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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 3.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. LOTA' GIOVANNI;
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. F. ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
R.G. 10257/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 10257/2023 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Giarre, strada 37 n. 19, elettivamente domiciliato in Catania, Via Tagliamento, 23, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lotà;
- Opponente- contro
(P. Iva Gruppo KR IT , C.f. ), società costituita Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo
4 del provvedimento della Banca d'IT del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio C.F._2 C.F._3 in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia
(SP);
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2433/2023. All'odierna udienza di giorno 3.3.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente pagina 1 di 3 sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO E DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2433/2023 del 08/06/2023- RG n. 5711/2023, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale si è ingiunto al sig. di Parte_1 pagare, in favore della la somma di euro 26.485,17 oltre gli interessi convenzionali Controparte_1 dalla domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Ciò in virtù del credito scaturente da un contratto di finanziamento, per originari € 20.000,00, del 17.12.2013, identificato dal n. 13235998, stipulato dal sig. con la COMPASS Banca s.p.a., il Pt_1 cui credito è stato ceduto alla Controparte_1 Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la somma ingiunta nel Parte_1 quantum, rilevando che fossero stati applicati interessi e costi non concordati;
inoltre, deduceva l'usurarietà degli interessi moratori, con conseguente nullità della relativa pattuizione. L'opposta si è costituita, eccependo preliminarmente la tardiva iscrizione della causa a ruolo e, dunque, l'improcedibilità della opposizione;
chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 2433/2023 dell'08/06/2023 - RG n. 5711/2023. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.3.2025 che qui si intendono richiamati.
************* Tanto premesso in fatto, va rigettata l'eccezione di improcedibilità. La disciplina che regolamenta la tardiva costituzione dell'attore è contemplata, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, dall'art. 647 c.p.c. che equipara la tardiva iscrizione a ruolo alla mancata presentazione dell'opposizione, prevedendo in entrambi i casi la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale improcedibilità dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/04/2020, n. 7972; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360 ; Cass. civile, sez. lav., 6 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile, Sezioni Unite, 1 marzo 2006, n. 4510).
La ratio che giustifica tale trattamento è dettata dalla necessità di rafforzare la tutela creditoria e impone all'opponente di esercitare la propria azione in maniera attenta e celere. Per tale motivo è necessario che iscriva la causa al ruolo nel termine di 10 giorni, formalità senz'altro richiedibile all'opponente, essendo la sua difesa già versata nell'atto di opposizione e sostanziandosi la sua costituzione in giudizio in un'attività di tipo meramente materiale.
Nel caso di specie, va osservato che, come risulta dagli atti offerti in comunicazione dalle parti, parte opponente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo in data 11/09/2023.
Il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era giorno 21/09/2023. La costituzione in giudizio, con l'iscrizione della causa al ruolo, è avvenuta in data 21/09/2023, entro il predetto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata. Innanzitutto, non sono in contestazione l'esistenza del rapporto obbligatorio avente fonte nel contratto di finanziamento, stipulato in data 17.12.2013, dal sig. con la COMPASS Banca Pt_1 s.p.a., il cui credito è stato ceduto alla nonché l'inadempimento della parte opponente. Controparte_1
Quanto alla usurarietà dei tassi moratori, parte opponente non ha prodotto i decreti ministeriali contenenti la determinazione dei tassi-soglia al momento della pattuizione, produzione necessaria per riscontrare la sussistenza o meno della indicazione della maggiorazione media dei moratori.
Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria pagina 2 di 3 degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. Sez. U n. 19597 del
18/09/2020). La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica. Non essendo avvenuta la produzione, la doglianza relativa all'asserito superamento del tasso-soglia deve intendersi genericamente formulata ed assolutamente carente sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Quanto alle ulteriori doglianze, per come fondatamente eccepito dall'opposta, l'attore opponente riporta in modo generico, in violazione dell'articolo 2697 comma 1 c.c., l'addebito di spese non concordate e non dovute, senza la relativa indicazione ovvero dei profili di illegittimità. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12045/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2433/2023 del 08/06/2023-RG n.
5711/2023;
- conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2433/2023 dell'8/06/2023 RG n. 5711/2023;
- condanna a pagare, in favore di euro € 1.190,00 Parte_1 Controparte_1 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Cosi deciso il in Catania, 3.3.2025.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
pagina 3 di 3
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 3.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. LOTA' GIOVANNI;
Per il convenuto\opposto l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. F. ANZALONE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
R.G. 10257/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 10257/2023 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Giarre, strada 37 n. 19, elettivamente domiciliato in Catania, Via Tagliamento, 23, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lotà;
- Opponente- contro
(P. Iva Gruppo KR IT , C.f. ), società costituita Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo
4 del provvedimento della Banca d'IT del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio C.F._2 C.F._3 in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia
(SP);
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2433/2023. All'odierna udienza di giorno 3.3.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente pagina 1 di 3 sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO E DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2433/2023 del 08/06/2023- RG n. 5711/2023, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale si è ingiunto al sig. di Parte_1 pagare, in favore della la somma di euro 26.485,17 oltre gli interessi convenzionali Controparte_1 dalla domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Ciò in virtù del credito scaturente da un contratto di finanziamento, per originari € 20.000,00, del 17.12.2013, identificato dal n. 13235998, stipulato dal sig. con la COMPASS Banca s.p.a., il Pt_1 cui credito è stato ceduto alla Controparte_1 Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la somma ingiunta nel Parte_1 quantum, rilevando che fossero stati applicati interessi e costi non concordati;
inoltre, deduceva l'usurarietà degli interessi moratori, con conseguente nullità della relativa pattuizione. L'opposta si è costituita, eccependo preliminarmente la tardiva iscrizione della causa a ruolo e, dunque, l'improcedibilità della opposizione;
chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 2433/2023 dell'08/06/2023 - RG n. 5711/2023. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.3.2025 che qui si intendono richiamati.
************* Tanto premesso in fatto, va rigettata l'eccezione di improcedibilità. La disciplina che regolamenta la tardiva costituzione dell'attore è contemplata, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, dall'art. 647 c.p.c. che equipara la tardiva iscrizione a ruolo alla mancata presentazione dell'opposizione, prevedendo in entrambi i casi la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale improcedibilità dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/04/2020, n. 7972; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360 ; Cass. civile, sez. lav., 6 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile, Sezioni Unite, 1 marzo 2006, n. 4510).
La ratio che giustifica tale trattamento è dettata dalla necessità di rafforzare la tutela creditoria e impone all'opponente di esercitare la propria azione in maniera attenta e celere. Per tale motivo è necessario che iscriva la causa al ruolo nel termine di 10 giorni, formalità senz'altro richiedibile all'opponente, essendo la sua difesa già versata nell'atto di opposizione e sostanziandosi la sua costituzione in giudizio in un'attività di tipo meramente materiale.
Nel caso di specie, va osservato che, come risulta dagli atti offerti in comunicazione dalle parti, parte opponente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo in data 11/09/2023.
Il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era giorno 21/09/2023. La costituzione in giudizio, con l'iscrizione della causa al ruolo, è avvenuta in data 21/09/2023, entro il predetto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata. Innanzitutto, non sono in contestazione l'esistenza del rapporto obbligatorio avente fonte nel contratto di finanziamento, stipulato in data 17.12.2013, dal sig. con la COMPASS Banca Pt_1 s.p.a., il cui credito è stato ceduto alla nonché l'inadempimento della parte opponente. Controparte_1
Quanto alla usurarietà dei tassi moratori, parte opponente non ha prodotto i decreti ministeriali contenenti la determinazione dei tassi-soglia al momento della pattuizione, produzione necessaria per riscontrare la sussistenza o meno della indicazione della maggiorazione media dei moratori.
Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria pagina 2 di 3 degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. Sez. U n. 19597 del
18/09/2020). La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica. Non essendo avvenuta la produzione, la doglianza relativa all'asserito superamento del tasso-soglia deve intendersi genericamente formulata ed assolutamente carente sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Quanto alle ulteriori doglianze, per come fondatamente eccepito dall'opposta, l'attore opponente riporta in modo generico, in violazione dell'articolo 2697 comma 1 c.c., l'addebito di spese non concordate e non dovute, senza la relativa indicazione ovvero dei profili di illegittimità. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12045/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2433/2023 del 08/06/2023-RG n.
5711/2023;
- conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2433/2023 dell'8/06/2023 RG n. 5711/2023;
- condanna a pagare, in favore di euro € 1.190,00 Parte_1 Controparte_1 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Cosi deciso il in Catania, 3.3.2025.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
pagina 3 di 3