Articolo 19 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856
Articolo 18Articolo 20
Versione
28 dicembre 1986
Art. 19. 1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all' articolo 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e' ridotta nella misura dell'1 per mille ed e' utilizzata per la vigilanza ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle societa' di navigazione, nonche' per il funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'articolo 14 della presente legge, per gli accertamenti tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma 4 del precedente articolo 2 e per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 11 della presente legge.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1986