante, l'assenza di un nesso causale tra danno ed evento morte, nonché in difetto di prova di tale voce di danno.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_15
La Corte, con provvedimento del 04.11.2022, riuniva il giudizio R.G. 535/2022, instauratosi a seguito dell'impugnazione proposta da a quello iscritto al n. R.G. 519/2022, promosso da CP_11
e quindi con successiva ordinanza del 18.11.2022 sospendeva la provvisoria esecutività Parte_1 della sentenza impugnata.
La causa, quindi all'udienza del 23.05.2023, è stata riservata in decisione. All'esito, con sentenza non definitiva, n. 742/2023, pubblicata in data 22.09.2023, la Corte d'Appello di Lecce, dichiarata la contumacia della e disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità Controparte_15 dell'impugnazione ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito così statuiva
1. << Accoglie, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, l'appello incidentale di
[...]
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la Controparte_20 domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dagli attori in primo, Parte_4
e anche quali eredi di con conseguente assorbimento di ogni Parte_5 Persona_2 altra censura sul punto contenuta sia nell'appello principale che in quello riunito;
2. Accoglie per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione l'appello di (riunito) CP_11
e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata, dispone che - integrata la sentenza come in motivazione - il capo f) del dispositivo sia conseguentemente sostituito con la “ condanna di
o, in alternativa, di a mallevare e tenere indenne di Parte_6 CP_11 Controparte_8 quanto questa è stata condannata a pagare in forza della presente sentenza in favore di parte attrice”, rigettandolo invece con riferimento al capo g);
10 La corte accoglieva il secondo motivo di appello incidentale. Invero, richiamando recenti arresti di legittimità in tema di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione di un prossimo congiunto, in forza dei quali la domanda di ristoro di tale voce di pregiudizio in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura, deve essere formulata in maniera esplicita, la Corte riteneva che il primo giudice si fosse espresso in ordine ad una domanda mai formulata, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Gli eredi , nell'atto di citazione di primo grado, avevano domandato solo il Per_1 ristoro del danno da lesione del rapporto parentale e del danno morale strettamente inteso, ma, con riferimento al danno iure proprio sofferto dai congiunti, non veniva formulata alcuna richiesta risarcitoria per la perdita di chance per cui la Corte disattendeva integralmente la pretesa degli attori di risarcimento del danno “iure proprio”.
Il Collegio accoglieva altresì il primo motivo di appello proposto da nel giudizio CP_11
n.535/2022 a questo riunito, considerato che l'accoglimento della domanda di malleva della CP_8 anche nei confronti della aveva indotto il primo giudice a pronunciare in dispositivo
[...] CP_11 condanna di e della senza graduazione e con solidarietà, a manlevare e tenere CP_11 CP_24 indenne di ogni esborso in favore degli attori, ponendo erroneamente sullo stesso Controparte_8 piano due rapporti contrattuali invece differenti per natura e per disciplina. Invero, l'obbligo di garanzia scaturiva, per la dal rapporto contrattuale intercorrente con la mentre, CP_14 Controparte_8 per dal contratto di assicurazione. Conseguentemente, considerato che la aveva CP_11 CP_24 posto in essere la condotta materiale fonte del danno (errata lettura dei vetrini), giusta incarico della
[...]
su di essa gravava l'obbligo di corrispondere agli aventi diritto le somme riconosciute in CP_8 sentenza. Viceversa, la posizione di garanzia della è solo alternativa ed eventuale, nel senso che, CP_11 in caso di esborso degli importi da parte della compagnia in favore dell'assicurata, l' può comunque CP_11 agire in rivalsa nei confronti della quale responsabile del danno. Ciò posto, la Corte, in riforma CP_24 della sentenza impugnata, condannava o, in alternativa, alla manleva nei confronti CP_24 CP_11 della . CP_8
Quanto poi alle altre censure proposte dall'appello principale, da quello incidentale e da quello riunito di afferenti all'avvenuto riconoscimento di un danno da perdita di chance iure hereditatis e sulla CP_11 sua quantificazione e liquidazione da parte del tribunale, la Corte riteneva opportuno disporre un supplemento di indagine peritale al fine di comprendere in quali termini e con quali modalità, in assenza di errore diagnostico, si sarebbe verificata una più lunga durata della vita, essendo necessaria la prova del danno da perdita di chance, ossia la dimostrazione della esistenza della possibilità perduta, da valutarsi in termini di probabilità, nonché dell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno. La causa veniva quindi rimessa sul ruolo.
11 Con ordinanza del 22.09.2023, la Corte disponeva richiamarsi i CC.TT.UU componenti del collegio peritale del primo grado (il dott. il dott. ed il dott. Persona_6 Persona_7 Per_5
) per rendere i necessari chiarimenti.
[...]
La causa, all'udienza del 14.05.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. L'oggetto del presente giudizio, all'esito delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 742/2023 emessa dalla Corte in data 22.9.2023, resta circoscritto alla disamina delle sole doglianze introdotte dall'appello principale, da quello incidentale e da quello riunito di afferenti all'avvenuto CP_11 riconoscimento di un danno da perdita di chance iure hereditatis e sulla sua quantificazione e liquidazione da parte del tribunale ed in relazione alle quali è stato disposto ed espletato il supplemento di c.t.u. medico legale.
Dette censure meritano dunque trattazione congiunta e vanno esaminate alla luce delle conclusioni dei cc.tt.uu. rese in appello che appaiono convincenti e sono condivise dal Collegio, essendo frutto di una attenta ed accurata disamina della questione medico legale, e non essendo state oggetto di pregnanti e significative contestazioni in questa sede
Giova premettere che il danno da perdita di chance deve intendersi come “il sacrificio della possibilità di un risultato migliore”. La chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze - per omesso e/o ritardato trattamento terapeutico, dovendosi valutare se sussisteva ex ante la possibilità di un diverso percorso diagnostico e terapeutico che consentisse una diversa progressione della malattia e eventualmente una maggiore sopravvivenza in vita.
Così Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, n.12928.
Nella sentenza n. 742/2023 questo Collegio si era così espresso in relazione al riconoscimento del danno da perdita di chance: << Occorre quindi la prova del danno da perdita di chance, che si sostanzia nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità; nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica;
dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità, mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico - è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata;
l'illecito prefigurato, sul piano strutturale, è costituito, pertanto da un nesso causale certo a fronte di un evento (la guarigione o altro) incerto, e non già da un nesso causale incerto (di cui si invoca l'accertamento) a fronte di un evento di
12 danno certo”. ( Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n.32639. Cassazione civile sez. III, 05/09/2023,
n.25910).
Ciò posto, se nella specie l'errore diagnostico in sede di esame istologico sui vetrini ha determinato quale diretta conseguenza una terapia che non era adeguata alla situazione reale del paziente e che quindi – stando alla relazione peritale - diversamente “ il paziente avrebbe avuto comunque notevoli chance di non andare incontro a ripetizioni a distanza e quindi di ottenere sopravvivenza significativamente più lunga”, è necessario, tuttavia, al fine di decidere verificare in quali termini, e con quali modalità si sarebbe avuta una “sopravvivenza significativamente più lunga” del ”. Se infatti la condotta del sanitario Per_1 ha provocato un evento dannoso di natura incerta, tale incertezza eventistica è risarcibile equitativamente, configurandosi quale danno da “perdita di chance di sopravvivenza”. Ai fini della risarcibilità di tale tipologia di danno è necessario dimostrare il nesso causale, secondo i comuni criteri civilistici che richiedono una prova inequivocabile della relazione tra l'azione del professionista e l'evento incerto.
Il disposto supplemento di indagine peritale era dunque proprio volto a chiarire il senso e la portata della affermazione, di cui alla relazione peritale di primo grado, secondo cui, in assenza del rilevato errore diagnostico in sede di esame istologico sui vetrini, il paziente avrebbe avuto comunque consistenti chance di ottenere una “sopravvivenza significativamente più lunga”. La portata di tali conclusioni è comunque sufficiente ad integrare la prova di un nesso eziologico certo e non meramente probabilistico fra errore diagnostico e perdita della vita. Giova ricordare che, alla luce dei più recenti arresti della SC ( vedi
Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851), in caso di decesso del paziente a causa di un errore diagnostico e terapeutico, il danno da perdita di chance di sopravvivenza potrà essere risarcito iure hereditario qualora vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma al contempo vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole ha cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo.
Alla luce di tali considerazioni era dunque necessario che le conclusioni dei cc.tt.uu. fossero ulteriormente indagate ai fini del riconoscimento del ristoro richiesto dagli eredi del de cuius, al fine di accertare se effettivamente l'errore diagnostico aveva precluso con certezza la possibilità di vivere più a lungo e se la entità di detta “sopravvivenza significativamente più lunga” del era in termini temporali Per_1 apprezzabile e seria, tenendo conto anche delle effettive condizioni generali del paziente.
I cc.tt.uu., all'esito di una compiuta rivalutazione della fattispecie, in base alla documentazione medica in atti e alla letteratura scientifica più recente ed affidabile, hanno concluso nel senso che il , che Per_1 ha avuto dopo la diagnosi omessa e/o errata una sopravvivenza di 4 anni ( la diagnosi è del 2010 ed il decesso è occorso nel 2014), se invece fosse stato sottoposto al trattamento sanitario adeguato, ove la diagnosi fosse stata corretta e tempestiva, avrebbe avuto una sopravvivenza di 5 anni: il danno subito dal paziente consisterebbe quindi in una riduzione della vita di un anno, sempre salva comunque la eventualità di una sopravvivenza anche più lunga, non essendovi elementi “ per escludere” tale evenienza.
13 Tali conclusioni rendono sussumibile il danno subito dal nell'ambito del danno da perdita di Per_1 chance di sopravvivenza, perché permane l'incertezza eventistica alla base di quest'ultima categoria di danno. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è oggetto di valutazione quando l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza della possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che il danno sia riconducibile eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente. Integra evento di danno risarcibile la perdita della possibilità di ottenere un miglior risultato soltanto se tale perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente ( Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28993)
Gli esiti della c.t.u. nella misura in cui ammettono la eventualità di un sopravvivenza anche maggiore di un anno, determinato solo su base puramente statistica, consentono di ritenere la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, per la perdurante incertezza sulla possibile durata della vita, pur potendo questa ricondursi con elevata probabilità ad un solo anno. L'apprezzabile probabilità di vita per un arco temporale di almeno un anno, salvo l'eventualità di una maggiore durata, integra la perdita concreta di conseguire un vantaggio apprezzabile, serio e consistente che è il presupposto per il riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Con recentissima pronuncia la Cassazione civile (sent. sez. III, 27/07/2024, n.21045) ribadisce che “Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale.” Considerato che comunque “ in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una semplice aspettativa, ma la concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato o un certo bene, suscettibile di valutazione autonoma dal punto di vista giuridico ed economico, la sua perdita costituisce un danno concreto e attuale. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento per la perdita di "chance" è ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, che si basa sull'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventuale” ( così anche
Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, n.17821).
Resta quindi confermato e non intaccato dalle censure svolte negli appelli in esame il passaggio della motivazione in cui il giudice riconosce il diritto al risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza, richiesto iure hereditatis.
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2. Appare invece convincente la censura che investe la entità della liquidazione di questo pregiudizio.
Il tribunale ha liquidato il danno applicando i parametri tabellari del danno biologico, considerando una percentuale di invalidità del 40% e l'età del danneggiato (72 anni) e decurtando il valore ottenuto di un
14 60% in considerazione della natura meramente potenziale nonché del grado di probabilità della maggiore sopravvivenza, per ragioni non riconducibili all'operato del medico. Tale criterio non è corretto, neppure come base per operare la liquidazione equitativa, cui tale tipologia di danno è soggetta, perché il richiamo al biologico non è pertinente e perché la riduzione del 60% è assolutamente arbitraria. La chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va invece risarcito, equitativamente, ex art. 1226 c.c., ma la liquidazione deve essere fatta dal giudice tenendo conto dell'età e delle patologie complessive di cui soffriva il de cuius e deve ovviamente e ragionevolmente essere minore a quella minima prevista per il danno della perdita della vita stessa.
Ciò premesso, rileva il Collegio che, sulla base degli esiti della c.t.u. medico legale, pur permanendo l'incertezza della perdita subita, per la eventualità di una sopravvivenza anche maggiore di un anno, la peculiarità della vicenda risiede nel fatto che la sopravvivenza è stata – se pure su base statistica – comunque soltanto di un anno come riferito dai c.t.u. e che da tale dato certo non possa tuttavia prescindersi ai fini della liquidazione del pregiudizio sofferto, sicché appare più adeguato e corretto al caso in esame utilizzare, come criterio di massima per orientare la equità della valutazione del danno, le tabelle di Milano 2022 in materia di premorienza, che forniscono una valutazione della perdita di un anno di vita. La analogia fra le situazioni giustifica l'uso di tale criterio di partenza, quindi, considerata l'età al tempo della scoperta della malattia (72 anni) e l'età al momento del decesso ( 77 anni), applicando le Tabelle di Milano per il danno da premorienza, nella versione aggiornata all'anno 2022, e considerando
- secondo quanto riscontrato dalla CTU medico-legale, in primo grado – che il riportò danni Per_1 fisici in una percentuale pari al 40 % di danno biologico permanente, come indicato anche in sentenza dal tribunale ( che sul punto non è stata oggetto di alcuna censura, divenendo definitiva), la somma corrispondete alla perdita di un anno di vita - parametrato sulla perdita anticipata del primo anno di vita
- è pari ad euro 13.585,00 calcolata per una invalidità permanente del 40% ed una possibile esistenza in vita per un anno dopo il decesso. Tale importo, da assumere solo come mero criterio, va opportunamente maggiorato fino al 20%, considerata la peculiarità della fattispecie e la sua diversità dal danno da premorienza, nonché la eventualità di una sopravvivenza anche maggiore di un anno, ma certamente, con la medesima evidenza probabilistica, anche inferiore ad un anno, adeguatamente considerata anche la durata della vita media di un individuo di sesso maschile ( 80 anni nel 2015 ).
Può dunque, in accoglimento dei gravami, essere liquidata a titolo di danno da perdita di chance di sopravvivenza la somma complessiva di € 16.000,00.
Detta somma, già conteggiata all'attualità, va maggiorata solo degli interessi legali maturati su detto importo, devalutato al 2014 (data del decesso) e annualmente rivalutato dal 2014 fino alla presente
15 sentenza. Con decorrenza dalla presente sentenza poi la somma liquidata – che diviene credito di valuta
- va maggiorata solo degli interessi legali maturati fino al soddisfo.
Consegue, in riforma della sentenza appellata, il parziale accogliento dell'appello e la rideterminazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis in € 16.000,00, in luogo della somma di € 100.000,00 liquidata in sentenza.
L'onere di tale esborso permane – in difetto di censura sul punto – in capo alla e Controparte_9 alla con responsabilità concorsuale paritaria e, per esse, dei laboratori di analisi cui Controparte_8 dette strutture avevano esternalizzato l'esame dei campioni isto-patologici, condannate in primo grado alla malleva.
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3. Resta ferma la sentenza in relazione a tutte le altre statuizioni su tutte le domande di malleva ed ai capi della stessa, che non sono stati oggetto di censura in questo grado.
Tutte le altre censure restano assorbite.
Ferma la regolamentazione della spese di lite di primo grado in favore del dr. , e quelle fra il dr. CP_1
e le Compagnie di Assicurazione, nonchè fra il dr. e la e la CP_1 CP_1 CP_8 CP_13 condanna degli attori alle spese di favore di ASL Lecce, contenute ai capi e) - g) - i)- j)- l)- n) del Per_1 dispositivo della sentenza di primo grado, posto che le relative statuizioni, non oggetto di alcuna censura, sono indipendenti dal decisum della Corte in sede di gravame, sicché, ormai definitive non consentono alcuna modifica da parte del Collegio. In particolare resta ferma anche la condanna di
[...]
– oggi – alle spese di primo grado in favore della , di Parte_2 CP_25 Controparte_9 cui al capo e) nonché la condanna di e di in solido alla refusione delle spese di lite CP_14 CP_11 sostenute in giudizio dalla di cui al capo g) del dispositivo, in quanto corrette, in Controparte_8 applicazione dei criteri di causalità e soccombenza, stante l'esito vittorioso della lite introdotta con le due rispettive distinte domande di malleva ( definite dai capi d) ed f ) del dispositivo )
Quanto invece al rapporto processuale fra gli appellati , e Per_1 Controparte_9 CP_8
l'accoglimento ancorché parziale dell'appello principale e di quello incidentale nonché per quanto
[...] di ragione di quello riunito, impone alla Corte, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, di ridefinire le spese di lite relative al doppio grado del giudizio, alla luce dell'esito complessivo della lite. Il giudice d'appello, invero, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016,
n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le spese del doppio grado, quindi, fra gli eredi e la e la Per_1 Controparte_8 [...] possono essere compensate per 2/3, stante l'esito parzialmente vittorioso dell'appello, Controparte_9
16 la parziale reciproca soccombenza su alcune domande e la consistente riduzione degli importi liquidati in favore dei danneggiati;
nel resto, le spese vanno poste a carico delle parti ( e della Controparte_9
prevalentemente soccombenti e sono liquidate come in dispositivo nella misura Controparte_8 massima della tariffa applicabile alla controversia in base al valore dichiarato del giudizio ( € 142.000,00), in considerazione della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e della pluralità della parti.
Ferma la statuizione sulla spese di primo grado, vanno invece poste a carico della le spese CP_14 di lite di parte vittoriosa nel giudizio di appello n. 535/2022 riunito, con riferimento alla CP_11 posizione oggetto di definizione nella sentenza non definitiva n. 742/2023. Le stesse sono liquidate nella misura minima della tariffa applicabile in base al valore dichiarato del giudizio in ragione della marginalità della quesitone prospettata.
In considerazione della posizione processuale di tutte le altre parti pur costituite in di appello, in relazione ai motivi di gravame ed alle statuizioni oggetto di censura, le spese del presente grado possono invece essere interamente compensate fra le stesse.
Non occorre provvedere infine sulle spese di lite di questo giudizio per rimasta Controparte_15 contumace.
Resta confermata infine la sentenza che ha definitivamente posto a carico di e del CP_14 [...]
– oggi - le spese della c.t.u. di primo grado, in ragione della accertata Parte_2 CP_25 responsabilità di detti soggetti, a cui carico vanno poste anche, in via definitiva ed in solido, le spese della c.t.u. svolta in questa grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( già Parte_1
) con atto di citazione notificato il 15.06.2022 nei confronti di Parte_2 Parte_4
e nelle qualità in atti ,
[...] Parte_5 Parte_7 Controparte_17 CP_14
Asl Lecce, e Controparte_15 Controparte_8 Controparte_20
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1387/2022 dell'11.05.2022, nonché Controparte_1 definitivamente pronunciando sull'appello incidentale di e sull'appello Controparte_20 riunito n. 535/2022 di tenuto conto delle statuizioni di cui alla sentenza parziale n. CP_11
742/2023, nella parte residua così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale ed incidentale nonché di quello riunito, in riforma del capo b) della sentenza appellata, riduce ad € 16.000,00 oltre accessori, come in motivazione indicato, l'importo dovuto da e a Controparte_8 Controparte_20 Parte_4
e a titolo di danno iure hereditatis e rigetta nel resto la domanda;
[...] Parte_5
17 2) Compensa per 2/3 fra le parti e a Controparte_8 Controparte_20
e le spese di lite del doppio grado e condanna Parte_4 Parte_5 CP_9
e la al pagamento della restante parte (1/3) delle spese che
[...] Controparte_8 nell'intero si liquidano per il primo grado nella medesima misura già liquidata in sentenza per compensi e per il presente grado in € 21.000,00 per compensi, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3) Conferma nel resto, la sentenza appellata, ad eccezione del capo f) già riformato a seguito della sentenza non definitiva;
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del presente CP_14 CP_11 grado di appello, che liquida in € 7.500,00 per compensi oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
5) Compensa fra tutte le altre parti costituite le spese di lite del presente grado.
6) Pone definitivamente a carico di e di – oggi CP_14 Parte_2 CP_25 in solido fra loro le spese della c.t.u. svolta in appello nella misura già liquidata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 settembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito -Presidente
Dott.ssa Raffaella Brocca -Consigliere
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 519 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
già (P.I. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del suo Amministratore delegato dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Carlo Valente, giusta mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Viale e Pietro n. 11 Pt_1
appellante
e
DOTT. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, dall'Avv.
Giacinto Epifani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brindisi alla Via Sant'Angelo, n. 75;
nonché
1 (C.F. ) ed (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_2 Parte_5
), in proprio e nella qualità di eredi legittimi di e di C.F._3 Persona_1
(deceduta nel corso del giudizio di primo grado), rappresentati e difesi dall'Avv.to Persona_2
Giovanni Giorgino, in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Milano, Viale Pisa n. 37
nonchè
(C.F. , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_2
Generale pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vinci, giusta CP_3 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Parabita, Via Fratelli
De Jatta n. 24
nonché
(P.IVA ), in persona del Direttore Controparte_4 P.IVA_3
Generale e legale rappresentante pro-tempore dott. , rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avv. Lucrezia Morleo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Torre Santa NN (Br) alla Via Leanza n°30
nonché
P. IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_6 P.IVA_4 della società Dott.ssa n.q., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Nicola de Luca CP_7
e Grazia M. D'Aiello, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma Via dei Cerchi, 45
nonchè
C.F. E P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_5 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Coccioli e Mario Coccioli, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in alla Via Manzoni n° 32/D presso lo studio legale dell'Avv. Pt_1
Stefano Notarpietro
appellati
nonché
(C.F. ), in persona del Presidente del Controparte_9 P.IVA_6
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. , Controparte_10 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Galluccio Mezio, giusta procura alle liti, ed elettivamente domiciliata in Galatina, Via Martines n° 29
2 appellata e appellante incidentale
nonché
(P.I. ), in persona del procuratore pro tempore Controparte_11 P.IVA_7
Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Corrado, giusta mandato in atti, Controparte_12 ed elettivamente domiciliata in Muro Leccese, Via Malta, n. 5
appellata e appellante nel giudizio riunito R.G. n. 535/2022
nonché
Controparte_13
appellata contumace
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza collegiale del 14.05.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 3 lett. h) d.l. n.18/20.
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MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
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Con sentenza n. 1387/2022, pubblicata in data 11.5.2022, il Tribunale di Lecce, accogliendo in parte la domanda proposta con citazione del 5/11.01.2016 da e Persona_2 Parte_4 Parte_5
in proprio e quali eredi di , accertava e dichiarava la responsabilità concorsuale
[...] Persona_1 paritaria di e di nella determinazione del danno per Controparte_8 Controparte_9 cui è causa e, per l'effetto, condannava e in solido al Controparte_8 Controparte_9 risarcimento del danno in favore di ed , liquidato in euro 100.000, quali Parte_4 Parte_5 eredi legittimi di , da ripartire secondo le quote di successione;
in euro 92.000,00 Persona_1 ciascuno, per danno patito dai figli iure proprio; in euro 92.000,00 per danno subito da , Persona_2
3 liquidato a e in qualità di eredi di secondo le rispettive Parte_4 Parte_5 Persona_2 quote di successione, il tutto oltre interessi. Condannava poi il dr. a Parte_2 Parte_2 garantire e manlevare la da quanto questa era stata condannata a pagare in Controparte_9 forza della presente sentenza in favore di parte attrice;
condannava la e a CP_14 CP_11 manlevare e tenere indenne la da quanto questa era stata condannata a pagare in Controparte_8 forza della presente sentenza in favore di parte attrice. Il tribunale rigettava invece le domande risarcitorie proposte contro il Dott. e contro la ASL Lecce, nonché la domanda proposta dal dr. CP_1 CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_15
Ed invero.
Con atto di citazione del 05.01.2016 e in proprio e Persona_2 Parte_4 Parte_5 quali eredi di , agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali Persona_1
e non, patiti iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale e iure hereditatis per effetto del decesso del proprio congiunto, agendo nei confronti della dell'Asl di Lecce, della Controparte_8
e del dott. , al fine di sentirli dichiarare responsabili, tutti in via Controparte_9 Controparte_1 esclusiva e/o concorsuale, dei danni subiti dal prossimo congiunto a cagione di errori diagnostici e terapeutici in cui sarebbero incorsi i sanitari nel prestare cura ed assistenza al , affetto da Per_1 carcinoma uroteliale, ed in conseguenza dei quali si sarebbe verificato il decesso dello stesso. Chiedevano conseguentemente la condanna in solido tra loro, ovvero sulla base della percentuale di responsabilità riconosciuta a ciascuno in corso di causa, al pagamento della somma complessiva di € 1.961.119,00 ovvero di quella minore ritenuta di giustizia, oltre esborsi, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Assumevano invero che il proprio congiunto, affetto da neoformazione vescicale, era stato sottoposto a diversi interventi e ricoveri, sin dal 2010, dapprima presso l'Ospedale Vito Fazzi in e presso la Pt_1
e, successivamente, presso la Clinica Salus di Brindisi, curato in ciascuna Controparte_16 struttura dal medesimo medico specialista di fiducia dott. . CP_1
Rilevavano gli attori che il paziente non era stato trattato in modo corretto, in quanto la lettura dei vetrini era stata effettuata senza rilevare il carattere di gravità del tumore e che il medico aveva ignorato i fenomeni di recidiva, ponendo conseguentemente in essere interventi non adeguati alle reali condizioni del malato, senza coinvolgere nella cura un oncologo.
Nel corso del giudizio si costituiva la Asl di Lecce, denegando ogni profilo di responsabilità, nonché la per impugnare domanda di risarcimento formulata dagli attori sia in punto di Controparte_9 attribuzione delle responsabilità sia con riguardo alle singole poste risarcitorie reclamate ed alla quantificazione;
rilevando di avere commissionato la lettura dei vetrini al laboratorio di analisi cliniche chiedeva dunque di essere autorizzata alla chiamata in causa dello stesso a fini di garanzia. Allo Parte_2 stesso tempo, la spiegava domanda anche nei confronti del Cavaliere, laddove Controparte_9 fosse stata riconosciuta la propria responsabilità.
4 Il dr. si costituiva in giudizio contestando ogni addebito ed evidenziando di avere agito in CP_1 osservanza dei protocolli, sulla base delle diagnosi formulate dai laboratori, che avevano refertato i vetrini.
Chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti e, allo stesso tempo, di chiamare in garanzia ed e le cliniche e , CP_11 Controparte_17 CP_13 CP_8 CP_9 per essere dalle stesse manlevato e tenuto indenne in ipotesi di condanna.
Si costituiva la eccependo che la lettura dei vetrini era stata dalla stessa Controparte_8 commissionata alla e, contestando la propria responsabilità, chiedeva la chiamata in causa Parte_6 del proprio assicuratore , nonché della e del Dott. , per essere CP_11 Parte_6 CP_1 manlevata da ogni eventuale esborso.
Anche la si costituiva, evidenziando che, al tempo del prelievo, non era in corso una Parte_6 convenzione con la clinica sicché la lettura dei vetrini era stata effettivamente compiuta dal dott. CP_8
(dipendente della , ma al fuori dal proprio orario di lavoro e non in seno al Per_3 Parte_6 rapporto di dipendenza con la ASL.
Si costituiva la evidenziando che – al primo contatto con il paziente – il Controparte_15 CP_13 tumore di quest'ultimo era già in stato avanzato, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. si costituiva, su chiamata in garanzia del Dott. , rilevando che la polizza prevedeva la CP_18 CP_1 copertura solo per una eventuale condanna del medico alla manleva disposta dalla Corte dei Conti.
Si costituiva anche , eccependo l'inoperatività della polizza e chiedendo il rigetto della CP_11 domanda attorea.
Anche l' si costituiva in giudizio contestando analiticamente l'atto di Controparte_2 citazione con riferimento sia alla presunta negligenza dei sanitari dell'Unità Operativa Complessa di
Urologia del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di nel trattamento terapeutico svolto in favore del Pt_1
, che alle molteplici voci di danno e ai relativi criteri di quantificazione. Per_1
Si costituiva in giudizio la per ricostruire la storia clinica del paziente e affermare Controparte_8
l'assenza di ogni profilo di responsabilità a carico dei medici che lo ebbero in cura;
chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti del Prof. Dott. (per esperire azione di regresso), Persona_4 CP_14
(in quanto gli esami istologici sui prelievi era stati eseguiti avvalendosi del Servizio di Anatomia ed
Istologia dello Ospedale “A. Perrino” di Brindisi) ed (contrattualmente tenuta giusta CP_11 polizza per responsabilità civile).
Nel corso del giudizio decedeva la signora e, a seguito di rituale dichiarazione, gli altri Persona_2 due attori, figli ed eredi della medesima, si costituivano in prosecuzione.
La causa veniva istruita mediante indagini peritali medico - legale di scienza affidate al Collegio composto da Dott. (medico legale), Dott. (anatomopatologo) e Dott. Persona_5 Persona_6 Persona_7
(Urologo).
[...]
5 All'esito, il giudice di prime cure, dopo aver ripercorso la storia clinica del paziente, nonché dopo aver richiamato i principi cardine in materia di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, secondo cui incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, spettando, invece, alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, riconosceva la legittimazione attiva dei . Per_1
Ciò premesso, il Tribunale, accogliendo le conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU, escludeva la responsabilità della Asl di Lecce, avendo il nosocomio reso, in occasione del primo ricovero, una corretta diagnosi, rilevando la presenza di un tumore di alto grado, non infiltrante, come poi emerso nel corso della perizia;
ravvisava invece l'erroneità delle refertazioni di tumore di “basso grado” compiute in occasione dei ricoveri successivi. Conseguentemente, il Tribunale dichiarava la responsabilità concorsuale paritaria della e della e, per esse, dei laboratori di analisi cui Controparte_9 Controparte_8 dette strutture avevano esternalizzato l'esame dei campioni isto-patologici, rispettivamente il Laboratorio
P. e l' ritenendo invece la condotta del Dott. esente da censure, per Parte_2 Parte_6 CP_1 avere sempre agito il medico in conformità al quadro diagnostico – se pure errato- derivante dalla non corretta lettura dei vetrini. Il tribunale rigettava, pertanto, nei confronti del dr. non solo la CP_1 domanda attorea, ma anche quella di manleva presentata dalle singole strutture presso cui il medico aveva operato, ritenendo assorbite le eccezioni proposte dalle Compagnie assicurative del medico chiamate in malleva. Il giudice di prime cure rigettava anche la domanda proposta nei confronti della CP_15
ove il paziente era giunto in condizioni critiche, non potendo ravvisarsi un contributo
[...] CP_13 causale della predetta struttura nella determinazione del danno.
Ciò posto, escluso in ossequio a quanto emerso dall'accertamento peritale, un danno per la perdita della vita, mancando la prova del nesso causale tra condotta chirurgica e la morte di , il Persona_1
Tribunale riconosceva invece il danno da perdita di chance di sopravvivenza, in via gradata richiesto iure hereditatis, che liquidava in via equitativa, secondo le tabelle di Milano, nell'importo di € 100.000,00, tenuto conto dell'età avanzata del e dell'aggressività del tumore. Per_1
Parimenti, il giudice, disattendeva la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale tout court in capo ai familiari, non essendo stata raggiunta la prova che il sarebbe sopravvissuto Per_1
– o sarebbe sopravvissuto per maggiore tempo – se la diagnosi fosse stata corretta, nonché quella di risarcimento del danno da agonia in difetto dei presupposti, ma riconosceva ai congiunti un danno da perdita di chance del rapporto parentale, che liquidava, in via equitativa e secondo le tabelle di Milano, nell'importo di € 92.000,00 per ciascun congiunto.
Le spese di lite seguivano la soccombenza. In particolare, le spese venivano riconosciute in favore degli attori e a carico delle convenute responsabili. Parimenti, le spese delle parti convenute rispetto alle quali veniva esclusa la responsabilità erano poste a carico della parte attrice. Le spese di lite del dr. CP_1
6 venivano poste a carico di tutte le parti che avevano presentato domanda contro costui, inclusa la domanda di rivalsa. Le spese di lite tra il dr. e le Compagnie assicuratrici venivano interamente CP_1 compensate;
quelle della poste a carico del dr. ; le spese di lite Controparte_15 CP_1 delle convenute soccombenti rispetto alla domanda attorea venivano poste a carico dei terzi chiamati condannati alla relativa manleva.
Le spese di CTU venivano disposte a carico dei soccombenti e CP_14 Controparte_19
quali responsabili del danno.
[...]
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Con atto di citazione notificato il 15.06.2022 (già ha Parte_1 Parte_2 proposto appello, con istanza di sospensione della provvisoria esecutività, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il danno da perdita di chance pur in difetto di prova che in assenza dell'errore diagnostico il paziente sarebbe sopravvissuto più a lungo, nonché senza specificare le alternative terapeutiche cui sarebbe stato possibile ricorrere. In particolare, assume l'appellante, il Tribunale, che si è limitato a riprodurre acriticamente le conclusioni rassegnate dai CTU, senza, peraltro, valutare le risultanze del CTP, ha omesso di considerare che il paziente fu sottoposto alla prescritta immunoterapia endovescicale con BCG, salvo poi rifiutarsi di eseguire il ciclo terapeutico per una grave intolleranza, ragion per cui nemmeno ulteriori cure alternative o differenti sarebbero state praticabili.
b. Erroneità della sentenza nella parte in cui dapprima ha escluso il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale salvo poi, in maniera contradittoria, riconoscere tale voce di danno iure proprio in favore dei parenti pur in assenza di domanda.
c. Erroneità della sentenza nella parte in cui liquida il danno, sia a titolo ereditario sia iure proprio, in maniera eccessiva, laddove, invece, avrebbe dovuto limitarlo poiché, quanto al primo, si trattava di soggetto anziano e portatore di tumore che lo avrebbe senz'altro portato a morte, mentre, quanto al secondo, deduce l'erroneità del criterio di riferimento utilizzato dal Tribunale poiché parametrato sulle tabelle milanesi di commisurazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Ritualmente costituito, il Dott. eccepisce l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello; nel CP_1 merito, respinge ogni addebito, avendo agito in maniera conforme alle leges artis ed ai precetti di diligenza professionale, rilevando la mancanza di prova del nesso causale tra condotta chirurgica e la morte di
. Chiede, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza. Persona_1
e costituiti anche in tale fase di giudizio, eccepiscono, in via preliminare, Parte_4 Parte_5
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c; nel merito, resistono rilevando
7 l'infondatezza delle censure, riproponendo, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
La , costituita in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, la riunione al Controparte_2 presente giudizio n. 519/2022 R.G. di quello recante n. 535/2022 R.G., instaurato a seguito dell'impugnazione della medesima sentenza da L'appellata conclude poi per la conferma CP_11 dell'impugnata sentenza in relazione a tutte le motivazioni e relativi capi concernenti la radicale assenza di responsabilità della ASL Lecce, riproponendo, in ogni caso ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado. Con L' costituita in giudizio, aderisce integralmente alle censure avanzate dall'appellante, Parte_6 reiterando le difese spiegate in primo grado.
La ritualmente costituta in giudizio, ha proposto appello incidentale Controparte_20 per i seguenti motivi:
1. Il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il rapporto di causalità tra l'errore diagnostico compiuto dagli anatomopatologi del Laboratorio dott. Parte_2
e la perdita di chances da parte del paziente di poter fruire delle cure al tempo
[...] conosciute e forse di vivere più a lungo di quanto in effetti ha vissuto: la si duole CP_9 che il Tribunale abbia ritenuto provato la circostanza secondo cui la corretta diagnosi dei preparati istologici avrebbe consentito al di usufruire delle cure migliori al tempo conosciute o di Per_1 vivere più a lungo, laddove, invece, difetta la prova che una corretta diagnosi avrebbe implicato diverse prospettive di vita, tenuto anche conto della avanzata età del paziente
2. Il Tribunale ha poi errato nel riconoscere la posta di danno relativa alla perdita di chance degli attori di poter avere un rapporto parentale con il sig. più lungo di Persona_1 quello effettivo: la deducente lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance in mancanza di qualsiasi domanda avanzata dagli attori, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art 112 c.p.c. Ad ogni buon conto, assume la che il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita della CP_9 speranza da parte degli attori di poter proseguire nel rapporto parentale non può essere riconosciuto poiché non vi è prova del rapporto causale tra l'errore nella diagnosi dei preparati istologici e l'evento di danno sia che esso sia rappresentato dalla perdita di possibilità del paziente di avere cure migliori o una più lunga durata della vita e sia che sia costituito della perdita di chance dei prossimi congiunti del di poter proseguire il rapporto di parentela con il Per_1 proprio parente.
3. In via subordinata, la sentenza merita censura anche con riguardo alla quantificazione dei danni, che così come effettuata dal Giudice del primo grado è eccessiva ed è stata determinata secondo modalità errate: l'appellante contesta il criterio di tabelle del Tribunale
8 di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni personali e da perdita del rapporto parentale, per poi procedere ad una diminuzione dei valori tabellari, senza tenere conto del recente orientamento giurisprudenziale (ordinanza del 12-02-2020 n. 12928) che, invece, ritiene che la quantificazione del danno debba essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, escludendo il ricorso ai criteri previsti nelle tabelle in uso per la liquidazione del danno alla persona o del danno da perdita del rapporto parentale.
In subordine ai primi due motivi di appello incidentale, si chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Lecce, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e procedendo ad una valutazione equitativa del danno da perdita di chances svincolata dai criteri tabellari, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, voglia significativamente ridurre l'importo risarcitorio riconosciuto agli aventi diritto dal primo Giudicante. In subordine ai primi due motivi di appello incidentale proposti, l'appellata chiede la conferma del capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellante a Parte_1 garantire e manlevare per ogni somma che fosse condannata a pagare ai Controparte_9
, in proprio e quali eredi di e . Per_1 Persona_2 Persona_1
La costituita ritualmente in giudizio, ribadisce quanto eccepito, dedotto e Controparte_8 richiesto in primo grado con riferimento alla operatività della polizza assicurativa ex CP_21
poi transitata immutata in .
[...] CP_11
costituitasi quale avente causa di ritenendo che Controparte_6 Controparte_22
l'appello è stato proposto in ordine ad aspetti della sentenza impugnata che non attengono alla responsabilità del dott. (chiamante in causa di , chiede la conferma CP_1 Controparte_23 della sentenza impugnata, reiterando le difese già svolte in primo grado.
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Avverso la medesima sentenza proponeva tempestivamente appello, con atto notificato in data
24.6.2022 anche la Compagnia censurandola nel merito per i seguenti motivi: Parte_7
- Infondatezza della condanna solidale e paritaria di ed CP_14 Parte_7 in relazione alle domande di manleva e garanzia proposte dalla Controparte_8
l'appellante lamenta che il Tribunale, in maniera contradditoria rispetto a quanto affermato nella parte motiva della sentenza, nel dispositivo abbia condannato, peraltro senza graduazione e con solidarietà, e a manlevare e tenere indenne nonché CP_11 CP_14 Controparte_8
a rifondere le spese di lite alla stessa, laddove, invece, è la che deve tenere indenne Parte_6
e manlevare integralmente di ogni esborso in favore degli attori. La circostanza, Controparte_8 assume l'appellante, che abbia contratto una polizza assicurativa con Controparte_8 CP_11 non modifica il pieno diritto di rivalsa nei confronti della unica responsabile Parte_6
9 riconosciuta dal Tribunale, ragion per cui l'obbligo di manleva e di rivalsa non si intende in solido con . CP_11
- Riconoscimento del danno e degli importi risarcitori iure hereditatis e iure proprio: la deducente contesta che il Tribunale abbia riconosciuto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e ciò sulla base di una errata lettura delle risultanze istruttorie. Invero, nella fattispecie in esame, assume l'appellante, i CC.TT.UU hanno escluso la possibilità di affermare, alla luce del criterio “più probabile che non”, che le modalità e i tempi del decesso si sarebbero modificate, avendo solo riferito che, in presenza di una corretta lettura, si sarebbero potute praticare le cure adeguate alla natura effettiva della patologia. Pertanto, non si tratterebbe di perdita di chance, ma di lesione del diritto di autodeterminazione, per il cui risarcimento non è stata proposta alcuna domanda. L'appellante contesta poi i criteri determinativi del danno, trattandosi, nel caso del danno iure hereditatis, di una scelta arbitraria non corrispondente ad alcuna valutazione contenuta in CTU, mentre, con riferimento al danno iure proprio degli eredi, di una determinazione rapportata alla valutazione del danno da morte e, ciò nonostante, l'assenza di un nesso causale tra danno ed evento morte, nonché in difetto di prova di tale voce di danno.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_15
La Corte, con provvedimento del 04.11.2022, riuniva il giudizio R.G. 535/2022, instauratosi a seguito dell'impugnazione proposta da a quello iscritto al n. R.G. 519/2022, promosso da CP_11
e quindi con successiva ordinanza del 18.11.2022 sospendeva la provvisoria esecutività Parte_1 della sentenza impugnata.
La causa, quindi all'udienza del 23.05.2023, è stata riservata in decisione. All'esito, con sentenza non definitiva, n. 742/2023, pubblicata in data 22.09.2023, la Corte d'Appello di Lecce, dichiarata la contumacia della e disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità Controparte_15 dell'impugnazione ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito così statuiva
1. << Accoglie, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, l'appello incidentale di
[...]
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la Controparte_20 domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dagli attori in primo, Parte_4
e anche quali eredi di con conseguente assorbimento di ogni Parte_5 Persona_2 altra censura sul punto contenuta sia nell'appello principale che in quello riunito;
2. Accoglie per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione l'appello di (riunito) CP_11
e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata, dispone che - integrata la sentenza come in motivazione - il capo f) del dispositivo sia conseguentemente sostituito con la “ condanna di
o, in alternativa, di a mallevare e tenere indenne di Parte_6 CP_11 Controparte_8 quanto questa è stata condannata a pagare in forza della presente sentenza in favore di parte attrice”, rigettandolo invece con riferimento al capo g);
10 La corte accoglieva il secondo motivo di appello incidentale. Invero, richiamando recenti arresti di legittimità in tema di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione di un prossimo congiunto, in forza dei quali la domanda di ristoro di tale voce di pregiudizio in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura, deve essere formulata in maniera esplicita, la Corte riteneva che il primo giudice si fosse espresso in ordine ad una domanda mai formulata, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Gli eredi , nell'atto di citazione di primo grado, avevano domandato solo il Per_1 ristoro del danno da lesione del rapporto parentale e del danno morale strettamente inteso, ma, con riferimento al danno iure proprio sofferto dai congiunti, non veniva formulata alcuna richiesta risarcitoria per la perdita di chance per cui la Corte disattendeva integralmente la pretesa degli attori di risarcimento del danno “iure proprio”.
Il Collegio accoglieva altresì il primo motivo di appello proposto da nel giudizio CP_11
n.535/2022 a questo riunito, considerato che l'accoglimento della domanda di malleva della CP_8 anche nei confronti della aveva indotto il primo giudice a pronunciare in dispositivo
[...] CP_11 condanna di e della senza graduazione e con solidarietà, a manlevare e tenere CP_11 CP_24 indenne di ogni esborso in favore degli attori, ponendo erroneamente sullo stesso Controparte_8 piano due rapporti contrattuali invece differenti per natura e per disciplina. Invero, l'obbligo di garanzia scaturiva, per la dal rapporto contrattuale intercorrente con la mentre, CP_14 Controparte_8 per dal contratto di assicurazione. Conseguentemente, considerato che la aveva CP_11 CP_24 posto in essere la condotta materiale fonte del danno (errata lettura dei vetrini), giusta incarico della
[...]
su di essa gravava l'obbligo di corrispondere agli aventi diritto le somme riconosciute in CP_8 sentenza. Viceversa, la posizione di garanzia della è solo alternativa ed eventuale, nel senso che, CP_11 in caso di esborso degli importi da parte della compagnia in favore dell'assicurata, l' può comunque CP_11 agire in rivalsa nei confronti della quale responsabile del danno. Ciò posto, la Corte, in riforma CP_24 della sentenza impugnata, condannava o, in alternativa, alla manleva nei confronti CP_24 CP_11 della . CP_8
Quanto poi alle altre censure proposte dall'appello principale, da quello incidentale e da quello riunito di afferenti all'avvenuto riconoscimento di un danno da perdita di chance iure hereditatis e sulla CP_11 sua quantificazione e liquidazione da parte del tribunale, la Corte riteneva opportuno disporre un supplemento di indagine peritale al fine di comprendere in quali termini e con quali modalità, in assenza di errore diagnostico, si sarebbe verificata una più lunga durata della vita, essendo necessaria la prova del danno da perdita di chance, ossia la dimostrazione della esistenza della possibilità perduta, da valutarsi in termini di probabilità, nonché dell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno. La causa veniva quindi rimessa sul ruolo.
11 Con ordinanza del 22.09.2023, la Corte disponeva richiamarsi i CC.TT.UU componenti del collegio peritale del primo grado (il dott. il dott. ed il dott. Persona_6 Persona_7 Per_5
) per rendere i necessari chiarimenti.
[...]
La causa, all'udienza del 14.05.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. L'oggetto del presente giudizio, all'esito delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 742/2023 emessa dalla Corte in data 22.9.2023, resta circoscritto alla disamina delle sole doglianze introdotte dall'appello principale, da quello incidentale e da quello riunito di afferenti all'avvenuto CP_11 riconoscimento di un danno da perdita di chance iure hereditatis e sulla sua quantificazione e liquidazione da parte del tribunale ed in relazione alle quali è stato disposto ed espletato il supplemento di c.t.u. medico legale.
Dette censure meritano dunque trattazione congiunta e vanno esaminate alla luce delle conclusioni dei cc.tt.uu. rese in appello che appaiono convincenti e sono condivise dal Collegio, essendo frutto di una attenta ed accurata disamina della questione medico legale, e non essendo state oggetto di pregnanti e significative contestazioni in questa sede
Giova premettere che il danno da perdita di chance deve intendersi come “il sacrificio della possibilità di un risultato migliore”. La chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze - per omesso e/o ritardato trattamento terapeutico, dovendosi valutare se sussisteva ex ante la possibilità di un diverso percorso diagnostico e terapeutico che consentisse una diversa progressione della malattia e eventualmente una maggiore sopravvivenza in vita.
Così Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, n.12928.
Nella sentenza n. 742/2023 questo Collegio si era così espresso in relazione al riconoscimento del danno da perdita di chance: << Occorre quindi la prova del danno da perdita di chance, che si sostanzia nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità; nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica;
dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità, mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico - è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata;
l'illecito prefigurato, sul piano strutturale, è costituito, pertanto da un nesso causale certo a fronte di un evento (la guarigione o altro) incerto, e non già da un nesso causale incerto (di cui si invoca l'accertamento) a fronte di un evento di
12 danno certo”. ( Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n.32639. Cassazione civile sez. III, 05/09/2023,
n.25910).
Ciò posto, se nella specie l'errore diagnostico in sede di esame istologico sui vetrini ha determinato quale diretta conseguenza una terapia che non era adeguata alla situazione reale del paziente e che quindi – stando alla relazione peritale - diversamente “ il paziente avrebbe avuto comunque notevoli chance di non andare incontro a ripetizioni a distanza e quindi di ottenere sopravvivenza significativamente più lunga”, è necessario, tuttavia, al fine di decidere verificare in quali termini, e con quali modalità si sarebbe avuta una “sopravvivenza significativamente più lunga” del ”. Se infatti la condotta del sanitario Per_1 ha provocato un evento dannoso di natura incerta, tale incertezza eventistica è risarcibile equitativamente, configurandosi quale danno da “perdita di chance di sopravvivenza”. Ai fini della risarcibilità di tale tipologia di danno è necessario dimostrare il nesso causale, secondo i comuni criteri civilistici che richiedono una prova inequivocabile della relazione tra l'azione del professionista e l'evento incerto.
Il disposto supplemento di indagine peritale era dunque proprio volto a chiarire il senso e la portata della affermazione, di cui alla relazione peritale di primo grado, secondo cui, in assenza del rilevato errore diagnostico in sede di esame istologico sui vetrini, il paziente avrebbe avuto comunque consistenti chance di ottenere una “sopravvivenza significativamente più lunga”. La portata di tali conclusioni è comunque sufficiente ad integrare la prova di un nesso eziologico certo e non meramente probabilistico fra errore diagnostico e perdita della vita. Giova ricordare che, alla luce dei più recenti arresti della SC ( vedi
Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851), in caso di decesso del paziente a causa di un errore diagnostico e terapeutico, il danno da perdita di chance di sopravvivenza potrà essere risarcito iure hereditario qualora vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma al contempo vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole ha cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo.
Alla luce di tali considerazioni era dunque necessario che le conclusioni dei cc.tt.uu. fossero ulteriormente indagate ai fini del riconoscimento del ristoro richiesto dagli eredi del de cuius, al fine di accertare se effettivamente l'errore diagnostico aveva precluso con certezza la possibilità di vivere più a lungo e se la entità di detta “sopravvivenza significativamente più lunga” del era in termini temporali Per_1 apprezzabile e seria, tenendo conto anche delle effettive condizioni generali del paziente.
I cc.tt.uu., all'esito di una compiuta rivalutazione della fattispecie, in base alla documentazione medica in atti e alla letteratura scientifica più recente ed affidabile, hanno concluso nel senso che il , che Per_1 ha avuto dopo la diagnosi omessa e/o errata una sopravvivenza di 4 anni ( la diagnosi è del 2010 ed il decesso è occorso nel 2014), se invece fosse stato sottoposto al trattamento sanitario adeguato, ove la diagnosi fosse stata corretta e tempestiva, avrebbe avuto una sopravvivenza di 5 anni: il danno subito dal paziente consisterebbe quindi in una riduzione della vita di un anno, sempre salva comunque la eventualità di una sopravvivenza anche più lunga, non essendovi elementi “ per escludere” tale evenienza.
13 Tali conclusioni rendono sussumibile il danno subito dal nell'ambito del danno da perdita di Per_1 chance di sopravvivenza, perché permane l'incertezza eventistica alla base di quest'ultima categoria di danno. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è oggetto di valutazione quando l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza della possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che il danno sia riconducibile eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente. Integra evento di danno risarcibile la perdita della possibilità di ottenere un miglior risultato soltanto se tale perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente ( Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28993)
Gli esiti della c.t.u. nella misura in cui ammettono la eventualità di un sopravvivenza anche maggiore di un anno, determinato solo su base puramente statistica, consentono di ritenere la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, per la perdurante incertezza sulla possibile durata della vita, pur potendo questa ricondursi con elevata probabilità ad un solo anno. L'apprezzabile probabilità di vita per un arco temporale di almeno un anno, salvo l'eventualità di una maggiore durata, integra la perdita concreta di conseguire un vantaggio apprezzabile, serio e consistente che è il presupposto per il riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Con recentissima pronuncia la Cassazione civile (sent. sez. III, 27/07/2024, n.21045) ribadisce che “Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale.” Considerato che comunque “ in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una semplice aspettativa, ma la concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato o un certo bene, suscettibile di valutazione autonoma dal punto di vista giuridico ed economico, la sua perdita costituisce un danno concreto e attuale. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento per la perdita di "chance" è ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, che si basa sull'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventuale” ( così anche
Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, n.17821).
Resta quindi confermato e non intaccato dalle censure svolte negli appelli in esame il passaggio della motivazione in cui il giudice riconosce il diritto al risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza, richiesto iure hereditatis.
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2. Appare invece convincente la censura che investe la entità della liquidazione di questo pregiudizio.
Il tribunale ha liquidato il danno applicando i parametri tabellari del danno biologico, considerando una percentuale di invalidità del 40% e l'età del danneggiato (72 anni) e decurtando il valore ottenuto di un
14 60% in considerazione della natura meramente potenziale nonché del grado di probabilità della maggiore sopravvivenza, per ragioni non riconducibili all'operato del medico. Tale criterio non è corretto, neppure come base per operare la liquidazione equitativa, cui tale tipologia di danno è soggetta, perché il richiamo al biologico non è pertinente e perché la riduzione del 60% è assolutamente arbitraria. La chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va invece risarcito, equitativamente, ex art. 1226 c.c., ma la liquidazione deve essere fatta dal giudice tenendo conto dell'età e delle patologie complessive di cui soffriva il de cuius e deve ovviamente e ragionevolmente essere minore a quella minima prevista per il danno della perdita della vita stessa.
Ciò premesso, rileva il Collegio che, sulla base degli esiti della c.t.u. medico legale, pur permanendo l'incertezza della perdita subita, per la eventualità di una sopravvivenza anche maggiore di un anno, la peculiarità della vicenda risiede nel fatto che la sopravvivenza è stata – se pure su base statistica – comunque soltanto di un anno come riferito dai c.t.u. e che da tale dato certo non possa tuttavia prescindersi ai fini della liquidazione del pregiudizio sofferto, sicché appare più adeguato e corretto al caso in esame utilizzare, come criterio di massima per orientare la equità della valutazione del danno, le tabelle di Milano 2022 in materia di premorienza, che forniscono una valutazione della perdita di un anno di vita. La analogia fra le situazioni giustifica l'uso di tale criterio di partenza, quindi, considerata l'età al tempo della scoperta della malattia (72 anni) e l'età al momento del decesso ( 77 anni), applicando le Tabelle di Milano per il danno da premorienza, nella versione aggiornata all'anno 2022, e considerando
- secondo quanto riscontrato dalla CTU medico-legale, in primo grado – che il riportò danni Per_1 fisici in una percentuale pari al 40 % di danno biologico permanente, come indicato anche in sentenza dal tribunale ( che sul punto non è stata oggetto di alcuna censura, divenendo definitiva), la somma corrispondete alla perdita di un anno di vita - parametrato sulla perdita anticipata del primo anno di vita
- è pari ad euro 13.585,00 calcolata per una invalidità permanente del 40% ed una possibile esistenza in vita per un anno dopo il decesso. Tale importo, da assumere solo come mero criterio, va opportunamente maggiorato fino al 20%, considerata la peculiarità della fattispecie e la sua diversità dal danno da premorienza, nonché la eventualità di una sopravvivenza anche maggiore di un anno, ma certamente, con la medesima evidenza probabilistica, anche inferiore ad un anno, adeguatamente considerata anche la durata della vita media di un individuo di sesso maschile ( 80 anni nel 2015 ).
Può dunque, in accoglimento dei gravami, essere liquidata a titolo di danno da perdita di chance di sopravvivenza la somma complessiva di € 16.000,00.
Detta somma, già conteggiata all'attualità, va maggiorata solo degli interessi legali maturati su detto importo, devalutato al 2014 (data del decesso) e annualmente rivalutato dal 2014 fino alla presente
15 sentenza. Con decorrenza dalla presente sentenza poi la somma liquidata – che diviene credito di valuta
- va maggiorata solo degli interessi legali maturati fino al soddisfo.
Consegue, in riforma della sentenza appellata, il parziale accogliento dell'appello e la rideterminazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis in € 16.000,00, in luogo della somma di € 100.000,00 liquidata in sentenza.
L'onere di tale esborso permane – in difetto di censura sul punto – in capo alla e Controparte_9 alla con responsabilità concorsuale paritaria e, per esse, dei laboratori di analisi cui Controparte_8 dette strutture avevano esternalizzato l'esame dei campioni isto-patologici, condannate in primo grado alla malleva.
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3. Resta ferma la sentenza in relazione a tutte le altre statuizioni su tutte le domande di malleva ed ai capi della stessa, che non sono stati oggetto di censura in questo grado.
Tutte le altre censure restano assorbite.
Ferma la regolamentazione della spese di lite di primo grado in favore del dr. , e quelle fra il dr. CP_1
e le Compagnie di Assicurazione, nonchè fra il dr. e la e la CP_1 CP_1 CP_8 CP_13 condanna degli attori alle spese di favore di ASL Lecce, contenute ai capi e) - g) - i)- j)- l)- n) del Per_1 dispositivo della sentenza di primo grado, posto che le relative statuizioni, non oggetto di alcuna censura, sono indipendenti dal decisum della Corte in sede di gravame, sicché, ormai definitive non consentono alcuna modifica da parte del Collegio. In particolare resta ferma anche la condanna di
[...]
– oggi – alle spese di primo grado in favore della , di Parte_2 CP_25 Controparte_9 cui al capo e) nonché la condanna di e di in solido alla refusione delle spese di lite CP_14 CP_11 sostenute in giudizio dalla di cui al capo g) del dispositivo, in quanto corrette, in Controparte_8 applicazione dei criteri di causalità e soccombenza, stante l'esito vittorioso della lite introdotta con le due rispettive distinte domande di malleva ( definite dai capi d) ed f ) del dispositivo )
Quanto invece al rapporto processuale fra gli appellati , e Per_1 Controparte_9 CP_8
l'accoglimento ancorché parziale dell'appello principale e di quello incidentale nonché per quanto
[...] di ragione di quello riunito, impone alla Corte, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, di ridefinire le spese di lite relative al doppio grado del giudizio, alla luce dell'esito complessivo della lite. Il giudice d'appello, invero, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016,
n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le spese del doppio grado, quindi, fra gli eredi e la e la Per_1 Controparte_8 [...] possono essere compensate per 2/3, stante l'esito parzialmente vittorioso dell'appello, Controparte_9
16 la parziale reciproca soccombenza su alcune domande e la consistente riduzione degli importi liquidati in favore dei danneggiati;
nel resto, le spese vanno poste a carico delle parti ( e della Controparte_9
prevalentemente soccombenti e sono liquidate come in dispositivo nella misura Controparte_8 massima della tariffa applicabile alla controversia in base al valore dichiarato del giudizio ( € 142.000,00), in considerazione della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e della pluralità della parti.
Ferma la statuizione sulla spese di primo grado, vanno invece poste a carico della le spese CP_14 di lite di parte vittoriosa nel giudizio di appello n. 535/2022 riunito, con riferimento alla CP_11 posizione oggetto di definizione nella sentenza non definitiva n. 742/2023. Le stesse sono liquidate nella misura minima della tariffa applicabile in base al valore dichiarato del giudizio in ragione della marginalità della quesitone prospettata.
In considerazione della posizione processuale di tutte le altre parti pur costituite in di appello, in relazione ai motivi di gravame ed alle statuizioni oggetto di censura, le spese del presente grado possono invece essere interamente compensate fra le stesse.
Non occorre provvedere infine sulle spese di lite di questo giudizio per rimasta Controparte_15 contumace.
Resta confermata infine la sentenza che ha definitivamente posto a carico di e del CP_14 [...]
– oggi - le spese della c.t.u. di primo grado, in ragione della accertata Parte_2 CP_25 responsabilità di detti soggetti, a cui carico vanno poste anche, in via definitiva ed in solido, le spese della c.t.u. svolta in questa grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( già Parte_1
) con atto di citazione notificato il 15.06.2022 nei confronti di Parte_2 Parte_4
e nelle qualità in atti ,
[...] Parte_5 Parte_7 Controparte_17 CP_14
Asl Lecce, e Controparte_15 Controparte_8 Controparte_20
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1387/2022 dell'11.05.2022, nonché Controparte_1 definitivamente pronunciando sull'appello incidentale di e sull'appello Controparte_20 riunito n. 535/2022 di tenuto conto delle statuizioni di cui alla sentenza parziale n. CP_11
742/2023, nella parte residua così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale ed incidentale nonché di quello riunito, in riforma del capo b) della sentenza appellata, riduce ad € 16.000,00 oltre accessori, come in motivazione indicato, l'importo dovuto da e a Controparte_8 Controparte_20 Parte_4
e a titolo di danno iure hereditatis e rigetta nel resto la domanda;
[...] Parte_5
17 2) Compensa per 2/3 fra le parti e a Controparte_8 Controparte_20
e le spese di lite del doppio grado e condanna Parte_4 Parte_5 CP_9
e la al pagamento della restante parte (1/3) delle spese che
[...] Controparte_8 nell'intero si liquidano per il primo grado nella medesima misura già liquidata in sentenza per compensi e per il presente grado in € 21.000,00 per compensi, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3) Conferma nel resto, la sentenza appellata, ad eccezione del capo f) già riformato a seguito della sentenza non definitiva;
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del presente CP_14 CP_11 grado di appello, che liquida in € 7.500,00 per compensi oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
5) Compensa fra tutte le altre parti costituite le spese di lite del presente grado.
6) Pone definitivamente a carico di e di – oggi CP_14 Parte_2 CP_25 in solido fra loro le spese della c.t.u. svolta in appello nella misura già liquidata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 settembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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