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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3870/2023 R.G.L.
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
n.20, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela De Lucia, elettivamente domiciliato come in atti in Recale (Ce), Vico Berlinguer n.2.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale alla via Montagna Spaccata n. 521 Napoli.
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente ininterrottamente della presso la sede legale sita in Controparte_1
Napoli, via Montagna Spaccata n. 521, da settembre 2017 a novembre 2021 fornendo, nell'esercizio delle mansioni, servizi che necessari per il funzionamento dell'attività anche non afferenti alla sua qualifica;
di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 19:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:30, senza usufruire dei giorni di riposo e delle ferie;
di avere percepito i primi due anni € 200,00 settimanali, il terzo anno € 250,00 settimanali e il quarto anno € 270,00 settimanali con esclusione delle spettanze cui aveva diritto per legge;
di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quanto previsto dal CCNL di appartenenza, dagli artt. 2099 cc, 36 Cost e della legge 300/1970; di non essere stato regolarmente inquadrato nell'organico della “ Controparte_1 per gli anni 2017-2021; di non avere ricevuto il pagamento delle ferie non godute, la tredicesima mensilità e il supplemento del lavoro straordinario;
di essere stato licenziato il 2.11.2021 senza percepire il TFR e le altre indennità accessorie;
di avere avanzato il 25.11.2021, in via bonaria, le sue richieste in risposta delle quali la società aveva offerto il pagamento dilazionato del tfr e del “bonus” per un importo inferiore a quello dovuto;
di avere presentato istanza il 22.12.2021 all'Ispettorato del Lavoro di Napoli;
che nel corso della transazione, non favorevole, la società aveva negato il pagamento offerto dalla stessa somma di € 5.000,00, invitandolo ad adire le vie giudiziarie.
Nel merito eccepiva l'illegittimità del licenziamento, essendo stato adottato in mancanza del giustificato motivo e, pertanto, di avere diritto, nella misura massima di calcolo, al risarcimento di cui all'art. 8 L.604/1966; asseriva inoltre che l'inquadramento congruo sarebbe stato quello di operaio di 5° livello secondo il CCNL di categoria.
Concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare che il sig. ha intrattenuto Pt_1 ab initio un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la
“ in persona del suo legale rapp.te p.t; 2) per l'effetto condannare Controparte_1 la resistente, in persona del legale rapp.te, alla corresponsione di tutto quanto al ricorrente spettante, ovvero le mensilità di lavoro prestate e mai percepite, differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, straordinari, ferie non godute, trasferte. Il tutto calcolato su tutti gli anni di lavoro e sulle mansioni effettivamente svolte e, quindi, per un ammontare complessivo di € 43.069,63 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4) disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate ovvero di una somma a titolo provvisionale;
3) condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
La nonostante la rituale notifica del ricorso, non si Controparte_1 costituiva, restando contumace.
Sentiti i testi, in esito alla udienza indicata in epigrafe, sostituita dalle note ritualmente depositate, questo Giudice emetteva la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è in parte fondata nei limiti definiti dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa, la domanda
è in parte fondata ed in tali limiti merita accoglimento .
La ricorrente ha affermato la sussistenza delle differenze retributive vantate sulla base della sussistenza della subordinazione ( trattandosi di rapporto non regolarizzato) e principalmente del diverso orario di lavoro che ha sostenuto di avere svolto, oltre che del sostenuto diritto al t.f.r., alla tredicesima e alla indennità sostitutiva per ferie non godute .
Il livello di inquadramento invocato è quello V del C.C.N.L. di settore.
Orbene, deve rilevarsi che dalla istruttoria svolta - ed in particolare dall'esame dei terzi di parte ricorrente sentiti - è emerso quanto segue.
I testi indotti da parte ricorrente hanno riferito:
: è divenuto marito di mia figlia da circa 5/6 Tes_1 Parte_1 Per_1 mesi;
in precedenza sono stati fidanzati per qualche anno;
io conobbi il ricorrente nel 2016/17 circa quando ancora non era fidanzato con mia figlia. Io lavoravo come muratore in autonomia presso appartamenti;
il consegnava carta, bicchieri Pt_1 di plastica, buste etc in quanto era dipendente di un'azienda di cui non ricordo il nome. Lo conobbi quando effettuai lavori di manutenzione presso supermercati sempre nella zona di Caserta. Ricordo un supermercato in zona via S. Giovanni di Caserta ove egli veniva a fare consegne;
altri nomi non li ricordo anche perché sono cambiati nel tempo. Mia figlia aveva nel frattempo conosciuto il ricorrente per conto suo. Iniziò allora la frequentazione da parte sua di casa mia intorno alla fine del 2017, 2018.
Quando io lavoravo presso i supermercati lo facevo dalle 8,00 alle 16,30 con Per_2 dalle 12 alle 13 per il pranzo dal lunedi al venerdi e a volte il sabato. Vedevo il ricorrente fare le consegne in orario compreso all'incirca tra le 11,00 o a volte le 12,00, più in tarda mattinata , non vi era un orario preciso . Veniva con un furgone da solo, non ricordo intestazione del furgone. Mi rendevo conto del suo arrivo in quanto egli doveva scaricare il materiale, cosa che faceva da solo e spesso noi muratori lo aiutavamo anche spostando il nostro materiale. Ho pertanto avuto occasione di parlare con lui, intrecciandosi un rapporto di amicizia, per cui ci siamo anche sentiti negli successivi. Egli veniva a fare le consegne una o due volte la settimana;
tutto ciò dal 2017 al 2021 quando il ricorrente mi disse che era stato licenziato dal titolare della ditta e mi chiese se potevo aiutarlo a trovare un lavoro. Non mi disse il motivo del litigio che aveva portato al licenziamento;
anzi egli mi disse che “non lavorava più
“senza entrare nei particolari. Gli dissi si farsi dare una liquidazione e lui disse che gli avevano detto di no, e io ribattei che aveva lavorato per questa ditta quattro anni circa “senza contributi” e che non poteva che non gli dessero nulla. Era stato lui a dirmi del lavoro senza contributi . A volte lo vedevo venire per le consegne anche verso le 16,30 quando ero intento a pulire gli attrezzi e lo vedevo arrivare con il furgone. Lo vedevo in giorni indifferenti dal lunedi al venerdi e qualche volta anche il sabato . Mi disse che lavorava dalle 8,00 alle 18,30/19,00 con una pausa che a volte faceva sul furgone, non so di che durata . So che si occupava delle consegne in zona Caserta e provincia. Mi disse che veniva pagato con 250 euro alla settimana , poi con un pochino di aumento ma non so quanto. Non conosco il nome del titolare dell'azienda, so solo che aveva sede a Napoli – RA . Il ricorrente per quanto mi ha detto non ha mai avuto il tfr”.
VISCONTI “Conosco il ricorrente in quanto abitiamo nello stesso Tes_2 quartiere, RA;
eravamo fino a circa 6/7 anni fa vicini di casa;
io abito tuttora a RA e abito a circa 200 mt dall'azienda di ingrosso di carta, che si chiamava
[...]
, ove il ricorrente lavorava. Conobbi il ricorrente all'incirca nel 2017, in CP_1 quanto io, poiché possiedo un negozio di vendita al dettaglio di zanzariere e infissi in zona Soccavo, acquistavo dalla rotoloni di carta, buste e buste da CP_1 imballaggio, in massima parte utili per il mio lavoro e anche prodotti per motivi personali. Tuttora io acquisto lì; in quell'indirizzo ora vi è la GRcartiere, da circa un paio di mesi. Mi recavo presso l'azienda in media una volta alla settimana, Non conoscevo da prima il ricorrente. Egli effettuava attività di magazziniere con carico e scarico merci, sempre per la convenuta presso il supermercato che si chiamava Sigma ed era sito dinanzi al mio negozio, per cui lo vedevo quasi tutti i giorni. Giungeva sul posto intorno alle 12,00, era munito a volte di un furgone più grande con altra persona, e altre a bordo di uno piccolo, da solo, e questa era la maggior parte delle volte. Altre volte, anzi in pratica tutti i giorni, lo vedevo fuori casa mia, in zona RA, intorno alle 7,50, mentre io andavo al lavoro e lui pure si doveva recare presso la ci CP_1 vedevamo a piedi o già a bordo delle rispettive vetture;
altrettanto a volte lo incrociavo anche nell'orario di rientro, intorno alle ore 18,30, quando entrambi stavamo per rientrare a casa. Tutto ciò dal 2017 fino a dopo l'estate circa del 2021, quando mi disse che non aveva voluto più continuare il lavoro, in quanto non era inquadrato e anche per una questione economica, in quanto mi disse che veniva pagato circa 250,00 euro alla settimana. In realtà parlavamo anche in occasione di alcune pause pranzo svolte insieme, fuori al mio negozio, giusto per il tempo di consumare un panino, in occasione della sua attività presso il supermercato. Inoltre a volte lo vedevo anche fuori al negozio di ferramenta di mio padre, sito sempre in Soccavo in quanto spesso egli doveva caricare e scaricare presso l'azienda Varelli, alle spalle del detto negozio;
non ricordo a che ora si recasse presso tale azienda;
poteva capitare sia di mattina che di pomeriggio;
io collaboro con mio padre per cui mi trovavo e mi trovo a passare dal suo negozio in orari svariati , ma sempre in massima parte dopo le 12,00 ed entro le ore 15,00/ 15,30. Io sono da solo nel mio negozio. Il mio negozio è sempre stato aperto dal lunedì al sabato incluso, dalle 8,00 alle 18,30/19,00 con uno spacco variabile per il pranzo . Vedevo il ricorrente anche il sabato, per la maggior parte delle volte all'interno dell'azienda convenuta, dove mi recavo in tale giornata, in genere verso le ore 10,00, a volte chiamando prima per chiedere se poteva effettuare delle consegne;
chiamavo direttamente sul cellulare del ricorrente, che avevo avuto perché avevamo fatto amicizia. Mi disse il ricorrente che il sabato lavorava all'incirca fino alle 14,00 come anche un altro collaboratore che lavora tuttora sul posto e lavora il sabato fino alle 14,00, tal . Ho visto il ricorrente firmare delle Persona_3 fatture per altri clienti della convenuta a volte all'interno del capannone della CP_1 altre volte anche per strada, mentre era con il furgone. A volte lo vedevo a bordo di altri mezzi della convenuta, tipo auto o moto;
egli ritirava anche contanti, quali incassi dei clienti della tanto so in quanto ci siamo in più occasioni incrociati in zona CP_1 corso V. Emanuele in quanto ivi è sito il negozio del mio cliente, il serramentista, Metal Pelli e in qualche occasione ho visto il ricorrente intento a incassare denaro da altri clienti della he avevano negozi in quella zona;
egli in particolare mi diceva che CP_1 aveva incassato in quelle occasioni denaro e fatture , in quanto si fermava a salutarmi fuori al negozio del mio cliente;
a volte mi faceva vedere il denaro alla domanda su cosa ci facesse da quelle parti . In estate io ho sempre chiuso il negozio per circa 15 giorni, quelli centrali, di agosto. Non so se in quel periodo il ricorrente lavorasse o andasse in ferie. Comunque continuavo a vederlo intento al lavoro anche nei periodi pregressi rispetto alle mie ferie e lo rivedevo a settembre al mio rientro . La persona di riferimento della convenuta, che è la titolare dell'azienda, si chiama di cui Per_4 sconosco il cognome;
per i miei acquisti trattavo tanto con lei quanto con tale
che per quanto mi pare è un dipendente. Gli manca qualche dito di una Per_5 mano. Il mi ha raccontato, voglio rettificare, che in realtà non era stato lui a Pt_1 prendere l' iniziativa di interrompere il rapporto di lavoro ma la titolare dell'azienda, non so né mi disse i motivi. Egli nel corso del rapporto a volte mi aveva chiesto consiglio sul da farsi, dicendomi le cose che ho detto prima, vale a dire che non era inquadrato e che guadagnava poco, in rapporto soprattutto al lungo orario di lavoro.
Pertanto non ho mai detto che egli si sia dimesso. Il ricorrente indossava sempre una divisa mi pare blu scuro e bianco con la scritta sia sul petto che sul CP_1 dorso. I furgoni erano bianchi e non recavano alcuna scritta, quello piccolo recava una targa straniera. Quando veniva a bordo furgone grande il ricorrente era in compagnia di persone diverse, di cui non ricordo i nomi e comunque lo vedevo alla giuda anche in tal caso per la più parte delle volte. Non ricordo se ora siano o meno cambiate le divise presso la ex .. CP_1
Pertanto, dalla prova testimoniale svolta, complessivamente credibile, risulta dimostrato quasi del tutto il periodo lavorativo indicato in ricorso, dal settembre 2017 al settembre 2021; ciò in quanto, in ordine al periodo finale, ne ha riferito solo il teste il quale si è limitato a fare menzione del periodo dopo l'estate del 2021, con Tes_3
la conseguenza che appare congruo collocare la fine del rapporto al settembre di quell'anno.
Sono ravvisabili nel caso in esame gli elementi della continuità della prestazione, a carattere prevalentemente personale, dell'assenza di rischio - stante l'impiego di mezzi e strumenti forniti dal datore di lavoro -, dell'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, tutti emersi a seguito della istruttoria di cui sopra si è detto;
e ciò, sulla base della valutazione complessiva del materiale istruttorio.
Non altrettanto può dirsi quanto al sostenuto lavoro straordinario;
in particolare va premesso sul punto che, come noto, a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 4408/21; 16150/2018).
Orbene, tale onere non appare assolto, in quanto il teste ha dichiarato di avere Tes_1
visto il ricorrente in linea di massima sempre intorno agli stessi orari della tarda mattinata e per il resto, quanto ai restanti orari giornalieri , ha riferito de relato dallo stesso ricorrente, sul punto, senza alcun altro elemento di riscontro, se non quello – a sua volta generico - rappresentato dalle dichiarazioni del teste nella parte Tes_3
relativa agli orari di inizio e di fine della giornata lavorativa;
in realtà, a ben valutare, il teste in questione non ha avuto effettiva e personale consapevolezza del fatto che negli orari in cui incontrava il lavoratore al mattino e alla sera costui si stesse, rispettivamente, recando e rientrando dal luogo di lavoro presso la convenuta. Ne consegue che entrambi i testi hanno riferito di avere visto intento al lavoro il ricorrente nelle ore centrali della giornata con la conseguenza che, sulla base del complesso delle deposizioni rese, deve ritenersi coperto da dimostrazione un orario lavorativo dalle ore 10,00 alle ore 15,30, con una pausa di mezzora dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 10,00 alle ore 14,30, senza pausa ( orario indicato nello stesso ricorso) ,
Sulla base del contenuto descrittivo del ccnl invocato sussiste il diritto in capo a ricorrente alle differenze retributive, da quantificarsi mediante parametrazione con i lavoratori inquadrati nel livello I quanto ai primi 18 mesi, e nel livello II quanto al periodo successivo;
ciò per quanto emerso dall'istruttoria e tenuto conto altresì che la stessa descrizione delle mansioni svolte contenuta nel ricorso risulta piuttosto generica.
Prevede infatti l'art. 21 del detto ccnl che:
Le concrete mansioni risultate svolte dal ricorrente sulla base dell'istruttoria espletata risultano parametrabili, per quanto previsto dall'articolo appena riportato, nel I livello con riferimento ai primi 18 mesi con passaggio automatico al secondo livello, una volta terminati questi ultimi.
Si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro.
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative.
Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari;
la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi;
l'inclusione, nel “disciplinare” relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore;
la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL.
Tenuto conto che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti, deve escludersi nel caso di specie che il contratto collettivo, di cui gli istanti chiedono l'applicazione, possa essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica dei rapporti dedotti in giudizio, per intero quanto alla e fino al 24.1.2015 quanto all , non avendo i ricorrenti Pt_2 Pt_3
provato l'estremo della iscrizione del datore di lavoro alla relativa associazione sindacale contraente, né che da parte dello stesso, non iscritto, vi sia stata una adesione esplicita o quanto meno implicita alla disciplina ivi stabilita.
Ritiene tuttavia questo giudice, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale, di poter far ugualmente riferimento ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo richiamato per i lavoratori inquadrati nella livello sopra indicato, cui appaiono riconducibili le mansioni svolte dai ricorrenti nel periodo di svolgimento del rispettivo rapporto di lavoro.
Non può essere accolta la parte della domanda avente a oggetto il pagamento della indennità sostitutiva per ferie non godute;
si tratta infatti di domanda eccessivamente generica, che non reca indicazione alcuna in ordine ai periodi feriali che il ricorrente avrebbe dovuto godere e che asseritamente non avrebbe goduto. Né tampoco la prova testimoniale ha recato elementi di riscontro sul punto.
Del resto, come ritenuto dalla Cassazione, ( v. ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020) per le pretese creditorie del lavoratore ulteriori rispetto agli ordinari emolumenti dovuti dal datore il legislatore non ha preteso l'inversione dell'onere probatorio e, dunque, non è applicabile l'art. 2697 c.c., per cui il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe sul datore l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.
La domanda deve pertanto essere accolta nei limiti di cui si è appena detto;
in ordine alla quantificazione delle spettanze, devono condividersi i conteggi di cui al ricorso, così come rielaborati secondo le indicazioni fornite da questo Giudice, conteggi che appaiono scevri da errori contabili e redatti secondo corretti criteri.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 39.657,87, di cui di euro 5.459,19 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell' istante, della complessiva somma di euro 39.657,87.
In assenza di prova compiuta circa le modalità di cessazione del rapporto di lavoro, in particolare circa il sostenuto licenziamento, deve essere rigettata anche la relativa domanda.
Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT.
Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842). Nelle note da ultimo depositate parte ricorrente, oltre a richiamarsi alla originaria domanda ha chiesto: accertare la continuità aziendale tra e la nuova CP_1
società costituita dalla resistente ein caso positivo, estendere le obbligazioni alla nuova società, aisensi dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 2112 c.c..
Ha infatti sostenuto che la nelle more del giudizio ovvero a novembre CP_1
del 2023 costituiva una nuova società, la GR Cartiere e che l'apertura di detta nuova società da parte della resistente solleva gravi dubbi circa la reale finalità dell'operazione, che potrebbe essere finalizzata a eludere gli obblighi derivanti dal presente giudizio.
Superfluo rimarcare che la GR Cartiere non è parte del presente giudizio e che in ogni caso tutto ciò che è accaduto nelle more del giudizio stesso esula dalla domanda originaria, unica sulla quale questo Giudice è stato chiamato a delibare, con la conseguenza che la indicata ultima richiesta, costituisce una inammissibile estensione della domanda, in violazione delle regole proprie del rito del lavoro che non consentono l'indicato ampliamento ( vieppiù nei confronti di soggetto estraneo al giudizio).
Qualunque emergenza fattuale concernente la strumentalità della operazione societaria riassunta in sede di note ex art. 127 ter c.p.c. potrà eventualmente essere fatta valere nella sede competente.
Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice, anche se l'accoglimento parziale del ricorso ne giustifica la compensazione in misura pari alla metà .
P.Q.M.
La dott. Elisa Tomassi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra e la indicata in epigrafe Parte_1 Controparte_1
dal 1.9.2017 al 30.9.2021 e per l'effetto condanna la detta società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 39.657,87, di cui di euro 5.459,19 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal 20.9.2021 e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo saldo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese processuali, metà che liquida in complessivi euro 2550,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese.
Si comunichi.
Napoli, 28.3.25 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi