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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/08/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1264/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato Daniela Bertés
RICORRENTI contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
Con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 la RA conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno il signor chiedendo lo CP_1 scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Campo nell'Elba (LI) in data
25.09.2014 alle condizioni che si riportano: “[…] - Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre RA - Subordinare, in PE Parte_1 ogni caso, eventuali occasioni di incontro padre IA alla previa adesione del padre a percorsi di valutazione e sostegno, per le causali di cui in narrativa. - Disporre a carico del sig. il versamento in favore della ricorrente di un contributo al CP_1 mantenimento della IA minore pari a € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie necessarie”.
1 All'udienza di comparizione del 9.1.2025 (all'esito di differimento per rinnovo della prima notifica, non compiuta in ragione dell'irreperibilità del resistente), dato atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione in causa del signor veniva dichiarata la contumacia del resistente;
la CP_1 parte ricorrente si riportava al ricorso confermando la propria volontà di divorziare alle condizioni richieste non essendovi possibilità di riconciliazione con il signor Il procuratore di parte ricorrente precisava CP_1 dunque le conclusioni come da ricorso.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c. e richiesta al Servizio Sociale territorialmente competente una relazione socio familiare quanto all'attuale situazione della minore, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 21.5.2025.
A tale udienza il Giudice relatore, letti gli atti ed il preverbale depositato della parte ricorrente, con le relative conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (v. sent. n. 740/2020 pubbl. il 2.11.2020 RG n.
2144/2019) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti. Va peraltro considerato che emerge dagli atti e dai documenti depositati nel giudizio che il signor è risultato del tutto disinteressato allo svolgimento del CP_1 procedimento e all'esito dello stesso, non essendosi costituito nonostante la ritualità della notifica.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
2 2.1 Quanto all'affidamento di , alla luce dell'istruttoria svolta anche con il Per_1 mandato conferito ai Servizi Sociali, devono essere accolte le conclusioni rassegnate dalla RA in ordine all'affidamento esclusivo Parte_1 della IA minore alla madre.
Pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola – va tenuto conto che la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole dovendo essere motivatamente disposto, secondo la casistica e i principi elaborati diffusamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, quando risulti l'incapacità oggettiva di uno dei genitori di dedicarsi al figlio, ovvero, tra le altre ipotesi, quando uno dei due genitori mostri totale disinteresse nei confronti del figlio, il minore non si rapporti con uno dei genitori, si abbia una madre o un padre violento nei confronti dei figli, o nei confronti dell'altro coniuge. In tali casi, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori risulta
“pregiudizievole all'interesse prioritario dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico”.
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo appare il più idoneo a salvaguardare gli interessi della minore
[...]
per le ragioni che seguono. Per_1
La documentazione depositata in atti dalla ricorrente attesta la complessa vicenda familiare, che ha visto anche l'intervento del Tribunale per i
Minorenni di Firenze (v., da ultimo, Decreto del 21.11.2023 n. cronol. 5286/2023
- che ha già affidato la minore in via esclusiva alla madre, nel tempo riqualificatasi nel proprio ruolo genitoriale- v. anche Decreto n. Cronol.
745/2023 del 16.2.2023) anche a sancire la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor Come poi sottolineato nella relazione CP_1 depositata dai Servizi Sociali (v. il doc. del 15.5.2025, p. 4), durante tutti questi anni, nonostante i procedimenti ed i provvedimenti penali emessi contro di lui, il signor non si è mai nemmeno interessato alla vita della CP_1 IA risultando “[…] assente dalla sua vita e non ha contatti con i Servizi da tre anni” (come riferiscono i Servizi Sociali – si veda pag. 4 della relazione agli atti).
L'assoluta assenza del padre rispetto alla vita della IA, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista relazionale, è emersa poi anche dalle dichiarazioni rese in udienza dalla madre, la RA , la quale Parte_1
3 ha ribadito l'inesistenza del rapporto tra il padre e la IA minore “[…] il padre non ha mai manifestato alcun desiderio di incontro o di relazione con la bimba, la quale non chiede del padre”. Il signor non ha poi mai contribuito al CP_1 mantenimento della IA” - si veda dichiarazione della ricorrente nel verbale di udienza del 9.1.2025).
Le allegazioni della parte e le dichiarazioni rilasciate nel corso della causa – come supportate in un quadro fortemente indiziario dai documenti esaminati – esprimono la sussistenza di elementi fattuali specificamente rilevanti delineando una condizione di significativa e prolungata assenza del genitore dalla vita della IA, nata il [...], e ciò sia sul piano materiale sia sul piano morale e personale. Ne risulta, secondo il Tribunale, una inosservanza decisiva, da parte del signor della responsabilità nei CP_1 confronti della bambina in violazione del principio di bigenitorialità, da intendersi evidentemente in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (anch'esso comunque evidentemente insussistente nel caso di specie), ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli.
Quanto accertato a carico del signor in sede penale in danno CP_1 della IA, della ricorrente e della di lei madre (Trib. Livorno Sent. n. 800 NRG
2018/378, doc. n. 12 allegato al ricorso;
Trib. Livorno sent. 20.09.2022” n.
1305/2022 NRGNR 2020/00244, doc. n. 13 ibidem) rafforza ulteriormente le valutazioni sin qui svolte attestando la gravità dei reiterati atti di violenza fisica, morale, psicologica posti in essere nel tempo dal resistente.
Con riguardo alla posizione della RA , vi è da sottolineare Parte_1 che il contesto familiare materno è apparso come il più consono e il più rispondente alla crescita della minore. Anche i Servizi Sociali nell'espletamento Per_ del mandato loro conferito hanno potuto verificare che “[…] sta crescendo in un contesto funzionale e protettivo, inoltre la madre, che è l'unico genitore presente, può contare su una rete sociale e familiare di supporto”, descrivendo l'ambiente in cui la bimba vive come un ambiente sereno e stimolante e spendendo nei riguardi della madre e apprezzamenti per il percorso da ella intrapreso, Pt_2 positivamente evolutosi nel corso degli ultimi anni. Risulta invero che, successivamente alle vicende che l'hanno vista coinvolta nei primi mesi di vita della IA (ancora affidata ai Servizi sociali in sede di separazione) la RA
ha rafforzato il proprio ruolo genitoriale e ha definitivamente superato Pt_3 le importanti difficoltà inizialmente incontrate.
Alla luce di tali osservazioni, a conferma di quanto già statuito in via provvisoria, la minore viene affidata in via esclusiva alla madre PE
, rimanendo la minore collocata presso la RA Parte_1 Pt_1
4 nell'abitazione da ella indicata e sita in Portoferraio (LI) - Via Pierre Joseph
Briot, 15.
Avuto riguardo alle circostanze delineate, la RA potrà assumere in Pt_1 via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla bambina, anche con specifico riguardo a quelle di maggiore interesse per la IA, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al rilascio dei documenti ed alla scelta della residenza abituale della minore, il tutto tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
2.2. In ordine al regime di frequentazione padre/IA, anche tenuto conto di quanto proposto dai Servizi Sociali incaricati, si conferma quanto già previsto in via provvisoria, disponendo che eventuali occasioni di incontro padre IA siano subordinati alla previa adesione del padre a percorsi di valutazione e sostegno, e avvengano dunque in maniera protetta nell'interesse esclusivo della minore.
3. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, valutato che il collocamento della minore in via esclusiva presso la madre determina il pieno carico familiare sulla RA osserva il Collegio che è necessario Pt_1 prevedere un contributo al mantenimento della IA da porsi a carico del padre in ragione della totalità del tempo trascorso da con la madre, sulla Per_1 quale gravano tutte le spese di gestione della bambina.
Appare equo a tal proposito il contributo al mantenimento già previsto in via provvisoria, ovvero la somma mensile di euro 300,00, importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, che il signor corrisponderà alla CP_1 RA . Parte_1
Le spese straordinarie necessarie per la IA saranno suddivise dai genitori nella misura del 50%; spese che, ai fini del rimborso della quota, dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate;
spese straordinarie da individuarsi in base al protocollo CNF in vigore. Quanto all'assegno unico per la minore , la RA continuerà a Per_1 Pt_1 percepirlo integralmente, come già disposto.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dispone come segue:
5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Campo nell'Elba (LI), in data 25.09.2014, tra e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Campo nell'Elba nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 2 Serie C n.24;
2) la IA minore è affidata in via esclusiva alla madre PE Parte_1
presso la quale la minore stessa resta collocata;
la RA
[...] Pt_1 potrà assumere in via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla bambina, anche con specifico riguardo a quelle di maggiore interesse per la IA, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al rilascio dei documenti ed alla scelta della residenza abituale;
3) il signor contribuirà al mantenimento ordinario della IA CP_1
versando alla RA l'importo mensile di euro 300,00, Per_1 Parte_1 somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
oltre alla partecipazione al
50% alle spese straordinarie necessarie, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi ai fini del rimborso secondo il protocollo del
CNF attualmente in vigore;
4) la RA percepirà per intero l'assegno unico per la IA. Pt_1
5) condanna il signor alla refusione delle spese di lite CP_1 sostenute dalla ricorrente che liquida in € 950,00 per fase di studio, euro 750,00 per fase introduttiva ed euro 1000,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1264/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato Daniela Bertés
RICORRENTI contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
Con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 la RA conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno il signor chiedendo lo CP_1 scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Campo nell'Elba (LI) in data
25.09.2014 alle condizioni che si riportano: “[…] - Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre RA - Subordinare, in PE Parte_1 ogni caso, eventuali occasioni di incontro padre IA alla previa adesione del padre a percorsi di valutazione e sostegno, per le causali di cui in narrativa. - Disporre a carico del sig. il versamento in favore della ricorrente di un contributo al CP_1 mantenimento della IA minore pari a € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie necessarie”.
1 All'udienza di comparizione del 9.1.2025 (all'esito di differimento per rinnovo della prima notifica, non compiuta in ragione dell'irreperibilità del resistente), dato atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione in causa del signor veniva dichiarata la contumacia del resistente;
la CP_1 parte ricorrente si riportava al ricorso confermando la propria volontà di divorziare alle condizioni richieste non essendovi possibilità di riconciliazione con il signor Il procuratore di parte ricorrente precisava CP_1 dunque le conclusioni come da ricorso.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c. e richiesta al Servizio Sociale territorialmente competente una relazione socio familiare quanto all'attuale situazione della minore, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 21.5.2025.
A tale udienza il Giudice relatore, letti gli atti ed il preverbale depositato della parte ricorrente, con le relative conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (v. sent. n. 740/2020 pubbl. il 2.11.2020 RG n.
2144/2019) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti. Va peraltro considerato che emerge dagli atti e dai documenti depositati nel giudizio che il signor è risultato del tutto disinteressato allo svolgimento del CP_1 procedimento e all'esito dello stesso, non essendosi costituito nonostante la ritualità della notifica.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
2 2.1 Quanto all'affidamento di , alla luce dell'istruttoria svolta anche con il Per_1 mandato conferito ai Servizi Sociali, devono essere accolte le conclusioni rassegnate dalla RA in ordine all'affidamento esclusivo Parte_1 della IA minore alla madre.
Pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola – va tenuto conto che la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole dovendo essere motivatamente disposto, secondo la casistica e i principi elaborati diffusamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, quando risulti l'incapacità oggettiva di uno dei genitori di dedicarsi al figlio, ovvero, tra le altre ipotesi, quando uno dei due genitori mostri totale disinteresse nei confronti del figlio, il minore non si rapporti con uno dei genitori, si abbia una madre o un padre violento nei confronti dei figli, o nei confronti dell'altro coniuge. In tali casi, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori risulta
“pregiudizievole all'interesse prioritario dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico”.
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo appare il più idoneo a salvaguardare gli interessi della minore
[...]
per le ragioni che seguono. Per_1
La documentazione depositata in atti dalla ricorrente attesta la complessa vicenda familiare, che ha visto anche l'intervento del Tribunale per i
Minorenni di Firenze (v., da ultimo, Decreto del 21.11.2023 n. cronol. 5286/2023
- che ha già affidato la minore in via esclusiva alla madre, nel tempo riqualificatasi nel proprio ruolo genitoriale- v. anche Decreto n. Cronol.
745/2023 del 16.2.2023) anche a sancire la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor Come poi sottolineato nella relazione CP_1 depositata dai Servizi Sociali (v. il doc. del 15.5.2025, p. 4), durante tutti questi anni, nonostante i procedimenti ed i provvedimenti penali emessi contro di lui, il signor non si è mai nemmeno interessato alla vita della CP_1 IA risultando “[…] assente dalla sua vita e non ha contatti con i Servizi da tre anni” (come riferiscono i Servizi Sociali – si veda pag. 4 della relazione agli atti).
L'assoluta assenza del padre rispetto alla vita della IA, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista relazionale, è emersa poi anche dalle dichiarazioni rese in udienza dalla madre, la RA , la quale Parte_1
3 ha ribadito l'inesistenza del rapporto tra il padre e la IA minore “[…] il padre non ha mai manifestato alcun desiderio di incontro o di relazione con la bimba, la quale non chiede del padre”. Il signor non ha poi mai contribuito al CP_1 mantenimento della IA” - si veda dichiarazione della ricorrente nel verbale di udienza del 9.1.2025).
Le allegazioni della parte e le dichiarazioni rilasciate nel corso della causa – come supportate in un quadro fortemente indiziario dai documenti esaminati – esprimono la sussistenza di elementi fattuali specificamente rilevanti delineando una condizione di significativa e prolungata assenza del genitore dalla vita della IA, nata il [...], e ciò sia sul piano materiale sia sul piano morale e personale. Ne risulta, secondo il Tribunale, una inosservanza decisiva, da parte del signor della responsabilità nei CP_1 confronti della bambina in violazione del principio di bigenitorialità, da intendersi evidentemente in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (anch'esso comunque evidentemente insussistente nel caso di specie), ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli.
Quanto accertato a carico del signor in sede penale in danno CP_1 della IA, della ricorrente e della di lei madre (Trib. Livorno Sent. n. 800 NRG
2018/378, doc. n. 12 allegato al ricorso;
Trib. Livorno sent. 20.09.2022” n.
1305/2022 NRGNR 2020/00244, doc. n. 13 ibidem) rafforza ulteriormente le valutazioni sin qui svolte attestando la gravità dei reiterati atti di violenza fisica, morale, psicologica posti in essere nel tempo dal resistente.
Con riguardo alla posizione della RA , vi è da sottolineare Parte_1 che il contesto familiare materno è apparso come il più consono e il più rispondente alla crescita della minore. Anche i Servizi Sociali nell'espletamento Per_ del mandato loro conferito hanno potuto verificare che “[…] sta crescendo in un contesto funzionale e protettivo, inoltre la madre, che è l'unico genitore presente, può contare su una rete sociale e familiare di supporto”, descrivendo l'ambiente in cui la bimba vive come un ambiente sereno e stimolante e spendendo nei riguardi della madre e apprezzamenti per il percorso da ella intrapreso, Pt_2 positivamente evolutosi nel corso degli ultimi anni. Risulta invero che, successivamente alle vicende che l'hanno vista coinvolta nei primi mesi di vita della IA (ancora affidata ai Servizi sociali in sede di separazione) la RA
ha rafforzato il proprio ruolo genitoriale e ha definitivamente superato Pt_3 le importanti difficoltà inizialmente incontrate.
Alla luce di tali osservazioni, a conferma di quanto già statuito in via provvisoria, la minore viene affidata in via esclusiva alla madre PE
, rimanendo la minore collocata presso la RA Parte_1 Pt_1
4 nell'abitazione da ella indicata e sita in Portoferraio (LI) - Via Pierre Joseph
Briot, 15.
Avuto riguardo alle circostanze delineate, la RA potrà assumere in Pt_1 via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla bambina, anche con specifico riguardo a quelle di maggiore interesse per la IA, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al rilascio dei documenti ed alla scelta della residenza abituale della minore, il tutto tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
2.2. In ordine al regime di frequentazione padre/IA, anche tenuto conto di quanto proposto dai Servizi Sociali incaricati, si conferma quanto già previsto in via provvisoria, disponendo che eventuali occasioni di incontro padre IA siano subordinati alla previa adesione del padre a percorsi di valutazione e sostegno, e avvengano dunque in maniera protetta nell'interesse esclusivo della minore.
3. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, valutato che il collocamento della minore in via esclusiva presso la madre determina il pieno carico familiare sulla RA osserva il Collegio che è necessario Pt_1 prevedere un contributo al mantenimento della IA da porsi a carico del padre in ragione della totalità del tempo trascorso da con la madre, sulla Per_1 quale gravano tutte le spese di gestione della bambina.
Appare equo a tal proposito il contributo al mantenimento già previsto in via provvisoria, ovvero la somma mensile di euro 300,00, importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, che il signor corrisponderà alla CP_1 RA . Parte_1
Le spese straordinarie necessarie per la IA saranno suddivise dai genitori nella misura del 50%; spese che, ai fini del rimborso della quota, dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate;
spese straordinarie da individuarsi in base al protocollo CNF in vigore. Quanto all'assegno unico per la minore , la RA continuerà a Per_1 Pt_1 percepirlo integralmente, come già disposto.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dispone come segue:
5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Campo nell'Elba (LI), in data 25.09.2014, tra e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Campo nell'Elba nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 2 Serie C n.24;
2) la IA minore è affidata in via esclusiva alla madre PE Parte_1
presso la quale la minore stessa resta collocata;
la RA
[...] Pt_1 potrà assumere in via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla bambina, anche con specifico riguardo a quelle di maggiore interesse per la IA, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al rilascio dei documenti ed alla scelta della residenza abituale;
3) il signor contribuirà al mantenimento ordinario della IA CP_1
versando alla RA l'importo mensile di euro 300,00, Per_1 Parte_1 somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
oltre alla partecipazione al
50% alle spese straordinarie necessarie, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi ai fini del rimborso secondo il protocollo del
CNF attualmente in vigore;
4) la RA percepirà per intero l'assegno unico per la IA. Pt_1
5) condanna il signor alla refusione delle spese di lite CP_1 sostenute dalla ricorrente che liquida in € 950,00 per fase di studio, euro 750,00 per fase introduttiva ed euro 1000,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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